Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1293
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Parziale difetto di legittimazione passiva

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, poiché la natura di onere reale dell'obbligazione non implica la solidarietà passiva tra comproprietari. La prestazione contributiva deve ripartirsi in proporzione alle quote di titolarità, nel rispetto del principio di capacità contributiva.

  • Accolto
    Illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della L.R. Calabria n. 11/2003 per mancanza di beneficio fondiario

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, confermando che l'obbligazione di pagamento dei contributi consortili non può prescindere dalla sussistenza del beneficio derivante agli immobili, consistente nella fruizione o fruibilità concreta dell'attività di bonifica. Il Consorzio non ha fornito prova di tale beneficio.

  • Accolto
    Illegittimità del procedimento per mancanza di beneficio specifico e diretto

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, confermando che l'obbligazione di pagamento dei contributi consortili non può prescindere dalla sussistenza del beneficio derivante agli immobili, consistente nella fruizione o fruibilità concreta dell'attività di bonifica. Il Consorzio non ha fornito prova di tale beneficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1293
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1293
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo