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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 7763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7763 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe Giordano nella causa n. 15264/25 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Daniele Parte_1
Checchi, che la rappresenta e difende giusta delega in atti
-parte ricorrente
E
CP_1
-contumace
Visto l'art. 430 c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, , premesso che con decreto di Parte_1
omologa del 01.11.24 il Tribunale le ha riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge 18/80 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 21.12.2022, dedotto di non aver ottenuto il pagamento della prestazione, ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati oltre agli CP_1
accessori di legge.
L' non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_1
Il tribunale osserva quanto segue.
La domanda è fondata.
pagina 1 di 3 Dalla documentazione in atti risulta che con decreto di omologa del 01.11.24 il
Tribunale ha accertato in capo a parte ricorrente i requisiti sanitari per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa del
21.12.2022 e che il ricorrente ha inviato la documentazione necessaria alla liquidazione senza tuttavia ottenere il pagamento di quanto dovuto.
Tale documentazione non è stata contestata da parte dell' rimasto contumace. Va CP_1
quindi affermato il diritto dei ricorrenti al pagamento dei ratei arretrati della prestazione richiesta, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna l alla corresponsione in favore di parte ricorrente dei ratei maturati CP_1
per l'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge 18/80 con decorrenza dal mese successivo alla domanda amministrativa del 21.12.2022 oltre interessi come per legge sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali da rifondere al difensore CP_1
antistatario di parte ricorrente, liquidate in euro 1.860,00 oltre oneri di legge.
Roma, 02/07/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Giordano
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