Ordinanza cautelare 26 febbraio 2021
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 26/02/2021, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/02/2021
N. 00099/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 99 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Doria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento emanato dalla -OMISSIS-, con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento della -OMISSIS-di rigetto della richiesta di rilascio del porto di fucile uso sportivo;
- del verbale redatto dal funzionario dalla -OMISSIS- a seguito di colloquio intervenuto con la ricorrente;
- del provvedimento emanato dalla -OMISSIS-di rigetto della richiesta di rilascio del porto di fucile uso sportivo;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ancorché sconosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari;
Considerato:
- che la ricorrente in data -OMISSIS- era stata giudicata “ non idonea permanentemente ed in modo assoluto al servizio nella -OMISSIS- ” in ragione di un “ disturbo depressivo ”;
- che pertanto allo stato il diniego di porto di fucile non risulta irragionevole;
- considerato altresì, anche in considerazione del necessario bilanciamento degli interessi coinvolti (ordine e sicurezza pubblica, da un lato, e interesse all’esercizio di un’attività ricreativa, dall’altro lato), che la domanda cautelare non è assistita dal necessario requisito del periculum in mora;
- che in ragione della peculiarità della fattispecie vi sono le condizioni per compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.