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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/12/2024, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2574/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2574/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in Terranova Dei Parte_1 C.F._1 iazza llino, n. 2/A, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Lorena Cuccu del Foro di Pavia;
e da
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Brasile, Belo-Horizonte, Rua Itaituba, n. 363, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Del Mote del Foro di Lodi.
Con le seguenti figlie: ata a NO (LO) il 12.08.1982; Persona_1 ata a NO (LO) il 28.05.1987. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.09.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12.09.1981, a Terranova dei Passerini (LO) tra i Sig.ri e iscritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_1 Parte_2 Comune di Terranova dei A, anno 1981;
2) Ordinare al Comune di Terranova dei Passerini (LO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, avendo puntualmente adempiuto a tutto quanto concordato e disposto nella sentenza di separazione, hanno definito tutti i reciproci rapporti economici e non hanno pertanto più nulla a prendere l'uno nei confronti dell'altro;
4) Dichiarare che le spese del seguente giudizio sono integralmente compensate tra le parti;
5) Rinunciare alla impugnazione della emananda sentenza. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate il 07.11.2024 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio nelle forme concordatarie in Terranova dei Passerini (LO) il 12.09.1981, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Terranova dei Passerini al n. 2, Parte II, Serie A, anno 1981, e che con sentenza n. 1059/2023, pubblicata il 17.11.2023, il Tribunale di Lodi ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
Nessun'altra statuizione dev'essere assunta in quanto i coniugi hanno rappresentato di essere economicamente autosufficienti, come le figlie ormai maggiorenni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 il 12.09.1981 in Terranova dei Passerini (LO), trascritto presso gli at Terranova dei Passerini, n. 2, Parte II, Serie A, anno 1981;
2) Prende atto che le parti hanno definito tutti i reciproci rapporti economici;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terranova dei Passerini (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 03.12.2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2574/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in Terranova Dei Parte_1 C.F._1 iazza llino, n. 2/A, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Lorena Cuccu del Foro di Pavia;
e da
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Brasile, Belo-Horizonte, Rua Itaituba, n. 363, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Del Mote del Foro di Lodi.
Con le seguenti figlie: ata a NO (LO) il 12.08.1982; Persona_1 ata a NO (LO) il 28.05.1987. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.09.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12.09.1981, a Terranova dei Passerini (LO) tra i Sig.ri e iscritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_1 Parte_2 Comune di Terranova dei A, anno 1981;
2) Ordinare al Comune di Terranova dei Passerini (LO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, avendo puntualmente adempiuto a tutto quanto concordato e disposto nella sentenza di separazione, hanno definito tutti i reciproci rapporti economici e non hanno pertanto più nulla a prendere l'uno nei confronti dell'altro;
4) Dichiarare che le spese del seguente giudizio sono integralmente compensate tra le parti;
5) Rinunciare alla impugnazione della emananda sentenza. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate il 07.11.2024 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio nelle forme concordatarie in Terranova dei Passerini (LO) il 12.09.1981, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Terranova dei Passerini al n. 2, Parte II, Serie A, anno 1981, e che con sentenza n. 1059/2023, pubblicata il 17.11.2023, il Tribunale di Lodi ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
Nessun'altra statuizione dev'essere assunta in quanto i coniugi hanno rappresentato di essere economicamente autosufficienti, come le figlie ormai maggiorenni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 il 12.09.1981 in Terranova dei Passerini (LO), trascritto presso gli at Terranova dei Passerini, n. 2, Parte II, Serie A, anno 1981;
2) Prende atto che le parti hanno definito tutti i reciproci rapporti economici;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terranova dei Passerini (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 03.12.2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello