Versione
28 febbraio 2017
28 febbraio 2017
Art. 1. 1. La Repubblica riconosce il giorno 1° febbraio di ciascun anno quale «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo», al fine di conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo, nonche' di promuovere, secondo i principi dell' articolo 11 della Costituzione , la cultura della pace e del ripudio della guerra.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Giurisprudenza • 17
- 1. Corte Cost., sentenza 06/06/2019, n. 138Provvedimento: […] Le somme erogate nel 2017 – esercizio oggetto del giudizio di parificazione – a titolo di assegno personale pensionabile sarebbero state liquidate in base ai vigenti contratti collettivi e non in base alle norme censurate. L'art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 21 del 2016 sarebbe difatti una norma meramente programmatica che demanda a una legge provinciale la revisione della disciplina sulla trasformazione graduale dell'indennità di funzione, revisione poi intervenuta con l'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017 a far data dal 1° gennaio 2019, successivamente anticipata al 1° giugno 2018. Le norme censurate, pertanto, non avrebbero alcun effetto nell'esercizio 2017 oggetto del giudizio di parificazione.Leggi di più...
- conseguente qualificazione delle erogazioni ai fini della conservazione degli effetti già maturati·
- impiego pubblico·
- dirigenza pubblica·
- inammissibilità delle questioni.·
- norme della provincia autonoma di bolzano e della regione autonoma trentino-alto adige·
- denunciata violazione di plurimi parametri costituzionali e convenzionali·
- rigetto di eccezione preliminare.·
- difetto di rilevanza·
- ammissibilità delle questioni·
- norme della provincia autonoma di bolzano·
- insussistenza·
- inconferenza con i parametri invocati·
- non attinenza delle disposizioni censurate alla copertura legislativa delle spese contestate·
- illegittimità costituzionale.·
- asserita irrilevanza