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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/12/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 2891/2025, promosso con ricorso depositato in data 6.6.2025 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Paniz e dall'avv. Carmen Maraviglia giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maurizio Paniz sito in
Belluno, via G. Garibaldi n. 78;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pio Ugo Ori e dall'avv. Antonella Lot giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Pieve di Soligo, via Zanzotto n. 9; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 18.12.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) sia dichiarata la separazione tra i coniugi e , con ordine Parte_1 CP_1
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Spresiano (TV) di pro-cedere alle annotazioni ed alle trascrizioni di legge;
2) i figli e siano affidati - con collocamento prevalente presso la madre - alla responsabilità genitoriale Per_1 Per_2
condivisa di entrambi i genitori, che provve-deranno al loro accudimento, assumendo di comune accordo le decisioni di mag- gior loro interesse ed in particolare quelle relative all'istruzione, al sistema educa-tivo ed alla loro salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle inclinazioni dei minori, delle loro capacità e delle loro aspirazioni;
3) sia disposta l'assegnazione della casa familiare sita in Spresiano (TV), via Ca-vour 57, alla sig.ra fermo il Pt_1
diritto del resistente ad asportarvi eventuali ulteriori beni di sua proprietà esclusiva e sue sostanze personali, ancora ivi presenti;
4) (A) sia disposto che ciascun genitore eserciti la responsabilità genitoriale di-sgiuntamente in ordine alle questioni di
CP_ ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza dei figli presso di sé; (B) entro il 31.12.2025, il sig. si impegna a reperire una nuova abitazione idonea ad ospitare anche i figli per il tempo in cui li avrà con sé, al fine di poter esercitare il diritto di visita nei tempi e nei modi di cui al punto 5); fino al 31.12.2025 e, comunque, fino al momento in
CP_ cui il sig. si trasferirà nel nuovo appartamento, resteranno in vigore le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale attualmente in essere, come concordate e discipli-nate nel verbale di udienza del 01.10.2025;
CP_ CP_ 5) dal 1.1.2026 o, comunque dal momento in cui il sig. si trasferirà nel nuovo appartamento, il sig. potrà tenere con sé i figli, presso la propria abitazione, con le seguenti modalità: (A) ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio, al termine della scuola, fino alla domenica sera, quando li accompagnerà a casa della madre alle ore 20.00; (B) per due pomeriggi a settimana, con pernottamento, laddove il wee-kend sarà di pertinenza della madre, e per uno pomeriggio a
2 settimana, con per-nottamento, laddove il weekend sarà di sua pertinenza;
i genitori, di comune ac-cordo, potranno individuare mensilmente tali giornate, tenendo conto dei turni la-vorativi di entrambi;
(C) durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo, anche non consecutivo, di giorni 15, da concordarsi previamente tra i coniugi entro il mese di aprile;
per il restante periodo, troverà applicazione la regolamentazione ordinaria di cui alle lettere
(A) e (B), con espresso consenso da parte di entrambi i genitori ad avvalersi di centri estivi, durante il pe-riodo di vacanza scolastica;
i relativi costi saranno a carico di entrambi al 50%, trattandosi di spesa straordinaria;
(D) durante le vacanze natalizie, i figli resteranno con il padre per un periodo di giorni 7, alternando di anno in anno il Natale e il Capodanno;
(E) parimenti, a Pasqua, i figli staranno con ciascun genitore per tre giorni, con alternanza annuale del giorno di Pasqua
e del Lunedì dell'Angelo; (F) i coniugi potranno comunque concordare diversi ed ulteriori momenti di visita e/o tempi di permanenza dei figli con il papà, sulla base degli impegni lavorativi di en-trambi e dei desiderata dei figli, data anche la loro età, nel rispetto comunque di un ordinato regime di vita;
(G) in caso di impossibilità di tenere con sé i figli per qual- sivoglia impedimento, ciascun genitore si rivolgerà all'altro e, solo in caso di impos-sibilità dell'altro, ricorrerà ad altri familiari o a collaboratrici esterne compresa la babysitter;
6) entrambi i genitori potranno sempre partecipare ad eventi ai quali prenderanno parte i figli, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, manifestazioni scolastiche, attività extrascolastiche, sportive e culturali, feste ed eventi vari, ecc.: ciò, indipendentemente dall'organizzazione dei tempi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore;
CP_ 7) 1. il sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli, corrispondendo alla sig.ra entro il giorno 5 di Pt_1
ogni mese, a mezzo bonifico bancario con-tinuativo, l'importo di € 200,00 per ciascun figlio (così per complessivi €
CP_ 400,00);
2. ove, alla scadenza del termine del 31.12.2025, di cui sub 4) il sig. non abbia ancora reperito una nuova abitazione, dal 1.1.2026 e fino al momento in cui si tra-sferirà in un alloggio idoneo ad ospitare i figli, l'importo del contributo al manteni-mento dei figli sarà incrementato ad € 550,00 (€ 275,00 per ciascun figlio), fermo l'esercizio del diritto di visita nei termini di cui al punto 4);
3. l'importo del contributo al mantenimento dei figli sarà nuovamente
CP_ ridotto ad 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) dal giorno successivo al trasferimento del sig. presso la nuova abita- zione, quando entreranno a regime le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale di cui al punto 5);
3 8) le spese straordinarie (comprese quelle della baby-sitter) debbano essere previa-mente concordate tra i genitori e siano sostenute al 50% da ciascuno di essi se-condo quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Treviso;
in caso di impossibilità di una parte ad anticipare all'altra la propria quota delle spese straordinarie concordate ed approvate dai coniugi, essa provvederà al relativo rim-borso entro il mese successivo a quello in cui è formulata la richiesta, previa esibi-zione dei documenti di spesa;
sia stabilito che, durante i periodi di permanenza fuori sede del sig. Parte_2
le spese della baby-sitter che vadano a co-prire i tempi che i bambini avrebbero dovuto trascorrere con il padre siano ad esclu-sivo carico di quest'ultimo;
9) ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, con esclusione dell'ob-bligo di versamento di un assegno di mantenimento da una parte a carico dell'altra; i coniugi provvederanno entrambi al rimborso della rata del mutuo cointestato, in misura pari al 50% per ciascuno, impegnandosi, altresì, con il consenso della banca creditrice, a traferire il mutuo sul c/c agli stessi cointestato, acceso presso Intesa San Paolo;
10) l'Assegno Unico Universale resterà assegnato alla madre;
le detrazioni fiscali spetteranno in egual misura a ciascun genitore;
11) il conto corrente intestato a resterà destinato esclusivamente al ver-samento della pensione di invalidità Persona_3
erogata in favore della minore e venga gestito congiuntamente da entrambi i genitori;
12) le parti si danno assenso reciproco al rilascio del passaporto o altro documento di identità e/o equipollente a ciascun coniuge indipendentemente dal consenso dell'altro;
13) le parti si si danno assenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento di identità e/o equipollente valevole per l'espatrio per i figli e, nelle oc-casioni in cui i figli minori dovranno recarsi fuori dalla provincia di
Treviso per il periodo superiore a due giorni consecutivi, si impegnano reciprocamente a darsi preventiva comunicazione del luogo e della data della trasferta;
14) spese legali compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.6.2025, la signora chiedeva la pronuncia della separazione Pt_1
personale dal marito, dando atto di aver contratto matrimonio civile con il signor a Spresiano il CP_1
6.12.2008 e che dalla loro unione erano nati i figli e entrambi minorenni e non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti.
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno;
per tale ragione si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo la pronuncia di separazione personale e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Con decreto del 9.6.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Si costituiva in giudizio in data 27.8.2025 il signor aderendo alla domanda di separazione CP_1
proposta dalla moglie ma chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate nella propria comparsa di costituzione.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 1.10.2025, dopo lunga discussione, emergeva la possibilità di definire con accordo le condizioni della separazione. Le parti chiedevano ed ottenevano, quindi, un primo rinvio per valutare le soluzioni emerse nel corso della discussione.
Alla successiva udienza del 25.11.2025, l'accordo tra le parti veniva raggiunto definitivamente e il
Giudice relatore, su richiesta dei procuratori, disponeva un breve rinvio per formalizzarlo.
All'udienza del 16.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., i procuratori delle parti precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate. Il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Con riferimento alla domanda di separazione, essa è fondata e deve essere accolta. La concorde richiesta di separazione personale avanzata dai coniugi e la loro constatata indisponibilità ad una
5 riconciliazione dimostrano che la prosecuzione della convivenza coniugale è ormai divenuta impossibile.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Spresiano è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
Inoltre, il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni di separazione concordate tra le parti, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse della prole.
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, ed unitisi in Parte_1 CP_1
matrimonio a Spresiano il 6.12.2008, con atto iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di
Spresiano, atto n. 20, parte I, anno 2008;
2) i figli e sono affidati - con collocamento prevalente presso la madre - alla Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale condivisa di entrambi i genitori, che provvederanno al loro accudimento, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior loro interesse ed in particolare quelle relative all'istruzione, al sistema educativo ed alla loro salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle inclinazioni dei minori, delle loro capacità e delle loro aspirazioni;
3) dispone l'assegnazione della casa familiare sita in Spresiano (TV), via Cavour 57, alla sig.ra , Pt_1
fermo il diritto del resistente ad asportarvi eventuali ulteriori beni di sua proprietà esclusiva e sue sostanze personali, ancora ivi presenti;
4) (A) dispone che ciascun genitore eserciti la responsabilità genitoriale disgiuntamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza dei figli presso di sé;
6 (B) dà atto che, entro il 31.12.2025, il sig. si impegna a reperire una nuova abitazione idonea ad CP_1
ospitare anche i figli per il tempo in cui li avrà con sé, al fine di poter esercitare il diritto di visita nei tempi e nei modi di cui al punto 5); fino al 31.12.2025 e, comunque, fino al momento in cui il sig. CP_1
si trasferirà nel nuovo appartamento, resteranno in vigore le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale attualmente in essere, come concordate e disciplinate nel verbale di udienza del 01.10.2025;
5) dal 1.1.2026 o, comunque dal momento in cui il sig. si trasferirà nel nuovo appartamento, il sig. CP_1
potrà tenere con sé i figli, presso la propria abitazione, con le seguenti modalità: CP_1
(A) ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio, al termine della scuola, fino alla domenica sera, quando li accompagnerà a casa della madre alle ore 20.00;
(B) per due pomeriggi a settimana, con pernottamento, laddove il week-end sarà di pertinenza della madre, e per uno pomeriggio a settimana, con pernottamento, laddove il weekend sarà di sua pertinenza;
i genitori, di comune accordo, potranno individuare mensilmente tali giornate, tenendo conto dei turni la-vorativi di entrambi;
(C) durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo, anche non consecutivo, di giorni 15, da concordarsi previamente tra i coniugi entro il mese di aprile;
per il restante periodo, troverà applicazione la regolamentazione ordinaria di cui alle lettere (A) e (B), con espresso consenso da parte di entrambi i genitori ad avvalersi di centri estivi, durante il pe-riodo di vacanza scolastica;
i relativi costi saranno a carico di entrambi al 50%, trattandosi di spesa straordinaria;
(D) durante le vacanze natalizie, i figli resteranno con il padre per un periodo di giorni 7, alternando di anno in anno il Natale e il Capodanno;
(E) parimenti, a Pasqua, i figli staranno con ciascun genitore per tre giorni, con alternanza annuale del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
(F) i coniugi potranno comunque concordare diversi ed ulteriori momenti di visita e/o tempi di permanenza dei figli con il papà, sulla base degli impegni lavorativi di entrambi e dei desiderata dei figli, data anche la loro età, nel rispetto comunque di un ordinato regime di vita;
7 (G) in caso di impossibilità di tenere con sé i figli per qualsivoglia impedimento, ciascun genitore si rivolgerà all'altro e, solo in caso di impossibilità dell'altro, ricorrerà ad altri familiari o a collaboratrici esterne compresa la babysitter;
6) entrambi i genitori potranno sempre partecipare ad eventi ai quali prenderanno parte i figli, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, manifestazioni scolastiche, attività extrascolastiche, sportive e culturali, feste ed eventi vari, ecc.: ciò, indipendentemente dall'organizzazione dei tempi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore;
7) 1. il sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli, corrispondendo alla sig.ra , CP_1 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario continuativo, l'importo di € 200,00 per ciascun figlio (così per complessivi € 400,00);
2. ove, alla scadenza del termine del 31.12.2025, di cui sub 4) il sig. non abbia ancora reperito una CP_1
nuova abitazione, dal 1.1.2026 e fino al momento in cui si tra-sferirà in un alloggio idoneo ad ospitare i figli, l'importo del contributo al mantenimento dei figli sarà incrementato ad € 550,00 (€ 275,00 per ciascun figlio), fermo l'esercizio del diritto di visita nei termini di cui al punto 4);
3. l'importo del contributo al mantenimento dei figli sarà nuovamente ridotto ad 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) dal giorno successivo al trasferimento del sig. presso la nuova abita-zione, quando CP_1
entreranno a regime le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale di cui al punto 5);
8) le spese straordinarie (comprese quelle della baby-sitter) devono essere previamente concordate tra i genitori e siano sostenute al 50% da ciascuno di essi secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Treviso;
in caso di impossibilità di una parte ad anticipare all'altra la propria quota delle spese straordinarie concordate ed approvate dai coniugi, essa provvederà al relativo rimborso entro il mese successivo a quello in cui è formulata la richiesta, previa esibizione dei documenti di spesa;
stabilisce che, durante i periodi di permanenza fuori sede del sig. per missione, le spese della CP_1
baby-sitter che vadano a coprire i tempi che i bambini avrebbero dovuto trascorrere con il padre siano ad esclusivo carico di quest'ultimo;
8 9) dà atto che ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, con esclusione dell'obbligo di versamento di un assegno di mantenimento da una parte a carico dell'altra; i coniugi provvederanno entrambi al rimborso della rata del mutuo cointestato, in misura pari al 50% per ciascuno, impegnandosi, altresì, con il consenso della banca creditrice, a traferire il mutuo sul c/c agli stessi cointestato, acceso presso Intesa San Paolo;
10) dà atto che l'Assegno Unico Universale resterà assegnato alla madre;
le detrazioni fiscali spetteranno in egual misura a ciascun genitore;
11) dà atto che il conto corrente intestato a resterà destinato esclusivamente al Persona_3
versamento della pensione di invalidità erogata in favore della minore e venga gestito congiuntamente da entrambi i genitori;
12) dà atto che le parti si danno assenso reciproco al rilascio del passaporto o altro documento di identità e/o equipollente a ciascun coniuge indipendentemente dal consenso dell'altro;
13) dà atto che le parti si si danno assenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento di identità e/o equipollente valevole per l'espatrio per i figli e, nelle occasioni in cui i figli minori dovranno recarsi fuori dalla provincia di Treviso per il periodo superiore a due giorni consecutivi, si impegnano reciprocamente a darsi preventiva comunicazione del luogo e della data della trasferta;
14) spese legali compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spresiano di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 2891/2025, promosso con ricorso depositato in data 6.6.2025 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Paniz e dall'avv. Carmen Maraviglia giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maurizio Paniz sito in
Belluno, via G. Garibaldi n. 78;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pio Ugo Ori e dall'avv. Antonella Lot giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Pieve di Soligo, via Zanzotto n. 9; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 18.12.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) sia dichiarata la separazione tra i coniugi e , con ordine Parte_1 CP_1
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Spresiano (TV) di pro-cedere alle annotazioni ed alle trascrizioni di legge;
2) i figli e siano affidati - con collocamento prevalente presso la madre - alla responsabilità genitoriale Per_1 Per_2
condivisa di entrambi i genitori, che provve-deranno al loro accudimento, assumendo di comune accordo le decisioni di mag- gior loro interesse ed in particolare quelle relative all'istruzione, al sistema educa-tivo ed alla loro salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle inclinazioni dei minori, delle loro capacità e delle loro aspirazioni;
3) sia disposta l'assegnazione della casa familiare sita in Spresiano (TV), via Ca-vour 57, alla sig.ra fermo il Pt_1
diritto del resistente ad asportarvi eventuali ulteriori beni di sua proprietà esclusiva e sue sostanze personali, ancora ivi presenti;
4) (A) sia disposto che ciascun genitore eserciti la responsabilità genitoriale di-sgiuntamente in ordine alle questioni di
CP_ ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza dei figli presso di sé; (B) entro il 31.12.2025, il sig. si impegna a reperire una nuova abitazione idonea ad ospitare anche i figli per il tempo in cui li avrà con sé, al fine di poter esercitare il diritto di visita nei tempi e nei modi di cui al punto 5); fino al 31.12.2025 e, comunque, fino al momento in
CP_ cui il sig. si trasferirà nel nuovo appartamento, resteranno in vigore le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale attualmente in essere, come concordate e discipli-nate nel verbale di udienza del 01.10.2025;
CP_ CP_ 5) dal 1.1.2026 o, comunque dal momento in cui il sig. si trasferirà nel nuovo appartamento, il sig. potrà tenere con sé i figli, presso la propria abitazione, con le seguenti modalità: (A) ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio, al termine della scuola, fino alla domenica sera, quando li accompagnerà a casa della madre alle ore 20.00; (B) per due pomeriggi a settimana, con pernottamento, laddove il wee-kend sarà di pertinenza della madre, e per uno pomeriggio a
2 settimana, con per-nottamento, laddove il weekend sarà di sua pertinenza;
i genitori, di comune ac-cordo, potranno individuare mensilmente tali giornate, tenendo conto dei turni la-vorativi di entrambi;
(C) durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo, anche non consecutivo, di giorni 15, da concordarsi previamente tra i coniugi entro il mese di aprile;
per il restante periodo, troverà applicazione la regolamentazione ordinaria di cui alle lettere
(A) e (B), con espresso consenso da parte di entrambi i genitori ad avvalersi di centri estivi, durante il pe-riodo di vacanza scolastica;
i relativi costi saranno a carico di entrambi al 50%, trattandosi di spesa straordinaria;
(D) durante le vacanze natalizie, i figli resteranno con il padre per un periodo di giorni 7, alternando di anno in anno il Natale e il Capodanno;
(E) parimenti, a Pasqua, i figli staranno con ciascun genitore per tre giorni, con alternanza annuale del giorno di Pasqua
e del Lunedì dell'Angelo; (F) i coniugi potranno comunque concordare diversi ed ulteriori momenti di visita e/o tempi di permanenza dei figli con il papà, sulla base degli impegni lavorativi di en-trambi e dei desiderata dei figli, data anche la loro età, nel rispetto comunque di un ordinato regime di vita;
(G) in caso di impossibilità di tenere con sé i figli per qual- sivoglia impedimento, ciascun genitore si rivolgerà all'altro e, solo in caso di impos-sibilità dell'altro, ricorrerà ad altri familiari o a collaboratrici esterne compresa la babysitter;
6) entrambi i genitori potranno sempre partecipare ad eventi ai quali prenderanno parte i figli, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, manifestazioni scolastiche, attività extrascolastiche, sportive e culturali, feste ed eventi vari, ecc.: ciò, indipendentemente dall'organizzazione dei tempi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore;
CP_ 7) 1. il sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli, corrispondendo alla sig.ra entro il giorno 5 di Pt_1
ogni mese, a mezzo bonifico bancario con-tinuativo, l'importo di € 200,00 per ciascun figlio (così per complessivi €
CP_ 400,00);
2. ove, alla scadenza del termine del 31.12.2025, di cui sub 4) il sig. non abbia ancora reperito una nuova abitazione, dal 1.1.2026 e fino al momento in cui si tra-sferirà in un alloggio idoneo ad ospitare i figli, l'importo del contributo al manteni-mento dei figli sarà incrementato ad € 550,00 (€ 275,00 per ciascun figlio), fermo l'esercizio del diritto di visita nei termini di cui al punto 4);
3. l'importo del contributo al mantenimento dei figli sarà nuovamente
CP_ ridotto ad 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) dal giorno successivo al trasferimento del sig. presso la nuova abita- zione, quando entreranno a regime le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale di cui al punto 5);
3 8) le spese straordinarie (comprese quelle della baby-sitter) debbano essere previa-mente concordate tra i genitori e siano sostenute al 50% da ciascuno di essi se-condo quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Treviso;
in caso di impossibilità di una parte ad anticipare all'altra la propria quota delle spese straordinarie concordate ed approvate dai coniugi, essa provvederà al relativo rim-borso entro il mese successivo a quello in cui è formulata la richiesta, previa esibi-zione dei documenti di spesa;
sia stabilito che, durante i periodi di permanenza fuori sede del sig. Parte_2
le spese della baby-sitter che vadano a co-prire i tempi che i bambini avrebbero dovuto trascorrere con il padre siano ad esclu-sivo carico di quest'ultimo;
9) ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, con esclusione dell'ob-bligo di versamento di un assegno di mantenimento da una parte a carico dell'altra; i coniugi provvederanno entrambi al rimborso della rata del mutuo cointestato, in misura pari al 50% per ciascuno, impegnandosi, altresì, con il consenso della banca creditrice, a traferire il mutuo sul c/c agli stessi cointestato, acceso presso Intesa San Paolo;
10) l'Assegno Unico Universale resterà assegnato alla madre;
le detrazioni fiscali spetteranno in egual misura a ciascun genitore;
11) il conto corrente intestato a resterà destinato esclusivamente al ver-samento della pensione di invalidità Persona_3
erogata in favore della minore e venga gestito congiuntamente da entrambi i genitori;
12) le parti si danno assenso reciproco al rilascio del passaporto o altro documento di identità e/o equipollente a ciascun coniuge indipendentemente dal consenso dell'altro;
13) le parti si si danno assenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento di identità e/o equipollente valevole per l'espatrio per i figli e, nelle oc-casioni in cui i figli minori dovranno recarsi fuori dalla provincia di
Treviso per il periodo superiore a due giorni consecutivi, si impegnano reciprocamente a darsi preventiva comunicazione del luogo e della data della trasferta;
14) spese legali compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.6.2025, la signora chiedeva la pronuncia della separazione Pt_1
personale dal marito, dando atto di aver contratto matrimonio civile con il signor a Spresiano il CP_1
6.12.2008 e che dalla loro unione erano nati i figli e entrambi minorenni e non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti.
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno;
per tale ragione si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo la pronuncia di separazione personale e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
Con decreto del 9.6.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Si costituiva in giudizio in data 27.8.2025 il signor aderendo alla domanda di separazione CP_1
proposta dalla moglie ma chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate nella propria comparsa di costituzione.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 1.10.2025, dopo lunga discussione, emergeva la possibilità di definire con accordo le condizioni della separazione. Le parti chiedevano ed ottenevano, quindi, un primo rinvio per valutare le soluzioni emerse nel corso della discussione.
Alla successiva udienza del 25.11.2025, l'accordo tra le parti veniva raggiunto definitivamente e il
Giudice relatore, su richiesta dei procuratori, disponeva un breve rinvio per formalizzarlo.
All'udienza del 16.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., i procuratori delle parti precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate. Il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Con riferimento alla domanda di separazione, essa è fondata e deve essere accolta. La concorde richiesta di separazione personale avanzata dai coniugi e la loro constatata indisponibilità ad una
5 riconciliazione dimostrano che la prosecuzione della convivenza coniugale è ormai divenuta impossibile.
L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Spresiano è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
Inoltre, il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni di separazione concordate tra le parti, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse della prole.
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, ed unitisi in Parte_1 CP_1
matrimonio a Spresiano il 6.12.2008, con atto iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di
Spresiano, atto n. 20, parte I, anno 2008;
2) i figli e sono affidati - con collocamento prevalente presso la madre - alla Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale condivisa di entrambi i genitori, che provvederanno al loro accudimento, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior loro interesse ed in particolare quelle relative all'istruzione, al sistema educativo ed alla loro salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle inclinazioni dei minori, delle loro capacità e delle loro aspirazioni;
3) dispone l'assegnazione della casa familiare sita in Spresiano (TV), via Cavour 57, alla sig.ra , Pt_1
fermo il diritto del resistente ad asportarvi eventuali ulteriori beni di sua proprietà esclusiva e sue sostanze personali, ancora ivi presenti;
4) (A) dispone che ciascun genitore eserciti la responsabilità genitoriale disgiuntamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza dei figli presso di sé;
6 (B) dà atto che, entro il 31.12.2025, il sig. si impegna a reperire una nuova abitazione idonea ad CP_1
ospitare anche i figli per il tempo in cui li avrà con sé, al fine di poter esercitare il diritto di visita nei tempi e nei modi di cui al punto 5); fino al 31.12.2025 e, comunque, fino al momento in cui il sig. CP_1
si trasferirà nel nuovo appartamento, resteranno in vigore le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale attualmente in essere, come concordate e disciplinate nel verbale di udienza del 01.10.2025;
5) dal 1.1.2026 o, comunque dal momento in cui il sig. si trasferirà nel nuovo appartamento, il sig. CP_1
potrà tenere con sé i figli, presso la propria abitazione, con le seguenti modalità: CP_1
(A) ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio, al termine della scuola, fino alla domenica sera, quando li accompagnerà a casa della madre alle ore 20.00;
(B) per due pomeriggi a settimana, con pernottamento, laddove il week-end sarà di pertinenza della madre, e per uno pomeriggio a settimana, con pernottamento, laddove il weekend sarà di sua pertinenza;
i genitori, di comune accordo, potranno individuare mensilmente tali giornate, tenendo conto dei turni la-vorativi di entrambi;
(C) durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo, anche non consecutivo, di giorni 15, da concordarsi previamente tra i coniugi entro il mese di aprile;
per il restante periodo, troverà applicazione la regolamentazione ordinaria di cui alle lettere (A) e (B), con espresso consenso da parte di entrambi i genitori ad avvalersi di centri estivi, durante il pe-riodo di vacanza scolastica;
i relativi costi saranno a carico di entrambi al 50%, trattandosi di spesa straordinaria;
(D) durante le vacanze natalizie, i figli resteranno con il padre per un periodo di giorni 7, alternando di anno in anno il Natale e il Capodanno;
(E) parimenti, a Pasqua, i figli staranno con ciascun genitore per tre giorni, con alternanza annuale del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
(F) i coniugi potranno comunque concordare diversi ed ulteriori momenti di visita e/o tempi di permanenza dei figli con il papà, sulla base degli impegni lavorativi di entrambi e dei desiderata dei figli, data anche la loro età, nel rispetto comunque di un ordinato regime di vita;
7 (G) in caso di impossibilità di tenere con sé i figli per qualsivoglia impedimento, ciascun genitore si rivolgerà all'altro e, solo in caso di impossibilità dell'altro, ricorrerà ad altri familiari o a collaboratrici esterne compresa la babysitter;
6) entrambi i genitori potranno sempre partecipare ad eventi ai quali prenderanno parte i figli, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, manifestazioni scolastiche, attività extrascolastiche, sportive e culturali, feste ed eventi vari, ecc.: ciò, indipendentemente dall'organizzazione dei tempi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore;
7) 1. il sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli, corrispondendo alla sig.ra , CP_1 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario continuativo, l'importo di € 200,00 per ciascun figlio (così per complessivi € 400,00);
2. ove, alla scadenza del termine del 31.12.2025, di cui sub 4) il sig. non abbia ancora reperito una CP_1
nuova abitazione, dal 1.1.2026 e fino al momento in cui si tra-sferirà in un alloggio idoneo ad ospitare i figli, l'importo del contributo al mantenimento dei figli sarà incrementato ad € 550,00 (€ 275,00 per ciascun figlio), fermo l'esercizio del diritto di visita nei termini di cui al punto 4);
3. l'importo del contributo al mantenimento dei figli sarà nuovamente ridotto ad 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) dal giorno successivo al trasferimento del sig. presso la nuova abita-zione, quando CP_1
entreranno a regime le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale di cui al punto 5);
8) le spese straordinarie (comprese quelle della baby-sitter) devono essere previamente concordate tra i genitori e siano sostenute al 50% da ciascuno di essi secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Treviso;
in caso di impossibilità di una parte ad anticipare all'altra la propria quota delle spese straordinarie concordate ed approvate dai coniugi, essa provvederà al relativo rimborso entro il mese successivo a quello in cui è formulata la richiesta, previa esibizione dei documenti di spesa;
stabilisce che, durante i periodi di permanenza fuori sede del sig. per missione, le spese della CP_1
baby-sitter che vadano a coprire i tempi che i bambini avrebbero dovuto trascorrere con il padre siano ad esclusivo carico di quest'ultimo;
8 9) dà atto che ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, con esclusione dell'obbligo di versamento di un assegno di mantenimento da una parte a carico dell'altra; i coniugi provvederanno entrambi al rimborso della rata del mutuo cointestato, in misura pari al 50% per ciascuno, impegnandosi, altresì, con il consenso della banca creditrice, a traferire il mutuo sul c/c agli stessi cointestato, acceso presso Intesa San Paolo;
10) dà atto che l'Assegno Unico Universale resterà assegnato alla madre;
le detrazioni fiscali spetteranno in egual misura a ciascun genitore;
11) dà atto che il conto corrente intestato a resterà destinato esclusivamente al Persona_3
versamento della pensione di invalidità erogata in favore della minore e venga gestito congiuntamente da entrambi i genitori;
12) dà atto che le parti si danno assenso reciproco al rilascio del passaporto o altro documento di identità e/o equipollente a ciascun coniuge indipendentemente dal consenso dell'altro;
13) dà atto che le parti si si danno assenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento di identità e/o equipollente valevole per l'espatrio per i figli e, nelle occasioni in cui i figli minori dovranno recarsi fuori dalla provincia di Treviso per il periodo superiore a due giorni consecutivi, si impegnano reciprocamente a darsi preventiva comunicazione del luogo e della data della trasferta;
14) spese legali compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spresiano di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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