Decreto cautelare 1 dicembre 2022
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 31/01/2025, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02169/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14767/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14767 del 2022, proposto da
Stabilimento Miami di TA TO e OL RI s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Siniscalco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pomezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Damiano Carletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia del Demanio, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione prot. n. 0112597/2022 a firma del dirigente del settore VI – tutela dell’ambiente - del comune di Pomezia avente ad oggetto “Comunicazione di rilascio e sgombero dell’area demaniale marittima c.d.m. 38/2002” , notificata in data 27.10.2022 a mezzo pec, con la quale è stato ordinato alla ricorrente “il rilascio immediato e lo sgombero da parte della Società STABILIMENTO Miami di TA TO e OL RI SNC, con sede legale in Torvaianica-Pomezia, Via Litoranea Km. 15, C.f. 02477100586 — Riva 01062721004, dell'area demaniale e dei beni costituenti la concessione demaniale marittima n. 38/2002, Cod. Reg.le POM 23 situata sul litorale di Torvajanica, Strada Litoranea Ostia-Anzio Km. 15,000, dell'estensione di mq. 6.000,00 ed opere ivi insistenti, allo scopo di mantenervi uno stabilimento balneare pubblico denominato "Miami", occupata senza titolo in seguito alla disposta decadenza dalla concessione demaniale, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di comunicazione della presente a mezzo PEC (posta elettronica certificata)” .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di comune di Pomezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 la dott.ssa Francesca Sbarra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 01.12.2022 (e depositato in pari data), Stabilimento Miami di TA TO e OL RI s.n.c. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione prot. n. 0112597/2022 a firma del dirigente del settore VI – tutela dell’ambiente - del comune di Pomezia avente ad oggetto “Comunicazione di rilascio e sgombero dell’area demaniale marittima c.d.m. 38/2002 ”, notificata in data 27.10.2022 a mezzo pec, con la quale è stato ordinato alla ricorrente “il rilascio immediato e lo sgombero da parte della Società STABILIMENTO Miami di TA TO e OL RI SNC, con sede legale in Torvaianica-Pomezia, Via Litoranea Km. 15, C.f. 02477100586 — Riva 01062721004, dell'area demaniale e dei beni costituenti la concessione demaniale marittima n. 38/2002, Cod. Reg.le POM 23 situata sul litorale di Torvajanica, Strada Litoranea Ostia-Anzio Km. 15,000, dell'estensione di mq. 6.000,00 ed opere ivi insistenti, allo scopo di mantenervi uno stabilimento balneare pubblico denominato "Miami", occupata senza titolo in seguito alla disposta decadenza dalla concessione demaniale, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di comunicazione della presente a mezzo PEC (posta elettronica certificata)” .
1.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: (i) “Eccesso di potere – Difetto di istruttoria, irragionevolezza manifesta dell’ordinanza sotto il profilo della individuazione dei beni oggetto di sgombero” , in quanto non tutta l’area oggetto di concessione apparterrebbe effettivamente al demanio marittimo; (ii) “Eccesso di potere – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 del R.D. n. 317/1942” , non avendo l’amministrazione resistente provveduto preliminarmente ad eseguire il procedimento di delimitazione richiesto dalla summenzionata normativa, tenuto altresì conto dei fenomeni di erosione dell’arenile.
2. Il comune di Pomezia si è costituito in giudizio, formulando, in via preliminare, eccezione di litispendenza rispetto al precedente giudizio, instaurato tra le medesime parti dinanzi a questo T.A.R. e iscritto al numero R.G. 11059/2022; nel merito, chiedendo il rigetto delle pretese avverse.
3. Con decreto monocratico pubblicato in data 01.12.2022 è stata respinta l’istanza ai sensi dell'art. 56 c.p.a.
4. Alla camera di consiglio del 17.01.2023, su istanza del 12 gennaio 2023 con la quale i legali della parte ricorrente hanno dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare, la causa è stata cancellata dal ruolo della camera di consiglio.
5. All’udienza pubblica del 14.01.2025, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e documenti, la causa è passata in decisione.
6. Preliminarmente, l’eccezione di litispendenza sollevata dall’amministrazione comunale va dichiarata infondata, mancando i presupposti della identità delle cause pendenti sotto il profilo oggettivo.
6.1. Ed invero, il presente giudizio ha ad oggetto la determinazione prot. n. 0112597/2022 che, sebbene facente parte di un procedimento unitario, originato dalla precedente ordinanza comunale di sgombero notificata in data 22.08.2020 e già impugnata dinanzi a questo Tribunale (giudizio avente R.G. 11059/2022), ha in ogni caso carattere autonomo e costituisce provvedimento valido, efficace ed immediatamente lesivo della sfera giuridica del ricorrente.
6.2. In altre parole, se è vero che la società ricorrente ben avrebbe potuto impugnare la seconda ordinanza di sgombero nel corso del giudizio già instaurato attraverso lo strumento dei motivi aggiunti, è altrettanto vero che, fatto salvo il rispetto dei termini decadenziali, nulla ne vieta l’impugnazione in un autonomo giudizio.
7. Tanto premesso, il ricorso è infondato nel merito e va, pertanto, respinto.
8. Come accennato, la ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento di rilascio e sgombero dell’area demaniale marittima, lamentando che sarebbe contestata tra le parti la non appartenenza al demanio dei beni oggetto di concessione – questione oggetto del giudizio medio tempore promosso dallo Stabilimento Miami innanzi al Tribunale Civile di Velletri (con R.G. n. 7038/2022).
La doglianza è destituita di fondamento.
8.1. In primo luogo, occorre evidenziare che il provvedimento di sgombero impugnato è atto vincolato e consequenziale all'ordinanza di decadenza della concessione (determinazione n. 1684 del 18 dicembre 2020, scaturente dalla “illegittima cessione a terzi di beni oggetto della concessione demaniale in assenza di un espresso provvedimento comunale” ). La società ricorrente ha impugnato detta decadenza innanzi a questo T.A.R., con ricorso iscritto al numero di registro generale 2278 del 2021, respinto con sentenza n. 8806/2021. Il successivo appello è stato, a sua volta, respinto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 04075/2022. Avverso la citata decisione, la ricorrente ha attivato giudizio per la revocazione, conclusosi, nelle more del presente giudizio, con sentenza n. 665 del 19.01.2023, con la quale il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Allo stato, quindi il provvedimento di decadenza è valido ed efficace e l’ex concessionaria non può vantare alcuna pretesa e/o interesse sull'area in argomento (cfr. T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, Sent., 29/03/2021, n. 177).
8.2. Quanto alla questione della non appartenenza al demanio dei beni indicati in concessione, oggetto del parallelo giudizio istaurato dinanzi all’A.G.O., Stabilimento Miami si è limitato a depositare, a sostegno dell’assunto, una perizia di parte, peraltro priva dei relativi allegati (segnatamente, libretto delle misure, estratti di mappa catastali, fogli d’impianto catastali, estratto satellitare, grafico esplicativo, elaborato grafico relativo alle concessioni demaniali).
Né è stata fornita alcuna notizia in ordine all’esito del giudizio pendente dinanzi al tribunale di Velletri – del quale peraltro la difesa resistente ha depositato provvedimento datato 15.11.2023, con il quale il G.U. ha rigettato la richiesta di c.t.u. in quanto “superflua e esplorativa” (vedasi nota di deposito del 23.12.2024 – non oggetto di contestazione da parte della ricorrente).
8.3. Quanto alla circostanza in base alla quale le due particelle n. 382 e n. 382 sub 501 risultano censite al NCEU come intestate l’una alla Soc. Caroal s.r.l. e l’altra alla Sig.ra Godi Concetta, si osserva, ulteriormente, come, in mancanza della produzione della planimetria allegata ai provvedimenti concessori, non è possibile verificare se tali porzioni immobiliari rientrino effettivamente nell’area oggetto della originaria concessione (e, conseguentemente, dell’ordinanza di rilascio e sgombero qui impugnata).
8.4. D’altra parte, giova ricordare che, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza, i dati catastali non possono ritenersi, neppure dal punto di vista topografico, fonte di prova certa sulla situazione di fatto esistente sul piano immobiliare né della relativa proprietà, rappresentando l'accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo, al di là di un mero valore indiziario, ad evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati (cfr. Cass., sent. n. 22339, 6.09.2019; Cons. St., sent. n. 631, 09.02.2015; Cass. sent. n. 27296, 5.12.2013; Cass., sent. n. 9096, 24.08.1991; Cass., sent. n. 3398, 05.06.1984).
8.5. In definitiva, le censure di cui al primo motivo di ricorso sono infondate.
9. Del pari, è infondato il secondo motivo di ricorso, relativo all’asserita violazione dell’art. 32 del r.d. n. 317/1942.
9.1. Al riguardo, è necessario ribadire il consolidato indirizzo di questo Tribunale, secondo il quale “l'art. 32 cod. nav. sancisce che "Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento, le pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni". Per pacifica giurisprudenza, il procedimento di delimitazione del demanio marittimo "costituisce una mera facoltà e non un obbligo per l'amministrazione, la quale può essere esercitata sul presupposto che esista un ragionevole dubbio in ordine all'esatto confine del bene demaniale …"; ne consegue l'illegittimità di un ordine di sgombero "non preceduto dall'effettuazione dello speciale procedimento" in questione "nel caso in cui ricorra un'oggettiva incertezza, da superare mediante appunto un formale contraddittorio sull'esatta posizione dei confini" (Cons. giust. amm. 9 aprile 2018, n. 215, che richiama Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5567; v. anche Cons. giust. amm. 10 febbraio 2014, n. 68, che rinvia alla propria sent. 3 settembre 1997, n. 331, secondo cui "il procedimento di delimitazione di un'area demaniale marittima ex art. 32 cod. nav. postula l'esistenza di una obiettiva incertezza in ordine ai confini del demanio marittimo - non essendo quindi a tal fine sufficiente una semplice non documentata asserzione della natura privata dell'area oggetto del provvedimento di autotutela - incertezza che il procedimento suddetto si propone di superare con una certazione sull'esatta posizione dei confini stessi. Pertanto, l'esigenza di una preventiva delimitazione sussiste soltanto ove risulti realmente esistente l'indicata obiettiva incertezza"; cfr. anche, di questa Sezione, la sent. 31 luglio 2018, n. 8566)” (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, 14/06/2021, n. 7058).
9.2. Nella fattispecie in esame, la ricorrente si limita ad invocare il dato secondo cui il litorale laziale sarebbe soggetto alla continua erosione dell’arenile, dato dalle forti mareggiate. Tali affermazioni appaiono del tutto generiche, del tutto sprovviste di alcuna evidenza documentale e come tali consistenti in una "semplice non documentata asserzione della natura privata dell'area".
10. Quanto, ancora, alla questione dell’applicabilità dell’art. 10 quater, comma terzo, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito con l. 14/2023), la prospettazione di Stabilimento Miami – secondo il quale la normativa sopraggiunta determinerebbe la proroga della concessione demaniale già dichiarata decaduta – non può essere condivisa.
10.1. Sul punto è sufficiente sottolineare che la norma attiene alle concessioni e ai rapporti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, ovvero alle concessioni ed ai rapporti che, espressamente, risultano “in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi” (cfr. art. 3, co. 1, l. 118/2022 entrata in vigore il 27.08.2022).
Come in precedenza riportato, la concessione della ricorrente è stata dichiarata decaduta con la citata determina dirigenziale n. 1684 del 18 dicembre 2020 del comune di Pomezia e, pertanto, non può considerarsi “rapporto in essere” al momento dell’entrata in vigore della l. 118/2022 (alla data del 27.08.2022).
11. Da ultimo, sono inammissibili (in disparte ogni rilievo sulla tempestività) gli ulteriori due motivi di ricorso (“Illegittimità della ordinanza di rilascio per violazione e/o erronea e falsa applicazione dell’art. 182, comma 2 D.L. n. 34 del 19/5/2020 (decreto rilancio) così come modificato dalla Legge n. 77 del 17/7/2020” e “Illegittimità della ordinanza di sgombero per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 103 comma 2, D.L. n. 18/2020” ), in quanto per la prima volta formulati sub. punti 1) e 2) della memoria di costituzione di nuovo difensore depositata in data 02.12.2024, non notificata alle controparti.
12. In conclusione, alla luce delle soprastanti considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
13. Sulla scorta di una valutazione globale della controversia, ovvero dell’epoca in cui il ricorso è stato proposto e della peculiarità delle questioni trattate, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta-Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mario Alberto di Nezza, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
Francesca Sbarra, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Sbarra | Mario Alberto di Nezza |
IL SEGRETARIO