Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 1211/2023 r.g. vertente fra:
(C.F. , con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti MARCO POLI e PAOLO MADDALENI;
PARTE APPELLANTE e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Dott.ssa CP_1 P.IVA_1 [...]
il pat vv.ti ANNALISA PARENTI e GIOVANNI SALVATO CP_2
PARTE APPELLATA
*
Oggi 04/06/2025, alle ore 12:43, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere relatore nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Marco Poli. Per parte appellata, l'Avv. Giovanni Salvatore.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE
pagina 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1211/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
LENI
PARTE APPELLANTE e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Dott.ssa CP_1 P.IVA_1 [...]
il pat vv.ti ANNALISA PARENTI e GIOVANNI SALVATO CP_2
PARTE APPELLATA
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Lucca il 5.5.2023 depositata in pari data nel procedimento n. r.g. 5356/2018.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le causali esposte in premessa, contrariis rejectis ed in riforma dell'Ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di Lucca, Dott. TROVATO, in data 05.05.2023 all'esito del proc. civ. rg n. 5356/2018, depositata in data 05.05.2023, accertare e dichiarare la cessata materia del contendere in ordine alla domanda “accertato lo stato di rovina e/o di deterioramento e/o di instabilità della linea telefonica insistente sulla proprietà del Sig. Foglio 26, Parte_1 particelle, tra le altre, 142, 698, 700, 703, 704, 935, 936, 937, Catasto di Lucca, per le causali esposte in premessa, condannare in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, all'immediato ripristino della linea de qua, mediante spostamento e/o sostituzione dei pali deteriorati e pericolanti, con conseguente riallocazione
pagina 2 di 11 in sospensione dei cavi telefonici, ovvero mediante interramento della linea e, comunque, all'esecuzione di ogni altro lavoro e/o intervento ritenuto necessario, in ogni caso con oneri e spese ad esclusivo carico di parte resistente”, condannare al Controparte_3 pagamento in favore del ricorrente/appellante delle spese, di giudizio e di mediazione ovvero, in subordine, compensare le medesime spese di giudizio. In ogni caso con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettare l'appello proposto per i motivi dedotti in narrativa ed in ogni caso nel merito rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate per i motivi tutti dedotti in atti, con integrale conferma dell'Ordinanza impugnata. Con vittoria di onorari e spese anche del presente grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. conveniva in giudizio (già , Parte_1 CP_1 Controparte_3 dinanzi al Tribunale di Lucca con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 16.11.2018 e notificato, il 28.11.2018, unitamente a decreto di fissazione d'udienza del 27.11.2018, affinché,
“accertato lo stato di rovina e/o di deterioramento e/o di instabilità” della linea telefonica insistente sulla sua proprietà (individuata nel catasto del Comune di Lucca al foglio 26, particelle, tra le altre, 142, 698, 700, 703, 704, 935, 936 e 937), la resistente fosse condannata
“all'immediato ripristino della linea de qua, mediante spostamento e/o sostituzione dei pali deteriorati e pericolanti, con conseguente riallocazione in sospensione dei cavi telefonici, ovvero mediante interramento della linea e, comunque, all'esecuzione di ogni altro lavoro
e/o intervento ritenuto necessario, in ogni caso con oneri e spese ad esclusivo carico di parte resistente”.
A sostegno della domanda precisava:
- che la suddetta proprietà comprende un parco su cui grava una servitù di passaggio di linea telefonica ex art. 92 d.lgs. 259/2003, in esercizio della quale ha installato CP_3
n. 8 pali in legno su cui “corrono” i cavi telefonici;
- che 5 degli 8 pali installati si trovavano in uno stato di totale abbandono, degrado ed instabilità, risultando in particolare vistosamente inclinati e precariamente adagiati sulla vegetazione, con conseguente pericolo di rovina;
- che inoltre erano presenti matasse di cavo telefonico, attorcigliate agli alberi o a terra, ed altri cavi telefonici, invece di correre sorretti dagli appositi pali ed a tale altezza,
pagina 3 di 11 attraversavano, ad “altezza uomo”, diverse zone e strade interne della proprietà del
Parte_1
- che, in conclusione, emergeva uno stato di oggettivo abbandono e di evidente non curanza della linea telefonica attraversante il terreno, sia in riferimento alle strutture portanti
(i pali), sia in riferimento ai cavi trasportati, tale da comportare insidie e fonti di pericolo e da costituire illegittimo impedimento all'esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà del ricorrente;
- che vi era dunque necessità di provvedimenti idonei a mettere in sicurezza e garantire la stabilità della ridetta linea telefonica e dei relativi pali, eventualmente – come suggerito dal
EO. , tecnico incaricato dal ricorrente – con spostamento della linea telefonica CP_4 lungo il confine ovest della particella 142;
- che, quantomeno a partire dal 2015, il ricorrente aveva tentato più volte di contattare
, proprietaria dell'impianto di rete telefonica e tenuta alla sua manutenzione, al CP_3 fine di ottenere la messa in sicurezza della linea, non ottenendo alcuna risposta ed anche il procedimento di mediazione promosso dal aveva avuto esito negativo per la Parte_1 mancata partecipazione della società resistente all'incontro fissato dell'1.12.2015;
- che, per le ragioni suddette, era concreto ed attuale l'interesse del Parte_1 proprietario del fondo servente, a che provvedesse “alla immediata messa in CP_3 sicurezza degli impianti installati presso la sua proprietà, mediante lo spostamento (come suggerito dal EO. , cfr. doc. E) e/o il ripristino degli stessi, con conseguente CP_4 sistemazione dei cablaggi telefonici”.
2. (già si costituiva in giudizio con richiesta di rigetto CP_1 Controparte_3 delle domande attoree, evidenziando dal proprio canto che:
- in ricorso non veniva messa in discussione la legittimità della palificazione insistente sul fondo del ricorrente, tanto che anche la richiesta di spostamento ivi avanzata era comunque diretta a far spostare la palificazione non all'esterno della proprietà del Parte_1
(come infondatamente richiesto nel novembre del 2015 con la domanda di mediazione), ma sul confine ovest della particella 142;
- contrariamente a quanto ex adverso asserito, la società resistente si era sempre mostrata disponibile a procedere alla manutenzione della palificazione, mentre era stato proprio il ricorrente a mostrarsi “osticamente restio” a concedere al personale incaricato da pagina 4 di 11 Con
la possibilità di accedere ai propri terreni, negando tale accesso sin dall'epoca dell'acquisto degli stessi nel 2005;
- tale condotta era stata tenuta “non solo nel luglio 2005 allorché il sig. Parte_1 dapprima negò l'accesso per poi consentire la sola riparazione del cavo provvisorio (senza dunque il ripristino dei pali), ma anche nell'ottobre del 2008 quando cioè il ricorrente” non Con aveva consentito “che personale potesse accedere al suo fondo per procedere con il ripristino della palificazione;
per poi continuare in tale condotta assurdamente ostruzionistica, addirittura fino al 27.11.2018 (prima cioè che alla società resistente fosse notificato il ricorso avversario e venisse dunque a conoscenza della pendenza del presente procedimento) come da comunicazione email che si produce”;
- la vera finalità dell'azione proposta era quella di ottenere uno spostamento della palificazione senza sostenere le relative (e legittime) spese, in quanto già nel 2012 il ricorrente Con aveva avanzato richiesta di spostamento (di per sé non avversata da ), pretendendo però che esso avvenisse gratuitamente in contrasto con la normativa generale e speciale che poneva a carico del fondo servente, in assenza di innovazioni, gli oneri economici connessi all'operazione;
- la mancata partecipazione della società all'incontro di mediazione era stata giustificata dal fatto che la richiesta in quella sede formulata dal ricorrente era unicamente quella di spostamento della palificazione al di fuori della proprietà, con conseguente negazione dello Con stesso diritto di servitù, e a spese di .
3. Il giudizio veniva istruito con interrogatorio formale del ricorrente (il quale negava di Con avere impedito l'ingresso nella sua proprietà al personale di ) e prova per testi chiesta dal medesimo (a conferma della corrispondenza ai luoghi di causa delle foto prodotte). Quindi, a seguito di una serie di rinvii, venivano effettuati, su invito del giudice, i lavori manutenzione Con della linea da parte di . All'esito il Tribunale, con ordinanza del 5.5.2023, dichiarava cessata la materia del contendere, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.701,00 oltre accessori.
pagina 5 di 11 4. Riteneva in sostanza il Tribunale a fondamento della decisione:
- che la materia del contendere doveva considerarsi cessata, a seguito dell'esecuzione dei lavori di manutenzione dei pali;
Con
- che, quanto alle spese di lite, la tesi di , secondo cui il veva preteso non Parte_1 la manutenzione della palificazione ma addirittura lo spostamento della linea telefonica al di fuori dei terreni di sua proprietà, trovava riscontro nella diffida del 10.9.2015 del legale del ricorrente e nella successiva richiesta di mediazione del 12.10.2025 (di cui venivano richiamati i passaggi); inoltre, anche con il ricorso era stato chiesto lo spostamento dei pali, sia pure in alternativa alla sostituzione di quelli pericolanti, ma con oneri e spese ad esclusivo carico di parte resistente;
ben si intendeva quindi “come la resistenza di , rispetto alle CP_1 illegittime pretese di controparte, fosse giustificata”, ciò legittimando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
5. ha proposto appello, censurando la decisione di primo Parte_1 grado per:
I) errata applicazione della c.d. soccombenza virtuale. Assume l'appellante che il primo giudice non avrebbe correttamente applicato tale principio, omettendo di considerare che la domanda proposta con il ricorso sarebbe stata, in prospettiva, meritevole di accoglimento nel merito, tanto che l'esecuzione degli interventi manutentivi, per la quale il ricorrente aveva Con agito, era stata ordinata dallo stesso giudice a nel corso del giudizio;
II) errata valutazione della mediazione obbligatoria. Sostiene l'appellante che il
Tribunale avrebbe erroneamente motivato la condanna alle spese con richiamo alla mediazione obbligatoria, facendo malgoverno dell'art. 92, primo comma, secondo periodo,
c.p.c. e/o dell'allora vigente art. 13 d.lgs. 28/2010; il ricorrente, infatti, aveva avviato la Con mediazione, a causa della mancata risposta di alle molteplici richieste di intervento, contestando la stessa situazione di fatto successivamente posta a base del ricorso (fatiscenza di molteplici pali della linea telefonica;
pericolo che ciò arrecava alla di lui proprietà ed agli utenti;
obbligo in capo a di provvedere alla manutenzione degli stessi) e, CP_3 proprio in ragione della ratio della mediazione, la controparte, letta la relativa domanda e preso atto della manifesta fatiscenza della linea, avrebbe dovuto parteciparvi;
qualora vi pagina 6 di 11 avesse partecipato, offrendo di svolgere la manutenzione dovuta, la materia del contendere sarebbe cessata già in quella sede, come provato dall'esito del giudizio di primo grado
(nell'ambito del quale il ricorrente, una volta ottenuta la dovuta sistemazione dei pali, ritenutosi soddisfatto, aveva dichiarato cessata la materia del contendere); inoltre, Con costituendosi in giudizio non aveva offerto la prestazione, ma aveva resistito alla domanda chiedendone l'integrale rigetto, perciò, in definitiva, non sussistendo alcun elemento atto a legittimare la condanna alle spese del Parte_1
Con 6. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
Secondo quanto dalla stessa affermato in comparsa, “la condanna del sig. Parte_1 nasce dalla condotta complessiva dallo stesso tenuta, in riferimento a quanto oggetto di contesa, in particolar modo in riferimento a quanto da esso domandato prima ed anche Con giudizialmente. Lo stesso difatti, si è sempre opposto all'accesso di nella di lui proprietà
e pur chiedendo formalmente la manutenzione della linea telefonica per non meglio precisate (né tantomeno provate) esigenze, in realtà ha sempre preteso lo spostamento della linea telefonica (palificazione) perché evidentemente situata in una posizione che non lo aggradava”, così come dimostrato dalla diffida del 10.9.2015 e dalla successiva richiesta di mediazione nonché “in ultimo anche dalla stessa domanda giudiziale con la quale è stata Con chiesta la condanna di “all'immediato ripristino della linea de qua, mediante spostamento e/o sostituzione dei pali” e come ancora documentato dalla e-mail del 27.11.2018 Con depositata da “dalla quale emergeva chiaramente come il che Parte_1 giudizialmente chiedeva interventi urgenti di manutenzione, in realtà negasse il consenso ad accedere alla sua proprietà per lo svolgimento di siffatti interventi, se non volti allo spostamento delle infrastrutture”. L'esecuzione dei lavori, da questo punto di vista, sarebbe stata possibile “unicamente grazie all'invito del giudice effettuato all'udienza del 14/1/2022”; di qui la soccombenza virtuale dell'appellante.
Quanto al secondo motivo di gravame, l'appellata ha ribadito le medesime considerazioni di cui sopra, assumendo come l'appellante, con condotta strumentale, “da un lato esigesse la manutenzione della linea, salvo poi non permettere l'accesso a questo scopo, se non fosse stata spostata la linea stessa” e che se il medesimo “avesse permesso l'ingresso alla sua proprietà antecedentemente (ad esempio all'epoca della mail prodotta, novembre
2018, ove si palesavano le difficoltà ad accedere alla proprietà), mai vi sarebbe stata la necessità di introdurre né la mediazione, né la presente azione”; ha aggiunto che “in alcun
pagina 7 di 11 modo, nel corso del giudizio di primo grado, parte odierna appellante ha provato né offerto di provare la presunta pericolosità dello stato della linea telefonica” e che a nulla avrebbe Con potuto rilevare la mancata partecipazione di all'incontro di mediazione, dato che la richiesta formulata dall'allora istante era solo ed unicamente di spostamento dei pali al di Con fuori della sua proprietà e a spese di .
7. Precisate dalle parti le conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa è stata rinviata dall'Istruttore per la discussione dinanzi al collegio, con termine per note conclusionali.
All'odierna udienza, come da retroestesa porzione di verbale, si è svolta la discussione.
***
8. Orbene, l'appello è fondato e merita pertanto accoglimento.
Dalla documentazione versata in causa si evince che, prima dell'instaurazione del giudizio il ricorrente ebbe a rappresentare, più volte, la situazione di instabilità (e di conseguente necessità di manutenzione) dei pali della linea telefonica presenti all'interno della sua proprietà, alcuni dei quali già caduti a terra con i relativi cavi, pur chiedendo, come soluzione, lo spostamento degli uni e degli altri all'infuori di essa (cfr. fax del 10.9.2015 e richiesta di mediazione del 12.10.2015).
Ora, è ben vero che il ricorrente non poteva vantare un diritto alla rimozione della linea telefonica dai propri terreni, costituendo il posizionamento dei pali ed il passaggio dei cavi su di essi esercizio di un diritto di servitù (diritto che, per vero, egli non ha messo in discussione in giudizio).
Tuttavia, le segnalazioni effettuate ponevano comunque in carico a quale CP_1 proprietaria della rete, l'onere di attivarsi proponendo ed effettuando i dovuti lavori di ripristino e manutenzione della linea, a prescindere dal fatto che l'intervento di spostamento richiesto dal titolare del fondo servente non fosse, di per sé, giustificato.
Con Sotto questo profilo, l'istruttoria non ha affatto dato conferma dell'assunto di secondo cui il si sarebbe sempre opposto a che venissero eseguiti lavori di Parte_1 manutenzione, generalmente intesi, all'interno della sua proprietà, impedendo l'ingresso a Con personale di effettivamente sul posto o comunque messo a disposizione dalla Pt_2 società.
L'unico mezzo istruttorio articolato al riguardo dalla resistente, ossia l'interrogatorio formale del ricorrente, non ha dato il risultato sperato, mentre, per altro verso, la pagina 8 di 11 comunicazione e-mail del 27.11.2018 dalla medesima prodotta è inidonea a dimostrare la circostanza in argomento, trattandosi di comunicazione inviata (ad un operatore di CP_3
) da un soggetto di cui non è provata la qualifica, non corredata da ulteriori prove a
[...] conferma e comunque inviata dopo il già avvenuto deposito del ricorso (vi si legge non a caso: Con
“riferisce [il , per conto del proprio avvocato, di avere un contenzioso con Parte_1 per il quale è in essere un'azione legale”).
Con il ricorso, poi, sono stati chiesti interventi indicati in via alternativa e non tassativa, finalizzati alla sistemazione della linea e rientranti, perciò, nell'adempimento dell'obbligo di Con manutenzione cui era senz'altro tenuta a propria cura e spese. Infatti, la domanda, una volta “accertato lo stato di rovina e/o di deterioramento e/o di instabilità della linea telefonica” era diretta “all'immediato ripristino della linea de qua, mediante spostamento e/o sostituzione dei pali deteriorati e pericolanti, con conseguente riallocazione in sospensione dei cavi telefonici, ovvero mediante interramento della linea e, comunque, all'esecuzione di ogni altro lavoro e/o intervento ritenuto necessario, in ogni caso con oneri e spese ad esclusivo carico di parte resistente”, precisandosi, nella narrativa dell'atto, che lo spostamento indicato quale soluzione per la messa in sicurezza (ma evidentemente, dato il tenore della domanda, non richiesto quale unica soluzione) era quello “suggerito” dal tecnico di parte, EO. , ovvero “lungo il confine ovest della particella 142”; lungo il confine, CP_4 dunque, e non al di fuori dalla proprietà attorea.
Con A tali domande si è ingiustificatamente opposta, chiedendone il rigetto. Che la situazione dei luoghi necessitasse di urgenti interventi di sistemazione dei pali e dei cavi da essi sorretti risulta evidente dalla documentazione fotografica fornita (dove si vedono diversi pali gravemente inclinati, cavi a terra o ad altezza d'uomo e matasse di cavi attorcigliate a terra o attorno agli alberi) e trova conferma nella stessa successiva effettuazione dei lavori da parte della resistente, sia pure avvenuta nel corso del processo. Per altro verso, come CP_5 detto, l'appellata non ha legittimato la posizione assunta in giudizio con la prova dell'impossibilità di intervenire in precedenza per impedimento frapposto dall'appellante, legato (così come si assume) all'ingiustificata pretesa di questi di ottenere, solo ed esclusivamente, lo spostamento dei pali dalla sua proprietà, rifiutando altre soluzioni.
Certamente, poi, sarebbe stata opportuna la partecipazione dell'appellata al procedimento di mediazione, quale sede più adatta per discutere della situazione e dei rimedi maggiormente pertinenti rispetto ad essa. La mediazione è strumento voluto dal legislatore pagina 9 di 11 proprio per consentire alle parti di risolvere una controversia;
è perciò nella logica delle cose che le posizioni delle parti possano essere, all'inizio, distanti, servendo il procedimento proprio al fine di comporre il contrasto e di raggiungere un punto di incontro.
Mai come in questo caso l'effettiva partecipazione al “tavolo” di mediazione avrebbe potuto permettere una soluzione stragiudiziale della lite, nella comune condivisione della necessità di mettere in sicurezza le parti di impianto pericolanti.
Le spese di lite, da regolare secondo il principio della soccombenza virtuale (essendo con i lavori cessata la materia del contendere) ed altresì in base al principio di causalità, vanno Con quindi in definitiva poste a carico di , la quale (i) non ha dimostrato di avere offerto, prima del giudizio, il proprio intervento ai fini del ripristino di idonee condizioni di sicurezza della linea e/o di non aver potuto effettuare, per causa a sé non imputabile, i lavori occorrenti e (ii) ha poi resistito alla domanda avanzata senza legittimo fondamento. Allo stesso modo Con devono gravare su le spese del procedimento di mediazione, dovendosi qualificare come ingiustificata la sua mancata partecipazione allo stesso.
La sentenza di primo grado, la quale ha omesso di valutare correttamente tutti gli aspetti sopra considerati, va perciò riformata nella parte relativa alla regolamentazione delle spese.
9. Nello specifico, premesso che il valore della controversia è pari ad € 4.203,50
(calcolato ex art. 15 c.p.c. in base al reddito dominicale dei fondi serventi, particelle 142 e 703 su cui insistono i pali – cfr. l'estratto di mappa prodotto – moltiplicato x 50), vanno liquidati in favore dell'appellante, oltre agli esborsi sostenuti e documentati in atti, i compensi per primo grado di giudizio secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 37/2018, § 2 delle tabelle, e quindi: € 405,00 fase 1, € 405,00 fase 2, € 810,00 fase 3, €
810,00 fase 4, in tutto € 2.430,00 oltre accessori di legge.
I compensi del procedimento di mediazione vanno liquidati in accordo al medesimo
D.M., § 25 bis delle tabelle, e quindi nella misura di € 270,00 (fase della attivazione).
10. In applicazione del principio di soccombenza, infine, anche le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellata.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, § 12 delle tabelle, stesso scaglione di riferimento, secondo i parametri medi (eccezion fatta per la fase 3, per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro pagina 10 di 11 medio per la modesta attività di trattazione) e quindi: € 536,00 fase 1, € 536,00 fase 2, €
496,00 fase 3, € 851,00 fase 4, in tutto € 2.419,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Lucca il 5.5.2023 depositata in pari data nel procedimento n. r.g. 5356/2018 ed in parziale riforma della stessa, confermata la cessazione della materia del contendere, condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di CP_1 delle spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida in € Parte_1
48,50 per esborsi e in € 2.430,00 per compensi professionali di avvocato, e delle spese del procedimento di mediazione, che liquida in € 270,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 177,90 per esborsi e in € 2.419,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, 4 giugno 2025
Il Consigliere est.
Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11