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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 15/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 15 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 70 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a [...] Parte_1
Via dei Papaveri n. 54, cod. fisc. rappresentata e difesa, C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.to Umberto De Filippo e dell'Avv.
Angelo Moscati, ed elettivamente domiciliata in Via Nazionale delle Puglie P.co
Amici Fabb. A/2 sc. D Pomigliano D'Arco (Na), giusta procura alle liti in atti telematici.
RICORRENTE
E
con sede in Roma, Controparte_1
in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya
Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44.
OPPOSTO
OGGETTO: reddito di cittadinanza. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: Voglia il Giudice del Lavoro:
“1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire da
[...]
, il Reddito di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 Controparte_1
conv. In L. 26/2019 a far data da giugno 2019 (o da quell'altra data accertata in corso di giudizio);
2. accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'illegittimità dei provvedimenti resi da datati 26.8.2023 e 30.11.2023;
3. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente a
[...]
, a titolo di restituzione del Reddito di Controparte_1
Cittadinanza percepito;
conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a trattenere la complessiva somma di € 10.987,44 percepita a titolo di
Pensione di Cittadinanza;
4. condannare , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore della ricorrente, della Pensione di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data da giungo 2019 (o da quell'altra data accertata in corso di giudizio), detratto quanto già corrisposto dall' alla ricorrente per il medesimo titolo oltre CP_1
interessi e rivalutazione monetaria;
6. con vittoria di spese e compenso professionale da distrarre a favore degli scriventi procuratori, che si dichiarano antistatari”.
Convenuto “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di giudice del CP_1
lavoro, reietta ogni respingere il ricorso avversario, per i motivi esposti in narrativa. Vinte le spese”.
Pag. 2 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2024, Parte_1 adiva questo Tribunale affinché volesse annullare il provvedimento di revoca del beneficio del Reddito di cittadinanza e il provvedimento con cui l' disponeva la restituzione delle somme dalla stessa CP_1 percepite. A tal fine rappresentava i) che con domanda del 13 maggio
2019 prot. 2019-1494192 richiedeva e otteneva il reddito CP_2 di cittadinanza;
i) che a decorrere dal mese di agosto 2019 fino a luglio 2023 l' gli erogava la prestazione per un importo CP_1 complessivo di euro 10.987,44; iii) che con comunicazione del
8.9.2023, l' le revocava il beneficio e con provvedimento del CP_1
30.11.2023 le richiedeva la restituzione delle somme percepite nel suddetto periodo, per la seguente motivazione: “segnalazione dal comune mancata coincidenza tra nucleo familiare DSU e famiglia anagrafica”; iv) che la pretesa dell' risulta infondata posto che CP_1 ha correttamente indicato il proprio nucleo familiare, composto solo da sé medesima, non convivendo con il coniuge dal quale è separata legalmente dal 16.6.2016. Tanto premesso concludeva come in epigrafe compiutamente riportato.
2. Si costituiva in giudizio l' che contestando in fatto e in diritto CP_1
l'avversa domanda, ne deduceva l'infondatezza alla luce della normativa vigente in materia.
3. All'udienza odierna la causa – istruita documentalmente e con l'escussione di un teste - è stata discussa e decisa con la presente sentenza di cui è stata data lettura.
***
4. Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge
28 marzo 2019, n. 26, (oggi abrogato ad opera della LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197) il reddito di cittadinanza era una misura
Pag. 3 di 6 fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. La norma successiva indicava i beneficiari precisando che: “Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare , come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; (…)”
5. Ciò posto, l' , si è limitato a rappresentare la carenza dei CP_1 requisiti in capo alla richiedente il beneficio. In particolare, l' CP_1 evidenziava come nel caso specifico il titolare della prestazione risultasse anagraficamente residente con il marito laddove nella
Pag. 4 di 6 dichiarazione aveva indicato che il proprio nucleo familiare era composto solo dalla stessa ricorrente.
Ai fini dell'ISEE il nucleo familiare del dichiarante è generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, salvo alcune eccezioni che riguardano principalmente i coniugi e nuclei composti da figli minorenni o maggiorenni. La prestazione RDC, pur avendo un richiedente unico, è infatti un'indennità assistenziale indirizzata ai nuclei familiari così come sono identificati ai fini ISEE.
Nel caso specifico la titolare ha dichiarato di essere sola, mentre dal certificato di famiglia del Comune risultava la presenza del coniuge, ragion per cui l' , contestando la veridicità del nucleo dichiarato in CP_1
DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013”, ha richiesto la restituzione di quanto percepito dalla . Pt_1
6. Tale assunto non coglie nel segno.
La nozione di nucleo familiare non coincide con quella di famiglia anagrafica, quale risultante dallo stato di famiglia (cfr. l. 1228/1954 e regolamento d'attuazione di cui al D.P.R. 223/1988). La prima è valevole principalmente a fini fiscali e non postula la convivenza, a differenza della seconda. Ai sensi dell'art. 3 DPCM 159/2013 rientra nel nucleo familiare il coniuge non legalmente separato, anche se residente altrove. Parte ricorrente ha comprovato d'essere legalmente separata dal coniuge sin dal 2016, dato confermato Persona_1 dalla figlia , la quale ha riferito che sin dall'agosto Persona_2 del 2015 il padre ( ) convive con lei e con le figlie Persona_1 minorenni della dichiarante stessa, mentre in precedenza conviveva con la madre . Parte_1
7. Accertata la veridicità del nucleo familiare dichiarato dalla ricorrente in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013 ne consegue che deve affermarsi l'illegittimità della richiesta dell' di restituzione di € CP_1
10.987,44 percepiti dalla a titolo di reddito di cittadinanza dal Pt_1
Pag. 5 di 6 mese di agosto 2019 fino a luglio 2023 e conseguentemente che nulla
è dovuto da parte ricorrente in restituzione all' . CP_1
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così Parte_1 provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza a seguito della domanda del 13 maggio 2019 prot. CP_1
RDC- 2019-1494192 e, per l'effetto,
- dichiara illegittima la richiesta dell' di restituzione di € CP_1
10.987,44 percepiti a tale titolo dal mese di agosto 2019 fino a luglio
2023 accertando conseguentemente che nulla è dovuto in restituzione per tale titolo dalla ricorrente all' ; CP_1
- condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio, da distrarsi in CP_1 favore dell'Avv. Umberto De Filippo e dell'Avv. Angelo Moscati, dichiaratisi antistatari, che liquida in complessivi € 2.700 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa come per legge.
Grosseto, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso
Pag. 6 di 6
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 15 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 70 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a [...] Parte_1
Via dei Papaveri n. 54, cod. fisc. rappresentata e difesa, C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.to Umberto De Filippo e dell'Avv.
Angelo Moscati, ed elettivamente domiciliata in Via Nazionale delle Puglie P.co
Amici Fabb. A/2 sc. D Pomigliano D'Arco (Na), giusta procura alle liti in atti telematici.
RICORRENTE
E
con sede in Roma, Controparte_1
in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya
Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44.
OPPOSTO
OGGETTO: reddito di cittadinanza. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: Voglia il Giudice del Lavoro:
“1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire da
[...]
, il Reddito di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 Controparte_1
conv. In L. 26/2019 a far data da giugno 2019 (o da quell'altra data accertata in corso di giudizio);
2. accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'illegittimità dei provvedimenti resi da datati 26.8.2023 e 30.11.2023;
3. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente a
[...]
, a titolo di restituzione del Reddito di Controparte_1
Cittadinanza percepito;
conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a trattenere la complessiva somma di € 10.987,44 percepita a titolo di
Pensione di Cittadinanza;
4. condannare , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore della ricorrente, della Pensione di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data da giungo 2019 (o da quell'altra data accertata in corso di giudizio), detratto quanto già corrisposto dall' alla ricorrente per il medesimo titolo oltre CP_1
interessi e rivalutazione monetaria;
6. con vittoria di spese e compenso professionale da distrarre a favore degli scriventi procuratori, che si dichiarano antistatari”.
Convenuto “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di giudice del CP_1
lavoro, reietta ogni respingere il ricorso avversario, per i motivi esposti in narrativa. Vinte le spese”.
Pag. 2 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2024, Parte_1 adiva questo Tribunale affinché volesse annullare il provvedimento di revoca del beneficio del Reddito di cittadinanza e il provvedimento con cui l' disponeva la restituzione delle somme dalla stessa CP_1 percepite. A tal fine rappresentava i) che con domanda del 13 maggio
2019 prot. 2019-1494192 richiedeva e otteneva il reddito CP_2 di cittadinanza;
i) che a decorrere dal mese di agosto 2019 fino a luglio 2023 l' gli erogava la prestazione per un importo CP_1 complessivo di euro 10.987,44; iii) che con comunicazione del
8.9.2023, l' le revocava il beneficio e con provvedimento del CP_1
30.11.2023 le richiedeva la restituzione delle somme percepite nel suddetto periodo, per la seguente motivazione: “segnalazione dal comune mancata coincidenza tra nucleo familiare DSU e famiglia anagrafica”; iv) che la pretesa dell' risulta infondata posto che CP_1 ha correttamente indicato il proprio nucleo familiare, composto solo da sé medesima, non convivendo con il coniuge dal quale è separata legalmente dal 16.6.2016. Tanto premesso concludeva come in epigrafe compiutamente riportato.
2. Si costituiva in giudizio l' che contestando in fatto e in diritto CP_1
l'avversa domanda, ne deduceva l'infondatezza alla luce della normativa vigente in materia.
3. All'udienza odierna la causa – istruita documentalmente e con l'escussione di un teste - è stata discussa e decisa con la presente sentenza di cui è stata data lettura.
***
4. Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge
28 marzo 2019, n. 26, (oggi abrogato ad opera della LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197) il reddito di cittadinanza era una misura
Pag. 3 di 6 fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. La norma successiva indicava i beneficiari precisando che: “Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare , come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; (…)”
5. Ciò posto, l' , si è limitato a rappresentare la carenza dei CP_1 requisiti in capo alla richiedente il beneficio. In particolare, l' CP_1 evidenziava come nel caso specifico il titolare della prestazione risultasse anagraficamente residente con il marito laddove nella
Pag. 4 di 6 dichiarazione aveva indicato che il proprio nucleo familiare era composto solo dalla stessa ricorrente.
Ai fini dell'ISEE il nucleo familiare del dichiarante è generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, salvo alcune eccezioni che riguardano principalmente i coniugi e nuclei composti da figli minorenni o maggiorenni. La prestazione RDC, pur avendo un richiedente unico, è infatti un'indennità assistenziale indirizzata ai nuclei familiari così come sono identificati ai fini ISEE.
Nel caso specifico la titolare ha dichiarato di essere sola, mentre dal certificato di famiglia del Comune risultava la presenza del coniuge, ragion per cui l' , contestando la veridicità del nucleo dichiarato in CP_1
DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013”, ha richiesto la restituzione di quanto percepito dalla . Pt_1
6. Tale assunto non coglie nel segno.
La nozione di nucleo familiare non coincide con quella di famiglia anagrafica, quale risultante dallo stato di famiglia (cfr. l. 1228/1954 e regolamento d'attuazione di cui al D.P.R. 223/1988). La prima è valevole principalmente a fini fiscali e non postula la convivenza, a differenza della seconda. Ai sensi dell'art. 3 DPCM 159/2013 rientra nel nucleo familiare il coniuge non legalmente separato, anche se residente altrove. Parte ricorrente ha comprovato d'essere legalmente separata dal coniuge sin dal 2016, dato confermato Persona_1 dalla figlia , la quale ha riferito che sin dall'agosto Persona_2 del 2015 il padre ( ) convive con lei e con le figlie Persona_1 minorenni della dichiarante stessa, mentre in precedenza conviveva con la madre . Parte_1
7. Accertata la veridicità del nucleo familiare dichiarato dalla ricorrente in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013 ne consegue che deve affermarsi l'illegittimità della richiesta dell' di restituzione di € CP_1
10.987,44 percepiti dalla a titolo di reddito di cittadinanza dal Pt_1
Pag. 5 di 6 mese di agosto 2019 fino a luglio 2023 e conseguentemente che nulla
è dovuto da parte ricorrente in restituzione all' . CP_1
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così Parte_1 provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza a seguito della domanda del 13 maggio 2019 prot. CP_1
RDC- 2019-1494192 e, per l'effetto,
- dichiara illegittima la richiesta dell' di restituzione di € CP_1
10.987,44 percepiti a tale titolo dal mese di agosto 2019 fino a luglio
2023 accertando conseguentemente che nulla è dovuto in restituzione per tale titolo dalla ricorrente all' ; CP_1
- condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio, da distrarsi in CP_1 favore dell'Avv. Umberto De Filippo e dell'Avv. Angelo Moscati, dichiaratisi antistatari, che liquida in complessivi € 2.700 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa come per legge.
Grosseto, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso
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