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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 6526/2022 di R.G. avente ad oggetto:
appello avverso sentenza del Giudice di Pace
TRA
(CF ), rapp.to Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Leonardo La Marca, giusta procura a margine dell'atto introduttivo di primo grado, domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Porpora, P.IVA_1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
domiciliato come in atti APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25.02.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione senza termini
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il sig. , appellante ha impugnato la sentenza di primo Parte_1
grado n. 2976/2022, depositata in Cancelleria in data 13.06.2022 e non notificata con la quale il Giudice di Pace di Nola, pur accogliendo l'opposizione proposta dall' appellante avverso l'intimazione di pagamento n. 07120190001971389000, limitatamente al ruolo n.
2018/010704 dell' 11.10.2018, ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
Si costituiva l' , già Controparte_3 Controparte_4
appellata, impugnando e contestando il gravame,
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza relativamente alla parte censurata. Il , benché ritualmente evocato nel Controparte_2
presente giudizio di appello, non si costituiva e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Il sig. , appellante, ha censurato la statuizione di Parte_1
primo grado limitatamente al capo sulle spese, assumendo la illegittimità
della compensazione delle stesse effettuata dal giudice di prime cure;
pertanto, denunciando la violazione/falsa applicazione degli artt. 91 e 92
c.p.c., concludeva per l'accoglimento del gravame e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Com'è noto, il governo delle spese di lite è informato ai principi di causalità e soccombenza secondo quanto disposto dall' art. 91 c.p.c., che trovano una deroga nella disciplina della compensazione – totale o parziale – nei soli casi individuati dall' art. 92, 2° comma c.p.c., ovvero nell'ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza.
Sul punto va, poi, richiamata la recente pronuncia n. 77 del 2018 la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, 2° comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13,
comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
A fronte della soccombenza dell'odierni appellati in primo grado, la statuizione sulle spese di lite, interamente compensate tra le parti, è viziata, essendo incongruamente motivata.
Invero, il giudice di pace ha motivato tale decisione, non giustificandola.
Ritiene il Tribunale che tale statuizione si ponga in contrasto con gli artt.
91, 1° co., e 92, 2° co., c.p.c., nel testo modificato dalla L. n. 162/2014, applicabile ratione temporis al giudizio de quo, che subordina il provvedimento di compensazione delle spese di lite all'ipotesi di
“soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero in caso di sussistenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
E nel caso de quo, esclusa la soccombenza reciproca, nemmeno può
affermarsi che la questione trattata dal giudice di primo grado fosse qualificabile come “di assoluta novità”, ovvero che sussistesse il presupposto dei “mutamenti giurisprudenziali”, idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite.
Né adeguatamente motivati risultano i rappresentati “giusti motivi” a fondamento della statuizione della compensazione operata.
In riforma della impugnata sentenza, pertanto, le spese del primo grado lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, così come risultante dall'applicazione delle tariffe minime di cui al D.M. 55/2014.
Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, secondo le tariffe di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto della complessità della controversia, del mancato svolgimento della fase istruttoria e della natura semplificata della fase decisionale per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
- accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna in solido l' , già Controparte_3
e il Controparte_4 Controparte_2
al pagamento in favore dell'appellante delle spese di giudizio
[...]
del primo grado per un importo pari ad euro 43,00 per spese ed euro 139,00 per compenso professionale, oltre Iva e CPA, se dovute come per legge, ed oltre rimborso spese nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Leonardo La Marca, dichiaratosi antistatario.
- condanna in solido l' , già Controparte_3 [...]
e il al Controparte_4 Controparte_2
pagamento al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellante, che si liquidano in euro 91,50 per spese ed euro
232,00 per compenso professionale, oltre Iva e CPA, se dovute come per legge, ed oltre rimborso spese nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'Avv. Leonardo La Marca, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, lì 22.05.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura