Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 17/06/2025, n. 11818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11818 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11818/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05262/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5262 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno in data -OMISSIS-, e notificato a mani dell'esponente presso la Prefettura di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1 lett. f), L. 91/92;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 19.04.2021, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento che gli ha negato la cittadinanza italiana richiamando una serie di episodi di rilievo penali emersi nel corso dell’istruttoria ministeriale, anche relativi al figlio convivente, che, secondo il competente Ministero, costituiscono “ indici sintomatici di (ritenuta) inaffidabilità del richiedente e di una sua (ritenuta) mancata integrazione nella comunità nazionale (…), desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell’ordinamento giuridico italiano ”.
2. Avverso il diniego il ricorrente ha lamentato:
- Violazione e falsa applicazione di legge, con riguardo all'art. 8, co.1 L. 91/92 , in quanto la valutazione di cui sopra, invocando (in tesi) a giustificazione del rigetto della domanda “... ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica. ..”, avrebbe dovuto essere assunta previo parere conforme del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. art. 8 comma 1 L. n. 91/92.
- Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione , perché gli episodi di rilievo penale indicati nel provvedimento, anche per il figlio del ricorrente, non sarebbero idonei a motivare il diniego dell’istanza, in considerazione della risalenza nel tempo e dell’esito favorevole degli stessi, nonché del fatto che all’attualità il figlio non risiede più con il padre.
3. Si è costituita l’Amministrazione, resistendo al ricorso.
4. All’udienza pubblica del giorno 21.03.2025, svolta ex art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
5.1. In primo luogo, non persuade la doglianza relativa alla violazione dell’art. 8 della Legge n. 91/1992, in quanto il previo parere conforme del Consiglio di Stato è richiesto per i casi in cui l’istanza per ottenere la cittadinanza sia denegata per la ricorrenza della ipotesi di cui all’art. 6, comma 1, lettera c) della legge citata (“ comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ”), che non ricorre nella fattispecie.
5.2. Ciò premesso, il Tribunale, pur prendendo atto delle deduzioni sollevate in ordine alla integrazione del ricorrente nel tessuto sociale del luogo di residenza, deve ricordare, innanzitutto, che, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana “ può ” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica e che l'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue " una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale " (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce dunque in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
A ciò si aggiunga che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può invece estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino (Consiglio di Stato, III Sez., 9 maggio 2023, n. 4684).
Ciò chiarito, in questa peculiare ottica, nella fattispecie non risulta irragionevole né perplesso (e non è dunque ulteriormente sindacabile) il fatto che l’Amministrazione abbia deciso di tenere conto del complesso delle (molteplici) risultanze dell’istruttoria, anche a prescindere dai singoli esiti processuali delle vicende di rilievo penale.
Invero, si tratta pur sempre di fatti storici in cui il ricorrente è stato - pacificamente - coinvolto che possono legittimamente essere considerati indice sintomatico di inaffidabilità e non compiuta integrazione, desumibile dal rispetto delle regole di civile convivenza, cosicché il provvedimento è immune dai dedotti vizi di difetto di istruttoria e di insufficienza della motivazione.
Invero, ai fini della concessione della cittadinanza, l’Amministrazione preposta non deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, dovendo valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentt. nn. 4684/2023, 3121/2019, 1390/2019).
Pertanto, “ Le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione ” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 4684/2023; cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentt. nn. 1057/2022; 4122/2021; 470/2021).
5.3. Infine, come risulta dalla documentazione versata in atti, il figlio del ricorrente è stato oggetto di segnalazioni per fatti riconducibili a ipotesi di rilievo penale, pertanto tali elementi sono stati valutati dall’Amministrazione, in chiave prognostica, come indicativi di un contesto familiare non pienamente conforme ai valori dell’ordinamento, posto che, come affermato dalla giurisprudenza consolidata, la valutazione non si arresta alla persona dell’istante, ma si estende al nucleo convivente, quale ambito privilegiato di formazione e manifestazione della personalità individuale.
La circostanza documentata dal ricorrente secondo cui il figlio non farebbe più parte del nucleo familiare non rileva ai fini della decisione del presente ricorso.
Trattandosi di fatto sopravvenuto, esso non incide sulla legittimità del provvedimento, che deve essere verificata sulla base del quadro istruttorio esistente al momento dell’adozione dell’atto. Resta naturalmente fermo che il ricorrente potrà proporre nuova istanza ove ritenga maturate le condizioni per una diversa valutazione della propria posizione, valorizzando il mutamento del contesto familiare.
6. In conclusione, il provvedimento impugnato appare immune dai vizi dedotti: l’Amministrazione ha operato nel rispetto dei criteri normativi e dei principi giurisprudenziali in materia, esercitando il potere di diniego in modo proporzionato e ragionevole, tenuto conto dell’interesse pubblico generale sotteso alla disciplina della cittadinanza.
7. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Tenuto conto degli interessi sottesi alla controversia e del fatto che il Ministero resistente si è limitato al deposito di un atto di costituzione formale, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.