Ordinanza cautelare 18 ottobre 2018
Decreto presidenziale 11 febbraio 2022
Sentenza 21 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto presidenziale 11/02/2022, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/02/2022
N. 00026/2022 REG.PROV.PRES.
N. 01056/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1056 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Valeria Pellegrino e Maria Lodeserto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16,
contro
Ministero Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza, Polizia di Stato - Compartimento Polizia Stradale per la Puglia - Bari, Polizia di Stato - Sezione Polizia Stradale Taranto, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
– del decreto -OMISSIS-, prot.n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 13 agosto 2018, con cui il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha disposto che il ricorrente “per motivi di opportunità e di incompatibilità ambientale è trasferito con effetto immediato, dalla Sezione Polizia Stradale di Taranto alla Questura di Cosenza”;
- del telegramma -OMISSIS-, notificato in data 13 agosto 2018, con cui il Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Direzione Generale per le risorse umane del Ministero dell'Interno ha comunicato l'intervenuto trasferimento;
- della nota -OMISSIS-, prot. n.-OMISSIS-, notificata al ricorrente il 5 marzo 2018, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento per il trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art. 55, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 335/1982;
- ove occorra, della nota a firma del Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Taranto prot. n. -OMISSIS-;
- nonché della nota a firma del Dirigente del Compartimento Polizia stradale della Puglia prot. n. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente tramite l’Avvocatura erariale;
Visti tutti gli atti di causa;
Vista l’istanza di anticipazione alla prima udienza pubblica utile della trattazione dell’udienza di merito già fissata per il 21 Giugno 2022, con contestuale richiesta di abbreviazione dei termini, depositata dalla parte ricorrente in data 10 Febbraio 2022;
Considerato che la trattazione della causa nel merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 21 Giugno 2022 in accoglimento di esplicita richiesta di rinvio formulata dai difensori del ricorrente e che, inoltre, appare opportuno attendere il deposito della motivazione della sentenza di assoluzione del predetto “per non avere commesso il fatto” pronunciata, ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., dal G.U.P. del Tribunale Penale di Taranto il 27 Gennaio 2022 (dispositivo di sentenza -OMISSIS-con fissazione del termine di giorni novanta per il deposito della motivazione).
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di anticipazione dell’udienza di merito, con abbreviazione termini, depositata dalla parte ricorrente in data 10 Febbraio 2022.
Conferma per la trattazione del merito della causa l’udienza pubblica del 21 Giugno 2022.
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce il giorno 11 Febbraio 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.