Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/03/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190
c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6425 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art.
1669 c.c.) vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Ciccaglione, in virtù della procura in calce all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del proprio difensore: Email_1
Opponente
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Afragola (NA), alla Via Della Repubblica n.
8, presso lo studio dell'avv. Carlo Mosca, che la rappresenta e difende in virtù della procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti di causa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
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IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
La presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n.
69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 898/2021, emesso e pubblicato dal Tribunale di Napoli
Nord in data 04.03.2021, nel procedimento recante RG n. 1764/2021, con il quale, su ricorso dell'odierna opposta, le era stato ingiunto il pagamento della somma di
€.15.182,00, oltre interessi, spese e competenze della procedura monitoria, a titolo di saldo della fattura n. 77 del 29.11.2019, emessa a fronte della realizzazione e installazione di un impianto di condizionamento commissionato dalla medesima opponente e destinato ai locali della società siti in Roma, presso Parte_1
l'esercizio commerciale Dan John, ubicato in Largo Torre Argentina.
A fondamento della propria pretesa, l'odierna opposta aveva dedotto che l'intervento era stato eseguito in forza di un accordo contrattuale che prevedeva un corrispettivo pari a €.28.370,00, oltre IVA, per un importo complessivo di
€.34.160,00, da corrispondersi mediante cinque rate mensili dell'importo di
€.6.832,00 ciascuna, ma che, tuttavia, la società opponente aveva eseguito esclusivamente pagamenti parziali, omettendo il saldo della somma di
€.15.182,00, nonostante i reiterati solleciti e la formale costituzione in mora.
Quali motivi di opposizione, l'opponente deduceva: - l'inadempimento della società opposta nell'esecuzione della prestazione contrattuale avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di un impianto di condizionamento presso il proprio punto vendita, denunciato invano con le PEC del 23.01.2020, dell'11.03.2020 e del 23.06.2020, sostenendo che l'impianto presentasse vizi e difformità tali da comprometterne la funzionalità e renderlo inidoneo all'uso, con conseguente pregiudizio alla salubrità dell'ambiente lavorativo e una riduzione dei ricavi;
-
l'omessa consegna della documentazione attestante la conformità dell'impianto alle normative vigenti e il mancato collaudo dello stesso;
- l'assunto secondo cui
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tali circostanze giustificavano la risoluzione del contratto per inadempimento dell'opposta, ai sensi degli artt. 1453 e 1218 c.c., nonché degli artt. 1490 e 1494
c.c., e la legittimità della sospensione del pagamento del residuo corrispettivo, ai sensi dell'art. 1460 c.c..
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “1. revocare il decreto opposto, perché espressione di una pretesa creditoria formalmente contestata già prima della presentazione del ricorso e quindi per carenza dei presupposti per l'emissione del
Decreto, e ciò per tutte le causali di cui in narrativa;
2. revocare comunque il decreto opposto, per tutte le causali di cui in narrativa, 3. negare ingresso alla provvisoria esecuzione in considerazione dei documentati, consistenti e persuasivi profili di doglianza e rivendicazione sollevati, circostanza che allo stato degli atti, mina la fondatezza del credito e quindi esclude la sussistenza del presupposto per la provvisoria esecuzione ex art 642, 2 comma cpc, ciò per tutte le causale di cui in narrativa;
4. negare comunque l'esecutività' del decreto opposto, in quanto: a) stante i consistenti profili di opposizione proposti, viene ora meno una situazione probatoria tale da far apparire, allo stato degli atti, pienamente fondato lo specifico credito verso l'apparente insostituibile presupposto per la concessione della provvisoria esecuzione ex art.642, 2 comma, cpc;
b) i lamentati vizi e le connesse invocate illegittimità, costituiscono elementi antecedenti ad ogni valutazione su un presunto grave pregiudizio per l'apparente creditore di perdere il proprio credito, pregiudizio che, inoltre, allo stato dei fatti, non appare sostenibile per l'insussistenza di ogni connotazione di gravità; c) la pretesa creditoria portata dal decreto è minata da seri profili di illegittimità che necessitano di un approfondimento a cognizione piena;
5. Accertare l'avvenuta Co risoluzione del contratto tra e per inadempimento di quest'ultima per Pt_1
suo fatto e colpa e ciò ex art.li 1453 e 1218 c.c nonché ex art.li 1490 e 1494 c.c originata dall'inidoneità all'uso dell'impianto nuovo di fabbrica, posto oi vizi di funzionamento e la mancanza delle certificazioni previste dalle norme vigenti relative alla regolarità della progettazione ed alla garanzia di funzionamento e
Co comunque per tutte le causali di cui in narrativa;
6. Condannare per l'effetto al risarcimento di tutti i danni originati dall'inidoneità all'uso, l'assenza delle
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prescritte certificazioni dell'impianto, di un formale collaudo, e dunque per la connessa invivibilità dell'ambiente di lavoro da ciò provocata e lo speculare lucro cessante portato dalla simmetrica riduzione dei ricavi, che si quantificano in € 15.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma che il Giudice vorrà disporre;
7. Accertare la legittimità della condotta di anche ex art. 1460 Pt_1
c.c., e per l'effetto dichiarare l'operatività ex lege della compensazione ai sensi art.1241 c.c., tra il credito originato dal pregiudizio patito dall'opponente con
l'eventuale contro credito della ricorrente, se esistente.
8. Con condanna al pagamento di tutte le spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario, Iva, cpa ed ogni altro onere, accessorio di legge, direttamente in favore del procuratore antistatario.” (cfr. pag. 10-12 dell'atto di citazione in opposizione)
Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, eccependo: - di aver correttamente adempiuto alla prestazione pattuita, risolvendo il malfunzionamento segnalato tramite un intervento in garanzia del 6 febbraio 2020, resosi necessario a causa dell'inidoneità dei locali, già segnalata con mail del 17 dicembre 2019; - l'infondatezza della pretesa della di rifiutarsi di corrispondere il saldo del corrispettivo pattuito, in Parte_1
quanto basata su generiche contestazioni prive di alcun riscontro probatorio idoneo a dimostrare il perdurare del malfunzionamento dell'impianto; -che la dichiarazione di conformità dell'impianto era stata regolarmente rilasciata dalla e consegnata agli addetti ai lavori presenti nel punto vendita, con CP_1
conseguente insussistenza di qualsiasi profilo di inadempimento in capo alla società opposta.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “In via pregiudiziale/preliminare: - concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
898/2021, emesso dal Tribunale di Napoli Nord (RG 1764/2021) in persona del
Giudice dott.ssa Capone, sussistendone i presupposti di legge, per i motivi suesposti;
In via principale: - rigettare l'opposizione proposta dall'opponente per le ragioni spiegate e, comunque, rigettare tutte le domande avversare, direttamente e/o indirettamente formulate nei confronti di in quanto CP_1
inammissibili, improcedibili, inaccoglibili, invalide e/o inefficaci, prive di ogni
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fondamento, sia in fatto che diritto;
- accertare e dichiarare il diritto di credito di nei confronti di come consacrato nel decreto ingiuntivo n. CP_1 Parte_1
898/2021, emesso dal Tribunale di Napoli Nord (RG 1764/2021), e, per l'effetto, confermare lo stesso. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto, condannare, in ogni caso e per i medesimi titoli, ovvero ad altro titolo, anche per responsabilità extracontrattuale, l'opponente al pagamento, in favore di di quanto residua a saldo, o di quella diversa CP_1 somma, maggiore o minore, che dovesse risultare all'esito del procedimento, anche con valutazione di natura equitativa;
In via di ulteriore subordine: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, accertato e dichiarato che l'inadempimento non è tale da giustificare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, stabilire una congrua ed equa riduzione del prezzo inizialmente pattuito;
confermando comunque l'obbligo, in capo a di provvedere al pagamento del prezzo della fornitura così Parte_1
ridotto; - Con ogni e qualsivoglia consequenziale declaratoria e/o pronuncia del caso e di legge;
- Con vittoria delle spese e compenso di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali di studio del 15%, C.P.A. ed IVA come per legge.”(cfr. pag.
5-6 della comparsa di costituzione e risposta)
Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c., all'udienza del 05.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto della legittimazione, attiva e passiva, delle parti, la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti e dalla assenza di contestazioni al riguardo.
Tanto premesso, l'opposizione è tardiva e, pertanto, va dichiarata improcedibile.
Invero, agli atti risulta che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato in data
16 marzo 2021 e che l'atto di citazione in opposizione è stato tempestivamente notificato il 31 marzo 2021. Tuttavia, l'iscrizione a ruolo dell'opposizione è
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avvenuta solo in data 4 giugno 2021, ovvero ben oltre il termine previsto dalla legge.
Sul punto, giova rammentare che la giurisprudenza è assolutamente univoca nell'equiparare la tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione, vale a dire la tardiva costituzione di parte opponente, alla mancata costituzione in giudizio dell'ingiunto. Invero, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso Cass.
Civ., sez. II, 26.01.2000, n. 849 che ha disposto quanto segue: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo.”)
Inoltre, considerato che l'equivalenza della tardiva costituzione dell'opponente alla mancata costituzione vale anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 647 c.p.c.
(Cass. n. 2707/90), ne deriva che, nell'ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva iscrizione a ruolo oltre a determinare l'improcedibilità dell'opposizione, legittima altresì la dichiarazione di esecutività del decreto opposto, ove non ne sia già stato munito ai sensi dell'art. 642 c.p.c., e la correlata assunzione da parte dello stesso della forza del giudicato.
Da quanto sopra, dunque, ne consegue che l'opposizione deve essere dichiarata improcedibile e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 898/2021 il quale va, altresì, dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 653 e 654 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore della domanda nello scaglione ricompreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.00,00, secondo i criteri ed i valori medi di cui al D.M.
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10.03.2014 n.55, recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
Ogni ulteriore questione sollevata dalle parti in causa rimane assorbita dalla presente pronuncia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in persona del giudice dott.ssa
Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) DICHIARA improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 898/2021;
2) CONDANNA la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
al pagamento, nei confronti della in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €.5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote.
Così deciso in Aversa il giorno 20.02.2025
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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