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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/03/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 688/2025
avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
promossa con ricorso congiunto da
CF: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. PAOLILLO FILIPPO MARIA come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. TIROZZI DAVIDE come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 3 All'udienza del 04/03/2025 le parti, con nota di deposito del 28/02/2025 e del 03/03/2025 hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo che qui di seguito si riportano:
“1. La cessazione dell'obbligo di corrispondere il contributo al mantenimento, nonché il rimborso del
50% delle spese straordinarie, per i figli e a carico del signor Per_1 Persona_2 Parte_1
così come previsto in precedenza in sede divorzile dalla sentenza n. 991/2022 pubblicata in data
26.05.22 del Tribunale di Verona.
2. La cessazione della collocazione prevalente dei figli e presso l'abitazione Per_1 Persona_2
della madre ” Controparte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che vengano modificate le condizioni di cui alla sentenza di divorzio, depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 28/02/2025 ed in data 03/03/2025
chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per disporre in conformità alle condizioni di modifica della sentenza di divorzio, atteso che, come risulta dagli atti di causa, le condizioni di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 04/03/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti. pagina 2 di 3 Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone in conformità alle condizioni di modifica della sentenza di divorzio di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
Conferma per il resto la sentenza n. 991/2022 pubblicata in data 26.05.22 del Tribunale di
Verona.
2) Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 11/03/2025.
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 688/2025
avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
promossa con ricorso congiunto da
CF: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. PAOLILLO FILIPPO MARIA come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. TIROZZI DAVIDE come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 3 All'udienza del 04/03/2025 le parti, con nota di deposito del 28/02/2025 e del 03/03/2025 hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo che qui di seguito si riportano:
“1. La cessazione dell'obbligo di corrispondere il contributo al mantenimento, nonché il rimborso del
50% delle spese straordinarie, per i figli e a carico del signor Per_1 Persona_2 Parte_1
così come previsto in precedenza in sede divorzile dalla sentenza n. 991/2022 pubblicata in data
26.05.22 del Tribunale di Verona.
2. La cessazione della collocazione prevalente dei figli e presso l'abitazione Per_1 Persona_2
della madre ” Controparte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che vengano modificate le condizioni di cui alla sentenza di divorzio, depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 28/02/2025 ed in data 03/03/2025
chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per disporre in conformità alle condizioni di modifica della sentenza di divorzio, atteso che, come risulta dagli atti di causa, le condizioni di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 04/03/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti. pagina 2 di 3 Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone in conformità alle condizioni di modifica della sentenza di divorzio di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
Conferma per il resto la sentenza n. 991/2022 pubblicata in data 26.05.22 del Tribunale di
Verona.
2) Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 11/03/2025.
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 3 di 3