Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O ___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) Dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 732/2019, introitata in decisione all'udienza collegiale del 06/05/2024 e vertente
TRA
C.F. , nata a [...] in data [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Giuseppe Neri del Foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, in Reggio Calabria, via Caprera n. 26
APPELLANTE
CONTRO
cod. fisc. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
16.05.1970, residente a Brancaleone (RC), via Rasole snc, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Maria RR del Foro di Bergamo, con studio in Bergamo (BG), via
J. Palma il Vecchio n. 111, e dall'avv. Antonio Mediati, con studio in Locri (RC), via Don Vittorio
n. 75
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n° 749/2019 avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo per compenso professionale.
1
Le parti precisavano le conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ad istanza dell'arch. , il 08.07.2015 veniva notificato alla sig.ra il decreto Parte_2 Pt_3
ingiuntivo n. 125/2015 emesso dal Tribunale di Locri per la somma di € 10.965,81 (di cui €
8.561,20 per compensi, già detratto l'acconto di € 1.000,00 al netto dell'IVA, come da fattura n.
3/2009 del 28.05.2009, € 342,25 per CPA, € 1.958,80 per IVA, nonché € 103,36 per diritti dovuti in favore del competente Ordine degli Architetti) a titolo di saldo per prestazioni professionali svolte dall'arch. RR in seguito al'incarico affidatole dalla sig.ra il 15.06.2006 per lavori Pt_3
di ristrutturazione di un manufatto rurale, sito in contrada S. Giovanni di Palizzi (RC). La sig.ra proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 125/2015 del Tribunale di Locri con atto Pt_3
di citazione in opposizione notificato all'arch. RR il 10.09.2015, chiedendone la revoca perché
nullo, illegittimo e privo di effetti giuridici, in quanto infondato in fatto e diritto, con condanna della parte opposta al pagamento delle spese e competenze, sostenendo di aver già provveduto al pagamento della parcella per i lavori svolti dall'arch. RR con il versamento di € 1.000,00 e che i compensi ulteriori dalla stessa richiesti non erano dovuti. Si costituiva in giudizio l'arch.
RR che chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 125/2015 del Tribunale di Locri.
Il Giudice istruttore, disponeva C.T.U. al fine di valutare la congruità del compenso richiesto dall'arch. RR sulla base della parcella opinata dall'Ordine degli Architetti di Reggio Calabria,
affidando l'incarico all'arch. la quale depositava l'elaborato peritale in data 13.05.2017. Per_1
Con sentenza n. 749/2019 depositata il 21.06.2019, il Tribunale di Locri revocava il decreto n.
125/2015, emesso in data 11.05.2015, condannava a pagare in favore di Parte_4 Pt_2
la somma di € 6.266,17, oltre oneri accessori ed interessi legali con decorrenza
[...]
2 dall'08.07.2015 al soddisfo, a titolo di compensi professionali;
rigettava l'istanza di rinnovazione della CTU avanzata dall'opponente; condannava a rifondere in favore di Parte_4 Pt_2
le spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 3.381,00 oltre accessori di legge, ed
[...]
oltre spese di CTU come liquidate con decreto del 15.02.2018.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra lamentando: Parte_4
“l'erroneità della sentenza per violazione di legge;
l'erronea applicazione dell'art. 2233 c.c. al
caso di specie circa la quantificazione del compenso;
l'erroneo percorso logico del Magistrato
nella motivazione della sentenza” e chiedendo, se ritenuto necessario, di “disporre nuova CTU
rispetto alla perizia già espletata in primo grado, con incarico ad altro consulente di accertare e descrivere le opere effettivamente realizzate dal tecnico incaricato ed i relativi compensi professionali”.
Si costituiva in giudizio arch. RR, la quale si opponeva alla richiesta dell'appellante di disporre nuova C.T.U., chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello ovvero, nel merito, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra “perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e Pt_3
disporre la conferma della sentenza impugnata in ogni sua parte”.
Con ordinanza del 27.11.2020 questa Corte, osservava quanto segue: “la causa appare matura per
la decisione e pertanto non v'è da far luogo alla rinnovazione della c.t.u. invocata in questo grado
di giudizio dalla parte appellante”, pertanto rimetteva le parti per la precisazione delle conclusioni all'udienza collegiale del 15.7.2021.
Con successiva ordinanza del 06/05/2024, a scioglimento della riserva dell'udienza del
08/04/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35
del decreto legislativo 149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata
3 dall'appellata, perché carente dei requisiti richiesti dall'art 342 e 348 bis cpc introdotto dalla legge134 del 2012.
Rileva l'appellata che nel caso in esame parte avversa non ha individuato le parti della sentenza di cui richiede la riforma né tantomeno compie una ricostruzione logico giuridica di come vorrebbe che il provvedimento fosse riformato in aperta violazione del dettato dell'art. 342 cpc.
L'art. 342 co.1° c.p.c., dopo la novella, risulta attualmente così formulato: <
con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163 c.p.c. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata>>. Nulla
si dice con riferimento alla formulazione delle domande. In proposito, questa Corte in linea con le pronunce del Supremo Collegio non può che ribadire come da un lato, detta norma non prescriva l'uso di formule sacramentali o comunque predefinite per la redazione dell'atto di appello, anche se, oggettivamente, sia per il giudicante (il quale per tale via individua immediatamente l'oggetto del suo esame e la soluzione richiesta) che per l'appellante (il quale individua tutte le parti della sentenza di primo grado che è necessario attaccare, e le specifiche richieste da rivolgere al giudice di appello) l'uso di uno schema di appello che riproduca specificamente l'andamento formale del nuovo art. 342 c.p.c. è certamente molto utile. Ritiene questa Corte che, ciò che è certamente indispensabile - anche perché l'attuale formulazione non può rappresentare una sorta di regresso rispetto ai risultati che in materia aveva già conseguito la giurisprudenza di legittimità - è che dalla lettura dell'atto di appello nel suo complesso sia possibile conseguire con immediatezza quali siano le parti della sentenza (e non del solo dispositivo, riferendosi certamente la nuova formulazione all'intero tessuto, anche motivazionale, del provvedimento) che si vuole siano modificate, le specifiche ragioni in fatto ed in diritto che stanno alla base di tale richiesta, il risultato finale (che
4 probabilmente si deve trovare espresso quanto meno nelle conclusioni) che l'appellante vuole conseguire.
Tale contenuto minimo dell'atto di appello, come pure è stato rilevato in giurisprudenza, è
funzionale, quam minus: a) al principio del giusto processo, sancito dal nuovo testo dell'art. 111
Cost., che ha come suo cardine anche una durata ragionevole dell'impugnazione, che costituisce,
sempre di più, una esigenza essenziale della funzione giurisdizionale anche per gli adempimenti europei;
b) alla corretta applicazione dell'art. 348/bis c.p.c., che, per una valutazione della ragionevole probabilità di esito sfavorevole del gravame, presuppone che il giudicante possa con immediatezza comprendere cosa in concreto a lui si richiede e quali ne siano le ragioni;
c) ad individuare la preclusione derivante dall'impugnazione parziale "che importa acquiescenza alla parti di sentenza non impugnate" (art.329 co.2° c.p.c.) con formazione del giudicato implicito sui capi non impugnati, od anche sull'intera statuizione, ove non vengano toccati motivi capaci di sorreggere autonomamente la decisione. Proprio per la rilevanza dei fini perseguiti, il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. va, dunque, interpretato in modo rigoroso, ovviamente (come già emerge da quanto si è immediatamente sopra detto) non sotto un profilo meramente formale (che comunque mantiene una sua rilevanza per l'utilità che esso rappresenta sia per il giudicante sia per l'appellante), ma per il contenuto che l'atto di appello deve esprimere in maniera chiara ed anche immediatamente percepibile dalla Corte.
Va evidenziato che il giudizio d'appello costituisce la sede per una revisio prioris instantiae
funzionalmente limitata, attraverso la formulazione - ed entro l'ambito - dei motivi di gravame,
che assolvono la funzione di definire l'estensione del riesame richiesto, nonché di indicare le ragioni di esso: sicché, la specificità dei motivi d'appello è imposta dall'art. 342 c.p.c. — quale presupposto di ammissibilità del gravame (per tutte, v. Cass. S.U. n. 16/2000) — e comporta che,
attraverso l'atto introduttivo dell'impugnazione, vanno prospettate tutte le censure avverso la sentenza impugnata (non essendo lecito che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a
5 successivi momenti od atti del giudizio, ovvero addirittura al deposito della comparsa conclusionale, (v. Cass. 1924/2011, Cass. 6396/2004, ecc.), le cui statuizioni non sono mai separabili dalle motivazioni che le sorreggono.
Nel caso in esame emergono i motivi di gravame, in quanto la difesa appellante ha impugnato la sentenza di primo grado rilevando gli errori in cui, a suo dire, era incorso il Giudice di prime cure nel non accogliere le domande dalla stessa formulate, deducendo sul punto in maniera dettagliata tanto da non poter essere considerato generico nella esposizione. Sicché, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello così come proposta dall'appellato.
Con riferimento all'istanza di rinnovazione della c.t.u., formulata dalla parte appellante, si rileva che questa corte si è già pronunciata con l'ordinanza del 27.11.2020, il cui contenuto è interamente confermato.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato.
Invero, il Giudice di prime cure giunge alla definizione del giudizio di primo grado seguendo un corretto percorso logico giuridico, ricostruendo i fatti di causa, sulla base delle risultanze probatorie documentali e della CTU, dalle quali emerge che, in vista del conseguimento dei contributi pubblici stanziati dalla , con ed il Parte_5 Parte_6
finanziamento degli interventi previsti dal , nell'ambito del P.R.O. Controparte_2
Calabria 2000-2006, Asse IV – Misura 4.10, avente ad oggetto lavori di “ristrutturazione di un manufatto rurale sito in C.da S. Giovanni di Palizzi (RC)”, destinato ad ospitare l'Azienda
Agrituristica “Il Torchietto”, la sig.ra proprietaria del suddetto immobile, in data Pt_3
15.06.2006 affidava all'arch. RR l'incarico professionale avente ad oggetto lo studio di fattibilità tecnico-economica e finanziaria, nonché la progettazione e la direzione dei lavori,
concordando un compenso professionale di € 7.000,00 oltre IVA e oneri di legge, così come risulta dal Quadro economico dell'intervento, voce Spese Generali-G.1 (doc. 1 fascicolo monitorio), a fronte di un previsto dettaglio di spese per complessivi € 70.000,00.
6 Il contenuto dell'accordo, la natura della prestazione e l'entità del compenso iniziale stabilito tra l'arch. RR e la sig.ra risulta dunque dal Quadro economico dell'intervento, voce Spese Pt_3
Generali-G.1, da entrambe richiamato in atti nel giudizio di primo grado.
Il progetto redatto dall'arch. RR era stato regolarmente approvato ed ammesso a finanziamento con D.D.G. n. 501 del 30.08.2007.
In data 28.09.2007, la sig.ra quale beneficiaria del finanziamento, sottoscriveva Pt_3
congiuntamente al tecnico incaricato, arch. , la “Dichiarazione di avvio dei lavori Parte_2
finanziati” e in data 08.10.2007 veniva trasmesso dall'arch. RR il progetto definitivo approvato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Palizzi (RC), prot. 5800 (doc. 2 fasc. monitorio).
Nel corso di realizzazione dell'opera, emergeva la necessità di effettuare opere di consolidamento strutturale dell'immobile, interventi non previsti inizialmente e non prevedibili in fase di progettazione, per cui l'arch. , su espresso incarico della sig.ra redigeva un Parte_2 Pt_3
ulteriore progetto riguardante le opere strutturali “in Variante al progetto iniziale”, presentato allo
Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Palizzi con DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
EDILIZIA IN VARIANTE prot. n. 2470 del 17.04.2009, corredato da calcoli statici depositati presso il Servizio Tecnico Regionale di Vigilanza e Controllo OO.PP. Norme Sismiche della
Regione Calabria, pratica n. 0930197, prot. n. 3612 (doc. 3: Denuncia di Inizio Attività Edilizia In
Variante, fascicolo monitorio), sulla base del quale l'investimento iniziale di € 70.000,00 si riduceva a € 46.000,00 di cui € 1.000,00 per spese generali.
Il progetto di variante che precede, comportava pertanto una ulteriore prestazione da parte del tecnico incaricato, finalizzata all'acquisizione di ulteriori autorizzazioni e pareri di Enti
sovraordinati (Servizio Tecnico Regionale Edilizia Asisimica - ex Genio Civile della provincia di
Reggio Calabria), per opere soggette a collaudo statico. A fine lavori, l'arch. RR presentava la relativa comunicazione allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Palizzi, prot. n. 3894
del 29.05.2009, corredata dal Certificato di Collaudo Statico e dal Certificato di Regolare
7 Esecuzione, redigendo altresì gli atti di Contabilità Finale successivamente trasmessi alla Pt_5
.
[...]
È emerso altresì che, successivamente al deposito del certificato di Collaudo Statico, l'arch. Pt_2
redigeva tutta la documentazione tecnica e le certificazioni necessarie per il rilascio del
[...]
Certificato di Agibilità, consistenti in: - Certificazione di avvenuta prosciugatura dei muri e salubrità dei locali, - Dichiarazione di regolarità approvvigionamento idrico e smaltimento acque reflue con allegata planimetria in scala 1:1000 (doc. 4: Pratica per rilascio Agibilità, fascicolo monitorio).
A seguito della redazione di tali atti, l'arch. redigeva ulteriori documenti tecnici Parte_2
richiesti dalla Committente per avviare l'attività agrituristica, e precisamente: -Relazione
illustratrice (allegata alla pratica di iscrizione Albo Regionale Operatori Agrituristici, doc. 5
fascicolo monitorio); Relazione tecnica (per iscrizione della azienda all'INPS- doc. 6 fascicolo monitorio).
La sentenza impugnata ha analizzato e ricostruito le circostanze in fatto sopra riportate in modo preciso e circostanziato, non appare pertanto meritevole di censura.
Invero, l'attività professionale oggetto dell'obbligazione per cui è causa, è stata effettivamente svolta dall'arch. RR, anche a seguito dell'intervenuta variante al progetto iniziale, come confermato dal consulente d'ufficio incaricato del Giudice di prime cure.
Si legge invero nella relazione di ctu: “la convenuta ha eseguito una prestazione complessiva
completa, l'opera infatti è stata progettata, realizzata e collaudata con certificato di collaudo
regolarmente depositato, insieme al certificato di regolare esecuzione, presso i competenti uffici
della (Già Genio Civile)”. Parte_5
Con riferimento all'entità dell'onorario, è pacifico che tra l'arch. RR e la sig.ra è Pt_3
intercorso un contratto d'opera professionale.
Secondo il disposto dell'art. 2233 c.c. “il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può
8 essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal Giudice, sentito il parere
dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene”
Nella fattispecie in esame, alla luce della documentazione prodotta in atti e come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, fonte per la determinazione del compenso è l'accordo concluso tra l'arch. RR e la sig.ra il 15.06.2006, con cui veniva stabilito, quale compenso in Pt_3
favore della professionista, l'importo di € 7.000,00.
Non vi è prova alcuna che le parti, intervenuta la variazione al progetto del 2009, abbiano modificato l'accordo iniziale, riducendo il corrispettivo spettante all'arch. RR all'importo di €
1.000,00, così come sostenuto dall'appellante.
Si rileva a riguardo che non possono essere considerati patti modificativi dell'originario accordo del 2006, né il “Progetto in variante” di maggio 2009, né l'emissione della fattura n. 3/2009 del
28.05.2009 dell'arch. RR.
Invero, sebbene la voce “spese generali” compaia in entrambi i suddetti documenti con l'importo di € 1.000,00, il “Progetto in variante” non è idoneo ad assumere valenza modificativa del contenuto dell'accordo concluso tra le parti il 15.06.2006, sia perché non è provato che le parti abbiano concordemente convenuto una modificazione di tale precedente accordo, sia perché la variante in corso d'opera del progetto assentito dalla rivolge i suoi effetti Parte_5
esclusivamente nei confronti dell'Ente finanziatore, ai fini dell'approvazione della variante medesima, senza però incidere sul rapporto privatistico tra l'arch. RR e la sig.ra In Pt_3
sostanza, l'intervenuta rimodulazione al ribasso della misura dell'investimento, da € 70.000,00 a €
46.000,00, non implica una rinuncia della professionista incaricata ad una parte del compenso in origine pattuito.
Va rilevato che, da un raffronto tra il Quadro economico delle opere con suddivisione delle spese allegato all'istanza n. 12813 avanzata dalla sig.ra e l'importo dell'investimento ammesso Pt_3
dall'Ente finanziatore, non emerge alcuna necessaria corrispondenza tra il compenso spettante
9 all'arch. RR (€ 7.000,00) e l'importo delle spese approvate dalla (€ Parte_5
6.300,00), e ciò a conferma che le parti avevano concordato fin dall'inizio la misura del compenso professionale in modo indipendente dalla relativa voce approvata dalla . Parte_5
Con riferimento alla fattura n. 3/2009 del 28.05.2009 dell'importo di € 1.000,00 si rileva che la stessa è stata emessa a seguito della variante al progetto, nella misura dell'investimento finanziato a completamento della pratica del finanziamento stesso e si riferisce a prestazioni parziali
(progettazione ed assistenza tecnico-economico e finanziaria) e non all'intera attività
effettivamente svolta e documentata dalla professionista.
La sentenza di primo grado ha pertanto determinato correttamente il compenso dovuto dalla sig.ra all'arch. RR, a titolo di prestazioni professionali per studio di fattibilità tecnico- Pt_3
economica e finanziaria, progettazione e direzione lavori;
oltre all'ulteriore attività professionale svolta dall'appellata con riferimento alla redazione della variante sopravvenuta in corso di realizzazione d'opera, regolarmente portata a termine dall'arch. RR, come accertato mediante
C.T.U.
Con riferimento a tale ulteriore attività, non avendo le parti concordato il compenso, lo stesso veniva correttamente determinato ex art. 2233 c.c., in base alle tariffe professionali vigenti.
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta e ben motivata appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite, deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22
(valore da € 5.201 a € 26.000 valori medi per fase studio (€. 1.134,00), introduttiva (€. 921,00) e decisionale (€. 1.911,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione (€. 922,00), stante la minima attività svolta in questa fase, Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successiva al 01.01.2013, va fatta applicazione
10 del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <procedimenti iniziati>> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento
per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale
della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente
l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto
processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di
introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la
decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte
dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo
unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio
2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ.
sez. II, 25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Sig.ra disattesa ogni Parte_4
11 contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'appello proposto;
2) conferma la sentenza n° 749/2019 emessa dal Tribunale Locri in data 21/06/2019;
3) Condanna l'appellante, al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €. 4.888,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
Così deciso nella camera di consiglio del 30/12/2024
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
(Dott. Salvatore Catalano) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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