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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3864 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26400/2023
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26400/2023 tra (C.F ), rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
Carlo PO;
ATTORE contro
(C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Smedile;
CONVENUTO
e
, (C.F. ), rapp.to e difeso dall'avv. P_ C.F._2
Innocenzo Militerni;
e
, (C.F. ), contumace;
CP_3 C.F._3
CONVENUTO/I
Verbale del 17/4/25 Oggi 17 aprile 2025 lette le note conclusionali il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in pct.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 26400/2023 promossa da:
(C.F ), rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
Carlo PO;
ATTORE contro
(C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Smedile;
, (C.F. ), rapp.to e difeso dall'avv. P_ C.F._2
Innocenzo Militerni;
, (C.F. ), contumace;
CP_3 C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note allegate al verbale dell'udienza del 17/4/25
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data 19.12.2023 e ritualmente Parte_1 notificato a tutti convenuti a mezzo pec in data 09.01.2024, chiedeva di accertare la responsabilità di P_
, e del , nella causazione delle infiltrazioni
[...] CP_3 Controparte_1 all'immobile di sua proprietà; per l'effetto chiedeva la condanna degli stessi, per quanto di ragione, alla eliminazione delle infiltrazioni nonché al risarcimento dei danni subiti.
A sostegno della sua domanda la ricorrente deduceva:
- Di essere proprietaria di due appartamenti occupanti l'intero quinto piano del fabbricato in Napoli alla;
appartamenti distinti dagli interni 9 e 10; Controparte_1
pagina 2 di 11 - Che gli stessi sono sottoposti agli immobili siti al piano superiore (sesto ed ultimo) – coi relativi terrazzi ad uso esclusivo;
terrazzi costituenti lastrico solare di proprietà dei condomini ed PO;
P_
- Che a fine del 2018 si erano verificati delle infiltrazioni nei suoi appartamenti;
che detta circostanza era stata direttamente riferita sia all'amministratore che al esprimendo P_ la volontà di ovviare alle lamentate infiltrazioni, previa verifica tecnica;
- Che all'uopo aveva promosso giudizio di A.T.P. dinanzi al Tribunale di Napoli, R.G. 23144/2022, in cui veniva nominato CTU l'ing. Persona_1
- che all'esito dei diversi accessi, anche alla presenza delle parti, il nominato C.T.U., in data
02.10.2023 depositava l'elaborato peritale;
- che il consulente tecnico, accertato il danno, individuava nel cattivo stato di manutenzione sia del sovrastante terrazzo di copertura in parte di proprietà di ed in parte di P_
PO sia delle bocchette di scarico, dei suoi risvolti e del canale esterno di scarico quali parti comuni del la causa dei fenomeni infiltrativi;
CP_1
- che il Consulente nel computo metrico estimativo, per il ripristino degli appartamenti di Parte_1 stimava una spesa complessiva di euro in € 11.030,80; di tale spesa € 3.110,69 riferibili all'interno n°9 (somma da ripartire tra quale proprietario del lastrico P_ sovrastante nella misura di 1/3 ed il Condominio nella misura dei 2/3); €
7.920,11riferibili all' l'appartamento n. 10 ( da ripartire tra PO quale proprietaria del lastrico sovrastante nella misura di 1/3 ed il Condominio nella misura dei 2/3);
- che il CTU stimava il costo complessivo per l'esecuzione dei lavori totali necessari per l'eliminazione delle cause del fenomeno infiltrativo in € 154.713,11 con la seguente ripartizione: € 8.908,95 a carico di € 27.200,64 a carico di PO;
€72.224,18 P_
(oltre oneri provvisionali) a carico del;
CP_1
- che a conclusione del giudizio di ATP, nonostante diversi solleciti, non venivano eseguiti i lavori ritenuti indispensabili per rimuovere le cause dell'infiltrazione;
- Pertanto, la ricorrente chiedeva l'accertamento della responsabilità di , di P_ CP_3
e del in persona dell'amministratore p.t., nella
[...] Controparte_1 causazione dell'evento dannoso ex art. 2051 c.c. e in subordine ex art. 2043 c.c.; chiedeva la conseguente condanna degli stessi, per quanto di rispettiva ragione, all'esecuzione di tutti gli interventi necessari alla rimozione delle cause delle lamentate infiltrazioni e al risarcimento danni quantificato in complessivi € 11.030,80 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali nella misura indicata dal CTU;
in subordine chiedeva la condanna alla somma maggiore o minore liquidata dal Giudice nonché pagina 3 di 11 condannare le parti resistenti in solido tra loro al pagamento dei costi per Atp quantificati in complessivi € 1.678,11 per il CTU ed € 3.863,50 per il procedimento di ATP, con vittoria di spese e competenza del giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
In data 26.04.2024 si costituiva il convenuto il quale preliminarmente eccepiva P_
l'improcedibilità ex art. 5, comma primo, D.L. vo 4 marzo 2010, n. 28 per non aver la ricorrente attivato il procedimento di mediazione obbligatoria e /o negoziazione assistita. Nel merito contestava la fondatezza della domanda attorea ritenendo che il condominio fosse esclusivamente responsabile dell'evento dannoso ex art. 2051 c.c.; spiegava poi domanda riconvenzionale nei confronti del Condominio per le asserite irregolarità dell'amministratore p.t. chiedendone la revoca ex art. 1129 c.c.; chiedeva ancora il convenuto la dichiarazione di nullità della delibera dell'assemblea del 12 giugno 2023; chiedeva altresì di accertare la responsabilità dell'attrice nel concorrere alla determinazione dell'evento dannoso. Infine il chiedeva la condanna del al risarcimento dei danni in via esclusiva P_ Controparte_1 nonché la condanna della al risarcimento dei danni per aver concorso a cagionare il danno ex art. Parte_1
1227 c.c., primo comma, con condanna alle spese.
Si costituiva in data 02.05.2024 il , in persona dell'amministratore p.t.; Controparte_1
l'ente di gestione nel confermare quanto esposto dalla ricorrente in ordine alle estreme difficoltà incontrate per la risoluzione della vicenda (accessi ai terrazzi, sopralluoghi, cronica carenza del quorum costitutivo e deliberativo delle diverse assemblee succedutesi) chiedeva di formalizzare la nomina assembleare del legale del condominio e di accertare la responsabilità in ordine alla mancata esecuzione dei lavori idonei alla rimozione delle cause delle infiltrazioni (e quindi del conseguente risarcimento dei danni arrecati all'immobile della istante), con vittoria di spese.
nonostante la regolare notifica del 09.01.2024 all'indirizzo pec: indicato CP_3 Email_1 nel registro inipec, rimaneva contumace.
Depositate memorie ex art. 281 duodecies, comma 4 n. 1 e n. 2, all'udienza del 04.11.2024, il Giudice rinviava per la decisione al 17.04.2025 assegnando termini per le note conclusionali fino alla data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, sull'eccezione d'improcedibilità della domanda della ricorrente per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita si richiama in questa sede integralmente l'ordinanza del 06.05.2024.
Passando al merito, occorre esaminare il quadro istruttorio in particolare le risultanze della perizia a firma dell'Ing. quale resa in sede di ATP ed integrata dai successivi chiarimenti (ultimi quelli depositati Per_1 in data 3/2/25). Relazione che al netto dei chiarimenti resi, per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice. pagina 4 di 11 In particolare, l'elaborato ha chiarito quanto segue:
- Nel corso dei sopralluoghi effettuati nel 2023 in sede di ATP, oltre la redazione del rilievo grafico plano-altimetrico e fotografico dei luoghi, l'ausiliario, alla presenza dei consulenti delle parti in opposizione, accertava la permanenza in atto del fenomeno infiltrativo negli appartamenti della ricorrente ed in particolare:
Per l'appartamento principale (int.9):
1. L'intradosso della copertura del loggiato presenta importanti fenomeni di afflorescenza, percolazioni d'acqua a ridosso della facciata, esfoliazione della tinteggiatura, diffuse lesioni da distacco dell'intonaco, corrosione dei ferri di armatura delle travi in calcestruzzo armato, a sostegno della copertura, con distacco del copriferro;
2. La parte interna della muratura perimetrale a divisione tra il loggiato e la zona giorno è interessata da fenomeni di distacco della rasatura/stuccatura e tinteggiatura.
3. Nel bagno della camera da letto n. 1, lungo la tamponatura perimetrale e tra questa ed il controsoffitto, sono presenti aloni di umidità, esfoliazione della tinteggiatura e distacchi della rasatura/ stuccatura;
4. Nella camera da letto n. 1 è visibile un localizzato fenomeno di esfoliazione di tinteggiatura e macchie di umidità;
5. Nel bagno della camera da letto n.2 sono presenti localizzati fenomeni di esfoliazione delle superfici e distacco della rasatura/ stuccatura;
6. Nella camera da letto n. 2 è presente un alone di umidità con degrado superficiale della tinteggiatura e stuccatura. Nella parte superiore della spalla del vano porta-finnestra;
Per l'appartamento secondario (int.10):
1) Nell'ingresso/soggiorno sono presenti evidenti macchie di acqua, con afflorescenze, in controsoffittatura lungo la muratura perimetrale e tra questa ed il controsoffitto sussistono aloni di umidità con distacco della stuccatura e tinteggiatura. All'atto dei sopralluoghi, in corrispondenza dell'ingresso, il parquet è coperto con teli in plastica poiché è esposto allo stillicidio d'acqua per effetto delle infiltrazioni d'acqua piovana. Anche la complanarità del parquet risultava alternata;
2) Nella camera da letto n.1 sono presenti macchie di acqua in corrispondenza della porta interna tra la tramezzatura ed il controsoffitto e sulla tamponatura verticale;
3) Nella camera da letto n. 2 compaiono analoghe macchie di umidità come descritte nel punto precedente tra tramezzatura ed il controsoffitto;
(pag. 30-31 CTU).
4) Il CTU, dopo aver ispezionato l'interno degli immobili danneggiati, precisa che i due appartamenti della (interno n. 9 e 10) occupano l'intero piano della scala D del Parte_1 Controparte_1
pagina 5 di 11 , sono confinanti con unità immobiliari che appartengono ad altre scale del Parte_2
Condominio e sono confinanti (sottostanti) in verticale con le proprietà ed PO;
P_
In ordine alla individuazione della dinamica infiltrativa, il CTU accerta che trattasi di due appartamenti ai quali si sovrappongono i terrazzi di e di PO;
dopo aver eseguite prove P_ tecniche di allagamento, deduce che “dall'analisi dei luoghi si deduce che i fenomeni di degrado riscontrati all'interno delle abitazioni della sono riconducibili al sovrastante livello di copertura per infiltrazioni attive” Parte_1
( pag. 36 CTU) e che “l'incapacità di tenuta dell'acqua del lastrico in entrambe le proprietà, mancanza di tenuta all'acqua dell'impermeabilizzazione della copertura del loggiato, al canale esterno di scarico, in cui la vegetazione che ha attecchito con molta probabilità presenta un apparato radicale tale da generare spaccature e fessure nel sottostrato, creando ulteriori ponti infiltrativi verso la muratura sottostante e l'interno delle abitazioni” (pagg. 39 e 40). Sull'imputabilità del danno il CTU afferma che trattasi di una compartecipazione di effetti di difficile scissione. Tuttavia, il perito chiarisce che il degrado del loggiato e dell'interno della zona giorno deriva dalle bocchette di scarico del terrazzo di dai suoi risvolti e P_ dal canale esterno di scarico condominiale;
il degrado della zona notte deriva dal terrazzo di di uso esclusivo, addebitabile a e al;
così come P_ P_ CP_1 il degrado dell'appartamento secondario derivante dal terrazzo di PO ad uso esclusivo di questo e dunque addebitabile a questi e al;
CP_1
- Quantoa alla individuazione delle opere necessarie per eliminare definitivamente il fenomeno infiltrativo, il CTU suggerisce il rifacimento totale delle impermeabilizzazioni della copertura del loggiato, del canale esterno di scarico, di entrambi i terrazzi ad uso esclusivo;
ripristino da effettuarsi prima del ripristino dello stato dei luoghi negli appartamenti della Parte_1
- la stima economica fatta dal CTU per le riparazioni è di € 3.110,69 per il ripristino dell'appartamento principale ed € 8.280,12 per l'appartamento secondario;
- il CTU, con integrazione dell'ATP del 10.10.2023, su invito del Giudice, e relativamente ai danni agli appartamenti dell'attrice, chiarisce la seguente ripartizione: i lavori a carico di sono pari P_
a € 491,68, quelli attribuibili a PO € 2.640,04 e quelli di competenza del Controparte_1
sono pari a € 7.904,08.
[...]
Ebbene, tutto quanto innanzi posto, le emergenze istruttorie devono essere lette alla luce delle direttive giurisprudenziali in materia. In particolare, è noto che con riguardo ai danni che una porzione di proprietà esclusiva, compresa in un edificio condominiale, subisca, come accertato nella specie, per effetto dell'inadempimento dell'obbligo gravante sul di deliberare e di eseguire le necessarie opere di CP_1 riparazione e di manutenzione, deve riconoscersi al titolare di detta porzione la possibilità di esperire azione pagina 6 di 11 risarcitoria contro il medesimo , in base all'art. 20151 c.c. e cioè in relazione alla ricollegabilità CP_1 di tali danni all'inosservanza da parte del medesimo di provvedere, quale custode, ad eliminare CP_1 le caratteristiche dannose della cosa (cfr amplius Cassazione civile , sez. II , 09/10/2023 , n. 28253;
Cassazione civile , sez. VI , 11/03/2021 , n. 6816; Cassazione civile , sez. III , 14/06/2021 , n. 16741 ). In relazione all'ipotesi di proprietà esclusiva del lastrico – terrazza, le Sezioni Unite hanno chiarito come qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130 comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma L. n. 4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione e di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del " (nello CP_1 stesso senso Cass. Sez. 2 7-2-2017 n. 3239 Rv. 642495-01). In forza di tali principi, la circostanza che la terrazza a livello sia di proprietà esclusiva del o sia soltanto soggetta al suo uso esclusivo non CP_1 incide sul concorso di responsabilità del , da risolvere secondo i criteri posti dall'art. 1126 c.c. ( CP_1 cfr amplius Cassazione civile sez. II, 03/10/2023, (ud. 08/09/2023, dep. 03/10/2023), n.27846, in sede di merito, da ultimo Corte appello Napoli sez. IV, 22/05/2023, n.2318).
Alla luce delle coordinate giurisprudenziali sopra esposte, delle risultanze della CTU espletata, e della documentazione depositata deve ritenersi provata la titolarità attiva della ricorrente (cfr. dichiarazione di successione del 20.04.2012 - allegato n. 1 del ricorso per ATP - e condotta di non contestazione delle parti convenute), il danno ( cfr CTU pagine 30-31) ed il nesso di causalità tra il danno sofferto dall'attrice e l'omessa manutenzione sia dei terrazzi di copertura di uso esclusivo di e di PO sia di beni P_ condominiali (cfr pag. 39-40 della CTU).
Considerato, inoltre, che nessuno dei convenuti ha allegato o provato ragioni di forza maggiore o di fortuito escludente deve ritenersi sussistente, la responsabilità solidale per i danni cagionati sia dei proprietari dei terrazzi sovrastanti ( e PO), per quanto di spettanza, sia dell'ente di gestione P_ convenuto. Sul punto, posto che il Ctu ha precisato che i due appartamenti della occupano l'intero Parte_1 piano della scala D del e che gli stessi sono confinanti con unità Controparte_1 immobiliari che appartengono ad altre scale del Condominio, devono applicarsi i criteri di ripartizione di cui all'art. 1123, terzo comma, cc. , che, in tema di condominio parziale stabilisce che “Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”. pagina 7 di 11 Ed infatti, il criterio della ripartizione delle spese in relazione all'uso trova regolamentazione proprio nell'ipotesi di condominio parziale, configurabile ex lege tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio. In tal caso, i partecipanti al gruppo non hanno il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose di cui non hanno la titolarità e, conseguentemente, non concorrono alle spese se dalle cose indicate dall' articolo 1117 del codice civile
(scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte del fabbricato) essi non traggano utilità, salva diversa attribuzione per titolo ( cfr amplius Cassazione civile , sez. II , 22/06/2022 , n. 20112; cfr in particolare anche Cass. II, con Ord. n. 13229 del 16 maggio 2019, che ha confermato che il riparto delle spese di ricostruzione di un solo corpo di fabbrica e di condanna al risarcimento dei danni sono a carico dei soli condomini proprietari di immobili cui il bene comune serve;
ciò anche se la sentenza è emessa nei confronti del condominio generalmente inteso).
Da quanto precisato, discende che l'accertata responsabilità del e dei Controparte_1 proprietari delle terrazze ad uso esclusivo ed il riparto delle relative spese va effettuato in applicazione dell'art. 1126, I comma, seconda parte, c.c..
Inoltre, il perito ha effettuato negli ultimi chiarimenti uno schema definitivo di ripartizione dei costi di riparazione e dei costi di realizzazione degli interventi per la rimozione delle cause delle infiltrazioni.
Ciò nella seguente tabella:
pagina 8 di 11 Tutto quanto innanzi posto, in relazione alle domande riconvezionali proposte dal convenuto si P_ osserva quanto segue.
La relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale "dal titolo dedotto in giudizio dall'attore", che comporta la trattazione simultanea delle cause, si configura non già come identità della "causa petendi"
(richiedendo, appunto, l'art. 36 c.p.c. un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione, o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di un'eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o l'eccezione proposta. (cfr in tal senso per tutte Cass. sez. un. n.
pagina 9 di 11 26128 del 2010). Deve trattarsi di un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile decidere entrambe le questioni nello stesso processo, realizzando così il cosiddetto simultaneus processus ( Cassazione civile sez. II, 25/02/2019). Elementi questi del tutto assenti nelle riconvenzionali spiegate in questa sede, ne deriva pertanto l'inammissibilità delle domande de quibus;
domande estranee al titolo ed all'oggetto dedotti in questa sede (cfr. Cassazione civile, sez. I, 01/03/2024 n. 5484).
Del pari priva di pregio perché del tutto sguarnita di allegazione e prova è la affermazione di una asserita corresponsabilità dell'odierna ricorrente. In merito si osserva come ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, cod. civ., della risarcibilità di quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, grava sul debitore responsabile del danno l'onere di provare la violazione, da parte del danneggiato, del dovere di correttezza impostogli dal citato art. 1227 e l'evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, trattandosi di una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria, configurabile come eccezione in senso stretto. (cfr Cass. civ. n. 9137/2013; Cass. civ. n. 777/2014). Ebbene, nulla di quanto indicato risulta dagli atti di causa né è emerso dalla CTU: per l'effetto la relativa domanda riconvenzionale (da qualificare in questa sede come argomento di difesa ( cfr Cassazione civile , sez. III , 22/03/2011 , n. 6529) non è di peso decisionale.
Tutto quanto innanzi posto, la domanda del ricorrente va accolta nei limiti di quanto innanzi indicato.
Sulle somme riconosciute decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 0,5% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (09.12.2019 diffida a mezzo pec dell'Avv. PO inviata a tutti i convenuti) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT.
Quanto alle spese di CTU esse devono essere poste definitivamente a carico del convenuto CP_1 per i 2/3 e di ed per 1/6 ciascuno. P_ CP_3
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della quinta fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) e della fascia quarta della tabella n. 9 (giudizi di istruzione preventiva) del decreto ministeriale n. 55/2014 come modificato dal DM. 147/2022 a carico dei convenuti ed in favore del legale della ricorrente per dichiaratone anticipo.
Del pari si impone la condanna alle spese a carico di ed in favore del . Esse si P_ CP_1 liquidano in applicazione dell'art. 5 comma 6 del DM cit (cause valore indeterminabile di complessità bassa) ed in base alla fascia terza della tabella n. 2 del DM cit con esclusione della fase istruttoria non espletata e con ulteriore riduzione del 50% stante il carattere processuale della decisione sul punto.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunziandosi sulla causa promossa come in narrativa così dispone:
pagina 10 di 11 - in accoglimento della domanda di parte attrice, l i m i t a t a m e t e a q u a n t o d e d o t t o i n p a r t e m o t i v a accerta la responsabilità di , e del P_ CP_3
nella causazione dell'evento dannoso;
Controparte_1
- condanna , e del al risarcimento dei P_ CP_3 Controparte_1 danni subiti dalla ricorrente ed all'esecuzione di tutti gli interventi individuati alle pagine 41 e ss della perizia e stimati del CTU nella tabella di cui alle integrative alla pagina 3 e secondo la ripartizione di cui ai chiarimenti del 3/2/25 ( riportati in parte motiva);
- Sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno in favore della ricorrente decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 0,5% annuo da calcolarsi dalla data del fatto
(09.12.2019) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT.
- Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali spiegate da;
P_
- Condanna il , e nelle quote Controparte_1 P_ CP_3 rispettivamente di 2/3 e di 1/6 ciascuno al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
spese che si liquidano in € 409,50 per spese vive ed €
12.260,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% Iva e Cpa come se dovute come per legge;
- Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti del P_ Controparte_1
; spese che liquida in € 1698,5 oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovute come
[...] per legge;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti nelle quote di cui in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in pct.
Napoli, 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Francesca Console
pagina 11 di 11
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26400/2023 tra (C.F ), rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
Carlo PO;
ATTORE contro
(C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Smedile;
CONVENUTO
e
, (C.F. ), rapp.to e difeso dall'avv. P_ C.F._2
Innocenzo Militerni;
e
, (C.F. ), contumace;
CP_3 C.F._3
CONVENUTO/I
Verbale del 17/4/25 Oggi 17 aprile 2025 lette le note conclusionali il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in pct.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 26400/2023 promossa da:
(C.F ), rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
Carlo PO;
ATTORE contro
(C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Smedile;
, (C.F. ), rapp.to e difeso dall'avv. P_ C.F._2
Innocenzo Militerni;
, (C.F. ), contumace;
CP_3 C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note allegate al verbale dell'udienza del 17/4/25
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data 19.12.2023 e ritualmente Parte_1 notificato a tutti convenuti a mezzo pec in data 09.01.2024, chiedeva di accertare la responsabilità di P_
, e del , nella causazione delle infiltrazioni
[...] CP_3 Controparte_1 all'immobile di sua proprietà; per l'effetto chiedeva la condanna degli stessi, per quanto di ragione, alla eliminazione delle infiltrazioni nonché al risarcimento dei danni subiti.
A sostegno della sua domanda la ricorrente deduceva:
- Di essere proprietaria di due appartamenti occupanti l'intero quinto piano del fabbricato in Napoli alla;
appartamenti distinti dagli interni 9 e 10; Controparte_1
pagina 2 di 11 - Che gli stessi sono sottoposti agli immobili siti al piano superiore (sesto ed ultimo) – coi relativi terrazzi ad uso esclusivo;
terrazzi costituenti lastrico solare di proprietà dei condomini ed PO;
P_
- Che a fine del 2018 si erano verificati delle infiltrazioni nei suoi appartamenti;
che detta circostanza era stata direttamente riferita sia all'amministratore che al esprimendo P_ la volontà di ovviare alle lamentate infiltrazioni, previa verifica tecnica;
- Che all'uopo aveva promosso giudizio di A.T.P. dinanzi al Tribunale di Napoli, R.G. 23144/2022, in cui veniva nominato CTU l'ing. Persona_1
- che all'esito dei diversi accessi, anche alla presenza delle parti, il nominato C.T.U., in data
02.10.2023 depositava l'elaborato peritale;
- che il consulente tecnico, accertato il danno, individuava nel cattivo stato di manutenzione sia del sovrastante terrazzo di copertura in parte di proprietà di ed in parte di P_
PO sia delle bocchette di scarico, dei suoi risvolti e del canale esterno di scarico quali parti comuni del la causa dei fenomeni infiltrativi;
CP_1
- che il Consulente nel computo metrico estimativo, per il ripristino degli appartamenti di Parte_1 stimava una spesa complessiva di euro in € 11.030,80; di tale spesa € 3.110,69 riferibili all'interno n°9 (somma da ripartire tra quale proprietario del lastrico P_ sovrastante nella misura di 1/3 ed il Condominio nella misura dei 2/3); €
7.920,11riferibili all' l'appartamento n. 10 ( da ripartire tra PO quale proprietaria del lastrico sovrastante nella misura di 1/3 ed il Condominio nella misura dei 2/3);
- che il CTU stimava il costo complessivo per l'esecuzione dei lavori totali necessari per l'eliminazione delle cause del fenomeno infiltrativo in € 154.713,11 con la seguente ripartizione: € 8.908,95 a carico di € 27.200,64 a carico di PO;
€72.224,18 P_
(oltre oneri provvisionali) a carico del;
CP_1
- che a conclusione del giudizio di ATP, nonostante diversi solleciti, non venivano eseguiti i lavori ritenuti indispensabili per rimuovere le cause dell'infiltrazione;
- Pertanto, la ricorrente chiedeva l'accertamento della responsabilità di , di P_ CP_3
e del in persona dell'amministratore p.t., nella
[...] Controparte_1 causazione dell'evento dannoso ex art. 2051 c.c. e in subordine ex art. 2043 c.c.; chiedeva la conseguente condanna degli stessi, per quanto di rispettiva ragione, all'esecuzione di tutti gli interventi necessari alla rimozione delle cause delle lamentate infiltrazioni e al risarcimento danni quantificato in complessivi € 11.030,80 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali nella misura indicata dal CTU;
in subordine chiedeva la condanna alla somma maggiore o minore liquidata dal Giudice nonché pagina 3 di 11 condannare le parti resistenti in solido tra loro al pagamento dei costi per Atp quantificati in complessivi € 1.678,11 per il CTU ed € 3.863,50 per il procedimento di ATP, con vittoria di spese e competenza del giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
In data 26.04.2024 si costituiva il convenuto il quale preliminarmente eccepiva P_
l'improcedibilità ex art. 5, comma primo, D.L. vo 4 marzo 2010, n. 28 per non aver la ricorrente attivato il procedimento di mediazione obbligatoria e /o negoziazione assistita. Nel merito contestava la fondatezza della domanda attorea ritenendo che il condominio fosse esclusivamente responsabile dell'evento dannoso ex art. 2051 c.c.; spiegava poi domanda riconvenzionale nei confronti del Condominio per le asserite irregolarità dell'amministratore p.t. chiedendone la revoca ex art. 1129 c.c.; chiedeva ancora il convenuto la dichiarazione di nullità della delibera dell'assemblea del 12 giugno 2023; chiedeva altresì di accertare la responsabilità dell'attrice nel concorrere alla determinazione dell'evento dannoso. Infine il chiedeva la condanna del al risarcimento dei danni in via esclusiva P_ Controparte_1 nonché la condanna della al risarcimento dei danni per aver concorso a cagionare il danno ex art. Parte_1
1227 c.c., primo comma, con condanna alle spese.
Si costituiva in data 02.05.2024 il , in persona dell'amministratore p.t.; Controparte_1
l'ente di gestione nel confermare quanto esposto dalla ricorrente in ordine alle estreme difficoltà incontrate per la risoluzione della vicenda (accessi ai terrazzi, sopralluoghi, cronica carenza del quorum costitutivo e deliberativo delle diverse assemblee succedutesi) chiedeva di formalizzare la nomina assembleare del legale del condominio e di accertare la responsabilità in ordine alla mancata esecuzione dei lavori idonei alla rimozione delle cause delle infiltrazioni (e quindi del conseguente risarcimento dei danni arrecati all'immobile della istante), con vittoria di spese.
nonostante la regolare notifica del 09.01.2024 all'indirizzo pec: indicato CP_3 Email_1 nel registro inipec, rimaneva contumace.
Depositate memorie ex art. 281 duodecies, comma 4 n. 1 e n. 2, all'udienza del 04.11.2024, il Giudice rinviava per la decisione al 17.04.2025 assegnando termini per le note conclusionali fino alla data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, sull'eccezione d'improcedibilità della domanda della ricorrente per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita si richiama in questa sede integralmente l'ordinanza del 06.05.2024.
Passando al merito, occorre esaminare il quadro istruttorio in particolare le risultanze della perizia a firma dell'Ing. quale resa in sede di ATP ed integrata dai successivi chiarimenti (ultimi quelli depositati Per_1 in data 3/2/25). Relazione che al netto dei chiarimenti resi, per il carattere di completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice. pagina 4 di 11 In particolare, l'elaborato ha chiarito quanto segue:
- Nel corso dei sopralluoghi effettuati nel 2023 in sede di ATP, oltre la redazione del rilievo grafico plano-altimetrico e fotografico dei luoghi, l'ausiliario, alla presenza dei consulenti delle parti in opposizione, accertava la permanenza in atto del fenomeno infiltrativo negli appartamenti della ricorrente ed in particolare:
Per l'appartamento principale (int.9):
1. L'intradosso della copertura del loggiato presenta importanti fenomeni di afflorescenza, percolazioni d'acqua a ridosso della facciata, esfoliazione della tinteggiatura, diffuse lesioni da distacco dell'intonaco, corrosione dei ferri di armatura delle travi in calcestruzzo armato, a sostegno della copertura, con distacco del copriferro;
2. La parte interna della muratura perimetrale a divisione tra il loggiato e la zona giorno è interessata da fenomeni di distacco della rasatura/stuccatura e tinteggiatura.
3. Nel bagno della camera da letto n. 1, lungo la tamponatura perimetrale e tra questa ed il controsoffitto, sono presenti aloni di umidità, esfoliazione della tinteggiatura e distacchi della rasatura/ stuccatura;
4. Nella camera da letto n. 1 è visibile un localizzato fenomeno di esfoliazione di tinteggiatura e macchie di umidità;
5. Nel bagno della camera da letto n.2 sono presenti localizzati fenomeni di esfoliazione delle superfici e distacco della rasatura/ stuccatura;
6. Nella camera da letto n. 2 è presente un alone di umidità con degrado superficiale della tinteggiatura e stuccatura. Nella parte superiore della spalla del vano porta-finnestra;
Per l'appartamento secondario (int.10):
1) Nell'ingresso/soggiorno sono presenti evidenti macchie di acqua, con afflorescenze, in controsoffittatura lungo la muratura perimetrale e tra questa ed il controsoffitto sussistono aloni di umidità con distacco della stuccatura e tinteggiatura. All'atto dei sopralluoghi, in corrispondenza dell'ingresso, il parquet è coperto con teli in plastica poiché è esposto allo stillicidio d'acqua per effetto delle infiltrazioni d'acqua piovana. Anche la complanarità del parquet risultava alternata;
2) Nella camera da letto n.1 sono presenti macchie di acqua in corrispondenza della porta interna tra la tramezzatura ed il controsoffitto e sulla tamponatura verticale;
3) Nella camera da letto n. 2 compaiono analoghe macchie di umidità come descritte nel punto precedente tra tramezzatura ed il controsoffitto;
(pag. 30-31 CTU).
4) Il CTU, dopo aver ispezionato l'interno degli immobili danneggiati, precisa che i due appartamenti della (interno n. 9 e 10) occupano l'intero piano della scala D del Parte_1 Controparte_1
pagina 5 di 11 , sono confinanti con unità immobiliari che appartengono ad altre scale del Parte_2
Condominio e sono confinanti (sottostanti) in verticale con le proprietà ed PO;
P_
In ordine alla individuazione della dinamica infiltrativa, il CTU accerta che trattasi di due appartamenti ai quali si sovrappongono i terrazzi di e di PO;
dopo aver eseguite prove P_ tecniche di allagamento, deduce che “dall'analisi dei luoghi si deduce che i fenomeni di degrado riscontrati all'interno delle abitazioni della sono riconducibili al sovrastante livello di copertura per infiltrazioni attive” Parte_1
( pag. 36 CTU) e che “l'incapacità di tenuta dell'acqua del lastrico in entrambe le proprietà, mancanza di tenuta all'acqua dell'impermeabilizzazione della copertura del loggiato, al canale esterno di scarico, in cui la vegetazione che ha attecchito con molta probabilità presenta un apparato radicale tale da generare spaccature e fessure nel sottostrato, creando ulteriori ponti infiltrativi verso la muratura sottostante e l'interno delle abitazioni” (pagg. 39 e 40). Sull'imputabilità del danno il CTU afferma che trattasi di una compartecipazione di effetti di difficile scissione. Tuttavia, il perito chiarisce che il degrado del loggiato e dell'interno della zona giorno deriva dalle bocchette di scarico del terrazzo di dai suoi risvolti e P_ dal canale esterno di scarico condominiale;
il degrado della zona notte deriva dal terrazzo di di uso esclusivo, addebitabile a e al;
così come P_ P_ CP_1 il degrado dell'appartamento secondario derivante dal terrazzo di PO ad uso esclusivo di questo e dunque addebitabile a questi e al;
CP_1
- Quantoa alla individuazione delle opere necessarie per eliminare definitivamente il fenomeno infiltrativo, il CTU suggerisce il rifacimento totale delle impermeabilizzazioni della copertura del loggiato, del canale esterno di scarico, di entrambi i terrazzi ad uso esclusivo;
ripristino da effettuarsi prima del ripristino dello stato dei luoghi negli appartamenti della Parte_1
- la stima economica fatta dal CTU per le riparazioni è di € 3.110,69 per il ripristino dell'appartamento principale ed € 8.280,12 per l'appartamento secondario;
- il CTU, con integrazione dell'ATP del 10.10.2023, su invito del Giudice, e relativamente ai danni agli appartamenti dell'attrice, chiarisce la seguente ripartizione: i lavori a carico di sono pari P_
a € 491,68, quelli attribuibili a PO € 2.640,04 e quelli di competenza del Controparte_1
sono pari a € 7.904,08.
[...]
Ebbene, tutto quanto innanzi posto, le emergenze istruttorie devono essere lette alla luce delle direttive giurisprudenziali in materia. In particolare, è noto che con riguardo ai danni che una porzione di proprietà esclusiva, compresa in un edificio condominiale, subisca, come accertato nella specie, per effetto dell'inadempimento dell'obbligo gravante sul di deliberare e di eseguire le necessarie opere di CP_1 riparazione e di manutenzione, deve riconoscersi al titolare di detta porzione la possibilità di esperire azione pagina 6 di 11 risarcitoria contro il medesimo , in base all'art. 20151 c.c. e cioè in relazione alla ricollegabilità CP_1 di tali danni all'inosservanza da parte del medesimo di provvedere, quale custode, ad eliminare CP_1 le caratteristiche dannose della cosa (cfr amplius Cassazione civile , sez. II , 09/10/2023 , n. 28253;
Cassazione civile , sez. VI , 11/03/2021 , n. 6816; Cassazione civile , sez. III , 14/06/2021 , n. 16741 ). In relazione all'ipotesi di proprietà esclusiva del lastrico – terrazza, le Sezioni Unite hanno chiarito come qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130 comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma L. n. 4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione e di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del " (nello CP_1 stesso senso Cass. Sez. 2 7-2-2017 n. 3239 Rv. 642495-01). In forza di tali principi, la circostanza che la terrazza a livello sia di proprietà esclusiva del o sia soltanto soggetta al suo uso esclusivo non CP_1 incide sul concorso di responsabilità del , da risolvere secondo i criteri posti dall'art. 1126 c.c. ( CP_1 cfr amplius Cassazione civile sez. II, 03/10/2023, (ud. 08/09/2023, dep. 03/10/2023), n.27846, in sede di merito, da ultimo Corte appello Napoli sez. IV, 22/05/2023, n.2318).
Alla luce delle coordinate giurisprudenziali sopra esposte, delle risultanze della CTU espletata, e della documentazione depositata deve ritenersi provata la titolarità attiva della ricorrente (cfr. dichiarazione di successione del 20.04.2012 - allegato n. 1 del ricorso per ATP - e condotta di non contestazione delle parti convenute), il danno ( cfr CTU pagine 30-31) ed il nesso di causalità tra il danno sofferto dall'attrice e l'omessa manutenzione sia dei terrazzi di copertura di uso esclusivo di e di PO sia di beni P_ condominiali (cfr pag. 39-40 della CTU).
Considerato, inoltre, che nessuno dei convenuti ha allegato o provato ragioni di forza maggiore o di fortuito escludente deve ritenersi sussistente, la responsabilità solidale per i danni cagionati sia dei proprietari dei terrazzi sovrastanti ( e PO), per quanto di spettanza, sia dell'ente di gestione P_ convenuto. Sul punto, posto che il Ctu ha precisato che i due appartamenti della occupano l'intero Parte_1 piano della scala D del e che gli stessi sono confinanti con unità Controparte_1 immobiliari che appartengono ad altre scale del Condominio, devono applicarsi i criteri di ripartizione di cui all'art. 1123, terzo comma, cc. , che, in tema di condominio parziale stabilisce che “Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”. pagina 7 di 11 Ed infatti, il criterio della ripartizione delle spese in relazione all'uso trova regolamentazione proprio nell'ipotesi di condominio parziale, configurabile ex lege tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio. In tal caso, i partecipanti al gruppo non hanno il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose di cui non hanno la titolarità e, conseguentemente, non concorrono alle spese se dalle cose indicate dall' articolo 1117 del codice civile
(scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte del fabbricato) essi non traggano utilità, salva diversa attribuzione per titolo ( cfr amplius Cassazione civile , sez. II , 22/06/2022 , n. 20112; cfr in particolare anche Cass. II, con Ord. n. 13229 del 16 maggio 2019, che ha confermato che il riparto delle spese di ricostruzione di un solo corpo di fabbrica e di condanna al risarcimento dei danni sono a carico dei soli condomini proprietari di immobili cui il bene comune serve;
ciò anche se la sentenza è emessa nei confronti del condominio generalmente inteso).
Da quanto precisato, discende che l'accertata responsabilità del e dei Controparte_1 proprietari delle terrazze ad uso esclusivo ed il riparto delle relative spese va effettuato in applicazione dell'art. 1126, I comma, seconda parte, c.c..
Inoltre, il perito ha effettuato negli ultimi chiarimenti uno schema definitivo di ripartizione dei costi di riparazione e dei costi di realizzazione degli interventi per la rimozione delle cause delle infiltrazioni.
Ciò nella seguente tabella:
pagina 8 di 11 Tutto quanto innanzi posto, in relazione alle domande riconvezionali proposte dal convenuto si P_ osserva quanto segue.
La relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale "dal titolo dedotto in giudizio dall'attore", che comporta la trattazione simultanea delle cause, si configura non già come identità della "causa petendi"
(richiedendo, appunto, l'art. 36 c.p.c. un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione, o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di un'eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o l'eccezione proposta. (cfr in tal senso per tutte Cass. sez. un. n.
pagina 9 di 11 26128 del 2010). Deve trattarsi di un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile decidere entrambe le questioni nello stesso processo, realizzando così il cosiddetto simultaneus processus ( Cassazione civile sez. II, 25/02/2019). Elementi questi del tutto assenti nelle riconvenzionali spiegate in questa sede, ne deriva pertanto l'inammissibilità delle domande de quibus;
domande estranee al titolo ed all'oggetto dedotti in questa sede (cfr. Cassazione civile, sez. I, 01/03/2024 n. 5484).
Del pari priva di pregio perché del tutto sguarnita di allegazione e prova è la affermazione di una asserita corresponsabilità dell'odierna ricorrente. In merito si osserva come ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, cod. civ., della risarcibilità di quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, grava sul debitore responsabile del danno l'onere di provare la violazione, da parte del danneggiato, del dovere di correttezza impostogli dal citato art. 1227 e l'evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, trattandosi di una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria, configurabile come eccezione in senso stretto. (cfr Cass. civ. n. 9137/2013; Cass. civ. n. 777/2014). Ebbene, nulla di quanto indicato risulta dagli atti di causa né è emerso dalla CTU: per l'effetto la relativa domanda riconvenzionale (da qualificare in questa sede come argomento di difesa ( cfr Cassazione civile , sez. III , 22/03/2011 , n. 6529) non è di peso decisionale.
Tutto quanto innanzi posto, la domanda del ricorrente va accolta nei limiti di quanto innanzi indicato.
Sulle somme riconosciute decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 0,5% annuo da calcolarsi dalla data del fatto (09.12.2019 diffida a mezzo pec dell'Avv. PO inviata a tutti i convenuti) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT.
Quanto alle spese di CTU esse devono essere poste definitivamente a carico del convenuto CP_1 per i 2/3 e di ed per 1/6 ciascuno. P_ CP_3
In ordine alle spese di lite, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della quinta fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) e della fascia quarta della tabella n. 9 (giudizi di istruzione preventiva) del decreto ministeriale n. 55/2014 come modificato dal DM. 147/2022 a carico dei convenuti ed in favore del legale della ricorrente per dichiaratone anticipo.
Del pari si impone la condanna alle spese a carico di ed in favore del . Esse si P_ CP_1 liquidano in applicazione dell'art. 5 comma 6 del DM cit (cause valore indeterminabile di complessità bassa) ed in base alla fascia terza della tabella n. 2 del DM cit con esclusione della fase istruttoria non espletata e con ulteriore riduzione del 50% stante il carattere processuale della decisione sul punto.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunziandosi sulla causa promossa come in narrativa così dispone:
pagina 10 di 11 - in accoglimento della domanda di parte attrice, l i m i t a t a m e t e a q u a n t o d e d o t t o i n p a r t e m o t i v a accerta la responsabilità di , e del P_ CP_3
nella causazione dell'evento dannoso;
Controparte_1
- condanna , e del al risarcimento dei P_ CP_3 Controparte_1 danni subiti dalla ricorrente ed all'esecuzione di tutti gli interventi individuati alle pagine 41 e ss della perizia e stimati del CTU nella tabella di cui alle integrative alla pagina 3 e secondo la ripartizione di cui ai chiarimenti del 3/2/25 ( riportati in parte motiva);
- Sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno in favore della ricorrente decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 0,5% annuo da calcolarsi dalla data del fatto
(09.12.2019) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT.
- Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali spiegate da;
P_
- Condanna il , e nelle quote Controparte_1 P_ CP_3 rispettivamente di 2/3 e di 1/6 ciascuno al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
spese che si liquidano in € 409,50 per spese vive ed €
12.260,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% Iva e Cpa come se dovute come per legge;
- Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti del P_ Controparte_1
; spese che liquida in € 1698,5 oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovute come
[...] per legge;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti nelle quote di cui in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in pct.
Napoli, 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Francesca Console
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