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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/04/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1575/2022
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
tra titolare dell'impresa individuale PIEMONTE CATERING DI PA
PAOLO FAVERO CAMP
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO
All'udienza del 16/04/2025 ore 9.39 avanti al dott. Andrea Ghio si tiene l'udienza da remoto ex art. 127bis c.p.c. Sono presenti:
-per parte ricorrente, l'Avv. Susanna Marta connessa dal proprio studio;
-per parte convenuta, l'Avv. Roberto Quaranta connesso dal proprio ufficio.
ll giudice dà atto che i presenti hanno personalmente dichiarato la propria identità e che hanno assicurato che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
Il giudice richiama le prescrizioni di cui all'art. 196duodecies disp. att. c.p.c. secondo cui i presenti devono mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza e secondo cui ai presenti è vietata la registrazione dell'udienza.
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa.
L'Avv. Marta discute oralmente la causa, richiamando anche le difese in atti, e chiede l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
L'Avv. Quaranta discute oralmente la causa, richiamando anche le difese in atti, e chiede l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
Pag. 1 a 24 Alle ore 9.57 le parti si disconnettono preferendo essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del provvedimento. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del presente verbale, mostrato ai presenti mediante la funzione “condividi schermo” dell'applicazione Microsoft Teams, i difensori danno atto di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e attestano che lo svolgimento dell'udienza da remoto
è avvenuto regolarmente.
All'esito della camera di consiglio, assenti le parti, il giudice dà lettura di sentenza con motivazione contestuale.
Il Giudice
dott. Andrea Ghio
Pag. 2 a 24 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
16.4.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1575/2022 R.G.
promossa da cod. fisc. , titolare dell'impresa individuale PA C.F._1
TE AT di LO FA CA, p. iva , rappresentato e difeso dagli P.IVA_1
Avv.ti Giorgio Frus, Andrea Buchicchio e Susanna Marta
RICORRENTE
contro
Controparte_2
, cod. fisc. , in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 9 d.lgs. 149/2015 dall'Avv. Roberto
Quaranta e dalle dott.sse Antonella De Marte, Laura Grasso, Susanna Di Nino e Annarita Frizzi
CONVENUTO conclusioni delle parti
per parte ricorrente Parte_2
➢ nel merito, in via principale, dichiarare estinta ogni obbligazione di pagamento a
[...] carico dell'opponente contenuta nelle ordinanze opposte, per accertata violazione dell'art. 14 L. 689/81, non essendo state notificate all'opponenti nel termine di 90 giorni dal suo accertamento;
➢ subordinatamente, accertare l'illegittimità e/o l'invalidità e/o l'infondatezza delle ordinanze opposte, per i motivi esposti nel presente ricorso e, comunque, perché infondate in fatto e in diritto e conseguentemente dichiararne la nullità, ovvero annullarle, ovvero revocarle e, in ogni caso, disapplicarle, accertando che nulla è dovuto
Pag. 3 a 24 dall'opponenti alla Pubblica Amministrazione per le causali indicate nelle ordinanze opposte;
➢ in via istruttoria [OMISSIS]
➢ in ogni caso, con il favore delle spese di giudizio e di quelle successivamente occorrende, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.
per parte convenuta Controparte_2
Nel merito:
- che venga rigettato il ricorso presentato avverso le ordinanze ingiunzione n. 712 e
713/2022 con vittoria di spese, diritti e onorari di lite che vanno liquidate, ai sensi dell'art. 9, comma 2 D.lgs. n. 149/2015, il quale dispone che “in caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di CP_1 lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
In via istruttoria [OMISSIS]
*
oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione – tempestività della contestazione ex art. 14 l.
689/1981 – appalto non genuino
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza ingiunzione n. 712/2022 (prot. n. 30385 del 6.4.2022), notificata in data
20.4.2022 (doc. 1 ), l' ingiungeva a , titolare dell'impresa Pt_1 CP_3 PA individuale TE AT di LO FA CA, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 19.400,00 (oltre € 9,50 per spese di notifica e € 9,50 per recupero spese postali e di notifica) ai sensi dell'art. 18, comma 5bis, d.lgs. 276/2003 (interposizione illecita da pseudo-appalto).
Con In particolare, l' contestava a di aver fruito della prestazione di n. 7 lavoratori PA
(Brasoneau Viorica;
; ; Parte_3 CP_4 ON CP_6
; ) dipendenti di nel periodo compreso tra Controparte_7 CP_8 Controparte_9 ottobre 2016 e settembre 2017 in forza di contratto (formale) di appalto privo, tuttavia, dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, d.lgs. 276/2003.
2. Con ordinanza ingiunzione n. 713/2022 (prot. n. 30388 del 6.4.2022), notificata in data
20.4.2022 (doc. 2 ), l' ingiungeva a , titolare dell'impresa Pt_1 CP_3 PA individuale TE AT di LO FA CA, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 58.000,00 (oltre € 9,50 per spese di notifica e € 9,50 per recupero spese postali e di notifica) ai sensi dell'art. 18, comma 5bis, d.lgs. 276/2003 (interposizione
Pag. 4 a 24 illecita da pseudo-appalto) e dell'art. 1, commi 910 e 911, l. 205/2017 (pagamento in contanti della retribuzione).
Con In particolare, l' contestava a : PA
- di aver fruito della prestazione di n. 11 lavoratori ( Persona_1 Persona_2
;
[...] Controparte_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
; ;
[...] CP_4 Controparte_14 Controparte_15 CP_16 CP_17
) dipendenti di nel periodo compreso tra ottobre 2017 e
[...] Controparte_9 settembre 2019 in forza di contratto (formale) di appalto privo, tuttavia, dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, d.lgs. 276/2003;
- di aver corrisposto a Brasoneau Viorica per quattro volte nel periodo 1.6.2019 –
30.9.2019 la retribuzione in contanti in violazione dell'art. 1, commi 910 e 911, l.
205/2017.
3. Avverso le sopra indicate ordinanze ingiunzione, proponeva tempestiva PA opposizione avanti al Tribunale di Ivrea allegando che:
a) TE AT di LO FA CA è un'impresa individuale che organizza catering per eventi, svolgendo altresì attività di fornitura di pasti presso mense scolastiche e aziendali.
L'impresa ha sede in Balangero, via Fraschetti n. 27, ove sono ubicati gli uffici amministrativi, le cucine, il magazzino alimenti ed il magazzino suppellettili;
b) a partire da ottobre 2016, terziarizzava la distribuzione dei pasti presso la PA mensa scolastica di Germagnano (TO) avvalendosi dell'appaltatrice
[...]
che destinava a tale servizio la quale si occupava di ritirare i pasti CP_9 CP_6 presso la sede di Balangero, distribuirli agli alunni della scuola di Germagno, effettuare il servizio di pulizia di fine mensa e di riportare i contenitori di alimenti presso la sede di
TE AT.
Successivamente, affidava all'appaltatrice l'intera PA Controparte_9 fase di preparazione dei cibi (ad eccezione della pasticceria): tale servizio veniva svolto presso la cucina di TE AT in Balangero e ad esso erano destinati i lavoratori
, e Il servizio appaltato consisteva nella Parte_3 CP_7 CP_8 Per_3 CP_5 preparazione di pasti destinati alle mense ai catering, nel lavaggio delle stoviglie e della cucina, nel controllo della merce in entrata, nella conservazione della merce e nella gestione dei magazzini.
Il compenso per l'appalto con veniva corrisposto sulla base delle fatture CP_9 presentate a sulla base dei servizi resi. Nessun dipendente di era PA PA addetto ai servizi appaltati a CP_9
c) a partire da ottobre 2017, affidava a lo svolgimento dei PA Controparte_18 servizi già precedentemente appaltati a tale servizio CP_9 Controparte_18
Pag. 5 a 24 destinava i lavoratori , , CP_10 CP_12 CP_13 CP_14 Controparte_11
, e . CP_8 Per_2 CP_16 Per_3
a seguito del cambio appalto, continuava a essere addetta al servizio mensa della CP_6 scuola di Germagnano.
Il coordinatore degli addetti all'appalto era Il compenso per l'appalto con CP_19 veniva corrisposto sulla base delle fatture presentate a Controparte_18 PA sulla base dei servizi resi. Nessun dipendente di era addetto ai servizi appaltati PA
a Controparte_18
d) le lavoratrici e non erano adibite ai servizi appaltati a CP_4 Per_1 [...]
e in quanto addette al servizio bar presso l'aeroporto di CP_9 Controparte_18
Caselle. La loro posizione lavorativa era stata regolarizzata dal ricorrente (doc. 10 ); Pt_1
e) e erano dotate di una propria Controparte_9 Controparte_18 organizzazione di impresa sia sul piano amministrativo che operativo ed effettuavano prestazioni anche in favore di altri committenti. Inoltre,
i. la ricerca, selezione e formazione del personale, la predisposizione dei turni di lavoro,
l'adibizione del personale all'espletamento dei servizi appaltati, la richiesta di ferie, l'eventuale invio di certificati malattia, le richieste di sostituzioni e tutto quanto atteneva all'esecuzione del rapporto di lavoro degli addetti delle appaltatrici era sempre stato di esclusiva pertinenza delle imprese appaltatrici;
ii. il personale addetto all'espletamento dei servizi appaltati era sempre stato organizzato, diretto e controllato esclusivamente dalle imprese appaltatrici, senza alcuna ingerenza di;
PA
iii. gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività, ivi comprese divise e misure di protezione, erano sempre stati messi a disposizione degli addetti all'appalto a cura e spese delle appaltatrici;
iv. non era a conoscenza dei turni di lavoro del personale delle appaltatrici PA
e della loro gestione, né era mai intervenuto direttamente o indirettamente nell'organizzazione dell'attività lavorativa dei relativi dipendenti;
f) non aveva mai corrisposto alcunché ai lavoratori addetti all'appalto PA [...]
e tanto meno in contanti;
Controparte_9 Controparte_18
Con g) in data 27.9.2019 l' effettuava l'accesso ispettivo presso la sede di TE AT in Balangero e il ricorrente, in ottemperanza alle richieste dell'Amministrazione, consegnava in data 3.10.2019 e in data 29.10.2019 la documentazione richiesta. Infine, in data 4.6.2020 Con Con trasmetteva all' la documentazione richiesta. L' notificava a CP_9
[...]
: PA
Pag. 6 a 24 − in data 20.7.2020 il verbale unico di accertamento TO00000/2020-819-01 del 23.3.2020 (doc. 4 ), in relazione al periodo 13.10.2017 – 30.9.2019, a cui è Pt_1 seguita l'ordinanza ingiunzione n. 713/2022 (prot. n. 30388 del 6.4.2022), notificata in data 20.4.2022 (cfr. sopra par. 2);
− in data 5.1.2021 il verbale unico di accertamento TO00000/2020-819-03 del 3.12.2020 (doc. 3 ), in relazione al periodo 12.6.2016 – 12.10.2017, a cui è Pt_1 seguita l'ordinanza ingiunzione n. 712/2022 (prot. n. 30385 del 6.4.2022), notificata in data 20.4.2022 (cfr. sopra par. 1).
3.1. Il ricorrente lamentava quindi l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione opposte per i seguenti motivi:
i) tardiva contestazione delle violazioni per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 14 l.
689/1981 in ragione del tempo trascorso tra l'inizio dell'accertamento (o, comunque, dalla Con ricezione della documentazione richiesta da parte dell' ) e l'avvenuta notificazione dei due verbali unici di accertamento;
ii) insussistenza della violazione relativa all'art. 18, comma 5bis, d.lgs. 276/2003 in ragione della genuinità degli appalti tra l'impresa del ricorrente e, rispettivamente,
[...]
e CP_9 Controparte_18
iii) insussistenza della violazione relativa all'art. 1, commi 910 e 911, l. 205/2017 in ragione dell'assenza di corresponsione a di retribuzione in contanti. Per_3
4. Disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione Con udienza (cfr. ordinanza del 17.1.2023), l' si costituiva tempestivamente in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
5. La controversia è stata istruita mediante l'escussione di testi e, all'esito della discussione orale delle parti, è stata decisa all'udienza del 16.4.2025.
*
Sull'ordinanza ingiunzione n. 713/2022 (prot. n. 30388 del 6.4.2022), notificata in data
20.4.2022 (doc. 2 ) Pt_1
6. La doglianza di parte ricorrente secondo cui la sanzione relativa agli illeciti di cui all'ordinanza ingiunzione n. 713/2022 si sarebbe estinta per essere stato il verbale di accertamento n.
TO00000/2020-819-01 del 23.3.2020 (doc. 4 ) notificato in violazione del termine di 90 Pt_1 giorni previsto dall'art. 14 l. 689/1981 non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
L'art. 14, commi 2 e 6, l. 689/1981 dispone che:
«Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati
Pag. 7 a 24 residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto».
Secondo il costante e qui condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità «tale disposizione, nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta
o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie,
l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. L'accertamento non coincide quindi con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione […].
Al fine di comprendere la portata di tali affermazioni, occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. La correttezza
e completezza dell'accertamento rispondono quindi sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità.
A tale esigenza si contrappone peraltro quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa.
Nel contemperamento di tali esigenze, occorre quindi effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata.
In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie, nonché gli atti preliminari che non hanno sortito effetto (come le convocazioni di informatori che non hanno avuto esito)» (Cass. lav., 4 aprile 2014, n. 7681, in motivazione par.
5; cfr. altresì Cass. II, 29 ottobre 2019, n. 27702 e giurisprudenza ivi richiamata).
6.1. In fatto, risulta documentalmente che:
- l'accesso ispettivo presso la sede di TE AT è stato effettuato in data 27.9.2019;
Pag. 8 a 24 - integrando la documentazione già precedentemente inviata, in data 16.12.2019
[...] Con faceva pervenire all' ulteriore documentazione relativa al rapporto tra CP_18
[...] Con e parte ricorrente (doc. 15 ) CP_18
Con
- tra il 9.1.2020 e il 3.2.2020 sono state acquisite dall' le dichiarazioni dei lavoratori
Con
Con (doc. 16 , sentito il 9.1.2020), (doc. 17 , sentita Controparte_10 Controparte_20
Con il 21.1.2020), (doc. 18 , sentita il 21.1.2020), (doc. 19 Controparte_15 Persona_4
Con
Con
, sentita il 28.1.2020), (doc. 20 , sentito il 28.1.2020) e CP_8 Persona_1 Con (doc. 21 , sentita il 3.2.2020);
Con
- in data 10.2.2020 l' chiedeva a parte ricorrente di trasmettere documentazione relativa a Con pagamenti effettuati in favore di (doc. 24 ) e in data 27.2.2020 (doc. 25 Persona_4 Con
) parte ricorrente comunicava la propria risposta;
- il verbale di accertamento n. TO00000/2020-819-01 del 23.3.2020 è stato notificato a parte ricorrente in data 20.7.2020.
6.2. Alla luce del sopra riportato contesto di fatto (par. 6.1), in applicazione dei principi Con richiamati al precedente par. 6, risulta evidente che l' ha rispettato il termine di 90 giorni per la notifica del verbale di accertamento dalla violazione.
La difesa di parte ricorrente secondo cui a fondamento della contestazione della sanzione non sarebbero state poste (anche) le dichiarazioni dei lavoratori sentiti durante la fase amministrativa risulta smentita dalla mera lettura del verbale di accertamento, ove è espressamente indicato che per l'esame dei rapporti di lavoro relativi al personale assunto da e Controparte_18 impiegato presso il ricorrente “sono state acquisite sommarie informazioni dei lavoratori adibiti all'Appalto” (doc. 4 , pag. 4); pertanto, il termine per la contestazione della violazione di Pt_1 cui all'art. 14, comma 2, l. 689/1981 non può che essere fatto decorrere da data successiva al
3.2.2020 (data di escussione della lavoratrice . Non è ravvisabile alcun ritardo da Per_1
Con parte dell' nella convocazione dei lavoratori (sentiti tra gennaio e febbraio 2020) considerato
Con che le convocazioni sono state predisposte il 29.11.2019 (doc. 14 ) e che l'escussione della lavoratrice è avvenuta in data 3.2.2020 non essendosi presentata la lavoratrice alla Per_1
Con prima convocazione per il 9.1.2020 (doc. 14 pag. 9); inoltre, non può non evidenziarsi che
Con solo il 16.12.2019 l'appaltatrice consegnava all' l'ultima parte della documentazione richiesta dall'Amministrazione: la durata del procedimento dall'accesso ispettivo al febbraio 2020 risulta quindi congrua rispetto alla necessità di acquisire tutti gli elementi – tempestivamente richiesti – onde garantire la completezza dell'accertamento.
Quanto sopra osservato è sufficiente per ritenere destituita di fondamento la difesa di parte ricorrente sulla violazione del termine di cui all'art. 14, comma 2, l. 689/1981.
Infatti, anche a voler individuare nella data del 3.2.2020 il dies a quo di decorrenza del termine di cui all'art. 14, comma 2, l. 689/1981, tale termine è stato manifestamente rispettato in ragione dell'avvenuta notifica del verbale di accertamento in data 20.7.2020, essendo trascorsi solo 67 dei Con 90 giorni a disposizione dell' : 17 giorni a febbraio (dal 4.2.2020 al 22.2.2020, estremi
Pag. 9 a 24 inclusi); 30 giorni a giugno;
20 giorni a luglio. Il periodo 23.2.2020 – 31.5.2020 non può essere preso in considerazione in quanto la legislazione emergenziale per Covid-19 ha previsto, per tale periodo, la sospensione del termine di cui all'art. 14 l. 689/1981 (cfr. art. 103, comma 6bis, d.l.
18/2020).
6.3. In ogni caso, per completezza, si evidenzia che risulta infondata anche la difesa di parte ricorrente secondo cui nessun rilevo ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 14, comma Con 2, l. 689/1981 avrebbe la richiesta di informazioni dell' del 10.2.2020 circa i pagamenti effettuati in favore della lavoratrice Persona_4
Con La richiesta dell' risulta, infatti, all'evidenza motivata dal contenuto delle dichiarazioni rese
Con da il 28.1.2020 (doc. 19 ). La lavoratrice ha riferito: «Sono stata pagata Per_3 regolarmente con bonifico bancario per il mio part-time. Le ore non registrate mi sono state pagate da a mani e in contanti in base alle ore effettuate nel mese». Alla luce di PA
Con tali dichiarazioni, l' ha richiesto prova dei pagamenti effettuati da parte ricorrente in favore di
Con
e parte ricorrente ha risposto in data 27.2.2020 (doc. 25 ). Per_3
Con Ebbene, la richiesta dell' , diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, assumeva sicuro rilievo ai fini della completezza dell'accertamento: è sufficiente evidenziare che a parte ricorrente è stata anche contestata la violazione dell'art. 1, commi 910 e 911, l. 205/2017.
Pertanto, l'eventuale documentazione che parte ricorrente avrebbe potuto fornire avrebbe potuto Con portare a una diversa valutazione dell' delle dichiarazioni della lavoratrice, con conseguente eventuale diversa decisione in punto contestazione della violazione del divieto di pagamento in contanti della retribuzione o di parte di essa.
Con Da quanto sopra consegue che, a rigore, l' ha avuto conoscenza di tutti gli elementi per compiere le proprie valutazioni solo a seguito della risposta di parte ricorrente del 27.2.2020; pertanto, il termine di 90 giorni è, a rigore, iniziato a decorrere dal 1.6.2020 in ragione del disposto dell'art. 103, comma 6bis, d.l. 18/2020, con la conseguenza che esso è stato manifestamente rispettato poiché il verbale di accertamento è stato notificato in data 20.7.2020.
7. Nel merito, l'opposizione per avverso l'ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione comminata ai sensi dell'art. 18, comma 5bis, d.lgs. 276/2003 (interposizione illecita da pseudo- appalto) è infondata per le ragioni che seguono.
7.1. L'appalto della cui genuinità si discute deve essere ricondotto alla tipologia degli appalti endoaziendali, ossia degli appalti caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente. Infatti, come riferito da parte ricorrente stessa, la principale attività di TE AT consiste nell'organizzazione di catering e nella fornitura di pasti per mense scolastiche e aziendali.
Ebbene, TE AT – come riferito da parte ricorrente stessa (cfr. ricorso pag. 4 punti 20
e 27) – ha affidato a una parte all'evidenza essenziale dell'attività di Controparte_18 impresa esercitata, ossia la preparazione degli alimenti e delle attività connesse (lavaggio stoviglie e cucina, controllo della merce in entrata, conservazione della merce e gestione dei
Pag. 10 a 24 magazzini). Peraltro, l'attività affidata all'appaltatrice veniva svolta Controparte_18
(circostanza pacifica) nei locali di parte ricorrente committente.
Inoltre, tenuto conto della sopra indicata tipologia di attività affidata all'appaltatrice
[...]
l'appalto in questione deve essere ricondotto alla tipologia labour intensive, ossia CP_18 ad alta intensità di manodopera.
Ciò premesso, l'art. 29, comma 1, d.lgs. 276/2003 prevede quanto segue:
«Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa».
L'appalto, dunque, per essere genuino deve essere congiuntamente caratterizzato dall'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore e dall'assunzione da parte dell'appaltatore del rischio di impresa.
Al fine di verificare la sussistenza di tali requisiti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
«in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che
l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (così Cass. civ., sez. VI, 25.6.2020, n. 12551, che, nella specie, ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo;
e in termini esatti o analoghi, tra le altre, id., sez. lav., 3.11.2020, n. 24386; id., sez. lav., 13.2.2020, n. 3631 e n. 3631; id., sez. lav., 10.6.2019, n. 15557, anche per precisazioni circa il confronto con la previgente disciplina di cui alla L. n. 1369 del 1960)» (Cass. lav., 28 giugno 2023, n. 18455, in motivazione).
Inoltre, è stato precisato che «il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un
Pag. 11 a 24 appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo» (Cass. lav., 12 luglio 2019, n. 18815, in motivazione punto 20).
7.2. In applicazione dei principi sopra richiamati, l'appalto tra e parte Controparte_18 ricorrente non può in alcun modo ritenersi genuino, difettando qualsivoglia effettiva ed autonoma organizzazione del lavoro dei dipendenti interessati da parte della società appaltatrice, essendo la loro attività diretta unicamente da parte ricorrente. Tale conclusione si impone all'esito dell'istruttoria svolta da cui è, infatti, emerso che:
a) i lavoratori prima dell'assunzione da parte della società appaltatrice Controparte_18 sono stati o direttamente contattati da o hanno loro contattato direttamente parte PA ricorrente o, comunque, prima di tale assunzione hanno svolto il colloquio di lavoro con
Sul punto, si richiamano le dichiarazioni di: PA
Con
− (doc. 17 ): “Sono venuta a conoscenza di questo lavoro tramite Controparte_20 una mia amica che già lavorava per che si chiama la PA Persona_5 quale ha chiesto a quest'ultimo se potevo lavorare anch'io. mi ha detto che Pt_1 potevo iniziare a lavorare in Balangero in via Fraschetti, svolgendo la mansione di lavapiatti e pulizie … Ho ricevuto il contratto di assunzione dal sig. ma non Pt_1 mi è stato detto che si trattava di un'altra ditta”;
Con
− (doc. 16 ): “Sono venuto a conoscenza di questo lavoro Controparte_10 per mezzo di un collega , il quale mi ha detto che c'era la possibilità CP_13 di lavorare per la TE AT per qualche mese ma solo per il tramite della
Sono quindi andato a parlare a con il quale mi ha riferito che CP_18 PA Contro avevano bisogno di un aiuto cuoco ma che mi avrebbero assunto solo la Mi ha riferito che l'orario sarebbe stato full time. Mi ha riferito di [contattare] io Contro personalmente la e di dirgli di farmi un contratto per avviarmi al lavoro per il sig. ”; PA
Con
− (doc. 5 ): “Sono venuto a conoscenza di questo lavoro per il tramite CP_13 del sig. che è di come me. Mi ha chiamato perché aveva bisogno di un Pt_1 CP_21 cuoco. Abbiamo concordato un orario e una retribuzione e mi ha detto che mi avrebbe assunto tramite cooperativa”. Sentito come teste all'udienza del 27.10.2023, ha confermato tale circostanza: “Per il lavoro io sono stato contattato CP_13 direttamente da LO FA con cui poi ho fatto un colloquio e poi ho iniziato a lavorare in TE AT: in tale occasione il mio datore di lavoro era una
Pag. 12 a 24 cooperativa o un'agenzia … Prima di iniziare a lavorare in TE AT io non avevo mai contattato tale agenzia per cercare lavoro”;
Con
− parte ricorrente stessa (doc. 3 ): “I lavoratori fanno un precolloquio con me ed in tale occasione chiarisco che l'assunzione verrebbe poi fatta dalla cooperativa”;
b) l'attrezzatura utilizzata era fornita pressoché esclusivamente da parte ricorrente. Sul punto, si richiamano le dichiarazioni di:
Con
− (doc. 17 ): “Gli abiti di lavoro erano i miei e mi ha dato Controparte_20 Pt_1 le scarpe e il grembiule. Gli strumenti di lavoro mi venivano dati da ”; Pt_1
Con Contro
− (doc. 16 ): “La mi ha fatto recapitare dei pantaloni Controparte_10
e una giacca. … I miei strumenti di lavoro erano padelle, pentile, fuochi e forni. Non Contro so se fossero di proprietà della o della ; PA
Con
− (doc. 44 ): “Gli strumenti che usavo fanno parte della TE CP_4
AT non della cooperativa. Usavo macchina del caffè, coltelli e altri strumenti che si possono utilizzare nel settore della ristorazione”;
Con
− parte ricorrente stessa (doc. 3 ): “Gli strumenti di lavoro ed i macchinari (forni, casseruole e pentole) sono della mia società, gli abbigliamenti sono di proprietà dei lavoratori”;
c) nonostante lo svolgimento della prestazione lavorativa nei locali di TE AT, non era presente in loco nessun referente della società appaltatrice a coordinare il lavoro degli addetti all'appalto. Sul punto, si richiamano le dichiarazioni di:
Con
− (doc. 21 ): “Non ho mai visto nessuno della ”; Persona_1 Pt_4
Con Contro
− (doc. 16 ): “Non ho mai visto nessuno della ogni Controparte_10 Contro tanto contattavo una signora della a cui io trasmettevo le mie ore, che venivano controllate dal sig. ”. Sentito come teste all'udienza del 27.10.2023, CP_13
ha confermato tale circostanza: “Dove io lavoravo in TE AT CP_10 non ho mai visto nessun referente dell'agenzia”;
Con Contro
− (doc. 5 ): “Non ho mai visto nessuno della e ho contattato io CP_13 Contro una persona della perché non mi arrivano le buste paga e per chiedere chiarimenti sulla firma del contratto”;
Con
− (doc. 44 ): “… io come riferimento dalla cooperativa non avevo CP_4 nessuno se non quando io chiamavo per chiedere delle informazioni. Ma il mio responsabile era la TE AT ovvero il signor LO FA”;
− (udienza 8.9.2023): “… l'attrezzatura che utilizzavo per svolgere Controparte_14 le mie mansioni è sempre stata la stessa sia nel primo [ossia, quando la teste era assunta direttamente da parte ricorrente] che nel secondo periodo di lavoro [ossia, quando la teste era assunta dalla società appaltatrice”;
Pag. 13 a 24 d) orario di lavoro, ferie, permessi dei lavoratori addetti all'appalto erano determinati da parte ricorrente, e non dalla società appaltatrice. Sul punto, si richiamano le dichiarazioni di:
Con
− (doc. 21 ): “… il mio datore di lavoro era Persona_1 PA
Se avevo bisogno di ferie, le concordavo con TE AT e poi inviavo la Contro domanda a La stessa cosa valeva per permessi e altri istituti.”;
− (udienza 27.10.2023): “Dopo aver iniziato a lavoratore in TE CP_13
AT, per le ferie io parlavo solo con LO FA”;
Con
− (doc. 44 ): “Sugli orari di lavoro mi gestiva la TE AT CP_4 come tutto il resto se avevo bisogno di permessi o ferie chiedevo sempre alla
TE AT”;
Con
− (doc. 4 ): “Non mi sono mai assentata dal lavoro se non per le Controparte_14 ferie che ho concordato direttamente con il sig. [ndr ]. Mi rivolgevo Pt_1 Pt_1 sempre a per qualsiasi spetto del mio lavoro”. Sentita come teste all'udienza Pt_1 del 8.9.2023, ha confermato tali circostanze: “L'orario di lavoro, anche nel CP_14 secondo periodo [ndr quando la teste era stata assunta dalla società appaltatrice], l'ho concordato con il sig. ”; Pt_1
e) alcuni lavoratori addetti all'appalto erano stati precedentemente anche formalmente assunti da parte ricorrente. Sul punto, si richiamano le dichiarazioni di:
Con
− (doc. 21 ): “circa 5 anni fa ho lavorato per la TE AT Persona_1 come tirocinante inviata dalla società SYNERGIE, per 6 mesi. Sono stata poi assunta direttamente dal TE AT come apprendista … in qualità di cameriera. …
Ho lavorato per circa un anno con tali modalità e poi mi sono dimessa per alcune divergenze con i colleghi. Ho poi continuato a lavorare per lui ogni tanto a chiamata
e poi sono stata assunta dalla Cooperativa perché conoscevo una ragazza che lavorava con tale società cooperativa. Dal 8.3.2018 ho iniziato a lavorare con la cooperativa in qualità di cameriera/barista presso un bar sito presso l'Aeroporto di
Caselle, gestito dalla TE AT”. Sentita come teste all'udienza del
24.1.2024 ha confermato tali circostanze;
Per_1
− (udienza del 24.1.2024; nello stesso senso le dichiarazioni di cui al doc. CP_4 Con 44 ): “Non ricordo di preciso il periodo in cui ho lavorato con TE AT, può essere all'incirca dal 2015-2016 al 2018. In tale periodo inizialmente ero assunta con contratto direttamente da TE AT, successivamente avevo un contratto di lavoro con una cooperativa. In entrambi i periodi, io ho sempre svolto l'attività barista/cameriera. Quando lavoravo TE AT lavoravo all'CA CA … io poi mi sono licenziata. Successivamente, io ho ricontattato LO FA per cercare un impiego: in tale occasione LO FA mi ha detto che mi avrebbe assunto con una cooperativa e che avrei prestato la mia attività presso l'aeroporto di Caselle al punto ristoro TE Lounge. Così è stato”;
Pag. 14 a 24 Con
− (doc. 4 ): “Inizialmente ho fatto una stagione alle dipendenze Controparte_14 direttamente di TE AT nel giugno / luglio 2018 fino a metà settembre.
Subito dopo sono stata assunta alle dipendenze della cooperativa. Terminata la stagione il sig. mi ha chiesto se ero interessata a proseguire il rapporto PA di lavoro. Io gli ho risposto di sì e mi ha detto che mi avrebbe assunto tramite cooperativa”. Sentita come teste all'udienza del 8.9.2023, ha confermato tali CP_14 circostanze, precisando non aver mai svolto alcun colloquio di lavoro con la società appaltatrice (pur sua formale datrice di lavoro);
Con
− (doc. 18 ): “Ho lavorato per la PIEMONTE CATERING dal Controparte_15
2012 al 2015 … presso una mensa scolastica di Mezzenile. Quando TE
AT ha perso l'appalto, sono stata assunta dalla società che ha rilevato l'appalto per circa un anno. Quando il rapporto è cessato mi sono rivolta a PA
per sapere se avevano bisogno e Lui mi ha confermato che c'era la possibilità
[...] di lavorare presso una mensa della scuola di Lanzo T.se, per lui, alle sue dirette dipendenze, ma non con assunzione della sua ditta, bensì attraverso una cooperativa alla quale si rivolgeva per la somministrazione di lavoratori”. Sentita come teste all'udienza del 28.11.2023, ha confermato la circostanza precisando anche: CP_6
“Io non ho mai fatto colloqui con le cooperative da cui ero assunta quando lavoravo in TE AT e dove ho lavorato io che io sappia c'era nessun incaricato delle cooperative”;
Con
− (doc. 20 ): “Ho lavorato per la PIEMONTE CATERING dal 2011 alle CP_8 dirette dipendenze di fino al 2016 (settembre/ottobre). … PA
Dato che si è poi verificato un calo di lavoro, il sig. mi ha licenziato … . Pt_1
Quando è ri-aumentato il lavoro nel mese di giugno 2017 il sig. mi ha Pt_1 contattato chiedendomi se fossi disponibile a riprendere il lavoro. Nel corso del colloquio mi ha però specificato che questa volta non sarei stato assunto direttamente da lui ma da un'altra società. Abbiamo concordato con sia l'orario di lavoro Pt_1 che la retribuzione. Mi è arrivato il contratto via mail dalla società che mi ha assunto
…”. Sentito come teste all'udienza del 8.9.2023, ha confermato tali circostanze CP_8 precisando altresì: “… io ho fatto sempre le stesse attività il lavoro è sempre stato organizzato nello stesso modo, non è mai cambiato nulla”;
f) la società appaltatrice risulta essersi occupata esclusivamente della predisposizione delle buste paga e dei pagamenti delle retribuzioni. Sul punto, si richiamano le dichiarazioni di:
Con Contro
− (doc. 21 ): “Io con non ho avuto alcun tipo di rapporto. Persona_1
Credo che si limitassero ad effettuare i bonifici. Le buste paga mi venivano date presso la sede di TE AT dall'impiegata”;
− (udienza 24.1.2024): “… io poi mandavo il foglio con le ore di lavoro CP_4 da me svolte alla cooperativa, che si chiamava se non erro. Gli unici CP_22
Pag. 15 a 24 contatti che ho avuto con la cooperativa riguardavano l'invio del foglio ore ed eventuali mie richieste di chiarimento qualora non mi tornavano le ore in busta paga”;
− (udienza 8.9.2023): “Io non conoscevo questa agenzia né ho mai visto dei CP_23 loro incaricati. Le buste paga mi venivano consegnate a mano da , anche Pt_1 successivamente all'assunzione da parte dell'agenzia”; Con Contro
− parte ricorrente stessa (doc. 3 ): “Il rapporto con la finora è stato normale ed il corrispettivo viene calcolato ad ora, facciamo firmare l'orario di lavoro svolto ai lavoratori e lo diamo alla cooperativa che poi elabora le buste paga”. Trattasi di affermazione particolarmente significativa ai fini della non genuinità dell'appalto, considerato che, come sopra osservato, l'orario di lavoro era determinato sempre da parte ricorrente (e non dalla società appaltatrice).
7.3. Non vi è ragione di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni dei testi sopra riportate in quanto sono tra loro coerenti, pur essendo rese da numerosi diversi soggetti, e anche corrispondenti a quanto dichiarato dai lavoratori durante la fase amministrativa.
Secondo il condivisibile orientamento della Corte di legittimità, «I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che
i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio
è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti» (Cass. lav., 19 aprile 2010, n. 9251, Rv. 612813 - 01). Ebbene, nel caso di specie tutti coloro che sono stati sentiti come testimoni hanno espressamente confermato integralmente le dichiarazioni rese durante la fase amministrativa. Le dichiarazioni Con rese durante la fase amministrativa da (doc. 17 ) – pur non sentita come teste Controparte_20
– risultano pienamente attendibili in quanto coerenti con quanto riferito da altri lavoratori sentiti come testi (specialmente, in punto modalità di instaurazione del rapporto di lavoro).
Si precisa che le dichiarazioni di rese all'udienza del 24.1.2024 circa l'esistenza Persona_1 di un gruppo Whatsapp in cui era presente “un responsabile della cooperativa che organizzava i turni” non sono idonee a porre in discussione le conclusioni sopra raggiunte poiché: i) risultano estremamente generiche e la teste non è stata in grado di riferire chi fosse tale responsabile della cooperativa;
ii) risultano in contrasto con quanto riferito durante la fase amministrativa (doc. 21 Con
) e, nel caso di specie, ritiene questo giudice di dare prevalenza alle dichiarazioni rese durante la fase amministrativa in quanto raccolte in epoca significativamente più prossima (3.2.2020) ai fatti riferiti, mentre la teste all'udienza del 24.1.2024 ha più volte dichiarato di non ricordare di preciso come si fosse svolto il rapporto di lavoro;
iii) una volta esibito alla teste il verbale delle dichiarazioni rese durante la fase amministrativa, ha confermato tali dichiarazioni. Per_1
Pag. 16 a 24 Ancora, ritiene questo giudice di dare prevalenza alle dichiarazioni rese durante la fase Con amministrativa da (doc. 16 ) rispetto a quelle rese all'udienza del Controparte_10
27.10.2023 nella parte in cui divergono in punto modalità di instaurazione del rapporto di lavoro;
anche in questo deve osservarsi che, da un lato, quanto riferito nella fase amministrativa appare maggiormente attendibile in quanto riferito in epoca (9.1.2020) più prossima ai fatti e, dall'altro lato, il teste all'udienza del 27.10.2023 ha espressamente confermato il contenuto delle Con dichiarazioni rese ai funzionari dell' .
7.4. La difesa di parte ricorrente secondo cui vi sarebbe stato un coordinatore degli addetti all'appalto da individuarsi in (ricorso pag. 5 capo 32, come precisato a verbale CP_13 all'udienza del 24.1.2024 pag. 3) – nemmeno indicato da parte ricorrente come teste – è rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio, in quanto:
- nulla sul punto ha saputo riferire il teste di parte ricorrente (la cui Controparte_11 attendibilità, peraltro, deve essere attentamente valutata in quanto figlio di parte ricorrente);
- lo stesso interessato non ha riferito di ricoprire tale ruolo;
CP_13
- le modalità con cui è avvenuta l'assunzione di e come si è svolto il suo rapporto
CP_13 di lavoro [cfr. supra par.
7.2 lett. a), c) e d)] rendono più che evidente che egli non coordinasse nulla nell'interesse della società appaltatrice. È d'altronde estremamente significativo che lo stesso – ora direttamente assunto da parte ricorrente – abbia
CP_13 riferito che nulla è cambiato rispetto all'attività che svolgeva quanto era assunto dalla società appaltatrice ( “Attualmente sono dipendente di mentre il
CP_13 PA rapporto con la cooperativa è cessato ma non ricordo di preciso quando … Per quanto riguarda le attività da me svolte non vi è stato alcun cambiamento nell'organizzazione del mio lavoro da quando sono direttamente assunto da rispetto a quando PA ero sotto cooperativa” udienza 27.10.2023): è evidente che se attualmente svolge le
CP_13 stesse attività che svolgeva in passato e ora, pacificamente, non vi sono lavoratori dell'appaltatrice da coordinare, allora egli nemmeno in passato ha coordinato alcunché per la società appaltatrice.
7.5. In ragione di quanto sopra esposto, risulta provata la non genuinità dell'appalto intercorso tra parte ricorrente e Controparte_18
Quanto all'indicazione dei lavoratori addetti all'appalto (non genuino) deve evidenziarsi che il ricorrente non ha in alcun modo contestato quanto indicato nell'ordinanza ingiunzione opposta né in ricorso (circostanza comunque estremamente significativa, posto che già nell'atto introduttivo veniva differenziata la posizione di e di rispetto agli altri lavoratori) né, Per_1 CP_4 Con soprattutto, a seguito della costituzione dell' che ha ribadito le circostanze di fatto poste a fondamento dell'ordinanza opposta. Inoltre, non può non evidenziarsi che è la stessa parte ricorrente ad allegare che tutti i lavoratori (ad eccezione di e indicati Per_1 CP_4 nell'ordinanza ingiunzione erano addetti all'appalto da (ricorso pag. 4 capi Controparte_18
29-30).
Pag. 17 a 24 La pretesa estraneità all'appalto delle lavoratrici e risulta destituita di Per_1 CP_4 fondamento. A tale fine si osserva che la pretesa avvenuta regolarizzazione del rapporto con tali due lavoratrici è del tutto irrilevante (doc. 10 ricorrente), considerato che l'avvenuta denuncia della sussistenza del rapporto di lavoro con il ricorrente stesso non comporta il venir meno delle sanzioni [art. 18, comma 5bis, d.lgs. 276/2003 nel testo ratione temporis vigente anteriore alle modifiche apportate dall'art. 29, comma 4, lett. d), d.l. 19/2024; art. 1, commi 1 e 6, d.lgs. 8/2016] previste in caso di non genuinità dell'appalto (d'altronde, nemmeno parte ricorrente individua quale sarebbe il fondamento normativo una diversa conclusione). Anzi, per tali lavoratrici tale denuncia del ricorrente (doc. 10 ricorrente) ha indubbio valore confessorio da cui ricavare senza possibilità di equivoco la non genuinità dell'appalto.
Inoltre, la contestazione dei giorni di “somministrazione illecita” (ricorso pag. 17) è inammissibilmente generica e, quindi, del tutto inidonea a rendere controverso tale dato, dovendosi considerare che nell'ordinanza ingiunzione è specificatamente indicato, per ciascun lavoratore, il periodo cui si riferisce la violazione: ebbene, pacifico (per quanto sopra osservato) che tutti i lavoratori indicati nell'ordinanza erano adibiti all'appalto era evidentemente onere di parte ricorrente indicare specificatamente se – e in quale periodo – tali lavoratori non erano stati destinati ad attività lavorativa presso TE AT (non potendosi comunque non tacere l'inverosimiglianza di una tale evenienza, tenuto conto delle modalità con cui è avvenuta l'assunzione dei lavoratori). Significativo, d'altronde, che una contestazione specifica di tale aspetto non vi sia stata da parte del ricorrente nemmeno successivamente alla costituzione in Con giudizio dell' che ha ribadito le circostanze di fatto poste a fondamento dell'ordinanza opposta. Ciò è dirimente e vale per tutti i lavoratori indicati nella tabella n. 1 dell'ordinanza ingiunzione opposta.
In ogni caso, non può non evidenziarsi che, per quanto riguarda i lavoratori sentiti come testi e/o Con dai funzionari durante la fase amministrativa, nessuno di essi ha riferito di non aver lavorato presso TE AT in via continuativa una volta assunto dalla società appaltatrice.
Conferma quanto sopra il fatto che parte ricorrente pretende di limitare la presenza dei lavoratori al solo periodo ottobre 2017 – agosto 2018 (ricorso pag. 4 capo 29); ebbene, tale difesa risulta infondata poiché due dei lavoratori indicati al capo 29 del ricorso ( e ) erano CP_13 CP_14 presenti nei locali di TE AT al momento dell'accesso ispettivo del 27.9.2019 in Con Balangero (docc. 4 e 5 ). La manifesta infondatezza di tale difesa, oltre a quanto sopra osservato, rende evidente che la contestazione di parte ricorrente in punto quantità dei giorni di
“somministrazione illecita” si risolve in una formula di stile, inidonea a rendere il fatto effettivamente controverso.
Ciò posto, la quantificazione della sanzione risulta corretta. Poiché la sanzione deve essere determinata in € 50,00 per ogni lavoratore e per ogni giornata di occupazione, tenuto conto del numero di lavoratori coinvolti (10) e del numero complessivo di giorni di occupazione (1.150), deve applicarsi il massimo edittale (€ 50.000,00). Ciò in applicazione dei criteri di cui all'art. 18,
Pag. 18 a 24 comma 5bis, d.lgs. 276/2003 [nel testo ratione temporis vigente anteriore alle modifiche apportate dall'art. 29, comma 4, lett. d), d.l. 19/2024] e all'art. 1, commi 1 e 6, d.lgs. 8/2016.
8. L'opposizione con riferimento alla violazione di cui all'art. 1, commi 910 e 911, l. 205/2017
(pagamento della retribuzione in contanti) è fondata, con conseguente necessità di annullare in parte qua l'ordinanza ingiunzione n. 713/2022.
, in sede amministrativa, ha dichiarato che, pur assunta da ha Per_3 Controparte_18 lavorato per parte ricorrente nel periodo maggio – settembre 2017 e poi nel periodo maggio – Con settembre 2019 (doc. 19 ). Tale dichiarazione risulta sostanzialmente coerente con le risultanze dei LUL in atti da cui risulta che:
- il rapporto di lavoro nel primo periodo è iniziato il 19.5.2017 e l'ultima busta paga in atti
– seppur non recante l'indicazione della data di cessazione del rapporto – è proprio Con relativa a settembre 2017 (doc. 52 ), dovendosi pure tenere conto che dalla documentazione in atti non risulta che abbia svolto ore di lavoro Per_3 Con successivamente al 18 settembre (doc. 52 pag. 12);
Con
- il rapporto di lavoro nel secondo periodo è stato dal 3.6.2019 al 30.9.2019 (doc. 60 Con pagg. 7-8), in forza di contratto sottoscritto in data 29.5.2019 (doc. 60 pagg. 9-10).
Quanto riferito in sede amministrativa da è stato confermato dalla stessa sentita come Per_3 teste all'udienza del 28.11.2023: «io ho lavorato per TE AT nel 2017 per sei mesi circa da maggio a settembre, nel 2018 mi è stato diagnosticato un problema di salute e ho smesso di lavorare per TE AT. Nel 2019 ho lavorato per TE catering per circa
3-4 mesi … Preciso che sia nel 2017 che nel 2019 io avevo un contratto di lavoro con
[...]
non ero assunta direttamente da TE AT, ero “affittata” come si dice. … CP_9
Ogni tanto accadeva che facessi degli straordinari a 5 € l'ora e mi fermassi tre o quattro ore di più a lavoro. Quando facevo gli straordinari, LO FA mi dava una retribuzione aggiuntiva in contanti alla fine del mese. Nel 2019 il rapporto di lavoro si svolgeva con le stesse modalità del 2017 ma non ricevevo più la retribuzione in contanti perché nel 2019 non ho fatto più straordinari. ..».
Non vi è alcuna ragione di dubitare dell'attendibilità complessiva delle dichiarazioni di
, considerati da un lato i plurimi riscontri documentali di quanto da ella affermato e Per_3 dall'altro lato la coerenza tra quanto dichiarato in sede amministrativa e quanto nel presente giudizio. Deve precisarsi che quanto affermato nel presente giudizio dalla teste non Per_3 risulta in alcun modo contraddittorio con quanto riferito dalla stessa durante la fase amministrativa: in tale occasione, infatti, non aveva precisato quando erano avvenuti i pagamenti in contanti (sul punto, si era limitata a riferire: «Sono stata pagata regolarmente con Per_3 bonifico bancario per il mio part-time. Le ore non registrate mi sono state pagate da Pt_1 Con a mani e in contanti in base alle ore effettuate nel mese» cfr. doc. 19 ).
[...]
Dalle dichiarazioni della teste, risulta evidente che la doglianza di parte ricorrente secondo cui egli non avrebbe corrisposto alcunché in contanti a è fondata. Per_3
Pag. 19 a 24 Infatti, dalle dichiarazioni di risulta che gli eventuali pagamenti in contanti da parte Per_3 Con del ricorrente risalgono, al più tardi, al settembre 2017 mentre l' ha contestato la violazione dell'art. 1, commi 910 e 911, l. 205/2017 per il periodo 1.6.2019 – 30.9.2019. È appena il caso di evidenziare che i pagamenti in contanti a cui si riferisce la teste non possono assumere alcuna rilevanza per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, si riferiscono all'anno 2017 mentre Con l' sostiene la commissione dell'illecito nel 2019; in secondo luogo, l'art. 1, commi 910 e 911,
l. 205/2017 non è applicabile ai fatti commessi nel settembre 2017 in quanto tale disposizione si applica a fatti commessi a partire dal 1.7.2018.
Con 9. In conclusione, l'ordinanza ingiunzione n. 713/2022 (prot. n. 30388 del 6.4.2022) dell' di deve essere annullata con riferimento alla sanzione comminata per la violazione dell'art. CP_3
1, commi 910 e 911, l. 205/2017 e confermata per il resto;
per l'effetto, l'importo ingiunto viene rideterminato in € 50.000,00 per sanzione amministrativa, € 9,50 per spese di notificazione e €
9,50 per recupero spese postali e spese di notifica.
*
Sull'ordinanza ingiunzione n. 712/2022 (prot. n. 30385 del 6.4.2022), notificata in data
20.4.2022 (doc. 1 ) Pt_1
10. La doglianza di parte ricorrente secondo cui la sanzione relativa agli illeciti di cui all'ordinanza ingiunzione n. 712/2022 si sarebbe estinta per essere stato il verbale di accertamento n. TO00000/2020-819-03 del 3.12.2020 (doc. 3 ) notificato in violazione del Pt_1 termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 l. 689/1981 non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
10.1. In fatto, risulta documentalmente che:
- l'accesso ispettivo presso la sede di TE AT è stato effettuato in data 27.9.2019;
Con
- tra il 21.2020 e il 28.1.2020 sono state acquisite dall' le dichiarazioni dei lavoratori
[...] Con Con
(doc. 18 , sentita il 21.1.2020), (doc. 19 , sentita il CP_15 Persona_4 Con 28.1.2020) e (doc. 20 , sentito il 28.1.2020); CP_8
Con
- in data 13.3.2020 l' richiedeva a la documentazione relativa ai Controparte_9 Con Con rapporti con parte ricorrente (docc. 36-37 ): parte di essa perveniva all' in data 4.6.2020 e Con Con pertanto in data 18.6.2020 l' sollecitava l'invio della documentazione residua (doc. 38 ); Con
- in data 4.8.2020 (doc. 41 ), a fronte di richiesta del 15.7.2020 ricevuta dall'interessata in Con Con data 22.7.2020 (doc. 39 ), inviava il questionario compilato all' ; ON
Con
- in data 11.8.2020 (doc. 46 , depositato con scansione maggiormente leggibile anche in data
2.2.2024), a fronte di richiesta del 15.7.2020 ricevuta dall'interessato in data 20.7.2020 (doc. 42 Con Con
), inviava il questionario compilato all' ; Parte_3
Con
- in data 15.9.2020 l' spediva la convocazione del lavoratore , che tuttavia Controparte_7 Con veniva restituita in data 21.9.2020 risultando il destinatario trasferito (doc. 47 ). Seguiva
Pag. 20 a 24 nuova convocazione del lavoratore, spedita in data 15.10.2020 e ricevuta da in data CP_7 Con 5.11.2020 (doc. 48 ), senza che l'interessato rendesse le dichiarazioni richieste;
- il verbale di accertamento n. TO00000/2020-819-03 del 3.12.2020 è stato notificato a parte ricorrente in data 19.1.2021.
10.2. Alla luce del sopra riportato contesto di fatto (par. 10.1), in applicazione dei principi richiamati al precedente par. 6, ritiene questo giudice che il termine di 90 giorni per la notifica del Con verbale di accertamento dalla violazione sia stato rispettato dall' .
Si premette che la difesa di parte ricorrente secondo cui a fondamento della contestazione della sanzione non sarebbero state poste (anche) le dichiarazioni dei lavoratori sentiti durante la fase amministrativa risulta smentita dalla mera lettura del verbale di accertamento, ove è espressamente indicato il contrario (“In seguito, sono state acquisite anche le dichiarazioni di alcuni lavoratori dipendenti della cooperativa Controparte_24 addetti all'appalto”, doc. 3 pag. 3). Pt_1
Con Ciò posto, si evidenzia che da quando l' ha iniziato a sentire i lavoratori (anche) addetti all'appalto (gennaio 2020), l'istruttoria amministrativa si è svolta senza Controparte_9 alcun ritardo, risultando evidente la necessità di acquisire la documentazione della società appaltatrice (fornita solo parzialmente nel giugno 2020) nonché di assumere le dichiarazioni dei lavoratori addetti a tale appalto. Tali dichiarazioni risultano tempestivamente richieste (luglio e settembre 2020) a seguito del ricevimento, quantomeno parziale, della documentazione in possesso di (giugno 2020). È chiaro che la documentazione di Controparte_9 [...] ha consentito all'autorità amministrativa di meglio individuare quali fossero i Controparte_9 lavoratori addetti a tale appalto e la durata dell'adibizione del lavoratore all'appalto tramite Con l'esame del LUL (cfr. docc. 52-58 ). Pertanto, il termine di 90 giorni deve essere fatto Con decorrere da quando ha ricevuto la raccomandata dell' con cui gli veniva richiesto di CP_7 Con rendere dichiarazioni (5.11.2020, ciò in ragione dell'assenza di allegazione da parte dell' sul quando l'amministrazione ha avuto conoscenza dell'avvenuta consegna di tale raccomandata). Con Infatti, preso atto della mancata risposta del lavoratore, l' ha dovuto valutare se l'istruttoria amministrativa già svolta consentiva o meno di includere anche tale lavoratore nel novero di quelli addetti all'appalto di cui sostiene la non genuinità.
Considerato che
il verbale di accertamento è stato ricevuto da parte ricorrente in data 19.1.2021 risulta rispettato il termine di
90 giorni di cui all'art. 14 l. 689/1981, dovendosi individuare, per quanto sopra esposto, il dies a quo di decorrente nel 5.11.2020.
10.3. Infine, ritiene questo giudice che, pur avendo effettuato l'accesso ispettivo presso la sede di Con parte ricorrente in data 27.9.2019, l' non sia incorso in nessun ritardo nel sostanzialmente iniziare l'istruttoria amministrativa con riferimento all'appalto dopo Controparte_9 aver completato l'istruttoria relativa all'appalto (come risulta evidente Controparte_18 confrontando la cronologia dei fatti di cui al par.
6.1. e al par. 10.1) dovendosi osservare che:
Pag. 21 a 24 - corrisponde a evidenti criteri di ragionevolezza (e non da ultimo all'effettiva tutela dei lavoratori coinvolti) verificare prioritariamente la genuinità o meno di un appalto che è ancora in corso (appalto e non di uno che era già concluso al tempo dell'accesso Controparte_18 ispettivo (appalto ; Controparte_9
- durante l'accesso ispettivo del 27.9.2019 erano presenti – e, dunque, sono stati sentiti – esclusivamente lavoratori addetti all'appalto ( e , docc. 4 e Controparte_18 CP_13 CP_14 Con 5 ), con la conseguenza che le dichiarazioni assunte in loco, all'epoca e sulla base di valutazione ex ante, consentivano di poter eventualmente dubitare solo della genuinità dell'appalto Controparte_18
- un fondato sospetto circa la non genuinità dell'appalto con la Controparte_9 conseguente necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori in via amministrativa, può essere ritenuto sussistente solo a seguito delle dichiarazioni rese nel gennaio 2020 da CP_15
e . Tali lavoratori, addetti a entrambi gli appalti, hanno
[...] Persona_4 CP_8 sostanzialmente riferito che le modalità di svolgimento della loro attività lavorativa erano le stesse in entrambi gli appalti (emblematica in tal senso la dichiarazione di cfr. doc. 18 CP_6 Con
). Ebbene, a seguito di tali dichiarazioni in tempi del tutto ragionevoli – tenuto conto sia della necessità di effettuare le valutazioni conclusive con riferimento all'appalto Controparte_18 sia delle concrete modalità con cui l'amministrazione ha dovuto operare a seguito dello
[...] Con scoppio della pandemia Codiv-19 e del conseguente disposto lockdown (marzo 2020) – l' ha richiesto la documentazione a (13.3.2020): l'ulteriore attività istruttoria, Controparte_9 per le ragioni già indicate al par. 10.2, si è svolta in tempi del tutto congrui.
11. Richiamati i principi di cui al par. 7.1, nel merito l'opposizione per avverso l'ordinanza ingiunzione n. 712/2022 è infondata per le ragioni che seguono.
Anche nel caso di specie sussistono gli indici rilevatori della non genuinità dell'appalto individuati al superiore par. 7.2, dovendosi richiamare anche in questa sede le dichiarazioni già esaminate al par.
7.2 di , e (rese sia ai funzionari Controparte_15 CP_8 CP_4 Con dell' che nel presente giudizio come testi). D'altronde, nemmeno parte ricorrente nel presente giudizio sostiene che l'attività lavorativa degli addetti all'appalto fosse Controparte_9 organizzata diversamente dall'attività degli addetti all'appalto Controparte_18
La sussistenza degli indici (di cui al par. 7.2) di appalto non genuino risulta altresì dalle dichiarazioni di:
Con
− (doc. 19 ): “Ho conosciuto la TE AT tramite una amica Persona_4 che lavorava già li. Ho pertanto conosciuto il sig. il quale mi ha detto PA che c'era la possibilità di lavorare insieme e abbiamo concordato l'orario di lavoro. Pt_1 mi ha detto che mi assumeva tramite cooperativa. E' poi arrivato il contratto via mail e Contro anche le buste paga mi sono arrivate via mail. Non ho mai conosciuto nessuno della ho avuto solo dei contatti telefonici con una impiegata perché ho sollecitato le buste paga che non arrivavano. Il sig. , invece, era sempre presente ed era lui che mi dava le Pt_1
Pag. 22 a 24 direttive di lavoro e a cui riferivo in caso di permessi o ferie. …”. Sentita come teste all'udienza del 28.11.2023, ha confermato tali dichiarazioni: sull'attendibilità Per_3 della teste si rimanda a quanto già osservato al par. 8;
Con
− (doc. 42 ) che ha dichiarato di aver svolto il colloquio per l'assunzione Parte_3 con presso i locali di TE AT e di non aver mai fatto PA riferimento a responsabili di per avere indicazioni operative sullo Controparte_9 svolgimento delle sue mansioni;
Con
− (doc. 41 ): “Ho fatto il colloquio di lavoro con il signor ON
[...]
… Il dialogo relativo al rapporto di lavoro è sempre stato svolto dal signor PA
. Sentita come teste all'udienza del 24.1.2024, ha ribadito: Parte_5 CP_5
“Inizialmente ero stata assunta direttamente da LO FA con i documenti;
successivamente, nell'ultimo periodo avevo un contratto di lavoro con una cooperativa, e non direttamente con . … In entrambi i periodi in cui ho lavorato in Balangero, era sempre Pt_1
LO FA a dirmi cosa fare. In entrambi i periodi, se dovevo chiedere permessi per entrare dopo o uscire prima chiedevo a LO FA. In entrambi i periodi, io ho sempre fatto le stesse cose”.
Come già osservato, non vi è ragione di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni – sia testimoniali che rese durante la fase amministrativa – sopra riportate in quanto sono tra loro coerenti, pur essendo rese da numerosi diversi soggetti.
Conferma la non genuinità dell'appalto la circostanza che parte Controparte_9 ricorrente non abbia neanche allegato quale fosse l'incaricato della cooperativa di coordinare l'attività lavorativa degli addetti all'appalto.
11.1. Quanto all'indicazione dei lavoratori addetti all'appalto (non genuino) si richiama quanto già osservato al par. 7.5, dovendosi anche evidenziare che è la stessa parte ricorrente ad allegare che tutti i lavoratori (ad eccezione di indicati nell'ordinanza ingiunzione erano addetti CP_4 all'appalto da (ricorso pag. 4 capi 19 e 22). Controparte_9
La pretesa estraneità all'appalto della lavoratrice risulta destituita di fondamento. A tale CP_4 fine si osserva che la pretesa avvenuta regolarizzazione del rapporto è del tutto irrilevante (doc.
10 ricorrente), considerato che l'ordinanza ingiunzione si riferisce a un periodo anteriore
[22.9.2017-30.9.2017, per complessivi 8 giorni dovendo in tal senso intendersi il periodo a cui si riferisce la violazione indicato nell'ordinanza opposta, in coerenza con le risultanze del LUL di Con cui al doc. 54 ] rispetto a quello indicato nella denuncia del rapporto di lavoro di cui al doc.
10 ricorrente.
Con riferimento alla contestazione dei giorni di “somministrazione illecita” (ricorso pag. 17), si richiama quanto già osservato al par.
7.5 in punto genericità della stessa.
Ciò posto, la quantificazione della sanzione risulta corretta. Poiché la sanzione deve essere determinata in € 50,00 per ogni lavoratore e per ogni giornata di occupazione, tenuto conto del
Pag. 23 a 24 numero di lavoratori coinvolti (7) e del numero complessivo di giorni di occupazione (388), deve applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria di € 19.400,00 (388 giorni x € 50,00). Ciò in applicazione dei criteri di cui all'art. 18, comma 5bis, d.lgs. 276/2003 [nel testo ratione temporis vigente anteriore alle modifiche apportate dall'art. 29, comma 4, lett. d), d.l. 19/2024] e all'art. 1, commi 1 e 6, d.lgs. 8/2016.
*
Sulle spese.
12. Poiché la maggior parte delle domande di parte ricorrente è stata rigettata, le spese vengono poste a suo carico;
tuttavia, la parziale fondatezza dell'opposizione relativa all'ordinanza ingiunzione n. 713/2022 giustifica la quantificazione delle spese in misura pari ai minimi per tutte le fasi.
Le spese si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione € 52.000-260.000 (in ragione dell'importo delle sanzioni amministrative confermate in questa sede), tabella 2, con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi ridotti del 20% ex art. 9, comma 2, d.lgs. 149/2015 – in complessivi € 5.641,60 oltre rimborso forfettario 15% e spese successive occorrende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) annulla, limitatamente alla sanzione per l'illecito di cui art. 1, commi 910 e 911, l. 205/2017 (€ Con 8.000,00), l'ordinanza ingiunzione n. 713/2022 (prot. n. 30388 del 6.4.2022) dell' di CP_3 che per il resto conferma e, per l'effetto, ridetermina l'importo oggetto dell'ordinanza n. 713/2022 in € 50.000,00 per sanzione amministrativa, € 9,50 per spese di notificazione e € 9,50 per recupero spese postali e spese di notifica;
2) rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 712/2022 (prot. n. 30385 del Con 6.4.2022) dell' di che, per l'effetto, conferma;
CP_3
3) visto l'art. 9, comma 2, d.lgs. 149/2015, condanna al pagamento in PA favore di delle spese di lite, Controparte_2 liquidate in complessivi € 5.641,60 oltre rimborso forfettario 15% e spese successive occorrende.
Ivrea, 16/04/2025
Il Giudice
dott. Andrea Ghio
Pag. 24 a 24
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
tra titolare dell'impresa individuale PIEMONTE CATERING DI PA
PAOLO FAVERO CAMP
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO
All'udienza del 16/04/2025 ore 9.39 avanti al dott. Andrea Ghio si tiene l'udienza da remoto ex art. 127bis c.p.c. Sono presenti:
-per parte ricorrente, l'Avv. Susanna Marta connessa dal proprio studio;
-per parte convenuta, l'Avv. Roberto Quaranta connesso dal proprio ufficio.
ll giudice dà atto che i presenti hanno personalmente dichiarato la propria identità e che hanno assicurato che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
Il giudice richiama le prescrizioni di cui all'art. 196duodecies disp. att. c.p.c. secondo cui i presenti devono mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza e secondo cui ai presenti è vietata la registrazione dell'udienza.
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa.
L'Avv. Marta discute oralmente la causa, richiamando anche le difese in atti, e chiede l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
L'Avv. Quaranta discute oralmente la causa, richiamando anche le difese in atti, e chiede l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
Pag. 1 a 24 Alle ore 9.57 le parti si disconnettono preferendo essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del provvedimento. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del presente verbale, mostrato ai presenti mediante la funzione “condividi schermo” dell'applicazione Microsoft Teams, i difensori danno atto di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e attestano che lo svolgimento dell'udienza da remoto
è avvenuto regolarmente.
All'esito della camera di consiglio, assenti le parti, il giudice dà lettura di sentenza con motivazione contestuale.
Il Giudice
dott. Andrea Ghio
Pag. 2 a 24 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
16.4.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1575/2022 R.G.
promossa da cod. fisc. , titolare dell'impresa individuale PA C.F._1
TE AT di LO FA CA, p. iva , rappresentato e difeso dagli P.IVA_1
Avv.ti Giorgio Frus, Andrea Buchicchio e Susanna Marta
RICORRENTE
contro
Controparte_2
, cod. fisc. , in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 9 d.lgs. 149/2015 dall'Avv. Roberto
Quaranta e dalle dott.sse Antonella De Marte, Laura Grasso, Susanna Di Nino e Annarita Frizzi
CONVENUTO conclusioni delle parti
per parte ricorrente Parte_2
➢ nel merito, in via principale, dichiarare estinta ogni obbligazione di pagamento a
[...] carico dell'opponente contenuta nelle ordinanze opposte, per accertata violazione dell'art. 14 L. 689/81, non essendo state notificate all'opponenti nel termine di 90 giorni dal suo accertamento;
➢ subordinatamente, accertare l'illegittimità e/o l'invalidità e/o l'infondatezza delle ordinanze opposte, per i motivi esposti nel presente ricorso e, comunque, perché infondate in fatto e in diritto e conseguentemente dichiararne la nullità, ovvero annullarle, ovvero revocarle e, in ogni caso, disapplicarle, accertando che nulla è dovuto
Pag. 3 a 24 dall'opponenti alla Pubblica Amministrazione per le causali indicate nelle ordinanze opposte;
➢ in via istruttoria [OMISSIS]
➢ in ogni caso, con il favore delle spese di giudizio e di quelle successivamente occorrende, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.
per parte convenuta Controparte_2
Nel merito:
- che venga rigettato il ricorso presentato avverso le ordinanze ingiunzione n. 712 e
713/2022 con vittoria di spese, diritti e onorari di lite che vanno liquidate, ai sensi dell'art. 9, comma 2 D.lgs. n. 149/2015, il quale dispone che “in caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di CP_1 lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
In via istruttoria [OMISSIS]
*
oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione – tempestività della contestazione ex art. 14 l.
689/1981 – appalto non genuino
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza ingiunzione n. 712/2022 (prot. n. 30385 del 6.4.2022), notificata in data
20.4.2022 (doc. 1 ), l' ingiungeva a , titolare dell'impresa Pt_1 CP_3 PA individuale TE AT di LO FA CA, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 19.400,00 (oltre € 9,50 per spese di notifica e € 9,50 per recupero spese postali e di notifica) ai sensi dell'art. 18, comma 5bis, d.lgs. 276/2003 (interposizione illecita da pseudo-appalto).
Con In particolare, l' contestava a di aver fruito della prestazione di n. 7 lavoratori PA
(Brasoneau Viorica;
; ; Parte_3 CP_4 ON CP_6
; ) dipendenti di nel periodo compreso tra Controparte_7 CP_8 Controparte_9 ottobre 2016 e settembre 2017 in forza di contratto (formale) di appalto privo, tuttavia, dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, d.lgs. 276/2003.
2. Con ordinanza ingiunzione n. 713/2022 (prot. n. 30388 del 6.4.2022), notificata in data
20.4.2022 (doc. 2 ), l' ingiungeva a , titolare dell'impresa Pt_1 CP_3 PA individuale TE AT di LO FA CA, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 58.000,00 (oltre € 9,50 per spese di notifica e € 9,50 per recupero spese postali e di notifica) ai sensi dell'art. 18, comma 5bis, d.lgs. 276/2003 (interposizione
Pag. 4 a 24 illecita da pseudo-appalto) e dell'art. 1, commi 910 e 911, l. 205/2017 (pagamento in contanti della retribuzione).
Con In particolare, l' contestava a : PA
- di aver fruito della prestazione di n. 11 lavoratori ( Persona_1 Persona_2
;
[...] Controparte_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
; ;
[...] CP_4 Controparte_14 Controparte_15 CP_16 CP_17
) dipendenti di nel periodo compreso tra ottobre 2017 e
[...] Controparte_9 settembre 2019 in forza di contratto (formale) di appalto privo, tuttavia, dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, d.lgs. 276/2003;
- di aver corrisposto a Brasoneau Viorica per quattro volte nel periodo 1.6.2019 –
30.9.2019 la retribuzione in contanti in violazione dell'art. 1, commi 910 e 911, l.
205/2017.
3. Avverso le sopra indicate ordinanze ingiunzione, proponeva tempestiva PA opposizione avanti al Tribunale di Ivrea allegando che:
a) TE AT di LO FA CA è un'impresa individuale che organizza catering per eventi, svolgendo altresì attività di fornitura di pasti presso mense scolastiche e aziendali.
L'impresa ha sede in Balangero, via Fraschetti n. 27, ove sono ubicati gli uffici amministrativi, le cucine, il magazzino alimenti ed il magazzino suppellettili;
b) a partire da ottobre 2016, terziarizzava la distribuzione dei pasti presso la PA mensa scolastica di Germagnano (TO) avvalendosi dell'appaltatrice
[...]
che destinava a tale servizio la quale si occupava di ritirare i pasti CP_9 CP_6 presso la sede di Balangero, distribuirli agli alunni della scuola di Germagno, effettuare il servizio di pulizia di fine mensa e di riportare i contenitori di alimenti presso la sede di
TE AT.
Successivamente, affidava all'appaltatrice l'intera PA Controparte_9 fase di preparazione dei cibi (ad eccezione della pasticceria): tale servizio veniva svolto presso la cucina di TE AT in Balangero e ad esso erano destinati i lavoratori
, e Il servizio appaltato consisteva nella Parte_3 CP_7 CP_8 Per_3 CP_5 preparazione di pasti destinati alle mense ai catering, nel lavaggio delle stoviglie e della cucina, nel controllo della merce in entrata, nella conservazione della merce e nella gestione dei magazzini.
Il compenso per l'appalto con veniva corrisposto sulla base delle fatture CP_9 presentate a sulla base dei servizi resi. Nessun dipendente di era PA PA addetto ai servizi appaltati a CP_9
c) a partire da ottobre 2017, affidava a lo svolgimento dei PA Controparte_18 servizi già precedentemente appaltati a tale servizio CP_9 Controparte_18
Pag. 5 a 24 destinava i lavoratori , , CP_10 CP_12 CP_13 CP_14 Controparte_11
, e . CP_8 Per_2 CP_16 Per_3
a seguito del cambio appalto, continuava a essere addetta al servizio mensa della CP_6 scuola di Germagnano.
Il coordinatore degli addetti all'appalto era Il compenso per l'appalto con CP_19 veniva corrisposto sulla base delle fatture presentate a Controparte_18 PA sulla base dei servizi resi. Nessun dipendente di era addetto ai servizi appaltati PA
a Controparte_18
d) le lavoratrici e non erano adibite ai servizi appaltati a CP_4 Per_1 [...]
e in quanto addette al servizio bar presso l'aeroporto di CP_9 Controparte_18
Caselle. La loro posizione lavorativa era stata regolarizzata dal ricorrente (doc. 10 ); Pt_1
e) e erano dotate di una propria Controparte_9 Controparte_18 organizzazione di impresa sia sul piano amministrativo che operativo ed effettuavano prestazioni anche in favore di altri committenti. Inoltre,
i. la ricerca, selezione e formazione del personale, la predisposizione dei turni di lavoro,
l'adibizione del personale all'espletamento dei servizi appaltati, la richiesta di ferie, l'eventuale invio di certificati malattia, le richieste di sostituzioni e tutto quanto atteneva all'esecuzione del rapporto di lavoro degli addetti delle appaltatrici era sempre stato di esclusiva pertinenza delle imprese appaltatrici;
ii. il personale addetto all'espletamento dei servizi appaltati era sempre stato organizzato, diretto e controllato esclusivamente dalle imprese appaltatrici, senza alcuna ingerenza di;
PA
iii. gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività, ivi comprese divise e misure di protezione, erano sempre stati messi a disposizione degli addetti all'appalto a cura e spese delle appaltatrici;
iv. non era a conoscenza dei turni di lavoro del personale delle appaltatrici PA
e della loro gestione, né era mai intervenuto direttamente o indirettamente nell'organizzazione dell'attività lavorativa dei relativi dipendenti;
f) non aveva mai corrisposto alcunché ai lavoratori addetti all'appalto PA [...]
e tanto meno in contanti;
Controparte_9 Controparte_18
Con g) in data 27.9.2019 l' effettuava l'accesso ispettivo presso la sede di TE AT in Balangero e il ricorrente, in ottemperanza alle richieste dell'Amministrazione, consegnava in data 3.10.2019 e in data 29.10.2019 la documentazione richiesta. Infine, in data 4.6.2020 Con Con trasmetteva all' la documentazione richiesta. L' notificava a CP_9
[...]
: PA
Pag. 6 a 24 − in data 20.7.2020 il verbale unico di accertamento TO00000/2020-819-01 del 23.3.2020 (doc. 4 ), in relazione al periodo 13.10.2017 – 30.9.2019, a cui è Pt_1 seguita l'ordinanza ingiunzione n. 713/2022 (prot. n. 30388 del 6.4.2022), notificata in data 20.4.2022 (cfr. sopra par. 2);
− in data 5.1.2021 il verbale unico di accertamento TO00000/2020-819-03 del 3.12.2020 (doc. 3 ), in relazione al periodo 12.6.2016 – 12.10.2017, a cui è Pt_1 seguita l'ordinanza ingiunzione n. 712/2022 (prot. n. 30385 del 6.4.2022), notificata in data 20.4.2022 (cfr. sopra par. 1).
3.1. Il ricorrente lamentava quindi l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione opposte per i seguenti motivi:
i) tardiva contestazione delle violazioni per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 14 l.
689/1981 in ragione del tempo trascorso tra l'inizio dell'accertamento (o, comunque, dalla Con ricezione della documentazione richiesta da parte dell' ) e l'avvenuta notificazione dei due verbali unici di accertamento;
ii) insussistenza della violazione relativa all'art. 18, comma 5bis, d.lgs. 276/2003 in ragione della genuinità degli appalti tra l'impresa del ricorrente e, rispettivamente,
[...]
e CP_9 Controparte_18
iii) insussistenza della violazione relativa all'art. 1, commi 910 e 911, l. 205/2017 in ragione dell'assenza di corresponsione a di retribuzione in contanti. Per_3
4. Disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione Con udienza (cfr. ordinanza del 17.1.2023), l' si costituiva tempestivamente in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
5. La controversia è stata istruita mediante l'escussione di testi e, all'esito della discussione orale delle parti, è stata decisa all'udienza del 16.4.2025.
*
Sull'ordinanza ingiunzione n. 713/2022 (prot. n. 30388 del 6.4.2022), notificata in data
20.4.2022 (doc. 2 ) Pt_1
6. La doglianza di parte ricorrente secondo cui la sanzione relativa agli illeciti di cui all'ordinanza ingiunzione n. 713/2022 si sarebbe estinta per essere stato il verbale di accertamento n.
TO00000/2020-819-01 del 23.3.2020 (doc. 4 ) notificato in violazione del termine di 90 Pt_1 giorni previsto dall'art. 14 l. 689/1981 non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
L'art. 14, commi 2 e 6, l. 689/1981 dispone che:
«Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati
Pag. 7 a 24 residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto».
Secondo il costante e qui condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità «tale disposizione, nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta
o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie,
l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. L'accertamento non coincide quindi con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione […].
Al fine di comprendere la portata di tali affermazioni, occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. La correttezza
e completezza dell'accertamento rispondono quindi sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità.
A tale esigenza si contrappone peraltro quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa.
Nel contemperamento di tali esigenze, occorre quindi effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata.
In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie, nonché gli atti preliminari che non hanno sortito effetto (come le convocazioni di informatori che non hanno avuto esito)» (Cass. lav., 4 aprile 2014, n. 7681, in motivazione par.
5; cfr. altresì Cass. II, 29 ottobre 2019, n. 27702 e giurisprudenza ivi richiamata).
6.1. In fatto, risulta documentalmente che:
- l'accesso ispettivo presso la sede di TE AT è stato effettuato in data 27.9.2019;
Pag. 8 a 24 - integrando la documentazione già precedentemente inviata, in data 16.12.2019
[...] Con faceva pervenire all' ulteriore documentazione relativa al rapporto tra CP_18
[...] Con e parte ricorrente (doc. 15 ) CP_18
Con
- tra il 9.1.2020 e il 3.2.2020 sono state acquisite dall' le dichiarazioni dei lavoratori
Con
Con (doc. 16 , sentito il 9.1.2020), (doc. 17 , sentita Controparte_10 Controparte_20
Con il 21.1.2020), (doc. 18 , sentita il 21.1.2020), (doc. 19 Controparte_15 Persona_4
Con
Con
, sentita il 28.1.2020), (doc. 20 , sentito il 28.1.2020) e CP_8 Persona_1 Con (doc. 21 , sentita il 3.2.2020);
Con
- in data 10.2.2020 l' chiedeva a parte ricorrente di trasmettere documentazione relativa a Con pagamenti effettuati in favore di (doc. 24 ) e in data 27.2.2020 (doc. 25 Persona_4 Con
) parte ricorrente comunicava la propria risposta;
- il verbale di accertamento n. TO00000/2020-819-01 del 23.3.2020 è stato notificato a parte ricorrente in data 20.7.2020.
6.2. Alla luce del sopra riportato contesto di fatto (par. 6.1), in applicazione dei principi Con richiamati al precedente par. 6, risulta evidente che l' ha rispettato il termine di 90 giorni per la notifica del verbale di accertamento dalla violazione.
La difesa di parte ricorrente secondo cui a fondamento della contestazione della sanzione non sarebbero state poste (anche) le dichiarazioni dei lavoratori sentiti durante la fase amministrativa risulta smentita dalla mera lettura del verbale di accertamento, ove è espressamente indicato che per l'esame dei rapporti di lavoro relativi al personale assunto da e Controparte_18 impiegato presso il ricorrente “sono state acquisite sommarie informazioni dei lavoratori adibiti all'Appalto” (doc. 4 , pag. 4); pertanto, il termine per la contestazione della violazione di Pt_1 cui all'art. 14, comma 2, l. 689/1981 non può che essere fatto decorrere da data successiva al
3.2.2020 (data di escussione della lavoratrice . Non è ravvisabile alcun ritardo da Per_1
Con parte dell' nella convocazione dei lavoratori (sentiti tra gennaio e febbraio 2020) considerato
Con che le convocazioni sono state predisposte il 29.11.2019 (doc. 14 ) e che l'escussione della lavoratrice è avvenuta in data 3.2.2020 non essendosi presentata la lavoratrice alla Per_1
Con prima convocazione per il 9.1.2020 (doc. 14 pag. 9); inoltre, non può non evidenziarsi che
Con solo il 16.12.2019 l'appaltatrice consegnava all' l'ultima parte della documentazione richiesta dall'Amministrazione: la durata del procedimento dall'accesso ispettivo al febbraio 2020 risulta quindi congrua rispetto alla necessità di acquisire tutti gli elementi – tempestivamente richiesti – onde garantire la completezza dell'accertamento.
Quanto sopra osservato è sufficiente per ritenere destituita di fondamento la difesa di parte ricorrente sulla violazione del termine di cui all'art. 14, comma 2, l. 689/1981.
Infatti, anche a voler individuare nella data del 3.2.2020 il dies a quo di decorrenza del termine di cui all'art. 14, comma 2, l. 689/1981, tale termine è stato manifestamente rispettato in ragione dell'avvenuta notifica del verbale di accertamento in data 20.7.2020, essendo trascorsi solo 67 dei Con 90 giorni a disposizione dell' : 17 giorni a febbraio (dal 4.2.2020 al 22.2.2020, estremi
Pag. 9 a 24 inclusi); 30 giorni a giugno;
20 giorni a luglio. Il periodo 23.2.2020 – 31.5.2020 non può essere preso in considerazione in quanto la legislazione emergenziale per Covid-19 ha previsto, per tale periodo, la sospensione del termine di cui all'art. 14 l. 689/1981 (cfr. art. 103, comma 6bis, d.l.
18/2020).
6.3. In ogni caso, per completezza, si evidenzia che risulta infondata anche la difesa di parte ricorrente secondo cui nessun rilevo ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 14, comma Con 2, l. 689/1981 avrebbe la richiesta di informazioni dell' del 10.2.2020 circa i pagamenti effettuati in favore della lavoratrice Persona_4
Con La richiesta dell' risulta, infatti, all'evidenza motivata dal contenuto delle dichiarazioni rese
Con da il 28.1.2020 (doc. 19 ). La lavoratrice ha riferito: «Sono stata pagata Per_3 regolarmente con bonifico bancario per il mio part-time. Le ore non registrate mi sono state pagate da a mani e in contanti in base alle ore effettuate nel mese». Alla luce di PA
Con tali dichiarazioni, l' ha richiesto prova dei pagamenti effettuati da parte ricorrente in favore di
Con
e parte ricorrente ha risposto in data 27.2.2020 (doc. 25 ). Per_3
Con Ebbene, la richiesta dell' , diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, assumeva sicuro rilievo ai fini della completezza dell'accertamento: è sufficiente evidenziare che a parte ricorrente è stata anche contestata la violazione dell'art. 1, commi 910 e 911, l. 205/2017.
Pertanto, l'eventuale documentazione che parte ricorrente avrebbe potuto fornire avrebbe potuto Con portare a una diversa valutazione dell' delle dichiarazioni della lavoratrice, con conseguente eventuale diversa decisione in punto contestazione della violazione del divieto di pagamento in contanti della retribuzione o di parte di essa.
Con Da quanto sopra consegue che, a rigore, l' ha avuto conoscenza di tutti gli elementi per compiere le proprie valutazioni solo a seguito della risposta di parte ricorrente del 27.2.2020; pertanto, il termine di 90 giorni è, a rigore, iniziato a decorrere dal 1.6.2020 in ragione del disposto dell'art. 103, comma 6bis, d.l. 18/2020, con la conseguenza che esso è stato manifestamente rispettato poiché il verbale di accertamento è stato notificato in data 20.7.2020.
7. Nel merito, l'opposizione per avverso l'ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione comminata ai sensi dell'art. 18, comma 5bis, d.lgs. 276/2003 (interposizione illecita da pseudo- appalto) è infondata per le ragioni che seguono.
7.1. L'appalto della cui genuinità si discute deve essere ricondotto alla tipologia degli appalti endoaziendali, ossia degli appalti caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente. Infatti, come riferito da parte ricorrente stessa, la principale attività di TE AT consiste nell'organizzazione di catering e nella fornitura di pasti per mense scolastiche e aziendali.
Ebbene, TE AT – come riferito da parte ricorrente stessa (cfr. ricorso pag. 4 punti 20
e 27) – ha affidato a una parte all'evidenza essenziale dell'attività di Controparte_18 impresa esercitata, ossia la preparazione degli alimenti e delle attività connesse (lavaggio stoviglie e cucina, controllo della merce in entrata, conservazione della merce e gestione dei
Pag. 10 a 24 magazzini). Peraltro, l'attività affidata all'appaltatrice veniva svolta Controparte_18
(circostanza pacifica) nei locali di parte ricorrente committente.
Inoltre, tenuto conto della sopra indicata tipologia di attività affidata all'appaltatrice
[...]
l'appalto in questione deve essere ricondotto alla tipologia labour intensive, ossia CP_18 ad alta intensità di manodopera.
Ciò premesso, l'art. 29, comma 1, d.lgs. 276/2003 prevede quanto segue:
«Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa».
L'appalto, dunque, per essere genuino deve essere congiuntamente caratterizzato dall'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore e dall'assunzione da parte dell'appaltatore del rischio di impresa.
Al fine di verificare la sussistenza di tali requisiti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
«in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che
l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (così Cass. civ., sez. VI, 25.6.2020, n. 12551, che, nella specie, ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo;
e in termini esatti o analoghi, tra le altre, id., sez. lav., 3.11.2020, n. 24386; id., sez. lav., 13.2.2020, n. 3631 e n. 3631; id., sez. lav., 10.6.2019, n. 15557, anche per precisazioni circa il confronto con la previgente disciplina di cui alla L. n. 1369 del 1960)» (Cass. lav., 28 giugno 2023, n. 18455, in motivazione).
Inoltre, è stato precisato che «il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un
Pag. 11 a 24 appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo» (Cass. lav., 12 luglio 2019, n. 18815, in motivazione punto 20).
7.2. In applicazione dei principi sopra richiamati, l'appalto tra e parte Controparte_18 ricorrente non può in alcun modo ritenersi genuino, difettando qualsivoglia effettiva ed autonoma organizzazione del lavoro dei dipendenti interessati da parte della società appaltatrice, essendo la loro attività diretta unicamente da parte ricorrente. Tale conclusione si impone all'esito dell'istruttoria svolta da cui è, infatti, emerso che:
a) i lavoratori prima dell'assunzione da parte della società appaltatrice Controparte_18 sono stati o direttamente contattati da o hanno loro contattato direttamente parte PA ricorrente o, comunque, prima di tale assunzione hanno svolto il colloquio di lavoro con
Sul punto, si richiamano le dichiarazioni di: PA
Con
− (doc. 17 ): “Sono venuta a conoscenza di questo lavoro tramite Controparte_20 una mia amica che già lavorava per che si chiama la PA Persona_5 quale ha chiesto a quest'ultimo se potevo lavorare anch'io. mi ha detto che Pt_1 potevo iniziare a lavorare in Balangero in via Fraschetti, svolgendo la mansione di lavapiatti e pulizie … Ho ricevuto il contratto di assunzione dal sig. ma non Pt_1 mi è stato detto che si trattava di un'altra ditta”;
Con
− (doc. 16 ): “Sono venuto a conoscenza di questo lavoro Controparte_10 per mezzo di un collega , il quale mi ha detto che c'era la possibilità CP_13 di lavorare per la TE AT per qualche mese ma solo per il tramite della
Sono quindi andato a parlare a con il quale mi ha riferito che CP_18 PA Contro avevano bisogno di un aiuto cuoco ma che mi avrebbero assunto solo la Mi ha riferito che l'orario sarebbe stato full time. Mi ha riferito di [contattare] io Contro personalmente la e di dirgli di farmi un contratto per avviarmi al lavoro per il sig. ”; PA
Con
− (doc. 5 ): “Sono venuto a conoscenza di questo lavoro per il tramite CP_13 del sig. che è di come me. Mi ha chiamato perché aveva bisogno di un Pt_1 CP_21 cuoco. Abbiamo concordato un orario e una retribuzione e mi ha detto che mi avrebbe assunto tramite cooperativa”. Sentito come teste all'udienza del 27.10.2023, ha confermato tale circostanza: “Per il lavoro io sono stato contattato CP_13 direttamente da LO FA con cui poi ho fatto un colloquio e poi ho iniziato a lavorare in TE AT: in tale occasione il mio datore di lavoro era una
Pag. 12 a 24 cooperativa o un'agenzia … Prima di iniziare a lavorare in TE AT io non avevo mai contattato tale agenzia per cercare lavoro”;
Con
− parte ricorrente stessa (doc. 3 ): “I lavoratori fanno un precolloquio con me ed in tale occasione chiarisco che l'assunzione verrebbe poi fatta dalla cooperativa”;
b) l'attrezzatura utilizzata era fornita pressoché esclusivamente da parte ricorrente. Sul punto, si richiamano le dichiarazioni di:
Con
− (doc. 17 ): “Gli abiti di lavoro erano i miei e mi ha dato Controparte_20 Pt_1 le scarpe e il grembiule. Gli strumenti di lavoro mi venivano dati da ”; Pt_1
Con Contro
− (doc. 16 ): “La mi ha fatto recapitare dei pantaloni Controparte_10
e una giacca. … I miei strumenti di lavoro erano padelle, pentile, fuochi e forni. Non Contro so se fossero di proprietà della o della ; PA
Con
− (doc. 44 ): “Gli strumenti che usavo fanno parte della TE CP_4
AT non della cooperativa. Usavo macchina del caffè, coltelli e altri strumenti che si possono utilizzare nel settore della ristorazione”;
Con
− parte ricorrente stessa (doc. 3 ): “Gli strumenti di lavoro ed i macchinari (forni, casseruole e pentole) sono della mia società, gli abbigliamenti sono di proprietà dei lavoratori”;
c) nonostante lo svolgimento della prestazione lavorativa nei locali di TE AT, non era presente in loco nessun referente della società appaltatrice a coordinare il lavoro degli addetti all'appalto. Sul punto, si richiamano le dichiarazioni di:
Con
− (doc. 21 ): “Non ho mai visto nessuno della ”; Persona_1 Pt_4
Con Contro
− (doc. 16 ): “Non ho mai visto nessuno della ogni Controparte_10 Contro tanto contattavo una signora della a cui io trasmettevo le mie ore, che venivano controllate dal sig. ”. Sentito come teste all'udienza del 27.10.2023, CP_13
ha confermato tale circostanza: “Dove io lavoravo in TE AT CP_10 non ho mai visto nessun referente dell'agenzia”;
Con Contro
− (doc. 5 ): “Non ho mai visto nessuno della e ho contattato io CP_13 Contro una persona della perché non mi arrivano le buste paga e per chiedere chiarimenti sulla firma del contratto”;
Con
− (doc. 44 ): “… io come riferimento dalla cooperativa non avevo CP_4 nessuno se non quando io chiamavo per chiedere delle informazioni. Ma il mio responsabile era la TE AT ovvero il signor LO FA”;
− (udienza 8.9.2023): “… l'attrezzatura che utilizzavo per svolgere Controparte_14 le mie mansioni è sempre stata la stessa sia nel primo [ossia, quando la teste era assunta direttamente da parte ricorrente] che nel secondo periodo di lavoro [ossia, quando la teste era assunta dalla società appaltatrice”;
Pag. 13 a 24 d) orario di lavoro, ferie, permessi dei lavoratori addetti all'appalto erano determinati da parte ricorrente, e non dalla società appaltatrice. Sul punto, si richiamano le dichiarazioni di:
Con
− (doc. 21 ): “… il mio datore di lavoro era Persona_1 PA
Se avevo bisogno di ferie, le concordavo con TE AT e poi inviavo la Contro domanda a La stessa cosa valeva per permessi e altri istituti.”;
− (udienza 27.10.2023): “Dopo aver iniziato a lavoratore in TE CP_13
AT, per le ferie io parlavo solo con LO FA”;
Con
− (doc. 44 ): “Sugli orari di lavoro mi gestiva la TE AT CP_4 come tutto il resto se avevo bisogno di permessi o ferie chiedevo sempre alla
TE AT”;
Con
− (doc. 4 ): “Non mi sono mai assentata dal lavoro se non per le Controparte_14 ferie che ho concordato direttamente con il sig. [ndr ]. Mi rivolgevo Pt_1 Pt_1 sempre a per qualsiasi spetto del mio lavoro”. Sentita come teste all'udienza Pt_1 del 8.9.2023, ha confermato tali circostanze: “L'orario di lavoro, anche nel CP_14 secondo periodo [ndr quando la teste era stata assunta dalla società appaltatrice], l'ho concordato con il sig. ”; Pt_1
e) alcuni lavoratori addetti all'appalto erano stati precedentemente anche formalmente assunti da parte ricorrente. Sul punto, si richiamano le dichiarazioni di:
Con
− (doc. 21 ): “circa 5 anni fa ho lavorato per la TE AT Persona_1 come tirocinante inviata dalla società SYNERGIE, per 6 mesi. Sono stata poi assunta direttamente dal TE AT come apprendista … in qualità di cameriera. …
Ho lavorato per circa un anno con tali modalità e poi mi sono dimessa per alcune divergenze con i colleghi. Ho poi continuato a lavorare per lui ogni tanto a chiamata
e poi sono stata assunta dalla Cooperativa perché conoscevo una ragazza che lavorava con tale società cooperativa. Dal 8.3.2018 ho iniziato a lavorare con la cooperativa in qualità di cameriera/barista presso un bar sito presso l'Aeroporto di
Caselle, gestito dalla TE AT”. Sentita come teste all'udienza del
24.1.2024 ha confermato tali circostanze;
Per_1
− (udienza del 24.1.2024; nello stesso senso le dichiarazioni di cui al doc. CP_4 Con 44 ): “Non ricordo di preciso il periodo in cui ho lavorato con TE AT, può essere all'incirca dal 2015-2016 al 2018. In tale periodo inizialmente ero assunta con contratto direttamente da TE AT, successivamente avevo un contratto di lavoro con una cooperativa. In entrambi i periodi, io ho sempre svolto l'attività barista/cameriera. Quando lavoravo TE AT lavoravo all'CA CA … io poi mi sono licenziata. Successivamente, io ho ricontattato LO FA per cercare un impiego: in tale occasione LO FA mi ha detto che mi avrebbe assunto con una cooperativa e che avrei prestato la mia attività presso l'aeroporto di Caselle al punto ristoro TE Lounge. Così è stato”;
Pag. 14 a 24 Con
− (doc. 4 ): “Inizialmente ho fatto una stagione alle dipendenze Controparte_14 direttamente di TE AT nel giugno / luglio 2018 fino a metà settembre.
Subito dopo sono stata assunta alle dipendenze della cooperativa. Terminata la stagione il sig. mi ha chiesto se ero interessata a proseguire il rapporto PA di lavoro. Io gli ho risposto di sì e mi ha detto che mi avrebbe assunto tramite cooperativa”. Sentita come teste all'udienza del 8.9.2023, ha confermato tali CP_14 circostanze, precisando non aver mai svolto alcun colloquio di lavoro con la società appaltatrice (pur sua formale datrice di lavoro);
Con
− (doc. 18 ): “Ho lavorato per la PIEMONTE CATERING dal Controparte_15
2012 al 2015 … presso una mensa scolastica di Mezzenile. Quando TE
AT ha perso l'appalto, sono stata assunta dalla società che ha rilevato l'appalto per circa un anno. Quando il rapporto è cessato mi sono rivolta a PA
per sapere se avevano bisogno e Lui mi ha confermato che c'era la possibilità
[...] di lavorare presso una mensa della scuola di Lanzo T.se, per lui, alle sue dirette dipendenze, ma non con assunzione della sua ditta, bensì attraverso una cooperativa alla quale si rivolgeva per la somministrazione di lavoratori”. Sentita come teste all'udienza del 28.11.2023, ha confermato la circostanza precisando anche: CP_6
“Io non ho mai fatto colloqui con le cooperative da cui ero assunta quando lavoravo in TE AT e dove ho lavorato io che io sappia c'era nessun incaricato delle cooperative”;
Con
− (doc. 20 ): “Ho lavorato per la PIEMONTE CATERING dal 2011 alle CP_8 dirette dipendenze di fino al 2016 (settembre/ottobre). … PA
Dato che si è poi verificato un calo di lavoro, il sig. mi ha licenziato … . Pt_1
Quando è ri-aumentato il lavoro nel mese di giugno 2017 il sig. mi ha Pt_1 contattato chiedendomi se fossi disponibile a riprendere il lavoro. Nel corso del colloquio mi ha però specificato che questa volta non sarei stato assunto direttamente da lui ma da un'altra società. Abbiamo concordato con sia l'orario di lavoro Pt_1 che la retribuzione. Mi è arrivato il contratto via mail dalla società che mi ha assunto
…”. Sentito come teste all'udienza del 8.9.2023, ha confermato tali circostanze CP_8 precisando altresì: “… io ho fatto sempre le stesse attività il lavoro è sempre stato organizzato nello stesso modo, non è mai cambiato nulla”;
f) la società appaltatrice risulta essersi occupata esclusivamente della predisposizione delle buste paga e dei pagamenti delle retribuzioni. Sul punto, si richiamano le dichiarazioni di:
Con Contro
− (doc. 21 ): “Io con non ho avuto alcun tipo di rapporto. Persona_1
Credo che si limitassero ad effettuare i bonifici. Le buste paga mi venivano date presso la sede di TE AT dall'impiegata”;
− (udienza 24.1.2024): “… io poi mandavo il foglio con le ore di lavoro CP_4 da me svolte alla cooperativa, che si chiamava se non erro. Gli unici CP_22
Pag. 15 a 24 contatti che ho avuto con la cooperativa riguardavano l'invio del foglio ore ed eventuali mie richieste di chiarimento qualora non mi tornavano le ore in busta paga”;
− (udienza 8.9.2023): “Io non conoscevo questa agenzia né ho mai visto dei CP_23 loro incaricati. Le buste paga mi venivano consegnate a mano da , anche Pt_1 successivamente all'assunzione da parte dell'agenzia”; Con Contro
− parte ricorrente stessa (doc. 3 ): “Il rapporto con la finora è stato normale ed il corrispettivo viene calcolato ad ora, facciamo firmare l'orario di lavoro svolto ai lavoratori e lo diamo alla cooperativa che poi elabora le buste paga”. Trattasi di affermazione particolarmente significativa ai fini della non genuinità dell'appalto, considerato che, come sopra osservato, l'orario di lavoro era determinato sempre da parte ricorrente (e non dalla società appaltatrice).
7.3. Non vi è ragione di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni dei testi sopra riportate in quanto sono tra loro coerenti, pur essendo rese da numerosi diversi soggetti, e anche corrispondenti a quanto dichiarato dai lavoratori durante la fase amministrativa.
Secondo il condivisibile orientamento della Corte di legittimità, «I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che
i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio
è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti» (Cass. lav., 19 aprile 2010, n. 9251, Rv. 612813 - 01). Ebbene, nel caso di specie tutti coloro che sono stati sentiti come testimoni hanno espressamente confermato integralmente le dichiarazioni rese durante la fase amministrativa. Le dichiarazioni Con rese durante la fase amministrativa da (doc. 17 ) – pur non sentita come teste Controparte_20
– risultano pienamente attendibili in quanto coerenti con quanto riferito da altri lavoratori sentiti come testi (specialmente, in punto modalità di instaurazione del rapporto di lavoro).
Si precisa che le dichiarazioni di rese all'udienza del 24.1.2024 circa l'esistenza Persona_1 di un gruppo Whatsapp in cui era presente “un responsabile della cooperativa che organizzava i turni” non sono idonee a porre in discussione le conclusioni sopra raggiunte poiché: i) risultano estremamente generiche e la teste non è stata in grado di riferire chi fosse tale responsabile della cooperativa;
ii) risultano in contrasto con quanto riferito durante la fase amministrativa (doc. 21 Con
) e, nel caso di specie, ritiene questo giudice di dare prevalenza alle dichiarazioni rese durante la fase amministrativa in quanto raccolte in epoca significativamente più prossima (3.2.2020) ai fatti riferiti, mentre la teste all'udienza del 24.1.2024 ha più volte dichiarato di non ricordare di preciso come si fosse svolto il rapporto di lavoro;
iii) una volta esibito alla teste il verbale delle dichiarazioni rese durante la fase amministrativa, ha confermato tali dichiarazioni. Per_1
Pag. 16 a 24 Ancora, ritiene questo giudice di dare prevalenza alle dichiarazioni rese durante la fase Con amministrativa da (doc. 16 ) rispetto a quelle rese all'udienza del Controparte_10
27.10.2023 nella parte in cui divergono in punto modalità di instaurazione del rapporto di lavoro;
anche in questo deve osservarsi che, da un lato, quanto riferito nella fase amministrativa appare maggiormente attendibile in quanto riferito in epoca (9.1.2020) più prossima ai fatti e, dall'altro lato, il teste all'udienza del 27.10.2023 ha espressamente confermato il contenuto delle Con dichiarazioni rese ai funzionari dell' .
7.4. La difesa di parte ricorrente secondo cui vi sarebbe stato un coordinatore degli addetti all'appalto da individuarsi in (ricorso pag. 5 capo 32, come precisato a verbale CP_13 all'udienza del 24.1.2024 pag. 3) – nemmeno indicato da parte ricorrente come teste – è rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio, in quanto:
- nulla sul punto ha saputo riferire il teste di parte ricorrente (la cui Controparte_11 attendibilità, peraltro, deve essere attentamente valutata in quanto figlio di parte ricorrente);
- lo stesso interessato non ha riferito di ricoprire tale ruolo;
CP_13
- le modalità con cui è avvenuta l'assunzione di e come si è svolto il suo rapporto
CP_13 di lavoro [cfr. supra par.
7.2 lett. a), c) e d)] rendono più che evidente che egli non coordinasse nulla nell'interesse della società appaltatrice. È d'altronde estremamente significativo che lo stesso – ora direttamente assunto da parte ricorrente – abbia
CP_13 riferito che nulla è cambiato rispetto all'attività che svolgeva quanto era assunto dalla società appaltatrice ( “Attualmente sono dipendente di mentre il
CP_13 PA rapporto con la cooperativa è cessato ma non ricordo di preciso quando … Per quanto riguarda le attività da me svolte non vi è stato alcun cambiamento nell'organizzazione del mio lavoro da quando sono direttamente assunto da rispetto a quando PA ero sotto cooperativa” udienza 27.10.2023): è evidente che se attualmente svolge le
CP_13 stesse attività che svolgeva in passato e ora, pacificamente, non vi sono lavoratori dell'appaltatrice da coordinare, allora egli nemmeno in passato ha coordinato alcunché per la società appaltatrice.
7.5. In ragione di quanto sopra esposto, risulta provata la non genuinità dell'appalto intercorso tra parte ricorrente e Controparte_18
Quanto all'indicazione dei lavoratori addetti all'appalto (non genuino) deve evidenziarsi che il ricorrente non ha in alcun modo contestato quanto indicato nell'ordinanza ingiunzione opposta né in ricorso (circostanza comunque estremamente significativa, posto che già nell'atto introduttivo veniva differenziata la posizione di e di rispetto agli altri lavoratori) né, Per_1 CP_4 Con soprattutto, a seguito della costituzione dell' che ha ribadito le circostanze di fatto poste a fondamento dell'ordinanza opposta. Inoltre, non può non evidenziarsi che è la stessa parte ricorrente ad allegare che tutti i lavoratori (ad eccezione di e indicati Per_1 CP_4 nell'ordinanza ingiunzione erano addetti all'appalto da (ricorso pag. 4 capi Controparte_18
29-30).
Pag. 17 a 24 La pretesa estraneità all'appalto delle lavoratrici e risulta destituita di Per_1 CP_4 fondamento. A tale fine si osserva che la pretesa avvenuta regolarizzazione del rapporto con tali due lavoratrici è del tutto irrilevante (doc. 10 ricorrente), considerato che l'avvenuta denuncia della sussistenza del rapporto di lavoro con il ricorrente stesso non comporta il venir meno delle sanzioni [art. 18, comma 5bis, d.lgs. 276/2003 nel testo ratione temporis vigente anteriore alle modifiche apportate dall'art. 29, comma 4, lett. d), d.l. 19/2024; art. 1, commi 1 e 6, d.lgs. 8/2016] previste in caso di non genuinità dell'appalto (d'altronde, nemmeno parte ricorrente individua quale sarebbe il fondamento normativo una diversa conclusione). Anzi, per tali lavoratrici tale denuncia del ricorrente (doc. 10 ricorrente) ha indubbio valore confessorio da cui ricavare senza possibilità di equivoco la non genuinità dell'appalto.
Inoltre, la contestazione dei giorni di “somministrazione illecita” (ricorso pag. 17) è inammissibilmente generica e, quindi, del tutto inidonea a rendere controverso tale dato, dovendosi considerare che nell'ordinanza ingiunzione è specificatamente indicato, per ciascun lavoratore, il periodo cui si riferisce la violazione: ebbene, pacifico (per quanto sopra osservato) che tutti i lavoratori indicati nell'ordinanza erano adibiti all'appalto era evidentemente onere di parte ricorrente indicare specificatamente se – e in quale periodo – tali lavoratori non erano stati destinati ad attività lavorativa presso TE AT (non potendosi comunque non tacere l'inverosimiglianza di una tale evenienza, tenuto conto delle modalità con cui è avvenuta l'assunzione dei lavoratori). Significativo, d'altronde, che una contestazione specifica di tale aspetto non vi sia stata da parte del ricorrente nemmeno successivamente alla costituzione in Con giudizio dell' che ha ribadito le circostanze di fatto poste a fondamento dell'ordinanza opposta. Ciò è dirimente e vale per tutti i lavoratori indicati nella tabella n. 1 dell'ordinanza ingiunzione opposta.
In ogni caso, non può non evidenziarsi che, per quanto riguarda i lavoratori sentiti come testi e/o Con dai funzionari durante la fase amministrativa, nessuno di essi ha riferito di non aver lavorato presso TE AT in via continuativa una volta assunto dalla società appaltatrice.
Conferma quanto sopra il fatto che parte ricorrente pretende di limitare la presenza dei lavoratori al solo periodo ottobre 2017 – agosto 2018 (ricorso pag. 4 capo 29); ebbene, tale difesa risulta infondata poiché due dei lavoratori indicati al capo 29 del ricorso ( e ) erano CP_13 CP_14 presenti nei locali di TE AT al momento dell'accesso ispettivo del 27.9.2019 in Con Balangero (docc. 4 e 5 ). La manifesta infondatezza di tale difesa, oltre a quanto sopra osservato, rende evidente che la contestazione di parte ricorrente in punto quantità dei giorni di
“somministrazione illecita” si risolve in una formula di stile, inidonea a rendere il fatto effettivamente controverso.
Ciò posto, la quantificazione della sanzione risulta corretta. Poiché la sanzione deve essere determinata in € 50,00 per ogni lavoratore e per ogni giornata di occupazione, tenuto conto del numero di lavoratori coinvolti (10) e del numero complessivo di giorni di occupazione (1.150), deve applicarsi il massimo edittale (€ 50.000,00). Ciò in applicazione dei criteri di cui all'art. 18,
Pag. 18 a 24 comma 5bis, d.lgs. 276/2003 [nel testo ratione temporis vigente anteriore alle modifiche apportate dall'art. 29, comma 4, lett. d), d.l. 19/2024] e all'art. 1, commi 1 e 6, d.lgs. 8/2016.
8. L'opposizione con riferimento alla violazione di cui all'art. 1, commi 910 e 911, l. 205/2017
(pagamento della retribuzione in contanti) è fondata, con conseguente necessità di annullare in parte qua l'ordinanza ingiunzione n. 713/2022.
, in sede amministrativa, ha dichiarato che, pur assunta da ha Per_3 Controparte_18 lavorato per parte ricorrente nel periodo maggio – settembre 2017 e poi nel periodo maggio – Con settembre 2019 (doc. 19 ). Tale dichiarazione risulta sostanzialmente coerente con le risultanze dei LUL in atti da cui risulta che:
- il rapporto di lavoro nel primo periodo è iniziato il 19.5.2017 e l'ultima busta paga in atti
– seppur non recante l'indicazione della data di cessazione del rapporto – è proprio Con relativa a settembre 2017 (doc. 52 ), dovendosi pure tenere conto che dalla documentazione in atti non risulta che abbia svolto ore di lavoro Per_3 Con successivamente al 18 settembre (doc. 52 pag. 12);
Con
- il rapporto di lavoro nel secondo periodo è stato dal 3.6.2019 al 30.9.2019 (doc. 60 Con pagg. 7-8), in forza di contratto sottoscritto in data 29.5.2019 (doc. 60 pagg. 9-10).
Quanto riferito in sede amministrativa da è stato confermato dalla stessa sentita come Per_3 teste all'udienza del 28.11.2023: «io ho lavorato per TE AT nel 2017 per sei mesi circa da maggio a settembre, nel 2018 mi è stato diagnosticato un problema di salute e ho smesso di lavorare per TE AT. Nel 2019 ho lavorato per TE catering per circa
3-4 mesi … Preciso che sia nel 2017 che nel 2019 io avevo un contratto di lavoro con
[...]
non ero assunta direttamente da TE AT, ero “affittata” come si dice. … CP_9
Ogni tanto accadeva che facessi degli straordinari a 5 € l'ora e mi fermassi tre o quattro ore di più a lavoro. Quando facevo gli straordinari, LO FA mi dava una retribuzione aggiuntiva in contanti alla fine del mese. Nel 2019 il rapporto di lavoro si svolgeva con le stesse modalità del 2017 ma non ricevevo più la retribuzione in contanti perché nel 2019 non ho fatto più straordinari. ..».
Non vi è alcuna ragione di dubitare dell'attendibilità complessiva delle dichiarazioni di
, considerati da un lato i plurimi riscontri documentali di quanto da ella affermato e Per_3 dall'altro lato la coerenza tra quanto dichiarato in sede amministrativa e quanto nel presente giudizio. Deve precisarsi che quanto affermato nel presente giudizio dalla teste non Per_3 risulta in alcun modo contraddittorio con quanto riferito dalla stessa durante la fase amministrativa: in tale occasione, infatti, non aveva precisato quando erano avvenuti i pagamenti in contanti (sul punto, si era limitata a riferire: «Sono stata pagata regolarmente con Per_3 bonifico bancario per il mio part-time. Le ore non registrate mi sono state pagate da Pt_1 Con a mani e in contanti in base alle ore effettuate nel mese» cfr. doc. 19 ).
[...]
Dalle dichiarazioni della teste, risulta evidente che la doglianza di parte ricorrente secondo cui egli non avrebbe corrisposto alcunché in contanti a è fondata. Per_3
Pag. 19 a 24 Infatti, dalle dichiarazioni di risulta che gli eventuali pagamenti in contanti da parte Per_3 Con del ricorrente risalgono, al più tardi, al settembre 2017 mentre l' ha contestato la violazione dell'art. 1, commi 910 e 911, l. 205/2017 per il periodo 1.6.2019 – 30.9.2019. È appena il caso di evidenziare che i pagamenti in contanti a cui si riferisce la teste non possono assumere alcuna rilevanza per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, si riferiscono all'anno 2017 mentre Con l' sostiene la commissione dell'illecito nel 2019; in secondo luogo, l'art. 1, commi 910 e 911,
l. 205/2017 non è applicabile ai fatti commessi nel settembre 2017 in quanto tale disposizione si applica a fatti commessi a partire dal 1.7.2018.
Con 9. In conclusione, l'ordinanza ingiunzione n. 713/2022 (prot. n. 30388 del 6.4.2022) dell' di deve essere annullata con riferimento alla sanzione comminata per la violazione dell'art. CP_3
1, commi 910 e 911, l. 205/2017 e confermata per il resto;
per l'effetto, l'importo ingiunto viene rideterminato in € 50.000,00 per sanzione amministrativa, € 9,50 per spese di notificazione e €
9,50 per recupero spese postali e spese di notifica.
*
Sull'ordinanza ingiunzione n. 712/2022 (prot. n. 30385 del 6.4.2022), notificata in data
20.4.2022 (doc. 1 ) Pt_1
10. La doglianza di parte ricorrente secondo cui la sanzione relativa agli illeciti di cui all'ordinanza ingiunzione n. 712/2022 si sarebbe estinta per essere stato il verbale di accertamento n. TO00000/2020-819-03 del 3.12.2020 (doc. 3 ) notificato in violazione del Pt_1 termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 l. 689/1981 non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
10.1. In fatto, risulta documentalmente che:
- l'accesso ispettivo presso la sede di TE AT è stato effettuato in data 27.9.2019;
Con
- tra il 21.2020 e il 28.1.2020 sono state acquisite dall' le dichiarazioni dei lavoratori
[...] Con Con
(doc. 18 , sentita il 21.1.2020), (doc. 19 , sentita il CP_15 Persona_4 Con 28.1.2020) e (doc. 20 , sentito il 28.1.2020); CP_8
Con
- in data 13.3.2020 l' richiedeva a la documentazione relativa ai Controparte_9 Con Con rapporti con parte ricorrente (docc. 36-37 ): parte di essa perveniva all' in data 4.6.2020 e Con Con pertanto in data 18.6.2020 l' sollecitava l'invio della documentazione residua (doc. 38 ); Con
- in data 4.8.2020 (doc. 41 ), a fronte di richiesta del 15.7.2020 ricevuta dall'interessata in Con Con data 22.7.2020 (doc. 39 ), inviava il questionario compilato all' ; ON
Con
- in data 11.8.2020 (doc. 46 , depositato con scansione maggiormente leggibile anche in data
2.2.2024), a fronte di richiesta del 15.7.2020 ricevuta dall'interessato in data 20.7.2020 (doc. 42 Con Con
), inviava il questionario compilato all' ; Parte_3
Con
- in data 15.9.2020 l' spediva la convocazione del lavoratore , che tuttavia Controparte_7 Con veniva restituita in data 21.9.2020 risultando il destinatario trasferito (doc. 47 ). Seguiva
Pag. 20 a 24 nuova convocazione del lavoratore, spedita in data 15.10.2020 e ricevuta da in data CP_7 Con 5.11.2020 (doc. 48 ), senza che l'interessato rendesse le dichiarazioni richieste;
- il verbale di accertamento n. TO00000/2020-819-03 del 3.12.2020 è stato notificato a parte ricorrente in data 19.1.2021.
10.2. Alla luce del sopra riportato contesto di fatto (par. 10.1), in applicazione dei principi richiamati al precedente par. 6, ritiene questo giudice che il termine di 90 giorni per la notifica del Con verbale di accertamento dalla violazione sia stato rispettato dall' .
Si premette che la difesa di parte ricorrente secondo cui a fondamento della contestazione della sanzione non sarebbero state poste (anche) le dichiarazioni dei lavoratori sentiti durante la fase amministrativa risulta smentita dalla mera lettura del verbale di accertamento, ove è espressamente indicato il contrario (“In seguito, sono state acquisite anche le dichiarazioni di alcuni lavoratori dipendenti della cooperativa Controparte_24 addetti all'appalto”, doc. 3 pag. 3). Pt_1
Con Ciò posto, si evidenzia che da quando l' ha iniziato a sentire i lavoratori (anche) addetti all'appalto (gennaio 2020), l'istruttoria amministrativa si è svolta senza Controparte_9 alcun ritardo, risultando evidente la necessità di acquisire la documentazione della società appaltatrice (fornita solo parzialmente nel giugno 2020) nonché di assumere le dichiarazioni dei lavoratori addetti a tale appalto. Tali dichiarazioni risultano tempestivamente richieste (luglio e settembre 2020) a seguito del ricevimento, quantomeno parziale, della documentazione in possesso di (giugno 2020). È chiaro che la documentazione di Controparte_9 [...] ha consentito all'autorità amministrativa di meglio individuare quali fossero i Controparte_9 lavoratori addetti a tale appalto e la durata dell'adibizione del lavoratore all'appalto tramite Con l'esame del LUL (cfr. docc. 52-58 ). Pertanto, il termine di 90 giorni deve essere fatto Con decorrere da quando ha ricevuto la raccomandata dell' con cui gli veniva richiesto di CP_7 Con rendere dichiarazioni (5.11.2020, ciò in ragione dell'assenza di allegazione da parte dell' sul quando l'amministrazione ha avuto conoscenza dell'avvenuta consegna di tale raccomandata). Con Infatti, preso atto della mancata risposta del lavoratore, l' ha dovuto valutare se l'istruttoria amministrativa già svolta consentiva o meno di includere anche tale lavoratore nel novero di quelli addetti all'appalto di cui sostiene la non genuinità.
Considerato che
il verbale di accertamento è stato ricevuto da parte ricorrente in data 19.1.2021 risulta rispettato il termine di
90 giorni di cui all'art. 14 l. 689/1981, dovendosi individuare, per quanto sopra esposto, il dies a quo di decorrente nel 5.11.2020.
10.3. Infine, ritiene questo giudice che, pur avendo effettuato l'accesso ispettivo presso la sede di Con parte ricorrente in data 27.9.2019, l' non sia incorso in nessun ritardo nel sostanzialmente iniziare l'istruttoria amministrativa con riferimento all'appalto dopo Controparte_9 aver completato l'istruttoria relativa all'appalto (come risulta evidente Controparte_18 confrontando la cronologia dei fatti di cui al par.
6.1. e al par. 10.1) dovendosi osservare che:
Pag. 21 a 24 - corrisponde a evidenti criteri di ragionevolezza (e non da ultimo all'effettiva tutela dei lavoratori coinvolti) verificare prioritariamente la genuinità o meno di un appalto che è ancora in corso (appalto e non di uno che era già concluso al tempo dell'accesso Controparte_18 ispettivo (appalto ; Controparte_9
- durante l'accesso ispettivo del 27.9.2019 erano presenti – e, dunque, sono stati sentiti – esclusivamente lavoratori addetti all'appalto ( e , docc. 4 e Controparte_18 CP_13 CP_14 Con 5 ), con la conseguenza che le dichiarazioni assunte in loco, all'epoca e sulla base di valutazione ex ante, consentivano di poter eventualmente dubitare solo della genuinità dell'appalto Controparte_18
- un fondato sospetto circa la non genuinità dell'appalto con la Controparte_9 conseguente necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori in via amministrativa, può essere ritenuto sussistente solo a seguito delle dichiarazioni rese nel gennaio 2020 da CP_15
e . Tali lavoratori, addetti a entrambi gli appalti, hanno
[...] Persona_4 CP_8 sostanzialmente riferito che le modalità di svolgimento della loro attività lavorativa erano le stesse in entrambi gli appalti (emblematica in tal senso la dichiarazione di cfr. doc. 18 CP_6 Con
). Ebbene, a seguito di tali dichiarazioni in tempi del tutto ragionevoli – tenuto conto sia della necessità di effettuare le valutazioni conclusive con riferimento all'appalto Controparte_18 sia delle concrete modalità con cui l'amministrazione ha dovuto operare a seguito dello
[...] Con scoppio della pandemia Codiv-19 e del conseguente disposto lockdown (marzo 2020) – l' ha richiesto la documentazione a (13.3.2020): l'ulteriore attività istruttoria, Controparte_9 per le ragioni già indicate al par. 10.2, si è svolta in tempi del tutto congrui.
11. Richiamati i principi di cui al par. 7.1, nel merito l'opposizione per avverso l'ordinanza ingiunzione n. 712/2022 è infondata per le ragioni che seguono.
Anche nel caso di specie sussistono gli indici rilevatori della non genuinità dell'appalto individuati al superiore par. 7.2, dovendosi richiamare anche in questa sede le dichiarazioni già esaminate al par.
7.2 di , e (rese sia ai funzionari Controparte_15 CP_8 CP_4 Con dell' che nel presente giudizio come testi). D'altronde, nemmeno parte ricorrente nel presente giudizio sostiene che l'attività lavorativa degli addetti all'appalto fosse Controparte_9 organizzata diversamente dall'attività degli addetti all'appalto Controparte_18
La sussistenza degli indici (di cui al par. 7.2) di appalto non genuino risulta altresì dalle dichiarazioni di:
Con
− (doc. 19 ): “Ho conosciuto la TE AT tramite una amica Persona_4 che lavorava già li. Ho pertanto conosciuto il sig. il quale mi ha detto PA che c'era la possibilità di lavorare insieme e abbiamo concordato l'orario di lavoro. Pt_1 mi ha detto che mi assumeva tramite cooperativa. E' poi arrivato il contratto via mail e Contro anche le buste paga mi sono arrivate via mail. Non ho mai conosciuto nessuno della ho avuto solo dei contatti telefonici con una impiegata perché ho sollecitato le buste paga che non arrivavano. Il sig. , invece, era sempre presente ed era lui che mi dava le Pt_1
Pag. 22 a 24 direttive di lavoro e a cui riferivo in caso di permessi o ferie. …”. Sentita come teste all'udienza del 28.11.2023, ha confermato tali dichiarazioni: sull'attendibilità Per_3 della teste si rimanda a quanto già osservato al par. 8;
Con
− (doc. 42 ) che ha dichiarato di aver svolto il colloquio per l'assunzione Parte_3 con presso i locali di TE AT e di non aver mai fatto PA riferimento a responsabili di per avere indicazioni operative sullo Controparte_9 svolgimento delle sue mansioni;
Con
− (doc. 41 ): “Ho fatto il colloquio di lavoro con il signor ON
[...]
… Il dialogo relativo al rapporto di lavoro è sempre stato svolto dal signor PA
. Sentita come teste all'udienza del 24.1.2024, ha ribadito: Parte_5 CP_5
“Inizialmente ero stata assunta direttamente da LO FA con i documenti;
successivamente, nell'ultimo periodo avevo un contratto di lavoro con una cooperativa, e non direttamente con . … In entrambi i periodi in cui ho lavorato in Balangero, era sempre Pt_1
LO FA a dirmi cosa fare. In entrambi i periodi, se dovevo chiedere permessi per entrare dopo o uscire prima chiedevo a LO FA. In entrambi i periodi, io ho sempre fatto le stesse cose”.
Come già osservato, non vi è ragione di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni – sia testimoniali che rese durante la fase amministrativa – sopra riportate in quanto sono tra loro coerenti, pur essendo rese da numerosi diversi soggetti.
Conferma la non genuinità dell'appalto la circostanza che parte Controparte_9 ricorrente non abbia neanche allegato quale fosse l'incaricato della cooperativa di coordinare l'attività lavorativa degli addetti all'appalto.
11.1. Quanto all'indicazione dei lavoratori addetti all'appalto (non genuino) si richiama quanto già osservato al par. 7.5, dovendosi anche evidenziare che è la stessa parte ricorrente ad allegare che tutti i lavoratori (ad eccezione di indicati nell'ordinanza ingiunzione erano addetti CP_4 all'appalto da (ricorso pag. 4 capi 19 e 22). Controparte_9
La pretesa estraneità all'appalto della lavoratrice risulta destituita di fondamento. A tale CP_4 fine si osserva che la pretesa avvenuta regolarizzazione del rapporto è del tutto irrilevante (doc.
10 ricorrente), considerato che l'ordinanza ingiunzione si riferisce a un periodo anteriore
[22.9.2017-30.9.2017, per complessivi 8 giorni dovendo in tal senso intendersi il periodo a cui si riferisce la violazione indicato nell'ordinanza opposta, in coerenza con le risultanze del LUL di Con cui al doc. 54 ] rispetto a quello indicato nella denuncia del rapporto di lavoro di cui al doc.
10 ricorrente.
Con riferimento alla contestazione dei giorni di “somministrazione illecita” (ricorso pag. 17), si richiama quanto già osservato al par.
7.5 in punto genericità della stessa.
Ciò posto, la quantificazione della sanzione risulta corretta. Poiché la sanzione deve essere determinata in € 50,00 per ogni lavoratore e per ogni giornata di occupazione, tenuto conto del
Pag. 23 a 24 numero di lavoratori coinvolti (7) e del numero complessivo di giorni di occupazione (388), deve applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria di € 19.400,00 (388 giorni x € 50,00). Ciò in applicazione dei criteri di cui all'art. 18, comma 5bis, d.lgs. 276/2003 [nel testo ratione temporis vigente anteriore alle modifiche apportate dall'art. 29, comma 4, lett. d), d.l. 19/2024] e all'art. 1, commi 1 e 6, d.lgs. 8/2016.
*
Sulle spese.
12. Poiché la maggior parte delle domande di parte ricorrente è stata rigettata, le spese vengono poste a suo carico;
tuttavia, la parziale fondatezza dell'opposizione relativa all'ordinanza ingiunzione n. 713/2022 giustifica la quantificazione delle spese in misura pari ai minimi per tutte le fasi.
Le spese si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – scaglione € 52.000-260.000 (in ragione dell'importo delle sanzioni amministrative confermate in questa sede), tabella 2, con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi ridotti del 20% ex art. 9, comma 2, d.lgs. 149/2015 – in complessivi € 5.641,60 oltre rimborso forfettario 15% e spese successive occorrende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) annulla, limitatamente alla sanzione per l'illecito di cui art. 1, commi 910 e 911, l. 205/2017 (€ Con 8.000,00), l'ordinanza ingiunzione n. 713/2022 (prot. n. 30388 del 6.4.2022) dell' di CP_3 che per il resto conferma e, per l'effetto, ridetermina l'importo oggetto dell'ordinanza n. 713/2022 in € 50.000,00 per sanzione amministrativa, € 9,50 per spese di notificazione e € 9,50 per recupero spese postali e spese di notifica;
2) rigetta l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 712/2022 (prot. n. 30385 del Con 6.4.2022) dell' di che, per l'effetto, conferma;
CP_3
3) visto l'art. 9, comma 2, d.lgs. 149/2015, condanna al pagamento in PA favore di delle spese di lite, Controparte_2 liquidate in complessivi € 5.641,60 oltre rimborso forfettario 15% e spese successive occorrende.
Ivrea, 16/04/2025
Il Giudice
dott. Andrea Ghio
Pag. 24 a 24