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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/06/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
RG 265/2021
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliere
Dr ssa ROSA MARIA BOVA Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 265/2021 RGAC vertente tra:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
( ), ( , C.F._5 Parte_6 C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Ascrizzi
APPELLANTE
E
( , Controparte_1 C.F._7 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Palmisano C.F._8
APPELLATI
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n.10/2019, pubblicata il
07.01.2019, nel giudizio iscritto al n. RG. 881/2014.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e hanno Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
spiegato appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n.10/2019, pubblicata in data
07.01.2019, nella causa avente RG n. 881/2014 con cui il giudice di prime cure, accogliendo parzialmente la domanda proposta dagli odierni appellanti, ha condannato Controparte_1
e al rilascio dell'immobile e del relativo garage oggetto di causa, ha dichiarato Controparte_2
il diritto degli odierni appellati, allora convenuti/attori in via riconvenzionale, a ripetere le somme spese per la ristrutturazione dell'immobile, ha rigettato le altre domande e compensato le spese di lite.
Con la presente impugnazione gli appellanti hanno domandato la riforma parziale della pronuncia di primo grado, ritenuta erronea per “violazione del disposto di cui all'art. 115
c.p.c.” anche in merito alla valutazione delle prove. In particolare, hanno censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha accolto la domanda degli odierni appellati di ripetizione delle somme per la ristrutturazione dell'immobile per cui è causa.
Hanno dunque concluso nei seguenti termini: “
1. Preliminarmente disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza nella parte in cui ordina il pagamento da parte degli attori della somma di € 34.000,00 a titolo di ripetizione di quanto pagato per il miglioramento del bene per cui è causa, confermando nel resto l'efficacia provvisoria della medesima;
2. nel merito, in riforma parziale della sentenza appellata, accertare e dichiarare
l'irripetibilità delle opere realizzate dai convenuti per le ragioni sopra esposte e per l'effetto dichiarare che nulla accreditano nei confronti degli appellanti ovvero limitare il loro diritto a ripetere gli esborsi limitatamente alle opere legittimamente realizzate e documentate con fatture debitamente registrate, od in subordine nella diversa misura ritenuta di giustizia, confermando le altre statuizioni della medesima;
3. porre le spese e competenze di lite per entrambi gradi del giudizio a carico degli appellati ovvero ordinarne la compensazione integrale a mente del disposto di cui all'art. 92 comma 2
c.c.”.
2 e , costituitisi in giudizio, hanno eccepito in via Controparte_1 Controparte_2 preliminare l'improcedibilità dell'appello in quanto proposto oltre i termini di cui all'art. 327
c.p.c. e, nel merito, domandato il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata, con condanna degli appellanti per lite temeraria.
All'udienza del 06.06.2024, quale prima effettiva udienza di trattazione, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, gli appellanti hanno dichiarato di voler rinunciare al gravame ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. chiedendo la compensazione delle spese di lite
(“Il procuratore di parte appellante, munito del relativo potere nell'atto di nomina e mandato alle liti, nell'interesse dei sigg.ri , che ne hanno dato specifico incarico, dichiara ai Parte_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 cpc di voler rinunciare, come in effetti con le presenti note rinuncia al gravame. La manifestata volontà è stata da molto tempo rappresentata alla parte appellata. Per quanto sopra, insiste per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, compensando le spese di giudizio”).
Con ordinanza collegiale del 14.06.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.06.2024, è stata rigettata l'istanza di sospensione parziale dell'efficacia esecutiva della sentenza con condanna degli appellanti in solido al pagamento della pena pecuniaria di €
500,00 e fissata l'udienza di precisazioni delle conclusioni in data 17.04.2025.
A tale udienza gli appellanti non hanno depositato note di trattazione scritta, mentre gli appellati hanno dichiarato di accettare la rinuncia al gravame chiedendo il rimborso delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario, non essendo intervenuto diverso accordo tra le parti.
La causa è stata, pertanto, assunta in decisione senza termini.
2. Ciò premesso occorre dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere conseguente alla rinuncia all'azione.
Sul punto giova richiamare l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione” (Cass. civ., sez. VI n. 5250/2018).
3 Invero, “Nella fase di appello, la rinuncia investe soltanto gli atti del procedimento di gravame, e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione, giusta l'art. 310
c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo (Cass., Sez. 2, n. 6845 del 16 marzo 2017). […]Va, pertanto, dichiarata l'avvenuta estinzione del giudizio di appello”(Cass. civ. n. 23371/2023). Ed ancora, “La rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. civ. 5556/95; Cass. civ. 4499/96).
Facendo applicazione dei principi sopra esposti alla fattispecie in esame, va dichiarata l'estinzione del processo per l'intervenuta rinuncia al gravame (comunque accettata dalla parte appellata, anche se non necessaria) con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
3. Le spese processuali del presente grado di giudizio, alla luce di quanto sopra detto, vanno poste a carico degli appellanti in solido e liquidate come da dispositivo alla luce del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, secondo il valore della controversia (€
34.000,00), parametri minimi tenuto conto della bassa complessità della controversia e dell'esito della lite.
Va esclusa la sussistenza dei presupposti per disporre il pagamento del doppio del contributo unificato, in ragione della definizione della controversia con pronuncia di cessazione della materia del contendere: “Non sussistono i presupposti per disporre il pagamento del doppio contributo, essendo la ratio del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato) quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame - nella
4 specie, ricorso per cassazione - ma non per quella sopravvenuta” (cfr. ex multis, Cass. civ.
15996/2018; Cass. civ. 26641/2018; Cass. civ. 3542/2017).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia all'impugnazione;
2) condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in solido al pagamento delle spese di
[...] Parte_5 Parte_6
lite del secondo grado in favore di e , che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano in complessivi € 4.996,00 oltre al rimborso per spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 27 maggio 2025
Il consigliere est. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott.Natalino Sapone
5
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliere
Dr ssa ROSA MARIA BOVA Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 265/2021 RGAC vertente tra:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
( ), ( , C.F._5 Parte_6 C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Ascrizzi
APPELLANTE
E
( , Controparte_1 C.F._7 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Palmisano C.F._8
APPELLATI
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n.10/2019, pubblicata il
07.01.2019, nel giudizio iscritto al n. RG. 881/2014.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e hanno Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
spiegato appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n.10/2019, pubblicata in data
07.01.2019, nella causa avente RG n. 881/2014 con cui il giudice di prime cure, accogliendo parzialmente la domanda proposta dagli odierni appellanti, ha condannato Controparte_1
e al rilascio dell'immobile e del relativo garage oggetto di causa, ha dichiarato Controparte_2
il diritto degli odierni appellati, allora convenuti/attori in via riconvenzionale, a ripetere le somme spese per la ristrutturazione dell'immobile, ha rigettato le altre domande e compensato le spese di lite.
Con la presente impugnazione gli appellanti hanno domandato la riforma parziale della pronuncia di primo grado, ritenuta erronea per “violazione del disposto di cui all'art. 115
c.p.c.” anche in merito alla valutazione delle prove. In particolare, hanno censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha accolto la domanda degli odierni appellati di ripetizione delle somme per la ristrutturazione dell'immobile per cui è causa.
Hanno dunque concluso nei seguenti termini: “
1. Preliminarmente disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza nella parte in cui ordina il pagamento da parte degli attori della somma di € 34.000,00 a titolo di ripetizione di quanto pagato per il miglioramento del bene per cui è causa, confermando nel resto l'efficacia provvisoria della medesima;
2. nel merito, in riforma parziale della sentenza appellata, accertare e dichiarare
l'irripetibilità delle opere realizzate dai convenuti per le ragioni sopra esposte e per l'effetto dichiarare che nulla accreditano nei confronti degli appellanti ovvero limitare il loro diritto a ripetere gli esborsi limitatamente alle opere legittimamente realizzate e documentate con fatture debitamente registrate, od in subordine nella diversa misura ritenuta di giustizia, confermando le altre statuizioni della medesima;
3. porre le spese e competenze di lite per entrambi gradi del giudizio a carico degli appellati ovvero ordinarne la compensazione integrale a mente del disposto di cui all'art. 92 comma 2
c.c.”.
2 e , costituitisi in giudizio, hanno eccepito in via Controparte_1 Controparte_2 preliminare l'improcedibilità dell'appello in quanto proposto oltre i termini di cui all'art. 327
c.p.c. e, nel merito, domandato il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata, con condanna degli appellanti per lite temeraria.
All'udienza del 06.06.2024, quale prima effettiva udienza di trattazione, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, gli appellanti hanno dichiarato di voler rinunciare al gravame ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. chiedendo la compensazione delle spese di lite
(“Il procuratore di parte appellante, munito del relativo potere nell'atto di nomina e mandato alle liti, nell'interesse dei sigg.ri , che ne hanno dato specifico incarico, dichiara ai Parte_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 cpc di voler rinunciare, come in effetti con le presenti note rinuncia al gravame. La manifestata volontà è stata da molto tempo rappresentata alla parte appellata. Per quanto sopra, insiste per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, compensando le spese di giudizio”).
Con ordinanza collegiale del 14.06.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.06.2024, è stata rigettata l'istanza di sospensione parziale dell'efficacia esecutiva della sentenza con condanna degli appellanti in solido al pagamento della pena pecuniaria di €
500,00 e fissata l'udienza di precisazioni delle conclusioni in data 17.04.2025.
A tale udienza gli appellanti non hanno depositato note di trattazione scritta, mentre gli appellati hanno dichiarato di accettare la rinuncia al gravame chiedendo il rimborso delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario, non essendo intervenuto diverso accordo tra le parti.
La causa è stata, pertanto, assunta in decisione senza termini.
2. Ciò premesso occorre dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere conseguente alla rinuncia all'azione.
Sul punto giova richiamare l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione” (Cass. civ., sez. VI n. 5250/2018).
3 Invero, “Nella fase di appello, la rinuncia investe soltanto gli atti del procedimento di gravame, e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione, giusta l'art. 310
c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo (Cass., Sez. 2, n. 6845 del 16 marzo 2017). […]Va, pertanto, dichiarata l'avvenuta estinzione del giudizio di appello”(Cass. civ. n. 23371/2023). Ed ancora, “La rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. civ. 5556/95; Cass. civ. 4499/96).
Facendo applicazione dei principi sopra esposti alla fattispecie in esame, va dichiarata l'estinzione del processo per l'intervenuta rinuncia al gravame (comunque accettata dalla parte appellata, anche se non necessaria) con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
3. Le spese processuali del presente grado di giudizio, alla luce di quanto sopra detto, vanno poste a carico degli appellanti in solido e liquidate come da dispositivo alla luce del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, secondo il valore della controversia (€
34.000,00), parametri minimi tenuto conto della bassa complessità della controversia e dell'esito della lite.
Va esclusa la sussistenza dei presupposti per disporre il pagamento del doppio del contributo unificato, in ragione della definizione della controversia con pronuncia di cessazione della materia del contendere: “Non sussistono i presupposti per disporre il pagamento del doppio contributo, essendo la ratio del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato) quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame - nella
4 specie, ricorso per cassazione - ma non per quella sopravvenuta” (cfr. ex multis, Cass. civ.
15996/2018; Cass. civ. 26641/2018; Cass. civ. 3542/2017).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia all'impugnazione;
2) condanna , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in solido al pagamento delle spese di
[...] Parte_5 Parte_6
lite del secondo grado in favore di e , che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano in complessivi € 4.996,00 oltre al rimborso per spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 27 maggio 2025
Il consigliere est. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott.Natalino Sapone
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