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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 526/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MONARDO GIUSEPPE Parte_1
ricorrente
E rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA e ETTORE TRIOLO CP_1
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 2 marzo 2020, parte ricorrente ha convenuto CP_1 avanti a questo Giudice della Sezione lavoro, impugnando l'avviso di addebito n.
59320190004049177000, avente ad oggetto contributi IVS anno 2018, gestione commercianti (€ 2.049,68).
1.1 A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, la non debenza dei contributi, l'assenza dei requisiti ex L.
662/1996.
1.2 Tanto premesso il ricorrente chiedeva che il Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, volesse dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità dell'avviso di addebito impugnato nonché dichiarare non dovuta somma alcuna a nessun titolo da parte del ricorrente.
1 2. Si costituiva in giudizio l' , svolgendo difese volte a dimostrare CP_1
l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto eccependo preliminarmente la decadenza dell'azione.
3. La causa, istruita con prova documentale, perveniva davanti a questo giudicante e l'udienza di discussione – calendarizzata per il 6.2.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
4. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di decadenza dell'azione CP_ sollevata dall'
4.1 Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46 del 1999 l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo deve essere proposta entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Per quanto ci riguarda l'intimazione di pagamento è stata notificata in data
21.1.2020, l'opposizione è stata proposta in data 2.3.2020 entro il termine ultimo;
pertanto, l'eccezione di decadenza deve essere rigettata.
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
1. L' ha effettuato un controllo relativo all'anno 2012 nei confronti del sig. CP_1
, in quanto percettore di redditi da lavoro autonomo derivanti Parte_1 dall'esercizio abituale di arti e professioni.
2. A seguito di tale verifica, l' ha rilevato la mancata iscrizione del CP_2
contribuente alla ST RA e il mancato versamento dei relativi contributi CP_1 previdenziali. Secondo l' , in assenza di versamenti alla Cassa previdenziale di CP_2 appartenenza, permane l'obbligo contributivo nei confronti della ST RA, poiché i redditi percepiti non risultano assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria.
3. A fronte della contestazione dell' , il sig. ha presentato ricorso CP_1 Pt_1 amministrativo online, sostenendo di essere iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Vibo Valentia e di aver regolarmente versato i contributi previdenziali alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori
Commercialisti (CNPADC). Ha inoltre affermato che l'attività professionale da lui svolta, dalla quale derivano i redditi contestati, è soggetta esclusivamente alle regole di
2 contribuzione previdenziale previste dalla Cassa di categoria e che, pertanto, non sussiste alcun obbligo di iscrizione alla ST RA . CP_1
4. L'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilisce che sono tenuti all'iscrizione alla ST RA i soggetti che esercitano per professione CP_1
abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo e che non siano assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria.
4.1 Nel caso specifico, l'obbligo contributivo alla ST RA viene meno solo se il contribuente dimostra di essere iscritto a una Cassa previdenziale di categoria e di aver provveduto al versamento dei contributi obbligatori.
4.2 Il ricorrente, , ha sostenuto di essere iscritto all'Albo dei Parte_1
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vibo Valentia e di aver svolto attività professionale da cui derivano i redditi oggetto di contestazione. Tuttavia, non ha fornito alcuna prova documentale dell'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza dei
Dottori Commercialisti (CNPADC) o alla Cassa dei Ragionieri e Periti Commerciali
(CNPR) per l'anno 2012, né ha dimostrato di aver versato il contributo soggettivo obbligatorio previsto dal sistema previdenziale di categoria.
5. La sola iscrizione all'Albo professionale non è sufficiente a escludere l'obbligo di contribuzione alla ST RA , essendo necessario provare sia CP_1
l'iscrizione alla Cassa di previdenza di riferimento che il regolare versamento dei contributi dovuti.
5.1 In assenza di elementi che dimostrino il corretto assolvimento degli obblighi previdenziali nei confronti della Cassa di categoria, trova applicazione il principio stabilito dall'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, secondo cui i redditi derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni, in mancanza di altra forma di contribuzione obbligatoria, devono essere assoggettati alla ST RA . CP_1
6.2 Ne consegue che, non avendo il ricorrente provato di essere iscritto alla Cassa di previdenza e di aver effettuato i relativi versamenti per l'anno 2012, permane l'obbligo contributivo nei confronti della ST RA , come correttamente CP_1 accertato dall'Istituto previdenziale.
3 7. Per i motivi esposti, il ricorso presentato da deve essere Parte_1 respinto, con conseguente conferma dell'obbligo di iscrizione e contribuzione alla
ST RA per l'anno 2012, in relazione ai redditi professionali percepiti e CP_1
non assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria.
8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte soccombente, nonché distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( 23.10.2022)
PQM
Il giudice del lavoro, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
rigetta il ricorso condanna il ricorrente, al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi € 894,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, 07/02/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 526/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MONARDO GIUSEPPE Parte_1
ricorrente
E rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA e ETTORE TRIOLO CP_1
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 2 marzo 2020, parte ricorrente ha convenuto CP_1 avanti a questo Giudice della Sezione lavoro, impugnando l'avviso di addebito n.
59320190004049177000, avente ad oggetto contributi IVS anno 2018, gestione commercianti (€ 2.049,68).
1.1 A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, la non debenza dei contributi, l'assenza dei requisiti ex L.
662/1996.
1.2 Tanto premesso il ricorrente chiedeva che il Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, volesse dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità dell'avviso di addebito impugnato nonché dichiarare non dovuta somma alcuna a nessun titolo da parte del ricorrente.
1 2. Si costituiva in giudizio l' , svolgendo difese volte a dimostrare CP_1
l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto eccependo preliminarmente la decadenza dell'azione.
3. La causa, istruita con prova documentale, perveniva davanti a questo giudicante e l'udienza di discussione – calendarizzata per il 6.2.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
4. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di decadenza dell'azione CP_ sollevata dall'
4.1 Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46 del 1999 l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo deve essere proposta entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Per quanto ci riguarda l'intimazione di pagamento è stata notificata in data
21.1.2020, l'opposizione è stata proposta in data 2.3.2020 entro il termine ultimo;
pertanto, l'eccezione di decadenza deve essere rigettata.
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
1. L' ha effettuato un controllo relativo all'anno 2012 nei confronti del sig. CP_1
, in quanto percettore di redditi da lavoro autonomo derivanti Parte_1 dall'esercizio abituale di arti e professioni.
2. A seguito di tale verifica, l' ha rilevato la mancata iscrizione del CP_2
contribuente alla ST RA e il mancato versamento dei relativi contributi CP_1 previdenziali. Secondo l' , in assenza di versamenti alla Cassa previdenziale di CP_2 appartenenza, permane l'obbligo contributivo nei confronti della ST RA, poiché i redditi percepiti non risultano assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria.
3. A fronte della contestazione dell' , il sig. ha presentato ricorso CP_1 Pt_1 amministrativo online, sostenendo di essere iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Vibo Valentia e di aver regolarmente versato i contributi previdenziali alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori
Commercialisti (CNPADC). Ha inoltre affermato che l'attività professionale da lui svolta, dalla quale derivano i redditi contestati, è soggetta esclusivamente alle regole di
2 contribuzione previdenziale previste dalla Cassa di categoria e che, pertanto, non sussiste alcun obbligo di iscrizione alla ST RA . CP_1
4. L'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilisce che sono tenuti all'iscrizione alla ST RA i soggetti che esercitano per professione CP_1
abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo e che non siano assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria.
4.1 Nel caso specifico, l'obbligo contributivo alla ST RA viene meno solo se il contribuente dimostra di essere iscritto a una Cassa previdenziale di categoria e di aver provveduto al versamento dei contributi obbligatori.
4.2 Il ricorrente, , ha sostenuto di essere iscritto all'Albo dei Parte_1
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vibo Valentia e di aver svolto attività professionale da cui derivano i redditi oggetto di contestazione. Tuttavia, non ha fornito alcuna prova documentale dell'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza dei
Dottori Commercialisti (CNPADC) o alla Cassa dei Ragionieri e Periti Commerciali
(CNPR) per l'anno 2012, né ha dimostrato di aver versato il contributo soggettivo obbligatorio previsto dal sistema previdenziale di categoria.
5. La sola iscrizione all'Albo professionale non è sufficiente a escludere l'obbligo di contribuzione alla ST RA , essendo necessario provare sia CP_1
l'iscrizione alla Cassa di previdenza di riferimento che il regolare versamento dei contributi dovuti.
5.1 In assenza di elementi che dimostrino il corretto assolvimento degli obblighi previdenziali nei confronti della Cassa di categoria, trova applicazione il principio stabilito dall'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, secondo cui i redditi derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni, in mancanza di altra forma di contribuzione obbligatoria, devono essere assoggettati alla ST RA . CP_1
6.2 Ne consegue che, non avendo il ricorrente provato di essere iscritto alla Cassa di previdenza e di aver effettuato i relativi versamenti per l'anno 2012, permane l'obbligo contributivo nei confronti della ST RA , come correttamente CP_1 accertato dall'Istituto previdenziale.
3 7. Per i motivi esposti, il ricorso presentato da deve essere Parte_1 respinto, con conseguente conferma dell'obbligo di iscrizione e contribuzione alla
ST RA per l'anno 2012, in relazione ai redditi professionali percepiti e CP_1
non assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria.
8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte soccombente, nonché distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( 23.10.2022)
PQM
Il giudice del lavoro, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
rigetta il ricorso condanna il ricorrente, al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi € 894,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, 07/02/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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