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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/05/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza iscritta al n. 748/2022 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'Avv. P. Roccasalva) contro Parte_1 CP_1
(rappr. e dif. dall'Avv. M. Galeano), avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
osserva
qualificatasi come lavoratrice dipendente stagionale del Parte_1 settore turismo, con domanda on-line del 28 maggio 2020 e del 3 luglio 2020, ha chiesto all' il versamento, per il mese di marzo 2020, dell'indennità ex art. 29 CP_1
D.L. 18/20 (c.d. Decreto Cura Italia) nella misura di € 600,00 quale misura di sostegno economico in favore dei lavoratori per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L' ha rigettato tale domanda per ritenuta carenza del requisito CP_2 consistente nell'essere lavoratore stagionale nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Parte ricorrente, posta l'erroneità del diniego dell , afferma di avere CP_1 diritto al pagamento dell'indennità in discorso, precisando che il contestato diniego non le ha consentito di beneficiare della proroga dell'indennità, dell'importo di € 600,00, prevista ex art. 84 co. 1 D.L. n. 34/20 (c.d. Decreto Rilancio), per il mese di aprile 2020, nonché dell'indennità di € 1.000,00 ex art. 84 comma 6° del D.L. n. 34/2020 per il mese di maggio 2020, prevista in favore di tutti i soggetti già beneficiari della predetta misura economica alla data del 19 maggio 2020. Sulla scorta di tali premesse, chiede che il giudice adito voglia “- accertare il diritto della ricorrente ad avere corrisposta l'indennità di € 600,00 ex art. 29 D.L. 18/20 (c.d. Decreto Cura Italia) per il mese di marzo 2020 nonché l'indennità di € 600,00 ex art. 84 co. 1 del D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio per il mese di aprile 2020, nonchè l'indennità di € 1.000,00 ex art. 84 co. 6 del D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio per il mese di maggio 2020, quantificandone l'importo complessivamente in € 2.200,00; - conseguentemente condannare l' in persona del Presidente e CP_1 legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande 21, e per esso al Direttore della sede di , al pagamento CP_1 Pt_1 della somma suddetta con rivalutazione ed interessi.”. L' chiede disattendersi il ricorso, rilevando: che il D.L. 17 marzo 2020 n. CP_1
18 prevede il pagamento di un'indennità di € 600,00 per il mese di marzo 2020 a favore di determinate categorie (liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali;
lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori del settore agricolo a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali;
lavoratori dello spettacolo); che la proroga ad aprile dell'indennità Covid-19 ai beneficiari di marzo 2020 è stata prevista in favore di certe categorie di lavoratori, prima escluse (stagionali dei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
intermittenti; autonomi occasionali;
incaricati di vendite a domicilio;
lavoratori in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori dello spettacolo con almeno 7 giorni di contribuzione e reddito annuale non superiore a 35.000 euro); che la circolare attuativa n. 80/2020 prevede che CP_1
“l'indennità in argomento è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, che hanno cessato involontariamente - con la predetta qualifica - un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali”; che la domanda della ricorrente è stata respinta in quanto carente del requisito della stagionalità prevista alle date indicate nella normativa, come evincibile dagli inviati per la ricorrente Pt_2 stessa e dalla comunicazione di assunzione al c.d. ; che la CP_3 Pt_3 dipendente, dal 2011, è stata infatti sempre assunta con contratti a tempo determinato, non stagionale, dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE TORRE DANTONA DI ON EA E ON LO S.S.; che soltanto dopo l'entrata in vigore dei vari Decreti Legge e dopo il rigetto delle varie domande inoltrate dalla risulta effettuata, in data 05/08/2020, per il periodo da Pt_1
01/07/2020 a 30/09/2020, trasmissione delle denunce mensili e Pt_2 dichiarazione di rapporto di lavoro in con qualifica di “stagionale”; che Pt_3 pertanto l'interessata ha potuto fruire di altre indennità previste, successivamente, per i lavoratori stagionali, per un totale di € 4.000,00; che alla data del 01/06/2020 il Consulente del lavoro della summenzionata ha effettuato variazione Parte_4 in (Ministero del Lavoro) per l'anno 2019 e il 28/12/2020 variazione in Pt_3
(Ministero del Lavoro) per il 2018; che detta variazione ha modificato la Pt_3 tipologia del rapporto di lavoro, da tempo determinato a stagionale, nel presumibile tentativo di far ottenere alla ricorrente il bonus in discorso;
che le variazioni
“retroattive” con la modifica della qualifica che si era avuta fino al momento delle variazioni stesse, contrattualmente da 10 anni, sono state apportate solo come
“comunicazione al Ministero del Lavoro” (Unilav) e non anche ai flussi contributivi denunce Uniemens all' per le quali era necessario produrre la relativa CP_1 documentazione probatoria;
che, in sintesi, nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020, all'entrata in vigore della normativa istitutiva delle indennità covid (DL 18/2020; DM 10/2020; DL 34/2020), la risulta assunta con rapporto di lavoro a tempo Pt_1 determinato e non stagionale, rientrando dunque in una categoria di lavoratori che non risulta beneficiaria delle indennità di cui alla normativa in premessa.
************ Come rilevato in premessa, l resistente deduce l'infondatezza della CP_2 pretesa attrice evidenziando che il datore di lavoro della soltanto in data 1° Pt_1 giugno 2020 avrebbe richiesto la variazione in Unilav per l'anno 2019 del rapporto di lavoro intrattenuto con quest'ultima, modificandone la qualifica da rapporto “a tempo determinato” in rapporto “stagionale”. Detta variazione non avrebbe riguardato anche le denunce Uniemens.
La collocazione temporale della suddetta variazione, secondo la prospettazione difensiva offerta dall , autorizza a sostenere che la stessa sia stata effettuata allo CP_1 scopo di consentire alla lavoratrice il conseguimento del bonus spettante ai lavoratori stagionali. Il superiore assunto, ad opinione del giudicante, non può essere condiviso. Sul punto, premesso che il contratto di lavoro “stagionale” è di per sé un contratto di lavoro a tempo determinato non avente carattere di continuità e collocato entro un determinato periodo di tempo, è agevole notare che – da un lato - l'estratto contributivo versato in atti dalla ricorrente si rivela idoneo a dimostrare che la Pt_1
è stata effettivamente assunta solo in certi periodi dell'anno alle dipendenze di datore di lavoro operante nel settore del turismo, come desumibile dal codice ATECO ivi indicato, e – dall'altro – che la ricostruzione della vicenda fornita dall' non CP_1 risulta corroborata da alcuno specifico elemento di prova. Del resto, come correttamente osservato dal procuratore della ricorrente, pur ammettendo che la parte datoriale abbia richiesto la variazione della qualifica lavorativa di cui si discute (da tempo determinato in stagionale) e ribadito che il lavoro stagionale integra una specifica forma del contratto di lavoro a tempo determinato, è corretto sostenere che la formulata richiesta di rettifica dei flussi contributivi e dell non richiedesse la produzione di alcuna specifica Pt_3 documentazione probatoria;
tanto più che, una volta proposta tale richiesta, l' era CP_1 certamente in condizioni di accertare la qualifica di lavoratrice stagionale spettante alla Pt_1
I rilievi che precedono giustificano l'integrale accoglimento della domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, difesa o eccezione, così decide: condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, del complessivo CP_1 importo di € 2.200,00, oltre interessi legali dal dì della domanda al pagamento effettivo;
condanna l' a rifondere le spese processuali in favore dei procuratori CP_1 antistatari della ricorrente, liquidando € 450,00 (oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali) in favore dell'avv. L. Iaia ed ulteriori € 450,00 (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali) in favore dell'avv. P. Roccasalva, Ragusa, 29 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza iscritta al n. 748/2022 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'Avv. P. Roccasalva) contro Parte_1 CP_1
(rappr. e dif. dall'Avv. M. Galeano), avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
osserva
qualificatasi come lavoratrice dipendente stagionale del Parte_1 settore turismo, con domanda on-line del 28 maggio 2020 e del 3 luglio 2020, ha chiesto all' il versamento, per il mese di marzo 2020, dell'indennità ex art. 29 CP_1
D.L. 18/20 (c.d. Decreto Cura Italia) nella misura di € 600,00 quale misura di sostegno economico in favore dei lavoratori per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L' ha rigettato tale domanda per ritenuta carenza del requisito CP_2 consistente nell'essere lavoratore stagionale nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Parte ricorrente, posta l'erroneità del diniego dell , afferma di avere CP_1 diritto al pagamento dell'indennità in discorso, precisando che il contestato diniego non le ha consentito di beneficiare della proroga dell'indennità, dell'importo di € 600,00, prevista ex art. 84 co. 1 D.L. n. 34/20 (c.d. Decreto Rilancio), per il mese di aprile 2020, nonché dell'indennità di € 1.000,00 ex art. 84 comma 6° del D.L. n. 34/2020 per il mese di maggio 2020, prevista in favore di tutti i soggetti già beneficiari della predetta misura economica alla data del 19 maggio 2020. Sulla scorta di tali premesse, chiede che il giudice adito voglia “- accertare il diritto della ricorrente ad avere corrisposta l'indennità di € 600,00 ex art. 29 D.L. 18/20 (c.d. Decreto Cura Italia) per il mese di marzo 2020 nonché l'indennità di € 600,00 ex art. 84 co. 1 del D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio per il mese di aprile 2020, nonchè l'indennità di € 1.000,00 ex art. 84 co. 6 del D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio per il mese di maggio 2020, quantificandone l'importo complessivamente in € 2.200,00; - conseguentemente condannare l' in persona del Presidente e CP_1 legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande 21, e per esso al Direttore della sede di , al pagamento CP_1 Pt_1 della somma suddetta con rivalutazione ed interessi.”. L' chiede disattendersi il ricorso, rilevando: che il D.L. 17 marzo 2020 n. CP_1
18 prevede il pagamento di un'indennità di € 600,00 per il mese di marzo 2020 a favore di determinate categorie (liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali;
lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori del settore agricolo a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali;
lavoratori dello spettacolo); che la proroga ad aprile dell'indennità Covid-19 ai beneficiari di marzo 2020 è stata prevista in favore di certe categorie di lavoratori, prima escluse (stagionali dei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
intermittenti; autonomi occasionali;
incaricati di vendite a domicilio;
lavoratori in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori dello spettacolo con almeno 7 giorni di contribuzione e reddito annuale non superiore a 35.000 euro); che la circolare attuativa n. 80/2020 prevede che CP_1
“l'indennità in argomento è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, che hanno cessato involontariamente - con la predetta qualifica - un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali”; che la domanda della ricorrente è stata respinta in quanto carente del requisito della stagionalità prevista alle date indicate nella normativa, come evincibile dagli inviati per la ricorrente Pt_2 stessa e dalla comunicazione di assunzione al c.d. ; che la CP_3 Pt_3 dipendente, dal 2011, è stata infatti sempre assunta con contratti a tempo determinato, non stagionale, dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE TORRE DANTONA DI ON EA E ON LO S.S.; che soltanto dopo l'entrata in vigore dei vari Decreti Legge e dopo il rigetto delle varie domande inoltrate dalla risulta effettuata, in data 05/08/2020, per il periodo da Pt_1
01/07/2020 a 30/09/2020, trasmissione delle denunce mensili e Pt_2 dichiarazione di rapporto di lavoro in con qualifica di “stagionale”; che Pt_3 pertanto l'interessata ha potuto fruire di altre indennità previste, successivamente, per i lavoratori stagionali, per un totale di € 4.000,00; che alla data del 01/06/2020 il Consulente del lavoro della summenzionata ha effettuato variazione Parte_4 in (Ministero del Lavoro) per l'anno 2019 e il 28/12/2020 variazione in Pt_3
(Ministero del Lavoro) per il 2018; che detta variazione ha modificato la Pt_3 tipologia del rapporto di lavoro, da tempo determinato a stagionale, nel presumibile tentativo di far ottenere alla ricorrente il bonus in discorso;
che le variazioni
“retroattive” con la modifica della qualifica che si era avuta fino al momento delle variazioni stesse, contrattualmente da 10 anni, sono state apportate solo come
“comunicazione al Ministero del Lavoro” (Unilav) e non anche ai flussi contributivi denunce Uniemens all' per le quali era necessario produrre la relativa CP_1 documentazione probatoria;
che, in sintesi, nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020, all'entrata in vigore della normativa istitutiva delle indennità covid (DL 18/2020; DM 10/2020; DL 34/2020), la risulta assunta con rapporto di lavoro a tempo Pt_1 determinato e non stagionale, rientrando dunque in una categoria di lavoratori che non risulta beneficiaria delle indennità di cui alla normativa in premessa.
************ Come rilevato in premessa, l resistente deduce l'infondatezza della CP_2 pretesa attrice evidenziando che il datore di lavoro della soltanto in data 1° Pt_1 giugno 2020 avrebbe richiesto la variazione in Unilav per l'anno 2019 del rapporto di lavoro intrattenuto con quest'ultima, modificandone la qualifica da rapporto “a tempo determinato” in rapporto “stagionale”. Detta variazione non avrebbe riguardato anche le denunce Uniemens.
La collocazione temporale della suddetta variazione, secondo la prospettazione difensiva offerta dall , autorizza a sostenere che la stessa sia stata effettuata allo CP_1 scopo di consentire alla lavoratrice il conseguimento del bonus spettante ai lavoratori stagionali. Il superiore assunto, ad opinione del giudicante, non può essere condiviso. Sul punto, premesso che il contratto di lavoro “stagionale” è di per sé un contratto di lavoro a tempo determinato non avente carattere di continuità e collocato entro un determinato periodo di tempo, è agevole notare che – da un lato - l'estratto contributivo versato in atti dalla ricorrente si rivela idoneo a dimostrare che la Pt_1
è stata effettivamente assunta solo in certi periodi dell'anno alle dipendenze di datore di lavoro operante nel settore del turismo, come desumibile dal codice ATECO ivi indicato, e – dall'altro – che la ricostruzione della vicenda fornita dall' non CP_1 risulta corroborata da alcuno specifico elemento di prova. Del resto, come correttamente osservato dal procuratore della ricorrente, pur ammettendo che la parte datoriale abbia richiesto la variazione della qualifica lavorativa di cui si discute (da tempo determinato in stagionale) e ribadito che il lavoro stagionale integra una specifica forma del contratto di lavoro a tempo determinato, è corretto sostenere che la formulata richiesta di rettifica dei flussi contributivi e dell non richiedesse la produzione di alcuna specifica Pt_3 documentazione probatoria;
tanto più che, una volta proposta tale richiesta, l' era CP_1 certamente in condizioni di accertare la qualifica di lavoratrice stagionale spettante alla Pt_1
I rilievi che precedono giustificano l'integrale accoglimento della domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, difesa o eccezione, così decide: condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, del complessivo CP_1 importo di € 2.200,00, oltre interessi legali dal dì della domanda al pagamento effettivo;
condanna l' a rifondere le spese processuali in favore dei procuratori CP_1 antistatari della ricorrente, liquidando € 450,00 (oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali) in favore dell'avv. L. Iaia ed ulteriori € 450,00 (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali) in favore dell'avv. P. Roccasalva, Ragusa, 29 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)