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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 19/11/2024, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1005/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1005/2021, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Giannini Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Pietro Chichiarelli
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/11/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale per ivi sentir condannare Parte_1
(di seguito al Controparte_2 CP_2 pagamento della somma di € 35.488,44, a titolo di differenze retributive (comprensive di straordinario, mensilità aggiuntive, indennità per ferie non godute, indennità di mancato preavviso) e di trattamento di fine rapporto.
Esponeva, in particolare, il ricorrente di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della n forza di successivi contratti a tempo determinato dal 9.12.2010 al 30.12.2019 CP_2
(segnatamente: dal 9.12.2010 al 31.12.2010; dal 10.1.2011 al 30.6.2011; dall'1.7.2011 al 31.12.2011; dal 2.1.2012 al 30.6.2012; dal 2.7.2012 al 30.9.2012; dall'1.10.2012 al 29.12.2012; dal 2.1.2013 al
30.6.2013; dall'1.7.2013 al 28.12.2013; dal 7.1.2014 al 30.6.2014; dall'1.7.2014 al 31.12.2014; dal
5.1.2015 al 30.6.2015; dall'1.7.2015 al 30.12.2015; dal 7.1.2016 al 30.6.2016; dall'1.7.2016 al 30.12.2016; dal 23.1.2017 al 30.6.2017; dall'1.7.2017 al 30.12.2017; dal 2.1.2018 al 30.6.2018; dall'1.7.2018 al 29.12.2018; dal 2.1.2019 al 30.12.2019); di aver svolto, per tutto il periodo di lavoro, mansioni di carrellista, occupandosi, all'interno dei reparti di confezionamento e di produzione, della movimentazione di prodotti contenuti in box di metallo alla guida di carrelli elevatori o muletti elettrici;
di aver sempre osservato orario di lavoro distribuito su 5 giorni settimanali, secondo turni giornalieri di 8 ore (a settimane alternate: dalle ore 6,00 alle 14,00; dalle ore 14,00 alle 22,00; dalle ore 22,00 alle 6,00); che, dal 2011, veniva retribuito in misura inferiore rispetto al dovuto, poiché la datrice di lavoro gli riconosceva la retribuzione giornaliera fissata dal contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, calcolata su 6,5 ore giornaliere, piuttosto che sulle 8 effettivamente prestate;
che, inoltre, pur avendo sempre svolto mansioni di carrellista, solo da gennaio
2018 veniva correttamente inquadrato nel IV livello retributivo, mentre in precedente era gli era stato riconosciuto il VI livello (sino a dicembre 2011) ed il V livello (da gennaio 2012 a dicembre 2017).
Si costituiva esistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quando infondato in fatto CP_2
e in diritto. In particolare, la resistente datrice di lavoro eccepiva preliminarmente la prescrizione dei crediti retributivi vantati dal e maturati in costanza dei diversi contratti a tempo determinato Pt_1
succedutisi nel tempo. Deduceva, inoltre, la completezza della retribuzione corrisposta al ricorrente, poiché, sebbene la busta paga indicasse la retribuzione giornaliera modulata su 6,5 ore (come previsto dal Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti), erano state inserite in busta paga un numero di giornate superiori a quelle effettivamente lavorate. Contestava, inoltre, che il ricorrente avesse sempre svolto le mansioni di carrellista.
Nel corso del giudizio venivano acquisiti i documenti ritualmente depositati dalle parti e venivano assunte le prove orali ritenute ammissibili.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto da è solo parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti di Parte_1
quanto segue.
Giova preliminarmente osservare che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il principio generale, desumibile dall'art. 2697 c.c., secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, si modula diversamente a seconda del petitum oggetto della domanda: se è vero, infatti, che, ove il lavoratore chieda la retribuzione dovuta in base al contratto, il fatto costitutivo è rappresentato dal contratto stesso e graverà così sul datore di lavoro l'onere di aver adempiuto alle proprie obbligazioni ovvero che è intervenuta una causa estintiva, impeditiva o modificativa dell'obbligazione, allorquando, invece, il lavoratore deduca l'inadeguatezza della retribuzione contrattualmente prevista rispetto all'attività lavorativa effettivamente prestata, è il lavoratore ad essere onerato della prova del fatto costitutivo di tale pretesa.
Per quanto attiene, in particolare, alla domanda diretta al riconoscimento delle differenze retributive derivanti da un inquadramento superiore rispetto a quello formalmente attribuito nel contratto di lavoro, inquadramento superiore nel quale il lavoratore assuma rientranti le mansioni effettivamente svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, i fatti costitutivi che il lavoratore è tenuto ad allegare e provare, vertendo la pretesa su circostanze estranee ed anzi contrastanti rispetto alla formale regolamentazione del contratto individuale, riguardano le concrete modalità dello svolgimento dell'attività lavorativa, ossia l'effettiva adibizione del lavoratore a mansioni diverse da quelle appartenenti alla qualifica contrattualmente attribuita e rientranti, invece, in qualifica superiore.
Più specificamente, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto, ed a fornirne la prova (Cass., Sez. Lav. 21.5.2003, n. 8025; Trib. Bari, Sez. Lav. 20.11.2014).
D'altra parte, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini (Cass., Sez. Lav. 30.3.2016, n.
6174; Cass., Sez. Lav. 1.9.2003, n. 12744).
Nel caso di specie, è pacifico e documentato sulla base dei modelli Unilav depositati dal ricorrente, che il LESSI è stato inquadrato nel livello VI del Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai
Agricoli e nei contratti a termine stipulati fino a dicembre 2011; nelle successive Parte_2
assunzioni, a partire dal 2012 e fino al 30.12.2017 è stato poi inquadrato nel livello V;
solo a partire dall'anno 2018 è stato infine inquadrato nel livello IV del medesimo Contratto Collettivo.
Orbene, l'art. 11 del Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e della Parte_2
Provincia prevede che appartengono al IV livello “gli operai in possesso di specifiche Parte_3
conoscenze e capacità professionali, acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di produzione o di preparazione o di valorizzazione della produzione agricola”, indicando poi espressamente, tra i profili professionali esemplificativi, quello del
“Carrellista – Mulettista”.
Per contro l'inferiore livello V ricomprende, secondo il medesimo art. 11 cit., “gli operai capaci di eseguire solo mansioni generiche, richiedenti semplici requisiti professionali acquisiti per pratica o per titolo”. Tra i profili professionali indicati nel livello professionale in questione figura quello dello
“Aiuto carrellista”.
All'esito dell'istruttoria è emerso che il a sempre svolto, alle dipendenze della ricorrente, in Pt_1 maniera prevalente e continuativa, le mansioni di carrellista, occupandosi, all'interno dello stabilimento della resistente, della movimentazione dei bancali di merce alla guida di carrelli elevatori e muletti.
Tali mansioni sono correttamente riconducibili al IV livello del Contratto Provinciale di Lavoro.
Più nello specifico, il teste , il quale ha premesso di aver lavorato alle dipendenze Testimone_1
della al 2008 al 2015 circa, e la teste la quale ha premesso di aver CP_2 Testimone_2
lavorato per la resistente 15 anni, fino al 2014, hanno confermato il capitolo 2) del ricorso (“Vero che ha sempre svolto mansioni di carrellista/mulettista”) ed il successivo capitolo 3) del Parte_1 medesimo ricorso (“Vero che in particolare, personalmente alla guida di carrelli Parte_1
elevatori/muletti elettrici a batteria si occupava nel reparto di confezionamento e nel reparto produzione della movimentazione del prodotto finito e del prodotto semilavorato contenuto all'interno del box di metallo, spostando il prodotto con il carrello elevatore del reparto all'ambiente anticella contiguo alle celle frigorifere”).
Anche la teste , dipendente della dal 2000 al 2017, ha Testimone_3 CP_2
confermato i predetti capitoli del ricorso, precisando di aver lavorato nello stesso reparto del Pt_1 di essere stata assunta prima di lui;
che “fin dall'inizio del rapporto di lavoro era posto Parte_1 alla guida del muletto” e che tale mansione il ricorrente ha continuato a svolgere quanto meno fino a che la teste ha lavorato in CP_2
Lo svolgimento delle predette mansioni è stato, del resto, confermato anche dai testimoni tuttora dipendenti della CP_2
In particolare, il teste , dipendente sin dal 1998, capo reparto del confezionamento Testimone_4
quando vi lavorava anche il in risposta al cap. 2) del ricorso ha confermato che il ricorrente Pt_1
svolgeva le mansioni di conduzione dei muletti certamente quando lavorava nel reparto del Tes_4
Quanto alla data in cui il vrebbe iniziato a lavorare nel reparto del confezionamento, il teste Pt_1
pur non ricordando con precisione, ha dichiarato: “Dovrebbe trattarsi del periodo 2016 e Tes_4
2017”. In tali anni, tuttavia, il ricorrente era ancora inquadrato formalmente dall'azienda nel livello
V.
Il teste , assunto della ra la fine degli Anni '80 e l'inizio degli Anni Testimone_5 CP_2
'90, ha espressamente riferito: “Ho visto sempre il signor sul carrello-muletto. Non so se faceva Pt_1 anche altre mansioni”. Non valgono a smentire le concordanti dichiarazioni dei predetti testi, quelle rilasciate dall'ulteriore testimone dipendente della resistente con qualifica di dirigente nonché direttore Testimone_6
dello stabilimento e della produzione. Lo stesso ha riferito, in maniera del tutto generica, che, all'inizio, il “aveva mansione di aiuto carrellista, cioè un ruolo che ruota intorno al Pt_1 carrellista”, aggiungendo poi una propria considerazione puramente deduttiva: “Anche perché in azienda si viene inizialmente assunti con un livello base”.
Peraltro, lo stesso teste ha comunque riconosciuto che “intorno al 2017 il ha iniziato Tes_6 Pt_1
a condurre i muletti con continuità”.
Fondata è, altresì, la pretesa creditoria fatta valere dal ricorrente per le differenze retributive derivanti dal pagamento di ore lavorative inferiori rispetto a quelle effettivamente svolte. non ha contestato che l'orario lavorativo osservato dal ricorrente fosse di 8 ore CP_2
giornaliere distribuite su 5 giorni settimanali.
D'altra parte, tutti i testi escussi hanno confermato che di regola i turni lavorativi erano quelli allegati dal ricorrente, sebbene secondo taluno (teste ) poteva capitare che si lavorasse una Testimone_1
giornata in più a settimana, mentre secondo altri (testi e Testimone_6 Testimone_4
), al contrario, le ore di lavoro potevano subire una riduzione in diminuzione e Testimone_5
non già in aumento.
In particolare, sul capitolo 4) del ricorso ( “Vero che ha sempre osservato il seguente Parte_1
orario di lavoro: lavorava a turno su tre turni giornalieri di otto ore o dalle ore 06:00 alle ore 14:00
o dalle ore 14:00 alle ore 22:00 o dalle ore 22:00 alle ore 06:00, alternando settimanalmente i turni di lavoro e cioè lavorando una settimana per cinque giorni consecutivi dalle 06:00 alle 14:00, una settimana dalle 14:00 alle 22:00 ed una settimana per cinque notti consecutive dalle 22:00 alle 06:00, come da prospetti dei turni che venivano affissi in bacheca all'interno dello stabilimento e che mi vengono mostrati” – doc. 11 fascicolo di parte ricorrente), la teste ha Testimone_3 risposto: “Sì confermo che i turni erano questi. Anche io osservavo gli stessi turni. La maggior parte delle volte i miei orari coincidevano con quelli del ma comunque, se non lavoravamo insieme, Pt_1
ci incontravamo al cambio turno. Comunque, i turni erano quelli. Confermo che quelli di cui al capitolo di prova, che mi vengono esibiti, erano i turni affissi in bacheca”.
Anche la teste ha confermato i medesimi orari di lavoro. Testimone_2
Il teste , sempre in risposta al capitolo 4) del ricorso, ha dichiarato: “Vero quanto Testimone_5 mi si legge. Confermo l'orario di lavoro. Riconosco i prospetti turni che mi si mostrano”… “gli orari subiscono variazioni nel corso dell'anno in funzione della disponibilità del prodotto agrario da lavorare. Prevalentemente si tratta di una riduzione di orario”… “la riduzione riguardava più la produzione che il reparto di confezionamento”. Del pari il teste ha risposto sul medesimo capitolo di prova: “Sì, confermo che Testimone_6
la base dei turni era quella, però poteva capitare che essi variassero (sempre in diminuzione, mai in aumento) essendo l'attività condizionata dall'andamento metereolgico. Confermo che questi (che mi si mostrano) erano i prospetti affissi in bacheca, anche se ve ne sono alcuni che non riesco a leggere”.
A sua volta, il teste ha chiarito: “Nel mio reparto si fanno tre turni (a,b,c) ma la Testimone_4 certezza di lavorare 5 giorni nel mio lavoro non c'è perché dipende dai periodi dell'anno, ci sono dei periodi in cui la produzione diminuisce e c'è un calo della richiesta dei prodotti, tipo a marzo.
Succede che si facciano anche 4 giornate di lavoro invece che 5. Riconosco i turni che mi vengono esibiti: si appendevano il venerdì per la settimana successiva”.
Differentemente, per il teste la variazione dell'orario lavorativo poteva avvenire in Testimone_1 aumento e giammai in diminuzione (teste sul cap. 4) del ricorso: “Sì confermo, i prospetti Tes_1
che mi si mostrano erano affissi in bacheca in sala mensa, ci sono anche io. Confermo che i turni erano quelli. Li osserva il come gli altri dipendenti del confezionamento. Io stavo nel reparto Pt_1
miscelazione. La sala miscelazione e la sala dove gli addetti al confezionamento ribaltavano i bins o box di metallo era la stessa”; a.d.r. “i turni erano quelli che ho riferito, la settimana lavorativa cessava o il venerdì o addirittura il sabato (a volte si lavorava anche la notte tra il sabato e la domenica)”… “Confermo che il ciclo dei turni delle tre settimane era continuo. Lo schema dei turni era quello anche per me, il mio orario di lavoro non sempre coincideva con quello del ricorrente”…
“Se poteva capitare di lavorare più del normale, ad esempio come ho detto nella giornata o nottata del sabato, non capitava invece il contrario (ossia di aver lavorato meno dell'orario previsto), può essere capitato una volta nel periodo in cui ho lavorato là”).
Neppure è contestato dalla resistente che le buste paga sono state formate calcolando la retribuzione giornaliera come modulata, secondo l'art. 14 del Contratto Provinciale di Lavoro per gli
[...]
in 6,5 ore giornaliere. Parte_4
Sostiene, piuttosto, he le ore di lavoro effettivamente prestate fossero poi remunerate CP_2
riconoscendo un numero di giornate superiore a quelle lavorate.
L'assunto di parte resistente è però smentito dalle stesse buste paga prodotte, poiché da esse, fermo che per ogni giornata lavorativa sono state conteggiate 6,5 ore, risultano costantemente registrate giornate lavorative mensili di molto inferiori alle 26. Se ne desume che il calcolo delle spettanze retributive è sempre stato effettuato sulla base di settimane lavorative di 5 giorni e non già di 6 giorni
(come previsti dal Contratto Provinciale di Lavoro, per il totale di 39 ore settimanale, ossia 6 x 6,5).
In altri termini, nel riconoscimento delle spettanze retributive, la datrice di lavoro, se da un lato, ha computato i giorni della settimana effettivamente lavorati (5, invece dei 6 previsti dal Contratto
Provinciale di Lavoro), si è invece uniformata alla disciplina collettiva per quanto attiene alla durata della giornata lavorativa (calcolandola sulla base di 6,5 ore giornaliere e non delle 8 effettivamente prestate).
Va, peraltro, osservato che la pretesa fatta valere dal ricorrente non attiene al riconoscimento di ore di lavoro straordinario o supplementare, bensì alla giusta remunerazione delle ore di lavoro contrattualmente dovute sulla base dell'orario di lavoro a tempo pieno.
Al riguardo giova osservare che sul datore di lavoro l'onere di provare di aver corrisposto al proprio dipendente i trattamenti economici derivanti dal contratto, estinguendo così le relative obbligazioni, ovvero l'esistenza di altri fatti estintivi, modificativi, impeditivi del credito avversario, secondo le regole generali del riparto dell'onere della prova di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c. (ex pluribus Trib.
Roma, Sez. Lav., 1.10.2018 e 12.3.2018; Trib. Milano, Sez. Lav., 20.6.2017; 39.5.2017; 12.5.2017;
Trib. Bari, Sez. Lav., 6.4.2017).
Trova, infatti, applicazione anche in materia di lavoro, il riparto dell'onere della prova disciplinato in generale dall'art. 2697 c.c. e, nella materia contrattuale, anche dall'art. 1218 c.c., anche alla luce del noto principio affermato dalle Sezioni Unite a partire dal 2001, secondo cui, in materia contrattuale,
l'attore che agisca per la risoluzione, per l'esatto adempimento o per il risarcimento del danno, deve provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, potendo invece limitarsi ad allegare l'inadempimento della stessa, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, ossia il pagamento dell'importo dovuto (estintivo del diritto azionato) ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (Cass. SS.UU. 30.10.2001, n. 13533; per un'applicazione specifica in materia di differenze retributive v. Trib. Roma, Sez. Lav.
1.10.2018 e 12.3.2018; Trib. Milano, Sez. Lav.,
20.6.2017 e 30.5.2017).
Tale onere non risulta, in ogni caso, soddisfatto dalla resistente.
Deve, nondimeno, ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_2
Secondo costante giurisprudenza, infatti, nel caso in cui tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, c.c., inizia a decorrere per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive di cui agli artt. 2941 e 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste (ex pluribus Cass., SS.UU., 16.1.2003, n. 575; Cass., Sez. Lav. 28.5.2020, n. 10219; Cass., Sez. Lav. 5.8.2019, n. 20918; Cass., Sez. Lav., 20.10.2014, n. 22146; C.App. Milano, Sez. Lav., sent.
22.3.2021).
Nel caso di specie, peraltro, neppure è stata dedotta dal ricorrente l'illegittimità dell'apposizione del termine ai vari contratti di lavoro stipulati con CP_2
Né vale ad interrompere la prescrizione la lettera del 28.9.2019, con la quale il legale del ricorrente, pur dando atto che il proprio assistito “ha diritto al riconoscimento della superiore qualifica” ed “ha sempre osservato un orario lavorativo su turni settimanali di 8 ore giornaliere per 5 giorni settimanali”, si è poi tuttavia limitata ad un invito alla resistente a “prendere contatti con questo studio entro 5 giorni da oggi, al fine di definire bonariamente la questione”.
Orbene, per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che – sebbene non richieda l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti – sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento del debitore (Cass., Sez. VI-1, 14.6.2018, n.
15714; C.App. Milano, Sez. IV, sent. 15.11.2019), caratteri che non è dato ravvisare nella lettera in questione.
Ne discende che devono ritenersi prescritte le pretese retributive fatte valere dal ricorrente in relazione al periodo anteriore al quinquennio che precede la notifica del ricorso, avvenuta il 19.11.2021, e quindi anteriori al 19.11.2016.
Non possono inoltre riconoscersi le indennità sostitutive delle ferie non godute richieste dal ricorrente in termini assolutamente generici.
Sul punto va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (Cass., Sez. Lav., 22.12.2009, n.
26985).
Pertanto, mentre per il pagamento delle ferie non retribuite è sufficiente la prova dell'esistenza del rapporto, atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione sussiste anche nel periodo in cui il dipendente usufruisce delle ferie, diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ex art. 36 Cost., per contro, nell'ipotesi in cui sia richiesta in giudizio l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, il lavoratore ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione delle mansioni nei giorni destinati ad esse, in quanto il mancato godimento delle ferie, vale a dire l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale, si pone fatto costitutivo della relativa indennità.
Egualmente non può trovare accoglimento la richiesta di indennità di mancato preavviso, cui pure il ricorrente fa generico riferimento nelle conclusioni dell'atto introduttivo, essendo stato solo indicato dal ricorrente che l'ultimo contratto di lavoro a tempo determinato è cessato in data 30.12.2019, senza alcuna ulteriore specificazione delle cause di tale cessazione, che, peraltro, dalla stessa documentazione Unilav depositata dal si evince essere riconducibile alla naturale scadenza Pt_1 dell'ultima proroga contrattuale.
Va, in conclusione, condannata Controparte_3
al pagamento in favore di delle differenze retributive (incluse mensilità
[...] Parte_1 aggiuntive) dovute per il periodo dal 19.11.2016 al 30.12.2019, secondo l'accertato inquadramento nel IV livello retributivo del CCNL Operai Agricoli e e del Contratto Provinciale di Parte_2
Lavoro per gli Operati Agricoli e Florovivaisti della Provincia di con articolazione Pt_3 dell'orario di 8 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana.
Su tutte le somme così spettanti, tenuta a corrispondere la rivalutazione monetaria e CP_2
gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, attesa la parziale reciproca soccombenza, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accogliendo parzialmente il ricorso, condanna Controparte_3
al pagamento in favore di delle differenze
[...] Parte_1
retributive e di trattamento di fine rapporto dovute per il periodo dal 19.11.2016 al 30.12.2019, secondo l'inquadramento nel IV livello retributivo del CCNL Operai Agricoli e Parte_2
e del Contratto Provinciale di Lavoro per gli e con articolazione Parte_4 Parte_2 dell'orario di lavoro di 8 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia. Così deciso in Avezzano, il 19 novembre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1005/2021, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Giannini Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Pietro Chichiarelli
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/11/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale per ivi sentir condannare Parte_1
(di seguito al Controparte_2 CP_2 pagamento della somma di € 35.488,44, a titolo di differenze retributive (comprensive di straordinario, mensilità aggiuntive, indennità per ferie non godute, indennità di mancato preavviso) e di trattamento di fine rapporto.
Esponeva, in particolare, il ricorrente di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della n forza di successivi contratti a tempo determinato dal 9.12.2010 al 30.12.2019 CP_2
(segnatamente: dal 9.12.2010 al 31.12.2010; dal 10.1.2011 al 30.6.2011; dall'1.7.2011 al 31.12.2011; dal 2.1.2012 al 30.6.2012; dal 2.7.2012 al 30.9.2012; dall'1.10.2012 al 29.12.2012; dal 2.1.2013 al
30.6.2013; dall'1.7.2013 al 28.12.2013; dal 7.1.2014 al 30.6.2014; dall'1.7.2014 al 31.12.2014; dal
5.1.2015 al 30.6.2015; dall'1.7.2015 al 30.12.2015; dal 7.1.2016 al 30.6.2016; dall'1.7.2016 al 30.12.2016; dal 23.1.2017 al 30.6.2017; dall'1.7.2017 al 30.12.2017; dal 2.1.2018 al 30.6.2018; dall'1.7.2018 al 29.12.2018; dal 2.1.2019 al 30.12.2019); di aver svolto, per tutto il periodo di lavoro, mansioni di carrellista, occupandosi, all'interno dei reparti di confezionamento e di produzione, della movimentazione di prodotti contenuti in box di metallo alla guida di carrelli elevatori o muletti elettrici;
di aver sempre osservato orario di lavoro distribuito su 5 giorni settimanali, secondo turni giornalieri di 8 ore (a settimane alternate: dalle ore 6,00 alle 14,00; dalle ore 14,00 alle 22,00; dalle ore 22,00 alle 6,00); che, dal 2011, veniva retribuito in misura inferiore rispetto al dovuto, poiché la datrice di lavoro gli riconosceva la retribuzione giornaliera fissata dal contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, calcolata su 6,5 ore giornaliere, piuttosto che sulle 8 effettivamente prestate;
che, inoltre, pur avendo sempre svolto mansioni di carrellista, solo da gennaio
2018 veniva correttamente inquadrato nel IV livello retributivo, mentre in precedente era gli era stato riconosciuto il VI livello (sino a dicembre 2011) ed il V livello (da gennaio 2012 a dicembre 2017).
Si costituiva esistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quando infondato in fatto CP_2
e in diritto. In particolare, la resistente datrice di lavoro eccepiva preliminarmente la prescrizione dei crediti retributivi vantati dal e maturati in costanza dei diversi contratti a tempo determinato Pt_1
succedutisi nel tempo. Deduceva, inoltre, la completezza della retribuzione corrisposta al ricorrente, poiché, sebbene la busta paga indicasse la retribuzione giornaliera modulata su 6,5 ore (come previsto dal Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti), erano state inserite in busta paga un numero di giornate superiori a quelle effettivamente lavorate. Contestava, inoltre, che il ricorrente avesse sempre svolto le mansioni di carrellista.
Nel corso del giudizio venivano acquisiti i documenti ritualmente depositati dalle parti e venivano assunte le prove orali ritenute ammissibili.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto da è solo parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti di Parte_1
quanto segue.
Giova preliminarmente osservare che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il principio generale, desumibile dall'art. 2697 c.c., secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, si modula diversamente a seconda del petitum oggetto della domanda: se è vero, infatti, che, ove il lavoratore chieda la retribuzione dovuta in base al contratto, il fatto costitutivo è rappresentato dal contratto stesso e graverà così sul datore di lavoro l'onere di aver adempiuto alle proprie obbligazioni ovvero che è intervenuta una causa estintiva, impeditiva o modificativa dell'obbligazione, allorquando, invece, il lavoratore deduca l'inadeguatezza della retribuzione contrattualmente prevista rispetto all'attività lavorativa effettivamente prestata, è il lavoratore ad essere onerato della prova del fatto costitutivo di tale pretesa.
Per quanto attiene, in particolare, alla domanda diretta al riconoscimento delle differenze retributive derivanti da un inquadramento superiore rispetto a quello formalmente attribuito nel contratto di lavoro, inquadramento superiore nel quale il lavoratore assuma rientranti le mansioni effettivamente svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, i fatti costitutivi che il lavoratore è tenuto ad allegare e provare, vertendo la pretesa su circostanze estranee ed anzi contrastanti rispetto alla formale regolamentazione del contratto individuale, riguardano le concrete modalità dello svolgimento dell'attività lavorativa, ossia l'effettiva adibizione del lavoratore a mansioni diverse da quelle appartenenti alla qualifica contrattualmente attribuita e rientranti, invece, in qualifica superiore.
Più specificamente, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto, ed a fornirne la prova (Cass., Sez. Lav. 21.5.2003, n. 8025; Trib. Bari, Sez. Lav. 20.11.2014).
D'altra parte, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini (Cass., Sez. Lav. 30.3.2016, n.
6174; Cass., Sez. Lav. 1.9.2003, n. 12744).
Nel caso di specie, è pacifico e documentato sulla base dei modelli Unilav depositati dal ricorrente, che il LESSI è stato inquadrato nel livello VI del Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai
Agricoli e nei contratti a termine stipulati fino a dicembre 2011; nelle successive Parte_2
assunzioni, a partire dal 2012 e fino al 30.12.2017 è stato poi inquadrato nel livello V;
solo a partire dall'anno 2018 è stato infine inquadrato nel livello IV del medesimo Contratto Collettivo.
Orbene, l'art. 11 del Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e della Parte_2
Provincia prevede che appartengono al IV livello “gli operai in possesso di specifiche Parte_3
conoscenze e capacità professionali, acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di produzione o di preparazione o di valorizzazione della produzione agricola”, indicando poi espressamente, tra i profili professionali esemplificativi, quello del
“Carrellista – Mulettista”.
Per contro l'inferiore livello V ricomprende, secondo il medesimo art. 11 cit., “gli operai capaci di eseguire solo mansioni generiche, richiedenti semplici requisiti professionali acquisiti per pratica o per titolo”. Tra i profili professionali indicati nel livello professionale in questione figura quello dello
“Aiuto carrellista”.
All'esito dell'istruttoria è emerso che il a sempre svolto, alle dipendenze della ricorrente, in Pt_1 maniera prevalente e continuativa, le mansioni di carrellista, occupandosi, all'interno dello stabilimento della resistente, della movimentazione dei bancali di merce alla guida di carrelli elevatori e muletti.
Tali mansioni sono correttamente riconducibili al IV livello del Contratto Provinciale di Lavoro.
Più nello specifico, il teste , il quale ha premesso di aver lavorato alle dipendenze Testimone_1
della al 2008 al 2015 circa, e la teste la quale ha premesso di aver CP_2 Testimone_2
lavorato per la resistente 15 anni, fino al 2014, hanno confermato il capitolo 2) del ricorso (“Vero che ha sempre svolto mansioni di carrellista/mulettista”) ed il successivo capitolo 3) del Parte_1 medesimo ricorso (“Vero che in particolare, personalmente alla guida di carrelli Parte_1
elevatori/muletti elettrici a batteria si occupava nel reparto di confezionamento e nel reparto produzione della movimentazione del prodotto finito e del prodotto semilavorato contenuto all'interno del box di metallo, spostando il prodotto con il carrello elevatore del reparto all'ambiente anticella contiguo alle celle frigorifere”).
Anche la teste , dipendente della dal 2000 al 2017, ha Testimone_3 CP_2
confermato i predetti capitoli del ricorso, precisando di aver lavorato nello stesso reparto del Pt_1 di essere stata assunta prima di lui;
che “fin dall'inizio del rapporto di lavoro era posto Parte_1 alla guida del muletto” e che tale mansione il ricorrente ha continuato a svolgere quanto meno fino a che la teste ha lavorato in CP_2
Lo svolgimento delle predette mansioni è stato, del resto, confermato anche dai testimoni tuttora dipendenti della CP_2
In particolare, il teste , dipendente sin dal 1998, capo reparto del confezionamento Testimone_4
quando vi lavorava anche il in risposta al cap. 2) del ricorso ha confermato che il ricorrente Pt_1
svolgeva le mansioni di conduzione dei muletti certamente quando lavorava nel reparto del Tes_4
Quanto alla data in cui il vrebbe iniziato a lavorare nel reparto del confezionamento, il teste Pt_1
pur non ricordando con precisione, ha dichiarato: “Dovrebbe trattarsi del periodo 2016 e Tes_4
2017”. In tali anni, tuttavia, il ricorrente era ancora inquadrato formalmente dall'azienda nel livello
V.
Il teste , assunto della ra la fine degli Anni '80 e l'inizio degli Anni Testimone_5 CP_2
'90, ha espressamente riferito: “Ho visto sempre il signor sul carrello-muletto. Non so se faceva Pt_1 anche altre mansioni”. Non valgono a smentire le concordanti dichiarazioni dei predetti testi, quelle rilasciate dall'ulteriore testimone dipendente della resistente con qualifica di dirigente nonché direttore Testimone_6
dello stabilimento e della produzione. Lo stesso ha riferito, in maniera del tutto generica, che, all'inizio, il “aveva mansione di aiuto carrellista, cioè un ruolo che ruota intorno al Pt_1 carrellista”, aggiungendo poi una propria considerazione puramente deduttiva: “Anche perché in azienda si viene inizialmente assunti con un livello base”.
Peraltro, lo stesso teste ha comunque riconosciuto che “intorno al 2017 il ha iniziato Tes_6 Pt_1
a condurre i muletti con continuità”.
Fondata è, altresì, la pretesa creditoria fatta valere dal ricorrente per le differenze retributive derivanti dal pagamento di ore lavorative inferiori rispetto a quelle effettivamente svolte. non ha contestato che l'orario lavorativo osservato dal ricorrente fosse di 8 ore CP_2
giornaliere distribuite su 5 giorni settimanali.
D'altra parte, tutti i testi escussi hanno confermato che di regola i turni lavorativi erano quelli allegati dal ricorrente, sebbene secondo taluno (teste ) poteva capitare che si lavorasse una Testimone_1
giornata in più a settimana, mentre secondo altri (testi e Testimone_6 Testimone_4
), al contrario, le ore di lavoro potevano subire una riduzione in diminuzione e Testimone_5
non già in aumento.
In particolare, sul capitolo 4) del ricorso ( “Vero che ha sempre osservato il seguente Parte_1
orario di lavoro: lavorava a turno su tre turni giornalieri di otto ore o dalle ore 06:00 alle ore 14:00
o dalle ore 14:00 alle ore 22:00 o dalle ore 22:00 alle ore 06:00, alternando settimanalmente i turni di lavoro e cioè lavorando una settimana per cinque giorni consecutivi dalle 06:00 alle 14:00, una settimana dalle 14:00 alle 22:00 ed una settimana per cinque notti consecutive dalle 22:00 alle 06:00, come da prospetti dei turni che venivano affissi in bacheca all'interno dello stabilimento e che mi vengono mostrati” – doc. 11 fascicolo di parte ricorrente), la teste ha Testimone_3 risposto: “Sì confermo che i turni erano questi. Anche io osservavo gli stessi turni. La maggior parte delle volte i miei orari coincidevano con quelli del ma comunque, se non lavoravamo insieme, Pt_1
ci incontravamo al cambio turno. Comunque, i turni erano quelli. Confermo che quelli di cui al capitolo di prova, che mi vengono esibiti, erano i turni affissi in bacheca”.
Anche la teste ha confermato i medesimi orari di lavoro. Testimone_2
Il teste , sempre in risposta al capitolo 4) del ricorso, ha dichiarato: “Vero quanto Testimone_5 mi si legge. Confermo l'orario di lavoro. Riconosco i prospetti turni che mi si mostrano”… “gli orari subiscono variazioni nel corso dell'anno in funzione della disponibilità del prodotto agrario da lavorare. Prevalentemente si tratta di una riduzione di orario”… “la riduzione riguardava più la produzione che il reparto di confezionamento”. Del pari il teste ha risposto sul medesimo capitolo di prova: “Sì, confermo che Testimone_6
la base dei turni era quella, però poteva capitare che essi variassero (sempre in diminuzione, mai in aumento) essendo l'attività condizionata dall'andamento metereolgico. Confermo che questi (che mi si mostrano) erano i prospetti affissi in bacheca, anche se ve ne sono alcuni che non riesco a leggere”.
A sua volta, il teste ha chiarito: “Nel mio reparto si fanno tre turni (a,b,c) ma la Testimone_4 certezza di lavorare 5 giorni nel mio lavoro non c'è perché dipende dai periodi dell'anno, ci sono dei periodi in cui la produzione diminuisce e c'è un calo della richiesta dei prodotti, tipo a marzo.
Succede che si facciano anche 4 giornate di lavoro invece che 5. Riconosco i turni che mi vengono esibiti: si appendevano il venerdì per la settimana successiva”.
Differentemente, per il teste la variazione dell'orario lavorativo poteva avvenire in Testimone_1 aumento e giammai in diminuzione (teste sul cap. 4) del ricorso: “Sì confermo, i prospetti Tes_1
che mi si mostrano erano affissi in bacheca in sala mensa, ci sono anche io. Confermo che i turni erano quelli. Li osserva il come gli altri dipendenti del confezionamento. Io stavo nel reparto Pt_1
miscelazione. La sala miscelazione e la sala dove gli addetti al confezionamento ribaltavano i bins o box di metallo era la stessa”; a.d.r. “i turni erano quelli che ho riferito, la settimana lavorativa cessava o il venerdì o addirittura il sabato (a volte si lavorava anche la notte tra il sabato e la domenica)”… “Confermo che il ciclo dei turni delle tre settimane era continuo. Lo schema dei turni era quello anche per me, il mio orario di lavoro non sempre coincideva con quello del ricorrente”…
“Se poteva capitare di lavorare più del normale, ad esempio come ho detto nella giornata o nottata del sabato, non capitava invece il contrario (ossia di aver lavorato meno dell'orario previsto), può essere capitato una volta nel periodo in cui ho lavorato là”).
Neppure è contestato dalla resistente che le buste paga sono state formate calcolando la retribuzione giornaliera come modulata, secondo l'art. 14 del Contratto Provinciale di Lavoro per gli
[...]
in 6,5 ore giornaliere. Parte_4
Sostiene, piuttosto, he le ore di lavoro effettivamente prestate fossero poi remunerate CP_2
riconoscendo un numero di giornate superiore a quelle lavorate.
L'assunto di parte resistente è però smentito dalle stesse buste paga prodotte, poiché da esse, fermo che per ogni giornata lavorativa sono state conteggiate 6,5 ore, risultano costantemente registrate giornate lavorative mensili di molto inferiori alle 26. Se ne desume che il calcolo delle spettanze retributive è sempre stato effettuato sulla base di settimane lavorative di 5 giorni e non già di 6 giorni
(come previsti dal Contratto Provinciale di Lavoro, per il totale di 39 ore settimanale, ossia 6 x 6,5).
In altri termini, nel riconoscimento delle spettanze retributive, la datrice di lavoro, se da un lato, ha computato i giorni della settimana effettivamente lavorati (5, invece dei 6 previsti dal Contratto
Provinciale di Lavoro), si è invece uniformata alla disciplina collettiva per quanto attiene alla durata della giornata lavorativa (calcolandola sulla base di 6,5 ore giornaliere e non delle 8 effettivamente prestate).
Va, peraltro, osservato che la pretesa fatta valere dal ricorrente non attiene al riconoscimento di ore di lavoro straordinario o supplementare, bensì alla giusta remunerazione delle ore di lavoro contrattualmente dovute sulla base dell'orario di lavoro a tempo pieno.
Al riguardo giova osservare che sul datore di lavoro l'onere di provare di aver corrisposto al proprio dipendente i trattamenti economici derivanti dal contratto, estinguendo così le relative obbligazioni, ovvero l'esistenza di altri fatti estintivi, modificativi, impeditivi del credito avversario, secondo le regole generali del riparto dell'onere della prova di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c. (ex pluribus Trib.
Roma, Sez. Lav., 1.10.2018 e 12.3.2018; Trib. Milano, Sez. Lav., 20.6.2017; 39.5.2017; 12.5.2017;
Trib. Bari, Sez. Lav., 6.4.2017).
Trova, infatti, applicazione anche in materia di lavoro, il riparto dell'onere della prova disciplinato in generale dall'art. 2697 c.c. e, nella materia contrattuale, anche dall'art. 1218 c.c., anche alla luce del noto principio affermato dalle Sezioni Unite a partire dal 2001, secondo cui, in materia contrattuale,
l'attore che agisca per la risoluzione, per l'esatto adempimento o per il risarcimento del danno, deve provare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, potendo invece limitarsi ad allegare l'inadempimento della stessa, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, ossia il pagamento dell'importo dovuto (estintivo del diritto azionato) ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (Cass. SS.UU. 30.10.2001, n. 13533; per un'applicazione specifica in materia di differenze retributive v. Trib. Roma, Sez. Lav.
1.10.2018 e 12.3.2018; Trib. Milano, Sez. Lav.,
20.6.2017 e 30.5.2017).
Tale onere non risulta, in ogni caso, soddisfatto dalla resistente.
Deve, nondimeno, ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_2
Secondo costante giurisprudenza, infatti, nel caso in cui tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, c.c., inizia a decorrere per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive di cui agli artt. 2941 e 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste (ex pluribus Cass., SS.UU., 16.1.2003, n. 575; Cass., Sez. Lav. 28.5.2020, n. 10219; Cass., Sez. Lav. 5.8.2019, n. 20918; Cass., Sez. Lav., 20.10.2014, n. 22146; C.App. Milano, Sez. Lav., sent.
22.3.2021).
Nel caso di specie, peraltro, neppure è stata dedotta dal ricorrente l'illegittimità dell'apposizione del termine ai vari contratti di lavoro stipulati con CP_2
Né vale ad interrompere la prescrizione la lettera del 28.9.2019, con la quale il legale del ricorrente, pur dando atto che il proprio assistito “ha diritto al riconoscimento della superiore qualifica” ed “ha sempre osservato un orario lavorativo su turni settimanali di 8 ore giornaliere per 5 giorni settimanali”, si è poi tuttavia limitata ad un invito alla resistente a “prendere contatti con questo studio entro 5 giorni da oggi, al fine di definire bonariamente la questione”.
Orbene, per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che – sebbene non richieda l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti – sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento del debitore (Cass., Sez. VI-1, 14.6.2018, n.
15714; C.App. Milano, Sez. IV, sent. 15.11.2019), caratteri che non è dato ravvisare nella lettera in questione.
Ne discende che devono ritenersi prescritte le pretese retributive fatte valere dal ricorrente in relazione al periodo anteriore al quinquennio che precede la notifica del ricorso, avvenuta il 19.11.2021, e quindi anteriori al 19.11.2016.
Non possono inoltre riconoscersi le indennità sostitutive delle ferie non godute richieste dal ricorrente in termini assolutamente generici.
Sul punto va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (Cass., Sez. Lav., 22.12.2009, n.
26985).
Pertanto, mentre per il pagamento delle ferie non retribuite è sufficiente la prova dell'esistenza del rapporto, atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione sussiste anche nel periodo in cui il dipendente usufruisce delle ferie, diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ex art. 36 Cost., per contro, nell'ipotesi in cui sia richiesta in giudizio l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, il lavoratore ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione delle mansioni nei giorni destinati ad esse, in quanto il mancato godimento delle ferie, vale a dire l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale, si pone fatto costitutivo della relativa indennità.
Egualmente non può trovare accoglimento la richiesta di indennità di mancato preavviso, cui pure il ricorrente fa generico riferimento nelle conclusioni dell'atto introduttivo, essendo stato solo indicato dal ricorrente che l'ultimo contratto di lavoro a tempo determinato è cessato in data 30.12.2019, senza alcuna ulteriore specificazione delle cause di tale cessazione, che, peraltro, dalla stessa documentazione Unilav depositata dal si evince essere riconducibile alla naturale scadenza Pt_1 dell'ultima proroga contrattuale.
Va, in conclusione, condannata Controparte_3
al pagamento in favore di delle differenze retributive (incluse mensilità
[...] Parte_1 aggiuntive) dovute per il periodo dal 19.11.2016 al 30.12.2019, secondo l'accertato inquadramento nel IV livello retributivo del CCNL Operai Agricoli e e del Contratto Provinciale di Parte_2
Lavoro per gli Operati Agricoli e Florovivaisti della Provincia di con articolazione Pt_3 dell'orario di 8 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana.
Su tutte le somme così spettanti, tenuta a corrispondere la rivalutazione monetaria e CP_2
gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, attesa la parziale reciproca soccombenza, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accogliendo parzialmente il ricorso, condanna Controparte_3
al pagamento in favore di delle differenze
[...] Parte_1
retributive e di trattamento di fine rapporto dovute per il periodo dal 19.11.2016 al 30.12.2019, secondo l'inquadramento nel IV livello retributivo del CCNL Operai Agricoli e Parte_2
e del Contratto Provinciale di Lavoro per gli e con articolazione Parte_4 Parte_2 dell'orario di lavoro di 8 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia. Così deciso in Avezzano, il 19 novembre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia