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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 16/06/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1110 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosaria Sciurpa ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1110 /2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso Parte_1 P.IVA_1 il Difensore Avv. PACINI MASSIMO ATTORE contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Controparte_1 P.IVA_2
Telematico presso il Difensore Avv. BAICCHI GABRIELE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso: parte attrice opponente “Voglia il Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, accertati i fatti esposti, in tesi, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Piacenza n. 276/2022 del 1-4.4.2022, notificato in data 7.4.2022; b) accertare che nessuna somma è dovuta dalla opponente in favore della opposta. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, di cui si chiede la distrazione ex art. 93 c.p.c. ” parte convenuta opposta “ Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Piacenza, contrariis reiectis, In via preliminare tenuto conto che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione nonché della documentazione versata in atti attestante la fondatezza delle pretese creditorie della comparente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 276/2022; Nel merito accertare, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione spiegata da anche per l'intervenuta decadenza ovvero il decorso del termine Parte_1 prescrizionale del diritto ri 'attrice opponete, nonché di tutte le deduzioni ed eccezioni ex adverso proposte (anche quelle estintive) e, per l'effetto, respingersi l'opposizione proposta, nonché ogni ulteriore domanda proposta dall'attrice opponente, con la conferma integrale del decreto ingiuntivo n. 276/2022 in favore della con l'ulteriore Parte_2 condanna della ex art. 96 c.p.c.. Parte_1
pagina 1 di 4 In tutti i casi con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 276/2022 Parte_1 emesso dal Tribunale di Piacenza in data 1-4.4.2022, notificato in data 7.4.2022 per l'importo di € 49.714,08, oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio a favore del sulla scorta della fattura n.304/2015 relativa Controparte_1
a fornitura di merce parzialmente annullata dall'intimante con due note di credito.
2. Parte attrice opponente, sostiene che nulla è dovuto in quanto la partita di merce oggetto di fatturazione era affetta da vizi che rendevano la medesima totalmente inservibile tanto che, per la parte già restituita erano state emesse le note credito citate nel ricorso monitorio e fra le parti era comunque intervenuto accordo secondo cui, una volta rimborsate le spese di spedizione della merce difettosa dalla Tunisia ove era stata spedita e quindi restituita tutta la partita di merce, la convenuta avrebbe emesso nota credito anche per la restante parte della fattura in questione.
3. Si è costituito in giudizio il , contestando integralmente Controparte_1 quanto sostenuto dall'opponente, sostenendo che nulla parte attrice aveva provato dei propri assunti: né i presunti vizi, né un documento di contestazione degli stessi e tantomeno il presunto accordo di annullamento totale della fattura poi oggetto del procedimento monitorio. Eccepisce, in ogni caso, l'intervenuta decadenza ed il decorso del termine di prescrizione ex art. 1495 c.c. del diritto asseritamente vantato dalla CP_2
precisando nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., che le partite di pellame
[...] oggetto delle note di credito sono diverse rispetto a quelle ulteriori riportate nelle fatture di cui è stato chiesto il saldo.
4. Non veniva concessa la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo in quanto parte convenuta opposta non aveva prodotto alcuno dei documenti depositati a corredo del decreto ingiuntivo e comunque vi era prova scritta.
Ammessa l'istruttoria orale, venivano sentiti i testi, quindi disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni con termine per il deposito di note conclusive e successiva sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
5. La condotta istruttoria ha consentito di appurare che la merce di cui alla fattura n.304 della del 21.7.2025 è stata oggetto di contestazione, circostanza peraltro Controparte_1 non smentibile neppure da parte convenuta atteso che su detta fattura sono state emesse due note di credito per un importo complessivamente superiore alla metà del valore della merce consegnata in Tunisia.
Del resto, se non vi fosse stata contestazione, l'emissione delle note di credito sarebbe stata priva di causale così come la parziale restituzione della merce stessa specificatamente indicata nelle due note di credito poi dimesse dal convenuto.
Seppure la testimonianza resa dal teste di parte convenuta opposta Testimone_1
appaia poco attendibile – basti verificare la negazione della circostanza che la
[...] merce fosse destinata all'estero in aperta contraddizione con il dato documentale riportato in fattura ove è chiaramente indicato merce all'esportazione operaz. non imponibile pagina 2 di 4 art.8 DPR 633 26/10/72 e l'indicazione della sede della ditta ricevente la stessa il Tunisia-
, tuttavia parte attrice opponente non ha fornito, come era suo onere, idonea prova del raggiungimento dell'accordo circa l'annullamento dell'intera commessa con conseguente emissione di nota credito anche per la restante parte della merce non restituita.
Il teste infatti, ha dichiarato di aver fatto personalmente la contestazione Tes_2 dei vizi afferente il pellame ricevuto che era macchiata e non poteva ricevere la colorazione perché i pori della pelle erano rovinati, ma non è stato in grado di specificare- perché non conosciuti- i termini dell'accordo contabile- amministrativo seguito alla contestazione.
In altre parole, ciò che risulta del tutto assente è la ricostruzione dei termini dell'accordo di cui esiste solamente una testimonianza preliminare generica e parzialmente inesatta
– il teste riferisce di una sola restituzione a spese della ditta cui, CP_3 inspiegabilmente non risulta aver fatto seguito alcun carteggio fra le parti di causa fatta eccezione per l'emissione apparentemente unilaterale delle due note credito parziali seguite alla restituzione della merce in due tempi fra loro distanti (la prima è del 29.1.2016 con DDT n.3, la seconda è del 18.10.2016 con DDT n.14/B).
Peraltro, analizzando la descrizione della fattura originaria in comparazione con la descrizione presente nelle note credito, emerge che la fornitura complessiva aveva ad oggetto diverse tipologie di pellame e che quella restituita è solamente quella denominata pellame art natural F biscotto/nero, tipologia di pellame che appare compatibile con il vizio lamentato di bassa qualità non suscettibile di colorazione;
nulla viene riferito in merito a vizi astrattamente riconducibili all'altra merce che, stando alla descrizione, dovrebbe essere pellame lavorato e accessori.
6. Pertanto, seppure a termini dell'art. 1495 c.c. l'eccezione di parte convenuta di decadenza dalla garanzia e dall'azione non possa trovare accoglimento, essendo risultata provata la contestazione della merce al suo ricevimento (cfr. testimonianza
, tuttavia detta garanzia non può estendersi oltre la merce già restituita Tes_2 ed oggetto delle richiamate note di credito, posto che non vi è prova certa che la merce sia stata contestata nella sua interezza per le ragioni sopra evidenziate.
7. Conseguentemente, la domanda di parte attrice opponente non può trovare accoglimento ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
8. Le spese del giudizio vengono liquidate in dispositivo tenendo conto del principio della soccombenza e dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 e succ. modifiche in relazione alla qualità e tipologia dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 276/2022 emesso dal Tribunale di Piacenza in data 1-4.4.2022;
- Condanna la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta Parte_1 opposta le spese di lite, che si liquidano in €.3.809,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
pagina 3 di 4 Piacenza, 16/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Rosaria Sciurpa
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