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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 19/05/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di SIENA nella persona dei magistrati
Dott.ssa NA AO Presidente rel
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice o.p.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento N. 630-25 per gli affari di volontaria giurisdizione nato a [...] il [...], residente in [...]
118 cod.fisc. di professione infermiere OS, rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Elisabetta Menicori ( ) presso il cui studio in Siena Via CodiceFiscale_2 di Camollia,57 è elettivamente domiciliato giusta procura allegata ex art. 83 cpc;
e nata a [...] il [...] residente in [...]Parte_2
(SI) Via Rossini n.28 cod. fisc. , di professione Ausiliaria speciale, C.F._3 elettivamente domiciliata a Poggibonsi in via Ombrone n° 3, presso e nello studio dell'Avv. Ilaria Marini del Foro di Siena (c.f. che la rappresenta e C.F._4 difende in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso
RICORRENTI
OGGETTO: regolamentazione responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 28.2.2025 i ricorrenti hanno assunto: che dalla loro unione sono nati i figli: nata il [...] e , nato il Persona_1 Persona_2
26/11/2004; - che con Decreto reso in data 3 ottobre 2008 il Tribunale per i Minorenni di Firenze recepiva l'accordo proposto da essi genitori in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale - che successivamente al provvedimento del Tribunale dei Minori, le parti sottoscrivevano una scrittura privata a parziale modifica degli accordi assunti in sede giudiziaria;
- che le parti hanno transatto ogni pendenza pregressa in ordine alle spese straordinarie anticipate dalla madre e sono addivenuti alla determinazione di modificare i termini di affidamento e mantenimento dei figli fino ad oggi vigenti, secondo le seguenti conclusioni
1. I figli ad oggi sono maggiorenni, ma non autosufficienti in quanto entrambi studenti, pertanto le determinazioni in merito ai termini di visita presso ciascun genitore saranno liberamente prese dagli stessi secondo le proprie volontà. Per_
ha conseguito la laurea triennale e prosegue gli studi per conseguire la laurea magistrale, mentre ancora studia Per_2
2. Entrambi i figli da sempre abitano con la madre.
3. I genitori, preso atto di quanto occorso in ordine alle spese straordinarie, concordano che il IG. dal mese di dicembre corrente anno versi mensilmente alla Parte_1
IG.ra , per ciascun figlio, la somma di €.375,00 comprensiva dell'assegno di Parte_2 mantenimento e di tutte le spese straordinarie calcolate forfettariamente a carico de
IG. , tale somma verrà rivalutata in relazione all'aumento dell'indice Parte_1
ST. Pertanto, Il IG. i impegna ed obbliga a versare mensilmente per ciascun Pt_1 figlio la somma di € 375,00, comprensiva dell'assegno di mantenimento e di tutte le spese straordinarie calcolate forfettariamente a carico de IG. entro il Parte_1 giorno 27 di ogni mese, sul c/c della già a conoscenza del , tale Parte_2 Pt_1 somma verrà rivalutata in relazione all'aumento dell'indice ST . La IG.ra Parte_2 si impegna a fornire mensilmente copia delle spese strordinarie sostenute per i figli intestate direttamente agli stessi affinché il IG. possa detrarre fiscalmente la Pt_1 quota del 50% a suo carico.
4.Spese compensate
Le conclusioni , non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico possono essere recepite dal Collegio
Il P.m. ha ricevuto gli atti in data 3.3.2025 e non ha formulato conclusioni scritte
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto proposto da ( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) dispone in conformità come riportato in parte motiva
Nulla sulle spese
Così deciso in Siena, Camera di Consiglio 16.5.2025
La Presidente
NA AO Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di SIENA nella persona dei magistrati
Dott.ssa NA AO Presidente rel
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice o.p.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento N. 630-25 per gli affari di volontaria giurisdizione nato a [...] il [...], residente in [...]
118 cod.fisc. di professione infermiere OS, rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Elisabetta Menicori ( ) presso il cui studio in Siena Via CodiceFiscale_2 di Camollia,57 è elettivamente domiciliato giusta procura allegata ex art. 83 cpc;
e nata a [...] il [...] residente in [...]Parte_2
(SI) Via Rossini n.28 cod. fisc. , di professione Ausiliaria speciale, C.F._3 elettivamente domiciliata a Poggibonsi in via Ombrone n° 3, presso e nello studio dell'Avv. Ilaria Marini del Foro di Siena (c.f. che la rappresenta e C.F._4 difende in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso
RICORRENTI
OGGETTO: regolamentazione responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 28.2.2025 i ricorrenti hanno assunto: che dalla loro unione sono nati i figli: nata il [...] e , nato il Persona_1 Persona_2
26/11/2004; - che con Decreto reso in data 3 ottobre 2008 il Tribunale per i Minorenni di Firenze recepiva l'accordo proposto da essi genitori in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale - che successivamente al provvedimento del Tribunale dei Minori, le parti sottoscrivevano una scrittura privata a parziale modifica degli accordi assunti in sede giudiziaria;
- che le parti hanno transatto ogni pendenza pregressa in ordine alle spese straordinarie anticipate dalla madre e sono addivenuti alla determinazione di modificare i termini di affidamento e mantenimento dei figli fino ad oggi vigenti, secondo le seguenti conclusioni
1. I figli ad oggi sono maggiorenni, ma non autosufficienti in quanto entrambi studenti, pertanto le determinazioni in merito ai termini di visita presso ciascun genitore saranno liberamente prese dagli stessi secondo le proprie volontà. Per_
ha conseguito la laurea triennale e prosegue gli studi per conseguire la laurea magistrale, mentre ancora studia Per_2
2. Entrambi i figli da sempre abitano con la madre.
3. I genitori, preso atto di quanto occorso in ordine alle spese straordinarie, concordano che il IG. dal mese di dicembre corrente anno versi mensilmente alla Parte_1
IG.ra , per ciascun figlio, la somma di €.375,00 comprensiva dell'assegno di Parte_2 mantenimento e di tutte le spese straordinarie calcolate forfettariamente a carico de
IG. , tale somma verrà rivalutata in relazione all'aumento dell'indice Parte_1
ST. Pertanto, Il IG. i impegna ed obbliga a versare mensilmente per ciascun Pt_1 figlio la somma di € 375,00, comprensiva dell'assegno di mantenimento e di tutte le spese straordinarie calcolate forfettariamente a carico de IG. entro il Parte_1 giorno 27 di ogni mese, sul c/c della già a conoscenza del , tale Parte_2 Pt_1 somma verrà rivalutata in relazione all'aumento dell'indice ST . La IG.ra Parte_2 si impegna a fornire mensilmente copia delle spese strordinarie sostenute per i figli intestate direttamente agli stessi affinché il IG. possa detrarre fiscalmente la Pt_1 quota del 50% a suo carico.
4.Spese compensate
Le conclusioni , non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico possono essere recepite dal Collegio
Il P.m. ha ricevuto gli atti in data 3.3.2025 e non ha formulato conclusioni scritte
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto proposto da ( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) dispone in conformità come riportato in parte motiva
Nulla sulle spese
Così deciso in Siena, Camera di Consiglio 16.5.2025
La Presidente
NA AO Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi