Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 06/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2061 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Massimo Di Patria Presidente rel.
dott. Alessandra Medi Giudice
dott. Serena Chimichi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che i coniugi:
1. nato a MELITO DI PORTO SALVO (RC) in [...] [...] C.F. C.F._1
2. nata a MELITO DI PORTO SALVO (RC) in [...]_1
02/06/1987 C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. GORI DENNIS e dall'avv. VERSARI MARIA ELENA;
matrimonio celebrato in LONGIANO il 09/04/2011 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa; che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
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la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) Il IG continuerà ad abitare presso l'alloggio sito nella Controparte_1
Caserma dei Carabinieri di Longiano (in via Decio Raggi, n. 19 int. 2), mentre la signora a seguito dell'omologa di detta separazione ha intenzione Parte_1 di trasferirsi a Forlì in via Malatesti n. 31, abitazione per la quale ha già stipulato regolare contratto di locazione (doc. 10);
2) La signora ha prelevato parte dei suoi beni personali e di esclusiva Parte_1 proprietà dalla casa familiare e in accordo con il sig. provvederà a prelevare CP_1 gli ulteriori beni ivi rimasti prima dell'udienza fissata per comparizione e sostituita da note scritte;
3) Nessun contributo economico è previsto a carico a dell'uno o dell'altro coniuge, essendo e dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti;
4) Al fine di sciogliere la comunione dei beni opzionata dai coniugi in sede di matrimonio, ciascuna parte rimarrà proprietaria di quello a lei intestato e che ha già in uso/possesso ad esclusione di quanto di seguito precisato;
5) In ragione degli accordi di separazione, il sig. si obbliga ad intestare alla CP_1
Sig.ra l'autovettura attualmente a lei in uso, ovvero la Fiat 500 L targata Parte_1
FW913HE Telaio n. ZFA19900005511078, attualmente risultando nei registri pubblici a lui intestata, sostenendo tutti i relativi costi e spese e le relative pratiche dovranno essere effettuate entro e non oltre 7 giorni dalla omologa della separazione;
6) Il IG , già intestatario dell'autovettura BMW targata EH512NY e del CP_1 motociclo Benelli targato FB76692, ne rimarrà l'esclusivo proprietario;
7) Il IG si farà interamente carico dei finanziamenti accesi (indicati in CP_1 premessa) per l'acquisto dei predetti veicoli sino ad estinzione degli stessi (doc. 6) rimanendo unico responsabile dell'esatto adempimento di tali obbligazioni pecuniarie e nulla potendo pretendere dalla moglie, impegnandosi a risarcire la sig.ra dei danni patendi ove si verificasse un suo inadempimento;
Parte_1
8) Il conto correnti ed il libretto online cointestati ad entrambi i coniugi, di cui alla premessa, verranno chiusi ed il saldo verrà versato sul nuovo conto del IG
che ha aperto presso la Banca Intesa San Paolo IBAN IT 31 CP_1
R0306968053100000006487 essendo regolati i rapporti di dare-avere derivanti dalla comunione come al punto 9) che segue;
2 9) A fronte della regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi dovuti alla fine del matrimonio e relativi allo scioglimento della comunione il IG si CP_1 obbliga a versare alla sig.ra la somma di € 15.000,00 a mezzo di bonifico Parte_1 bancario entro 7 giorni dall'omologa della separazione;
10) Le parti, ora per allora, dichiarano che una volta adempiute le obbligazioni assunte con il ricorso, avranno regolato tutti i propri rapporti economici anche in relazione allo scioglimento della comunione legale in essere e che null'altro avranno a che pretendere l'una dall'altra per alcun titolo e/o ragione traente origine dai rapporti patrimoniali pregressi e dalla comunione dei beni;
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LONGIANO (atto numero 2, serie A, Parte II anno 2011).
Forlì, 04/02/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
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