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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato ex art. 436 bis cpc la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n.40/2025 R.G.A. avverso la sentenza del Tribunale
di Piacenza sezione lavoro n.303/2024 promossa con ricorso depositato in data 22
gennaio 2025 da:
Parte_1
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Piacenza (PC) via Roma n. 48 presso e nello studio dell'avv. Boris Infantino che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
CP_1 elettivamente domiciliata a Piacenza, Via Sant'Eufemia n. 28 presso e nello studio dell'avv. Paolo Parenti che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: licenziamento
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 17 aprile 2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Piacenza sezione lavoro accertava
1 l'inefficacia del licenziamento intimato dalla società Parte_1
a e per l'effetto ordinava alla società di
[...] CP_1
reintegrarla nel posto di lavoro e condannava la società a pagarle un'indennità risarcitoria ex art. 2 D.lgs. 23/2015 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
Condannava, inoltre, la società al pagamento in favore della lavoratrice della somma di euro 2.941,97.
2 Proponeva appello Parte_1
chiedendo la parziale riforma della sentenza.
Si costituiva con memoria depositata in data 18 febbraio 2025 CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 17 aprile 2025 le parti conciliavano la controversia sottoscrivendo verbale di conciliazione.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio si rileva che stante la conciliazione deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
Nulla si deve disporre sulle spese del presente grado di giudizio essendo le stesse già state regolate dalla conciliazione.
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr Cass. civ n.34025/2023)
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 40/2025 RGA così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio stante l'intervenuta conciliazione
2) Nulla sulle spese del presente grado di giudizio
Così deciso in Bologna, il 17 aprile 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato ex art. 436 bis cpc la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n.40/2025 R.G.A. avverso la sentenza del Tribunale
di Piacenza sezione lavoro n.303/2024 promossa con ricorso depositato in data 22
gennaio 2025 da:
Parte_1
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Piacenza (PC) via Roma n. 48 presso e nello studio dell'avv. Boris Infantino che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
CP_1 elettivamente domiciliata a Piacenza, Via Sant'Eufemia n. 28 presso e nello studio dell'avv. Paolo Parenti che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: licenziamento
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 17 aprile 2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Piacenza sezione lavoro accertava
1 l'inefficacia del licenziamento intimato dalla società Parte_1
a e per l'effetto ordinava alla società di
[...] CP_1
reintegrarla nel posto di lavoro e condannava la società a pagarle un'indennità risarcitoria ex art. 2 D.lgs. 23/2015 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
Condannava, inoltre, la società al pagamento in favore della lavoratrice della somma di euro 2.941,97.
2 Proponeva appello Parte_1
chiedendo la parziale riforma della sentenza.
Si costituiva con memoria depositata in data 18 febbraio 2025 CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 17 aprile 2025 le parti conciliavano la controversia sottoscrivendo verbale di conciliazione.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio si rileva che stante la conciliazione deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
Nulla si deve disporre sulle spese del presente grado di giudizio essendo le stesse già state regolate dalla conciliazione.
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr Cass. civ n.34025/2023)
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 40/2025 RGA così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio stante l'intervenuta conciliazione
2) Nulla sulle spese del presente grado di giudizio
Così deciso in Bologna, il 17 aprile 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
2