Sentenza 20 giugno 2023
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/06/2023, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2023
N. 00916/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00928/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 928 del 2022, proposto da
Rete di Laboratori Basso Jonio Cosentino, Laboratorio Analisi Dott. Francesco De Pietro S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Agostino Cosentino, I.Di.M. S.r.l. Istituto Diagnostico Meridionale, Laboratorio Analisi Cliniche Salimbeni - Versace S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Giuseppe Feola e Valeriano Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario della Regione Calabria, non costituiti in giudizio;
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Marafioti, domiciliata presso l’Avvocatura regionale, in Catanzaro, alla Cittadella regionale;
nei confronti
Igreco Ospedali Riuniti S.r.l., Biocontrol Imaging S.r.l., Biogenet S.r.l., Bios S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza di questo Tribunale Amministrativo Regionale del 2 luglio 2021, n. 1344.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, questo Tribunale Amministrativo Regionale, accogliendo il ricorso proposto dalla Rete di Laboratori Basso Jonio Cosentino, Laboratorio Analisi Dott. Francesco De Pietro s.r.l., Laboratorio di Analisi Cliniche Dott. Agostino Cosentino, I.Di.M. s.r.l. Istituto Diagnostico Meridionale e Laboratorio Analisi Cliniche Salimbeni – Versace s.r.l., ha annullato il piano dell’A.S.P. di Cosenza per il riparto delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, con riferimento al metodo di assegnazione alla rete ricorrente del tetto di spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale consistente nella «semplice ripartizione proporzionale della somma aggiuntiva assegnata alle varie macro aree rispetto al 2018, partendo dai budget già assegnati per lo stesso anno» .
2. – Con l’odierno ricorso in ottemperanza, i ricorrenti vittoriosi si dolgono che, rimosso in parte qua da questo giudice il provvedimento lesivo, l’A.S.P. di Cosenza non abbia rideterminato – ora per allora – il budget per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, in ossequio all’effetto conformativo della sentenza.
3. – Il ricorso in ottemperanza è stato notificato alle parti dell’originario giudizio, delle quali si è costituita solo la Regione Calabria, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
4. – Il ricorso è stato trattato all’udienza camerale del 14 giugno 2023.
5. – Preliminarmente, va affermata la legittimazione passiva all’azione di ottemperanza della sola A.S.P. di Cosenza, sulla quale si produce l’effetto conformativo dell’ottemperanda sentenza.
6. – Ciò posto, il giudicato di annullamento risulta idoneo a produrre altresì effetti preclusivi, impedendo all'amministrazione, nella fase di riedizione del potere, di ripetere le illegittimità già riscontrate in giudizio, nonché effetti conformativi, imponendo all'amministrazione di assumere le determinazioni di competenza relative alla stessa vicenda amministrativa in cui è stato adottato il provvedimento annullato in giudizio, nel rispetto dei criteri direttivi discendenti dalla relativa pronuncia giurisdizionale (Cons. Stato, Sez. VI, 19 agosto 2022, n. 7293).
Nel caso di specie, la lamentata inerzia dell’amministrazione, non smentita da alcun ulteriore elemento, impone di accogliere l’azione di ottemperanza, ordinando all’A.S.P. di Cosenza di ottemperare alla sentenza indicata in epigrafe, mediante la rideterminazione dei tetti di spesa, nel termine di giorni 40 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza (cfr., per una vicenda analoga, TAR Calabria – Catanzaro, 10 gennaio 2023, n. 25).
7. – In caso di ulteriore inerzia, provvederà, su semplice istanza dei ricorrenti, il Segretario Generale del Ministero della Salute ovvero un dirigente del medesimo Ministero da questi individuato, al quale viene assegnato l’ulteriore termine di giorni 40.
8. – Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza tra parte ricorrente e A.S.P. di Cosenza. Possono, invece, essere compensate tra tutte le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda):
a) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina all’A.S.P. di Cosenza di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza se anteriore;
b) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta il Segretario Generale del Ministero della Salute ovvero un dirigente del medesimo Ministero da questi individuato, il quale provvederà entro 40 giorni, ricevuta comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia dell’Amministrazione, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna l’A.S.P. di Cosenza alla rifusione in favore dei procuratori distrattari di parte ricorrente delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura complessiva di € 2.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge;
d) compensa le spese di lite tra le altre parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Vittorio Carchedi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO