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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 05/03/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel Dott.ssa Monica Moi Consigliere
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 114 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2024 promossa da
Parte_1
In persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in RZ, presso lo studio dell'avv.to Roberta Mela, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Sartori e Enrico Berti in forza di procura in atti. APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 domiciliata elettivamente in Cagliari, presso lo studio dell'avv.to Andrea Dedoni che la rappresenta e difende in forza di procura in atti,
APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 180/2024 del Tribunale di Tempio
Pausania, sezione lavoro, in tema di licenziamento per ammanco di denaro.
All'udienza del 26.2.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE In totale riforma della sentenza impugnata, ogni contraria istanza disattesa, rigettare integralmente la domanda introduttiva proposta dall'odierna appellata ed accogliere integralmente le domande formulate dall'odierna appellante, e per l'effetto, a) IN VIA PRINCIPALE: Accertarsi e dichiararsi la legittimità del licenziamento intimato all'appellata da parte della società appellante con propria del 03.04.2018 e per l'effetto, rigettarsi tutte le domande formulate dall'appellata nel proprio ricorso introduttivo in primo grado, in quanto illegittime ed infondate per le ragioni di cui in narrativa;
b) In via assolutamente subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Sig. Giudice adito dovesse ritenere la condotta dell'appellata di non gravità tale da legittimare il licenziamento per giusta causa, ex art. 2119 c.c., disporsi la conversione di tale licenziamento in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, ex art. 3 L. 604/66, con corresponsione da parte della società appellante dell'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura prevista dalla contrattazione collettiva;
c) IN VIA RICONVENZIONALE: Accertarsi e dichiararsi la violazione dei doveri di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., in capo
1 all'appellata, per le motivazioni di cui in narrativa, e per l'effetto di quanto sopra, condannarsi la stessa appellata alla corresponsione in favore della Pt_2 appellante della somma di € 29.928,66 (euro ventinovemilanovecentoventotto/66), a titolo di risarcimento del danno cagionato, ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da quantificarsi eventualmente anche mediante CTU contabile che sin da ora si richiede;
d) IN VIA SUBORDINATA: nell'ipotesi di riconoscimento di somme in favore dell'appellata, disporsi l'integrale compensazione di tali somme con quelle dovute alla società appellante;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA, si reiterano tutte le istanze istruttorie già tempestivamente formulate in primo grado nella propria memoria difensiva di costituzione con domanda riconvenzionale, nonché nei propri scritti difensivi, ivi compresi i verbali di udienza di primo grado. Ci si riporta in ogni caso a tutte le istanze istruttorie già formulate in primo grado. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA In via preliminare: - Dichiarare l'interruzione del processo e/o la riassunzione del processo nei confronti dei soci per mancanza di legittimazione ad agire o comunque ad essere parte del giudizio della società estinta;
- Parte_1
Nel merito: - Rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto le domande avanzate nel ricorso per appello e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza impugnata;
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha Controparte_1 convenuto in giudizio chiedendo Parte_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In Via pregiudiziale nel merito dichiarare la mancanza di legittimazione attiva ed interesse ad agire della
[...]
,P.IVA n. persona del liquidatore e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore Sig. , con sede legale in Controparte_2
Riccione (RN), C.so Fratelli Cervi n. 125; 2) Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento per giusta causa intimato da Parte_1 alla sig.ra , con lettera ricevuta il 10 aprile 2018, per Controparte_1
l'insussistenza del fatto contestato e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria parametrata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura massima di sei mensilità, oltre rivalutazione e interessi come per legge, e ricostruzione della posizione contributiva previdenziale e assicurativa;
3) Accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente al pagamento delle somme relative all'ultima mensilità di marzo 2018 e del TFR, come verranno giustificate in corso di causa, sempre oltre interessi legali e rivalutazione fino al saldo e, per l'effetto, condannare la società
[...]
al pagamento delle somme relative all'ultima mensilità di Parte_1 marzo 2018 e del TFR sempre oltre interessi legali e rivalutazione fino al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali”. A fondamento della domanda, parte ricorrente ha allegato di aver ha lavorato dal 2 giugno 2016 alle dipendenze della con contratto a tempo indeterminato;
di Parte_1 aver prestato la propria attività presso il punto vendita di RZ (condominio
2 Alba Ruja, sito nella Loc. Liscia di Vacca); di aver svolto la mansione di commessa di negozio, con qualifica di Operaio ed inquadrata al quarto livello del CCNL settore Conf. Commercio;
di aver ricevuto il 21 marzo 2018 una contestazione disciplinare “per essersi appropriata indebitamente di sigarette e/o somme di denaro per un valore complessivo di € 29.928,66”. In via preliminare ha affermato che prima di ricevere le proprie giustificazioni, il 3 aprile 2018, la società resistente ha proceduto al licenziamento disciplinare per giusta causa;
che pertanto in data 9 maggio 2018 ha impugnato in via stragiudiziale il suddetto provvedimento;
che prima di allora non aveva mai ricevuto alcuna contestazione disciplinare e che ha sempre avuto ottimi rapporti con i colleghi ed il datore di lavoro. In ordine alla contestazione ha ricostruito in sintesi i fatti come segue. Nella sede in cui la società resistente svolgeva l'attività di commercio al dettaglio c'era anche la rivendita di tabacchi di proprietà di che nel Persona_1 giugno 2016 tale rivendita unitamente alle rimanenze del magazzino è stata comprata da che alla data del passaggio di proprietà, ovvero il Controparte_2 21 giugno 2016, le suddette rimanenze ammontavano ad € 14.381,33; che la lavoratrice, nonostante fosse assunta alle dipendenze della società resistente, è stata chiamata a svolgere attività lavorativa anche per la rivendita di tabacchi di proprietà del la quale era gestita dalla ditta individuale di cui quest'ultimo CP_2 era titolare;
di aver lavorato fino alla seconda settimana di aprile 2017 come unica dipendente;
che dall'aprile 2017 e fino al mese di novembre 2017 è stata assunta un'altra dipendente, ; che i turni erano così suddivisi: la Persona_2 ricorrente svolgeva l'attività dalle 08:00 alle 14:00 mentre la collega dalle Per_2
14:00 alle 20:30; che entrambe gestivano autonomamente il registratore di cassa.
Ha aggiunto che durante le festività natalizie la tabaccheria è rimasta chiusa per lavori di ristrutturazione;
che in tale circostanza si è occupata di liberare il negozio e di sistemare provvisoriamente la merce nel magazzino di
[...]
(precedente proprietario e gestore della tabaccheria); che il 23 gennaio Per_1 2017, nel riportare la merce all'interno della rivendita, si è accorta che mancavano delle scatole di tabacchi;
che di tale circostanza è stato reso immediatamente edotto il che in ogni caso nessuno le ha mai contestato CP_2 nulla al riguardo. Ha poi precisato che le chiavi del magazzino, dove era stata stipata la merce durante i lavori di ristrutturazione nel periodo dicembre Per_ 2016/gennaio 2017, erano detenute, oltre che dal anche da alcuni suoi dipendenti e da un'altra persona che lo utilizzava per depositare materiali per la Per_ ristrutturazione di un immobile adiacente di proprietà del Ciò posto, per le ragioni di cui in espositiva, la ricorrente in via pregiudiziale ha lamentato il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire della allegando che la Parte_1 contestazione di addebito disciplinare e il licenziamento sono stati intimati dalla società ricorrente per circostanze relative alla ditta individuale del Bollini e dunque all'attività di vendita di tabacchi;
che in ogni caso la società non ha Pt_1 subito nessun danno dalla condotta contestata alla ricorrente. Nel merito, ha eccepito l'invalidità e/o illegittimità del licenziamento per vizio insanabile della contestazione disciplinare e il mancato pagamento dell'ultima retribuzione del mese di marzo 2018 e del TFR. Costituitasi, ha Parte_1 contestato tutto quanto ex adverso rappresentato, spiegando domanda riconvenzionale e così concludendo: “IN VIA PRINCIPALE: Accertarsi e
3 dichiararsi la legittimità del licenziamento intimato alla ricorrente da parte della resistente con propria del 03.04.2018 e per l'effetto, rigettarsi tutte le domande formulate dalla ricorrente nel proprio ricorso introduttivo, in quanto illegittime ed infondate per le ragioni di cui in narrativa;
- In via assolutamente subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Sig. Giudice adito dovesse ritenere la condotta della ricorrente di non gravità tale da legittimare il licenziamento per giusta causa, ex art. 2119 c.c., disporsi la conversione di tale licenziamento in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, ex art. 3 L. 604/66, con corresponsione da parte della società resistente dell'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura prevista dalla contrattazione collettiva;
- IN VIA RICONVENZIONALE: Accertarsi e dichiararsi la violazione dei doveri di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e
2105 c.c., in capo alla ricorrente, per le motivazioni di cui in narrativa, e per l'effetto di quanto sopra, condannarsi la stessa ricorrente alla corresponsione in favore della Società ricorrente della somma di € 29.928,66 (euro ventinovemilanovecentoventotto/66), a titolo di risarcimento del danno cagionato, ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da quantificarsi eventualmente anche mediante CTU contabile che sin da ora si richiede;
- IN VIA SUBORDINATA: nell'ipotesi di riconoscimento di somme in favore della ricorrente, disporsi l'integrale compensazione di tali somme con quelle dovute alla società resistente;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M. 10.03.2014, oltre ad IVA e CPA come per legge”. A fondamento delle rispettive pretese ha allegato di aver acquistato nel giugno 2016 un negozio di giornali, oggettistica, articoli da spiaggia, articoli da regalo e tabaccheria presso il Condominio Alba Ruja;
che l'autorizzazione amministrativa per la vendita dei tabacchi rilasciata dall'AAMS Per_ (Monopoli di Stato) non poteva essere trasferita dal vecchio titolare (sig. alla società resistente, in quanto quest'ultima risultava essere una persona giuridica e al contrario doveva essere intestata ad una persona fisica;
che proprio per tale ragione la tabaccheria era formalmente gestita dalla ditta individuale di Bollini
Germano, mentre il negozio di giornali, articoli da spiaggia e da regalo dalla società resistente;
che in ogni caso il era anche socio e legale CP_2 rappresentante di quest'ultima. Nel merito ha poi allegato che sin dall'inizio del rapporto di lavoro la dipendente è stata individuata come commessa responsabile del negozio;
che per tutto il periodo di lavoro sino al suo licenziamento ha svolto i seguenti compiti: effettuazione ordini dei beni di OP (tabacchi, ecc.), deposito e ritiro di contante presso l'Istituto di Credito, effettuazione di operazioni bancarie (prelievi e versamenti); che la dipendente ha altresì tenuto i rapporti con la consulente contabile della società resistente e della ditta , Controparte_2 dott.ssa che infatti, al fine di redigere la contabilità aziendale per Per_3 entrambe le aziende, è stata incaricata di inviare periodicamente alla predetta consulente i resoconti mensili degli articoli venduti, degli acquisti effettuati e delle giacenze degli articoli di OP (oltre che degli altri articoli); che a seguito della redazione dell'inventario a febbraio 2018 è stato rilevato un ammanco di tabacchi e/o di denaro per un importo di € 29.928,66; che tale fatto era da addebitarsi alla;
che in conseguenza della condotta illegittima della propria CP_1 dipendente ha dovuto provvedere a risarcire integralmente il danno materiale subito dalla ditta individuale;
che, pertanto, l'omesso pagamento Controparte_2
4 delle ultime spettanze retributive della ricorrente è riconducibile al diritto della datrice di lavoro di compensare parzialmente tali crediti della lavoratrice con il più rilevante debito di quest'ultima nei confronti della stessa datrice di lavoro, derivante dai fatti sopra descritti. Per tali ragioni, si è proceduto alla contestazione dell'addebito avente il seguente contenuto: “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 legge 20/05/70 n. 300, nonché della regolamentazione disciplinare collettiva ed aziendale, Le contestiamo i seguenti addebiti disciplinari: · all'esito di una verifica effettuata recentemente, conseguente alla consegna, da parte Sua, della documentazione aziendale in Suo possesso, effettuata in data 19.02.2018, la scrivente Società è venuta a conoscenza del fatto che Lei, nel periodo da Gennaio 2017 sino a Dicembre 2017, si appropriava indebitamente di sigarette e/o di somme di denaro contante, per un valore complessivo di € 29.928,66, presenti presso il punto vendita (negozio) sito in RZ, condominio Alba Ruja, loc.
Liscia di Vacca, gestito dalla scrivente e dalla ditta individuale CP_2
, presso la quale Lei svolge la Sua attività lavorativa. Tutto ciò come si
[...] evince dalle risultanze di magazzino da Lei compilate ed a Lei richieste dalla scrivente sin dal gennaio 2017, ma da Lei consegnate appunto solamente in data 19.02.2018; · In particolare, all'esito del raffronto effettuato dalla scrivente del rendiconto carico/scarico di merce (tabacchi) con le risultanze del conto corrente bancario presso il quale Lei deve versare le somme oggetto degli incassi della vendita dei tabacchi, risultano appunto ammanchi, per un valore economico complessivo di € 29.928,66, al 31.12.2017. La Sua complessiva condotta, così come sopra descritta, risulta gravissima, in quanto in violazione sia delle apposite direttive impartite dall'Azienda, sia soprattutto dei doveri di diligenza e fedeltà su di Lei gravanti, anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 220 e 225 del CCNL COMMERCIO. Pertanto, prima di valutare disciplinarmente il suo comportamento, attendiamo di esaminare le giustificazioni che vorrà presentarci, ed a tal fine Le concediamo il termine di giorni cinque (5) dalla data di ricevimento della presente contestazione. La scrivente si riserva inoltre di Pt_3 effettuare ulteriori verifiche anche in relazione a periodi precedenti a quello di cui alla presente contestazione di addebito.” La contestazione è stata ricevuta dalla lavoratrice in data 21 marzo 2018 e quest'ultima ha omesso di inviare le proprie giustificazioni nel termine di legge di cinque giorni;
pertanto, in assenza di giustificazioni, la datrice di lavoro, con racc. A/R del 3 aprile 2018 ha comunicato alla ricorrente il licenziamento per giusta causa con effetto dalla data di inizio del procedimento disciplinare che di seguito si riporta: “oggetto: COMUNICAZIONE LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA facciamo seguito alla nostra contestazione di addebito disciplinare del 03.03.2018, da Lei ricevuta in data
21.03.2018, da intendersi in questa sede integralmente richiamata, a mezzo della quale Le contestavamo quanto segue: “- all'esito di una verifica effettuata recentemente, conseguente alla consegna, da parte Sua, della documentazione aziendale in Suo possesso, effettuata in data 19.02.2018, la scrivente Società è venuta a conoscenza del fatto che Lei, nel periodo da Gennaio 2017 sino a
Dicembre 2017, si appropriava indebitamente di sigarette e/o di somme di denaro contante, per un valore complessivo di € 29.928,66, presenti presso il punto vendita (negozio) sito in RZ, condominio Alba Ruja, loc. Liscia di Vacca, gestito dalla scrivente e dalla ditta individuale , presso la Controparte_2
5 quale Lei svolge la Sua attività lavorativa. Tutto ciò come si evince dalle risultanze di magazzino da Lei compilate ed a Lei richieste dalla scrivente sin dal gennaio
2017, ma da Lei consegnate appunto solamente in data 19.02.2018; in particolare, all'esito del raffronto effettuato dalla scrivente del rendiconto carico/scarico di merce (tabacchi) con le risultanze del conto corrente bancario presso il quale Lei deve versare le somme oggetto degli incassi della vendita dei tabacchi, risultano appunto ammanchi, per un valore economico complessivo di € 29.928,66, al 31.12.2017. Preso atto che Lei non ha presentato alcuna giustificazione in ordine ai fatti oggetto di contestazione di addebito, evidenziando che la Sua complessiva condotta, così come sopra descritta e ritualmente contestataLe, risulta pienamente comprovata e gravissima, in quanto in violazione sia delle apposite direttive impartite dall'Azienda, sia soprattutto dei doveri di diligenza e fedeltà su di Lei gravanti, anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 220 e 225 del CCNL
COMMERCIO. Tale Sua condotta risulta pertanto gravemente lesiva del vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro in essere con la scrivente, avendo pure cagionato a quest'ultima un notevole danno economico, del quale ci si riserva la richiesta di risarcimento. In ragione di tutto quanto esposto, con la presente siamo a comunicarLe che, a conclusione del procedimento disciplinare iniziato con la predetta contestazione di addebito del 03.03.2018, da Lei ricevuta in data
21.03.2018, viene disposto nei Suoi confronti il licenziamento disciplinare per giusta causa, ex art. 2119 c.c. Il Suo rapporto di lavoro cesserà pertanto dalla data di inizio del presente procedimento disciplinare (21.03.2018, data del ricevimento della contestazione di addebito disciplinare), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 4 della L. n. 92/2012.”. La dipendente solo in data 30 aprile 2018, oltre la scadenza del termine di cinque giorni, ha inviato una lettera di giustificazioni. In punto di diritto, parte resistente ha affermato la legittimità del licenziamento ed il diritto della società datoriale al risarcimento di tutti i danni economici subiti in conseguenza della condotta illegittima della lavoratrice. In riferimento alla legittimazione attiva ed interesse ad agire ha affermato la piena legittimazione attiva della società resistente in relazione all'esercizio del potere disciplinare nei confronti della ricorrente, sfociato nel provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2094 c.c. Sul punto ha allegato che la lavoratrice era subordinata alle dipendenze della società Parte_1 che pertanto quest'ultima era l'unica legittima titolare del potere disciplinare nei confronti della stessa;
che infatti la controversia ha ad oggetto la domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa, ex art. 2119 c.c.; che l'interesse ad agire è evidente in ragione del fatto che la società resistente, essendo integralmente esposta ad un'azione di risarcimento del danno da parte del
ai sensi dell'art. 2049 c.c. per responsabilità dei padroni e committenti per CP_2 fatto dei propri sottoposti, ha già provveduto a risarcire lo stesso danneggiato del danno materiale da costui subito, pari all'importo di € 29.928,66. In data 31 maggio 2019 parte ricorrente ha depositato memoria in risposta alla domanda riconvenzionale di controparte, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via principale preliminare: 1) Ordinare ex art. 423 c.p.c. il pagamento delle somme dovute per complessivi € 4.555,34 di cui € 1.618,75 a titolo di retribuzione del mese di marzo 2018 ed € 2.936,59 a titolo di Tfr;
In via principale: 2) Rigettare la domanda riconvenzionale avanzata. dalla convenuta;
In
6 via subordinata: 3) Per il denegato caso di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale di controparte, compensare anche parzialmente le somme dovute dalla ricorrente nei confronti della convenuta con quanto dovuto dalla in ragione del mancato pagamento del mese di Parte_1 marzo 2018 e del TFR;
3) In ogni caso con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.”. La causa, istruita con documenti e prova orale, è stata definita con la sentenza n.
180/2024 del Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, di accoglimento del ricorso, con conseguente dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato il 3.4.2018 e condanna del datore di lavoro al pagamento di tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di riferimento per il calcolo del TFR quale indennità; ha altresì condannato la resistente al pagamento della mensilità di marzo 2018 e del TFR, rigettando la domanda riconvenzionale della resistente, condannata anche alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, disattese le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di difetto di interesse ad agire della società resistente in ordine alla domanda per il risarcimento del danno subito da un terzo estraneo al processo ritenendo configurabile nel caso di specie la fattispecie del distacco del lavoratore, nel merito ha ritenuto indimostrata la prova dell'appropriazione da parte della lavoratrice delle sigarette e/o delle somme di danaro contante per un valore complessivo di € 29.928,66.
Infatti, una pluralità di persone ha avuto contatto diretto sia con la merce sia con il denaro nel corso del 2017 e non è stata fornita alcuna prova che riconduca con certezza l'ammanco alla condotta della lavoratrice;
né nella contestazione vengono indicati singoli periodi in cui si sarebbero verificati gli ammanchi sì da non potere escludere che questi si siano verificati in periodi in cui presso la tabaccheria prestava la propria attività altra dipendente. Accertata l'illegittimità del licenziamento, il Tribunale ha liquidato in tre mensilità l'indennità risarcitoria spettante attesa l'impossibilità di disporre la reintegrazione della lavoratrice per le ridotte dimensioni occupazionali della datrice di lavoro. Ha infine condannato quest'ultima al pagamento del tfr e della mensilità non corrisposta, atteso l'incontestato inadempimento della datrice di lavoro. Avverso tale sentenza ha proposto appello la società, cui ha resistito, con memoria, la lavoratrice.
La causa, istruita con il fascicolo di parte e con quello di ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Invero, l'appellante ha contestato i seguenti punti della sentenza impugnata: a) Legittimità del licenziamento – Opponibilità alla lavoratrice appellata dell'addebito disciplinare posto alla base del licenziamento. Errata ed illogica applicazione degli artt. 5 L. n. 604/66 e 116 c.p.c. Errata e contraddittoria motivazione sul punto.
In sintesi, il Tribunale non ha tenuto conto delle modalità di svolgimento della prestazione della responsabile anche della tabaccheria, con i seguenti CP_1 compiti da svolgere in via esclusiva: - effettuazione degli ordini dei beni di OP (tabacchi, ecc.); - deposito e ritiro di contante presso l'Istituto di Credito presso il quale era aperto l'apposito conto corrente nel quale venivano
7 riversati tutti i ricavi della tabaccheria;
- effettuazione di operazioni bancarie sul predetto conto dedicato al OP (prelievi e versamenti). Compiti peraltro assolti negligentemente come dimostrato dal ritardo nell'effettuare l'inventario. Risultano, pertanto, irrilevanti oltre che errati i due presupposti indicati dal
Tribunale per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento: infatti, quanto al periodo dicembre 2016/gennaio 2017, lo stesso non è dirimente trattandosi di un breve periodo, di un episodio sostanzialmente unico durante il quale appare inverosimile la sottrazione di merce per circa 30 mila euro atteso che diversamente sia l'appellata sia il si sarebbero resi conto dell'asportazione di merce CP_2 corrispondente a più del doppio di quella presente in magazzino alla data dei lavori;
quanto alla compresenza di un'altra dipendente, il Tribunale non ha considerato che quest'ultima era stagionale e che la stessa non effettuava acquisti di tabacchi né versava i relativi importi sul conto corrente aziendale. Infine, il Tribunale non ha tenuto conto che in caso di vendita di tabacchi, non viene emesso alcun scontrino fiscale in quanto non necessario, né, infine, che il difettoso funzionamento del software della tabaccheria non solo non impediva ma rallentava soltanto il funzionamento della cassa, ma in ogni caso, era possibile redigere a mano l'inventario dei tabacchi. Pertanto, l'ammanco, oggettivamente dimostrato, era ascrivibile alla sola Condotta che il Tribunale avrebbe potuto ritenere CP_1 dimostrata anche attraverso le seguenti presunzioni ex art. 2729 c.c.: 1) l'avere immotivatamente procrastinato la redazione dell'inventario dei tabacchi;
2) l'essere l'unica autorizzata all'acquisto dei tabacchi nonché l'unica autorizzata a effettuare i versamenti in banca;
3) l'essere l'unica referente per la contabilità della tabaccheria;
4) l'entità della sottrazione compiuta corrispondente a 5000 stecche di sigarette, tale per cui detta sottrazione sarebbe stata certamente scoperta al momento della riapertura della tabaccheria;
5) l'omesso invio di alcuna giustificazione dopo la contestazione disciplinare.
b) la legittimità del licenziamento per giusta causa atteso il rilevante importo sottratto, l'approfittarsi della della fiducia del titolare della tabaccheria, la CP_1 grave condotta inadempiente della lavoratrice sono circostanze che depongono per il ricorrere della giusta causa del licenziamento ex art. 2119 c.c., oltre che nella previsione del CCNL Commercio Terziario, art. 220.
c) Fondatezza ed accoglibilità della domanda riconvenzionale formulata in primo grado dall'appellante – Sussistenza ed opponibilità alla lavoratrice appellata dei fatti posti alla base del licenziamento – Violazione degli artt. 2104 c.c. e 2105 c.c. – Diritto della datrice di lavoro al risarcimento del danno – Errata motivazione sul punto.
In sintesi, fondato il primo motivo di appello, deve ritenersi fondata anche la domanda riconvenzionale atteso che la società, responsabile ex art. 2049 c.c., ha integralmente corrisposto al titolare della tabaccheria, il predetto Controparte_2 controvalore dei tabacchi dei quali l'appellata si è appropriata, oltre che comunque avere violato i doveri di diligenza e di fedeltà ex artt. 2104 e 2015 c.c. Dal che ulteriormente consegue che il credito della lavoratrice va a compensare in parte il debito della società nei confronti del terzo, titolare della tabaccheria. I motivi, esaminabili congiuntamente stante l'evidente connessione rispetto all'unitaria condotta oggetto di impugnazione, non sono condivisibili.
8 Invero, come riportato anche nella sentenza impugnata, la è stata licenziata in CP_1 quanto “all'esito di una verifica effettuata recentemente, conseguente alla consegna, da parte Sua, della documentazione aziendale in Suo possesso, effettuata in data 19.02.2018, la scrivente Società è venuta a conoscenza del fatto che Lei, nel periodo da Gennaio 2017 sino a Dicembre 2017, si appropriava indebitamente di sigarette e/o di somme di denaro contante, per un valore complessivo di € 29.928,66, presenti presso il punto vendita (negozio) sito in RZ, condominio Alba Ruja, loc. Liscia di Vacca, gestito dalla scrivente e dalla ditta individuale , presso la quale Lei svolge la Sua attività Controparte_2 lavorativa. Tutto ciò come si evince dalle risultanze di magazzino da Lei compilate ed a Lei richieste dalla scrivente sin dal gennaio 2017, ma da Lei consegnate appunto solamente in data 19.02.2018; in particolare, all'esito del raffronto effettuato dalla scrivente del rendiconto carico/scarico di merce (tabacchi) con le risultanze del conto corrente bancario presso il quale Lei deve versare le somme oggetto degli incassi della vendita dei tabacchi, risultano appunto ammanchi, per un valore economico complessivo di € 29.928,66, al 31.12.2017. Preso atto che Lei non ha presentato alcuna giustificazione in ordine ai fatti oggetto di contestazione di addebito, evidenziando che la Sua complessiva condotta, così come sopra descritta e ritualmente contestataLe, risulta pienamente comprovata e gravissima, in quanto in violazione sia delle apposite direttive impartite dall'Azienda, sia soprattutto dei doveri di diligenza e fedeltà su di Lei gravanti, anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 220 e 225 del CCNL COMMERCIO. Tale Sua condotta risulta pertanto gravemente lesiva del vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro in essere con la scrivente, avendo pure cagionato a quest'ultima un notevole danno economico, del quale ci si riserva la richiesta di risarcimento.”. Dunque, all'appellata è contestata l'essersi appropriata alternativamente o cumulativamente di € 29.928,66 o dell'equivalente monetario in stecche di sigarette nel periodo da gennaio a dicembre 2017. Detta appropriazione, qualificata come ammanco di cassa 1, emergerebbe dal raffronto tra il valore dei tabacchi acquistati quale risulta dalle relative fatture di acquisto nel periodo in considerazione, gli incassi registrati dalla vendita di tabacchi in detto periodo e il valore delle rimanenze di magazzino registrate nella data finale del periodo medesimo. In altri termini, al termine del periodo considerato non c'è riscontro economico di cassa dal confronto tra la quantità di tabacchi acquistati e quelli rimanenti, con la conseguenza, secondo la tesi dell'appellante, che detta incoerenza contabile ha origine o dalla sottrazione di tabacchi che, in quanto non venduti, non hanno generato alcun introito, o dalla sottrazione del relativo ricavato dalla loro vendita. Di entrambe le condotte l'appellante ha ritenuto responsabile la sulla base dei CP_1 seguenti argomenti: il ritardo nella redazione dell'inventario dei tabacchi ripetutamente richiesto;
l'essere l'unica dipendente tenuta al versamento in banca degli incassi derivanti dalla vendita dei tabacchi: vendita per la quale non è prevista l'emissione di alcun scontrino fiscale;
l'essere l'unica dipendente che è tenuta a rapportarsi con la professionista che ha la contabilità della ditta individuale titolare
9 della tabaccheria;
essere l'unica dipendente autorizzata a effettuare l'acquisto dei tabacchi presso i Monopoli di Stato;
essere l'unica dipendente che avrebbe dovuto accorgersi della mancanza di circa 5 mila stecche di sigarette successivamente alla riapertura dell'esercizio commerciale nel gennaio 2017 dopo l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione;
il non avere fornito alcuna giustificazione dopo la contestazione disciplinare.
Ciò premesso, sono dati incontestati 1) il valore di acquisto del quantitativo di tabacchi risultante dall'elenco delle fatture prodotte e relative al periodo considerato;
2) l'equivalente economico dei tabacchi rimasti invenduti al termine del predetto periodo;
3) il minore importo degli incassi versati sul c/c aziendale da parte dell'appellata nel relativo periodo rispetto alla differenza tra i due precedenti valori: la differenza tra questi ultimi dati rappresenta il danno patito dalla ditta individuale Controparte_2 Di detta differenza, la datrice di lavoro ritiene responsabile esclusiva l'appellata senza peraltro fornire alcuna prova diretta ma invocando la prova presuntiva. In proposito la Corte osserva che la risulta assunta il 2.6.2016 dalla società CP_1 appellante, il cui legale rappresentante ha acquistato, in proprio e, dunque, in qualità di titolare di ditta individuale, l'attività di tabaccheria il successivo 21.6.2016 (circostanza incontroversa); la contestazione disciplinare ha riguardo al solo periodo gennaio-dicembre 2017 con la conseguenza che l'appellata risulta estranea a qualsiasi condotta anteriore al gennaio 2017. L'appellante ha dedotto (capo 11 memoria di costituzione in primo grado) che “nel Gennaio 2017, la dott.ssa richiedeva alla ricorrente un rendiconto Per_3 carico/scarico dei tabacchi, effettuato dalla , ma che presentava alcune CP_1 anomalie?” senza peraltro precisare la natura e l'entità di tali anomalie, né si precisa se dette anomalie sono state risolte o meno.
Ancora, nel rendiconto definitivo predisposto dalla commercialista sia della Per_3
Società appellante sia della ditta individuale, alla data del 31.1.2017 risulta esservi una “rimanenza” di tabacchi non venduti per € 25.916,17, aumentata a € 58.363,04 alla data del febbraio 2018 con una differenza in più del valore delle giacenze pari a € 32.446,87. In altri termini, nel periodo gennaio-dicembre risultano acquistati tabacchi per un valore di € 431.455,57 e versati corrispettivi per € 401.706,65 con rimanenze pari a
€ 58.363,04: detratte le rimanenze iniziali del dicembre 2016 (€ 26.784,32), a dicembre 2017 le rimanenze risultano accresciute di € 31.578,72. Sommando queste ultime agli incassi versati nel periodo oggetto di addebito risulterebbe che nel periodo oggetto di contestazione non si sarebbe verificato alcun ammanco.
Peraltro, in sede di inventario definitivo, il controvalore delle rimanenze della tabaccheria al 17.2.2018 è stato quantificato nel minore importo di € 27.060,91 oltre ad altre due voci per un totale di € 1.373,47. Pertanto, considerato l'importo dell'acquistato nel periodo in contestazione, maggiorato delle rimanenze iniziali al 31.12.2016, nonché il controvalore incassato nel 2017 e il valore delle rimanenze concretamente rinvenuto alla data del 17.2.2018 si ottiene il minore importo incassato pari a € 28.098,86 quale controvalore di tabacchi non rinvenuti tra le rimanenze.
10 In altri termini, il danno lamentato dall'appellante è pari al controvalore di tabacchi venduti ma il cui corrispettivo non è stato versato oppure al controvalore di tabacchi non venduti ma sottratti dalle giacenze. Ciò premesso, al fine di accertare la responsabilità della l'appellante avrebbe CP_1 dovuto dimostrare l'effettiva entità delle rimanenze al 31.12.2016 per un valore di
€ 26.784,32 che risultano determinate nel caso di specie dal raffronto formale tra le fatture di acquisto e l'incasso del venduto. Trattasi di aspetto contestato in quanto tra il 31.12.2016 e il 31.1.2017 la tabaccheria è rimasta chiusa per lavori di ristrutturazione e la merce della tabaccheria è stata trasferita temporaneamente presso il deposito del precedente proprietario della tabaccheria.
È risultato, infatti, dimostrato che le chiavi di detto deposito sono nella disponibilità non della sola ma anche di altre persone: vedasi la deposizione CP_1 resa in sede penale nonché quanto dichiarato al giudice di primo grado. Dal che discende che l'appellante avrebbe dovuto riscontrare sulla base delle fatture di acquisto, il quantitativo di merce effettivamente ancora presente nel deposito al momento della riapertura della tabaccheria.
Invero, soltanto in detto modo ella avrebbe potuto escludere la sottrazione di una parte della merce (indipendentemente dal relativo valore) prima della riapertura della tabaccheria da parte di persone diverse dalla CP_1 Per il periodo successivo, l'appellante ha ripetutamente evidenziato che l'appellata avrebbe potuto tenere riscontro scritto della merce venduta durante il periodo di difettoso funzionamento del software di gestione della cassa.
Pur condividendo il rilievo, si osserva che analogo obbligo avrebbe dovuto essere richiesto e svolto anche dall'altra dipendente, poiché non risulta che Persona_2 la stessa – che si alternava con la per circa 6 mesi l'anno - vi abbia CP_1 provveduto, non è possibile accertare se e quanto l'appellata abbia eventualmente incassato e non versato.
Né la ha dichiarato di avere riscontrato, durante i propri turni di lavoro, la Per_2 mancanza di intere stecche di sigarette sì da potere ritenere che la si sia CP_1 appropriata di queste ultime o dell'eventuale corrispettivo. Peraltro, le carenze istruttorie non riguardano soltanto la dimostrazione diretta del comportamento addebitato all'appellata, ma anche la prova presuntiva ove si consideri che alla mancata spiegazione alla contestazione disciplinare non può attribuirsi l'univoco significato di una implicita ammissione di responsabilità ove si consideri che all'appellata viene richiesto di dare spiegazione delle differenze tra il venduto, l'incasso e il rimanente maturate durante un intero anno lavorativo senza potere avere accesso alle fatture di acquisto e, dunque, al riscontro della merce rimanente e del corrispettivo non versato e, dunque, senza potere giustificare – quanto meno in un breve lasso di tempo – le singole contestazioni. Neppure la mancata stesura degli inventari è condotta significativa dell'addebito mosso alla atteso che quest'ultimo avrebbe dovuto svolgersi durante l'orario CP_1 di lavoro, effettuando un aggiornamento quotidiano del venduto, dell'incassato e delle rimanenze sia durante il proprio turno di lavoro sia durante quello della il tutto senza poter contare sull'ausilio del software di cassa, rimasto Per_2 difettoso per un lungo periodo di tempo.
11 Parimenti non univoche e poco significative sono il fatto di essere l'unico referente della dr.ssa di essere l'unica con delega al versamento degli incassi nel Per_3 conto corrente della azienda titolare della tabaccheria ove si consideri che detti incassi sono quelli che la tabaccheria ha percepito durante il periodo lavorativo svolto sia dalla sia dalla Né vi è prova che durante il periodo in cui CP_1 Per_2 l'appellata è unica dipendente, l'incasso versato sia inferiore rispetto al valore della merce effettivamente venduta, così come non vi è prova che al termine della giornata l'incasso era “tot” e che al momento del versamento in banca degli introiti, questi inferiori sì da lasciare presumere che certamente la si è appropriata di CP_1 parte dell'incasso. Infine, anche l'essere l'unica dipendente autorizzata ad effettuare l'acquisto dei tabacchi presso i Monopoli di Stato è circostanza che non fornisce prova univoca della responsabilità della condotta addebitata all'appellata dovendosi ipotizzare che quest'ultima si sia appropriata di parte della merce prima di depositarla presso la tabaccheria. Dal rigetto del primo motivo consegue il rigetto della domanda dell'appellante di condanna dell'appellata al risarcimento del danno patito, con conseguente rigetto anche dell'invocata compensazione del proprio credito con quello dell'appellata. Il rigetto del primo motivo – conseguente all'indimostrata condotta di appropriazione addebitata all'appellata – determina l'infondatezza anche della domanda subordinata di licenziamento per giustificato motivo soggettivo considerato che l'omessa redazione e relativo invio periodico dell'inventario, peraltro, richiesto dal distaccatario e non dalla società appellante distaccante
(secondo lo schema giuridico indicato dal primo giudice e non oggetto di contestazione nel corso del presente grado di giudizio), non risulta comunque compreso tra le condotte oggetto di contestazione disciplinare sì da dovere ritenere che detto aspetto non abbia costituito un inadempimento grave tanto da giustificare il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
In conclusione, deve confermarsi la sentenza impugnata, stante anche l'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale dell'appellata. Al riguardo, quest'ultima ha eccepito il verificarsi di ipotesi di interruzione del presente giudizio in quanto la società appellante risulta cancellata dal registro delle imprese in epoca antecedente la notifica del presente appello: interruzione cui dovrebbe conseguire l'atto di riassunzione da parte dei soci della cessata società. Trattasi di eccezione non fondata alla luce del principio di ultrattività del mandato come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.
29812/2024 che motivatamente ha dichiarato di aderire al principio espresso dalle
Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 15295/2014 per cui
“«L'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se
l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice)nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione. Tale posizione giuridica
12 è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase
d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte
(come previsto dalla novella di cui alla l. n. 69 del 2009, art. 46), o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 300 c.p.c., comma 4. Ne deriva che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell'art.
285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace;
b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace;
c)è ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi dell'art.
330 c.p.c., comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento».”. In punto disciplina delle spese processuali, la Corte osserva che il rigetto dell'eccezione pregiudiziale dell'appellata, l'indubbio danno patito dalla società appellante dalla sottrazione di parte della merce e/o di parte degli incassi derivanti dalla loro vendita, la mancanza di collaborazione della prima dell'inizio del CP_1 processo, unitamente alla parziale mancanza di diligenza da parte di quest'ultima, giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto dalla , in persona del Parte_1 legale rappresentante, avverso la sentenza n. 180/2024 pronunciata dal Tribunale di
Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, in contraddittorio con
[...]
; CP_1 dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
Giorni 5 per la motivazione. Sassari, 26.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si ha un ammanco di cassa si verifica quando il denaro in cassa è inferiore al totale registrato nelle registrazioni contabili. In sostanza, significa che c'è una mancanza di denaro rispetto a quanto dovrebbe esserci secondo i documenti contabili.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel Dott.ssa Monica Moi Consigliere
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 114 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2024 promossa da
Parte_1
In persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in RZ, presso lo studio dell'avv.to Roberta Mela, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Sartori e Enrico Berti in forza di procura in atti. APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 domiciliata elettivamente in Cagliari, presso lo studio dell'avv.to Andrea Dedoni che la rappresenta e difende in forza di procura in atti,
APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 180/2024 del Tribunale di Tempio
Pausania, sezione lavoro, in tema di licenziamento per ammanco di denaro.
All'udienza del 26.2.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE In totale riforma della sentenza impugnata, ogni contraria istanza disattesa, rigettare integralmente la domanda introduttiva proposta dall'odierna appellata ed accogliere integralmente le domande formulate dall'odierna appellante, e per l'effetto, a) IN VIA PRINCIPALE: Accertarsi e dichiararsi la legittimità del licenziamento intimato all'appellata da parte della società appellante con propria del 03.04.2018 e per l'effetto, rigettarsi tutte le domande formulate dall'appellata nel proprio ricorso introduttivo in primo grado, in quanto illegittime ed infondate per le ragioni di cui in narrativa;
b) In via assolutamente subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Sig. Giudice adito dovesse ritenere la condotta dell'appellata di non gravità tale da legittimare il licenziamento per giusta causa, ex art. 2119 c.c., disporsi la conversione di tale licenziamento in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, ex art. 3 L. 604/66, con corresponsione da parte della società appellante dell'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura prevista dalla contrattazione collettiva;
c) IN VIA RICONVENZIONALE: Accertarsi e dichiararsi la violazione dei doveri di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., in capo
1 all'appellata, per le motivazioni di cui in narrativa, e per l'effetto di quanto sopra, condannarsi la stessa appellata alla corresponsione in favore della Pt_2 appellante della somma di € 29.928,66 (euro ventinovemilanovecentoventotto/66), a titolo di risarcimento del danno cagionato, ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da quantificarsi eventualmente anche mediante CTU contabile che sin da ora si richiede;
d) IN VIA SUBORDINATA: nell'ipotesi di riconoscimento di somme in favore dell'appellata, disporsi l'integrale compensazione di tali somme con quelle dovute alla società appellante;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA, si reiterano tutte le istanze istruttorie già tempestivamente formulate in primo grado nella propria memoria difensiva di costituzione con domanda riconvenzionale, nonché nei propri scritti difensivi, ivi compresi i verbali di udienza di primo grado. Ci si riporta in ogni caso a tutte le istanze istruttorie già formulate in primo grado. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA In via preliminare: - Dichiarare l'interruzione del processo e/o la riassunzione del processo nei confronti dei soci per mancanza di legittimazione ad agire o comunque ad essere parte del giudizio della società estinta;
- Parte_1
Nel merito: - Rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto le domande avanzate nel ricorso per appello e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza impugnata;
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha Controparte_1 convenuto in giudizio chiedendo Parte_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In Via pregiudiziale nel merito dichiarare la mancanza di legittimazione attiva ed interesse ad agire della
[...]
,P.IVA n. persona del liquidatore e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore Sig. , con sede legale in Controparte_2
Riccione (RN), C.so Fratelli Cervi n. 125; 2) Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento per giusta causa intimato da Parte_1 alla sig.ra , con lettera ricevuta il 10 aprile 2018, per Controparte_1
l'insussistenza del fatto contestato e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria parametrata all'ultima retribuzione globale di fatto nella misura massima di sei mensilità, oltre rivalutazione e interessi come per legge, e ricostruzione della posizione contributiva previdenziale e assicurativa;
3) Accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente al pagamento delle somme relative all'ultima mensilità di marzo 2018 e del TFR, come verranno giustificate in corso di causa, sempre oltre interessi legali e rivalutazione fino al saldo e, per l'effetto, condannare la società
[...]
al pagamento delle somme relative all'ultima mensilità di Parte_1 marzo 2018 e del TFR sempre oltre interessi legali e rivalutazione fino al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali”. A fondamento della domanda, parte ricorrente ha allegato di aver ha lavorato dal 2 giugno 2016 alle dipendenze della con contratto a tempo indeterminato;
di Parte_1 aver prestato la propria attività presso il punto vendita di RZ (condominio
2 Alba Ruja, sito nella Loc. Liscia di Vacca); di aver svolto la mansione di commessa di negozio, con qualifica di Operaio ed inquadrata al quarto livello del CCNL settore Conf. Commercio;
di aver ricevuto il 21 marzo 2018 una contestazione disciplinare “per essersi appropriata indebitamente di sigarette e/o somme di denaro per un valore complessivo di € 29.928,66”. In via preliminare ha affermato che prima di ricevere le proprie giustificazioni, il 3 aprile 2018, la società resistente ha proceduto al licenziamento disciplinare per giusta causa;
che pertanto in data 9 maggio 2018 ha impugnato in via stragiudiziale il suddetto provvedimento;
che prima di allora non aveva mai ricevuto alcuna contestazione disciplinare e che ha sempre avuto ottimi rapporti con i colleghi ed il datore di lavoro. In ordine alla contestazione ha ricostruito in sintesi i fatti come segue. Nella sede in cui la società resistente svolgeva l'attività di commercio al dettaglio c'era anche la rivendita di tabacchi di proprietà di che nel Persona_1 giugno 2016 tale rivendita unitamente alle rimanenze del magazzino è stata comprata da che alla data del passaggio di proprietà, ovvero il Controparte_2 21 giugno 2016, le suddette rimanenze ammontavano ad € 14.381,33; che la lavoratrice, nonostante fosse assunta alle dipendenze della società resistente, è stata chiamata a svolgere attività lavorativa anche per la rivendita di tabacchi di proprietà del la quale era gestita dalla ditta individuale di cui quest'ultimo CP_2 era titolare;
di aver lavorato fino alla seconda settimana di aprile 2017 come unica dipendente;
che dall'aprile 2017 e fino al mese di novembre 2017 è stata assunta un'altra dipendente, ; che i turni erano così suddivisi: la Persona_2 ricorrente svolgeva l'attività dalle 08:00 alle 14:00 mentre la collega dalle Per_2
14:00 alle 20:30; che entrambe gestivano autonomamente il registratore di cassa.
Ha aggiunto che durante le festività natalizie la tabaccheria è rimasta chiusa per lavori di ristrutturazione;
che in tale circostanza si è occupata di liberare il negozio e di sistemare provvisoriamente la merce nel magazzino di
[...]
(precedente proprietario e gestore della tabaccheria); che il 23 gennaio Per_1 2017, nel riportare la merce all'interno della rivendita, si è accorta che mancavano delle scatole di tabacchi;
che di tale circostanza è stato reso immediatamente edotto il che in ogni caso nessuno le ha mai contestato CP_2 nulla al riguardo. Ha poi precisato che le chiavi del magazzino, dove era stata stipata la merce durante i lavori di ristrutturazione nel periodo dicembre Per_ 2016/gennaio 2017, erano detenute, oltre che dal anche da alcuni suoi dipendenti e da un'altra persona che lo utilizzava per depositare materiali per la Per_ ristrutturazione di un immobile adiacente di proprietà del Ciò posto, per le ragioni di cui in espositiva, la ricorrente in via pregiudiziale ha lamentato il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire della allegando che la Parte_1 contestazione di addebito disciplinare e il licenziamento sono stati intimati dalla società ricorrente per circostanze relative alla ditta individuale del Bollini e dunque all'attività di vendita di tabacchi;
che in ogni caso la società non ha Pt_1 subito nessun danno dalla condotta contestata alla ricorrente. Nel merito, ha eccepito l'invalidità e/o illegittimità del licenziamento per vizio insanabile della contestazione disciplinare e il mancato pagamento dell'ultima retribuzione del mese di marzo 2018 e del TFR. Costituitasi, ha Parte_1 contestato tutto quanto ex adverso rappresentato, spiegando domanda riconvenzionale e così concludendo: “IN VIA PRINCIPALE: Accertarsi e
3 dichiararsi la legittimità del licenziamento intimato alla ricorrente da parte della resistente con propria del 03.04.2018 e per l'effetto, rigettarsi tutte le domande formulate dalla ricorrente nel proprio ricorso introduttivo, in quanto illegittime ed infondate per le ragioni di cui in narrativa;
- In via assolutamente subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Sig. Giudice adito dovesse ritenere la condotta della ricorrente di non gravità tale da legittimare il licenziamento per giusta causa, ex art. 2119 c.c., disporsi la conversione di tale licenziamento in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, ex art. 3 L. 604/66, con corresponsione da parte della società resistente dell'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura prevista dalla contrattazione collettiva;
- IN VIA RICONVENZIONALE: Accertarsi e dichiararsi la violazione dei doveri di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e
2105 c.c., in capo alla ricorrente, per le motivazioni di cui in narrativa, e per l'effetto di quanto sopra, condannarsi la stessa ricorrente alla corresponsione in favore della Società ricorrente della somma di € 29.928,66 (euro ventinovemilanovecentoventotto/66), a titolo di risarcimento del danno cagionato, ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da quantificarsi eventualmente anche mediante CTU contabile che sin da ora si richiede;
- IN VIA SUBORDINATA: nell'ipotesi di riconoscimento di somme in favore della ricorrente, disporsi l'integrale compensazione di tali somme con quelle dovute alla società resistente;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M. 10.03.2014, oltre ad IVA e CPA come per legge”. A fondamento delle rispettive pretese ha allegato di aver acquistato nel giugno 2016 un negozio di giornali, oggettistica, articoli da spiaggia, articoli da regalo e tabaccheria presso il Condominio Alba Ruja;
che l'autorizzazione amministrativa per la vendita dei tabacchi rilasciata dall'AAMS Per_ (Monopoli di Stato) non poteva essere trasferita dal vecchio titolare (sig. alla società resistente, in quanto quest'ultima risultava essere una persona giuridica e al contrario doveva essere intestata ad una persona fisica;
che proprio per tale ragione la tabaccheria era formalmente gestita dalla ditta individuale di Bollini
Germano, mentre il negozio di giornali, articoli da spiaggia e da regalo dalla società resistente;
che in ogni caso il era anche socio e legale CP_2 rappresentante di quest'ultima. Nel merito ha poi allegato che sin dall'inizio del rapporto di lavoro la dipendente è stata individuata come commessa responsabile del negozio;
che per tutto il periodo di lavoro sino al suo licenziamento ha svolto i seguenti compiti: effettuazione ordini dei beni di OP (tabacchi, ecc.), deposito e ritiro di contante presso l'Istituto di Credito, effettuazione di operazioni bancarie (prelievi e versamenti); che la dipendente ha altresì tenuto i rapporti con la consulente contabile della società resistente e della ditta , Controparte_2 dott.ssa che infatti, al fine di redigere la contabilità aziendale per Per_3 entrambe le aziende, è stata incaricata di inviare periodicamente alla predetta consulente i resoconti mensili degli articoli venduti, degli acquisti effettuati e delle giacenze degli articoli di OP (oltre che degli altri articoli); che a seguito della redazione dell'inventario a febbraio 2018 è stato rilevato un ammanco di tabacchi e/o di denaro per un importo di € 29.928,66; che tale fatto era da addebitarsi alla;
che in conseguenza della condotta illegittima della propria CP_1 dipendente ha dovuto provvedere a risarcire integralmente il danno materiale subito dalla ditta individuale;
che, pertanto, l'omesso pagamento Controparte_2
4 delle ultime spettanze retributive della ricorrente è riconducibile al diritto della datrice di lavoro di compensare parzialmente tali crediti della lavoratrice con il più rilevante debito di quest'ultima nei confronti della stessa datrice di lavoro, derivante dai fatti sopra descritti. Per tali ragioni, si è proceduto alla contestazione dell'addebito avente il seguente contenuto: “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 legge 20/05/70 n. 300, nonché della regolamentazione disciplinare collettiva ed aziendale, Le contestiamo i seguenti addebiti disciplinari: · all'esito di una verifica effettuata recentemente, conseguente alla consegna, da parte Sua, della documentazione aziendale in Suo possesso, effettuata in data 19.02.2018, la scrivente Società è venuta a conoscenza del fatto che Lei, nel periodo da Gennaio 2017 sino a Dicembre 2017, si appropriava indebitamente di sigarette e/o di somme di denaro contante, per un valore complessivo di € 29.928,66, presenti presso il punto vendita (negozio) sito in RZ, condominio Alba Ruja, loc.
Liscia di Vacca, gestito dalla scrivente e dalla ditta individuale CP_2
, presso la quale Lei svolge la Sua attività lavorativa. Tutto ciò come si
[...] evince dalle risultanze di magazzino da Lei compilate ed a Lei richieste dalla scrivente sin dal gennaio 2017, ma da Lei consegnate appunto solamente in data 19.02.2018; · In particolare, all'esito del raffronto effettuato dalla scrivente del rendiconto carico/scarico di merce (tabacchi) con le risultanze del conto corrente bancario presso il quale Lei deve versare le somme oggetto degli incassi della vendita dei tabacchi, risultano appunto ammanchi, per un valore economico complessivo di € 29.928,66, al 31.12.2017. La Sua complessiva condotta, così come sopra descritta, risulta gravissima, in quanto in violazione sia delle apposite direttive impartite dall'Azienda, sia soprattutto dei doveri di diligenza e fedeltà su di Lei gravanti, anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 220 e 225 del CCNL COMMERCIO. Pertanto, prima di valutare disciplinarmente il suo comportamento, attendiamo di esaminare le giustificazioni che vorrà presentarci, ed a tal fine Le concediamo il termine di giorni cinque (5) dalla data di ricevimento della presente contestazione. La scrivente si riserva inoltre di Pt_3 effettuare ulteriori verifiche anche in relazione a periodi precedenti a quello di cui alla presente contestazione di addebito.” La contestazione è stata ricevuta dalla lavoratrice in data 21 marzo 2018 e quest'ultima ha omesso di inviare le proprie giustificazioni nel termine di legge di cinque giorni;
pertanto, in assenza di giustificazioni, la datrice di lavoro, con racc. A/R del 3 aprile 2018 ha comunicato alla ricorrente il licenziamento per giusta causa con effetto dalla data di inizio del procedimento disciplinare che di seguito si riporta: “oggetto: COMUNICAZIONE LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA facciamo seguito alla nostra contestazione di addebito disciplinare del 03.03.2018, da Lei ricevuta in data
21.03.2018, da intendersi in questa sede integralmente richiamata, a mezzo della quale Le contestavamo quanto segue: “- all'esito di una verifica effettuata recentemente, conseguente alla consegna, da parte Sua, della documentazione aziendale in Suo possesso, effettuata in data 19.02.2018, la scrivente Società è venuta a conoscenza del fatto che Lei, nel periodo da Gennaio 2017 sino a
Dicembre 2017, si appropriava indebitamente di sigarette e/o di somme di denaro contante, per un valore complessivo di € 29.928,66, presenti presso il punto vendita (negozio) sito in RZ, condominio Alba Ruja, loc. Liscia di Vacca, gestito dalla scrivente e dalla ditta individuale , presso la Controparte_2
5 quale Lei svolge la Sua attività lavorativa. Tutto ciò come si evince dalle risultanze di magazzino da Lei compilate ed a Lei richieste dalla scrivente sin dal gennaio
2017, ma da Lei consegnate appunto solamente in data 19.02.2018; in particolare, all'esito del raffronto effettuato dalla scrivente del rendiconto carico/scarico di merce (tabacchi) con le risultanze del conto corrente bancario presso il quale Lei deve versare le somme oggetto degli incassi della vendita dei tabacchi, risultano appunto ammanchi, per un valore economico complessivo di € 29.928,66, al 31.12.2017. Preso atto che Lei non ha presentato alcuna giustificazione in ordine ai fatti oggetto di contestazione di addebito, evidenziando che la Sua complessiva condotta, così come sopra descritta e ritualmente contestataLe, risulta pienamente comprovata e gravissima, in quanto in violazione sia delle apposite direttive impartite dall'Azienda, sia soprattutto dei doveri di diligenza e fedeltà su di Lei gravanti, anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 220 e 225 del CCNL
COMMERCIO. Tale Sua condotta risulta pertanto gravemente lesiva del vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro in essere con la scrivente, avendo pure cagionato a quest'ultima un notevole danno economico, del quale ci si riserva la richiesta di risarcimento. In ragione di tutto quanto esposto, con la presente siamo a comunicarLe che, a conclusione del procedimento disciplinare iniziato con la predetta contestazione di addebito del 03.03.2018, da Lei ricevuta in data
21.03.2018, viene disposto nei Suoi confronti il licenziamento disciplinare per giusta causa, ex art. 2119 c.c. Il Suo rapporto di lavoro cesserà pertanto dalla data di inizio del presente procedimento disciplinare (21.03.2018, data del ricevimento della contestazione di addebito disciplinare), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 4 della L. n. 92/2012.”. La dipendente solo in data 30 aprile 2018, oltre la scadenza del termine di cinque giorni, ha inviato una lettera di giustificazioni. In punto di diritto, parte resistente ha affermato la legittimità del licenziamento ed il diritto della società datoriale al risarcimento di tutti i danni economici subiti in conseguenza della condotta illegittima della lavoratrice. In riferimento alla legittimazione attiva ed interesse ad agire ha affermato la piena legittimazione attiva della società resistente in relazione all'esercizio del potere disciplinare nei confronti della ricorrente, sfociato nel provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2094 c.c. Sul punto ha allegato che la lavoratrice era subordinata alle dipendenze della società Parte_1 che pertanto quest'ultima era l'unica legittima titolare del potere disciplinare nei confronti della stessa;
che infatti la controversia ha ad oggetto la domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa, ex art. 2119 c.c.; che l'interesse ad agire è evidente in ragione del fatto che la società resistente, essendo integralmente esposta ad un'azione di risarcimento del danno da parte del
ai sensi dell'art. 2049 c.c. per responsabilità dei padroni e committenti per CP_2 fatto dei propri sottoposti, ha già provveduto a risarcire lo stesso danneggiato del danno materiale da costui subito, pari all'importo di € 29.928,66. In data 31 maggio 2019 parte ricorrente ha depositato memoria in risposta alla domanda riconvenzionale di controparte, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via principale preliminare: 1) Ordinare ex art. 423 c.p.c. il pagamento delle somme dovute per complessivi € 4.555,34 di cui € 1.618,75 a titolo di retribuzione del mese di marzo 2018 ed € 2.936,59 a titolo di Tfr;
In via principale: 2) Rigettare la domanda riconvenzionale avanzata. dalla convenuta;
In
6 via subordinata: 3) Per il denegato caso di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale di controparte, compensare anche parzialmente le somme dovute dalla ricorrente nei confronti della convenuta con quanto dovuto dalla in ragione del mancato pagamento del mese di Parte_1 marzo 2018 e del TFR;
3) In ogni caso con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.”. La causa, istruita con documenti e prova orale, è stata definita con la sentenza n.
180/2024 del Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, di accoglimento del ricorso, con conseguente dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato il 3.4.2018 e condanna del datore di lavoro al pagamento di tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di riferimento per il calcolo del TFR quale indennità; ha altresì condannato la resistente al pagamento della mensilità di marzo 2018 e del TFR, rigettando la domanda riconvenzionale della resistente, condannata anche alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, disattese le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di difetto di interesse ad agire della società resistente in ordine alla domanda per il risarcimento del danno subito da un terzo estraneo al processo ritenendo configurabile nel caso di specie la fattispecie del distacco del lavoratore, nel merito ha ritenuto indimostrata la prova dell'appropriazione da parte della lavoratrice delle sigarette e/o delle somme di danaro contante per un valore complessivo di € 29.928,66.
Infatti, una pluralità di persone ha avuto contatto diretto sia con la merce sia con il denaro nel corso del 2017 e non è stata fornita alcuna prova che riconduca con certezza l'ammanco alla condotta della lavoratrice;
né nella contestazione vengono indicati singoli periodi in cui si sarebbero verificati gli ammanchi sì da non potere escludere che questi si siano verificati in periodi in cui presso la tabaccheria prestava la propria attività altra dipendente. Accertata l'illegittimità del licenziamento, il Tribunale ha liquidato in tre mensilità l'indennità risarcitoria spettante attesa l'impossibilità di disporre la reintegrazione della lavoratrice per le ridotte dimensioni occupazionali della datrice di lavoro. Ha infine condannato quest'ultima al pagamento del tfr e della mensilità non corrisposta, atteso l'incontestato inadempimento della datrice di lavoro. Avverso tale sentenza ha proposto appello la società, cui ha resistito, con memoria, la lavoratrice.
La causa, istruita con il fascicolo di parte e con quello di ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Invero, l'appellante ha contestato i seguenti punti della sentenza impugnata: a) Legittimità del licenziamento – Opponibilità alla lavoratrice appellata dell'addebito disciplinare posto alla base del licenziamento. Errata ed illogica applicazione degli artt. 5 L. n. 604/66 e 116 c.p.c. Errata e contraddittoria motivazione sul punto.
In sintesi, il Tribunale non ha tenuto conto delle modalità di svolgimento della prestazione della responsabile anche della tabaccheria, con i seguenti CP_1 compiti da svolgere in via esclusiva: - effettuazione degli ordini dei beni di OP (tabacchi, ecc.); - deposito e ritiro di contante presso l'Istituto di Credito presso il quale era aperto l'apposito conto corrente nel quale venivano
7 riversati tutti i ricavi della tabaccheria;
- effettuazione di operazioni bancarie sul predetto conto dedicato al OP (prelievi e versamenti). Compiti peraltro assolti negligentemente come dimostrato dal ritardo nell'effettuare l'inventario. Risultano, pertanto, irrilevanti oltre che errati i due presupposti indicati dal
Tribunale per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento: infatti, quanto al periodo dicembre 2016/gennaio 2017, lo stesso non è dirimente trattandosi di un breve periodo, di un episodio sostanzialmente unico durante il quale appare inverosimile la sottrazione di merce per circa 30 mila euro atteso che diversamente sia l'appellata sia il si sarebbero resi conto dell'asportazione di merce CP_2 corrispondente a più del doppio di quella presente in magazzino alla data dei lavori;
quanto alla compresenza di un'altra dipendente, il Tribunale non ha considerato che quest'ultima era stagionale e che la stessa non effettuava acquisti di tabacchi né versava i relativi importi sul conto corrente aziendale. Infine, il Tribunale non ha tenuto conto che in caso di vendita di tabacchi, non viene emesso alcun scontrino fiscale in quanto non necessario, né, infine, che il difettoso funzionamento del software della tabaccheria non solo non impediva ma rallentava soltanto il funzionamento della cassa, ma in ogni caso, era possibile redigere a mano l'inventario dei tabacchi. Pertanto, l'ammanco, oggettivamente dimostrato, era ascrivibile alla sola Condotta che il Tribunale avrebbe potuto ritenere CP_1 dimostrata anche attraverso le seguenti presunzioni ex art. 2729 c.c.: 1) l'avere immotivatamente procrastinato la redazione dell'inventario dei tabacchi;
2) l'essere l'unica autorizzata all'acquisto dei tabacchi nonché l'unica autorizzata a effettuare i versamenti in banca;
3) l'essere l'unica referente per la contabilità della tabaccheria;
4) l'entità della sottrazione compiuta corrispondente a 5000 stecche di sigarette, tale per cui detta sottrazione sarebbe stata certamente scoperta al momento della riapertura della tabaccheria;
5) l'omesso invio di alcuna giustificazione dopo la contestazione disciplinare.
b) la legittimità del licenziamento per giusta causa atteso il rilevante importo sottratto, l'approfittarsi della della fiducia del titolare della tabaccheria, la CP_1 grave condotta inadempiente della lavoratrice sono circostanze che depongono per il ricorrere della giusta causa del licenziamento ex art. 2119 c.c., oltre che nella previsione del CCNL Commercio Terziario, art. 220.
c) Fondatezza ed accoglibilità della domanda riconvenzionale formulata in primo grado dall'appellante – Sussistenza ed opponibilità alla lavoratrice appellata dei fatti posti alla base del licenziamento – Violazione degli artt. 2104 c.c. e 2105 c.c. – Diritto della datrice di lavoro al risarcimento del danno – Errata motivazione sul punto.
In sintesi, fondato il primo motivo di appello, deve ritenersi fondata anche la domanda riconvenzionale atteso che la società, responsabile ex art. 2049 c.c., ha integralmente corrisposto al titolare della tabaccheria, il predetto Controparte_2 controvalore dei tabacchi dei quali l'appellata si è appropriata, oltre che comunque avere violato i doveri di diligenza e di fedeltà ex artt. 2104 e 2015 c.c. Dal che ulteriormente consegue che il credito della lavoratrice va a compensare in parte il debito della società nei confronti del terzo, titolare della tabaccheria. I motivi, esaminabili congiuntamente stante l'evidente connessione rispetto all'unitaria condotta oggetto di impugnazione, non sono condivisibili.
8 Invero, come riportato anche nella sentenza impugnata, la è stata licenziata in CP_1 quanto “all'esito di una verifica effettuata recentemente, conseguente alla consegna, da parte Sua, della documentazione aziendale in Suo possesso, effettuata in data 19.02.2018, la scrivente Società è venuta a conoscenza del fatto che Lei, nel periodo da Gennaio 2017 sino a Dicembre 2017, si appropriava indebitamente di sigarette e/o di somme di denaro contante, per un valore complessivo di € 29.928,66, presenti presso il punto vendita (negozio) sito in RZ, condominio Alba Ruja, loc. Liscia di Vacca, gestito dalla scrivente e dalla ditta individuale , presso la quale Lei svolge la Sua attività Controparte_2 lavorativa. Tutto ciò come si evince dalle risultanze di magazzino da Lei compilate ed a Lei richieste dalla scrivente sin dal gennaio 2017, ma da Lei consegnate appunto solamente in data 19.02.2018; in particolare, all'esito del raffronto effettuato dalla scrivente del rendiconto carico/scarico di merce (tabacchi) con le risultanze del conto corrente bancario presso il quale Lei deve versare le somme oggetto degli incassi della vendita dei tabacchi, risultano appunto ammanchi, per un valore economico complessivo di € 29.928,66, al 31.12.2017. Preso atto che Lei non ha presentato alcuna giustificazione in ordine ai fatti oggetto di contestazione di addebito, evidenziando che la Sua complessiva condotta, così come sopra descritta e ritualmente contestataLe, risulta pienamente comprovata e gravissima, in quanto in violazione sia delle apposite direttive impartite dall'Azienda, sia soprattutto dei doveri di diligenza e fedeltà su di Lei gravanti, anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 220 e 225 del CCNL COMMERCIO. Tale Sua condotta risulta pertanto gravemente lesiva del vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro in essere con la scrivente, avendo pure cagionato a quest'ultima un notevole danno economico, del quale ci si riserva la richiesta di risarcimento.”. Dunque, all'appellata è contestata l'essersi appropriata alternativamente o cumulativamente di € 29.928,66 o dell'equivalente monetario in stecche di sigarette nel periodo da gennaio a dicembre 2017. Detta appropriazione, qualificata come ammanco di cassa 1, emergerebbe dal raffronto tra il valore dei tabacchi acquistati quale risulta dalle relative fatture di acquisto nel periodo in considerazione, gli incassi registrati dalla vendita di tabacchi in detto periodo e il valore delle rimanenze di magazzino registrate nella data finale del periodo medesimo. In altri termini, al termine del periodo considerato non c'è riscontro economico di cassa dal confronto tra la quantità di tabacchi acquistati e quelli rimanenti, con la conseguenza, secondo la tesi dell'appellante, che detta incoerenza contabile ha origine o dalla sottrazione di tabacchi che, in quanto non venduti, non hanno generato alcun introito, o dalla sottrazione del relativo ricavato dalla loro vendita. Di entrambe le condotte l'appellante ha ritenuto responsabile la sulla base dei CP_1 seguenti argomenti: il ritardo nella redazione dell'inventario dei tabacchi ripetutamente richiesto;
l'essere l'unica dipendente tenuta al versamento in banca degli incassi derivanti dalla vendita dei tabacchi: vendita per la quale non è prevista l'emissione di alcun scontrino fiscale;
l'essere l'unica dipendente che è tenuta a rapportarsi con la professionista che ha la contabilità della ditta individuale titolare
9 della tabaccheria;
essere l'unica dipendente autorizzata a effettuare l'acquisto dei tabacchi presso i Monopoli di Stato;
essere l'unica dipendente che avrebbe dovuto accorgersi della mancanza di circa 5 mila stecche di sigarette successivamente alla riapertura dell'esercizio commerciale nel gennaio 2017 dopo l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione;
il non avere fornito alcuna giustificazione dopo la contestazione disciplinare.
Ciò premesso, sono dati incontestati 1) il valore di acquisto del quantitativo di tabacchi risultante dall'elenco delle fatture prodotte e relative al periodo considerato;
2) l'equivalente economico dei tabacchi rimasti invenduti al termine del predetto periodo;
3) il minore importo degli incassi versati sul c/c aziendale da parte dell'appellata nel relativo periodo rispetto alla differenza tra i due precedenti valori: la differenza tra questi ultimi dati rappresenta il danno patito dalla ditta individuale Controparte_2 Di detta differenza, la datrice di lavoro ritiene responsabile esclusiva l'appellata senza peraltro fornire alcuna prova diretta ma invocando la prova presuntiva. In proposito la Corte osserva che la risulta assunta il 2.6.2016 dalla società CP_1 appellante, il cui legale rappresentante ha acquistato, in proprio e, dunque, in qualità di titolare di ditta individuale, l'attività di tabaccheria il successivo 21.6.2016 (circostanza incontroversa); la contestazione disciplinare ha riguardo al solo periodo gennaio-dicembre 2017 con la conseguenza che l'appellata risulta estranea a qualsiasi condotta anteriore al gennaio 2017. L'appellante ha dedotto (capo 11 memoria di costituzione in primo grado) che “nel Gennaio 2017, la dott.ssa richiedeva alla ricorrente un rendiconto Per_3 carico/scarico dei tabacchi, effettuato dalla , ma che presentava alcune CP_1 anomalie?” senza peraltro precisare la natura e l'entità di tali anomalie, né si precisa se dette anomalie sono state risolte o meno.
Ancora, nel rendiconto definitivo predisposto dalla commercialista sia della Per_3
Società appellante sia della ditta individuale, alla data del 31.1.2017 risulta esservi una “rimanenza” di tabacchi non venduti per € 25.916,17, aumentata a € 58.363,04 alla data del febbraio 2018 con una differenza in più del valore delle giacenze pari a € 32.446,87. In altri termini, nel periodo gennaio-dicembre risultano acquistati tabacchi per un valore di € 431.455,57 e versati corrispettivi per € 401.706,65 con rimanenze pari a
€ 58.363,04: detratte le rimanenze iniziali del dicembre 2016 (€ 26.784,32), a dicembre 2017 le rimanenze risultano accresciute di € 31.578,72. Sommando queste ultime agli incassi versati nel periodo oggetto di addebito risulterebbe che nel periodo oggetto di contestazione non si sarebbe verificato alcun ammanco.
Peraltro, in sede di inventario definitivo, il controvalore delle rimanenze della tabaccheria al 17.2.2018 è stato quantificato nel minore importo di € 27.060,91 oltre ad altre due voci per un totale di € 1.373,47. Pertanto, considerato l'importo dell'acquistato nel periodo in contestazione, maggiorato delle rimanenze iniziali al 31.12.2016, nonché il controvalore incassato nel 2017 e il valore delle rimanenze concretamente rinvenuto alla data del 17.2.2018 si ottiene il minore importo incassato pari a € 28.098,86 quale controvalore di tabacchi non rinvenuti tra le rimanenze.
10 In altri termini, il danno lamentato dall'appellante è pari al controvalore di tabacchi venduti ma il cui corrispettivo non è stato versato oppure al controvalore di tabacchi non venduti ma sottratti dalle giacenze. Ciò premesso, al fine di accertare la responsabilità della l'appellante avrebbe CP_1 dovuto dimostrare l'effettiva entità delle rimanenze al 31.12.2016 per un valore di
€ 26.784,32 che risultano determinate nel caso di specie dal raffronto formale tra le fatture di acquisto e l'incasso del venduto. Trattasi di aspetto contestato in quanto tra il 31.12.2016 e il 31.1.2017 la tabaccheria è rimasta chiusa per lavori di ristrutturazione e la merce della tabaccheria è stata trasferita temporaneamente presso il deposito del precedente proprietario della tabaccheria.
È risultato, infatti, dimostrato che le chiavi di detto deposito sono nella disponibilità non della sola ma anche di altre persone: vedasi la deposizione CP_1 resa in sede penale nonché quanto dichiarato al giudice di primo grado. Dal che discende che l'appellante avrebbe dovuto riscontrare sulla base delle fatture di acquisto, il quantitativo di merce effettivamente ancora presente nel deposito al momento della riapertura della tabaccheria.
Invero, soltanto in detto modo ella avrebbe potuto escludere la sottrazione di una parte della merce (indipendentemente dal relativo valore) prima della riapertura della tabaccheria da parte di persone diverse dalla CP_1 Per il periodo successivo, l'appellante ha ripetutamente evidenziato che l'appellata avrebbe potuto tenere riscontro scritto della merce venduta durante il periodo di difettoso funzionamento del software di gestione della cassa.
Pur condividendo il rilievo, si osserva che analogo obbligo avrebbe dovuto essere richiesto e svolto anche dall'altra dipendente, poiché non risulta che Persona_2 la stessa – che si alternava con la per circa 6 mesi l'anno - vi abbia CP_1 provveduto, non è possibile accertare se e quanto l'appellata abbia eventualmente incassato e non versato.
Né la ha dichiarato di avere riscontrato, durante i propri turni di lavoro, la Per_2 mancanza di intere stecche di sigarette sì da potere ritenere che la si sia CP_1 appropriata di queste ultime o dell'eventuale corrispettivo. Peraltro, le carenze istruttorie non riguardano soltanto la dimostrazione diretta del comportamento addebitato all'appellata, ma anche la prova presuntiva ove si consideri che alla mancata spiegazione alla contestazione disciplinare non può attribuirsi l'univoco significato di una implicita ammissione di responsabilità ove si consideri che all'appellata viene richiesto di dare spiegazione delle differenze tra il venduto, l'incasso e il rimanente maturate durante un intero anno lavorativo senza potere avere accesso alle fatture di acquisto e, dunque, al riscontro della merce rimanente e del corrispettivo non versato e, dunque, senza potere giustificare – quanto meno in un breve lasso di tempo – le singole contestazioni. Neppure la mancata stesura degli inventari è condotta significativa dell'addebito mosso alla atteso che quest'ultimo avrebbe dovuto svolgersi durante l'orario CP_1 di lavoro, effettuando un aggiornamento quotidiano del venduto, dell'incassato e delle rimanenze sia durante il proprio turno di lavoro sia durante quello della il tutto senza poter contare sull'ausilio del software di cassa, rimasto Per_2 difettoso per un lungo periodo di tempo.
11 Parimenti non univoche e poco significative sono il fatto di essere l'unico referente della dr.ssa di essere l'unica con delega al versamento degli incassi nel Per_3 conto corrente della azienda titolare della tabaccheria ove si consideri che detti incassi sono quelli che la tabaccheria ha percepito durante il periodo lavorativo svolto sia dalla sia dalla Né vi è prova che durante il periodo in cui CP_1 Per_2 l'appellata è unica dipendente, l'incasso versato sia inferiore rispetto al valore della merce effettivamente venduta, così come non vi è prova che al termine della giornata l'incasso era “tot” e che al momento del versamento in banca degli introiti, questi inferiori sì da lasciare presumere che certamente la si è appropriata di CP_1 parte dell'incasso. Infine, anche l'essere l'unica dipendente autorizzata ad effettuare l'acquisto dei tabacchi presso i Monopoli di Stato è circostanza che non fornisce prova univoca della responsabilità della condotta addebitata all'appellata dovendosi ipotizzare che quest'ultima si sia appropriata di parte della merce prima di depositarla presso la tabaccheria. Dal rigetto del primo motivo consegue il rigetto della domanda dell'appellante di condanna dell'appellata al risarcimento del danno patito, con conseguente rigetto anche dell'invocata compensazione del proprio credito con quello dell'appellata. Il rigetto del primo motivo – conseguente all'indimostrata condotta di appropriazione addebitata all'appellata – determina l'infondatezza anche della domanda subordinata di licenziamento per giustificato motivo soggettivo considerato che l'omessa redazione e relativo invio periodico dell'inventario, peraltro, richiesto dal distaccatario e non dalla società appellante distaccante
(secondo lo schema giuridico indicato dal primo giudice e non oggetto di contestazione nel corso del presente grado di giudizio), non risulta comunque compreso tra le condotte oggetto di contestazione disciplinare sì da dovere ritenere che detto aspetto non abbia costituito un inadempimento grave tanto da giustificare il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
In conclusione, deve confermarsi la sentenza impugnata, stante anche l'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale dell'appellata. Al riguardo, quest'ultima ha eccepito il verificarsi di ipotesi di interruzione del presente giudizio in quanto la società appellante risulta cancellata dal registro delle imprese in epoca antecedente la notifica del presente appello: interruzione cui dovrebbe conseguire l'atto di riassunzione da parte dei soci della cessata società. Trattasi di eccezione non fondata alla luce del principio di ultrattività del mandato come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.
29812/2024 che motivatamente ha dichiarato di aderire al principio espresso dalle
Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 15295/2014 per cui
“«L'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se
l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice)nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione. Tale posizione giuridica
12 è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase
d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento sia documentato dall'altra parte
(come previsto dalla novella di cui alla l. n. 69 del 2009, art. 46), o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 300 c.p.c., comma 4. Ne deriva che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell'art.
285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale della parte divenuta incapace;
b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace;
c)è ammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi dell'art.
330 c.p.c., comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento».”. In punto disciplina delle spese processuali, la Corte osserva che il rigetto dell'eccezione pregiudiziale dell'appellata, l'indubbio danno patito dalla società appellante dalla sottrazione di parte della merce e/o di parte degli incassi derivanti dalla loro vendita, la mancanza di collaborazione della prima dell'inizio del CP_1 processo, unitamente alla parziale mancanza di diligenza da parte di quest'ultima, giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto dalla , in persona del Parte_1 legale rappresentante, avverso la sentenza n. 180/2024 pronunciata dal Tribunale di
Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, in contraddittorio con
[...]
; CP_1 dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
Giorni 5 per la motivazione. Sassari, 26.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si ha un ammanco di cassa si verifica quando il denaro in cassa è inferiore al totale registrato nelle registrazioni contabili. In sostanza, significa che c'è una mancanza di denaro rispetto a quanto dovrebbe esserci secondo i documenti contabili.