CA
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 4074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4074 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - ConSIliere
- dott. Paolo Bonofiglio - ConSIliere rel. riunita in camera di conSIlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2367 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione con provvedimento ex art.127 ter cpc del 16/04/2025, vertente
TRA
- ( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Bernadette Baiamonte come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- Controparte_1
( ), in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Guido Guidi Buffarini come da procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 15710 del
31/10/2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In via istruttoria, ove ritenuto opportuno, ammettere CTU medico-legale con il seguente quesito: Esaminati gli atti e i documenti di causa,
r.g. n. 1 nonché la documentazione medica prodotta o che la ricorrente eventualmente esibirà, sottoposta ai necessari accertamenti la ricorrente e compiuto ogni altro opportuno accertamento, dica il c.t.u. quale era la capacità lavorativa della ricorrente, in occupazione confacente alle sue attitudini nel 2016 (gestione di un supermercato) e quanto sia ridotta in modo permanente a causa della Fibromialgia diagnosticata. Nel merito, riformare la sentenza oggi appellata nelle parti di cui in premessa e per i motivi indicati e per gli effetti accogliere l'opposizione all'ingiunzione di pagamento prot. n.119439 del 06.12.2028, dichiarando che l'odierna parte appellante nulla deve. Con vittoria di spese del secondo grado”.
Per l'appellata: “Nel Rito: 1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla SI.ra avverso la sentenza n. 15710/2023, Rep. n. Parte_1
21850/2023, dal Tribunale di Roma in data 31.10.2023, ex art. 342 C.P.C., per le ragioni tutte esposte in narrativa o le diverse ritenute d'ufficio. Nel Merito: 2) Rigettare l'impugnazione proposta dalla SI.ra , in quanto Parte_1 infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare anche con diversa motivazione, la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di lite anche del grado di appello”.
FATTO E DIRITTO
L'attrice ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma n. 15710/23, di rigetto dell'opposizione avverso l'ingiunzione ex art. 3 RD 639/1910 di euro
18.305,14 per la restituzione delle somme erogate in base al d.lgs. 185/2000:
l'appellante lamenta l'erronea statuizione rispetto ai motivi già proposti, relativi all'inesistenza della motivazione dell'ingiunzione fiscale ed all'esclusione della causa di revoca delle agevolazioni per “forza maggiore”.
Previa eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc, la convenuta ha resistito al gravame.
La causa, disattesa ogni altra istanza, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini
(ridotti) per lo scambio delle memorie conclusionali e di replica.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
1. L'attrice lamenta il “difetto di motivazione. Annullamento e/o nullità dell'atto opposto per carenza di motivazione ex art. 3 L.241/1990. Violazione di legge ex art.21 octies L. 241/1990”: per quanto sintetica e per relationem, la motivazione -in sede amministrativa- deve pur sempre riprodurre i contenuti mutuati r.g. n. 2 dagli ulteriori atti del procedimento e dare conto delle ragioni di fatto della decisione.
In conformità, sul punto, all'eccezione dell'appellata, il motivo di gravame appare inammissibile, in assenza di specifiche censure alla ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata.
Secondo quest'ultima, infatti, “l'eSIenza della motivazione” nell'ingiunzione fiscale, “deve ritenersi osservata anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla amministrazione e, quindi, a porre l'ingiunto in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale, e per consentirgli così di opporre adeguate contestazioni” (v. sentenza).
La decisione è conforme alla giurisprudenza di legittimità (ivi richiamata:
Cass. 20513/2006). Nella specie, inoltre, risulta l'espresso riferimento ai “benefici erogati ai sensi del D.Lgs. n. 185/2000 - Titolo II, cui l'intimato ha avuto accesso per la realizzazione del protocollo n.1064146”, dei quali è chiesta la restituzione come da “nostra comunicazione n. 41657 del 25/05/2018” ed in conformità al conteggio “descritto nell'allegato A” (relativo alle somme erogate a fondo perduto -
v. ingiunzione fiscale); a fronte di tali inequivoci riferimenti, non è oggettivamente configurabile alcun dubbio sulla pretesa azionata che, d'altra parte, neppure è stato dedotto dall'appellante.
Del tutto inconferente, per altro verso, appare il richiamo di quest'ultima
(all'art. 533 cpp ed) all'art. 21 octies, II comma legge n. 241/1990, peraltro parimenti privo di specifiche censure rispetto alla precisazione, pure contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'eventuale carenza o insufficienza della motivazione “dell'ordinanza ingiunzione” non è comunque idonea
“all'annullamento tutte le volte in cui nel giudizio di opposizione, giudizio a cognizione piena sulla validità sostanziale del provvedimento, risulti che quest'ultimo, nonostante il vizio motivazionale rilevato, non poteva avere contenuto diverso da quello in concreto adottato”- (Cass. n. 29916/2008).
2. Nel merito, va innanzitutto dato conto di quanto affermato nella pronuncia r.g. n. 3 in assenza, sul punto, di gravame: a) “il contratto di finanziamento è stato sottoscritto dall'attrice in data 09.08.2012 (cfr. allegato in atti)”; b) “risulta confermata per tabulas dalla visura camerale (all. 5) una cessazione dell'attività in data 05.04.2016 con cancellazione della ditta individuale dal Registro delle Imprese in data 08.08.2016, ovvero prima del termine contrattualmente stabilito, contravvenendo, a quanto disposto dall'art. 5 comma “c” del contratto per la concessione delle agevolazioni, di Sviluppo Italia, che prevedeva l'obbligo a svolgere per un periodo di 5 (cinque) anni con decorrenza dalla data del provvedimento di ammissione, l'attività agevolata”; c) pertanto “l'inadempimento di parte attrice ha comportato la revoca delle agevolazioni a quest'ultima concesse, secondo quanto disposto dall'art. 19, lett. g del contratto (…)”.
Quanto alla “dedotta ricorrenza dell'intervenuta causa di forza maggiore che escluderebbe la causa di revoca perché a causa di problemi di salute personali
l'attrice era costretta a chiudere l'attività nell'aprile 2016 come da documentazione sanitaria allegata e richiamando la previsione della circolare del 09.10.2015
n.75445 resa dal Ministero dello Sviluppo Economico”, il giudice ha ritenuto indimostrata “l'impossibilità assoluta di prosecuzione dell'attività mediante institori
o collaboratori, laddove le condizioni di salute impedissero alla Sig.ra di Pt_1 provvedervi personalmente (…)”, spettando “alla parte inadempiente di fornire la prova circa l'impossibilità ad adempiere per causa a lui non imputabile, ovvero la sussistenza di elementi obiettivamente apprezzabili ed idonei a giustificarne la condotta” (v. sentenza impugnata). Dolendosi di tale statuizione, l'appellante ha dedotto che la sindrome fibromialgica –con conseguente invalidità del 55% riconosciuta dall' è incompatibile con il lavoro fisico del minimarket e che CP_2
“trattavasi di impresa individuale, fondata sul lavoro della sola SI.ra ”; Pt_1
“stante i motivi di salute, quindi, riteneva opportuno cessare l'attività; tra l'altro aveva rimborsato l'intero finanziamento”, mancando “appena 4 mesi circa” alla scadenza del termine quinquennale.
Secondo l'attrice, pertanto, si configura l'evento imprevisto ed eccezionale che
-a meno di ritenere che dovesse comunque “tenere aperta l'attività indebitandosi”-
r.g. n. 4 non ha consentito la realizzazione delle “attività progettuali”.
La doglianza non può trovare accoglimento.
La forza maggiore è astrattamente idonea, ex art. 1256 c.c., ad escludere l'inadempimento imputabile al debitore, postulando tuttavia la prova, a carico del debitore medesimo, dell'assoluta impossibilità della prestazione derivante da una causa obiettiva, che sia estranea alla sua volontà.
Come osservato dal giudice di primo grado, la sopravvenienza della patologia invalidante può semmai incidere sul lavoro personale della titolare ma non implica affatto “l'impossibilità assoluta di prosecuzione dell'attività” commerciale per la durata minima stabilita;
d'altro canto, tale impossibilità -cui non equivale la mera difficoltà- non è di per sé inferibile dall'esercizio in forma individuale dell'impresa, potendo pur sempre farsi ricorso ad “institori o collaboratori” (v. sentenza).
L'insostenibilità economica di tale soluzione, d'altro canto, risulta solo genericamente evocata, in questa sede, dall'obbligata.
L'“opportunità” (v. atto di appello) dell'anticipata cessazione dell'attività - ben oltre un anno prima della scadenza (in base alla ricostruzione in fatto, sopra riportata, di cui alla sentenza impugnata)- è pertanto inidonea (a prescindere da ogni verifica sulla gravità delle condizioni di salute della ) a giustificare Pt_1
l'inadempienza all'obbligo assunto con la sottoscrizione del contratto, la cui violazione costituisce causa espressa di revoca delle agevolazioni.
Per quanto premesso, si provvede come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri del
DM 55/2014 che tiene conto dell'assenza di complessità e della ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] [...]
, Controparte_1 contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 15710/23, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
r.g. n.
5 - rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese in favore di Parte_1
, che liquida in euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali ed CP_1 accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 26/6/2025
Il ConSIliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6