Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/02/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Fabrizia Di Palma ha pronunciato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 576/2023 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Guerriero Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.2.23, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2022 0014770149, notificato in data 27.12.22, avente ad oggetto l'omesso versamento di contributi ivs per l'anno 2014, eccependo la intervenuta prescrizione, nonché l'insussistenza dei presupposti per la iscrizione alla gestione commercianti. Pertanto, la parte opponente concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito, con vittoria delle spese del giudizio. Costituitosi tempestivamente, l' , sulla base di articolate argomentazione giuridiche, ha chiesto CP_1 il rigetto delle domande con vittoria delle spese del giudizio.
All'odierna udienza, acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti, superflua ogni attività istruttoria, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di tardività della proposta opposizione atteso che è pacifico tra le parti che l'avviso di addebito sia stato notificato in data 27.12.22 (cfr. anche relata in prod. CP_
, laddove l'odierno ricorso è stato depositato in data 2.2.23, ovvero entro i prescritti 40 giorni. CP_ Ancora in via preliminare va dichiarata la legittimazione passiva dell' posto che il giudizio ha CP_ ad oggetto un avviso di addebito la cui formazione e notifica compete unicamente all' ente creditore. Tanto chiarito, va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istante, atteso che i contributi IVS omessi afferiscono all'annualità 2014, laddove l'avviso di addebito, quale atto eventualmente interruttivo, è stato notificato in data 27.12.22, ovvero oltre il termine quinquennale di prescrizione dei contributi.
Per completezza si osserva che l'atto di accertamento Unificato di Agenzia delle Entrate, cui allude CP_ l' in memoria, non solo non è stato versato in atti dall' (sicchè è precluso un vaglio Pt_2 puntuale circa il suo contenuto) ma non viene nemmeno fornita prova della rituale notifica e, in CP_ ogni caso, stando alla prospettazione dell' nemmeno avrebbe potuto avere validità interruttiva in quanto avente ad oggetto (per quanto dedotto in memoria) il solo accertamento del reddito e non CP_ contenendo alcuna pretesa concreta di contributi da parte dell'Ente creditore
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto della bassa complessità della lite ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara prescritto il credito sotteso all'avviso di addebito impugnato;
CP_ condanna l' al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che liquida in complessivi €. 2152,00, di cui €. 43,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 18.2.25
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fabrizia Di Palma