Ordinanza collegiale 26 novembre 2018
Ordinanza cautelare 25 gennaio 2019
Sentenza 10 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 10/10/2023, n. 3012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 3012 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/10/2023
N. 03012/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01899/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1899 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Beatrice Miceli e Santo Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Beatrice Miceli in Palermo, via Nunzio Morello, 40;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sede di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto del Direttore Generale per il personale militare del Ministero della Difesa -OMISSIS-del 26 giugno 2018, notificato in data 11 luglio 2018, con cui, nei riguardi dell’odierno ricorrente è stata disposta, a decorrere dalla notifica, la sanzione della “ sospensione disciplinare dall’impiego ” per mesi 12 (dodici), ai sensi dell’articolo 1357, comma primo, lettera a), del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con la motivazione ivi indicata e con l’effetto della detrazione d’anzianità ai sensi dell’art. 858, comma primo, lettera c) del D.Lgs.vo n. 66/10, con conseguente riduzione alla metà degli assegni a carattere fisso e continuativo e computo al cinquanta per cento ai fini della pensione del tempo trascorso in sospensione;
- ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento di trasferimento -OMISSIS- del Comando legione Carabinieri Sicilia, datato 17 luglio 2018 e notificato in data 20 luglio 2018;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la nota del 1° settembre 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 settembre 2023 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con il ricorso all’esame il ricorrente ha impugnato:
a. il decreto del Direttore Generale per il personale militare del Ministero della Difesa -OMISSIS-del 26 giugno 2018, con cui è stata disposta nei riguardi del ricorrente la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi 12 (dodici), ai sensi dell’articolo 1357, comma primo, lettera a), del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con la motivazione ivi indicata e con l’effetto della detrazione d’anzianità ai sensi dell’art. 858, comma primo, lettera c) del D.Lgs.vo n. 66/10, con conseguente riduzione alla metà degli assegni a carattere fisso e continuativo e computo al cinquanta per cento ai fini della pensione del tempo trascorso in sospensione;
b. ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento di trasferimento -OMISSIS- del Comando legione Carabinieri Sicilia, datato 17 luglio 2018 e notificato in data 20 luglio 2018;
- in data 1° settembre 2023 il ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione nel merito del ricorso;
Ritenuto che:
- secondo consolidato orientamento: “Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso .” (Consiglio di Stato, Sez. III, 08/02/2023, n.1418);
- stante l’espressa dichiarazione di parte ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
- le spese di lite possono essere compensate poichè l’interesse alla decisione del ricorso è venuto meno per effetto di circostanze sopravvenute alla sua proposizione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Marco Rinaldi, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.