Articolo 12 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 11Articolo 13
Versione
15 marzo 1973
Art. 12.
Ai sensi dell' articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7 , lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonche' del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, e' stabilito, per l'anno finanziario 1973, in lire 20.070.000.000.
Entrata in vigore il 15 marzo 1973