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Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/05/2024, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
-SEZIONE CIVILE-
VERBALE DI UDIENZA CON DECISIONE EX ART. 281-SEXIES CPC
Il giorno 10/05/2024, alle ore 11.05 innanzi al giudice dott.ssa Tiziana Lottini, chiamata la causa iscritta nel r.g. al n. 859/2022 sono comparsi:
- per la parte attrice in opposizione l'avv. Cardosi Alessandro;
Parte_1
- per la parte convenuta l'avv. Cibeca Ettore. CP_1
I difensori discutono la causa e così precisano le rispettive conclusioni:
conclusioni dell'attrice in opposizione Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in persona dell'Ill.mo Giudice Monocratico designato, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, ACCERTARE che l'odierna esponente aveva già dato esecuzione all'ordinanza di questo Ill.mo Tribunale del 15.06.2021 resa all'esito del procedimento possessorio già rubricato al N.R.G. 736/2021 e per l'effetto DICHIARARE l'illegittimità, l'infondatezza e l'inefficacia dell'atto di precetto notificato alla conchiudente a cura della Sig.ra in data 20.04.2022 in quanto preordinato alla tutela in sede esecutiva di una CP_1 situazione di fatto totalmente diversa rispetto alla situazione di fatto che il titolo esecutivo era intervenuto a tutelare in favore della intimante odierna convenuta;
in ogni caso, sempre in via principale, ACCERTARE che le modifiche intervenute in data 26.07.2021 mediante arretramento del manufatto e sua scomparsa al di sotto dell'elemento aggettante condominiale e permanenza dei soli due bracci a sostegno della tenda in aree esterne alla linea di affaccio della odierna convenuta risultano rispettosi del suo diritto di affaccio in appiombo e costituiscono pieno e legittimo esercizio della conchiudente a difendersi dagli agenti atmosferici e a garantire la propria privacy, e quindi, per l'effetto CONDANNARE la Sig.ra alla refusione in favore della CP_1 conchiudente delle spese processuali e del compenso dovuto al difensore, maggiorato di spese generali al 15% ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché maggiorato di contributo previdenziale 4% C.P.A. ed I.V.A. 22% come per legge, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege >
conclusioni della convenuta: rigettare l'opposizione a precetto perché infondata in fatto e in diritto. Rigettare la domanda formulata solo con la memoria ex art 183 comma VI n. 1 in quanto inammissibile, tardiva e coperta da giudicato. Con vittoria di spese e competenze della fase cautelare e di merito.
La Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore . All'esito della camera di consiglio pronunzia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale. Verbale chiuso alle ore 11.30
La Spezia, il 10 maggio 2024
LA GIUDICE Tiziana Lottini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini, pronunzia mediante lettura del dispositivo e di contestuali motivi ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia RG 2022/859
tra nata il [...] a [...] (c.f. Parte_1 entata e difesa per procura dall'avv. Alessandro C.F._1
Cardosi e dall'avv.to Paolo Kurecska ed elettivamente domiciliata presso i medesimi;
parte attrice in opposizione
contro nata il [...] a [...] (c.f. ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa per procura dall'avv. Ettore Cibeca ed elettivamente domiciliata presso il medesimo;
parte convenuta
avente a oggetto: opposizione a precetto (codice 100001)
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 02 maggio 2022, Parte_1 ha proposto opposizione al precetto notificatole da la quale le CP_1 intimava di eseguire le opere di cui all'ordinanza del Tribunale di La Spezia in data 15 giugno
2021, cronol. 4609/2021 del 16 giugno 2021, repert. 673/2021 del 16 giugno 2021 e più precisamente di arretrare il manufatto di causa (struttura metallica rettangolare sorretta da due pilastrini e fissata con staffe metalliche al frontalino del balcone della signora , coperta CP_1 in parte da una pensilina metallica e in parte con una tenda in materiale plastico) in modo da garantire il rispetto della distanza di cui all'art.907 c.c. Dal punto di affaccio del balcone dell'appartamento della ricorrente ( ) . CP_1
Deduceva la parte attrice:
- che ella aveva già adempiuto al comando contenuto nell'ordinanza titolo esecutivo;
- che, infatti, ella aveva arretrato il manufatto, eliminando la pensilina metallica profonda un metro sulla quale questo Ill.mo Tribunale si era più volte soffermato nel ritenere impedita la veduta in appiombo dal balcone della ricorrente-intimante, facendola scomparire al di sotto dell'elemento condominiale aggettante e fissandola al soffitto della propria corte ove sono ora infisse le staffe metalliche dopo la loro rimozione dalla facciata condominiale;
che al momento residuano le sole guide necessarie ed indispensabili a consentire alla tenda legittimamente installata lo spiegamento ed il riavvolgimento, esterne allo spazio di affaccio.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento della già avvenuta esecuzione Pt_1 dell'ordinanza e la declaratoria di inefficacia del precetto.
La parte convenuta si costituiva, con comparsa depositata l'11 luglio 2022, deducendo:
- di essere titolare di un diritto di veduta dal balcone di pertinenza del proprio appartamento posto al primo piano, sulla sottostante corte di proprietà di Pt_1
;
[...]
- che, con ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., ella, lamentando la realizzazione da parte di di una struttura rettangolare metallica sorretta da due pilastrini fissata con Pt_1 staffe metalliche al frontalino del proprio balcone, coperta in parte con una tenda in materiale plastico
e in parte con una pensilina metallica della profondità di circa un metro, chiedeva la rimozione o in subordine lo spostamento del suddetto manufatto a tre metri di distanza dal parapetto del balcone;
- che il Tribunale della Spezia, accogliendo il ricorso, condannava ad Pt_1
arretrare il manufatto di causa in modo da garantire il rispetto della distanza di cui all'art. 907 c.c. dal punto di affaccio dal balcone dell'appartamento della ricorrente;
- che non ha adempiuto all'ordinanza, poiché non ha arretrato la Pt_1
struttura a tre metri dal parapetto del balcone della convenuta, limitandosi ad allontanarla lievemente (circa 20 c.m.);
- che l'ordine di arretramento riguardava l'intera struttura metallica e non solo la pensilina.
Con ordinanza del 31 agosto 2022 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
La causa è stata istruita con l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio: alla CTU veniva chiesto di riferire quale fosse la situazione di fatto precedente all'ordinanza del Tribunale del 15 giugno 2021, quale la situazione precedente e successiva all'ordinanza del 31 ottobre 2022 e la situazione attuale;
in particolare, se il manufatto di causa (una struttura metallica rettangolare, coperta, in parte, con una pensilina anch'essa metallica -lunga 3 ml e profonda circa 1 ml, fissata e siliconata alla soletta del balcone a una distanza di circa 0,97 ml dal punto di affaccio- e, per la parte restante, da una tenda in materiale apparentemente plastico, retrattile al di sotto di quella pensilina) sia stato arretrato in modo da garantire il rispetto della distanza di cui all'art. 907 c.c. dal punto di affaccio dal balcone dell'appartamento dell'opposta.
La CTU, con relazione depositata il 19 settembre 2023, riferiva:
- che i due appartamenti di proprietà dell'opponente e dell'opposta sono ubicati in Comune di Lerici -località Pozzuolo in Via Santa Teresa n. 5/b- ed inseriti in uno dei cinque corpi di fabbrica di cui si compone il complesso residenziale identificato nella mappa catastale al foglio 7, particella 1135; in particolare: ▪ l'appartamento dell'opponente posto al piano terra (ed Pt_1
identificato catastalmente con il subalterno 6) è dotato di un'ampia corte lastricata posta sul retro, lato monte alla quale si accede tramite la porta finestra del soggiorno;
▪ l'appartamento di sovrastante (identificato col subalterno CP_1
10), è dotato di un loggiato che aggetta sulla corte della Pt_1
- che, all'atto del sopralluogo effettuato il 12 giugno 2023, è risultata completamente rimossa ogni struttura che potesse avere attinenza con quanto ha costituito oggetto di vertenza tra le parti;
- che, confrontando lo stato dei luoghi con le fotografie prodotte dalle parti e le loro allegazioni difensive, si è verificato:
▪ che, prima dell'ordinanza titolo esecutivo (del 15 giugno 2021) nella corte di era presente una struttura metallica Pt_1 rettangolare, coperta, in parte, con una pensilina anch'essa metallica e la parte restante, da una tenda in plastica, retrattile al di sotto della pensilina;
▪ che, con l'opposizione proposta il 27 aprile 2022 -a seguito della notifica del precetto del 20 aprile 2022- produceva due Pt_1 fotografie dimostranti:
o che la pensilina di avvolgimento della tenda era stata spostata ed ancorata sotto la soletta aggettante della loggia di proprietà -in modo tale da CP_1 essere completamente ricompresa nella proiezione dell'aggetto stesso-;
o che era ancora presente la struttura metallica, sebbene essa fosse stata spostata verso la facciata dell'edificio e presentasse i montanti non più ancorati al cordolo di confine;
▪ che, infine, in un momento successivo al 31 agosto 2022 (e cioè della data di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza del 15 giugno 2021), è stata del tutto rimossa la struttura metallica predetta.
Infine, all'odierna udienza, le parti precisavano le proprie conclusioni nei termini sopra riportati e discutevano oralmente la causa.
L'opposizione preventiva di all'esecuzione appare infondata e Pt_1 deve essere rigettata.
Deve, in proposito premettersi:
- che il giudice dell'opposizione all'esecuzione (così come il giudice dell'esecuzione) è chiamato non ad una rivisitazione della vicenda che ha dato luogo alla controversia sfociata nel titolo, ma soltanto all'interpretazione del titolo esecutivo , allo scopo di verificare quale sia l'esatta determinazione dell'obbligo imposto;
- che la situazione di fatto rilevante per verificare se il precetto sia stato legittimamente intimato è quella che in essere al momento della notifica;
in altri termini, poiché assume di aver osservato l'ordine impartito dal giudice con Pt_1
l'ordinanza del 15 giugno 2021, prima della notifica del precetto, occorre verificare se a tale data (alla data della notifica del precetto) avesse realmente eseguito Pt_1
l'ordine come correttamente interpretato.
Orbene, la lettura dell'ordinanza del 15 giugno 2021 palesa che tutte le parti del manufatto installato nella corte di dovessero essere arretrate per garantire i Pt_1 rospetto dei limiti di cui all'art. 907 c.c. e non soltanto la pensilina -come ritenuto erroneamente dall'opponente; infatti:
o nel dispositivo, il Tribunale ordina l'arretramento dal punto di affaccio del balcone della del manufatto di causa, in modo da garantire il rispetto della Pt_1 distanza di cui all'art. 907 c.c.;
o nella parte motiva, il Tribunale, nel descrivere il manufatto, spiega che la lamentava la realizzazione da parte di di una struttura metallica rettangolare, CP_1 Pt_1 coperta: in parte, con una pensilina anch'essa metallica (lunga 3 ml e profonda circa 1 ml), fissata e siliconata alla soletta del suddetto balcone a una distanza di circa 0,97 ml dal punto di affaccio;
per la parte restante, da una tenda in materiale apparentemente plastico, retrattile al di sotto di quella pensilina;
o inoltre, nella parte della motivazione relativa alla configurabilità del manufatto quale costruzione (rilevante ex art. 907 c..) il Tribunale fa esplicito riferimento sia alla pensilina sia alla tenda con i relativi sostegni fissi necessari per farla funzionare.
Non vi è dubbio, pertanto, che il Tribunale abbia ordinato l'arretramento dal punto d'affaccio del balcone di (tale da garantire i rispetto delle distanze di cui CP_1 all'art. 907 c.v.) non solo della pensilina, ma anche della struttura metallica fissa di sostegno alla tenda.
Altrettanto pacifico che la suddetta struttura fissa fosse ancora in essere al momento della notifica del precetto, come affermato dalla stessa opponente
(“…residuano le sole guide necessarie e indispensabili a consentire alla tenda legittimamente installata lo spiegamento ed il riavvolgimento”), nonché dalla relazione della CTU, dalla quale, appunto, si evince che al luglio 2022 la struttura era presente, seppure un poco arretrata verso la facciata.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata: non aveva ancora Pt_1 eseguito l'ordine impartito dal Tribunale con l'ordinanza del 15 giugno 2021 e aveva il diritto di procedere esecutivamente, nell'aprile 2022, quando il CP_1 precetto -preannunziante l'inizio dell'esecuzione, è stato notificato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate e la durata della causa. Anche la spesa per la CTU deve permanere interamente a carico della ricorrente
(nell'importo liquidato con provvedimento del 21 settembre 2023), stanti la soccombenza e l'esito degli accertamenti tecnici.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia. visto l'art. 281 sexies c.p.c., definitivamente pronunziando:
• rigetta l'opposizione al precetto proposta da Parte_1
• condanna a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 CP_1
determinate in euro 5.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
dispone che sopporti in via definitiva la spesa Parte_1 per la Consulenza Tecnica, nell'importo liquidato con decreto del 21 settembre 2023.
Così deciso in La Spezia il 10/05/2024
LA GIUDICE dott.ssa Tiziana Lottini