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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/05/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3120/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Antonella Belgeri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa per la Separazione giudiziale e lo Scioglimento di matrimonio iscritta al n. 3120 /2023 RG promossa ai sensi dell'art. 473bis 49 cpc con ricorso depositato il 08/05/2023 da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23/04/1993 , con il proc. dom. avv. COLOPI RENATA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti,
e
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
PUNJAB (INDIA) il 01/08/1991 , con il proc. dom. avv. COLOPI RENATA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: scioglimento di matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti: sulle conclusioni concordi come da nota depositata per l'udienza cartolare del 27.2.25 che qui si intendo trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, la ricorrente adivano questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione giudiziale e di scioglimento di matrimonio .
Ha affermato di aver celebrato matrimonio civile in India - 6th Persona_1
Akal Bunga Sahib, Sirhind, distretto Fatehgarh Sahib -, il 7.10.2015, , che detto atto era stato regolarmente trascritto nei registri del Comune di Fontanella ove i coniugi avevano fissato la residenza coniugale. Riferiva di non avere avuto figli dal matrimonio e, dopo aver sottolineato di volere l'applicazione della legge italiana, instava per la sola pronuncia di stato, assumendo che entrambi i coniugi erano autonomi economicamente.
Non si costituiva il resistente la cui notifica era perfezionata ai sensi dell'art. 143 cpc.
Con sentenza n. 2273/23 del 28.9.2023 veniva quindi pronunciata la separazione coniugale delle parti e la causa rimessa in istruttoria per la causa di scioglimento.
Nelle more cambiava il procuratore della ricorrente e mentre durante il giudizio per la separazione il resistente restava contumace, per il presente giudizio di scioglimento il resistente si costituiva peraltro con il medesimo nuovo procuratore della ricorrente ed entrambi instavano per la pronuncia di stato.
Il legale allegava per l'udienza prefissata depositava, come richiesto, la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato e così la causa si portava all'attenzione del Collegio senza la pronuncia di alcun provvedimento provvisorio.
La domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che, come detto sopra, che la sentenza n. 2273/23 pubblicata il 25.10.23 è passata in giudicato (vedi attestazione della Cancelleria allegata dal procuratore), sono altresì decorsi i dodici mesi dalla data di comparizione parti (12.11.2023) e pertanto appaiono decorsi i termini di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in in India - 6th Patshahi Gurudwara Akal Bunga Sahib, Parte_2
Sirhind, distretto Fatehgarh Sahib -, il 7.10.2015, (iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Fontanella (BG), anno 2023, atto n. 7 , parte II serie C);
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fontanella (BG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 27/2/2025.
Il Presidente est.
Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Antonella Belgeri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa per la Separazione giudiziale e lo Scioglimento di matrimonio iscritta al n. 3120 /2023 RG promossa ai sensi dell'art. 473bis 49 cpc con ricorso depositato il 08/05/2023 da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23/04/1993 , con il proc. dom. avv. COLOPI RENATA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti,
e
(C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._2
PUNJAB (INDIA) il 01/08/1991 , con il proc. dom. avv. COLOPI RENATA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: scioglimento di matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti: sulle conclusioni concordi come da nota depositata per l'udienza cartolare del 27.2.25 che qui si intendo trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, la ricorrente adivano questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione giudiziale e di scioglimento di matrimonio .
Ha affermato di aver celebrato matrimonio civile in India - 6th Persona_1
Akal Bunga Sahib, Sirhind, distretto Fatehgarh Sahib -, il 7.10.2015, , che detto atto era stato regolarmente trascritto nei registri del Comune di Fontanella ove i coniugi avevano fissato la residenza coniugale. Riferiva di non avere avuto figli dal matrimonio e, dopo aver sottolineato di volere l'applicazione della legge italiana, instava per la sola pronuncia di stato, assumendo che entrambi i coniugi erano autonomi economicamente.
Non si costituiva il resistente la cui notifica era perfezionata ai sensi dell'art. 143 cpc.
Con sentenza n. 2273/23 del 28.9.2023 veniva quindi pronunciata la separazione coniugale delle parti e la causa rimessa in istruttoria per la causa di scioglimento.
Nelle more cambiava il procuratore della ricorrente e mentre durante il giudizio per la separazione il resistente restava contumace, per il presente giudizio di scioglimento il resistente si costituiva peraltro con il medesimo nuovo procuratore della ricorrente ed entrambi instavano per la pronuncia di stato.
Il legale allegava per l'udienza prefissata depositava, come richiesto, la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato e così la causa si portava all'attenzione del Collegio senza la pronuncia di alcun provvedimento provvisorio.
La domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che, come detto sopra, che la sentenza n. 2273/23 pubblicata il 25.10.23 è passata in giudicato (vedi attestazione della Cancelleria allegata dal procuratore), sono altresì decorsi i dodici mesi dalla data di comparizione parti (12.11.2023) e pertanto appaiono decorsi i termini di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in in India - 6th Patshahi Gurudwara Akal Bunga Sahib, Parte_2
Sirhind, distretto Fatehgarh Sahib -, il 7.10.2015, (iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Fontanella (BG), anno 2023, atto n. 7 , parte II serie C);
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fontanella (BG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 27/2/2025.
Il Presidente est.
Maria Concetta Elda Caprino