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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1293/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BANDIERA GE PATRIZIA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2716/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240136316559000 CONTRIBUTI 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240136316559000 CONTRIBUTI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22 marzo 2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 068 2024 01363165 59 000, notificata in data 27 gennaio 2025 dall'Agenzia Entrate-
Riscossione per un importo di € 755,88, relativa a contributi consortili e opere irrigue per gli anni
2022-2023.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi:
I) Parziale difetto di legittimazione passiva - Il ricorrente è comproprietario degli immobili in forza di comunione ereditaria e risponde solo pro quota, pertanto la cartella è nulla in quanto la somma intimata non è dovuta nell'importo richiesto.
II) Illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della L.R. Calabria n. 11/2003 - La Corte
Costituzionale con sentenza n. 188/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevedeva il contributo "indipendentemente dal beneficio fondiario". Il contributo è stato calcolato senza prova dei lavori eseguiti e del vantaggio apportato ai singoli beni.
III) Illegittimità del procedimento - Gli immobili non traggono dall'attività del Consorzio un beneficio specifico e diretto tale da incidere sul valore fondiario. Non risulta documentato lo svolgimento di alcuna attività concretamente apprezzabile nell'area in cui sono ubicati gli immobili.
Il Consorzio non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi la mancata costituzione del Consorzio convenuto, che non ha depositato controdeduzioni né documenti a sostegno della propria pretesa. Tuttavia, ciò non comporta automatica accoglimento del ricorso, dovendo il giudice tributario valutare la fondatezza dei motivi dedotti.
Il primo motivo attiene al difetto di legittimazione passiva del ricorrente per l'intero importo, essendo comproprietario degli immobili in forza di comunione ereditaria.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di contributi consortili di bonifica, la natura di onere reale dell'obbligazione di pagamento non implica che, nel caso di più comproprietari debitori, ciascuno debba considerarsi obbligato per l'intero, ipotesi non prevista dall'art. 864 del codice civile né desumibile dai principi generali. La prestazione contributiva deve ripartirsi in proporzione alle rispettive quote di titolarità del diritto dominicale sugli immobili compresi nel perimetro consortile, nel rispetto del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., che implica che il tributo non debba superare l'indice di ricchezza che ne costituisce il presupposto (Cass. Civ. Sez. Trib. ord. n. 11178/2025).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto di essere comproprietario degli immobili in forza di comunione ereditaria, circostanza non contestata dal Consorzio. Pertanto, il primo motivo risulta fondato nella misura in cui la cartella impugnata richiede il pagamento dell'intero importo senza considerare la quota di comproprietà del ricorrente.
Il secondo e terzo motivo attengono alla mancanza del beneficio fondiario quale presupposto della contribuzione consortile. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 188 del 19 ottobre 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della L.R. Calabria n. 11/2003 "nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei
Consorzi, è dovuto 'indipendentemente dal beneficio fondiario' invece che 'in presenza del beneficio'".
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligazione di pagamento dei contributi consortili ha natura tributaria e non può prescindere dalla sussistenza del beneficio derivante agli immobili compresi nel perimetro di contribuenza, beneficio consistente non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica (Cass. Civ. Sez. Trib. ord. n.
33219/2023).
Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica, poiché diversamente si avrebbe non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che eccederebbe la competenza del legislatore regionale
(Cass. Civ. Sez. Trib. ord. n. 5749/2023).
Grava sul consorzio l'onere di provare l'esistenza del beneficio derivante dalle opere consortili all'immobile del contribuente (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 33198/2023).
Nel caso di specie, il Consorzio non si è costituito e non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un beneficio specifico e diretto derivante agli immobili del ricorrente dalle opere di bonifica. La cartella impugnata si limita a indicare genericamente il contributo per gli anni 2022-2023 senza specificare le opere realizzate, i benefici apportati o il piano di classifica di riferimento.
Il ricorso è fondato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura forfettaria indicata nel dispositivo
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1
ACCOGLIE il ricorso e CONDANNA il Associazione_1 al pagamento delle spese processuali che liquida in € 500 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BANDIERA GE PATRIZIA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2716/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240136316559000 CONTRIBUTI 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240136316559000 CONTRIBUTI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22 marzo 2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 068 2024 01363165 59 000, notificata in data 27 gennaio 2025 dall'Agenzia Entrate-
Riscossione per un importo di € 755,88, relativa a contributi consortili e opere irrigue per gli anni
2022-2023.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi:
I) Parziale difetto di legittimazione passiva - Il ricorrente è comproprietario degli immobili in forza di comunione ereditaria e risponde solo pro quota, pertanto la cartella è nulla in quanto la somma intimata non è dovuta nell'importo richiesto.
II) Illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della L.R. Calabria n. 11/2003 - La Corte
Costituzionale con sentenza n. 188/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevedeva il contributo "indipendentemente dal beneficio fondiario". Il contributo è stato calcolato senza prova dei lavori eseguiti e del vantaggio apportato ai singoli beni.
III) Illegittimità del procedimento - Gli immobili non traggono dall'attività del Consorzio un beneficio specifico e diretto tale da incidere sul valore fondiario. Non risulta documentato lo svolgimento di alcuna attività concretamente apprezzabile nell'area in cui sono ubicati gli immobili.
Il Consorzio non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi la mancata costituzione del Consorzio convenuto, che non ha depositato controdeduzioni né documenti a sostegno della propria pretesa. Tuttavia, ciò non comporta automatica accoglimento del ricorso, dovendo il giudice tributario valutare la fondatezza dei motivi dedotti.
Il primo motivo attiene al difetto di legittimazione passiva del ricorrente per l'intero importo, essendo comproprietario degli immobili in forza di comunione ereditaria.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di contributi consortili di bonifica, la natura di onere reale dell'obbligazione di pagamento non implica che, nel caso di più comproprietari debitori, ciascuno debba considerarsi obbligato per l'intero, ipotesi non prevista dall'art. 864 del codice civile né desumibile dai principi generali. La prestazione contributiva deve ripartirsi in proporzione alle rispettive quote di titolarità del diritto dominicale sugli immobili compresi nel perimetro consortile, nel rispetto del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., che implica che il tributo non debba superare l'indice di ricchezza che ne costituisce il presupposto (Cass. Civ. Sez. Trib. ord. n. 11178/2025).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto di essere comproprietario degli immobili in forza di comunione ereditaria, circostanza non contestata dal Consorzio. Pertanto, il primo motivo risulta fondato nella misura in cui la cartella impugnata richiede il pagamento dell'intero importo senza considerare la quota di comproprietà del ricorrente.
Il secondo e terzo motivo attengono alla mancanza del beneficio fondiario quale presupposto della contribuzione consortile. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 188 del 19 ottobre 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della L.R. Calabria n. 11/2003 "nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei
Consorzi, è dovuto 'indipendentemente dal beneficio fondiario' invece che 'in presenza del beneficio'".
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligazione di pagamento dei contributi consortili ha natura tributaria e non può prescindere dalla sussistenza del beneficio derivante agli immobili compresi nel perimetro di contribuenza, beneficio consistente non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica (Cass. Civ. Sez. Trib. ord. n.
33219/2023).
Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica, poiché diversamente si avrebbe non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che eccederebbe la competenza del legislatore regionale
(Cass. Civ. Sez. Trib. ord. n. 5749/2023).
Grava sul consorzio l'onere di provare l'esistenza del beneficio derivante dalle opere consortili all'immobile del contribuente (Cass. Civ. Sez. Trib. sent. n. 33198/2023).
Nel caso di specie, il Consorzio non si è costituito e non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un beneficio specifico e diretto derivante agli immobili del ricorrente dalle opere di bonifica. La cartella impugnata si limita a indicare genericamente il contributo per gli anni 2022-2023 senza specificare le opere realizzate, i benefici apportati o il piano di classifica di riferimento.
Il ricorso è fondato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura forfettaria indicata nel dispositivo
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1
ACCOGLIE il ricorso e CONDANNA il Associazione_1 al pagamento delle spese processuali che liquida in € 500 oltre accessori se dovuti.