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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
Il Giudice, dott. Francesco Vigorito, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2452 R.G. dell'anno 2023
TRA nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliato in Roma Circonvallazione C.F._1
Trionfale 1 presso lo studio dell'avv. MARZIA GUADAGNI che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.
- ATTORE
E nata a [...] il [...]-c.f Controparte_1
, elett.te dom.ta in Fiumicino (RM) alla Via Giuliano C.F._2
Prini, 12 presso lo Studio dell'Avv. Tiziana Capezzone
( ) che la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._3 atti
- CONVENUTA
Oggetto: Revocazione donazione
Conclusioni
Per l'attore:
“Voglia il Giudice adito, contraris reiectis: accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.801 c.c., dichiarare la revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione del 50% TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
dell'usufrutto dell'immobile di via dell'Alborella n.6 int.2 avvenuta con atto a rogito
Notaio Dott. Rep. N. 2837 Racc. n. 1943 registrato a Persona_1
Civitavecchia il 1.2.2018 n. 373 serie 1T, con ogni conseguente statuizione di legge in merito alla restituzione della quota di usufrutto in favore del signor Parte_1 ed ordine di trascrizione della sentenza presso il competente Registro .In ogni caso: con vittoria integrale di spese e compensi professionali .
Per la convenuta:
“Voglia il Tribunale Ecc.mo, ogni contraria istanza disattesa, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, -Visto il verbale di mancato accordo nella procedura di Mediazione, espletata a seguito di provvedimento del Giudice all' udienza del
10/1/2024; -Visto il rigetto delle istanze istruttorie, avendo il Giudice ritenuto le circostanze di fatto indicate nei capitoli di prova non idonee a dimostrare la sussistenza dei presupposti di cui all' art. 801 c.c. - ritenuta l'insussistenza dei requisiti per la revocabilità della donazione, così come proposta, respingere siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto e in diritto, e non provate tutte le domande proposte nei confronti della convenuta
-ovvero, accertata la natura remuneratoria della donazione a favore della Controparte_1 convenuta ai sensi dell'art. 770 c.c dichiarare la sua irrevocabilità ex art. 805 c,c.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di rimessione della causa sul ruolo, in via preliminare e nel merito dichiarare l'intervenuta decadenza del termine annuale per l' esercizio dell'azione, per i motivi precisati nella premessa della comparsa di costituzione e risposta;
in via pregiudiziale, visto il procedimento di separazione personale dei coniugi pendente tra le parti, introdotto dal marito con richiesta di addebito disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della conclusione del giudizio di separazione con n. Rg.
3459/2022, per i motivi precisati nella premessa della comparsa di costituzione e risposta;
Nel merito, ritenuta l' insussistenza dei requisiti per la revocabilità della donazione, così come proposta, respingere siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto
e in diritto, e non provate tutte le domande proposte nei confronti della convenuta
[...]
-ovvero, accertata la natura remuneratoria della donazione a favore della CP_1 convenuta ai sensi dell'art. 770 c.c dichiarare la sua irrevocabilità ex art. 805 c,c,;
In via istruttoria la scrivente difesa si riposta alle argomentazioni svolte nei CP_1 propri scritti difensivi (comparsa di costituzione e risposta;
memorie 171 ter;
c.p.c.) e,
2 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
pertanto insiste per ritenere irrilevante e inattendibile la documentazione prodotta da parte attrice;
si oppone all'ammissione della prova testimoniale su tutte le circostanze dedotte dall'attore perché irrilevanti, inammissibili, ovvero documentali, nonché alla escussione dei testi citati. Si chiede comunque, in caso di ammissione della prova dedotta di essere ammessi alla prova contraria con i testi indicati. Si insiste sulla istanze istruttorie formulate nei propri scritti difensivi (comparsa di costituzione e risposta;
memorie 171 ter;
c.p.c.).”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi a questo Tribunale per sentir accogliere le Controparte_1 conclusioni sopra riportate.
L'attore deduceva di aver ricevuto in eredità la quota del 50% dell'immobile in Via dell' Alborella n. 6, -composto di due appartamenti ( piano terra e primo piano) mentre con successivo atto notarile ne aveva acquistato il restante 50% dal fratello, accendendo un mutuo della durata di 25 anni.
Inoltre, nel maggio del 2022 riferiva di aver donato al figlio l'intera CP_2 nuda proprietà dell'appartamento posto al primo piano, distinto con int. 2, oltre al 50% dell'usufrutto sul bene, mentre il restante 50% dell'usufrutto veniva donato alla moglie, Controparte_1
Detto appartamento risultava essere concesso in locazione a terzi da parte dell'usufruttuario ed i proventi della locazione erano stati Persona_2 utilizzati per il pagamento delle rate di mutuo e delle relative imposte e tasse.
Lamentava l'attore che, nel luglio del 2022, la convivenza nella famiglia sarebbe divenuta insopportabile a causa del comportamento “apertamente infedele” della moglie che avrebbe determinato l'insanabile crisi della coppia nonché per il “una serie di imbarazzanti situazioni anche al di fuori delle Parte_1 mure domestiche che ne ledevano profondamente la dignità e il decoro”.
In particolare riferiva che in occasione del compleanno della moglie, in data
19 luglio 2022, trascorso in famiglia, la sig.ra avrebbe reiteratamente CP_1
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scambiato messaggi con persona a lui ignota e l'attore approfittando dell'allontanamento della moglie, si era impossessato del cellulare, leggendo il contenuto dei messaggi. A seguito dell'episodio la convenuta non avrebbe negato l'esistenza di una relazione extraconiugale, riferendogli la sua intenzione di lasciare la casa familiare, avendo già informato i figli del fatto, e successivamente aveva preparato i bagagli e lasciato l'abitazione familiare avvertendo i figli che nei giorni successivi sarebbe passata a prendere il resto delle sue cose.
Dopo qualche giorno, la convenuta era tornata nella abitazione familiare chiedendo al coniuge di allontanarsene e poi a sua volta si era allontanata dalla abitazione familiare per un week end.
Nell'atto di citazione sono poi indicati una serie di successivi episodi dai quali emergeva la grave situazione di conflitto protrattasi fino alla definizione giudiziale della separazione e venivano illustrati gli effetti di tali vicende sulle condizioni di salute dell'attore che avevano determinato un peggioramento della sue condizioni economiche per l'impossibilità di svolere l'attività lavorativa con l'impegno profuso in precedenza.
Chiedeva pertanto dichiararsi la revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione del 50% dell'usufrutto dell'immobile di via dell'Alborella n.6 int.2 avvenuta con atto a rogito Notaio Dott. Rep. N. Persona_1
2837 Racc. n. 1943 registrato a Civitavecchia il 1.2.2018 n. 373 serie 1T.
Si costituiva in giudizio la Sig.ra contestando l'assunto Controparte_1 attoreo in fatto e in diritto e chiedendo al Tribunale di accogliere le conclusioni sopra riportate.
Depositate memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. alla udienza del 10 gennaio 2024, fissata per la prima comparizione delle parti questo Giudice, rilevato il mancato svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria, rinviava la causa alla udienza del 15 maggio 2024 per consentirne l'espletamento.
All'esito della successiva udienza, preso atto dell'esito negativo della mediazione questo Giudice con provvedimento in data 17 maggio 2024
“ritenuto che le circostanze di fatto indicate nei capitoli di prova non sono idonee a
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dimostrare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c.”, respingeva le istanze istruttorie e rinviava la causa alla udienza del 12 marzo 2025 per la decisione, con termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle repliche, disponendo altresì che l'udienza fosse sostituita ex art. 127 ter c.c. dal deposito di note scritte entro le ore 9,00 delle data di udienza.
In data 12 marzo 2025 la causa era trattenuta in decisione.
2. Oggetto del giudizio
Con l'atto introduttivo del giudizio il sig. ha chiesto, come si è Parte_1 visto, dichiararsi “la revocazione per ingratitudine” dell'atto di donazione del 50% dell'usufrutto dell'immobile di via dell'Alborella n.6 int.2 avvenuta con atto a rogito Notaio Dott. Rep. N. 2837 Racc. n. 1943 Persona_1 registrato a Civitavecchia il 1.2.2018 n. 373 serie 1T.
3. La revocazione per ingratitudine
La parte attrice ha chiarito, in comparsa conclusionale, di essere conscia l'insufficienza di un singolo “comportamento adulterino” ad integrare la grave ingiuria che legittima la revoca di una donazione essendo necessario individuare nel beneficiario un perdurante comportamento lesivo della dignità della persona del donante, in termini di una profonda disistima, tale appunto da manifestare un segno di profonda ingratitudine ma ha affermato di aver dedotto e documentato un comportamento doloso della beneficiaria della donazione la quale, volutamente e consapevolmente, ha posto in essere un perdurante atteggiamento lesivo nei confronti del coniuge oltre che denigratorio nei confronti dei figli della coppia. Secondo la prospettazione della parte attrice si tratterebbe di una vicenda caratterizzata da lunga sequenza di comportamenti gravemente ingiuriosi, messi in atto dalla convenuta ai danni dell'attore, successivamente alla scoperta della relazione extraconiugale, avvenuta in data 18 luglio 2022, comportamenti che “sono andati ben oltre” la vicenda del tradimento in sé per il grado di offesa alla
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dignità e all'onore del signor costituiti, tra l'altro, dalle diverse Parte_1 denunce, conclusesi con procedimenti di archiviazione, presentate dalla signora nei confronti del signor CP_1 Parte_1
La domanda deve ritenersi infondata sulla base delle stesse prospettazioni di parte attrice.
L'art. 801 c.c. prevede che la donazione può essere revocata per ingratitudine del donatario qualora questi abbia commesso uno dei fatti previsti dai numeri
1, 2 e 3 dell'art. 463 c.c., ovvero si sia reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433,
435 e 436 c.c. I fatti posti dalla parte attrice a fondamento della richiesta di revoca sono la relazione extraconiugale e i comportamenti successivi della convenuta sfociati anche in denunce penali.
La parte convenuta ha dedotto su quest'ultimo punto che le denunce tra la e il sono state reciproche ed anche quelle del marito CP_1 Parte_1 sono state tutte archiviate.
Secondo l'orientamento della Corte di cassazione (Cass. 31 ottobre 2016 n.
22013) l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, e costituisce, peraltro, formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali.
A parere di questo Giudice deve escludersi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c. quando il comportamento rientri nei litigi e dissidi diffusi nella prassi della separazione che non sono di per se indicativi di un comportamento durevole di disistima.
Nel caso in esame la parte attrice ha dedotto che la convenuta ha denunciato falsamente il marito per violenza domestica, sessuale e lesioni chiamando a
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testimoniare gli stessi figli in merito alle presunte violenze, che ha rivolto al marito minacce di farlo uccidere dal compagno che ha proferito insulti nei confronti dei figli, che ha aggredito il marito (come da certificazione medica allegata al n. 17 all'atto di citazione), che ha comunicato al marito l'esistenza da tempo della relazione extraconiugale poco dopo (due mesi) l'accettazione della donazione del 50% dell'usufrutto dell'immobile sito al primo piano di via dell'Alborella.
Rispetto a quest'ultima circostanza non vi è prova di una iniziativa di comunicazione da parte della convenuta poiché la stessa narrazione dei fatti riportata in atto di citazione evidenzia la stessa convenuta aveva ammesso l'esistenza della relazione a seguito della lettura del telefonino da parte del marito.
Come emerge dalla documentazione prodotta da entrambe le parti si sono ripetuti per vari mesi litigi e scontri che hanno portato alla presentazione di reciproche denunce, talvolta accompagnate da certificazioni mediche, e le circostanze di fatto sopra indicate sono state oggetto degli accertamenti posti in essere dal Pubblico Ministero.
Tuttavia, lo stesso Pubblico Ministero nel chiedere l'archiviazione delle denunce della convenuta, all'esito di una ampia indagine nella quale sono stati sentiti i familiari più stretti, ha rilevato che le vicende si inseriscono in
“un rapporto caratterizzato da elevata conflittualità che determinava sovente scontri accesi alimentati da entrambe le parti” e che si è trattato di “aggressioni reciproche” cosicché difettava “lo stato di soggezione di uno dei due membri della coppia”.
Queste conclusioni del Pubblico Ministero portano per un verso ad escludere la pretestuosità delle denunce della convenuta e, per altro verso, che si fosse realizzato un comportamento da parte della convenuta tale da esorbitare dai litigi e dissidi diffusi nella prassi della separazione.
Non sembra a questo giudice che la conflittualità reciproca intervenuta tra i coniugi dopo la separazione sia un elemento tale da integrare l'ingiuria grave verso il donante che legittima l'accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 801 c.c.
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4. Spese
Poiché anche l'introduzione di questo giudizio rientra nella particolarità della vicenda che ha visto ripetuti e reciproci ricorsi all'autorità giudiziaria per la definizione di una controversia familiare che poteva e doveva definirsi in sede di separazione si ritiene opportuna la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: rigetta la domanda attrice;
dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Civitavecchia, 25 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Vigorito
8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
Il Giudice, dott. Francesco Vigorito, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2452 R.G. dell'anno 2023
TRA nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliato in Roma Circonvallazione C.F._1
Trionfale 1 presso lo studio dell'avv. MARZIA GUADAGNI che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.
- ATTORE
E nata a [...] il [...]-c.f Controparte_1
, elett.te dom.ta in Fiumicino (RM) alla Via Giuliano C.F._2
Prini, 12 presso lo Studio dell'Avv. Tiziana Capezzone
( ) che la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._3 atti
- CONVENUTA
Oggetto: Revocazione donazione
Conclusioni
Per l'attore:
“Voglia il Giudice adito, contraris reiectis: accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.801 c.c., dichiarare la revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione del 50% TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
dell'usufrutto dell'immobile di via dell'Alborella n.6 int.2 avvenuta con atto a rogito
Notaio Dott. Rep. N. 2837 Racc. n. 1943 registrato a Persona_1
Civitavecchia il 1.2.2018 n. 373 serie 1T, con ogni conseguente statuizione di legge in merito alla restituzione della quota di usufrutto in favore del signor Parte_1 ed ordine di trascrizione della sentenza presso il competente Registro .In ogni caso: con vittoria integrale di spese e compensi professionali .
Per la convenuta:
“Voglia il Tribunale Ecc.mo, ogni contraria istanza disattesa, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, -Visto il verbale di mancato accordo nella procedura di Mediazione, espletata a seguito di provvedimento del Giudice all' udienza del
10/1/2024; -Visto il rigetto delle istanze istruttorie, avendo il Giudice ritenuto le circostanze di fatto indicate nei capitoli di prova non idonee a dimostrare la sussistenza dei presupposti di cui all' art. 801 c.c. - ritenuta l'insussistenza dei requisiti per la revocabilità della donazione, così come proposta, respingere siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto e in diritto, e non provate tutte le domande proposte nei confronti della convenuta
-ovvero, accertata la natura remuneratoria della donazione a favore della Controparte_1 convenuta ai sensi dell'art. 770 c.c dichiarare la sua irrevocabilità ex art. 805 c,c.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di rimessione della causa sul ruolo, in via preliminare e nel merito dichiarare l'intervenuta decadenza del termine annuale per l' esercizio dell'azione, per i motivi precisati nella premessa della comparsa di costituzione e risposta;
in via pregiudiziale, visto il procedimento di separazione personale dei coniugi pendente tra le parti, introdotto dal marito con richiesta di addebito disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della conclusione del giudizio di separazione con n. Rg.
3459/2022, per i motivi precisati nella premessa della comparsa di costituzione e risposta;
Nel merito, ritenuta l' insussistenza dei requisiti per la revocabilità della donazione, così come proposta, respingere siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto
e in diritto, e non provate tutte le domande proposte nei confronti della convenuta
[...]
-ovvero, accertata la natura remuneratoria della donazione a favore della CP_1 convenuta ai sensi dell'art. 770 c.c dichiarare la sua irrevocabilità ex art. 805 c,c,;
In via istruttoria la scrivente difesa si riposta alle argomentazioni svolte nei CP_1 propri scritti difensivi (comparsa di costituzione e risposta;
memorie 171 ter;
c.p.c.) e,
2 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
pertanto insiste per ritenere irrilevante e inattendibile la documentazione prodotta da parte attrice;
si oppone all'ammissione della prova testimoniale su tutte le circostanze dedotte dall'attore perché irrilevanti, inammissibili, ovvero documentali, nonché alla escussione dei testi citati. Si chiede comunque, in caso di ammissione della prova dedotta di essere ammessi alla prova contraria con i testi indicati. Si insiste sulla istanze istruttorie formulate nei propri scritti difensivi (comparsa di costituzione e risposta;
memorie 171 ter;
c.p.c.).”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi a questo Tribunale per sentir accogliere le Controparte_1 conclusioni sopra riportate.
L'attore deduceva di aver ricevuto in eredità la quota del 50% dell'immobile in Via dell' Alborella n. 6, -composto di due appartamenti ( piano terra e primo piano) mentre con successivo atto notarile ne aveva acquistato il restante 50% dal fratello, accendendo un mutuo della durata di 25 anni.
Inoltre, nel maggio del 2022 riferiva di aver donato al figlio l'intera CP_2 nuda proprietà dell'appartamento posto al primo piano, distinto con int. 2, oltre al 50% dell'usufrutto sul bene, mentre il restante 50% dell'usufrutto veniva donato alla moglie, Controparte_1
Detto appartamento risultava essere concesso in locazione a terzi da parte dell'usufruttuario ed i proventi della locazione erano stati Persona_2 utilizzati per il pagamento delle rate di mutuo e delle relative imposte e tasse.
Lamentava l'attore che, nel luglio del 2022, la convivenza nella famiglia sarebbe divenuta insopportabile a causa del comportamento “apertamente infedele” della moglie che avrebbe determinato l'insanabile crisi della coppia nonché per il “una serie di imbarazzanti situazioni anche al di fuori delle Parte_1 mure domestiche che ne ledevano profondamente la dignità e il decoro”.
In particolare riferiva che in occasione del compleanno della moglie, in data
19 luglio 2022, trascorso in famiglia, la sig.ra avrebbe reiteratamente CP_1
3 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
scambiato messaggi con persona a lui ignota e l'attore approfittando dell'allontanamento della moglie, si era impossessato del cellulare, leggendo il contenuto dei messaggi. A seguito dell'episodio la convenuta non avrebbe negato l'esistenza di una relazione extraconiugale, riferendogli la sua intenzione di lasciare la casa familiare, avendo già informato i figli del fatto, e successivamente aveva preparato i bagagli e lasciato l'abitazione familiare avvertendo i figli che nei giorni successivi sarebbe passata a prendere il resto delle sue cose.
Dopo qualche giorno, la convenuta era tornata nella abitazione familiare chiedendo al coniuge di allontanarsene e poi a sua volta si era allontanata dalla abitazione familiare per un week end.
Nell'atto di citazione sono poi indicati una serie di successivi episodi dai quali emergeva la grave situazione di conflitto protrattasi fino alla definizione giudiziale della separazione e venivano illustrati gli effetti di tali vicende sulle condizioni di salute dell'attore che avevano determinato un peggioramento della sue condizioni economiche per l'impossibilità di svolere l'attività lavorativa con l'impegno profuso in precedenza.
Chiedeva pertanto dichiararsi la revocazione per ingratitudine dell'atto di donazione del 50% dell'usufrutto dell'immobile di via dell'Alborella n.6 int.2 avvenuta con atto a rogito Notaio Dott. Rep. N. Persona_1
2837 Racc. n. 1943 registrato a Civitavecchia il 1.2.2018 n. 373 serie 1T.
Si costituiva in giudizio la Sig.ra contestando l'assunto Controparte_1 attoreo in fatto e in diritto e chiedendo al Tribunale di accogliere le conclusioni sopra riportate.
Depositate memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. alla udienza del 10 gennaio 2024, fissata per la prima comparizione delle parti questo Giudice, rilevato il mancato svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria, rinviava la causa alla udienza del 15 maggio 2024 per consentirne l'espletamento.
All'esito della successiva udienza, preso atto dell'esito negativo della mediazione questo Giudice con provvedimento in data 17 maggio 2024
“ritenuto che le circostanze di fatto indicate nei capitoli di prova non sono idonee a
4 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
dimostrare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c.”, respingeva le istanze istruttorie e rinviava la causa alla udienza del 12 marzo 2025 per la decisione, con termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle repliche, disponendo altresì che l'udienza fosse sostituita ex art. 127 ter c.c. dal deposito di note scritte entro le ore 9,00 delle data di udienza.
In data 12 marzo 2025 la causa era trattenuta in decisione.
2. Oggetto del giudizio
Con l'atto introduttivo del giudizio il sig. ha chiesto, come si è Parte_1 visto, dichiararsi “la revocazione per ingratitudine” dell'atto di donazione del 50% dell'usufrutto dell'immobile di via dell'Alborella n.6 int.2 avvenuta con atto a rogito Notaio Dott. Rep. N. 2837 Racc. n. 1943 Persona_1 registrato a Civitavecchia il 1.2.2018 n. 373 serie 1T.
3. La revocazione per ingratitudine
La parte attrice ha chiarito, in comparsa conclusionale, di essere conscia l'insufficienza di un singolo “comportamento adulterino” ad integrare la grave ingiuria che legittima la revoca di una donazione essendo necessario individuare nel beneficiario un perdurante comportamento lesivo della dignità della persona del donante, in termini di una profonda disistima, tale appunto da manifestare un segno di profonda ingratitudine ma ha affermato di aver dedotto e documentato un comportamento doloso della beneficiaria della donazione la quale, volutamente e consapevolmente, ha posto in essere un perdurante atteggiamento lesivo nei confronti del coniuge oltre che denigratorio nei confronti dei figli della coppia. Secondo la prospettazione della parte attrice si tratterebbe di una vicenda caratterizzata da lunga sequenza di comportamenti gravemente ingiuriosi, messi in atto dalla convenuta ai danni dell'attore, successivamente alla scoperta della relazione extraconiugale, avvenuta in data 18 luglio 2022, comportamenti che “sono andati ben oltre” la vicenda del tradimento in sé per il grado di offesa alla
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dignità e all'onore del signor costituiti, tra l'altro, dalle diverse Parte_1 denunce, conclusesi con procedimenti di archiviazione, presentate dalla signora nei confronti del signor CP_1 Parte_1
La domanda deve ritenersi infondata sulla base delle stesse prospettazioni di parte attrice.
L'art. 801 c.c. prevede che la donazione può essere revocata per ingratitudine del donatario qualora questi abbia commesso uno dei fatti previsti dai numeri
1, 2 e 3 dell'art. 463 c.c., ovvero si sia reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433,
435 e 436 c.c. I fatti posti dalla parte attrice a fondamento della richiesta di revoca sono la relazione extraconiugale e i comportamenti successivi della convenuta sfociati anche in denunce penali.
La parte convenuta ha dedotto su quest'ultimo punto che le denunce tra la e il sono state reciproche ed anche quelle del marito CP_1 Parte_1 sono state tutte archiviate.
Secondo l'orientamento della Corte di cassazione (Cass. 31 ottobre 2016 n.
22013) l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, e costituisce, peraltro, formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali.
A parere di questo Giudice deve escludersi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 801 c.c. quando il comportamento rientri nei litigi e dissidi diffusi nella prassi della separazione che non sono di per se indicativi di un comportamento durevole di disistima.
Nel caso in esame la parte attrice ha dedotto che la convenuta ha denunciato falsamente il marito per violenza domestica, sessuale e lesioni chiamando a
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testimoniare gli stessi figli in merito alle presunte violenze, che ha rivolto al marito minacce di farlo uccidere dal compagno che ha proferito insulti nei confronti dei figli, che ha aggredito il marito (come da certificazione medica allegata al n. 17 all'atto di citazione), che ha comunicato al marito l'esistenza da tempo della relazione extraconiugale poco dopo (due mesi) l'accettazione della donazione del 50% dell'usufrutto dell'immobile sito al primo piano di via dell'Alborella.
Rispetto a quest'ultima circostanza non vi è prova di una iniziativa di comunicazione da parte della convenuta poiché la stessa narrazione dei fatti riportata in atto di citazione evidenzia la stessa convenuta aveva ammesso l'esistenza della relazione a seguito della lettura del telefonino da parte del marito.
Come emerge dalla documentazione prodotta da entrambe le parti si sono ripetuti per vari mesi litigi e scontri che hanno portato alla presentazione di reciproche denunce, talvolta accompagnate da certificazioni mediche, e le circostanze di fatto sopra indicate sono state oggetto degli accertamenti posti in essere dal Pubblico Ministero.
Tuttavia, lo stesso Pubblico Ministero nel chiedere l'archiviazione delle denunce della convenuta, all'esito di una ampia indagine nella quale sono stati sentiti i familiari più stretti, ha rilevato che le vicende si inseriscono in
“un rapporto caratterizzato da elevata conflittualità che determinava sovente scontri accesi alimentati da entrambe le parti” e che si è trattato di “aggressioni reciproche” cosicché difettava “lo stato di soggezione di uno dei due membri della coppia”.
Queste conclusioni del Pubblico Ministero portano per un verso ad escludere la pretestuosità delle denunce della convenuta e, per altro verso, che si fosse realizzato un comportamento da parte della convenuta tale da esorbitare dai litigi e dissidi diffusi nella prassi della separazione.
Non sembra a questo giudice che la conflittualità reciproca intervenuta tra i coniugi dopo la separazione sia un elemento tale da integrare l'ingiuria grave verso il donante che legittima l'accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art. 801 c.c.
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4. Spese
Poiché anche l'introduzione di questo giudizio rientra nella particolarità della vicenda che ha visto ripetuti e reciproci ricorsi all'autorità giudiziaria per la definizione di una controversia familiare che poteva e doveva definirsi in sede di separazione si ritiene opportuna la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: rigetta la domanda attrice;
dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Civitavecchia, 25 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Vigorito
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