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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/10/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. PP GN Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1230/ 2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
(IN PERSONA DEL LEGALE Parte_1 RAPPRESENTANTE P.T.), con il patrocinio dell'avv. PROPERZI NICOLA CIRRI SEPE QUARTA ( VIA Parte_2 C.F._1 LIMA, 41 00198 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA A.FUSINATO, 11 35137 PADOVA presso il difensore avv. PROPERZI NICOLA
APPELLANTE
c o n t r o
SOCIO UNICO (IN PERSONA Controparte_1 DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.), con il patrocinio dell'avv. BERGOMI MARA ANGELINI ( ) VIA DEL CP_2 C.F._2
pagina 1 di 119 LAURO 7 20121 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA MALTA 7C 25122 BRESCIA presso il difensore avv. BERGOMI MARA
APPELLATA
, (IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Controparte_3 P.T.) APPELLATA, CONTUMACE
e posta in decisione all'udienza collegiale del 08/10/2025 avente ad oggetto:
Appalti pubblici sopra soglia di rilevanza comunitaria
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, pubblicata in data
15/11/2023 con il n. 2920/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante Pt_3
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, per i motivi tutti esposti negli atti di parte appellante, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria: In via principale e nel merito: Per tutti i motivi dedotti in atti accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
2920/2023 del 15.11.2023 emessa dal Tribunale di Brescia, Sezione
Specializzata Imprese, nell'ambito del giudizio n. R.G. 3274/2020, pubblicata in data 15.11.2023, notificata in data 20.11.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate e precisate nel giudizio di primo grado, che di seguito si riportano, e conseguentemente, per i medesimi motivi meglio esposti in atti,
disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il pagina 2 di 119 Tribunale: Nel merito, in via principale: Previe le opportune declaratorie di legge, accertati i gravi inadempimenti di alle dovute Controparte_1
obbligazioni nonché l'infondatezza dell'intervenuta risoluzione ex adverso asserita, rigettare ogni avversa istanza, eccezione, domanda e deduzione in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti. Nel
merito, in via residuale: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, previe le opportune declaratorie di legge, per tutti i motivi esposti in atti, ridurre le richieste di secondo i limiti di legge e Controparte_1
di giustizia. Nel merito, in via riconvenzionale principale: Previe le opportune declaratorie di legge, accertati i gravi inadempimenti di Controparte_1
alle proprie obbligazioni, dichiarare la risoluzione del contratto di
[...]
appalto intercorso con la società per fatto e colpa Parte_1
esclusivi della società e in ogni caso, accertati e Controparte_1
dichiarati i diritti vantati da per le causali ed i titoli Parte_1
tutti esposti in atti, condannare la società in Controparte_1
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di del valore di tutte le prestazioni da essa eseguite, Parte_1
pari alla somma di € 586.023,23, o nella diversa maggiore o minore misura che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, anche a seguito di valutazione equitativa, nonché condannare la società al Controparte_1
recupero, a sue iniziativa e spese, dell'opera nello stato e luogo in cui si trova e pagina 3 di 119 fissando al riguardo, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., un'equa somma in favore di per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del Parte_1
relativo provvedimento. Con riconoscimento su tutte le somme indicate di IVA
(se dovuta), oltre a rivalutazione ed interessi di legge, anche anatocistici, sulla somma liquidata dal dì del dovuto al saldo effettivo e ai sensi del D.Lgs.
231/2002. Nel merito, sempre in via riconvenzionale principale: Previe le opportune declaratorie di legge, accertati i gravi inadempimenti di CP_1
alle proprie obbligazioni, condannare altresì la società
[...]
in persona del proprio legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, per le causali ed i titoli tutti esposti in atti, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da pari alla somma di € Parte_1
411.271,01, o nella diversa maggiore o minore misura che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, anche a seguito di valutazione equitativa, nonché,
accertato altresì il danno curriculare da c.d. perdita di chance subito da
[...]
condannare la società , Parte_1 Controparte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al relativo risarcimento pari alla somma di € 66.405,95, o nella diversa maggiore o minore misura che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, anche a seguito di valutazione equitativa;
quindi, accertati altresì i danni d'immagine subiti da condannare la società Parte_1 Controparte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al relativo
[...]
pagina 4 di 119 risarcimento da determinarsi secondo giustizia, anche in via equitativa. Infine,
accertata e dichiarata illegittima la richiesta da parte di Controparte_1
di escussione della cauzione definitiva stipulata da con la
[...] Pt_1
società per le causali esposte in atti, Controparte_4
condannare la società in persona del proprio Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore di
[...]
dell'ulteriore somma di € 41.503,72. Con Parte_1
riconoscimento su tutte le somme indicate di IVA (se dovuta), oltre a rivalutazione ed interessi di legge, anche anatocistici, sulla somma liquidata dal dì del dovuto, ovvero dalla domanda, fino al saldo effettivo. Nel merito, in via riconvenzionale residuale: In subordine alle precedenti domande in via riconvenzionale, ogni avversa istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta,
per le causali ed i titoli di cui in atti, previe le opportune declaratorie,
condannare in ogni caso in persona del proprio Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento del dovuto a
[...]
ex art. 2041 c.c., da determinarsi secondo giustizia anche Parte_1
in via equitativa, nonché condannare la stessa società al recupero dell'opera nello stato e luogo in cui si trova e fissando al riguardo, ai sensi dell'art. 614-
bis c.p.c., un'equa somma in favore di per ogni Parte_1
giorno di ritardo nell'esecuzione del relativo provvedimento. Con
riconoscimento su tutte le somme indicate di IVA (se dovuta), oltre a pagina 5 di 119 rivalutazione ed interessi di legge, anche anatocistici, sulla somma liquidata dal dì del dovuto, ovvero dalla domanda, fino al saldo effettivo.
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione di tutta la documentazione prodotta dalla convenuta nei termini di legge nonché delle formulate istanze di Pt_1
istruttoria testimoniale (secondo i capitoli di prova e con i testi già indicati) e si rinnovano le seguenti ulteriori richieste istruttorie, il tutto come già meglio specificato in memoria 183, co. 6, n. 2 c.p.c.: - Si richiede l'esperimento di
Consulenza Tecnica d'Ufficio onde sottoporre alla valutazione di un perito tanto le questioni di ordine tecnico, quanto le valorizzazioni esposte dalla convenuta in tema di esecuzione di appalti pubblici. Nello specifico si propongono i seguenti temi d'indagine ritenuti necessari, previa accurata ispezione della motonave in costruzione denominata , sita presso Parte_4
gli stabilimenti della società in Dolo (VE): (i) Parte_1
Accertare la consistenza e quantificare le prestazioni eseguite da
[...]
per la realizzazione della motonave in costruzione, Parte_1
anche alla luce della documentazione di spesa fornita in atti dalla convenuta e di eventuali disvaloririlevabili per difformità rispetto allo scopo di fornitura;
(ii) Accertare e quantificare i danni subiti da per la Parte_1
c.d. sottoproduzione da “andamento anomalo” dell'appalto così come esposta in atti, accertandone la congruità delle relative somme indicate. - Altresì si chiede che l'Ill. Giudice ordini a l'esibizione, CP_1 Controparte_1
pagina 6 di 119 ex art. 210 c.p.c., della seguente documentazione prescritta normativamente e/o prevista da contratto, tutta necessaria ai fini di una corretta quantificazione dei «lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti» ai sensi dell'art. 108, co.
5, D.Lgs. 50/2016: 1) Relazione particolareggiata del Direttore dell'Esecuzione
del Contratto, propedeutica alla risoluzione contrattuale come stabilito ex art. 108, co. 3 del D.Lgs. 50/2016; 2) Elenco dei prezzi unitari, facente parte del
Contratto ai sensi del suo art. 21, co. 1, lett. c); 3) Computo metrico e Computo
metrico estimativo, richiamati dal Contratto all'art. 21, co. 3, lett. a)
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite, di entrambi i gradi del giudizio ed ivi incluse quelle dell'espletata C.T.U., oltre il rimborso forfettario per spese generali e accessori ex lege.
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate già in primo grado per tutte le ragioni esposte in atti del presente appello, ivi incluse la C.T.U. e le prove testimoniali e relativi testi già
espressamente indicati in atto di citazione d'appello e qui da considerarsi integralmente ritrascritti.
Dell'appellato NL SR
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, anche istruttoria, nonché ogni domanda riconvenzionale ex adverso formulata, così giudicare:
A) in via principale, rigettare l'appello principale proposto da Pt_1
pagina 7 di 119 in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, Parte_1
confermare la sentenza n. 2920/2023 del Tribunale di Brescia, Sezione
Specializzata Imprese, depositata in data 15.11.2023; A.1) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accolto, anche parzialmente, l'appello principale, accertare e dichiarare, in ogni caso, in ragione degli ulteriori profili fatti valere nel giudizio di primo grado e quivi riproposti, la risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c. del contratto di appalto inter partes stipulato in data 22 marzo 2018 in virtù dei gravi e reiterati inadempimenti contrattuali posti in essere da – e Parte_1
per l'effetto, alla luce di tutti i motivi rappresentati negli scritti difensivi di condannare – – Controparte_1 Parte_1
all'integrale restituzione di quanto versato da e Controparte_1
indebitamente trattenuto da per un importo pari a Parte_1
quanto corrisposto (i) a titolo di anticipazione, pari a Euro 265.623,80 (i.e.) e,
dunque, pari a Euro 324.061,04 (i.i.); e (ii) a titolo di S.A.L. nn. 1 e 2, pari a
Euro 371.000,00 (i.e.) e, dunque, pari a Euro 452.620 (i.i.), ma qui già
decurtati delle penali applicate per Euro 50.468,52 e detratto quanto già
ricevuto a seguito della disposta escussione delle fideiussioni per complessivi
Euro 207.518,60 (Euro 41.503,72 per l'escussione della cauzione definitiva e
Euro 166.014,88 per l'escussione della garanzia per anticipazioni) e, dunque,
per un importo complessivo pari a Euro 468.225,40 (i.i.). Il tutto oltre interessi pagina 8 di 119 legali e moratori e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun pagamento sino al saldo effettivo;
– – al risarcimento dei danni subiti e subendi da alla propria immagine e al proprio prestigio, da Controparte_1
liquidarsi in via equitativa;
– accertata la responsabilità solidale di
[...]
con ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. CP_3 Parte_1
50/2016, per l'effetto, alla luce di tutti i motivi rappresentati negli scritti difensivi di condannare in Controparte_1 Controparte_3
via solidale con – – al risarcimento di ogni danno Parte_1
subito da in ragione dell'inadempimento di Controparte_1
imputabile anche alle omissioni di Parte_1 CP_3
e, dunque, al pagamento delle somme indebitamente corrisposte da
[...]
a e da questa mai Controparte_1 Parte_1
restituite, pari a Euro 468.225,40 (i.i.); nonché dei danni subiti e subendi da alla propria immagine e al proprio prestigio, da Controparte_1
liquidarsi in via equitativa;
– in ulteriore subordine: condannare in via solidale tra loro e previo accertamento Parte_1 Controparte_3
della responsabilità solidale di con Controparte_3 Parte_1
ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016, per tutti i motivi rappresentati nei
[...]
propri scritti difensivi: – – al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da in conseguenza della condotta inadempiente di Controparte_1
e della condotta gravemente omissiva di Parte_1 CP_3
pagina 9 di 119 da determinarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. CP_3
sulla base delle risultanze di causa, per tutti i motivi rappresentati nei propri scritti difensivi;
– in ogni caso: rigettare la domanda riconvenzionale proposta in primo grado da poiché infondata in fatto e in Parte_1
diritto, per tutti i motivi rappresentati nei propri scritti difensivi;
B) in via incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 2920/2023 del
Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata Imprese, depositata in data
15.11.2023: - condannare al pagamento Parte_1
dell'ulteriore importo pari ad Euro 55.781,00, a titolo di penale di cui agli artt.
13, comma 5 del Contratto e 15, comma 3 del Capitolato d'Oneri, in aggiunta all'importo pari ad Euro 336.000,00 quantificato dal Giudice di primo grado,
oltre interessi dalla data della domanda, corrispondente all'importo della penale maturata durante il periodo di sospensione dei lavori disposto
Par unilateralmente da , dal 19.07.2018 al 30.08.2018, non quantificata e non ritenuta spettante dal Giudice di prime cure.
C) in ogni caso, con integrale rifusione, in favore di Controparte_1
delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, comprensivi
[...]
(i) delle spese legali sostenute nell'ambito del procedimento per regolamento di competenza innanzi alla Corte di Cassazione (R.G. n. 15650/2021), per un importo pari ad Euro 6.702,44 (come da ordine d'acquisto e fattura sub doc.
69), non allegate nella nota spese depositata in primo grado per mero errore pagina 10 di 119 materiale ma quivi da ricomprendersi in quanto spese certamente sostenute e provate;
nonché (ii) delle spese per rimborso forfettario nella misura del 15%
ex art. 2 del D.M. n. 55/2014, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ha convenuto Controparte_1 Controparte_5 [...]
e innanzi al Parte_1 Pt_3 Controparte_3 CP_6
Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia di impresa, esponendo:
- di aver indetto una procedura di gara, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera sss) e dell'art. 60, d.lgs. n. 50/2016, al fine di acquistare una motonave in
Classe R.I.Na. per vie navigabili interne con cui svolgere il servizio di trasporto pubblico di passeggeri sul lago;
CP_1
- che l'appalto era finalizzato all'ammodernamento della flotta per il trasporto pubblico di passeggeri mediante la progettazione, costruzione e fornitura di una motonave dotata di caratteristiche tecnico-costruttive tali da garantire la più ampia e piena fruibilità da parte della collettività;
- che il capitolato d'oneri della fornitura prevedeva che fossero “comprese nell'appalto:
(a) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie par dare la fornitura completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal capitolato d'oneri, con le caratteristiche tecniche,
pagina 11 di 119 qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b);
(b) la redazione […] della progettazione funzionale ed esecutiva, da redigere a cura dell'appaltatore […];
(c) […] i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore […]”;
- che l'appalto era stato definitivamente aggiudicato in favore della convenuta la quale, al fine della partecipazione alla gara, non Parte_1
disponendo in proprio dei requisiti tecnici previsti dalla documentazione di gara, aveva dichiarato di avvalersi dei requisiti posseduti dalla Parte_5
[...]
- di aver in data 22 marzo 2017 sottoscritto con il Controparte_7
contratto, per un valore di Euro 1.328.119,00, avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 1 e 2 dello stesso, l'“esecuzione della fornitura alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati”;
- che il contratto non era stato correttamente adempiuto dall'appaltatrice;
- di aver pertanto in data 12/08/2019, all'esito di infruttuosa costituzione in mora, deliberato la risoluzione del contratto, avvalendosi di apposita clausola pagina 12 di 119 risolutiva espressa.
Ha chiesto pertanto accertarsi che il contratto di appalto inter partes stipulato in data 22.03.2017 era stato risolto in data 12.08.2019 per inadempimento dell'appaltatore, con effetto retroattivo, e pertanto disporsi la condanna della controparte, all'integrale restituzione di quanto ad Parte_1
essa versato;
ha chiesto inoltre disporsi la condanna di al pagamento in Pt_3
suo favore delle penali contrattuali, ed ancora all'integrale ristoro delle spese connesse alla riattivazione delle procedure necessarie per il successivo affidamento della fornitura nonché infine al risarcimento dei danni all'immagine e al prestigio, da liquidarsi in via equitativa.
Nei confronti dell'altra convenuta, società che aveva Controparte_3
stipulato con un contratto di avvalimento, ha Parte_1
chiesto disporsi la condanna, in solido con al pagamento delle somme Pt_3
dalla stessa dovute in conseguenza della risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento dell'appaltatore.
***
Costituendosi in giudizio, sostenendo trattarsi di Parte_1
appalto sotto soglia, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Brescia, sezione specializzata impresa, a favore dei fori di Bergamo e di
Venezia; nel merito ha contestato la fondatezza delle domande attoree,
pagina 13 di 119 sostenendo che, comunque, quand'anche accertato l'inadempimento imputatole, essa avrebbe avuto diritto a vedersi riconosciuto l'importo dovuto per i lavori svolti, a seguito dell'avvenuta consegna della nave, essendo la committente tenuta a riceverla.
***
costituendosi, ha essa pure chiesto respingersi le pretese Controparte_3
attoree, sostanzialmente aderendo alle difese di ha Parte_1
replicato che comunque, avendo essa regolarmente adempiuto al contratto di avvalimento, non sarebbe stata tenuta a rispondere dell'appalto nella sua interezza.
***
Il Tribunale, qualificato il contratto per cui è causa come appalto di fornitura,
ha riconosciuto la propria competenza, con statuizione confermata dalla
Suprema Corte in sede di regolamento.
***
Ritualmente effettuata la riassunzione, la causa è stata istruita con l'acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti,
previo deposito di memorie integrative autorizzate ai sensi dell'art.183, sesto comma, cpc, ed è stata quindi posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per l'attrice con Controparte_1 Controparte_5
pagina 14 di 119 nel merito:
– in via principale: dichiarare che il contratto di appalto inter partes stipulato in data 22 marzo 2017 è stato risolto in data 12 agosto 2019 con efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 13 del Contratto, dell'art. 15 del Capitolato
d'Oneri, dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, accertata la legittimità della risoluzione per i gravi e reiterati inadempimenti imputabili a ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare, Parte_1
in ogni caso, la risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c. del contratto di appalto inter partes stipulato in data 22 marzo 2018 in virtù dei gravi e reiterati inadempimenti contrattuali posti in essere da Parte_1
– e per l'effetto, alla luce di tutti i motivi rappresentati negli scritti difensivi di con condannare Controparte_1 Controparte_5 [...]
Parte_1
– – all'integrale restituzione di quanto versato da Controparte_1
con e tuttora indebitamente trattenuto da Controparte_5 [...]
per un importo pari a quanto corrisposto (i) a titolo di Parte_1
anticipazione, pari a Euro 265.623,80 (i.e.) e, dunque, pari a Euro 324.061,04
(i.i.); e (ii) a titolo di S.A.L. nn. 1 e 2, pari a Euro 371.000,00 (i.e.) e, dunque,
pari a Euro 452.620 (i.i.), ma qui già decurtati delle penali applicate per Euro
50.468,52 e detratto quanto già ricevuto a seguito della disposta escussione delle fideiussioni per complessivi Euro 207.518,60 (Euro 41.503,72 per pagina 15 di 119 l'escussione della cauzione definitiva e Euro 166.014,88 per l'escussione della garanzia per anticipazioni) e, dunque, per un importo complessivo pari a Euro
468.225,40 (i.i.). Il tutto oltre interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun pagamento sino al saldo effettivo;
– al pagamento delle penali di cui agli artt. 13, comma 5 del Contratto e 15,
comma 3 del Capitolato d'Oneri, nonché 7 del Contratto e 14 del Capitolato
d'Oneri, maturate sia con riferimento al periodo di ritardo accumulato da
[...]
che al periodo di messa in mora, per l'importo di Euro Parte_1
727.809,21;
– – all'integrale ristoro delle spese connesse alla riattivazione delle procedure necessarie al prossimo riaffidamento della fornitura, per l'importo di Euro
11.097,12, ovvero per la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia da codesto Ill.mo Tribunale;
– – al risarcimento dei danni subiti da con Socio Controparte_1
Unico pari a Euro 1.393.442,62 (i.e.), e dunque pari a Euro 1.700.000,00 Pt_1
(i.i.), oltre gli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, per aver determinato la definitiva perdita per con Unico dei Controparte_1 CP_5 Pt_1
finanziamenti stabiliti dalla Convenzione stipulata sub Doc. 53 e 54 e alla luce di quanto stabilito dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 7330 del
14.11.2022 sub Doc. 67, in ragione dell'inadempimento da parte di
[...]
e consistente nella mancata realizzazione della Parte_1 pagina 16 di 119 Motonave per cui è causa nei termini contrattualmente pattuiti;
– – al risarcimento dei danni subiti e subendi da con Controparte_1
alla propria immagine e al proprio prestigio, da liquidarsi in CP_5 CP_5
via equitativa
– sempre in via principale, accertata la responsabilità solidale di CP_3
con ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016,
[...] Parte_1
– per l'effetto, alla luce di tutti i motivi rappresentati negli scritti difensivi di con condannare Controparte_1 CP_1 Controparte_5 CP_3
in via solidale con
[...] Parte_1
– – al risarcimento di ogni danno subito da con Socio Controparte_1
in ragione dell'inadempimento di CP_5 Parte_1
imputabile anche alle omissioni di e, dunque, al pagamento Controparte_3
delle somme indebitamente corrisposte da con Socio Controparte_1
Unico a e da questa mai restituite, pari a Euro Pt_1 Parte_1
468.225,40 (i.i.); al risarcimento dei danni subiti per il ritardo nella consegna della Motonave e all'integrale ristoro delle spese connesse alla riattivazione delle procedure necessarie per il riaffidamento della fornitura, per l'importo di
Euro 11.097,12, ovvero per la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia da codesto Ill.mo Tribunale;
nonché al risarcimento dei danni subiti da con pari a Euro 1.393.442,62 Controparte_1 Controparte_5
pagina 17 di 119 (i.e.), e dunque pari a Euro 1.700.000,00 (i.i.), oltre gli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 per aver concorso a determinare la perdita per CP_1
con dei finanziamenti stabiliti dalla
[...] Controparte_5
Convenzione stipulata sub Doc. 53 e 54 e alla luce di quanto stabilito dalla
Regione Lombardia con D.G.R. n. 7330 del 14.11.2022 sub Doc. 67, in ragione dell'inadempimento da parte di consistente nella Parte_1
mancata realizzazione della Motonave per cui è causa nei termini contrattualmente pattuiti;
nonché dei danni subiti e subendi da CP_1
con Socio Unico S.r.l. alla propria immagine e al proprio
[...]
prestigio, da liquidarsi in via equitativa;
– in subordine: condannare in via solidale tra loro e Parte_1
previo accertamento della responsabilità solidale di Controparte_3
con ai sensi dell'art. 89 del Controparte_3 Parte_1
d.lgs. 50/2016, per tutti i motivi rappresentati nei propri scritti difensivi:
– – al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da Controparte_1
con in conseguenza della condotta inadempiente di Controparte_5 [...]
e della condotta gravemente omissiva di Parte_1 CP_3
da determinarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. sulla
[...]
base delle risultanze di causa, per tutti i motivi rappresentati nei propri scritti difensivi;
– in ogni caso: rigettare la domanda riconvenzionale proposta da poiché infondata in fatto e in diritto, per tutti i Parte_1
pagina 18 di 119 motivi rappresentati nei propri scritti difensivi;
– in ogni caso: con integrale rifusione, in favore di Controparte_1
con Unico delle spese e dei compensi del giudizio, comprensivi CP_5 Pt_1
delle spese per rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2 del D.M. n.
55/2014, come per legge.
per la convenuta Controparte_8
Nel merito, in via principale previe le opportune declaratorie di legge, accertati i gravi inadempimenti di parte attrice alle dovute obbligazioni nonché Controparte_1
l'infondatezza dell'intervenuta risoluzione ex adverso asserita, rigettare ogni avversa istanza, eccezione, domanda e deduzione in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti.
Nel merito, in via residuale: nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, previe le opportune declaratorie di legge, per tutti i motivi esposti in atti, ridurre le richieste di parte attrice Controparte_1
secondo i limiti di legge e di giustizia.
Nel merito,
in via riconvenzionale principale: previe le opportune declaratorie di legge,
accertati i gravi inadempimenti di parte attrice alle Controparte_1
proprie obbligazioni, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto pagina 19 di 119 intercorso con la società per fatto e colpa esclusivi Parte_1
della società e in ogni caso, accertati e Controparte_1
dichiarati i diritti vantati da parte convenuta per le causali ed i titoli tutti Pt_1
esposti in atti, condannare la società al Controparte_1
pagamento in favore di del valore di tutte le Parte_1
prestazioni da essa eseguite, pari alla somma di € 586.023,23, o nella diversa maggiore o minore misura che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, anche a seguito di valutazione equitativa, nonché condannare la società
[...]
al recupero, a sue iniziativa e spese, dell'opera nello stato e Controparte_1
luogo in cui si trova e fissando al riguardo, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.,
un'equa somma in favore di per ogni giorno di Parte_1
ritardo nell'esecuzione del relativo provvedimento. Con riconoscimento su tutte le somme indicate di IVA (se dovuta), oltre a rivalutazione ed interessi di legge, anche anatocistici, sulla somma liquidata dal dì del dovuto al saldo effettivo e ai sensi del D.Lgs. 231/2002.
Nel merito, sempre in via riconvenzionale principale: previe le opportune declaratorie di legge, accertati i gravi inadempimenti di parte attrice alle proprie obbligazioni, condannare altresì la Controparte_1
società per le causali ed i titoli tutti esposti in Controparte_1
atti, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da Parte_1
pari alla somma di € 411.271,01, o nella diversa maggiore o minore
[...]
pagina 20 di 119 misura che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, anche a seguito di valutazione equitativa, nonché, accertato altresì il danno curriculare da c.d.
perdita di chance subito da condannare la società Parte_1
al relativo risarcimento pari alla somma di € Controparte_1
66.405,95, o nella diversa maggiore o minore misura che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, anche a seguito di valutazione equitativa;
quindi,
accertati altresì i danni d'immagine subiti dalla convenuta condannare la Pt_1
società al relativo risarcimento da determinarsi Controparte_1
secondo giustizia, anche in via equitativa.
Infine, accertata e dichiarata illegittima la richiesta da parte di
[...]
di escussione della cauzione definitiva stipulata da con Controparte_1 Pt_1
la società per le causali esposte in atti, Controparte_4
condannare la società al risarcimento in favore Controparte_1
di dell'ulteriore somma di € 41.503,72. Parte_1
Con riconoscimento su tutte le somme indicate di IVA (se dovuta), oltre a rivalutazione ed interessi di legge, anche anatocistici, sulla somma liquidata dal dì del dovuto, ovvero dalla domanda, fino al saldo effettivo.
Nel merito, in via riconvenzionale residuale: in subordine alle precedenti domande in via riconvenzionale, ogni avversa istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta, per le causali ed i titoli di cui in atti, previe le opportune declaratorie, condannare in ogni caso l'attrice al Controparte_1 pagina 21 di 119 pagamento del dovuto alla convenuta ex art. 2041 Parte_1
c.c., da determinarsi secondo giustizia anche in via equitativa, nonché
condannare la stessa società al recupero dell'opera nello stato e luogo in cui si trova e fissando al riguardo, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., un'equa somma in favore di per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione Parte_1
del relativo provvedimento.
Con riconoscimento su tutte le somme indicate di IVA (se dovuta), oltre a rivalutazione ed interessi di legge, anche anatocistici, sulla somma liquidata dal dì del dovuto, ovvero dalla domanda, fino al saldo effettivo.
In ogni caso: spese, diritti e onorari tutti rifusi, con condanna anche ai sensi dell'art. 4, comma 1- bis, del D.M. 55/2014 e s.m.i. nonché dell'art. 96, commi
1 e 3, c.p.c. ove integrato;
oltre rimborso forfetario del 15% e accessori come per legge.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione di tutta la documentazione prodotta dalla convenuta nei termini di legge nonché delle formulate istanze di Pt_1
istruttoria testimoniale (secondo i capitoli di prova e con i testi già indicati) e si rinnovano le seguenti ulteriori richieste istruttorie, il tutto come già meglio specificato in memoria 183, co. 6, n. 2 c.p.c.:
- si richiede l'esperimento di Consulenza Tecnica d'Ufficio onde sottoporre alla valutazione di un perito tanto le questioni di ordine tecnico, quanto le pagina 22 di 119 valorizzazioni esposte dalla convenuta in tema di esecuzione di appalti pubblici.
Nello specifico si propongono i seguenti temi d'indagine ritenuti necessari,
previa accurata ispezione della motonave in costruzione denominata
[...]
, sita presso gli stabilimenti della convenuta Pt_4 Parte_1
in Dolo (VE):
[...]
(i) Accertare la consistenza e quantificare le prestazioni eseguite da
[...]
per la realizzazione della motonave in costruzione, Parte_1
anche alla luce della documentazione di spesa fornita in atti dalla convenuta e di eventuali disvalori rilevabili per difformità rispetto allo scopo di fornitura;
(ii) Accertare e quantificare i danni subiti dalla convenuta
[...]
per la c.d. sottoproduzione da “andamento anomalo” Parte_1
dell'appalto così come esposta in atti, accertandone la congruità delle relative somme indicate.
Altresì si chiede che l'Ill. Giudice ordini alla parte attrice Controparte_1
l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., della seguente documentazione
[...]
prescritta normativamente e/o prevista da contratto, tutta necessaria ai fini di una corretta quantificazione dei «lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti» ai sensi dell'art. 108, co. 5, D.Lgs. 50/2016:
1) Relazione particolareggiata del Direttore dei Lavori, propedeutica alla pagina 23 di 119 risoluzione contrattuale come stabilito ex art. 108, co. 3 del D.Lgs. 50/2016;
2) Elenco dei prezzi unitari, facente parte del Contratto ai sensi del suo art. 21,
co. 1, lett. c);
3) Computo metrico e Computo metrico estimativo, richiamati dal Contratto
all'art. 21, co. 3, lett. a).
per la convenuta Parte_6
Nel merito, in via principale:
Previe le opportune declaratorie di legge, accertata l'infondatezza della risoluzione unilateralmente disposta nonché i gravi inadempimenti di parte attrice alle dovute obbligazioni, rigettare ogni avversa istanza, eccezione,
domanda e deduzione in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atto.
Nel merito, in via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, previe le opportune declaratorie di legge, ridurre le richieste di parte attrice riconducendole entro i limiti di legge e di giustizia per tutti i motivi esposti in atti.
In ogni caso Spese e compensi di lite tutti rifusi, con condanna anche ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. qualora ritenuto integrato, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori come per legge. In via istruttoria pagina 24 di 119 Si insiste in ogni caso per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate in atti.
***
La sezione specializzata impresa del Tribunale di Brescia ha quindi deciso la causa stabilendo nel merito quanto segue:
<<
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
A) accerta che il contratto di appalto stipulato in data 22 marzo 2017 è stato risolto in data 12 agosto 2019 con efficacia retroattiva per inadempimento di
Pt_1 Parte_1
B) condanna alla restituzione di quanto versato da Parte_1
con pari ad euro 468.225,40 oltre Controparte_1 Controparte_5
interessi dalla domanda al saldo;
C) condanna al pagamento della somma di euro Parte_1
336.000,00 a titolo di penale ex artt. 13, comma 5 del Contratto e 15, comma 3
del Capitolato d'Oneri, penale così ridotta ex art. 1384 cod. civ., oltre interessi dalla data della domanda, in solido con nei termini di cui al Controparte_3
punto E);
D) accerta la responsabilità solidale di con Controparte_3 Pt_1 pagina 25 di 119 ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016; Parte_1
E) condanna in solido con al Controparte_3 Parte_1
pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di euro 30.000,00
oltre interessi come indicato in parte motiva
F) rigetta le domande riconvenzionali formulate da Parte_1
G) condanna le convenute a tenere indenne parte attrice delle spese di lite e pertanto a corrisponderle la somma di euro 31.196,25 a titolo di compenso,
oltre rimborso forfettario, accessori di legge, rimborso di CU e marca.>>
***
A tale decisione il giudice di prime cure è pervenuto sulla base delle seguenti valutazioni.
1.(sul piano negoziale)
In data 22 marzo 2017, all'esito di un bando di gara pubblicato in data 9
novembre 2016, e hanno sottoscritto un contratto, per un CP_5 Pt_3
valore di Euro 1.328.119,00, avente ad oggetto, l'“esecuzione della fornitura alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati ….sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato d'Oneri della fornitura e relativi disegni allegati,
costituenti parte integrale e sostanziale dello stesso” (articolo 1, comma 1 del pagina 26 di 119 Capitolato d'Oneri), dalla “specifica tecnica costruzione nave San Paolo” posta a base di gara e relative tavole grafiche progettuali e allegati, che l'Appaltatore
dichiara di aver ricevuto, conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e/o riserva”.
Il medesimo articolo precisa che l'“Offerta Tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la
Stazione appaltante e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato d'Oneri”.
Il contratto prevedeva inoltre che “il tempo utile per ultimare la fornitura in ogni sua parte e consegnarla […] è fissato […] in 315 (trecentoquindici) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di avvio di cui al comma 1” con specifico “obbligo dell'appaltatore il rispetto puntuale del cronoprogramma”
(cfr. doc. 5 prodotto da parte attrice)
I pagamenti erano previsti secondo le scadenze indicate all'art. 17 del capitolato d'oneri per cui “Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato dalla stazione appaltante, previa certificazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, contro presentazione di fattura, con le seguenti modalità:
- 20% eventuale anticipazione;
- 20% a chiusura fasciame scafi;
pagina 27 di 119 - 10% alla consegna dei motori ed invertitori;
- 10% al montaggio dall'apparato motore e organi di governo;
- 20% alla messa in acqua dell'imbarcazione prima dell'inizio prove;
- 15% al termine di tutte le prove previste per l'idoneità alla navigazione
(stabilità, velocità, consumi, ecc.) e di funzionalità degli impianti di bordo;
- 5% alla consegna di tutta la documentazione tecnica come indicato nella
Specifica tecnica, approvata ove necessaria dagli Enti predisposti,
indispensabile alla messa in esercizio della nave”.
L'art. 13 individuava altresì una clausola risolutiva espressa costituita dal ritardo, imputabile all'appaltatore, per oltre 60 giorni naturali consecutivi e in caso di “esito negativo della risoluzione delle non conformità come previsto dall'art. 12 comma 5 del presente contratto”
2.(sullo svolgimento del rapporto)
E' pacifico il pagamento del primo e del secondo SAL.
In sede di pagamento del primo SAL la stazione appaltante ha applicato una penale pari ad euro 50.486,52 per ritardi sul cronoprogramma.
L'appaltatrice in sede di approvazione del primo SAL ha formulato formale riserva con la quale ha contestato la legittimità dell'applicazione della penale ed ha richiesto il riconoscimento economico per le prestazioni di progettazione pagina 28 di 119 definitiva, esecutiva e funzionale avanzando richiesta di pagamenti pari ad €
130.468,52 non riconosciuti dalla S.A.
In data 29.08.2018 è stato effettuato il pagamento del SAL n. 2.
ha allegato di aver maturato il diritto al pagamento del secondo SAL Pt_3
già in data 14 marzo 2018 rinviando a tale fine ad una comunicazione il cui
Par contenuto è stato “omissato” in sede di produzione. ha comunque provato la maturazione a tale data dei presupposti per la liquidazione del secondo SAL
mediante produzione di due solleciti in data 5.05.2018 (doc. 19 di parte convenuta) e in data 09.07.2018 (doc. 20 di parte convenuta).
Con ulteriore comunicazione ha nuovamente sollecitato l'emissione e il Pt_3
pagamento del SAL e nel contempo comunicato la sospensione delle prestazioni a decorrere dal 19.07.2018 (doc. 21 di parte convenuta).
Il pagamento delle lavorazioni relative al detto S.A.L. n. 2 è stato effettuato in data 30.08.2018.
In occasione della sottoscrizione del S.A.L. n. 2, formalmente ricevuto in data
30.08.2018, l'appaltatrice ha apposto firma con riserva, esplicitata in Pt_3
data 14.09.2018, con la quale ha confermato le precedenti riserve chiedendo il risarcimento danni da sottoproduzione - che ha quantificato in euro 21.594,60 -
dovuti alla sospensione dei lavori determinata dall'ingiustificata inerzia nei pagamenti della stazione appaltante.
pagina 29 di 119 Ne è seguita una serie di sopralluoghi in data 28 settembre 2018, in data 12
ottobre 2018 (docc.
8-9 di parte attrice).
In data 8 novembre 2018 la la Stazione appaltante ha diffidato diffidare l'Appaltatore a “completare l'allestimento degli impianti e delle finiture della
CP_ motonave propedeutiche al trasporto a (in particolare: Impianti meccanici;
Impianti elettrici;
Coibentazioni termoacustiche ed isolazioni REI;
Allestimenti
e finiture;
Apparati di governo) con la completa risoluzione delle difformità
Contr segnalate dal entro e non oltre il termine del 14 dicembre 2018”
costituendo l'appaltatrice in mora ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, punto 2
del Contratto e dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 (doc. 10 di parte attrice).
La diffida è stata riscontrata da ZM (doc. 11 di parte attrice).
In successione di tempo hanno poi avuto luogo il sopralluogo del 21 dicembre
2018 (doc. 12 di parte attrice) riscontrato con missiva del gennaio del 2019 da parte conventa (cfr. doc. 25 di parte convenuta prodotto in parte omissato), il
Par sopralluogo del 7 febbraio 2019 (doc. 13 di parte attrice) riscontrato da con nota del 11 febbraio (doc. 26 di parte convenuta) e una successiva nota del
18 febbraio 2019 della stazione appaltante con cui quest'ultima ha contestato alla controparte il grave inadempimento con richiesta di idonee spiegazioni
(doc. 14 di parte attrice).
Contr Nel corso di un successivo sopralluogo del 12 luglio 2019 il ha constatato pagina 30 di 119 che “lo stato di avanzamento dei lavori complessivi della era Pt_7
sostanzialmente il medesimo già rilevato in occasione nei precedenti sopralluoghi di dicembre e di febbraio, così come invariata risultava la situazione dei locali e delle sovrastrutture, nonché la permanenza delle difformità già elencate nei richiamati precedenti sopralluoghi” (doc. 15 di parte attrice).
Con PEC n. 1027 del 26 luglio 2019 la Stazione Appaltante ha diffidato e costituito in mora l'Appaltatore ai sensi degli artt. 13 del Contratto d'Appalto e
108 del d.lgs. n. 50/2016, assegnando allo stesso un termine di 15 (quindici)
giorni dal ricevimento della comunicazione “per la risoluzione delle difformità
segnalate e per la presentazione di idonee controdeduzioni in ordine alle contestazioni mosse con la presente” (doc. 16 di parte attrice). In tale diffida
NL SR ha precisato che aveva “accumulato un Parte_1
ritardo di oltre 500 giorni, ben superiore ai 60 giorni previsti dall'art.13,
comma 1 del Contratto;
e penali di importo largamente superiore al 10%
dell'importo contrattuale;
e per ciò solo, la Stazione Appaltante risulta essere obbligata a procedere alla risoluzione in danno del Contratto per effetto della clausola risolutiva espressa”. Ha aggiunto che “nel corso dei sopralluoghi effettuati presso il Vostro cantiere in Dolo (VE), da ultimo in data 12 luglio
2019, sono state riscontrate numerose difformità nella fornitura rispetto a quanto contrattualmente previsto. Sul punto si rinvia alle contestazioni pagina 31 di 119 segnalate con l'ultimo verbale di sopralluogo (cfr. All. 1)”.
La appaltatrice ha risposto con nota del 10 agosto 2019 (doc. 17 di parte attrice) con cui ha lamentato l'illegittimità della diffida in quanto sottoscritta dal solo RUP e non dal DEC/DL e in assenza di relazione particolareggiata, in violazione dell'art. 108 del Codice degli Appalti. Ha inoltre reiterato le contestazioni in merito all'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, osservando esser intervenuto pagamento dei lavori per il solo
30,64% a fronte di lavori eseguiti per il 65%; ha poi allegato che dal verbale di sopralluogo era emersa la prosecuzione dei lavori rispetti ai precedenti sopralluoghi.
In data 12.08.2019 il C.d.A. dell'attrice, preso atto della relazione del RUP, ha deliberato la risoluzione del Contratto (doc. 18 di parte attrice), comunicata all'appaltatrice con PEC prot. n. 1093 del 13 agosto 2019 (doc. 19 di parte attrice).
In tale documento rilevato che “nessuna controdeduzione degna di nota sul piano tecnico perveniva da codesto Appaltatore in ordine sia all'ormai ampiamente conclamata violazione dei termini di esecuzione del Contratto che alle rilevate negligenze nell'esecuzione dello stesso” e che “nonostante il decorso del termine assegnato con la sopra richiamata diffida e messa in mora,
le difformità segnalate e accertate in sede di sopralluogo del 12 luglio 2019
non sono state superate”; rilevato che “permangono, dunque, gravi difformità pagina 32 di 119 accertate e non risolte, nonché un ritardo nell'esecuzione della fornitura di 586
giorni e penali per importo largamente superiore al 10% dell'importo del
Contratto d'Appalto tali da permettere di ritenere provata la grave incapacità
dell'Appaltatore nell'eseguire la fornitura entro il termine convenuto e a regola d'arte”, NL SR ha comunicato alla controparte che in data 12 agosto 2019, “il
Consiglio di Amministrazione della Scrivente, su proposta del RUP,” aveva
“deliberato di concludere la procedura di cui agli artt. 13 del Contratto
d'Appalto, e 108 del d.lgs. n. 50/2016 avvalendosi della clausola risolutiva espressa e, dunque, procedendo alla dichiarazione di risoluzione del rapporto contrattuale in essere”.
NL SR ha così comunicato alla controparte “l'intervenuta risoluzione del
Contratto in essere, stante l'inadempimento di alle Parte_1
proprie obbligazioni contrattuali ai sensi dell'artt. 13 del Contratto d'Appalto e
108 del d.lgs. n. 50/2016, nonché il decorso infruttuoso del termine concesso per la presentazione delle proprie controdeduzioni;
l'applicazione di penali per un ammontare pari a Euro 727.809,21”
3.(la valutazione circa le reciproche domande di risoluzione per inadempimento)
3.1
NL SR contesta alla controparte contesta “gravissimi ritardi rispetto al pagina 33 di 119 cronoprogramma pattuito” nonché varie difformità che emergerebbero dal verbale di sopralluogo del 12 luglio 2019 e dei precedenti rinviando “per una più puntuale analisi delle difformità e dello stato di avanzamento della
Par fornitura” ai verbali dei sopralluoghi effettuati presso il cantiere di – Doc.
15”.
Su tali premesse la domanda formulata in via principale da parte attrice è volta all'accertamento della intervenuta risoluzione di diritto del contratto, in conformità alla condizione risolutiva espressa di cui all'art. 13 del contratto sopra richiamata.
3.2
E' indubbio il ritardo nella fornitura, essendo pacifico che, alla data del 12
agosto 2019, la fornitura, che a termini contrattuali doveva avvenire entro il 8
febbraio 2018, non era stata ancora eseguita.
3.3
Al fine di valutare la legittimità di tale risoluzione, che consegue non solo al ritardo, ma anche all'imputabilità dello stesso all'appaltatrice, è necessario valutare le allegazioni delle convenute e, segnatamente, di Controparte_10
che imputa vari inadempimenti alla stazione appaltante idonei, in sua tesi,
[...]
da un lato a giustificare il ritardo nell'esecuzione dei lavori, dall'altro a fondare l'accoglimento della domanda di risoluzione da essa stessa formulata.
pagina 34 di 119 3.4
In sintesi lamenta: Parte_1
a)- la mancata predisposizione e consegna, da parte di NL SR di un progetto esecutivo effettivamente realizzabile nell'immediato;
b)- l'invasiva attività di verifica del D.L. e i condizionamenti della Stazione
Appaltante;
c)- il ritardo nei pagamenti;
d)- l'arbitrario impedimento ad eseguire il contratto e)- specifiche violazioni del codice degli appalti e violazioni delle norme di correttezza e buona fede.
3.4.a)
Sulla mancata predisposizione e consegna del progetto esecutivo
“effettivamente realizzabile”.
CP_1 di Pt_3
sostiene che, avendo in data 29/12/2015 NL SR indetto una procedura
[...]
di gara aperta avente ad oggetto l'intera progettazione della successiva opera costituita dalla nave “in Classe R.I.Na. per vie navigabili interne e conforme alla direttiva 2006/87 /EC, per il servizio di trasporto pubblico passeggeri sul
CP_ lago d ”, alla data del bando per il contratto di cui è causa (9/11/2016) NL
pagina 35 di 119 SR doveva avere a sua disposizione l'integrale progettazione della motonave da eseguirsi, comprensiva tanto dei livelli “definitivo di base e di classifica” ed
“esecutivo”, quanto di approvazioni dell'ente R.I.Na.”.
Ciò posto, lamenta che la stazione appaltante, “nonostante il fermo divieto a riguardo posto dall'art. 59 del Codice Appalti vigente e pur avendo a disposizione la completa progettazione esecutiva, comprensiva per legge di approvazioni R.I.Na., già precedentemente affidata”, avrebbe omesso di fornirgliela, limitandosi a predisporre poche tavole progettuali ed un'ampia specifica tecnica a tratti altresì erronea.
si duole del fatto che in tal modo l'avrebbe onerata anche Pt_3 CP_12
dell'integrale progettazione, anziché della sola esecuzione, dell'opera da costruirsi” e ciò in violazione dell'art. 59 o, comunque, dell'art. 23 comma 24
del codice degli appalti.
Sostiene, pertanto, che “la mancata predisposizione e consegna da parte di di un progetto esecutivo effettivamente Controparte_1
realizzabile nell'immediato dall'appaltatore – Parte_1
ovvero completo di tutti gli elementi e delle approvazioni/autorizzazioni normativamente prescritte – ” da un lato renderebbe non imputabile ad essa convenuta il ritardo (essendosi la stessa dovuta farsi carico della progettazione particolareggiata e dei tempi di risposta del Ri.na) dall'altro “costituirebbe grave inadempimento ad un'obbligazione primaria ed essenziale della pagina 36 di 119 Committente pubblica” e legittimerebbe “pienamente la richiesta di declaranda risoluzione del vincolo contrattuale per sua esclusiva colpa”
Afferma che tale evenienza, oltre a giustificare la risoluzione per inadempimento della stazione appaltante renderebbe evidente il fatto che l'infondatezza della pretesa attorea, fondata su ritardi esecutivi dell'appalto per asserita responsabilità dell'appaltatore, in realtà invece insussistente.
Poiché, secondo quanto stabilito dall'art.108, comma 4, del codice la risoluzione in danno dell'appaltatore può essere disposta dalla stazione pubblica committente solo qualora «l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore», la stessa non potrebbe trovare giustificazione “in presenza di incertezze, aleatorietà e conseguenti ritardi imputabili esclusivamente, al contrario, alle inadempienze originarie dell'amministrazione pubblica”.
Pertanto nel caso in cui il termine di ultimazione dei lavori venga a slittare per ragioni ascrivibili a responsabilità della committente, l'assunzione del relativo rischio da parte dell'appaltatore non troverebbe giustificazione alcuna, posto che in tal modo si verrebbe a determinare la trasformazione dell'appalto per cui è causa da contratto commutativo a contratto aleatorio.
Controparte_13
a tale tesi replica affermando anzitutto che la procedura avviata nel
[...]
pagina 37 di 119 2015 sarebbe stata superata da quella avviata nel novembre 2016, per l'affidamento sia della realizzazione che della progettazione della motonave, e ciò “in ragione di una valutazione svolta dalla Stazione Appaltante,
nell'esercizio delle proprie prerogative, rientrando le scelte in merito all'an e al quomodo della progettazione da porre a base di gara nella piena discrezionalità
amministrativa riservata alla Pubblica Amministrazione”.
Aggiunge di aver chiesto ai concorrenti di offrire non solo “a) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare la fornitura completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal capitolato d'oneri, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b); ma anche “b) la redazione, prima dell'esecuzione di cui alla lettera a), della progettazione funzionale ed esecutiva, da redigere a cura dell'appaltatore, in conformità al progetto posto a base di gara dalla Stazione appaltante e da approvare da parte di quest'ultima,
nonché dalla Società di Classifica (RINa) e dagli altri enti competenti” (art. 5,
lett. a) e b) del capitolato d'Oneri –doc.3).
Posizione del Tribunale
Le argomentazioni di in ordine all'oggetto del contratto e alle Pt_3
obbligazioni assunte dalle parti non sono condivisibili. pagina 38 di 119 Anzitutto la qualifica del contratto per cui è causa quale appalto di fornitura rende inconferente il richiamo al disposto dell'art. 59 del Codice degli Appalti
nel testo applicabile al contratto de quo che, vietando “l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori” disciplina il contratto di appalto di lavori e non il contratto di appalto di fornitura.
In secondo luogo l'art. 23 comma 24 del codice degli appalti, pacificamente applicabile a tutti i contratti di appalto, il quale recita «La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In
caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche», non vieta l'affidamento congiunto di progettazione e fornitura.
Nel caso di contratto di fornitura non vi è un divieto generale di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione ma una mera indicazione di una regola generale che la stazione appaltante, nella sua discrezionalità, può ben derogare senza che tale decisione sia sindacabile dalla controparte contrattuale che, nel momento in cui ha deciso di partecipare alla gara e di concludere il contratto, era ben a conoscenza del suo oggetto e, quindi, della portata delle obbligazioni assunte.
Nel Capitolato richiamato nel contratto, era espressamente richiesto ai pagina 39 di 119 concorrenti di offrire non solo l'esecuzione della fornitura completamente compiuta secondo le indicazioni del capitolato d'oneri di lavori ma anche “la redazione, prima dell'esecuzione …., della progettazione funzionale ed esecutiva, da redigere a cura dell'appaltatore, in conformità al progetto posto a base di gara dalla Stazione appaltante e da approvare da parte di quest'ultima,
nonché dalla Società di Classifica (RINa) e dagli altri enti competenti” (art. 5,
lett. a) e b) del capitolato d'Oneri – doc. 3 di parte attrice).
E' pertanto da escludere che la stazione appaltante fosse era tenuta a consegnare alla appaltatrice un “progetto, sotto ogni profilo – tecnico e amministrativo – ab origine eseguibile” come preteso dalla convenuta Pt_3
essendo sufficiente, per la regolarità della procedura e la validità del contratto,
la predisposizione di una Specifica Tecnica, corredata di tavole progettuali, in quanto è obbligazione a carico dell'appaltatore quella della definizione della progettazione esecutiva, dell'ottenimento delle relative autorizzazioni ed infine della costruzione della motonave.
E' parimenti infondata la tesi di parte convenuta secondo cui l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della conseguente acquisizione delle autorizzazioni avrebbe trasformato il contratto di appalto da commutativo ad aleatorio, il che secondo si sarebbe determinato in considerazione degli Pt_3
"imprevedibili tempi per l'ottenimento delle autorizzazioni dell'Ente terzo
R.I.Na.,” nonché della “moltitudine dei desiderata impartiti volta per volta pagina 40 di 119 dalla S.A. tramite il D.E.C. ben oltre la Specifica Tecnica delle lavorazioni”.
Infatti il Registro Navale, in qualità di ente strumentale autorizzato in Italia
allo svolgimento di pubbliche funzioni, quali il rilascio di certificazioni, ricade nella nozione di pubblica amministrazione, in quanto soggetto di diritto privato esercente un'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e comunitario: non vi è pertanto alea alcuna nell'obbligazione di ottenere del
R.I.Na le certificazioni essendo questo, una volta correttamente incaricato del rilascio delle certificazioni, tenuto all'esame della domanda.
E' vero che un imprevedibile ritardo del R.I.Na nel rilascio di certificazioni tempestivamente e regolarmente richieste può avere incidenza nell'esecuzione dell'appalto ma tale circostanza non rende l'appalto aleatorio, potendo al più
rendere non colpevole il ritardo dell'appaltatore nella misura in cui ne sia conseguenza.
Infine la presenza di una specifica tecnica delinea l'oggetto del contratto di appalto escludendo ogni “insicurezza” nell'entità e nell'esistenza della prestazione del contratto e, conseguentemente, ogni aleatorietà.
L'eventuale erroneità di alcune delle indicazioni della specifica tecnica potrebbe, al più, integrare un inadempimento della stazione appaltante mentre i
“desiderata impartiti” dalla stessa al di fuori del contenuto della specifica sono chiaramente estranei all'oggetto dell'obbligazione.
pagina 41 di 119 In conclusione va escluso che la mancata consegna del progetto esecutivo costituisca inadempimento della stazione appaltante e che l'acquisizione delle autorizzazioni spettasse alla stazione appaltante.
Resta pertanto da chiedersi se il ritardo dell'appaltatrice sia giustificato:
- dai ritardi nel rilascio delle autorizzazioni da parte del R.I.Na,
- dai lamentati errori nelle specifiche tecniche,
- dalle ingerenze e richieste della stazione appaltante o
- dal ritardo nei pagamenti dei SAL.
Sull'incidenza dei ritardi nel rilascio delle autorizzazioni da parte del R.I.Na
Le parti hanno ampiamente argomentato, oltre che con riguardo all'individuazione del soggetto tenuto - a termini contrattuali - all'acquisizione delle autorizzazioni, in merito al comportamento tenuto da Controparte_10
alla quale, secondo NL SR, sarebbero imputabili tali ritardi per non aver
[...]
tempestivamente concluso con il R.I.Na il contratto di sorveglianza.
Le allegazioni di non sono idonee a comprovare che il notevole ritardo Pt_3
nell'esecuzione della prestazione a suo carico, sopra evidenziato, sia conseguenza dei ritardi delle autorizzazioni del R.I.Na. Infatti ha sì Pt_3
indicato quali richieste inoltrate al R.I.Na non sarebbero state evase ma non ha specificato, nell'articolato e complesso svolgimento del rapporto contrattuale,
quale incidenza potessero avere in concreto l'omissione o il ritardo delle pagina 42 di 119 singole risposte del R.I.Na sul corretto sviluppo dei lavori come indicati nel cronoprogramma approvato.
Sull'incidenza dei lamentati errori nelle specifiche tecniche
Il R.I.Na. non ha approvato i disegni dei cc.dd. Bilancio Elettrico e Schema
Unifilare (“One Line Diagram”) a causa della non conformità della stessa specifica tecnica posta a base di gara da NL al regolamento citato dal R.I.Na.
per cui “The main source of electrical power is to consist of at least two generating sets”.
rileva che, nel caso della motonave “ ”, era necessaria Pt_3 Parte_4
l'installazione di una batteria ad hoc che facesse da seconda fonte principale di energia in grado di alimentare i servizi essenziali in caso di avaria del generatore principale, mentre la specifica tecnica prevedeva fin da principio un solo sistema di generazione elettrica principale (cfr. doc. 39 di parte convenuta).
NL SR contesta tale rilievo evidenziando che il secondo sistema di generazione è indicato nella specifica tecnica sia al paragrafo “20.5.2 Centrale
elettrica di emergenza” che al paragrafo “20.5.5 Batterie, carica batterie”
(pagg. 57-58 Specifica Tecnica sub doc. 6 di parte convenuta).
A tale risposta replica osservando che la specifica individua una Pt_3
centrale di emergenza e non una seconda fonte principale di energia.
pagina 43 di 119 Il Tribunale sul punto non prende posizione, ma nel contempo afferma <
tale errore, quand'anche fosse confermato, non sarebbe idoneo a giustificare il gravissimo ritardo nell'esecuzione della fornitura>>. Ciò perché << la convenuta non ha esplicitato in che termini tale allegato errore abbia determinato il ritardo nell'esecuzione della propria prestazione né risulta che tra le giustificazioni fornite alla stazione appaltante in merito al ritardo maturato, abbia mai lamentato la presenza di errori Controparte_10
nella specifica tecnica posta alla base della gara.>>
Sull'incidenza della condotta della stazione appaltante, con continue ingerenze da parte sua nello svolgimento della prestazione ed in particolare con l'imposizione, da parte della committente, dell'installazione di un apparato motore fornito da un operatore economico di sua scelta.
Il Tribunale sul punto esclude potersi ravvisare alcuna violazione contrattuale nella condotta della stazione appaltante, osservando <
Tecnica prevede che l'Appaltatore debba sottoporre alla stazione appaltante almeno due soluzioni di alimentazione della Motonave tra cui poter scegliere
(cfr. cap.
6.3 del doc. 6 di parte convenuta ove è scritto che: “Laddove non indicato con precisione la marca o il modello del macchinario, il Cantiere
Costruttore avrà libertà di scelta, ma l'acquisto e l'installazione dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'armatore in almeno 3 scelte senza sovrapprezzo. Per macchinari o impianti specialistici, previo giustificato pagina 44 di 119 motivo accettato esplicitamente dall' è ammessa la presentazione di Pt_8
solo 2 offerte.”).>>.
Poiché l'indicazione della preferenza era prevista a termini contrattuali, la scelta della stazione appaltante, peraltro … disattesa, …, non può certo costituire un'indebita ingerenza e non può giustificare l'inadempimento di parte convenuta.
Le ulteriori ingerenze – si fa riferimento alle seguenti: << “I lamierini di protezione della coibentazione saranno in lamiera forata di alluminio e non di acciaio zincato a caldo”; o ancora: “Arch. chiede di non installare la Per_1
prima e l'ultima sedia delle due file presenti ad estrema prua del ponte principale, che saranno fomite di rispetto sfuse”.>> - riguardano la richiesta di modifica del materiale dei “lamierini di protezione di coibentazione” e la richiesta di non installare la prima e l'ultima sedia, da fornire invece sfuse.
Osserva il Tribunale, quanto al primo aspetto, che parte attrice ha replicato sul punto che tale componente è “del tutto minimale” e nulla la convenuta ha osservato sul punto;
quanto al secondo aspetto, che la richiesta di non montare due sedie non può aver avuto alcuna giustificazione nel ritardo e pertanto nell'inadempimento di parte convenuta.
Sull'incidenza dei ritardati pagamenti e sulle “vessazioni” subite dall'appaltatrice.
pagina 45 di 119 Secondo la tesi di l'applicazione di penali per il ritardo in sede di Pt_3
approvazione del SAL n.1 sarebbe illegittima così come il mancato riconoscimento di spese per la progettazione esecutiva. Il Tribunale ritiene priva di giuridico fondamento la pretesa al riguardo di facendo Pt_3
richiamo alle considerazioni sopra esposte.
Con riguardo al pagamento del SAL n.2 allega di aver comunicato in Pt_3
data 14 marzo 2018 il raggiungimento dello stato di avanzamento idoneo a giustificare l'emissione del secondo SAL.
Il Tribunale riporta quanto in proposito espresso nell'art.17 del capitolato d'oneri: “Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di
cui al comma 1: a) il DEC redige la contabilità ed emette lo stato di
avanzamento delle prestazioni di fornitura, che deve recare la dicitura:
«prestazioni a tutto il ……………………» con l'indicazione della data di
chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, che deve
riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento delle
prestazioni di fornitura di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di
emissione. …..Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, la Stazione
appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento
entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato
e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore.
5. La rata di saldo,
nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del
pagina 46 di 119 certificato di verifica di conformità della fornitura, previa presentazione di
regolare fattura fiscale….”.
Rileva quindi non esser stata contestata l'affermazione di secondo cui il Pt_3
verificarsi della condizione per il pagamento del secondo SAL sarebbe stato comunicato in data 14/03/2018. Rileva, ancora, che NL SR sostiene che “il pagamento del SAL n. 2, cui NL si è determinata in data 29 agosto 2018, è
intervenuto, come puntualmente evidenziato dal RUP nella propria relazione allegata alla Delibera del C.d.A. del 12 agosto 2019 (cfr. Doc. 18), “nonostante il persistere dei ritardi e delle mancanze, intendendo la Stazione Appaltante
dare seguito allo “spirito di massima conciliazione” più volte dichiarato dall'appaltatore, “senza tuttavia accettare il crono-programma unilateralmente predisposto e con riserva di applicazione delle ulteriori penali maturate”.
A tale proposito il Tribunale conclude ritenendo ingiustificato il ritardo della stazione appaltante nell'attivare la procedura di cui all'art. 17 del capitolato e conseguentemente nel relativo pagamento. Osserva al riguardo che il pagamento del secondo SAL era previsto alla “consegna dei motori ed invertitori” e che tale consegna emerge dal verbale di sopralluogo che ha dato origine al pagamento del secondo SAL.
Ne deduce doversi ritenere giustificata la sospensione dei lavori disposta dalla convenuta dal 19 luglio 2018 al 30 agosto 2018.
pagina 47 di 119 Osserva, tuttavia, che tale ritardo (che in tesi della stessa convenuta le avrebbe determinato un danno da quantificarsi in euro 21.594,60) non è tale da giustificare né il considerevole ritardo già maturato alla data del pagamento del secondo SAL né, soprattutto, quello ulteriormente maturato alla data di dichiarazione della risoluzione.
Con riguardo ad ulteriori omessi pagamenti, il Tribunale, premesso che l'art. 17 del Capitolato d'Oneri aveva previsto i termini per la liquidazione contrattuale dei pagamenti, e tali liquidazioni non erano ancorate a “singole percentuali di avanzamento concretamente raggiunte” od a “lavorazioni già
accertate”, e che detto articolo aveva stabilito che il pagamento del terzo SAL
dovesse avvenire al montaggio dall'apparato motore e degli organi di governo,
rileva che i verbali di sopralluogo non attestano il regolare montaggio dell'apparato motore e degli organi di governo, che avrebbero autorizzato il pagamento del terzo SAL, e che la parte convenuta non ha offerto prova di tale circostanza.
Parte_ Sull'incidenza nel ritardo complessivo del comportamento di NL SR che
[... giudica contrario a buona fede e correttezza e della violazione di varie norme del codice degli appalti.
Il Tribunale ritiene trattarsi di comportamenti e violazioni che attengono in parte alla fase esecutiva del contratto (sicché paiono volte a lamentare l'inadempimento della stazione appaltante) in parte alla fase relativa alla pagina 48 di 119 dichiarazione di risoluzione e alla fase successiva.
Riservato al prosieguo l'esame delle contestazioni che non attengono alla fase esecutiva,, il Tribunale dà anzitutto conto della doglianza di secondo Pt_3
cui dovrebbe ritenersi contrario a buona fede il comportamento della stazione appaltante (NL SR) che avrebbe immotivatamente negato l'accesso agli atti obbligatori per legge e richiamati altresì dal contratto e “strumentalmente celato le proprie responsabilità – e lamentato quelle altrui – dietro l'improvvida qualificazione del contratto in termini di fornitura”.
Dà inoltre conto dell'ulteriore doglianza di secondo cui si sarebbe Pt_3
determinata nella fattispecie una plurima violazione del codice degli appalti, in ragione delle seguenti circostanze:
A)- l'omessa predisposizione del progetto esecutivo con relative autorizzazioni, obbligatoria ex artt. 23 e 24 del D.Lgs. 50/2016 e artt. 24 e 33
del D.P.R. 207/2010;
B)- l'omessa verifica del progetto a base di gara, obbligatoria ex art. 26 del
D.Lgs. 50/2016;
C)- l'omessa predisposizione del computo metrico, del computo metrico estimativo e dell'elenco prezzi unitari, che allega essere obbligatori ex artt. 24
e 32 del D.P.R. 207/2010 ed espressamente previsti dagli artt. 3 e 5 del
Capitolato d'oneri annesso al contratto, predisposto dalla stessa S.A. (cfr. doc.
pagina 49 di 119 3 di parte attrice);
D)- l'omessa tenuta del registro di contabilità, obbligatorio ex artt. 181 e 188
del D.P.R. 207/2010 nonché art. 14, co. 1 lett. c), del D.M. 49/2018;
E)- l'omessa attivazione della procedura di accordo bonario, a seguito dell'iscrizione a riserva di somme comprese tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale già a far data dal 09.11.2017, obbligatoria ex art. 205 del D.Lgs.
50/2016
Quanto ai punti A) e B) - omessa predisposizione del progetto esecutivo;
omessa verifica del progetto a base di gara – il Tribunale esclude la sussistenza di qualsiasi inadempimento della stazione appaltante, in ragione della ritenuta legittimità dell'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione nell'appalto di fornitura.
Quanto ai punti D) ed E) - omessa tenuta del registro di contabilità; omessa attivazione della procedura di accordo bonario – il Tribunale perviene alla medesima conclusione, rilevando trattarsi di disposizioni che attengono al contratto di appalto di lavori, non applicabili quindi all'appalto di fornitura.
Quanto al punto C) - omessa predisposizione del computo metrico, del computo metrico estimativo e dell'elenco prezzi unitari – il Tribunale osserva
<
contratto quale appalto pubblico di fornitura, esplicitano che il computo pagina 50 di 119 metrico e il computo metrico esplicativo non fanno parte degli accordi negoziali, mentre l'elenco prezzi unitari assume rilevanza solo per la valutazione di addizioni e modifiche quando effettuate>>.
Perviene pertanto alla conclusione dell'insussistenza di alcuna violazione rilevante del codice degli appalti così come del generale obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Conclude quindi ritenendo <comprovato il gravissimo ritardo della
appaltatrice non giustificato dagli eventuali inadempimenti imputabili alla
stazione appaltante>> e perciò stesso << infondata anche l'ulteriore
contestazione della conventa che lamenta che dall'“anticipata l'illegittimità
dell'avversa pretesa di intervenuta risoluzione, non può che derivarne il
conseguente ed ulteriore gravissimo inadempimento dato dall'arbitrario
impedimento ad eseguire il contratto posto dalla S.A. in danno all'appaltatore
Pa
”>>.
La clausola risolutiva espressa, il danno da ritardo imputabile all'appaltatore e l'assorbimento dell'esame delle ulteriori contestazioni mosse all'appaltatore dalla stazione appaltante.
Il Tribunale, <avendo l'attrice dichiarato la risoluzione del contratto
richiamando la clausola risolutiva espressa a fronte di un imputabile ritardo
superiore a 60 giorni e richiamando altresì l'art. 108 comma 4 del Codice
pagina 51 di 119 degli Appalti, che riguarda il ritardo ingiustificato nell'adempimento>>,
ritiene allo stato non rilevante – e cioè in buona sostanza superfluo - <<
l'esame delle difformità che parte attrice ha lamentato per lo più mediante
rinvio ai verbali di sopralluogo nei quali tali difformità sono elencate e che
parte convenuta ha contestato>>.
La clausola risolutiva espressa, la procedura seguita per la dichiarazione di risoluzione e la disciplina di cui all'art.108 d.lgs n.50/2016 con riferimento in particolare alla relazione particolareggiata ed alla stima dei lavori eseguiti regolarmente.
Il Tribunale, con riferimento alla procedura seguita per la dichiarazione di risoluzione, riporta anzitutto il contenuto dell'art.13 del contratto, recante clausola risolutiva espressa: “L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore
nel rispetto del termine per la consegna della fornitura superiore a sessanta
(60) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto ai sensi
dell'art. 1456 c.c., a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di
ulteriore motivazione. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 1 trova
applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore da parte della
Stazione Appaltante con assegnazione di un termine di giorni 15 per compiere
la fornitura. La risoluzione del contratto interverrà di diritto, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1456 c.c. anche in caso di esito negativo della risoluzione delle
non conformità, come previsto dall'art. 12 comma 5 del presente contratto….”
pagina 52 di 119 Riporta poi il testo del successivo art.14: “Nel caso di mancato rispetto del
termine stabilito per l'ultimazione della fornitura, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro
uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale…..Qualora il
ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale
superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del
procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per
grave inadempimento”
Prende quindi in esame la doglianza di parte convenuta la quale afferma la presenza di “gravi carenze rituali” della risoluzione, tali da renderla invalida,
ed in particolare lamenta:
- l'omesso richiamo, nella diffida ad adempiere, alla relazione particolareggiata
“corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore», onere obbligatorio del Direttore Lavori ex art. 108, co. 3, del D.Lgs. 50/2016;
- l'omessa comunicazione del sopralluogo per lo Stato di Consistenza «con preavviso di venti giorni», obbligatorio ex art. 108, co. 6, del D.Lgs. 50/2016;
- l'omessa quantificazione dei crediti comunque spettanti all'appaltatore
(anche in caso di risoluzione), obbligatoria ex art. 108, commi 5 e 6, del D.Lgs.
50/2016;
pagina 53 di 119 - l'omessa quantificazione degli asseriti oneri da porsi a carico dell'appaltatore inadempiente, obbligatoria, ex 108, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, anche ai fini della corretta prosecuzione e gestione del completamento dell'opera oltre che per permettere all'appaltatore di conoscere di quale danno economico viene ritenuto responsabile;
- l'omessa predisposizione del Conto Finale e della relativa liquidazione in favore dell'appaltatore, obbligatori ex artt. 108, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, 181
e 200 del D.P.R. 207/2010, nonché ex art. 14, co. 1, lett. e), del DM 49/2018.
A tale proposito il Tribunale dichiara di condividere e far propria la replica sul punto espressa dalla parte attrice, la quale rileva che la Stazione Appaltante ha disposto la risoluzione nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal contratto sottoscritto tra le parti, e dunque facendo applicazione della clausola risolutiva espressa ivi prevista, essendo stato accertato un ritardo nell'esecuzione contrattuale di gran lunga superiore a 60 giorni, il che rende del tutto irrilevante “ai fini dell'accertamento della legittimità e della fondatezza della
risoluzione disposta, qualsivoglia minimale scostamento dalla procedura
dettata dall'art. 108 del Codice degli Appalti”.
Osserva in particolare il giudice di prime cure che in caso di inadempimento dell'appaltatore la facoltà della stazione appaltante di sciogliersi dal contratto con la procedura di cui all'art. 108 del Codice degli Appalti concorre autonomamente con quella di apporre una clausola risolutiva espressa, pagina 54 di 119 espressione di una posizione non autoritativa ma paritetica della P.A. e governata dalla disciplina civilistica (ciò desumendosi da quanto statuito da C.
Cass. 21740/2016).
Poiché per le considerazioni che precedono la risoluzione del contratto era stata dichiarata a fronte dei presupposti e con le modalità specificamente pattuite nell'art. 13 del contratto, il Tribunale conclude affermando che l'attrice si era nel caso in esame regolarmente avvalsa della clausola risolutiva espressa ragion per cui il contratto di appalto doveva ritenersi risolto a far data dal 12 agosto 2019.
Di qui l'accoglimento della domanda formulata da parte attrice in via principale nei confronti di e il rigetto della domanda Controparte_10
riconvenzionale di inadempimento formulata da quest'ultima.
Sulla fase successiva alla risoluzione
Il Tribunale prende al riguardo in considerazione la doglianza di la Pt_3
quale lamenta la contrarietà a correttezza e buona fede del comportamento della stazione appaltante la quale, “pur dovendo provvedere ex art. 108, co. 6,
D.Lgs. 50/2016 a curare la «presa in consegna» dell'opera e dei materiali,
macchine e mezzi d'opera e, quindi, della nave “nello stato in cui si trova” (art. 13, co. 8, del contratto e art. 15, co. 6, del capitolato d'oneri), aveva volontariamente omesso di farlo, così causando un ingente danno all'azienda di pagina 55 di 119 Par
dato dall'occupazione dei suoi locali produttivi, tuttora perdurante”, dando nel contempo conto della replica di la quale da un lato evidenzia la CP_12
natura retroattiva della risoluzione e dall'altro lato nega di essere tenuta a ricevere la nave e a versare un corrispettivo per quanto eseguito dall'appaltatrice.
Il Tribunale sul punto, premesso che l'art.108 comma 5 del Codice degli
Appalti prevede che, nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore abbia diritto “soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o
fornitura regolarmente eseguiti”, osserva che, avendo il contratto di appalto ad oggetto la fornitura di una motonave che, al di là delle difformità segnalate nei verbali di sopralluogo, la stessa convenuta riconosceva esser stata realizzata solo in parte (cfr. pag. 47 e seguenti della comparsa di costituzione), nel caso in esame non può riscontrarsi la presenza di alcuna fornitura regolarmente eseguita.
Con riferimento, infine, alla clausola di cui all'art. 13 punto 8 del contratto – il quale stabilisce che <in caso di risoluzione del contratto l'appaltatore dovrà
consegnare immediatamente la motonave nello stato in cui si trova>>, il
Tribunale afferma che la formulazione della clausola è tale, all'evidenza, da indicare un dovere dell'appaltatore - la consegna della motonave - non già un dovere della stazione appaltante - riceverne la consegna.
Afferma inoltre che tale disposizione è coerente con il contesto dell'articolo 13 pagina 56 di 119 nel suo insieme che disciplina le ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore; ne deduce non esservi alcun affidamento alla corretta esecuzione del contratto di cui l'appaltatore possa lamentarsi.
Osserva infine che l'interpretazione accolta è coerente con la disciplina di cui all'art. 108 cit. che prevede che, in caso di risoluzione del contratto,
l'appaltatore abbia diritto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite.
Conclude quindi ribadendo sussistere i presupposti per la declaratoria di risoluzione di diritto del contratto alla data del 12 agosto 2019 con efficacia retroattiva con conseguente rigetto delle domande di parte convenuta sia di risoluzione sia di risarcimento danni.
Le conseguenze della dichiarata risoluzione di diritto del contratto.
Il Tribunale, stante l'efficacia retroattiva della risoluzione del contratto, accerta il diritto della parte attrice (della committente) alla restituzione di tutte le somme precedentemente versate.
Procede quindi alla relativa determinazione, dando atto della allegazione di parte attrice, in atto di citazione, di aver versato euro 265.623,80 a titolo di anticipazione ed euro 320.531,48 quale pagamento del SAL nr. 1 e nr. 2 “(Euro
320.531,48, pari all'importo dei SAL 1 e 2, € 371.000,00, decurtato della penale già applicate Euro 50.468,52)”, da cui detrarre euro 41.503,72 per pagina 57 di 119 l'escussione della cauzione definitiva ed euro 166.014,88 per l'escussione della garanzia per anticipazioni, così residuando un credito restitutorio di euro
378.636,68 nonché della successiva richiesta, con la memoria ex art.183, 6°
comma, n.1, cpc, ed in sede di precisazione delle conclusioni, della condanna
“all'integrale restituzione di quanto versato da con Controparte_1
Socio Unico e tuttora indebitamente trattenuto da Parte_1
per un importo pari a quanto corrisposto (i) a titolo di anticipazione, pari a
Euro 265.623,80 (i.e.) e, dunque, pari a Euro 324.061,04 (i.i.); e (ii) a titolo di
S.A.L. nn. 1 e 2, pari a Euro 371.000,00 (i.e.) e, dunque, pari a Euro 452.620
(i.i.), ma qui già decurtati delle penali applicate per Euro 50.468,52 e detratto quanto già ricevuto a seguito della disposta escussione delle fideiussioni per complessivi Euro 207.518,60 (Euro 41.503,72 per l'escussione della cauzione definitiva e Euro 166.014,88 per l'escussione della garanzia per anticipazioni)
e, dunque, per un importo complessivo pari a Euro 468.225,40 (i.i.)”
Premesso che il diverso importo non è stato meglio illustrato in atti ma parrebbe conseguente l'applicazione dell'IVA nel caso in cui si intendano le non meglio illustrate abbreviazioni “i.e.” quale “IVA esclusa” e “i.i.” quale
“IVA inclusa”, il Tribunale rileva che in ogni caso, non essendovi stata contestazione sugli importi come da ultimo quantificati la somma dovuta a titolo di ripetizione dell'indebito deve ritenersi pari ad euro 468.225,40 (il giudice di prime cure rileva che l'unica contestazione di parte convenuta pagina 58 di 119 riguardava l'escussione della cauzione definitiva, ritenuta illegittima in quanto asseritamente effettuata in violazione di quanto disposto espressamente dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 22 lett. b) del Capitolato d'oneri annesso al contratto. Il Tribunale prende posizione su tale doglianza, motivata sulla base della tesi secondo cui la cauzione sarebbe stata “esclusivamente preordinata, tanto per legge ex art. 103, co. 2, D.Lgs. 50/2016 quanto,
esplicitamente, secondo contratto (cfr. art. 22, lett. b), co. 5, del Capitolato
d'oneri” a far fronte alle spese per affidamento del completamento dell'opera,
affermandone la manifesta infondatezza, sulla scorta del rilievo testuale
(art.103) che essa è prestata a garanzia dell'adempimento “….di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse….”; il Tribunale conclude quindi affermando che il diritto della stazione appaltante “di valersi della cauzione,
nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore” non indica l'oggetto della garanzia ma una mera specificazione della sua portata. Richiama quindi l'analoga disposizione di cui all'art. 22 del capitolato d'oneri che richiama espressamente l'art. 103 cit.
Precisa, infine, che sulla somma di euro 468.225,40 decorrono gli interessi dalla data della domanda giudiziale in assenza di prova della mala fede pagina 59 di 119 dell'accipiens, non desumibile dal mero inadempimento (cfr. C. Cass. ord.
3912/2018), respingendo la richiesta di rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta e non di valore, in assenza di allegazione di un maggior danno.
Risarcimento del danno, penali contrattuali e relativa riduzione.
Il Tribunale dà atto della richiesta di parte attrice al pagamento della penale prevista dagli artt. 14 e 15 del Capitolato d'oneri e 7 e 13 del Contratto nonché
al risarcimento del danno all'immagine, delle spese da sostenere per il nuovo affidamento dei lavori e del danno conseguente la perdita di un finanziamento regionale.
Con riferimento alla penale, quantificata dalla stazione appaltante nell'importo di euro 727.809,21, il giudice di prime cure fa anzitutto richiamo al disposto di cui all'art.7 del contratto, il quale, in conformità a quanto previsto dall'art. 14
del Capitolato d'Oneri, prevede che “nel caso di mancato rispetto del termine indicato all'articolo 6, comma 2 del presente contratto per la consegna della motonave […], per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo è applicata in via automatica una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale” stabilendo altresì che la penale per il ritardo non debba pregiudicare “il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi”.
pagina 60 di 119 Il Tribunale fa inoltre richiamo all'art.13 del contratto, il quale, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del Capitolato d'Oneri, prevede, in caso di risoluzione del contratto, l'applicazione della medesima penale “computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al cronoprogramma allegato al presente contratto e il termine assegnato con la messa in mora di cui al comma 2”.
Dà conto della contestazione di parte convenuta circa la fondatezza di tale richiesta sul rilievo che l'art. 113-bis, co. 4 u.p., del D.Lgs. 50/2016 prevede che “le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”, così che l'importo massimo richiedibile a tale titolo sarebbe pari ad euro 132.811,90.
Il Tribunale, tuttavia, non ritiene condivisibile tale interpretazione. Osserva a tale proposito che l'art.113 bis disciplina il tetto massimo delle penali per il solo ritardo nell'adempimento non già il tetto massimo delle penali conseguenti la risoluzione del contratto. Ciò sul presupposto della ratio della norma, che ravvisa nell'intento del legislatore di escludere che l'appaltatore esegua la prestazione comunque fornita, quand'anche in ritardo, alla committente, lavorando in perdita. Invece nel caso della risoluzione per pagina 61 di 119 inadempimento, vieppiù di un contratto di fornitura con effetto retroattivo, non vi è alcuna prestazione fornita alla stazione appaltante, sicché – conclude il
Tribunale - l'entità della penale deve essere calibrata in funzione dell'interesse della committente all'adempimento del contratto risolto a fronte del definitivo inadempimento della controparte.
Afferma, inoltre, il giudice di prime cure che la penale, che in ogni caso andrebbe ridotta in considerazione del periodo di sospensione dei lavori legittimamente effettuato dalla convenuta, può essere oggetto di riduzione ad equità se il suo importo sia manifestamente eccessivo (nel caso in esame richiesta per un importo superiore al 50% del valore del contratto retroattivamente risolto).
Riserva tuttavia l'esercizio della facoltà di cui all'art.1384 cc all'esito dell'esame delle ulteriori voci di danno allegate dall'attrice.
Le ulteriori voci di danno allegate dall'attrice.
Anzitutto prende in esame la richiesta di risarcimento per danno all'immagine,
in relazione alla produzione di alcuni articoli di stampa, ritenendo provato che la mancata disponibilità della nuova motonave per cui è causa avrebbe avuto incidenza sui disservizi ivi lamentati e, conseguentemente, sulla pubblicazione degli articoli. Liquida in via equitativa il danno risarcibile in € 30.000,00 in moneta attuale, oltre ad interessi su tale somma devalutata al primo agosto pagina 62 di 119 2020 (data intermedia tra le varie pubblicazioni) e rivalutata di anno in anno.
Ritiene invece infondata la pretesa risarcitoria fatta valere in relazione ai costi per la futura eventuale riattivazione della gara di appalto per la realizzazione di un'analoga motonave, così come quella proposta in relazione alla perdita del finanziamento della Regione Lombardia, essendo questo finalizzato all'acquisto della motonave, che avrebbe dovuto determinarsi in favore non della stazione appaltante bensì dell'ente territoriale.
La riduzione della penale
Il Tribunale, , tenuto conto dell'entità del danno all'immagine (che quindi non costituisce autonoma voce di danno in quanto valutato nella penale ricondotta ad equità), del danno emergente conseguente l'indizione della gara
(quantificato dall'attrice in poco piùdi euro 11.000,00), delle presumibili spese per l'incarico ai professionisti che hanno curato la direzione dei lavori, delle spese per il personale interno dedicato, del mancato introito conseguente l'impossibilità di utilizzare una nuova motonave per la gestione del servizio di navigazione, e quindi, in generale, dell'interesse della stazione appaltante all'adempimento, conclude affermando che l'importo della penale come richiesto deve ritenersi manifestamente eccessivo.
Passa, quindi, alla rideterminazione della penale, assumendo, quale criterio equitativo cui fare riferimento, quello dei presupposti per l'esercizio in capo pagina 63 di 119 alla committente del potere di determinare unilateralmente con la comunicazione ex art.1456 cc la risoluzione del vincolo contrattuale. Rileva
che, quale ipotesi di inadempimento atto a determinare la risoluzione, vi era quella del ritardo di 60 giorni rispetto al termine di adempimento fissato in contratto. Afferma doversi considerare plausibile e giustificata un'ulteriore attesa per un periodo triplo rispetto al ritardo che integra la condizione risolutiva. Ne deduce la riduzione della penale all'importo di euro 336.000,00,
prossimo alla penale che sarebbe stata pagata a fronte di un ritardo di 240
giorni sommato ai 15 giorni dovuti, a termini contrattuali, per la diffida. Cui
aggiungere gli interessi dalla domanda (cfr. C.Cass. nr. 12188 del 16 maggio
2017), anche qui con rigetto della domanda di rivalutazione, trattandosi di credito di valuta.
La posizione di Controparte_3
Il Tribunale, dato dell'intervenuta stipulazione un contratto di avvalimento con avente ad oggetto “tutti i requisiti di carattere Parte_1
tecnico previsti dal Bando di Gara […] con rifermento particolare a forniture analoghe eseguite nel triennio precedente alla pubblicazione del bando….,
mettendo a disposizione …. tutte le risorse ed i mezzi propri che saranno necessari” (cfr. doc. 4 di parte attrice) e dell'impegno di a svolgere CP_6
attività di: – “consulenza e sorveglianza periodica durante la realizzazione delle opere oggetto della gara attraverso i sopraluoghi che saranno effettuati pagina 64 di 119 dal sig. e sig. ed altre ns Parte_9 Persona_2
maestranze durante il periodo di lavorazione presso i vs stabilimenti”; –
“noleggio di ns carrello stradale da 50 ton per il trasporto e la movimentazione della nave da realizzarsi”; dando atto, altresì, del richiamo in contratto alla disciplina di cui all'art.89 comma 5 del Codice degli Appalti, il quale prevede che “il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto” precisando altresì che “la responsabilità di estende ai soli requisiti di cui è carente l'impresa ausiliaria ed indicati nel presente contratto”; ritenuta la carenza di prova da parte di – che ne era gravata - in ordine al diligente CP_6
adempimento dell'attività di consulenza e sorveglianza periodica durante la realizzazione delle opere oggetto della gara;
ritenuto, inoltre, che l'inadempimento imputato all'impresa ausiliata rientra nell'ambito della consulenza oggetto dell'avvalimento, ritiene quindi doversi riconoscere alla parte attrice il diritto nei confronti di al risarcimento del danno CP_6
conseguente la lesione al diritto all'immagine.
***
propone appello avverso la predetta decisione per i motivi che seguono;
Pt_3
Parte_ resiste NL SR, la quale, a sua volta, propone appello incidentale sia verso
[... sia verso che invece rimane contumace. CP_6
Con ordinanza 5/04/2024 l'istruttore, rilevata la tardività dell'impugnazione pagina 65 di 119 incidentale nei confronti di prende posizione sulle istanze istruttorie CP_6
disponendo CTU, depositata la quale rinvia la causa ex art.352 cpc all'udienza dell'8 ottobre 2025, all'esito della quale ne dispone il passaggio al collegio per la decisione, sulle conclusioni delle parti costituite come precisate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione di Parte_1
Col primo motivo di gravame essa denuncia <
contraddittoria motivazione in punto di imputabilità del ritardo asseritamente maturato dall'Appaltatrice e di inadempimento della Stazione Appaltante.
Violazione dell'art. 13 del contratto e dell'art. 15 del capitolato speciale.
Violazione dell'art. 1456 c.c. (Sentenza, capi pp. 13-22)>>
L'appellante, dando conto della previa contestazione ricevuta afferente asserite
“rilevanti difformità“ – peraltro da essa negate - rispetto alla specifica tecnica di alcune componenti installate nonché “mancato completamento“ di una serie di installazioni relative all'apparato motore, emerse nel corso del sopralluogo del 7 febbraio 2019, sottolinea il fatto << che, in realtà, l'atto con il quale la
Stazione Appaltante dispone la risoluzione del contratto, radica essenzialmente nel decorso del termine finale contrattualmente previsto>>.
Premette che correttamente il Tribunale afferma il principio per il quale la legittimità della risoluzione consegue non solo al ritardo, ma anche pagina 66 di 119 all'imputabilità dello stesso all'appaltatrice (Sentenza, pag. 13) e conseguentemente considera necessaria la valutazione circa le allegazioni convenute “e, segnatamente, di ( Controparte_10 Parte_1
, avendo quest'ultima, già in sede di esecuzione del contratto, imputato
[...]
alla Stazione Appaltante vari inadempimenti, idonei “da un lato a giustificare il ritardo nell'esecuzione dei lavori, dall'altro a fondare l'accoglimento della domanda di risoluzione da ella stessa formulata” (Sentenza, pag. 13).
Rileva che il Tribunale passa in rassegna alcune eccezioni sollevate dall'Appaltatrice: la lamentata carente predisposizione di un progetto esecutivo effettivamente realizzabile, ad opera della Stazione Appaltante, l'addotta aleatorietà del contratto, la natura del contratto stesso, quale contratto di lavori o di fornitura;
segnala che, con riferimento a tali profili, il Tribunale,
qualificando il contratto come “fornitura”, ne esclude l'aleatorietà e nel contempo esclude che la mancata consegna del progetto esecutivo costituisca inadempimento della Stazione Appaltante.
Osserva tuttavia l'appellante che in tal modo il giudice di prime cure riconosce che il tema oggetto di attenzione consiste nella valutazione circa l'incidenza degli errori delle specifiche tecniche (inter alia) di cui agli elaborati progettuali predisposti dalla Stazione Appaltante, circa l'idoneità a giustificare il ritardo dell'appaltatrice (errore che, in ogni caso, assume rilievo pure con riguardo all'eccezione di carenza progettuale).
pagina 67 di 119 Rilevato che il Tribunale ritiene che le allegazioni della società convenuta non siano idonee a comprovare il notevole ritardo nell'esecuzione della prestazione
(Sentenza, pag. 17), l'appellante osserva che il punto in esame merita particolare attenzione in quanto, come riportato in sentenza, la società
convenuta aveva in primo grado evidenziato come il R.I.Na. non avesse approvato i disegni dei cc.dd. “Bilancio Elettrico e Schema Unifilare” a causa della non conformità della stessa specifica tecnica posta a base di gara dalla
Stazione Appaltante.
Lamenta che la sentenza impugnata non abbia affrontato il problema nel merito, non prendendo posizione sugli errori della Stazione Appellante, sul rilievo che, quand'anche detti errori fossero confermati, ciò non sarebbe
Parte_ idoneo a giustificare il ritardo nell'esecuzione della fornitura. Ciò perché
[... non avrebbe esplicitato in che termini l'errore avrebbe determinato il gravissimo ritardo, né risultava che tra le giustificazioni fornite alla Stazione
Appaltante fossero stati lamentati errori della specifica tecnica.
L'appellante sottopone a censura tale motivazione anzitutto perché << gli addotti errori della specifica tecnica assumono dirimente rilievo non solo (o non tanto) nel determinare la scusabilità dell'asserito ritardo, bensì, ancor prima, nel configurare il vero e proprio inadempimento della Stazione
Appaltante.>>. Ciò in quanto la disciplina contrattuale richiede espressamente
(Sentenza, pag. 9) “l'esecuzione della fornitura alle condizioni di cui al pagina 68 di 119 presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati ….sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato
d'Oneri della fornitura e relativi disegni allegati, costituenti parte integrale e sostanziale dello stesso (articolo 1, comma 1 del Capitolato d'Oneri), dalla
“specifica tecnica costruzione nave “San Paolo”” posta a base di gara e relative tavole grafiche progettuali e allegati, che l'Appaltatore dichiara di aver ricevuto, conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e/o riserva” (cfr. art. 2,
comma 1, del contratto). Ed inoltre il Capitolato di Gara prevede espressamente (Sentenza, pag. 7) “l'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le provviste necessarie per dare la fornitura completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal capitolato d'oneri con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati (…) nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b)” (cfr. art. 1, comma 5 lett. a), del contratto).
A detta dell'appellante il giudice di prime cure sarebbe incorso in errore nel non rilevare che l'Appaltatrice non avrebbe in alcun modo potuto derogare alle erronee previsioni della specifica tecnica, non potendosene discostare, se non rendendosi chiaramente inadempiente. Nel mentre l'errore della specifica tecnica era chiaramente emerso nell'ambito dell'esecuzione del contratto, tanto pagina 69 di 119 da essere rilevato da un ente terzo (il R.I.Na.).
L'appellante ne deduce che, non avendo ritenuto la Stazione Appaltante di riconoscere l'errore, e di emendarlo, all'Appaltatrice sarebbe rimasta preclusa la possibilità stessa di procedere alla completa esecuzione della prestazione ed al conseguente pieno adempimento al contratto.
A ciò dovrebbe quindi imputarsi il mancato completamento dell'opera entro i termini contrattualmente previsti, tanto che, come rilevato già nella comparsa
Contr di costituzione e risposta in primo grado, lo stesso (direttore di esecuzione del contratto) in data 12.10.2018 (cfr. pag. 4 doc. 9 NL), –
successivamente all'accertamento del S.A.L. n. 2 del 14.03.2018, pari da
Par contratto al 37,50% delle complessive lavorazioni (cfr. doc. 12 ) – aveva accertato che “lo stato di avanzamento del lavoro come accertato in data odierna è ad opinione della scrivente corrispondente a quanto previsto per la settimana 39-40 per la parte tubazioni”, quindi ben superiore al 50%
complessivo considerando altresì le lavorazioni dell'impianto elettrico poi accertate il 21.12.2018 (cfr. cronoprogramma da contratto, ultima pag. sub doc.
5 NL, dove le corrispondenti attività risultano ricomprese tra le lettere “I -
Allestimenti impianti di apparato motore” ed “M - Istallazione elettrica”). I
lavori sarebbero del resto effettivamente proseguiti, al punto che al momento della risoluzione risultava eseguito il 65% dei lavori (Sentenza, pag. 12).
L'appaltatore aveva infatti proseguito nell'esecuzione dei lavori, curando pagina 70 di 119 altresì l'approntamento a bordo degli impianti elettrici (cfr. cronoprogramma da contratto, lettera M “Istallazione elettrica” ultima pag. sub doc. 5 NL).
Ed altrettanto evidente a detta dell'appellante sarebbe stato il fatto che proprio l'impianto elettrico, pur parzialmente eseguito, non avrebbe potuto esser collegato o tanto meno mai collaudato fintantoché le problematiche della specifica tecnica non fossero state risolte.
A detta dell'appellante rispetto alla scadenza delle diverse fasi della prestazione l'opera doveva considerarsi pressoché ultimata;
infatti,
considerando le scadenze di pagamento, l'unica fase di costruzione mancante,
corrispondente a quella del terzo SAL, era il montaggio dell'apparato motore e degli organi di governo (art. 17 capitolato d'oneri e pag. 10 Sentenza), attività
peraltro accertata come eseguita dal D.E.C. in data 07.02.2019 (sebbene con contestazione di non meglio definite “difformità” - cfr. doc. 13 NL); sarebbero quindi residuate la sola “messa in acqua” e le successive rifiniture ultimative degli allestimenti.
Se i lavori elettrici non erano stati in buona parte completati ciò era quindi dipeso proprio dall'errore della specifica tecnica, che contemplava,
difformemente dal regolamento R.I.Na., un solo sistema di generazione
Par elettrica principale, anziché due fonti (cfr. doc. 39 ).
Il giudice di primo grado, dunque, a detta dell'appellante, si sarebbe dovuto pagina 71 di 119 pronunciare sugli errori della specifica tecnica progettuale, sia perché
determinante in punto di inadempimento della Appaltante, sia perché Pt_10
incidente sulla imputabilità del ritardo, ed a tal fine disporre consulenza tecnica d'ufficio, ed avrebbe dovuto disporre l'esibizione dei documenti tecnici e contabili predisposti dalla medesima Stazione , contenenti il Parte_11
dettaglio delle lavorazioni eseguite, e di quelle non eseguite.
Nell'omettere la considerazione circa la natura e l'entità degli errori della specifica tecnica, e quindi l'inadempimento della S.A., il giudice di primo grado avrebbe omesso di rilevarne la rilevanza giuridica, così erroneamente qualificando sotto il profilo giuridico le condotte delle parti nell'esecuzione del contratto.
A detta dell'appellante il giudice di primo grado avrebbe dovuto accertare il
CP_1 grave inadempimento della nella predisposizione della specifica tecnica a base di gara e, di conseguenza, dichiarare il contratto risolto per il grave inadempimento della nell'esecuzione del Controparte_1
contratto del 22.03.2017.
Col secondo motivo di gravame denuncia < Pt_3
contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Violazione dell'art. 108 del
D.lgs. n. 50/2016. Violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto. Violazione dell'art. 1456 c.c. Violazione dell'art. 13 del Contratto.
Violazione del principio di pariteticità delle parti contrattuali. (Sentenza, capi pagina 72 di 119 pp. 23-25)>>, per aver il Tribunale erroneamente condiviso la tesi di NL SR
secondo cui la Stazione Appaltante avrebbe “disposto la risoluzione nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal contratto sottoscritto tra le parti e dunque facendo applicazione della clausola risolutiva espressa ivi prevista,
essendo stato accertato un ritardo nell'esecuzione contrattuale di gran lunga superiore a 60 giorni” (Sentenza, da pag. 23, terzultimo paragrafo, a pag. 25).
A detta dell'appellante, infatti, erroneamente il giudice di prime cure avrebbe respinto l'eccezione da essa sollevata con la quale si era rappresentata la grave irritualità del procedimento risolutorio, per carenza degli elementi essenziali della risoluzione, e del contraddittorio, che la deve Parte_12
garantire nei confronti dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 108, commi 3, 5 e 6.
L'appellante in prime cure aveva infatti evidenziato (Sentenza, pag. 23):
- l'omesso richiamo, nella diffida ad adempiere, alla relazione particolareggiata
«corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore»;
- l'omessa comunicazione del sopralluogo per lo Stato di Consistenza «con preavviso di venti giorni»;
- l'omessa quantificazione dei crediti comunque spettanti all'appaltatore
(anche in caso di risoluzione);
- l'omessa quantificazione degli asseriti oneri da porsi a carico dell'appaltatore pagina 73 di 119 inadempiente, anche ai fini della corretta prosecuzione e gestione del completamento dell'opera oltre che per permettere all'appaltatore di conoscere di quale danno economico viene ritenuto responsabile;
- l'omessa predisposizione del Conto Finale e della relativa liquidazione in favore dell'appaltatore.
Si tratterebbe di aspetti di assoluto rilievo, in ordine alla decisione nel caso de quo, non soltanto ai fini della risoluzione contrattuale, bensì anche, in detto caso, della determinazione delle somme spettanti all'Appaltatore.
E tuttavia il Tribunale aveva (erroneamente) espressamente condiviso la posizione difensiva di NL in primo grado, riportandone puntualmente il contenuto: sarebbe “del tutto irrilevante, ai fini dell'accertamento della legittimità della fondatezza della risoluzione disposta, qualsivoglia minimale scostamento dalla procedura dettata dall'art.108 del Codice degli Appalti”
(Sentenza, pag. 23).
L'appellante censura altresì la carenza di motivazione in ordine ai presupposti che avrebbero condotto a valutare quello della stazione appaltante come inadempimento minimale.
Sottopone poi a serrata critica l'affermazione in sentenza secondo cui “la facoltà della Stazione Appaltante di sciogliersi dal contratto con la procedura di cui all'art. 108 del Codice degli Appalti concorre autonomamente con quella pagina 74 di 119 di apporre una clausola risolutiva espressa, espressione di una posizione non autoritativa ma paritetica della P.A. e governata dalla disciplina civilistica (ciò
desumendosi da quanto statuito da C. Cass. 21740/2016) e per tutto quanto già
argomentato, la risoluzione del contratto è stata dichiarata a fronte dei presupposti e con le modalità specificamente pattuite nell'art. 13 del contratto più sopra richiamato”, così che l'applicazione dell'art. 13 del contratto si rivelerebbe di per sé sufficiente a fondare la risoluzione contrattuale.
Tale conclusione è a detta dell'appellante non condivisibile, soprattutto se interpretata in disapplicazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Infatti, anche a ritenere l'art. 108 non rilevante, non può non considerarsi il fatto che gli oneri ivi previsti a carico della Stazione Appaltante si configurano come la naturale trasposizione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, nell'ambito dell'appalto pubblico.
L'appellante sostiene che <
ad evitare il contraddittorio nella determinazione delle lavorazioni eseguite (e dunque, in ipotesi, della gravità dell'inadempimento), e che anzi – ancor prima
– nell'omettere, secondo quanto l'art. 108 prevede espressamente, di quantificare dette prestazioni ovvero di predisporre gli atti che avrebbero dovuto accertare la misura dell'inadempimento, nonché l'eventuale gravità di eventuali difformità – in altri termini, nell'omettere di contestare pagina 75 di 119 specificamente la non corretta esecuzione dell'opera – si configura in ogni caso del tutto contraria al canone di correttezza, che deve ispirare anche (e soprattutto) la condotta della Pubblica Amministrazione e del gestore del pubblico servizio, i quali, nell'esecuzione del contratto, perdono la primazia di diritto pubblico, e si configurano quali parti contrattuali paritetiche.>>.
Secondo l'appellante, quindi, il Tribunale, << pur ritenendo di non applicare l'art. 108 del Codice dei contratti, avrebbe dovuto in ogni caso valutare se la
Stazione Appaltante, nel risolvere il contratto, avesse dato luogo a seguito di un contraddittorio qualificato, effettivo e secondo il principio di trasparenza,
che desse quantomeno conto della consistenza delle lavorazioni eseguite.>>.
<> avrebbe <
violato il principio, pur affermato, della pariteticità delle posizioni della
Stazione Appaltante e dell'Appaltatrice>>.
L'appellante lamenta peraltro anche l'intrinseca contraddittorietà della decisione, per aver la stessa comunque riconosciuto esser doverosa, per espressa volontà dei contraenti, l'applicazione dell'art. 108 del Codice dei
Contratti (osserva in proposito che la stessa sentenza aveva riportato che “con
PEC n. 1027 del 26 luglio 2019 la Stazione Appaltante diffidava e costituiva in mora l'Appaltatore ai sensi degli artt. 13 del Contratto d'Appalto e 108 del d.lgs. n. 50/2016”).
L'appellante, muovendo dalla premessa secondo cui la sentenza avrebbe pagina 76 di 119 riconosciuto alternativamente l'applicazione della previsione dell'art. 108,
giunge perfino ad affermare che in tal modo essa avrebbe effettuato una disparità di trattamento nell'applicazione della legge, nei confronti della
Stazione Appaltante e dell'Appaltatore.
Sostiene, inoltre, non potersi considerare fondato l'assunto secondo cui la
Stazione Appaltante si era “regolarmente avvalsa della clausola risolutiva espressa e il contratto di appalto deve ritenersi risolto a far data dal 12 agosto
2019”, perché detta clausola risolutiva concorrerebbe autonomamente con la previsione dell'art. 108.
L'appellante rileva poi che anche a prescindere dalla considerazione dell'art.108 d.lgs n.50/2016 ed anche a non tener conto del canone di correttezza e buona fede, le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale
risulterebbero erronee anche avuto riguardo alla considerazione del solo art.13
del contratto, il quale prevede che “L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto del termine per la consegna della fornitura superiore a sessanta (60) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 1 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore
da parte della Stazione Appaltante con assegnazione di un termine di giorni 15
per compiere la fornitura”.
pagina 77 di 119 L'appellante si duole del fatto che la stazione appaltante avesse proceduto nella risoluzione senza offrire alcuna motivazione, esclusivamente in ragione del tempo decorso, senza prender posizione sul contenuto della nota del 10 agosto
2019 (cfr. doc. 17 NL) comunicata a riscontro della diffida del 26 luglio 2019,
con la quale se ne era lamentata l'illegittimità per plurimi motivi: in particolare evidenziando come dal verbale di sopralluogo emergesse la prosecuzione dei lavori rispetto ai precedenti sopralluoghi, e il completamento dei lavori per misura corrispondente al 65%; come il ritardo fosse da ascrivere a cause imputabili alla stessa Stazione Appaltante e come non fosse stata redatta la relazione particolareggiata, che avrebbe consentito di apprezzare nel merito e con chiarezza la natura delle – infondate – contestazioni. La risposta fornita dalla S.A. sarebbe infatti << vaga, generica e tautologica>> e non entrerebbe
<< nel merito delle asserite “difformità”>>: “nessuna controdeduzione degna di nota sul piano tecnico perveniva da codesto Appaltatore in ordine sia all'ormai ampiamente conclamata violazione dei termini di esecuzione del
Contratto che alle rilevate negligenze nell'esecuzione dello stesso”;
“nonostante il decorso del termine assegnato con la sopra richiamata diffida e messa in mora, le difformità segnalate e accertate in sede di sopralluogo del 12
luglio 2019 non sono state superate”; “permangono, dunque, gravi difformità
accertate e non risolte, nonché un ritardo nell'esecuzione della fornitura di 586
giorni e penali per importo largamente superiore al 10% dell'importo del pagina 78 di 119 Contratto d'Appalto”.
Affermazioni che l'appellante reputa generiche, lamentandosi, tra l'altro,
dell'omessa valutazione da parte del Tribunale circa l'eventuale gravità
dell'asserito inadempimento dell'Appaltatrice, non avendo il giudice di prime cure << ordinato l'esibizione neppure degli atti comprovanti l'effettiva esecuzione delle lavorazioni e la reale consistenza di quelle che, peraltro,
secondo la stessa Stazione Appaltante, sono mere “difformità”, e non gravi difetti invalidanti>>.
Da tale premessa l'appellante trae la conclusione in punto di diritto secondo cui << la previsione contrattuale legittimante la risoluzione, siccome applicata dalla Stazione Appaltante e dal Giudice di Primo grado, si>> verrebbe a configurare <
risoluzione contrattuale in assenza di alcuna motivazione e senza obbligo di comprovare l'inadempimento dell'appaltatrice o, in subordine, di accertare con completezza l'imputabilità del ritardo, e la causa prima di esso>>, come dimostrato dalla stessa dizione dell'art.13 del contratot, il quale, infatti,
prevede la “risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione”.
Ne deduce la nullità della clausola, affermando che il carattere potestativo della stessa non potrebbe che renderla nulla travolgendo di conseguenza tutto l'apparato motivazionale della sentenza. pagina 79 di 119 L'appellante conclude sul punto quindi affermando che il giudice di primo
CP_1 grado avrebbe dovuto accertare il grave inadempimento della anche nella violazione dell'art. 108 D.Lgs. 50/2016, oltre che la contrarietà delle proprie condotte al principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione contrattuale e di pariteticità delle parti contrattuali, oltre che rilevare la nullità dell'art. 13, co.
1, del Contratto per mera potestatività, e, di conseguenza, dichiarare il contratto risolto per il grave inadempimento della Controparte_1
nell'esecuzione del contratto del 22.03.2017.
[...]
Col terzo motivo di gravame l'appellante denuncia: <
e illegittimità della Sentenza. Violazione dell'art. 13 del contratto. Violazione
del principio di pariteticità delle parti contrattuali. Ulteriore contraddittorietà
nell'applicazione/disapplicazione dell'art. 108 D.lgs. n. 50/2016. Carenza,
contraddittorietà e illegittimità della Sentenza anche in relazione ai due precedenti motivi di impugnazione. (Sentenza, capi pp. 24-26)>>.
Sottopone a censura la decisione impugnata e la sua motivazione con riferimento alla fase successiva alla risoluzione (Sentenza, pp. 24 e 25), per aver erroneamente disatteso la contestazione mossa dall'appaltatrice alla condotta della stazione appaltante, da essa ritenuta contraria a buona fede e correttezza, per aver essa rifiutato la presa in consegna della motonave e il pagamento di quanto eseguito.
Sottopone, in particolare, a censura l'interpretazione dell'art. 13, punto 8, del pagina 80 di 119 contratto, per il quale “in caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore dovrà
consegnare immediatamente la motonave nello stato in cui si trova”; che secondo il Tribunale contemplerebbe il dovere dell'appaltatore, a seguito della risoluzione del contratto, di procedere all'immediata consegna della motonave alla controparte “nello stato in cui si trova”, mentre non contemplerebbe il reciproco obbligo della Stazione Appaltante di riceverla in consegna.
L'assunto secondo il Tribunale poggerebbe sulla considerazione del disposto di cui all'art.13 nel suo insieme e troverebbe giustificazione nel disposto di cui all'art.108 d.lgs n.50/2016 in forza del quale l'appaltatore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite, situazione quest'ultima che non si sarebbe verificata nella fattispecie, non essendosi completata la costruzione della motonave.
A detta dell'appellante tale giustificazione non avrebbe tuttavia ragion d'essere, avendo la stazione appellante omesso l'applicazione dell'art. 108 del
Codice dei contratti pubblici, relativo al procedimento di risoluzione del contratto, evitato il contraddittorio, ed infine omesso di redigere proprio gli atti tipici che avrebbero consentito di determinare, laddove esistenti, le eventuali
“difformità”, la loro natura ed eventuale gravità.
Secondo la tesi di parte appellante << alla Stazione Appaltante non sarebbe stato sufficiente allegare il ritardo, né un generico inadempimento, dovendo piuttosto essa, ai fini risolutori nonché a fronte delle ripetute contestazioni pagina 81 di 119 Par dell'appaltatrice opposte già in fase esecutiva (cfr. docc. 25-26 ),
comprovare difetti che incidessero in modo talmente notevole sulla struttura e sulla funzionalità della cosa, da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, o inutile (mentre nel giudizio di primo grado non>> erano <
neppure indagati gli asseriti inadempimenti dell'appaltatrice), o quantomeno offrire piena contezza dell'imputabilità del ritardo>>; la Stazione Appaltante,
poi, <
eseguite>>; essa, infatti, <> aveva
<< dovuto riconoscere…. l'assenza di uno stato di consistenza>>,
giustificandola << con l'intervenuta risoluzione;
risoluzione che, tuttavia,
proprio in relazione ai contratti pubblici e per maggior garanzia della pariteticità tra le parti, il legislatore ha rigorosamente richiesto venga seguita da tale accertamento in contradditorio dello stato di consistenza (art. 108
D.Lgs. 50/2016)>>.
L'appellante contesta infatti la fondatezza della tesi della committente, invece accolta dal Tribunale, secondo la quale, “a fronte dell'intervenuta risoluzione contrattuale, avvenuta senza il completamento della fornitura oggetto dell'appalto, non” sarebbe risultato “necessario procedere alla redazione dello stato di consistenza né ad alcuna dettagliata contabilizzazione delle specifiche lavorazioni effettuate, non potendo le stesse integrare alcuna prestazione
“regolarmente eseguita” (cfr. doc. 33 ZM). Lamenta, infatti, il <
pagina 82 di 119 insito nella posizione sostanziale e nel contegno contrattuale della Stazione
Appaltante: la risoluzione assurge insieme a motivo e conseguenza di asserite difformi o carenti lavorazioni, mai accertate nella loro consistenza, e non accertate nel giudizio di primo grado>>.
Di qui << l'infondatezza dell'asserto della Sentenza, tratteggiato in via meramente consequenziale, per il quale “Ciò posto sussistono i presupposti per ritenere che il contratto si sia risolto di diritto alla data del 12 agosto 2019 con efficacia retroattiva con conseguente rigetto delle domande non solo di risoluzione ma anche risarcitorie formulate da parte convenuta”>>
In conclusione per l'appellante il giudice di primo grado avrebbe dovuto <<
CP_1 accertare il grave inadempimento della anche nella violazione dell'art. 108 D.Lgs. 50/2016, oltre che la contrarietà delle proprie condotte al principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione contrattuale nonché di pariteticità
delle parti contrattuali, e, di conseguenza, dichiarare il contratto risolto per il grave inadempimento della nell'esecuzione del Controparte_1
contratto del 22.03.2017>>
Col quarto motivo di gravame l'appellante denuncia <
motivazione della sentenza in punto di riconosciuto diritto alla ripetizione delle somme versate dalla Stazione Appaltante. Illegittimità della Sentenza, per omessa disposizione di C.T.U. (ut supra). Violazione dell'art. 210 c.p.c.
Violazione dell'art. 1458 c.c. (Sentenza, capi pp. 25-26)>> pagina 83 di 119 Lamenta che a tale conclusione il giudice di primo grado sia pervenuto <<
avendo ingiustamente ritenuto che all'Appaltatrice sia imputabile il ritardo, e non avendo accertato l'inadempimento della Stazione Appaltante, nonché, in ogni caso, l'imputabilità alla medesima, in tutto o in parte – ciò che si sarebbe reso possibile grazie all'esperimento della consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla società convenuta in primo grado – dei ritardi occorsi.>> <<
Cosa che, nondimeno, avrebbe dovuto comunque accertare, al fine di determinare quantomeno l'apporto causale della Stazione Appaltante nella risoluzione del contratto, di comporto contemperando e riducendo la condanna nei confronti dell'Appaltatrice (per il concorso di condotte causali della
Stazione Appaltante, nella denegata ipotesi di accertata responsabilità
dell'Appaltatrice)>>
Sostiene in ogni caso l'appellante che anche a voler ammettere l'inadempimento dell'appaltatrice, nondimeno la restitutio in integrum,
disposta dal Tribunale, risulterebbe illegittima. Il giudice di prime cure avrebbe infatti << omesso di considerare che il compenso rimane dovuto all'appaltatore, laddove la prestazione, o parte di essa autonoma e identitaria,
sia stata correttamente eseguita o comunque risulti a vantaggio per la parte committente, la quale abbia così ottenuto un incremento patrimoniale>>.
Nel caso di specie – osserva l'appellante - << pare chiaro che le somme corrisposte dalla Stazione Appaltante a titolo di primo e secondo stato di pagina 84 di 119 avanzamento lavori, sono state pagate, vieppiù con notevole ritardo, dopo ampia disamina e verifica delle prestazioni eseguite. Tanto che dette somme sono state corrisposte a seguito di apposita approvazione e accettazione dello
Stato di avanzamento dei lavori, da parte del Responsabile del procedimento e della Direzione dell'Esecuzione, nominati entrambi dalla Stazione Appaltante,
consistente, rispettivamente, nella chiusura degli stati di avanzamento
“chiusura fasciame scafi” e “consegna dei motori e invertitori”>> ed << è
altrettanto chiaro che la restituzione della somma già corrisposta a titolo di anticipazione (che per la successione dei pagamenti “copre”, al momento della risoluzione, parte delle lavorazioni eseguite successivamente ai pagamenti dei due SAL), è stata disposta senza l'accertamento delle lavorazioni eseguite,
ulteriori a quelle dei primi due SAL, e messe a disposizione della Stazione
Appaltante, la cui consistenza erroneamente non è stata determinata in sede giudiziale>>. E ciò << sia per la pervicacia della parte attrice NL nel negare i documenti contabili e amministrativi e di procedere alla redazione dello stato di consistenza, sia per il mancato accoglimento dell'ordine di esibizione documentale ai sensi dell'art. 210 c.p.c., sia per la erroneamente pretermessa e non disposta consulenza tecnica d'ufficio, che, siccome richiesta dalla società
convenuta, avrebbe consentito non soltanto di indagare sulla natura, sull'entità
e sulla gravità degli inadempimenti reciprocamente lamentati dalle parti, ma pure sulla consistenza, quantitativa e qualitativa, dell'effettiva prestazione pagina 85 di 119 eseguita dalla società convenuta in primo grado>>
L'appellante chiede dunque disporsi la riforma dell'impugnata sentenza
<
quantomeno con il riconoscimento del valore delle lavorazioni eseguite successivamente dei primi due SAL, a favore dell'Appaltatrice, e,
conseguentemente, con l'accoglimento della domanda di condanna svolta in primo grado in ordine alle somme ad essa dovute per tutte le lavorazioni eseguite successivamente all'approvazione del primo e del secondo SAL,
eventualmente in compensazione con il valore dell'anticipazione ricevuta,
ovvero con il riconoscimento del maggior valore, laddove la consulenza tecnica rivelasse, come si ritiene, che dette lavorazioni non trovino piena soddisfazione nella somma corrisposta a titolo di anticipazione>>. E ciò perché
<
impugnato, configura l'indebito arricchimento della >> Parte_12
Col quinto motivo di gravame l'appellante denuncia <
illegittimità, carente e insufficiente motivazione della Sentenza in punto di risarcimento del danno e di applicazione delle penali. Violazione dell'art. 13
del Contratto e 14 del Capitolato d'oneri e dell'art. 1227 c.c. (Sentenza, pp. 27-
32) >>
Prende le mosse dalla motivazione relativa al danno da immagine, laddove il giudice di prime cure perviene all'accoglimento della relativa pretesa pagina 86 di 119 risarcitoria, ritenendo che “secondo l'id quod plerumque accidit, può ritenersi provato che la mancata disponibilità della nuova motonave per cui è causa abbia avuto incidenza sui disservizi lamentati negli articoli di giornale e,
conseguentemente, sulla pubblicazione degli articoli sicché può ritenersi provato che l'inadempimento di ha determinato un Parte_1
danno all'immagine dell'attrice. La quantificazione del danno non può che essere effettuata in via equitativa in un importo che, tenuto conto della molteplicità delle testate giornalistiche che hanno riportato la notizia, della loro presumibile diffusione e del lasso temporale tra le varie pubblicazioni (in date diverse e in quasi due anni così reiterandosi nel tempo il danno), può essere quantificato in euro 30.000,00 in moneta attuale.”.
A detta di parte appellante nel caso di specie il ricorso alla prova presuntiva,
sorretta dal criterio dell'id quod plerumque accidit, sarebbe rimasto a livello solo congetturale, mentre il ricorso alla massima di esperienza è sorretto dal principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, mentre nel caso di specie difetterebbe sinanco l'enunciazione dei disservizi che sarebbero conseguenza dell'asserito inadempimento dell'Appaltatrice.
L'appellante quindi prende in esame la condanna al pagamento della penale,
pur ridotta rispetto alla domanda della Stazione Appaltante, ritenuta pagina 87 di 119 manifestamente eccessiva. Premette che il Tribunale, da una parte ha evidenziato che la Stazione Appaltante aveva la giuridica possibilità di risolvere il contratto dopo 60 giorni di ritardo (nonché il dovere di farlo al superamento del 10% delle penali - cfr. art. 14, co. 3, del Capitolato sub doc. 3
NL); dall'altra, che, “pur ritenendo plausibile e giustificata un'ulteriore attesa per un periodo triplo rispetto al ritardo che integra la condizione risolutiva, la penale deve essere ridotta all'importo di euro 336.000,00 prossimo alla penale che sarebbe stata pagata a fronte di un ritardo di 240 giorni sommato ai 15
giorni dovuti, a termini contrattuali, per la diffida”.
La motivazione addotta, corretta nel principio della riduzione ad equità, è a detta di parte appellante contraddittoria, illegittima e infondata in relazione alla determinazione del quantum della deminutio: anche laddove dovesse ritenersi legittima la risoluzione, non è dato conoscere- rileva l'appellante - quale motivo sorregga l'eventuale “plausibilità” e “giustificabilità”, in concreto, di un'attesa, nella risoluzione, pari al triplo rispetto al ritardo giustificante la risoluzione, concretantesi nell'ingente somma di 336.000,00 euro.
Richiamando il disposto di cui all'art.14 del Capitolato d'oneri (“Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione della fornitura, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale […].
Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della pagina 88 di 119 penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione”), nonché il valore dell'appalto (euro 1.328.119,00), l'appellante afferma di non comprendere la ragione per la quale la penale non sia stata contenuta nel dieci per cento del valore contrattuale, considerandosi che la Stazione Appaltante aveva atteso sino a novembre 2018 (cfr. doc. 10 NL) e poi a febbraio 2019 (cfr. doc. 10
NL) per contestare l'asserito ritardo, e che poi essa aveva nuovamente atteso sino a luglio del medesimo anno, per effettuare un semplice sopralluogo (cfr.
Par doc. 28 ), a fronte del quale aveva poi dichiarato la risoluzione del contratto. Il riconoscimento del predetto longum tempus doveva ritenersi ancor meno giustificabile in quanto la Stazione Appaltante era rimasta sempre del tutto inerte, sia di fronte alle richieste dell'Appaltatrice, sia nell'omettere lo svolgimento del procedimento di risoluzione ex art. 108 del Codice dei
Contratti pubblici.
Avendo in ogni caso la committente fatto ricorso alla risoluzione civilistica, <<
omettendo comunque qualsivoglia forma di contraddittorio, e non dedicando alcuna attenzione alle osservazioni pervenute dall'Appaltatrice>>, << neppure il termine di quindici giorni dalla diffida alla risoluzione>> avrebbe potuto
<>.
L'appellante afferma anzi che l'attendismo della Stazione Appaltante, per tutto il tempo dell'esecuzione del contratto, verrebbe a configurare una vera e pagina 89 di 119 propria accettazione, per facta concludentia, del differimento del dies ad quem.
Ciò anche senza considerare l'inadempimento e gli errori progettuali e della specifica tecnica della Stazione Appaltante, in ogni caso costituenti,
quantomeno, un chiaro concorso di colpa del committente/creditore nella determinazione della risoluzione.
Conclude sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto accertare l'illegittimità della pretesa applicazione delle penali, quantomeno nella misura superiore al 10% prevista da legge e da contratto, stante anche il concorso di colpa degli inadempimenti della Stazione Appaltante.
Col sesto motivo di gravame l'appellante denuncia “erroneità, illegittimità,
carente e insufficiente motivazione della Sentenza in punto di rigetto delle domande riconvenzionali avanzate dalla convenuta Violazione dell'art. Pt_1
1223 c.c.” (Sentenza, capo pp. 24 e 25)
L'appellante principale lamenta che il Tribunale, ingiustamente ritenendo che il ritardo nell'esecuzione della prestazione le fosse imputabile, abbia immotivatamente rigettato le domande riconvenzionali da essa proposte in primo grado.
Ripropone, pertanto, le doglianze sollevate in primo grado quanto alle conseguenze dell'inadempimento della Stazione Appaltante, con specifico riferimento a:
pagina 90 di 119 i corrispettivi spettanti per le lavorazioni comunque eseguite in favore della
CP_1 cfr. qui sub motivi primo, secondo e quarto);
il danno da sottoproduzione per l'anomalo andamento dell'appalto conseguente ai ritardi determinati dalla S.A. (cfr. pp. 66-71 della Comparsa di costituzione e risposta;
Pt_1
il danno da deposito e custodia dell'opera a fronte dell'illegittimo rifiuto della
CP_1 a prendere in consegna la nave “nello stato in cui si trova” (cfr. pp. 71-72
della Comparsa di costituzione e risposta;
Pt_1
l'illegittima escussione della cauzione definitiva conseguente alla risoluzione
(cfr. qui sub motivi primo, secondo e quarto e pp. 72-73 della Comparsa di costituzione e risposta;
Pt_1
il danno curriculare per la c.d. perdita di chance di poter incrementare il proprio curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale al di là dell'incremento dei requisiti tecnici di partecipazione alle future gare pubbliche per costruzioni navali (cfr. pp. 74-76
della Comparsa di costituzione e risposta . Pt_1
***
L'impugnazione incidentale di NL SR
Col primo motivo di appello incidentale NL SR si duole della quantificazione in sentenza della penale, ritenendo errata la valutazione del pagina 91 di 119 giudice di prime cure in ordine alla ritenuta legittimità della sospensione dei lavori unilateralmente disposta dall'appaltatrice in ragione del contestato ritardo nella liquidazione del secondo SAL, obliterando il fatto che quest'ultima era intervenuta, come da relazione allegata alla Delibera del
C.d.A. del 12 agosto 2019 (cfr. doc. 18 NL), <
ritardi e delle mancanze, intendendo la Stazione Appaltante dare seguito allo
“spirito di massima conciliazione>> più volte dichiarato dall'appaltatore,
<
con riserva di applicazione delle ulteriori penali maturate>>. Infatti il
Par completamento delle prestazioni oggetto del SAL n. 2 da parte di era avvenuto in assoluto e oggettivo ritardo rispetto al cronoprogramma contrattuale ossia, addirittura, quando il termine contrattuale di ultimazione della fornitura era scaduto;
il considerevole ritardo esecutivo commesso dall'impresa non era in alcun modo giustificabile (nota NL prot. n. 155 del
9.02.2018 - cfr. doc. 45 NL con cui era stata puntualmente e motivatamente negata la richiesta di proroga avanzata dall'Appaltatore in data 26.01.2018 -
Par cfr. doc. 17 , in uno con la nota prot. n. 893 del 20 luglio 2018 - cfr. doc. 46
NL); la richiesta di pagamento del SAL n. 2 era dunque avvenuta da parte di
Par un soggetto ( ) pacificamente inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni contrattuali in quanto completamente in ritardo rispetto al
Par cronoprogramma contrattuale;
quindi , in quanto inadempiente rispetto alle pagina 92 di 119 tempistiche contrattuali, non poteva ritenersi legittimata ad opporre l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; il fermo lavori quale “reazione” al lamentato ritardo nel pagamento del SAL n. 2, al contrario di quanto sostenuto dal Giudice di prima istanza, dovrebbe pertanto esser ritenuto illegittimo.
L'illegittimità dell'esercizio dell'eccezione di inadempimento derivava, poi,
dal disposto di cui all'art. 144 del D.P.R. 207/2010, norma applicabile ratione temporis, la quale, secondo l'interpretazione dell'appellante incidentale,
prevedendo che in caso di ritardo nell'emissione del certificato di pagamento competano all'appaltatore interessi corrispettivi al tasso legale ovvero moratori a seconda se si superi il termine di 45 giorni o quello di 60 dalla maturazione del SAL (nella specie non richiesti), escluderebbe la possibilità dell'esercizio da parte sua dell'eccezione di inadempimento.
Col secondo motivo di gravame incidentale NL SR lamenta come erroneo il rigetto della domanda di condanna alla ripetizione nei confronti dell'altra convenuta CP_6
La valutazione del collegio
Sull'inammissibilità per tardività del secondo motivo di appello
incidentale.
L'istruttore, con ordinanza 5/04/2024, sull'appello incidentale proposto dall'appellata nei confronti dell'altro appellato CP_5 CP_3
pagina 93 di 119 Parte
non costituitasi in giudizio nel grado d'appello, premesso che per radicare compiutamente il contraddittorio su detta impugnazione incidentale,
data la mancata costituzione in giudizio di , sarebbe Controparte_3
necessario disporre rinvio d'udienza ex art.350 cpc a tale scopo, onerando l'appellante incidentale della notifica della comparsa e del verbale d'udienza
(cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 36541 del 29/12/2023), ha osservato tuttavia che la sentenza impugnata era stata notificata in data 20/11/2023 sia all'appellata principale ia all'altra appellata Parte_1
ragion per cui alla data di deposito della comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta, recante appello incidentale, del 5/03/2024, era anche nei confronti di quest'ultima già interamente decorso il termine per l'impugnazione di 30 giorni, di cui all'art.325 cpc, decorrente ex art.326 cpc dalla data di notifica;
ne ha dedotto che l'appello incidentale rivolto da CP_5
verso doveva ritenersi tardivo e perciò inammissibile, il che
[...] CP_6
avrebbe reso superflua l'effettuazione dell'adempimento sopra indicato.
Il collegio conferma e fa propria tale valutazione.
Sull'incarico al CTU e sulla richiesta di esibizione
Con la predetta ordinanza l'istruttore ha respinto la richiesta di esibizione del computo metrico, del computo metrico estimativo, dell'elenco prezzi unitari ritenendola superflua ai fini del decidere;
ha parimenti rigettato la richiesta di esibizione della relazione particolareggiata del Direttore dell'Esecuzione del pagina 94 di 119 Contratto, ritenendola, oltre che superflua, non accompagnata dalle indispensabili indicazioni di cui all'art.94 disp. att, cpc. Ha inoltre rigettato la richiesta di ispezione a mezzo CTU della nave, parimenti ritenendola superflua ai fini del decidere.
Il collegio conferma e fa propria tale valutazione.
L'istruttore ha inoltre disposto CTU – nominando all'uopo l'ing. Per_3
, atta ad accertare se, come sostenuto da parte appellante, la specifica
[...]
tecnica posta a base di gara da NL – la quale avrebbe previsto un solo sistema di generazione elettrica principale [20.5.3 Generatori principali Caratteristiche
Par principali […}. Nr di set 1) pp 57-58 della specifica tecnica sub doc.6 ] -
fosse non conforme alla disciplina di cui al regolamento RI.NA, per il quale “la principale fonte di energia elettrica deve essere costituita da almeno due gruppi elettrogeni”, oppure se, come sostenuto da parte appellata, la specifica tecnica posta a base di gara avrebbe contemplato appunto la presenza di un secondo sistema di generazione, e ciò sia al paragrafo “20.5.2 Centrale elettrica di emergenza” che al paragrafo “20.5.5 Batterie, carica batterie” (Pagg. 57 -58
Par specifica tecnica sub doc. 6 ); ha inoltre richiesto al CTU se, in caso di difformità tra le previsioni di cui alla specifica tecnica NL e le prescrizioni di
Con cui al regolamento RI. , le stesse abbiano oppure no determinato un aggravamento dei tempi necessari per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, in tal caso indicandosi i giorni di ritardo a ciò riferibili.
pagina 95 di 119 Ai predetti interrogativi il CTU ha risposto affermando quanto segue:
quanto al primo: << La specifica tecnica posta a base di gara da NL era
difforme sia al regolamento RINA in vigore all'epoca di stipula del contratto
sia a quello divenuto vigente nel corso di esecuzione dell'appalto, poiché non
rispondente alla disposizione secondo cui la principale fonte di energia
elettrica deve essere costituita da almeno due gruppi di generazione energia
elettrica>>;
quanto al secondo: << Se le attività necessarie per l'acquisizione delle
autorizzazioni derivanti dalla difformità tra le previsioni di cui alla specifica
tecnica NL e le prescrizioni di cui al regolamento RINA sono state svolte,
l'aggravamento dei tempi che ne è conseguito è stimabile nell'ordine di 42
giorni naturali e consecutivi, equivalenti a 6 settimane.>>
Dalla relazione peritale d'ufficio da un lato ha trovato conferma la tesi,
sostenuta da parte appellante, circa la non conformità tra le prescrizioni della specifica tecnica e quelle del regolamento RINa;
dall'altro è emersa la possibilità in concreto di procedere alla regolare esecuzione di quanto previsto dal regolamento RINa con un aggravio temporale di modesta entità (sei settimane).
Sul primo motivo di appello principale
Il collegio conferma e fa propria la valutazione fatta dal giudice di primo grado pagina 96 di 119 in tema di compatibilità dell'attività di progettazione e di esecuzione, in ragione della qualificazione del rapporto contrattuale come appalto di fornitura e non di appalto di servizi, con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 59 comma 1 d.lgs 50/2016 (<
bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati…. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di….>>) e viceversa applicazione del disposto di cui al 14°
comma dell'art.23 (<
regola, in unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola,
mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui alla stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche>>), per il quale è quindi ammessa la possibilità, in caso di appalto di fornitura, del conferimento dell'incarico congiunto di progettazione ed esecuzione.
Poiché il dato testuale – riferibile tanto al contratto quanto al capitolato d'oneri ed al bando di concorso – rende evidente trattarsi nella specie di contratto di fornitura, e poiché tale conclusione è stata posta a premessa della statuizione in tema di competenza, ormai passata in giudicato, perché confermata in sede di legittimità, ne consegue de plano l'accertamento dell'infondatezza delle doglianze di riferibili a carente predisposizione di un progetto esecutivo Pt_3
pagina 97 di 119 effettivamente realizzabile e/o ad aleatorietà del contratto, risultando perciò
totalmente condivisibili le considerazioni al riguardo espresse nella sentenza impugnata.
Permane tuttavia, in funzione della verifica circa l'imputabilità del ritardo, la questione posta dall'acclarata non corrispondenza di quanto stabilito, con riferimento al tema della generazione di energia elettrica, dalla specifica posta a base del contratto e dal regolamento RINa, avendo la prima previsto la presenza di un gruppo elettrogeno mentre la seconda richiede la presenza anche di un secondo gruppo elettrogeno.
In tale prospettiva a giudizio del collegio deve considerarsi: 1) che detta divergenza era agevolmente riscontrabile ancor prima della stipulazione del contratto di appalto e, a ben vedere, anche prima della partecipazione alla gara d'appalto, dato che il contenuto del regolamento RINa era pacificamente conoscibile da qualsiasi soggetto che a tale gara avesse inteso partecipare;
2)
che la divergenza non poteva ritenersi ostativa alla corretta interpretazione della volontà dei contraenti, ed in particolare della stazione appaltante, essendo evidente che a fronte del rilievo della divergenza tra le due prescrizioni prioritaria sarebbe risultata con ogni evidenza l'esigenza di conformità alla disciplina del regolamento RINa, dalla stessa dipendendo la stessa possibilità
dell'utilizzo dell'imbarcazione per il trasporto passeggeri in acque interne;
3)
che evidente ed indiscutibile doveva ritenersi la volontà della Stazione
pagina 98 di 119 Committente di ottenere la disponibilità appunto di un'imbarcazione idonea per tale utilizzo;
4) che pertanto il soggetto che, aggiudicandosi la gara, era tenuto a predisporre, tra l'altro, un'adeguata progettazione dell'imbarcazione stessa, e dei suoi elementi costitutivi, avrebbe dovuto prima di ogni altra cosa individuare i requisiti a tal fine richiesti dal regolamento RINa, procedendo all'acquisizione di tutte le componenti a ciò necessarie, ancorché non contemplate nella specifica tecnica predisposta dalla Stazione Appaltante;
5)
che l'inerzia a tale proposito non poteva ritenersi giustificata, trattandosi di condotta evidentemente contraria a buona fede, perché per regolamento RINa
l'imbarcazione, in assenza del secondo gruppo elettrogeno, non sarebbe stata abilitata al trasporto passeggeri;
6) che pertanto l'appaltatrice avrebbe dovuto dapprima prevedere in fase progettuale la presenza del secondo gruppo elettrogeno e quindi in fase esecutiva procedere alla relativa acquisizione ed installazione;
7) che se a ciò essa avesse proceduto il ritardo che ne sarebbe derivato rispetto ai tempi previsti per l'esecuzione del contratto (315 giorni),
sarebbe risultato giustificato, in quanto non imputabile all'appaltatore, purché
contenuto entro i limiti indicati dal CTU (sei settimane).
Ritiene infatti la corte non potersi condividere l'assunto di parte appellante secondo cui, non avendo ritenuto la Stazione Appaltante di riconoscere l'errore, e di emendarlo, all'Appaltatrice sarebbe rimasta preclusa la possibilità
stessa di procedere alla completa esecuzione della prestazione ed al pagina 99 di 119 conseguente pieno adempimento al contratto: tale tesi, infatti, potrebbe essere accolta soltanto se in concreto l'appaltatore, riscontrata la divergenza tra specifica tecnica e regolamento RINa, avesse formulato apposita richiesta di variante, recante previsione della fornitura ed installazione anche del secondo gruppo elettrogeno, ed a tale richiesta la Stazione Appaltante avesse opposto un ingiustificato rifiuto, non invece in caso di inerzia.
Né è possibile ritenere l'appaltatrice esente da responsabilità per il periodo antecedente la comunicazione da parte RINa del rigetto della progettazione per la mancata previsione del secondo gruppo elettrogeno: avendo infatti l'appaltatrice assunto anche l'incarico della progettazione, essa doveva - prima di farne consegna per la relativa approvazione - accertarsi del contenuto del regolamento RINa e dei requisiti da esso richiesti per ammettere l'imbarcazione al trasporto passeggeri in acque interne.
Non può pertanto esser condivisa ed accolta la tesi di parte appellante secondo la quale se al momento della risoluzione del contratto i lavori elettrici non erano stati in buona parte completati ciò sarebbe dipeso dall'errore della specifica tecnica.
Peraltro neppure può attribuirsi rilievo al fatto che, secondo quanto esposto da parte appellante, al momento della risoluzione del contratto essa avrebbe già
eseguito gran parte dei lavori (il 65%); alla data di scadenza dell'obbligazione,
infatti, i lavori avrebbero dovuto essere ultimati, e l'appaltatrice avrebbe pagina 100 di 119 dovuto fare offerta della consegna della motonave in condizioni di idoneità
piena al trasporto passeggeri.
Poiché ciò non è avvenuto, si è dunque in presenza, sul piano oggettivo,
dell'inesecuzione dell'obbligazione posta a carico dell'appaltatrice, senza che quest'ultima abbia provato che all'origine di ciò sia stata l'impossibilità di effettuare l'esatto adempimento della prestazione per causa non imputabile all'obbligato (art.1218 c.c.).
Il collegio conferma dunque il giudizio sull'imputabilità all'appaltatore del ritardo nell'esecuzione dell'opera, già espresso dal Tribunale, e che lo ha condotto a ritenere legittimamente esercitata la facoltà di cui all'art.1456 c.c.
secondo il disposto di cui all'art.13 del contratto.
Il primo motivo di gravame non può dunque trovare accoglimento.
Sul secondo motivo di gravame principale
Il collegio condivide l'affermazione fatta dal giudice di prime cure secondo cui
<
appaltante di sciogliersi dal contratto con la procedura di cui all'art.108 del
Codice degli Appalti concorre autonomamente con quella di apporre una clausola risolutiva espressa, espressione di una posizione non autoritativa ma paritetica della P.A. e governata dalla disciplina civilistica>> Il Tribunale sul punto fa richiamo alla sentenza n.21740 della 1^ sezione civile della S.C. di pagina 101 di 119 Cassazione, la quale al riguardo statuisce quanto segue: <
inadempimento dell'appaltatore nello svolgimento di un appalto di opera pubblica, accanto alla facoltà concessa alla P.A. committente di sciogliersi,
mediante la procedura prevista dall'art. 119 del d.P.R. n. 554 del 1999
(applicabile "ratione temporis", ma ora sostituito dall'art. 136 del d.lgs. n. 163
del 2006), concorre autonomamente quella di apporre una clausola risolutiva espressa, espressione di una posizione non autoritativa ma paritetica della P.A.
e governata dalla disciplina civilistica. Ne consegue che, apposta tale clausola e individuato espressamente l'inadempimento idoneo a determinare la risoluzione del contratto, è sufficiente la semplice constatazione di tale inadempimento per addivenire alla risoluzione del contratto, senza che vi sia la necessità, per la P.A., di seguire la procedura prevista dall'art. 119 cit.>>
L'art.13 del contratto – i cui primi due commi ricalcano, in buona sostanza, la disciplina generale di cui all'art.1662 c.c. - prevede che <
imputabile all'appaltatore nel rispetto del termine per la consegna della fornitura superiore a sessanta (60) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., a discrezione della Stazione
Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione./La risoluzione del contratto ai sensi del comma 1 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore da parte della Stazione Appaltante con assegnazione di un termine di giorni 15 per compiere la fornitura./La risoluzione del contratto pagina 102 di 119 interverrà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c. anche in caso di esito negativo della risoluzione delle non conformità, come previsto dall'art.12
comma 5 del presente contratto>>.
Dunque, quanto all'ipotesi di risoluzione per ritardo imputabile all'appaltatore,
sono previste due condizioni legittimanti: a) che sino decorsi almeno 60 giorni naturali consecutivi dalla data fissata come termine per la consegna della fornitura;
b) che, trascorso tale termine, sia trasmessa all'appaltatore un'intimazione di termine (di 15 giorni) per la purgazione della mora.
Condizioni entrambe verificatesi nella fattispecie.
Mentre nella clausola risolutiva espressa di cui all'art.13 non è fatta menzione alcuna alla relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, con indicazione della stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore, né dello stato di consistenza, né della quantificazione dei crediti comunque spettanti all'appaltatore e degli oneri asseritamente da porsi a carico di quest'ultim, né infine del Conto Finale e della relativa liquidazione in favore dell'appaltatore.
L'assenza di alcun riferimento a tali dati nella lettera di costituzione in mora risulta pertanto irrilevante ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti per la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.,
da ritenersi sussistente in presenza di ritardo protrattosi per un tempo ben più
pagina 103 di 119 lungo rispetto a quello minimo stabilito nell'art.13 del contratto senza che ne risulti dimostrata la non imputabilità all'appaltatore, debitore della prestazione inadempiuta.
La corte, pertanto, condivide e fa propria l'affermazione, resa nella sentenza impugnata, dell'irrilevanza, ai fini dell'accertamento della legittimità della fondatezza della risoluzione disposta, dello scostamento della procedura adottata rispetto a quella dettata dall'art.108 del Codice degli Appalti.
Ritiene, inoltre, non essere condivisibile l'assunto di parte appellante, la quale denuncia violazione del contraddittorio nella determinazione delle lavorazioni eseguite, e, quindi, della gravità dell'inadempimento, e lamenta l'omessa attivazione da parte della Appaltante di un contraddittorio qualificato, Pt_10
effettivo e secondo il principio di trasparenza, che desse quantomeno conto della consistenza delle lavorazioni eseguite, il che avrebbe determinato la violazione del principio, pur affermato, della pariteticità delle posizioni della e dell'Appaltatrice: è appena il caso di rilevare, quanto al Parte_12
primo profilo, che con la clausola risolutiva espressa le parti hanno concordemente ed esplicitamente individuato le obbligazioni la cui inadempienza avrebbe manifestato un tal carattere di gravità da giustificare,
quale reazione, la risoluzione di diritto del contratto e, quanto al secondo profilo, che, ciò essendo derivato dall'esplicarsi dell'autonomia privata, non può in ciò ravvisarsi alcuna menomazione del principio di pariteticità delle pagina 104 di 119 parti.
Né, ancora, può condividersi l'assunto di parte appellante secondo cui la sentenza impugnata si sarebbe rivelata contraddittoria per aver il Tribunale
affermato, nell'espositiva in fatto, che “con PEC n. 1027 del 26 luglio 2019 la
Stazione Appaltante diffidava e costituiva in mora l'Appaltatore ai sensi degli artt. 13 del Contratto d'Appalto e 108 del d.lgs. n. 50/2016”; con ogni evidenza il giudice di prime cure si è con ciò limitato a dar conto di una circostanza di fatto, senza in alcun modo prendere posizione sulla questione giuridica in discorso, che è invece stata esaminata e decisa con la considerazione, sopra riportata, della libertà per la PA di regolare i rapporti con la controparte, in caso di inadempimento di quest'ultima, facendo ricorso agli istituti di diritto comune anziché a quelli a carattere autoritativo che le spetterebbero in virtù
dell'apposita disciplina di legge in tema di appalti pubblici.
Parimenti infondata appare la doglianza circa la disposta risoluzione in assenza di motivazione, in ragione soltanto del tempo decorso, senza prender posizione sul contenuto della nota del 10 agosto 2019 (cfr. doc. 17 NL), comunicata a riscontro della diffida del 26 luglio 2019, con la quale se ne era lamentata l'illegittimità per plurimi motivi: in particolare evidenziando come dal verbale di sopralluogo fosse emersa la prosecuzione dei lavori rispetto ai precedenti sopralluoghi, e il completamento dei lavori per misura corrispondente al 65%;
come il ritardo fosse da ascrivere a cause imputabili alla stessa Stazione
pagina 105 di 119 Appaltante e come non fosse stata redatta la relazione particolareggiata, che avrebbe consentito di apprezzare nel merito e con chiarezza la natura delle –
infondate – contestazioni.
Già si è detto dei presupposti legittimanti la risoluzione (ritardo per non meno di 60 giorni dalla scadenza del termine per la consegna della fornitura completa ed idonea all'uso previsto, vale a dire alla navigazione in acque interne per trasporto passeggeri, senza che l'obbligato abbia fornito prova della non imputabilità di tale ritardo alla sua condotta, attiva ovvero omissiva;
intimazione all'appaltare di procedere all'adempimento delle prestazioni residue, fino a completamento dell'opera, con concessione di termine all'uopo di 15 giorni), e della relativa ricorrenza nella fattispecie, con conseguente irrilevanza di tutte le circostanze testè indicate (completamento dei lavori per misura corrispondente al 65%;, omessa redazione della relazione particolareggiata), in assenza di prova circa l'assunto dell'imputabilità del ritardo stesso alla Stazione Appaltante (l'unico motivo per il quale tale tesi avrebbe potuto trovare riscontro è stato esaminato e valutato con riferimento al primo motivo di gravame).
Del tutto infondata è poi la tesi secondo cui l'art.13 del contratto, nella sua interpretazione per come accolta del Tribunale, e qui confermata, conterrebbe una clausola condizionante inefficace ai sensi dell'art.1355 c.c. (condizione meramente potestativa), il quale, com'è noto, afferma essere <<..nulla pagina 106 di 119 l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore>>; qui non è preventivata alcuna alienazione di diritti o assunzione di obblighi, discutendosi, soltanto, delle conseguenze sul rapporto contrattuale di alcune singole tipologie di inadempimento: non si è in presenza di una clausola condizionale ex art.1353
c.c. bensì di una clausola risolutiva espressa, ex art.1456 c.c.; la risoluzione del contratto non è correlata alla mera dichiarazione di volontà della committente richiedendo la presenza dell'inadempimento legittimante, e cioè in particolare del ritardo per oltre 60 giorni e dell'intimazione alla purgazione della mora con concessione di termine di 15 giorni rimasta essa pure inadempiuta.
Per tutte le considerazioni che precedono neppure il secondo motivo di gravame può trovare accoglimento.
Sul terzo motivo di gravame
La corte condivide e fa propri l'interpretazione data dal Tribunale dell'art.13,
punto 8, del contratto, per il quale “in caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore dovrà consegnare immediatamente la motonave nello stato in cui si trova”, secondo cui esso contemplerebbe il dovere dell'appaltatore, a seguito della risoluzione del contratto, di procedere all'immediata consegna della motonave alla controparte “nello stato in cui si trova”, mentre non contemplerebbe il reciproco obbligo della Stazione Appaltante di riceverla in pagina 107 di 119 consegna.
A conforto di tale conclusione richiama la regola della legittimità del rifiuto dell'adempimento parziale, contemplata dall'art.1181 c.c., già menzionata nell'ordinanza 5/04/2024, osservando che, seppure è vero quanto obiettato negli atti conclusivi da parte appellante, che tale regola trova un limite nella stessa disposizione che la introduce, la quale afferma sì che <
rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile>> ma poi aggiunge <>, è tuttavia altrettanto vero che il disposto di cui al quinto comma dell'articolo 108 del d.lgs n.50/2016 non può costituire presupposto sufficiente per pervenire nel caso in esame a soluzione opposta rispetto a quella accolta dal giudice di prime cure e condivisa dal collegio: il predetto quinto comma afferma, infatti, che
<
pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto>>; pertanto in caso di contratto avente ad oggetto una pluralità di forniture, in caso di risoluzione per inadempimento l'appaltatore mantiene il diritto al compenso per quelle, tra esse, delle quali egli abbia fatto regolare consegna alla stazione appaltante, che le abbia accettare;
viceversa in caso di contratto avente ad oggetto una sola fornitura, non completata e perciò
intrinsecamente non idonea a soddisfare i bisogni per i quali era stata ordinata,
pagina 108 di 119 non si può parlare di “fornitura regolarmente eseguita”, e non si può pretendere che l'amministrazione committente accetti un bene non corrispondente a quello richiesto.
La corte, poi, non ritiene di poter accogliere la tesi di parte appellante secondo cui alla Stazione Appaltante non sarebbe stato sufficiente allegare il ritardo, né
un generico inadempimento, dovendo piuttosto essa, ai fini risolutori nonché a fronte delle ripetute contestazioni dell'appaltatrice opposte già in fase esecutiva (cfr. docc. 25-26 ZM), comprovare difetti che incidessero in modo talmente notevole sulla struttura e sulla funzionalità della cosa, da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, o inutile. Si è già detto sopra che nel caso di specie la PA è ricorsa allo strumento paritetico della risoluzione di diritto ex art.1456 cc invocando la ricorrenza di una tra le fattispecie di inadempimento contemplate quale causa di risoluzione nell'art.13 del contratto, quella del ritardo nella consegna della fornitura, imputabile all'appaltatore, di oltre 60
giorni rispetto alla scadenza pattuita.
Per le ragioni sopra esposte – legittimità del rifiuto della consegna della fornitura di un'imbarcazione incompleta ed inidonea all'uso programmato
(trasporto passeggeri in acque interne) – del tutto inutile si deve considerazione la redazione dello stato di consistenza, perché, una volta acclarata la legittimità
di tale rifiuto, ne è conseguenza diretta ed immediata l'insussistenza del diritto al compenso per l'opera svolta.
pagina 109 di 119 Nessun “corto circuito” è ravvisabile al riguardo nella motivazione della sentenza impugnata: una volta individuati, e riscontrati, i presupposti per la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, il giudice ne ha valutato le conseguenze: ritenendo legittimo il rifiuto della prestazione,
trattandosi di fornitura non regolarmente eseguita, ha pertanto escluso il diritto a qualsiasi compenso in favore dell'appaltatrice e, conseguentemente,
irrilevante ogni ulteriore accertamento circa la consistenza delle opere eseguite.
Per le medesime considerazioni non può accogliersi la prospettazione secondo cui proprio in ragione dell'omessa predisposizione dello stato di consistenza e quindi della violazione dell'art.108 d.lgs n.50/2016 e con esso della generale regola di correttezza e buona fede la risoluzione del contratto andrebbe imputata a grave inadempimento della Stazione Appaltante.
Il terzo motivo di gravame non può pertanto trovare accoglimento.
Sul quarto motivo di impugnazione
Già più sopra si è preso posizione sulla questione relativa all'imputazione del ritardo, affermandosi che, una volta acclarato che dopo ben oltre 500 giorni dalla scadenza dell'obbligazione a suo carico, l'appaltatrice non aveva ancora completato l'opera né tanto meno consegnato la fornitura, sarebbe stato suo onere fornir prova dell'impossibilità dell'adempimento tempestivo per causa pagina 110 di 119 ad essa non imputabile, che tale prova non è stata fornita.
Nessun dubbio può sussistere in ordine alla retroattività degli effetti della risoluzione, ex art.1458 c.c., ed al conseguente diritto della Stazione
Appaltante alla restituzione di quanto precedentemente corrisposto alla
Appaltatrice sia a titolo di anticipo sia per i SAL nn. 1 e 2.
Per le ragioni sopra esposte, e cioè per non esservi stata alcuna fornitura regolarmente eseguita, non può riconoscersi all'appaltatrice il diritto al compenso per l'opera svolta, perché priva di rilievo a fronte del riconosciuto diritto della committente a non accettare una prestazione incompleta ed inesatta, non idonea a soddisfare le esigenze per le quali era stata ordinata la fornitura.
Per tale motivo anche il quarto motivo di gravame non può trovare accoglimento.
Sul quinto motivo di gravame
Ritiene il collegio che, essendo emersa nella stampa locale la lamentela per una
CP_ non efficiente gestione del servizio dei trasporti marittimi nel lago di , ed essendosi perciò generata un'attesa di miglioramento in relazione al previsto imminente impiego di nuove imbarcazioni idonee a tale scopo, la mancata attuazione di tale obiettivo nei tempi indicati abbia effettivamente arrecato un grave danno all'immagine professionale dell'impresa che ne avrebbe assunto la pagina 111 di 119 gestione.
La doglianza di carenza di prova, per indebito utilizzo della procedura presuntiva, appare pertanto priva di giuridico fondamento.
Osserva, ancora, che il Tribunale, assumendo doversi procedere alla valutazione del danno da risoluzione, e non da ritardo, è pervenuto soltanto in via parametrica alla quantificazione dell'importo dovuto come penale sulla base del criterio di liquidazione contemplato per il danno da ritardo [1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo]. Ne consegue l'inapplicabilità alla fattispecie del limite per la penale da ritardo, pari al al dieci per cento dell'importo contrattuale.
L'appellante, del resto, non critica il criterio equitativo adottato dal Tribunale,
ma si limita a rilevare il fatto che la Stazione Appaltante avesse atteso sino a novembre 2018 (cfr. doc. 10 NL) e poi a febbraio 2019 (cfr. doc. 10 NL) per contestare l'asserito ritardo, e che poi essa avesse nuovamente atteso sino a
Par luglio del medesimo anno, per effettuare il sopralluogo (cfr. doc. 28 ), a fronte del quale aveva poi dichiarato la risoluzione del contratto.
Il collegio ritiene che tale considerazione non valga a scalfire il ragionamento fatto dal giudice di prime cure, prendendo le mosse dalla determinazione convenzionale in 60 giorni del danno legittimante la risoluzione, secondo cui,
pagina 112 di 119 dato tale presupposto, sarebbe risultata ragionevole, e perciò legittima,
un'attesa, prima di avviare il procedimento risolutivo, pari a 3 volte il termine concesso.
La lamentela circa una presunta carenza di contraddittorio sul punto non appare peraltro pertinente, trattandosi qui delle modalità di esercizio del potere di riduzione secondo equità della penale da parte del giudice, secondo il disposto di cui all'art.1384 c.c.
Per la medesima considerazione non appare meritevole di accoglimento la censura circa il conteggio dei 15 giorni di diffida ai fini della determinazione della penale: il giudice ha considerato il tempo di ritardo privo di conseguenze
(60 giorni) e l'ha maggiorato del tempo di necessaria attesa dopo la diffida (15
giorni) e di quello di attesa ragionevolmente tollerabile (180 giorni); non si vede perché mai in tale calcolo avrebbe dovuto escludere il tempo concesso per la purgazione della mora, necessario perché espressamente richiesto dall'art.13 del contratto.
Assolutamente priva di giuridico fondamento è la tesi secondo cui l'attendismo della Stazione Appaltante, per tutto il tempo dell'esecuzione del contratto,
verrebbe a configurare una vera e propria accettazione, per facta concludentia,
del differimento del dies ad quem: l'attesa nell'assumere reazioni a fronte del ritardo della controparte fa presumere non già la concessione di una dilazione bensì soltanto l'assunzione di un atteggiamento prudente nella speranza di un pagina 113 di 119 possibile sviluppo positivo della vicenda, nell'interesse di entrambe le parti e forse ancor più dello stesso appaltatore.
Il collegio non condivide pertanto l'assunto di parte appellante secondo cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto accertare l'illegittimità della pretesa applicazione delle penali, quantomeno nella misura superiore al 10% prevista da legge e da contratto, né condivide l'assunto circa la presenza di un concorso di colpa della Stazione Appaltante, non ravvisabile né in ragione della presenza dell'errore sopra indicato nella scheda tecnica (che avrebbe soltanto reso giustificato il ritardo per sei settimane nel completamento dell'opera, se l'appaltatrice avesse provveduto ad eseguire la prestazione in conformità al regolamento del Registro Navale) né in ragione dell'attesa dopo lo spirare del termine, ampiamente giustificabile per le ragioni sopra esposte e che comunque non può essere intesa quale inadempimento della committente.
Sul sesto motivo di gravame
Le pretese azionate in via riconvenzionale da quanto a corrispettivo per Pt_3
le lavorazioni comunque eseguite, quanto a risarcimento del danno da sottoproduzione per l'anomalo andamento dell'appalto conseguente ai ritardi determinati dalla S.A., al risarcimento del danno da deposito e custodia
CP_1 dell'opera a fronte dell'illegittimo rifiuto della a prendere in consegna la nave “nello stato in cui si trova”; al pregiudizio subito per illegittima escussione della cauzione definitiva conseguente alla risoluzione, al pagina 114 di 119 risarcimento del danno curriculare per la c.d. perdita di chance sono tutte correlate e conseguenti all'accoglimento della tesi dalla stessa avanzata secondo cui ad essere responsabile della risoluzione del contratto sarebbe stata la Stazione Appaltante.
Poiché per tutte le ragioni sopra esposte tale tesi non è accolta dal collegio,
anche il sesto motivo di gravame non può trovare accoglimento.
Sulle istanze istruttorie di parte appellante principale
I mezzi di prova orale dedotti da parte appellante sono tutti rivolti a fornir prova degli esborsi da essa sostenuti per l'esecuzione dei lavori.
Non avendo essa diritto ad alcun compenso per l'opera svolta, per le ragioni dianzi esposte, i predetti mezzi di prova devono considerarsi privi di rilevanza ai fini del decidere e non vengono pertanto ammessi (come del resto già
anticipato con l'ordinanza istruttoria).
Sull'appello incidentale di NL SR
Già si è detto che il Tribunale, assumendo doversi procedere alla valutazione del danno da risoluzione, e non da ritardo, è pervenuto soltanto in via parametrica alla quantificazione dell'importo dovuto come penale sulla base del criterio di liquidazione contemplato per il danno da ritardo, stabilendo doversi determinare equitativamente l'importo dovuto a titolo di penale in quello risultante dalla sommatoria del tempo di ritardo privo di conseguenze pagina 115 di 119 (60 giorni), i quello previsto per l'attesa dopo la diffida (15 giorni) ed infine di quello per attesa ragionevolmente tollerabile (180 giorni); trattandosi di determinazione equitativa di un danno, da risoluzione, riferito ad altre circostanze di fatto (danno all'immagine, danno emergente per indizione gara,
spese per l'incarico ai professionisti che hanno curato la direzione dei lavori,
spese per il personale interno dedicato, mancato introito conseguente l'impossibilità di utilizzare una nuova motonave per la gestione del servizio di navigazione), risulta del tutto inconferente la legittimità o meno della sospensione dei lavori da parte dell'appaltatrice in esercizio dell'eccezione di inadempimento.
Anche a voler per mera ipotesi accedere alla tesi dell'appellante incidentale,
secondo cui tale esercizio sarebbe risultato illegittimo, non ne deriverebbe la dimostrazione dell'erroneità per difetto della liquidazione della penale, non collegandosi quest'ultima al calcolo dell'entità del ritardo se non in via parametrica.
Conclusioni
Per le considerazioni che precedono la presente controversia va definita con la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione incidentale di NL SR nei confronti di con il rigetto di tutti i motivi di appello proposti da CP_6 Pt_3
nei confronti di NL SR e del restante motivo d'appello incidentale di NL nei confronti di Pt_3 pagina 116 di 119 La sentenza di primo grado viene pertanto integralmente confermata.
Nel rapporto tra e NL SR, stante la prevalente soccombenza della Pt_3
prima, le spese di lite del presente grado, che si liquidano, tenuto conto del valore dichiarato (superiore ad € 520.000), sulla base delle tabelle di cui al DM
n.147 del 13/08/2022, valori medi, in complessivi € 26.155,00 per compenso professionale tabellare, di cui € 5.706,00 per studio della controversia, €
3.318,00 per fase introduttiva del giudizio, € 7.644,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 9.487,00 per fase conclusionale, vanno poste a carico di Pt_3
ed a favore di NL SR;
visti gli esiti della CTU, le relative spese vanno invece poste a carico di ciascuna delle parti costituite in ragione del 50%.
Nulla sulle spese nei confronti di rimasta contumace. CP_6
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012 a carico tanto dell'appellante principale quanto di quello incidentale
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_1
con socio unico nei confronti di
[...] Controparte_3
pagina 117 di 119 respinge l'appello principale proposto da nei Parte_1
confronti di con socio unico;
Controparte_1
respinge altresì l'appello incidentale proposto da quest'ultima nei confronti di
Parte_1
per l'effetto conferma integralmente l'impugnata sentenza n.2920/2023 del
Tribunale di Brescia;
ritenuta la prevalente soccombenza di nei confronti di Parte_1
con socio unico, ne dispone la condanna alla Controparte_1
rifusione in favore di quest'ultima delle spese di lite del presente grado,
liquidate come da parte motiva;
nulla sulle spese nei confronti di rimasta contumace nel Controparte_3
presente grado d'appello;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di
[...]
con socio unico in Controparte_16
ragione del 50% ciascuna, e con vincolo di solidarietà passiva.
Accerta la sussistenza dei presupposti per la duplicazione del contributo unificato, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012, a carico tanto dell'appellante principale quanto di quello incidentale.
pagina 118 di 119 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il presidente estensore
PP GN
pagina 119 di 119
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. PP GN Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1230/ 2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
(IN PERSONA DEL LEGALE Parte_1 RAPPRESENTANTE P.T.), con il patrocinio dell'avv. PROPERZI NICOLA CIRRI SEPE QUARTA ( VIA Parte_2 C.F._1 LIMA, 41 00198 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA A.FUSINATO, 11 35137 PADOVA presso il difensore avv. PROPERZI NICOLA
APPELLANTE
c o n t r o
SOCIO UNICO (IN PERSONA Controparte_1 DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.), con il patrocinio dell'avv. BERGOMI MARA ANGELINI ( ) VIA DEL CP_2 C.F._2
pagina 1 di 119 LAURO 7 20121 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA MALTA 7C 25122 BRESCIA presso il difensore avv. BERGOMI MARA
APPELLATA
, (IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Controparte_3 P.T.) APPELLATA, CONTUMACE
e posta in decisione all'udienza collegiale del 08/10/2025 avente ad oggetto:
Appalti pubblici sopra soglia di rilevanza comunitaria
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, pubblicata in data
15/11/2023 con il n. 2920/2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante Pt_3
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, per i motivi tutti esposti negli atti di parte appellante, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria: In via principale e nel merito: Per tutti i motivi dedotti in atti accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
2920/2023 del 15.11.2023 emessa dal Tribunale di Brescia, Sezione
Specializzata Imprese, nell'ambito del giudizio n. R.G. 3274/2020, pubblicata in data 15.11.2023, notificata in data 20.11.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate e precisate nel giudizio di primo grado, che di seguito si riportano, e conseguentemente, per i medesimi motivi meglio esposti in atti,
disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il pagina 2 di 119 Tribunale: Nel merito, in via principale: Previe le opportune declaratorie di legge, accertati i gravi inadempimenti di alle dovute Controparte_1
obbligazioni nonché l'infondatezza dell'intervenuta risoluzione ex adverso asserita, rigettare ogni avversa istanza, eccezione, domanda e deduzione in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti. Nel
merito, in via residuale: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, previe le opportune declaratorie di legge, per tutti i motivi esposti in atti, ridurre le richieste di secondo i limiti di legge e Controparte_1
di giustizia. Nel merito, in via riconvenzionale principale: Previe le opportune declaratorie di legge, accertati i gravi inadempimenti di Controparte_1
alle proprie obbligazioni, dichiarare la risoluzione del contratto di
[...]
appalto intercorso con la società per fatto e colpa Parte_1
esclusivi della società e in ogni caso, accertati e Controparte_1
dichiarati i diritti vantati da per le causali ed i titoli Parte_1
tutti esposti in atti, condannare la società in Controparte_1
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di del valore di tutte le prestazioni da essa eseguite, Parte_1
pari alla somma di € 586.023,23, o nella diversa maggiore o minore misura che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, anche a seguito di valutazione equitativa, nonché condannare la società al Controparte_1
recupero, a sue iniziativa e spese, dell'opera nello stato e luogo in cui si trova e pagina 3 di 119 fissando al riguardo, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., un'equa somma in favore di per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del Parte_1
relativo provvedimento. Con riconoscimento su tutte le somme indicate di IVA
(se dovuta), oltre a rivalutazione ed interessi di legge, anche anatocistici, sulla somma liquidata dal dì del dovuto al saldo effettivo e ai sensi del D.Lgs.
231/2002. Nel merito, sempre in via riconvenzionale principale: Previe le opportune declaratorie di legge, accertati i gravi inadempimenti di CP_1
alle proprie obbligazioni, condannare altresì la società
[...]
in persona del proprio legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, per le causali ed i titoli tutti esposti in atti, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da pari alla somma di € Parte_1
411.271,01, o nella diversa maggiore o minore misura che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, anche a seguito di valutazione equitativa, nonché,
accertato altresì il danno curriculare da c.d. perdita di chance subito da
[...]
condannare la società , Parte_1 Controparte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al relativo risarcimento pari alla somma di € 66.405,95, o nella diversa maggiore o minore misura che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, anche a seguito di valutazione equitativa;
quindi, accertati altresì i danni d'immagine subiti da condannare la società Parte_1 Controparte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al relativo
[...]
pagina 4 di 119 risarcimento da determinarsi secondo giustizia, anche in via equitativa. Infine,
accertata e dichiarata illegittima la richiesta da parte di Controparte_1
di escussione della cauzione definitiva stipulata da con la
[...] Pt_1
società per le causali esposte in atti, Controparte_4
condannare la società in persona del proprio Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore di
[...]
dell'ulteriore somma di € 41.503,72. Con Parte_1
riconoscimento su tutte le somme indicate di IVA (se dovuta), oltre a rivalutazione ed interessi di legge, anche anatocistici, sulla somma liquidata dal dì del dovuto, ovvero dalla domanda, fino al saldo effettivo. Nel merito, in via riconvenzionale residuale: In subordine alle precedenti domande in via riconvenzionale, ogni avversa istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta,
per le causali ed i titoli di cui in atti, previe le opportune declaratorie,
condannare in ogni caso in persona del proprio Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento del dovuto a
[...]
ex art. 2041 c.c., da determinarsi secondo giustizia anche Parte_1
in via equitativa, nonché condannare la stessa società al recupero dell'opera nello stato e luogo in cui si trova e fissando al riguardo, ai sensi dell'art. 614-
bis c.p.c., un'equa somma in favore di per ogni Parte_1
giorno di ritardo nell'esecuzione del relativo provvedimento. Con
riconoscimento su tutte le somme indicate di IVA (se dovuta), oltre a pagina 5 di 119 rivalutazione ed interessi di legge, anche anatocistici, sulla somma liquidata dal dì del dovuto, ovvero dalla domanda, fino al saldo effettivo.
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione di tutta la documentazione prodotta dalla convenuta nei termini di legge nonché delle formulate istanze di Pt_1
istruttoria testimoniale (secondo i capitoli di prova e con i testi già indicati) e si rinnovano le seguenti ulteriori richieste istruttorie, il tutto come già meglio specificato in memoria 183, co. 6, n. 2 c.p.c.: - Si richiede l'esperimento di
Consulenza Tecnica d'Ufficio onde sottoporre alla valutazione di un perito tanto le questioni di ordine tecnico, quanto le valorizzazioni esposte dalla convenuta in tema di esecuzione di appalti pubblici. Nello specifico si propongono i seguenti temi d'indagine ritenuti necessari, previa accurata ispezione della motonave in costruzione denominata , sita presso Parte_4
gli stabilimenti della società in Dolo (VE): (i) Parte_1
Accertare la consistenza e quantificare le prestazioni eseguite da
[...]
per la realizzazione della motonave in costruzione, Parte_1
anche alla luce della documentazione di spesa fornita in atti dalla convenuta e di eventuali disvaloririlevabili per difformità rispetto allo scopo di fornitura;
(ii) Accertare e quantificare i danni subiti da per la Parte_1
c.d. sottoproduzione da “andamento anomalo” dell'appalto così come esposta in atti, accertandone la congruità delle relative somme indicate. - Altresì si chiede che l'Ill. Giudice ordini a l'esibizione, CP_1 Controparte_1
pagina 6 di 119 ex art. 210 c.p.c., della seguente documentazione prescritta normativamente e/o prevista da contratto, tutta necessaria ai fini di una corretta quantificazione dei «lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti» ai sensi dell'art. 108, co.
5, D.Lgs. 50/2016: 1) Relazione particolareggiata del Direttore dell'Esecuzione
del Contratto, propedeutica alla risoluzione contrattuale come stabilito ex art. 108, co. 3 del D.Lgs. 50/2016; 2) Elenco dei prezzi unitari, facente parte del
Contratto ai sensi del suo art. 21, co. 1, lett. c); 3) Computo metrico e Computo
metrico estimativo, richiamati dal Contratto all'art. 21, co. 3, lett. a)
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite, di entrambi i gradi del giudizio ed ivi incluse quelle dell'espletata C.T.U., oltre il rimborso forfettario per spese generali e accessori ex lege.
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate già in primo grado per tutte le ragioni esposte in atti del presente appello, ivi incluse la C.T.U. e le prove testimoniali e relativi testi già
espressamente indicati in atto di citazione d'appello e qui da considerarsi integralmente ritrascritti.
Dell'appellato NL SR
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, anche istruttoria, nonché ogni domanda riconvenzionale ex adverso formulata, così giudicare:
A) in via principale, rigettare l'appello principale proposto da Pt_1
pagina 7 di 119 in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, Parte_1
confermare la sentenza n. 2920/2023 del Tribunale di Brescia, Sezione
Specializzata Imprese, depositata in data 15.11.2023; A.1) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accolto, anche parzialmente, l'appello principale, accertare e dichiarare, in ogni caso, in ragione degli ulteriori profili fatti valere nel giudizio di primo grado e quivi riproposti, la risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c. del contratto di appalto inter partes stipulato in data 22 marzo 2018 in virtù dei gravi e reiterati inadempimenti contrattuali posti in essere da – e Parte_1
per l'effetto, alla luce di tutti i motivi rappresentati negli scritti difensivi di condannare – – Controparte_1 Parte_1
all'integrale restituzione di quanto versato da e Controparte_1
indebitamente trattenuto da per un importo pari a Parte_1
quanto corrisposto (i) a titolo di anticipazione, pari a Euro 265.623,80 (i.e.) e,
dunque, pari a Euro 324.061,04 (i.i.); e (ii) a titolo di S.A.L. nn. 1 e 2, pari a
Euro 371.000,00 (i.e.) e, dunque, pari a Euro 452.620 (i.i.), ma qui già
decurtati delle penali applicate per Euro 50.468,52 e detratto quanto già
ricevuto a seguito della disposta escussione delle fideiussioni per complessivi
Euro 207.518,60 (Euro 41.503,72 per l'escussione della cauzione definitiva e
Euro 166.014,88 per l'escussione della garanzia per anticipazioni) e, dunque,
per un importo complessivo pari a Euro 468.225,40 (i.i.). Il tutto oltre interessi pagina 8 di 119 legali e moratori e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun pagamento sino al saldo effettivo;
– – al risarcimento dei danni subiti e subendi da alla propria immagine e al proprio prestigio, da Controparte_1
liquidarsi in via equitativa;
– accertata la responsabilità solidale di
[...]
con ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. CP_3 Parte_1
50/2016, per l'effetto, alla luce di tutti i motivi rappresentati negli scritti difensivi di condannare in Controparte_1 Controparte_3
via solidale con – – al risarcimento di ogni danno Parte_1
subito da in ragione dell'inadempimento di Controparte_1
imputabile anche alle omissioni di Parte_1 CP_3
e, dunque, al pagamento delle somme indebitamente corrisposte da
[...]
a e da questa mai Controparte_1 Parte_1
restituite, pari a Euro 468.225,40 (i.i.); nonché dei danni subiti e subendi da alla propria immagine e al proprio prestigio, da Controparte_1
liquidarsi in via equitativa;
– in ulteriore subordine: condannare in via solidale tra loro e previo accertamento Parte_1 Controparte_3
della responsabilità solidale di con Controparte_3 Parte_1
ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016, per tutti i motivi rappresentati nei
[...]
propri scritti difensivi: – – al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da in conseguenza della condotta inadempiente di Controparte_1
e della condotta gravemente omissiva di Parte_1 CP_3
pagina 9 di 119 da determinarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. CP_3
sulla base delle risultanze di causa, per tutti i motivi rappresentati nei propri scritti difensivi;
– in ogni caso: rigettare la domanda riconvenzionale proposta in primo grado da poiché infondata in fatto e in Parte_1
diritto, per tutti i motivi rappresentati nei propri scritti difensivi;
B) in via incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 2920/2023 del
Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata Imprese, depositata in data
15.11.2023: - condannare al pagamento Parte_1
dell'ulteriore importo pari ad Euro 55.781,00, a titolo di penale di cui agli artt.
13, comma 5 del Contratto e 15, comma 3 del Capitolato d'Oneri, in aggiunta all'importo pari ad Euro 336.000,00 quantificato dal Giudice di primo grado,
oltre interessi dalla data della domanda, corrispondente all'importo della penale maturata durante il periodo di sospensione dei lavori disposto
Par unilateralmente da , dal 19.07.2018 al 30.08.2018, non quantificata e non ritenuta spettante dal Giudice di prime cure.
C) in ogni caso, con integrale rifusione, in favore di Controparte_1
delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, comprensivi
[...]
(i) delle spese legali sostenute nell'ambito del procedimento per regolamento di competenza innanzi alla Corte di Cassazione (R.G. n. 15650/2021), per un importo pari ad Euro 6.702,44 (come da ordine d'acquisto e fattura sub doc.
69), non allegate nella nota spese depositata in primo grado per mero errore pagina 10 di 119 materiale ma quivi da ricomprendersi in quanto spese certamente sostenute e provate;
nonché (ii) delle spese per rimborso forfettario nella misura del 15%
ex art. 2 del D.M. n. 55/2014, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ha convenuto Controparte_1 Controparte_5 [...]
e innanzi al Parte_1 Pt_3 Controparte_3 CP_6
Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia di impresa, esponendo:
- di aver indetto una procedura di gara, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera sss) e dell'art. 60, d.lgs. n. 50/2016, al fine di acquistare una motonave in
Classe R.I.Na. per vie navigabili interne con cui svolgere il servizio di trasporto pubblico di passeggeri sul lago;
CP_1
- che l'appalto era finalizzato all'ammodernamento della flotta per il trasporto pubblico di passeggeri mediante la progettazione, costruzione e fornitura di una motonave dotata di caratteristiche tecnico-costruttive tali da garantire la più ampia e piena fruibilità da parte della collettività;
- che il capitolato d'oneri della fornitura prevedeva che fossero “comprese nell'appalto:
(a) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie par dare la fornitura completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal capitolato d'oneri, con le caratteristiche tecniche,
pagina 11 di 119 qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b);
(b) la redazione […] della progettazione funzionale ed esecutiva, da redigere a cura dell'appaltatore […];
(c) […] i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore […]”;
- che l'appalto era stato definitivamente aggiudicato in favore della convenuta la quale, al fine della partecipazione alla gara, non Parte_1
disponendo in proprio dei requisiti tecnici previsti dalla documentazione di gara, aveva dichiarato di avvalersi dei requisiti posseduti dalla Parte_5
[...]
- di aver in data 22 marzo 2017 sottoscritto con il Controparte_7
contratto, per un valore di Euro 1.328.119,00, avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 1 e 2 dello stesso, l'“esecuzione della fornitura alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati”;
- che il contratto non era stato correttamente adempiuto dall'appaltatrice;
- di aver pertanto in data 12/08/2019, all'esito di infruttuosa costituzione in mora, deliberato la risoluzione del contratto, avvalendosi di apposita clausola pagina 12 di 119 risolutiva espressa.
Ha chiesto pertanto accertarsi che il contratto di appalto inter partes stipulato in data 22.03.2017 era stato risolto in data 12.08.2019 per inadempimento dell'appaltatore, con effetto retroattivo, e pertanto disporsi la condanna della controparte, all'integrale restituzione di quanto ad Parte_1
essa versato;
ha chiesto inoltre disporsi la condanna di al pagamento in Pt_3
suo favore delle penali contrattuali, ed ancora all'integrale ristoro delle spese connesse alla riattivazione delle procedure necessarie per il successivo affidamento della fornitura nonché infine al risarcimento dei danni all'immagine e al prestigio, da liquidarsi in via equitativa.
Nei confronti dell'altra convenuta, società che aveva Controparte_3
stipulato con un contratto di avvalimento, ha Parte_1
chiesto disporsi la condanna, in solido con al pagamento delle somme Pt_3
dalla stessa dovute in conseguenza della risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento dell'appaltatore.
***
Costituendosi in giudizio, sostenendo trattarsi di Parte_1
appalto sotto soglia, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Brescia, sezione specializzata impresa, a favore dei fori di Bergamo e di
Venezia; nel merito ha contestato la fondatezza delle domande attoree,
pagina 13 di 119 sostenendo che, comunque, quand'anche accertato l'inadempimento imputatole, essa avrebbe avuto diritto a vedersi riconosciuto l'importo dovuto per i lavori svolti, a seguito dell'avvenuta consegna della nave, essendo la committente tenuta a riceverla.
***
costituendosi, ha essa pure chiesto respingersi le pretese Controparte_3
attoree, sostanzialmente aderendo alle difese di ha Parte_1
replicato che comunque, avendo essa regolarmente adempiuto al contratto di avvalimento, non sarebbe stata tenuta a rispondere dell'appalto nella sua interezza.
***
Il Tribunale, qualificato il contratto per cui è causa come appalto di fornitura,
ha riconosciuto la propria competenza, con statuizione confermata dalla
Suprema Corte in sede di regolamento.
***
Ritualmente effettuata la riassunzione, la causa è stata istruita con l'acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti,
previo deposito di memorie integrative autorizzate ai sensi dell'art.183, sesto comma, cpc, ed è stata quindi posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per l'attrice con Controparte_1 Controparte_5
pagina 14 di 119 nel merito:
– in via principale: dichiarare che il contratto di appalto inter partes stipulato in data 22 marzo 2017 è stato risolto in data 12 agosto 2019 con efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 13 del Contratto, dell'art. 15 del Capitolato
d'Oneri, dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, accertata la legittimità della risoluzione per i gravi e reiterati inadempimenti imputabili a ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare, Parte_1
in ogni caso, la risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c. del contratto di appalto inter partes stipulato in data 22 marzo 2018 in virtù dei gravi e reiterati inadempimenti contrattuali posti in essere da Parte_1
– e per l'effetto, alla luce di tutti i motivi rappresentati negli scritti difensivi di con condannare Controparte_1 Controparte_5 [...]
Parte_1
– – all'integrale restituzione di quanto versato da Controparte_1
con e tuttora indebitamente trattenuto da Controparte_5 [...]
per un importo pari a quanto corrisposto (i) a titolo di Parte_1
anticipazione, pari a Euro 265.623,80 (i.e.) e, dunque, pari a Euro 324.061,04
(i.i.); e (ii) a titolo di S.A.L. nn. 1 e 2, pari a Euro 371.000,00 (i.e.) e, dunque,
pari a Euro 452.620 (i.i.), ma qui già decurtati delle penali applicate per Euro
50.468,52 e detratto quanto già ricevuto a seguito della disposta escussione delle fideiussioni per complessivi Euro 207.518,60 (Euro 41.503,72 per pagina 15 di 119 l'escussione della cauzione definitiva e Euro 166.014,88 per l'escussione della garanzia per anticipazioni) e, dunque, per un importo complessivo pari a Euro
468.225,40 (i.i.). Il tutto oltre interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun pagamento sino al saldo effettivo;
– al pagamento delle penali di cui agli artt. 13, comma 5 del Contratto e 15,
comma 3 del Capitolato d'Oneri, nonché 7 del Contratto e 14 del Capitolato
d'Oneri, maturate sia con riferimento al periodo di ritardo accumulato da
[...]
che al periodo di messa in mora, per l'importo di Euro Parte_1
727.809,21;
– – all'integrale ristoro delle spese connesse alla riattivazione delle procedure necessarie al prossimo riaffidamento della fornitura, per l'importo di Euro
11.097,12, ovvero per la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia da codesto Ill.mo Tribunale;
– – al risarcimento dei danni subiti da con Socio Controparte_1
Unico pari a Euro 1.393.442,62 (i.e.), e dunque pari a Euro 1.700.000,00 Pt_1
(i.i.), oltre gli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, per aver determinato la definitiva perdita per con Unico dei Controparte_1 CP_5 Pt_1
finanziamenti stabiliti dalla Convenzione stipulata sub Doc. 53 e 54 e alla luce di quanto stabilito dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 7330 del
14.11.2022 sub Doc. 67, in ragione dell'inadempimento da parte di
[...]
e consistente nella mancata realizzazione della Parte_1 pagina 16 di 119 Motonave per cui è causa nei termini contrattualmente pattuiti;
– – al risarcimento dei danni subiti e subendi da con Controparte_1
alla propria immagine e al proprio prestigio, da liquidarsi in CP_5 CP_5
via equitativa
– sempre in via principale, accertata la responsabilità solidale di CP_3
con ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016,
[...] Parte_1
– per l'effetto, alla luce di tutti i motivi rappresentati negli scritti difensivi di con condannare Controparte_1 CP_1 Controparte_5 CP_3
in via solidale con
[...] Parte_1
– – al risarcimento di ogni danno subito da con Socio Controparte_1
in ragione dell'inadempimento di CP_5 Parte_1
imputabile anche alle omissioni di e, dunque, al pagamento Controparte_3
delle somme indebitamente corrisposte da con Socio Controparte_1
Unico a e da questa mai restituite, pari a Euro Pt_1 Parte_1
468.225,40 (i.i.); al risarcimento dei danni subiti per il ritardo nella consegna della Motonave e all'integrale ristoro delle spese connesse alla riattivazione delle procedure necessarie per il riaffidamento della fornitura, per l'importo di
Euro 11.097,12, ovvero per la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia da codesto Ill.mo Tribunale;
nonché al risarcimento dei danni subiti da con pari a Euro 1.393.442,62 Controparte_1 Controparte_5
pagina 17 di 119 (i.e.), e dunque pari a Euro 1.700.000,00 (i.i.), oltre gli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 per aver concorso a determinare la perdita per CP_1
con dei finanziamenti stabiliti dalla
[...] Controparte_5
Convenzione stipulata sub Doc. 53 e 54 e alla luce di quanto stabilito dalla
Regione Lombardia con D.G.R. n. 7330 del 14.11.2022 sub Doc. 67, in ragione dell'inadempimento da parte di consistente nella Parte_1
mancata realizzazione della Motonave per cui è causa nei termini contrattualmente pattuiti;
nonché dei danni subiti e subendi da CP_1
con Socio Unico S.r.l. alla propria immagine e al proprio
[...]
prestigio, da liquidarsi in via equitativa;
– in subordine: condannare in via solidale tra loro e Parte_1
previo accertamento della responsabilità solidale di Controparte_3
con ai sensi dell'art. 89 del Controparte_3 Parte_1
d.lgs. 50/2016, per tutti i motivi rappresentati nei propri scritti difensivi:
– – al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da Controparte_1
con in conseguenza della condotta inadempiente di Controparte_5 [...]
e della condotta gravemente omissiva di Parte_1 CP_3
da determinarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. sulla
[...]
base delle risultanze di causa, per tutti i motivi rappresentati nei propri scritti difensivi;
– in ogni caso: rigettare la domanda riconvenzionale proposta da poiché infondata in fatto e in diritto, per tutti i Parte_1
pagina 18 di 119 motivi rappresentati nei propri scritti difensivi;
– in ogni caso: con integrale rifusione, in favore di Controparte_1
con Unico delle spese e dei compensi del giudizio, comprensivi CP_5 Pt_1
delle spese per rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2 del D.M. n.
55/2014, come per legge.
per la convenuta Controparte_8
Nel merito, in via principale previe le opportune declaratorie di legge, accertati i gravi inadempimenti di parte attrice alle dovute obbligazioni nonché Controparte_1
l'infondatezza dell'intervenuta risoluzione ex adverso asserita, rigettare ogni avversa istanza, eccezione, domanda e deduzione in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti.
Nel merito, in via residuale: nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, previe le opportune declaratorie di legge, per tutti i motivi esposti in atti, ridurre le richieste di parte attrice Controparte_1
secondo i limiti di legge e di giustizia.
Nel merito,
in via riconvenzionale principale: previe le opportune declaratorie di legge,
accertati i gravi inadempimenti di parte attrice alle Controparte_1
proprie obbligazioni, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto pagina 19 di 119 intercorso con la società per fatto e colpa esclusivi Parte_1
della società e in ogni caso, accertati e Controparte_1
dichiarati i diritti vantati da parte convenuta per le causali ed i titoli tutti Pt_1
esposti in atti, condannare la società al Controparte_1
pagamento in favore di del valore di tutte le Parte_1
prestazioni da essa eseguite, pari alla somma di € 586.023,23, o nella diversa maggiore o minore misura che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, anche a seguito di valutazione equitativa, nonché condannare la società
[...]
al recupero, a sue iniziativa e spese, dell'opera nello stato e Controparte_1
luogo in cui si trova e fissando al riguardo, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.,
un'equa somma in favore di per ogni giorno di Parte_1
ritardo nell'esecuzione del relativo provvedimento. Con riconoscimento su tutte le somme indicate di IVA (se dovuta), oltre a rivalutazione ed interessi di legge, anche anatocistici, sulla somma liquidata dal dì del dovuto al saldo effettivo e ai sensi del D.Lgs. 231/2002.
Nel merito, sempre in via riconvenzionale principale: previe le opportune declaratorie di legge, accertati i gravi inadempimenti di parte attrice alle proprie obbligazioni, condannare altresì la Controparte_1
società per le causali ed i titoli tutti esposti in Controparte_1
atti, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da Parte_1
pari alla somma di € 411.271,01, o nella diversa maggiore o minore
[...]
pagina 20 di 119 misura che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, anche a seguito di valutazione equitativa, nonché, accertato altresì il danno curriculare da c.d.
perdita di chance subito da condannare la società Parte_1
al relativo risarcimento pari alla somma di € Controparte_1
66.405,95, o nella diversa maggiore o minore misura che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, anche a seguito di valutazione equitativa;
quindi,
accertati altresì i danni d'immagine subiti dalla convenuta condannare la Pt_1
società al relativo risarcimento da determinarsi Controparte_1
secondo giustizia, anche in via equitativa.
Infine, accertata e dichiarata illegittima la richiesta da parte di
[...]
di escussione della cauzione definitiva stipulata da con Controparte_1 Pt_1
la società per le causali esposte in atti, Controparte_4
condannare la società al risarcimento in favore Controparte_1
di dell'ulteriore somma di € 41.503,72. Parte_1
Con riconoscimento su tutte le somme indicate di IVA (se dovuta), oltre a rivalutazione ed interessi di legge, anche anatocistici, sulla somma liquidata dal dì del dovuto, ovvero dalla domanda, fino al saldo effettivo.
Nel merito, in via riconvenzionale residuale: in subordine alle precedenti domande in via riconvenzionale, ogni avversa istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta, per le causali ed i titoli di cui in atti, previe le opportune declaratorie, condannare in ogni caso l'attrice al Controparte_1 pagina 21 di 119 pagamento del dovuto alla convenuta ex art. 2041 Parte_1
c.c., da determinarsi secondo giustizia anche in via equitativa, nonché
condannare la stessa società al recupero dell'opera nello stato e luogo in cui si trova e fissando al riguardo, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., un'equa somma in favore di per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione Parte_1
del relativo provvedimento.
Con riconoscimento su tutte le somme indicate di IVA (se dovuta), oltre a rivalutazione ed interessi di legge, anche anatocistici, sulla somma liquidata dal dì del dovuto, ovvero dalla domanda, fino al saldo effettivo.
In ogni caso: spese, diritti e onorari tutti rifusi, con condanna anche ai sensi dell'art. 4, comma 1- bis, del D.M. 55/2014 e s.m.i. nonché dell'art. 96, commi
1 e 3, c.p.c. ove integrato;
oltre rimborso forfetario del 15% e accessori come per legge.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione di tutta la documentazione prodotta dalla convenuta nei termini di legge nonché delle formulate istanze di Pt_1
istruttoria testimoniale (secondo i capitoli di prova e con i testi già indicati) e si rinnovano le seguenti ulteriori richieste istruttorie, il tutto come già meglio specificato in memoria 183, co. 6, n. 2 c.p.c.:
- si richiede l'esperimento di Consulenza Tecnica d'Ufficio onde sottoporre alla valutazione di un perito tanto le questioni di ordine tecnico, quanto le pagina 22 di 119 valorizzazioni esposte dalla convenuta in tema di esecuzione di appalti pubblici.
Nello specifico si propongono i seguenti temi d'indagine ritenuti necessari,
previa accurata ispezione della motonave in costruzione denominata
[...]
, sita presso gli stabilimenti della convenuta Pt_4 Parte_1
in Dolo (VE):
[...]
(i) Accertare la consistenza e quantificare le prestazioni eseguite da
[...]
per la realizzazione della motonave in costruzione, Parte_1
anche alla luce della documentazione di spesa fornita in atti dalla convenuta e di eventuali disvalori rilevabili per difformità rispetto allo scopo di fornitura;
(ii) Accertare e quantificare i danni subiti dalla convenuta
[...]
per la c.d. sottoproduzione da “andamento anomalo” Parte_1
dell'appalto così come esposta in atti, accertandone la congruità delle relative somme indicate.
Altresì si chiede che l'Ill. Giudice ordini alla parte attrice Controparte_1
l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., della seguente documentazione
[...]
prescritta normativamente e/o prevista da contratto, tutta necessaria ai fini di una corretta quantificazione dei «lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti» ai sensi dell'art. 108, co. 5, D.Lgs. 50/2016:
1) Relazione particolareggiata del Direttore dei Lavori, propedeutica alla pagina 23 di 119 risoluzione contrattuale come stabilito ex art. 108, co. 3 del D.Lgs. 50/2016;
2) Elenco dei prezzi unitari, facente parte del Contratto ai sensi del suo art. 21,
co. 1, lett. c);
3) Computo metrico e Computo metrico estimativo, richiamati dal Contratto
all'art. 21, co. 3, lett. a).
per la convenuta Parte_6
Nel merito, in via principale:
Previe le opportune declaratorie di legge, accertata l'infondatezza della risoluzione unilateralmente disposta nonché i gravi inadempimenti di parte attrice alle dovute obbligazioni, rigettare ogni avversa istanza, eccezione,
domanda e deduzione in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atto.
Nel merito, in via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, previe le opportune declaratorie di legge, ridurre le richieste di parte attrice riconducendole entro i limiti di legge e di giustizia per tutti i motivi esposti in atti.
In ogni caso Spese e compensi di lite tutti rifusi, con condanna anche ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. qualora ritenuto integrato, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori come per legge. In via istruttoria pagina 24 di 119 Si insiste in ogni caso per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate in atti.
***
La sezione specializzata impresa del Tribunale di Brescia ha quindi deciso la causa stabilendo nel merito quanto segue:
<<
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
A) accerta che il contratto di appalto stipulato in data 22 marzo 2017 è stato risolto in data 12 agosto 2019 con efficacia retroattiva per inadempimento di
Pt_1 Parte_1
B) condanna alla restituzione di quanto versato da Parte_1
con pari ad euro 468.225,40 oltre Controparte_1 Controparte_5
interessi dalla domanda al saldo;
C) condanna al pagamento della somma di euro Parte_1
336.000,00 a titolo di penale ex artt. 13, comma 5 del Contratto e 15, comma 3
del Capitolato d'Oneri, penale così ridotta ex art. 1384 cod. civ., oltre interessi dalla data della domanda, in solido con nei termini di cui al Controparte_3
punto E);
D) accerta la responsabilità solidale di con Controparte_3 Pt_1 pagina 25 di 119 ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016; Parte_1
E) condanna in solido con al Controparte_3 Parte_1
pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di euro 30.000,00
oltre interessi come indicato in parte motiva
F) rigetta le domande riconvenzionali formulate da Parte_1
G) condanna le convenute a tenere indenne parte attrice delle spese di lite e pertanto a corrisponderle la somma di euro 31.196,25 a titolo di compenso,
oltre rimborso forfettario, accessori di legge, rimborso di CU e marca.>>
***
A tale decisione il giudice di prime cure è pervenuto sulla base delle seguenti valutazioni.
1.(sul piano negoziale)
In data 22 marzo 2017, all'esito di un bando di gara pubblicato in data 9
novembre 2016, e hanno sottoscritto un contratto, per un CP_5 Pt_3
valore di Euro 1.328.119,00, avente ad oggetto, l'“esecuzione della fornitura alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati ….sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato d'Oneri della fornitura e relativi disegni allegati,
costituenti parte integrale e sostanziale dello stesso” (articolo 1, comma 1 del pagina 26 di 119 Capitolato d'Oneri), dalla “specifica tecnica costruzione nave San Paolo” posta a base di gara e relative tavole grafiche progettuali e allegati, che l'Appaltatore
dichiara di aver ricevuto, conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e/o riserva”.
Il medesimo articolo precisa che l'“Offerta Tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la
Stazione appaltante e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato d'Oneri”.
Il contratto prevedeva inoltre che “il tempo utile per ultimare la fornitura in ogni sua parte e consegnarla […] è fissato […] in 315 (trecentoquindici) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di avvio di cui al comma 1” con specifico “obbligo dell'appaltatore il rispetto puntuale del cronoprogramma”
(cfr. doc. 5 prodotto da parte attrice)
I pagamenti erano previsti secondo le scadenze indicate all'art. 17 del capitolato d'oneri per cui “Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato dalla stazione appaltante, previa certificazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, contro presentazione di fattura, con le seguenti modalità:
- 20% eventuale anticipazione;
- 20% a chiusura fasciame scafi;
pagina 27 di 119 - 10% alla consegna dei motori ed invertitori;
- 10% al montaggio dall'apparato motore e organi di governo;
- 20% alla messa in acqua dell'imbarcazione prima dell'inizio prove;
- 15% al termine di tutte le prove previste per l'idoneità alla navigazione
(stabilità, velocità, consumi, ecc.) e di funzionalità degli impianti di bordo;
- 5% alla consegna di tutta la documentazione tecnica come indicato nella
Specifica tecnica, approvata ove necessaria dagli Enti predisposti,
indispensabile alla messa in esercizio della nave”.
L'art. 13 individuava altresì una clausola risolutiva espressa costituita dal ritardo, imputabile all'appaltatore, per oltre 60 giorni naturali consecutivi e in caso di “esito negativo della risoluzione delle non conformità come previsto dall'art. 12 comma 5 del presente contratto”
2.(sullo svolgimento del rapporto)
E' pacifico il pagamento del primo e del secondo SAL.
In sede di pagamento del primo SAL la stazione appaltante ha applicato una penale pari ad euro 50.486,52 per ritardi sul cronoprogramma.
L'appaltatrice in sede di approvazione del primo SAL ha formulato formale riserva con la quale ha contestato la legittimità dell'applicazione della penale ed ha richiesto il riconoscimento economico per le prestazioni di progettazione pagina 28 di 119 definitiva, esecutiva e funzionale avanzando richiesta di pagamenti pari ad €
130.468,52 non riconosciuti dalla S.A.
In data 29.08.2018 è stato effettuato il pagamento del SAL n. 2.
ha allegato di aver maturato il diritto al pagamento del secondo SAL Pt_3
già in data 14 marzo 2018 rinviando a tale fine ad una comunicazione il cui
Par contenuto è stato “omissato” in sede di produzione. ha comunque provato la maturazione a tale data dei presupposti per la liquidazione del secondo SAL
mediante produzione di due solleciti in data 5.05.2018 (doc. 19 di parte convenuta) e in data 09.07.2018 (doc. 20 di parte convenuta).
Con ulteriore comunicazione ha nuovamente sollecitato l'emissione e il Pt_3
pagamento del SAL e nel contempo comunicato la sospensione delle prestazioni a decorrere dal 19.07.2018 (doc. 21 di parte convenuta).
Il pagamento delle lavorazioni relative al detto S.A.L. n. 2 è stato effettuato in data 30.08.2018.
In occasione della sottoscrizione del S.A.L. n. 2, formalmente ricevuto in data
30.08.2018, l'appaltatrice ha apposto firma con riserva, esplicitata in Pt_3
data 14.09.2018, con la quale ha confermato le precedenti riserve chiedendo il risarcimento danni da sottoproduzione - che ha quantificato in euro 21.594,60 -
dovuti alla sospensione dei lavori determinata dall'ingiustificata inerzia nei pagamenti della stazione appaltante.
pagina 29 di 119 Ne è seguita una serie di sopralluoghi in data 28 settembre 2018, in data 12
ottobre 2018 (docc.
8-9 di parte attrice).
In data 8 novembre 2018 la la Stazione appaltante ha diffidato diffidare l'Appaltatore a “completare l'allestimento degli impianti e delle finiture della
CP_ motonave propedeutiche al trasporto a (in particolare: Impianti meccanici;
Impianti elettrici;
Coibentazioni termoacustiche ed isolazioni REI;
Allestimenti
e finiture;
Apparati di governo) con la completa risoluzione delle difformità
Contr segnalate dal entro e non oltre il termine del 14 dicembre 2018”
costituendo l'appaltatrice in mora ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, punto 2
del Contratto e dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 (doc. 10 di parte attrice).
La diffida è stata riscontrata da ZM (doc. 11 di parte attrice).
In successione di tempo hanno poi avuto luogo il sopralluogo del 21 dicembre
2018 (doc. 12 di parte attrice) riscontrato con missiva del gennaio del 2019 da parte conventa (cfr. doc. 25 di parte convenuta prodotto in parte omissato), il
Par sopralluogo del 7 febbraio 2019 (doc. 13 di parte attrice) riscontrato da con nota del 11 febbraio (doc. 26 di parte convenuta) e una successiva nota del
18 febbraio 2019 della stazione appaltante con cui quest'ultima ha contestato alla controparte il grave inadempimento con richiesta di idonee spiegazioni
(doc. 14 di parte attrice).
Contr Nel corso di un successivo sopralluogo del 12 luglio 2019 il ha constatato pagina 30 di 119 che “lo stato di avanzamento dei lavori complessivi della era Pt_7
sostanzialmente il medesimo già rilevato in occasione nei precedenti sopralluoghi di dicembre e di febbraio, così come invariata risultava la situazione dei locali e delle sovrastrutture, nonché la permanenza delle difformità già elencate nei richiamati precedenti sopralluoghi” (doc. 15 di parte attrice).
Con PEC n. 1027 del 26 luglio 2019 la Stazione Appaltante ha diffidato e costituito in mora l'Appaltatore ai sensi degli artt. 13 del Contratto d'Appalto e
108 del d.lgs. n. 50/2016, assegnando allo stesso un termine di 15 (quindici)
giorni dal ricevimento della comunicazione “per la risoluzione delle difformità
segnalate e per la presentazione di idonee controdeduzioni in ordine alle contestazioni mosse con la presente” (doc. 16 di parte attrice). In tale diffida
NL SR ha precisato che aveva “accumulato un Parte_1
ritardo di oltre 500 giorni, ben superiore ai 60 giorni previsti dall'art.13,
comma 1 del Contratto;
e penali di importo largamente superiore al 10%
dell'importo contrattuale;
e per ciò solo, la Stazione Appaltante risulta essere obbligata a procedere alla risoluzione in danno del Contratto per effetto della clausola risolutiva espressa”. Ha aggiunto che “nel corso dei sopralluoghi effettuati presso il Vostro cantiere in Dolo (VE), da ultimo in data 12 luglio
2019, sono state riscontrate numerose difformità nella fornitura rispetto a quanto contrattualmente previsto. Sul punto si rinvia alle contestazioni pagina 31 di 119 segnalate con l'ultimo verbale di sopralluogo (cfr. All. 1)”.
La appaltatrice ha risposto con nota del 10 agosto 2019 (doc. 17 di parte attrice) con cui ha lamentato l'illegittimità della diffida in quanto sottoscritta dal solo RUP e non dal DEC/DL e in assenza di relazione particolareggiata, in violazione dell'art. 108 del Codice degli Appalti. Ha inoltre reiterato le contestazioni in merito all'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, osservando esser intervenuto pagamento dei lavori per il solo
30,64% a fronte di lavori eseguiti per il 65%; ha poi allegato che dal verbale di sopralluogo era emersa la prosecuzione dei lavori rispetti ai precedenti sopralluoghi.
In data 12.08.2019 il C.d.A. dell'attrice, preso atto della relazione del RUP, ha deliberato la risoluzione del Contratto (doc. 18 di parte attrice), comunicata all'appaltatrice con PEC prot. n. 1093 del 13 agosto 2019 (doc. 19 di parte attrice).
In tale documento rilevato che “nessuna controdeduzione degna di nota sul piano tecnico perveniva da codesto Appaltatore in ordine sia all'ormai ampiamente conclamata violazione dei termini di esecuzione del Contratto che alle rilevate negligenze nell'esecuzione dello stesso” e che “nonostante il decorso del termine assegnato con la sopra richiamata diffida e messa in mora,
le difformità segnalate e accertate in sede di sopralluogo del 12 luglio 2019
non sono state superate”; rilevato che “permangono, dunque, gravi difformità pagina 32 di 119 accertate e non risolte, nonché un ritardo nell'esecuzione della fornitura di 586
giorni e penali per importo largamente superiore al 10% dell'importo del
Contratto d'Appalto tali da permettere di ritenere provata la grave incapacità
dell'Appaltatore nell'eseguire la fornitura entro il termine convenuto e a regola d'arte”, NL SR ha comunicato alla controparte che in data 12 agosto 2019, “il
Consiglio di Amministrazione della Scrivente, su proposta del RUP,” aveva
“deliberato di concludere la procedura di cui agli artt. 13 del Contratto
d'Appalto, e 108 del d.lgs. n. 50/2016 avvalendosi della clausola risolutiva espressa e, dunque, procedendo alla dichiarazione di risoluzione del rapporto contrattuale in essere”.
NL SR ha così comunicato alla controparte “l'intervenuta risoluzione del
Contratto in essere, stante l'inadempimento di alle Parte_1
proprie obbligazioni contrattuali ai sensi dell'artt. 13 del Contratto d'Appalto e
108 del d.lgs. n. 50/2016, nonché il decorso infruttuoso del termine concesso per la presentazione delle proprie controdeduzioni;
l'applicazione di penali per un ammontare pari a Euro 727.809,21”
3.(la valutazione circa le reciproche domande di risoluzione per inadempimento)
3.1
NL SR contesta alla controparte contesta “gravissimi ritardi rispetto al pagina 33 di 119 cronoprogramma pattuito” nonché varie difformità che emergerebbero dal verbale di sopralluogo del 12 luglio 2019 e dei precedenti rinviando “per una più puntuale analisi delle difformità e dello stato di avanzamento della
Par fornitura” ai verbali dei sopralluoghi effettuati presso il cantiere di – Doc.
15”.
Su tali premesse la domanda formulata in via principale da parte attrice è volta all'accertamento della intervenuta risoluzione di diritto del contratto, in conformità alla condizione risolutiva espressa di cui all'art. 13 del contratto sopra richiamata.
3.2
E' indubbio il ritardo nella fornitura, essendo pacifico che, alla data del 12
agosto 2019, la fornitura, che a termini contrattuali doveva avvenire entro il 8
febbraio 2018, non era stata ancora eseguita.
3.3
Al fine di valutare la legittimità di tale risoluzione, che consegue non solo al ritardo, ma anche all'imputabilità dello stesso all'appaltatrice, è necessario valutare le allegazioni delle convenute e, segnatamente, di Controparte_10
che imputa vari inadempimenti alla stazione appaltante idonei, in sua tesi,
[...]
da un lato a giustificare il ritardo nell'esecuzione dei lavori, dall'altro a fondare l'accoglimento della domanda di risoluzione da essa stessa formulata.
pagina 34 di 119 3.4
In sintesi lamenta: Parte_1
a)- la mancata predisposizione e consegna, da parte di NL SR di un progetto esecutivo effettivamente realizzabile nell'immediato;
b)- l'invasiva attività di verifica del D.L. e i condizionamenti della Stazione
Appaltante;
c)- il ritardo nei pagamenti;
d)- l'arbitrario impedimento ad eseguire il contratto e)- specifiche violazioni del codice degli appalti e violazioni delle norme di correttezza e buona fede.
3.4.a)
Sulla mancata predisposizione e consegna del progetto esecutivo
“effettivamente realizzabile”.
CP_1 di Pt_3
sostiene che, avendo in data 29/12/2015 NL SR indetto una procedura
[...]
di gara aperta avente ad oggetto l'intera progettazione della successiva opera costituita dalla nave “in Classe R.I.Na. per vie navigabili interne e conforme alla direttiva 2006/87 /EC, per il servizio di trasporto pubblico passeggeri sul
CP_ lago d ”, alla data del bando per il contratto di cui è causa (9/11/2016) NL
pagina 35 di 119 SR doveva avere a sua disposizione l'integrale progettazione della motonave da eseguirsi, comprensiva tanto dei livelli “definitivo di base e di classifica” ed
“esecutivo”, quanto di approvazioni dell'ente R.I.Na.”.
Ciò posto, lamenta che la stazione appaltante, “nonostante il fermo divieto a riguardo posto dall'art. 59 del Codice Appalti vigente e pur avendo a disposizione la completa progettazione esecutiva, comprensiva per legge di approvazioni R.I.Na., già precedentemente affidata”, avrebbe omesso di fornirgliela, limitandosi a predisporre poche tavole progettuali ed un'ampia specifica tecnica a tratti altresì erronea.
si duole del fatto che in tal modo l'avrebbe onerata anche Pt_3 CP_12
dell'integrale progettazione, anziché della sola esecuzione, dell'opera da costruirsi” e ciò in violazione dell'art. 59 o, comunque, dell'art. 23 comma 24
del codice degli appalti.
Sostiene, pertanto, che “la mancata predisposizione e consegna da parte di di un progetto esecutivo effettivamente Controparte_1
realizzabile nell'immediato dall'appaltatore – Parte_1
ovvero completo di tutti gli elementi e delle approvazioni/autorizzazioni normativamente prescritte – ” da un lato renderebbe non imputabile ad essa convenuta il ritardo (essendosi la stessa dovuta farsi carico della progettazione particolareggiata e dei tempi di risposta del Ri.na) dall'altro “costituirebbe grave inadempimento ad un'obbligazione primaria ed essenziale della pagina 36 di 119 Committente pubblica” e legittimerebbe “pienamente la richiesta di declaranda risoluzione del vincolo contrattuale per sua esclusiva colpa”
Afferma che tale evenienza, oltre a giustificare la risoluzione per inadempimento della stazione appaltante renderebbe evidente il fatto che l'infondatezza della pretesa attorea, fondata su ritardi esecutivi dell'appalto per asserita responsabilità dell'appaltatore, in realtà invece insussistente.
Poiché, secondo quanto stabilito dall'art.108, comma 4, del codice la risoluzione in danno dell'appaltatore può essere disposta dalla stazione pubblica committente solo qualora «l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore», la stessa non potrebbe trovare giustificazione “in presenza di incertezze, aleatorietà e conseguenti ritardi imputabili esclusivamente, al contrario, alle inadempienze originarie dell'amministrazione pubblica”.
Pertanto nel caso in cui il termine di ultimazione dei lavori venga a slittare per ragioni ascrivibili a responsabilità della committente, l'assunzione del relativo rischio da parte dell'appaltatore non troverebbe giustificazione alcuna, posto che in tal modo si verrebbe a determinare la trasformazione dell'appalto per cui è causa da contratto commutativo a contratto aleatorio.
Controparte_13
a tale tesi replica affermando anzitutto che la procedura avviata nel
[...]
pagina 37 di 119 2015 sarebbe stata superata da quella avviata nel novembre 2016, per l'affidamento sia della realizzazione che della progettazione della motonave, e ciò “in ragione di una valutazione svolta dalla Stazione Appaltante,
nell'esercizio delle proprie prerogative, rientrando le scelte in merito all'an e al quomodo della progettazione da porre a base di gara nella piena discrezionalità
amministrativa riservata alla Pubblica Amministrazione”.
Aggiunge di aver chiesto ai concorrenti di offrire non solo “a) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare la fornitura completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal capitolato d'oneri, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b); ma anche “b) la redazione, prima dell'esecuzione di cui alla lettera a), della progettazione funzionale ed esecutiva, da redigere a cura dell'appaltatore, in conformità al progetto posto a base di gara dalla Stazione appaltante e da approvare da parte di quest'ultima,
nonché dalla Società di Classifica (RINa) e dagli altri enti competenti” (art. 5,
lett. a) e b) del capitolato d'Oneri –doc.3).
Posizione del Tribunale
Le argomentazioni di in ordine all'oggetto del contratto e alle Pt_3
obbligazioni assunte dalle parti non sono condivisibili. pagina 38 di 119 Anzitutto la qualifica del contratto per cui è causa quale appalto di fornitura rende inconferente il richiamo al disposto dell'art. 59 del Codice degli Appalti
nel testo applicabile al contratto de quo che, vietando “l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori” disciplina il contratto di appalto di lavori e non il contratto di appalto di fornitura.
In secondo luogo l'art. 23 comma 24 del codice degli appalti, pacificamente applicabile a tutti i contratti di appalto, il quale recita «La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In
caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche», non vieta l'affidamento congiunto di progettazione e fornitura.
Nel caso di contratto di fornitura non vi è un divieto generale di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione ma una mera indicazione di una regola generale che la stazione appaltante, nella sua discrezionalità, può ben derogare senza che tale decisione sia sindacabile dalla controparte contrattuale che, nel momento in cui ha deciso di partecipare alla gara e di concludere il contratto, era ben a conoscenza del suo oggetto e, quindi, della portata delle obbligazioni assunte.
Nel Capitolato richiamato nel contratto, era espressamente richiesto ai pagina 39 di 119 concorrenti di offrire non solo l'esecuzione della fornitura completamente compiuta secondo le indicazioni del capitolato d'oneri di lavori ma anche “la redazione, prima dell'esecuzione …., della progettazione funzionale ed esecutiva, da redigere a cura dell'appaltatore, in conformità al progetto posto a base di gara dalla Stazione appaltante e da approvare da parte di quest'ultima,
nonché dalla Società di Classifica (RINa) e dagli altri enti competenti” (art. 5,
lett. a) e b) del capitolato d'Oneri – doc. 3 di parte attrice).
E' pertanto da escludere che la stazione appaltante fosse era tenuta a consegnare alla appaltatrice un “progetto, sotto ogni profilo – tecnico e amministrativo – ab origine eseguibile” come preteso dalla convenuta Pt_3
essendo sufficiente, per la regolarità della procedura e la validità del contratto,
la predisposizione di una Specifica Tecnica, corredata di tavole progettuali, in quanto è obbligazione a carico dell'appaltatore quella della definizione della progettazione esecutiva, dell'ottenimento delle relative autorizzazioni ed infine della costruzione della motonave.
E' parimenti infondata la tesi di parte convenuta secondo cui l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della conseguente acquisizione delle autorizzazioni avrebbe trasformato il contratto di appalto da commutativo ad aleatorio, il che secondo si sarebbe determinato in considerazione degli Pt_3
"imprevedibili tempi per l'ottenimento delle autorizzazioni dell'Ente terzo
R.I.Na.,” nonché della “moltitudine dei desiderata impartiti volta per volta pagina 40 di 119 dalla S.A. tramite il D.E.C. ben oltre la Specifica Tecnica delle lavorazioni”.
Infatti il Registro Navale, in qualità di ente strumentale autorizzato in Italia
allo svolgimento di pubbliche funzioni, quali il rilascio di certificazioni, ricade nella nozione di pubblica amministrazione, in quanto soggetto di diritto privato esercente un'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e comunitario: non vi è pertanto alea alcuna nell'obbligazione di ottenere del
R.I.Na le certificazioni essendo questo, una volta correttamente incaricato del rilascio delle certificazioni, tenuto all'esame della domanda.
E' vero che un imprevedibile ritardo del R.I.Na nel rilascio di certificazioni tempestivamente e regolarmente richieste può avere incidenza nell'esecuzione dell'appalto ma tale circostanza non rende l'appalto aleatorio, potendo al più
rendere non colpevole il ritardo dell'appaltatore nella misura in cui ne sia conseguenza.
Infine la presenza di una specifica tecnica delinea l'oggetto del contratto di appalto escludendo ogni “insicurezza” nell'entità e nell'esistenza della prestazione del contratto e, conseguentemente, ogni aleatorietà.
L'eventuale erroneità di alcune delle indicazioni della specifica tecnica potrebbe, al più, integrare un inadempimento della stazione appaltante mentre i
“desiderata impartiti” dalla stessa al di fuori del contenuto della specifica sono chiaramente estranei all'oggetto dell'obbligazione.
pagina 41 di 119 In conclusione va escluso che la mancata consegna del progetto esecutivo costituisca inadempimento della stazione appaltante e che l'acquisizione delle autorizzazioni spettasse alla stazione appaltante.
Resta pertanto da chiedersi se il ritardo dell'appaltatrice sia giustificato:
- dai ritardi nel rilascio delle autorizzazioni da parte del R.I.Na,
- dai lamentati errori nelle specifiche tecniche,
- dalle ingerenze e richieste della stazione appaltante o
- dal ritardo nei pagamenti dei SAL.
Sull'incidenza dei ritardi nel rilascio delle autorizzazioni da parte del R.I.Na
Le parti hanno ampiamente argomentato, oltre che con riguardo all'individuazione del soggetto tenuto - a termini contrattuali - all'acquisizione delle autorizzazioni, in merito al comportamento tenuto da Controparte_10
alla quale, secondo NL SR, sarebbero imputabili tali ritardi per non aver
[...]
tempestivamente concluso con il R.I.Na il contratto di sorveglianza.
Le allegazioni di non sono idonee a comprovare che il notevole ritardo Pt_3
nell'esecuzione della prestazione a suo carico, sopra evidenziato, sia conseguenza dei ritardi delle autorizzazioni del R.I.Na. Infatti ha sì Pt_3
indicato quali richieste inoltrate al R.I.Na non sarebbero state evase ma non ha specificato, nell'articolato e complesso svolgimento del rapporto contrattuale,
quale incidenza potessero avere in concreto l'omissione o il ritardo delle pagina 42 di 119 singole risposte del R.I.Na sul corretto sviluppo dei lavori come indicati nel cronoprogramma approvato.
Sull'incidenza dei lamentati errori nelle specifiche tecniche
Il R.I.Na. non ha approvato i disegni dei cc.dd. Bilancio Elettrico e Schema
Unifilare (“One Line Diagram”) a causa della non conformità della stessa specifica tecnica posta a base di gara da NL al regolamento citato dal R.I.Na.
per cui “The main source of electrical power is to consist of at least two generating sets”.
rileva che, nel caso della motonave “ ”, era necessaria Pt_3 Parte_4
l'installazione di una batteria ad hoc che facesse da seconda fonte principale di energia in grado di alimentare i servizi essenziali in caso di avaria del generatore principale, mentre la specifica tecnica prevedeva fin da principio un solo sistema di generazione elettrica principale (cfr. doc. 39 di parte convenuta).
NL SR contesta tale rilievo evidenziando che il secondo sistema di generazione è indicato nella specifica tecnica sia al paragrafo “20.5.2 Centrale
elettrica di emergenza” che al paragrafo “20.5.5 Batterie, carica batterie”
(pagg. 57-58 Specifica Tecnica sub doc. 6 di parte convenuta).
A tale risposta replica osservando che la specifica individua una Pt_3
centrale di emergenza e non una seconda fonte principale di energia.
pagina 43 di 119 Il Tribunale sul punto non prende posizione, ma nel contempo afferma <
tale errore, quand'anche fosse confermato, non sarebbe idoneo a giustificare il gravissimo ritardo nell'esecuzione della fornitura>>. Ciò perché << la convenuta non ha esplicitato in che termini tale allegato errore abbia determinato il ritardo nell'esecuzione della propria prestazione né risulta che tra le giustificazioni fornite alla stazione appaltante in merito al ritardo maturato, abbia mai lamentato la presenza di errori Controparte_10
nella specifica tecnica posta alla base della gara.>>
Sull'incidenza della condotta della stazione appaltante, con continue ingerenze da parte sua nello svolgimento della prestazione ed in particolare con l'imposizione, da parte della committente, dell'installazione di un apparato motore fornito da un operatore economico di sua scelta.
Il Tribunale sul punto esclude potersi ravvisare alcuna violazione contrattuale nella condotta della stazione appaltante, osservando <
Tecnica prevede che l'Appaltatore debba sottoporre alla stazione appaltante almeno due soluzioni di alimentazione della Motonave tra cui poter scegliere
(cfr. cap.
6.3 del doc. 6 di parte convenuta ove è scritto che: “Laddove non indicato con precisione la marca o il modello del macchinario, il Cantiere
Costruttore avrà libertà di scelta, ma l'acquisto e l'installazione dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'armatore in almeno 3 scelte senza sovrapprezzo. Per macchinari o impianti specialistici, previo giustificato pagina 44 di 119 motivo accettato esplicitamente dall' è ammessa la presentazione di Pt_8
solo 2 offerte.”).>>.
Poiché l'indicazione della preferenza era prevista a termini contrattuali, la scelta della stazione appaltante, peraltro … disattesa, …, non può certo costituire un'indebita ingerenza e non può giustificare l'inadempimento di parte convenuta.
Le ulteriori ingerenze – si fa riferimento alle seguenti: << “I lamierini di protezione della coibentazione saranno in lamiera forata di alluminio e non di acciaio zincato a caldo”; o ancora: “Arch. chiede di non installare la Per_1
prima e l'ultima sedia delle due file presenti ad estrema prua del ponte principale, che saranno fomite di rispetto sfuse”.>> - riguardano la richiesta di modifica del materiale dei “lamierini di protezione di coibentazione” e la richiesta di non installare la prima e l'ultima sedia, da fornire invece sfuse.
Osserva il Tribunale, quanto al primo aspetto, che parte attrice ha replicato sul punto che tale componente è “del tutto minimale” e nulla la convenuta ha osservato sul punto;
quanto al secondo aspetto, che la richiesta di non montare due sedie non può aver avuto alcuna giustificazione nel ritardo e pertanto nell'inadempimento di parte convenuta.
Sull'incidenza dei ritardati pagamenti e sulle “vessazioni” subite dall'appaltatrice.
pagina 45 di 119 Secondo la tesi di l'applicazione di penali per il ritardo in sede di Pt_3
approvazione del SAL n.1 sarebbe illegittima così come il mancato riconoscimento di spese per la progettazione esecutiva. Il Tribunale ritiene priva di giuridico fondamento la pretesa al riguardo di facendo Pt_3
richiamo alle considerazioni sopra esposte.
Con riguardo al pagamento del SAL n.2 allega di aver comunicato in Pt_3
data 14 marzo 2018 il raggiungimento dello stato di avanzamento idoneo a giustificare l'emissione del secondo SAL.
Il Tribunale riporta quanto in proposito espresso nell'art.17 del capitolato d'oneri: “Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di
cui al comma 1: a) il DEC redige la contabilità ed emette lo stato di
avanzamento delle prestazioni di fornitura, che deve recare la dicitura:
«prestazioni a tutto il ……………………» con l'indicazione della data di
chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, che deve
riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento delle
prestazioni di fornitura di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di
emissione. …..Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, la Stazione
appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento
entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato
e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore.
5. La rata di saldo,
nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del
pagina 46 di 119 certificato di verifica di conformità della fornitura, previa presentazione di
regolare fattura fiscale….”.
Rileva quindi non esser stata contestata l'affermazione di secondo cui il Pt_3
verificarsi della condizione per il pagamento del secondo SAL sarebbe stato comunicato in data 14/03/2018. Rileva, ancora, che NL SR sostiene che “il pagamento del SAL n. 2, cui NL si è determinata in data 29 agosto 2018, è
intervenuto, come puntualmente evidenziato dal RUP nella propria relazione allegata alla Delibera del C.d.A. del 12 agosto 2019 (cfr. Doc. 18), “nonostante il persistere dei ritardi e delle mancanze, intendendo la Stazione Appaltante
dare seguito allo “spirito di massima conciliazione” più volte dichiarato dall'appaltatore, “senza tuttavia accettare il crono-programma unilateralmente predisposto e con riserva di applicazione delle ulteriori penali maturate”.
A tale proposito il Tribunale conclude ritenendo ingiustificato il ritardo della stazione appaltante nell'attivare la procedura di cui all'art. 17 del capitolato e conseguentemente nel relativo pagamento. Osserva al riguardo che il pagamento del secondo SAL era previsto alla “consegna dei motori ed invertitori” e che tale consegna emerge dal verbale di sopralluogo che ha dato origine al pagamento del secondo SAL.
Ne deduce doversi ritenere giustificata la sospensione dei lavori disposta dalla convenuta dal 19 luglio 2018 al 30 agosto 2018.
pagina 47 di 119 Osserva, tuttavia, che tale ritardo (che in tesi della stessa convenuta le avrebbe determinato un danno da quantificarsi in euro 21.594,60) non è tale da giustificare né il considerevole ritardo già maturato alla data del pagamento del secondo SAL né, soprattutto, quello ulteriormente maturato alla data di dichiarazione della risoluzione.
Con riguardo ad ulteriori omessi pagamenti, il Tribunale, premesso che l'art. 17 del Capitolato d'Oneri aveva previsto i termini per la liquidazione contrattuale dei pagamenti, e tali liquidazioni non erano ancorate a “singole percentuali di avanzamento concretamente raggiunte” od a “lavorazioni già
accertate”, e che detto articolo aveva stabilito che il pagamento del terzo SAL
dovesse avvenire al montaggio dall'apparato motore e degli organi di governo,
rileva che i verbali di sopralluogo non attestano il regolare montaggio dell'apparato motore e degli organi di governo, che avrebbero autorizzato il pagamento del terzo SAL, e che la parte convenuta non ha offerto prova di tale circostanza.
Parte_ Sull'incidenza nel ritardo complessivo del comportamento di NL SR che
[... giudica contrario a buona fede e correttezza e della violazione di varie norme del codice degli appalti.
Il Tribunale ritiene trattarsi di comportamenti e violazioni che attengono in parte alla fase esecutiva del contratto (sicché paiono volte a lamentare l'inadempimento della stazione appaltante) in parte alla fase relativa alla pagina 48 di 119 dichiarazione di risoluzione e alla fase successiva.
Riservato al prosieguo l'esame delle contestazioni che non attengono alla fase esecutiva,, il Tribunale dà anzitutto conto della doglianza di secondo Pt_3
cui dovrebbe ritenersi contrario a buona fede il comportamento della stazione appaltante (NL SR) che avrebbe immotivatamente negato l'accesso agli atti obbligatori per legge e richiamati altresì dal contratto e “strumentalmente celato le proprie responsabilità – e lamentato quelle altrui – dietro l'improvvida qualificazione del contratto in termini di fornitura”.
Dà inoltre conto dell'ulteriore doglianza di secondo cui si sarebbe Pt_3
determinata nella fattispecie una plurima violazione del codice degli appalti, in ragione delle seguenti circostanze:
A)- l'omessa predisposizione del progetto esecutivo con relative autorizzazioni, obbligatoria ex artt. 23 e 24 del D.Lgs. 50/2016 e artt. 24 e 33
del D.P.R. 207/2010;
B)- l'omessa verifica del progetto a base di gara, obbligatoria ex art. 26 del
D.Lgs. 50/2016;
C)- l'omessa predisposizione del computo metrico, del computo metrico estimativo e dell'elenco prezzi unitari, che allega essere obbligatori ex artt. 24
e 32 del D.P.R. 207/2010 ed espressamente previsti dagli artt. 3 e 5 del
Capitolato d'oneri annesso al contratto, predisposto dalla stessa S.A. (cfr. doc.
pagina 49 di 119 3 di parte attrice);
D)- l'omessa tenuta del registro di contabilità, obbligatorio ex artt. 181 e 188
del D.P.R. 207/2010 nonché art. 14, co. 1 lett. c), del D.M. 49/2018;
E)- l'omessa attivazione della procedura di accordo bonario, a seguito dell'iscrizione a riserva di somme comprese tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale già a far data dal 09.11.2017, obbligatoria ex art. 205 del D.Lgs.
50/2016
Quanto ai punti A) e B) - omessa predisposizione del progetto esecutivo;
omessa verifica del progetto a base di gara – il Tribunale esclude la sussistenza di qualsiasi inadempimento della stazione appaltante, in ragione della ritenuta legittimità dell'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione nell'appalto di fornitura.
Quanto ai punti D) ed E) - omessa tenuta del registro di contabilità; omessa attivazione della procedura di accordo bonario – il Tribunale perviene alla medesima conclusione, rilevando trattarsi di disposizioni che attengono al contratto di appalto di lavori, non applicabili quindi all'appalto di fornitura.
Quanto al punto C) - omessa predisposizione del computo metrico, del computo metrico estimativo e dell'elenco prezzi unitari – il Tribunale osserva
<
contratto quale appalto pubblico di fornitura, esplicitano che il computo pagina 50 di 119 metrico e il computo metrico esplicativo non fanno parte degli accordi negoziali, mentre l'elenco prezzi unitari assume rilevanza solo per la valutazione di addizioni e modifiche quando effettuate>>.
Perviene pertanto alla conclusione dell'insussistenza di alcuna violazione rilevante del codice degli appalti così come del generale obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Conclude quindi ritenendo <comprovato il gravissimo ritardo della
appaltatrice non giustificato dagli eventuali inadempimenti imputabili alla
stazione appaltante>> e perciò stesso << infondata anche l'ulteriore
contestazione della conventa che lamenta che dall'“anticipata l'illegittimità
dell'avversa pretesa di intervenuta risoluzione, non può che derivarne il
conseguente ed ulteriore gravissimo inadempimento dato dall'arbitrario
impedimento ad eseguire il contratto posto dalla S.A. in danno all'appaltatore
Pa
”>>.
La clausola risolutiva espressa, il danno da ritardo imputabile all'appaltatore e l'assorbimento dell'esame delle ulteriori contestazioni mosse all'appaltatore dalla stazione appaltante.
Il Tribunale, <avendo l'attrice dichiarato la risoluzione del contratto
richiamando la clausola risolutiva espressa a fronte di un imputabile ritardo
superiore a 60 giorni e richiamando altresì l'art. 108 comma 4 del Codice
pagina 51 di 119 degli Appalti, che riguarda il ritardo ingiustificato nell'adempimento>>,
ritiene allo stato non rilevante – e cioè in buona sostanza superfluo - <<
l'esame delle difformità che parte attrice ha lamentato per lo più mediante
rinvio ai verbali di sopralluogo nei quali tali difformità sono elencate e che
parte convenuta ha contestato>>.
La clausola risolutiva espressa, la procedura seguita per la dichiarazione di risoluzione e la disciplina di cui all'art.108 d.lgs n.50/2016 con riferimento in particolare alla relazione particolareggiata ed alla stima dei lavori eseguiti regolarmente.
Il Tribunale, con riferimento alla procedura seguita per la dichiarazione di risoluzione, riporta anzitutto il contenuto dell'art.13 del contratto, recante clausola risolutiva espressa: “L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore
nel rispetto del termine per la consegna della fornitura superiore a sessanta
(60) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto ai sensi
dell'art. 1456 c.c., a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di
ulteriore motivazione. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 1 trova
applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore da parte della
Stazione Appaltante con assegnazione di un termine di giorni 15 per compiere
la fornitura. La risoluzione del contratto interverrà di diritto, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1456 c.c. anche in caso di esito negativo della risoluzione delle
non conformità, come previsto dall'art. 12 comma 5 del presente contratto….”
pagina 52 di 119 Riporta poi il testo del successivo art.14: “Nel caso di mancato rispetto del
termine stabilito per l'ultimazione della fornitura, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro
uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale…..Qualora il
ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale
superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del
procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per
grave inadempimento”
Prende quindi in esame la doglianza di parte convenuta la quale afferma la presenza di “gravi carenze rituali” della risoluzione, tali da renderla invalida,
ed in particolare lamenta:
- l'omesso richiamo, nella diffida ad adempiere, alla relazione particolareggiata
“corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore», onere obbligatorio del Direttore Lavori ex art. 108, co. 3, del D.Lgs. 50/2016;
- l'omessa comunicazione del sopralluogo per lo Stato di Consistenza «con preavviso di venti giorni», obbligatorio ex art. 108, co. 6, del D.Lgs. 50/2016;
- l'omessa quantificazione dei crediti comunque spettanti all'appaltatore
(anche in caso di risoluzione), obbligatoria ex art. 108, commi 5 e 6, del D.Lgs.
50/2016;
pagina 53 di 119 - l'omessa quantificazione degli asseriti oneri da porsi a carico dell'appaltatore inadempiente, obbligatoria, ex 108, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, anche ai fini della corretta prosecuzione e gestione del completamento dell'opera oltre che per permettere all'appaltatore di conoscere di quale danno economico viene ritenuto responsabile;
- l'omessa predisposizione del Conto Finale e della relativa liquidazione in favore dell'appaltatore, obbligatori ex artt. 108, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, 181
e 200 del D.P.R. 207/2010, nonché ex art. 14, co. 1, lett. e), del DM 49/2018.
A tale proposito il Tribunale dichiara di condividere e far propria la replica sul punto espressa dalla parte attrice, la quale rileva che la Stazione Appaltante ha disposto la risoluzione nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal contratto sottoscritto tra le parti, e dunque facendo applicazione della clausola risolutiva espressa ivi prevista, essendo stato accertato un ritardo nell'esecuzione contrattuale di gran lunga superiore a 60 giorni, il che rende del tutto irrilevante “ai fini dell'accertamento della legittimità e della fondatezza della
risoluzione disposta, qualsivoglia minimale scostamento dalla procedura
dettata dall'art. 108 del Codice degli Appalti”.
Osserva in particolare il giudice di prime cure che in caso di inadempimento dell'appaltatore la facoltà della stazione appaltante di sciogliersi dal contratto con la procedura di cui all'art. 108 del Codice degli Appalti concorre autonomamente con quella di apporre una clausola risolutiva espressa, pagina 54 di 119 espressione di una posizione non autoritativa ma paritetica della P.A. e governata dalla disciplina civilistica (ciò desumendosi da quanto statuito da C.
Cass. 21740/2016).
Poiché per le considerazioni che precedono la risoluzione del contratto era stata dichiarata a fronte dei presupposti e con le modalità specificamente pattuite nell'art. 13 del contratto, il Tribunale conclude affermando che l'attrice si era nel caso in esame regolarmente avvalsa della clausola risolutiva espressa ragion per cui il contratto di appalto doveva ritenersi risolto a far data dal 12 agosto 2019.
Di qui l'accoglimento della domanda formulata da parte attrice in via principale nei confronti di e il rigetto della domanda Controparte_10
riconvenzionale di inadempimento formulata da quest'ultima.
Sulla fase successiva alla risoluzione
Il Tribunale prende al riguardo in considerazione la doglianza di la Pt_3
quale lamenta la contrarietà a correttezza e buona fede del comportamento della stazione appaltante la quale, “pur dovendo provvedere ex art. 108, co. 6,
D.Lgs. 50/2016 a curare la «presa in consegna» dell'opera e dei materiali,
macchine e mezzi d'opera e, quindi, della nave “nello stato in cui si trova” (art. 13, co. 8, del contratto e art. 15, co. 6, del capitolato d'oneri), aveva volontariamente omesso di farlo, così causando un ingente danno all'azienda di pagina 55 di 119 Par
dato dall'occupazione dei suoi locali produttivi, tuttora perdurante”, dando nel contempo conto della replica di la quale da un lato evidenzia la CP_12
natura retroattiva della risoluzione e dall'altro lato nega di essere tenuta a ricevere la nave e a versare un corrispettivo per quanto eseguito dall'appaltatrice.
Il Tribunale sul punto, premesso che l'art.108 comma 5 del Codice degli
Appalti prevede che, nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore abbia diritto “soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o
fornitura regolarmente eseguiti”, osserva che, avendo il contratto di appalto ad oggetto la fornitura di una motonave che, al di là delle difformità segnalate nei verbali di sopralluogo, la stessa convenuta riconosceva esser stata realizzata solo in parte (cfr. pag. 47 e seguenti della comparsa di costituzione), nel caso in esame non può riscontrarsi la presenza di alcuna fornitura regolarmente eseguita.
Con riferimento, infine, alla clausola di cui all'art. 13 punto 8 del contratto – il quale stabilisce che <in caso di risoluzione del contratto l'appaltatore dovrà
consegnare immediatamente la motonave nello stato in cui si trova>>, il
Tribunale afferma che la formulazione della clausola è tale, all'evidenza, da indicare un dovere dell'appaltatore - la consegna della motonave - non già un dovere della stazione appaltante - riceverne la consegna.
Afferma inoltre che tale disposizione è coerente con il contesto dell'articolo 13 pagina 56 di 119 nel suo insieme che disciplina le ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore; ne deduce non esservi alcun affidamento alla corretta esecuzione del contratto di cui l'appaltatore possa lamentarsi.
Osserva infine che l'interpretazione accolta è coerente con la disciplina di cui all'art. 108 cit. che prevede che, in caso di risoluzione del contratto,
l'appaltatore abbia diritto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite.
Conclude quindi ribadendo sussistere i presupposti per la declaratoria di risoluzione di diritto del contratto alla data del 12 agosto 2019 con efficacia retroattiva con conseguente rigetto delle domande di parte convenuta sia di risoluzione sia di risarcimento danni.
Le conseguenze della dichiarata risoluzione di diritto del contratto.
Il Tribunale, stante l'efficacia retroattiva della risoluzione del contratto, accerta il diritto della parte attrice (della committente) alla restituzione di tutte le somme precedentemente versate.
Procede quindi alla relativa determinazione, dando atto della allegazione di parte attrice, in atto di citazione, di aver versato euro 265.623,80 a titolo di anticipazione ed euro 320.531,48 quale pagamento del SAL nr. 1 e nr. 2 “(Euro
320.531,48, pari all'importo dei SAL 1 e 2, € 371.000,00, decurtato della penale già applicate Euro 50.468,52)”, da cui detrarre euro 41.503,72 per pagina 57 di 119 l'escussione della cauzione definitiva ed euro 166.014,88 per l'escussione della garanzia per anticipazioni, così residuando un credito restitutorio di euro
378.636,68 nonché della successiva richiesta, con la memoria ex art.183, 6°
comma, n.1, cpc, ed in sede di precisazione delle conclusioni, della condanna
“all'integrale restituzione di quanto versato da con Controparte_1
Socio Unico e tuttora indebitamente trattenuto da Parte_1
per un importo pari a quanto corrisposto (i) a titolo di anticipazione, pari a
Euro 265.623,80 (i.e.) e, dunque, pari a Euro 324.061,04 (i.i.); e (ii) a titolo di
S.A.L. nn. 1 e 2, pari a Euro 371.000,00 (i.e.) e, dunque, pari a Euro 452.620
(i.i.), ma qui già decurtati delle penali applicate per Euro 50.468,52 e detratto quanto già ricevuto a seguito della disposta escussione delle fideiussioni per complessivi Euro 207.518,60 (Euro 41.503,72 per l'escussione della cauzione definitiva e Euro 166.014,88 per l'escussione della garanzia per anticipazioni)
e, dunque, per un importo complessivo pari a Euro 468.225,40 (i.i.)”
Premesso che il diverso importo non è stato meglio illustrato in atti ma parrebbe conseguente l'applicazione dell'IVA nel caso in cui si intendano le non meglio illustrate abbreviazioni “i.e.” quale “IVA esclusa” e “i.i.” quale
“IVA inclusa”, il Tribunale rileva che in ogni caso, non essendovi stata contestazione sugli importi come da ultimo quantificati la somma dovuta a titolo di ripetizione dell'indebito deve ritenersi pari ad euro 468.225,40 (il giudice di prime cure rileva che l'unica contestazione di parte convenuta pagina 58 di 119 riguardava l'escussione della cauzione definitiva, ritenuta illegittima in quanto asseritamente effettuata in violazione di quanto disposto espressamente dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 22 lett. b) del Capitolato d'oneri annesso al contratto. Il Tribunale prende posizione su tale doglianza, motivata sulla base della tesi secondo cui la cauzione sarebbe stata “esclusivamente preordinata, tanto per legge ex art. 103, co. 2, D.Lgs. 50/2016 quanto,
esplicitamente, secondo contratto (cfr. art. 22, lett. b), co. 5, del Capitolato
d'oneri” a far fronte alle spese per affidamento del completamento dell'opera,
affermandone la manifesta infondatezza, sulla scorta del rilievo testuale
(art.103) che essa è prestata a garanzia dell'adempimento “….di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse….”; il Tribunale conclude quindi affermando che il diritto della stazione appaltante “di valersi della cauzione,
nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore” non indica l'oggetto della garanzia ma una mera specificazione della sua portata. Richiama quindi l'analoga disposizione di cui all'art. 22 del capitolato d'oneri che richiama espressamente l'art. 103 cit.
Precisa, infine, che sulla somma di euro 468.225,40 decorrono gli interessi dalla data della domanda giudiziale in assenza di prova della mala fede pagina 59 di 119 dell'accipiens, non desumibile dal mero inadempimento (cfr. C. Cass. ord.
3912/2018), respingendo la richiesta di rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta e non di valore, in assenza di allegazione di un maggior danno.
Risarcimento del danno, penali contrattuali e relativa riduzione.
Il Tribunale dà atto della richiesta di parte attrice al pagamento della penale prevista dagli artt. 14 e 15 del Capitolato d'oneri e 7 e 13 del Contratto nonché
al risarcimento del danno all'immagine, delle spese da sostenere per il nuovo affidamento dei lavori e del danno conseguente la perdita di un finanziamento regionale.
Con riferimento alla penale, quantificata dalla stazione appaltante nell'importo di euro 727.809,21, il giudice di prime cure fa anzitutto richiamo al disposto di cui all'art.7 del contratto, il quale, in conformità a quanto previsto dall'art. 14
del Capitolato d'Oneri, prevede che “nel caso di mancato rispetto del termine indicato all'articolo 6, comma 2 del presente contratto per la consegna della motonave […], per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo è applicata in via automatica una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale” stabilendo altresì che la penale per il ritardo non debba pregiudicare “il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi”.
pagina 60 di 119 Il Tribunale fa inoltre richiamo all'art.13 del contratto, il quale, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del Capitolato d'Oneri, prevede, in caso di risoluzione del contratto, l'applicazione della medesima penale “computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al cronoprogramma allegato al presente contratto e il termine assegnato con la messa in mora di cui al comma 2”.
Dà conto della contestazione di parte convenuta circa la fondatezza di tale richiesta sul rilievo che l'art. 113-bis, co. 4 u.p., del D.Lgs. 50/2016 prevede che “le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”, così che l'importo massimo richiedibile a tale titolo sarebbe pari ad euro 132.811,90.
Il Tribunale, tuttavia, non ritiene condivisibile tale interpretazione. Osserva a tale proposito che l'art.113 bis disciplina il tetto massimo delle penali per il solo ritardo nell'adempimento non già il tetto massimo delle penali conseguenti la risoluzione del contratto. Ciò sul presupposto della ratio della norma, che ravvisa nell'intento del legislatore di escludere che l'appaltatore esegua la prestazione comunque fornita, quand'anche in ritardo, alla committente, lavorando in perdita. Invece nel caso della risoluzione per pagina 61 di 119 inadempimento, vieppiù di un contratto di fornitura con effetto retroattivo, non vi è alcuna prestazione fornita alla stazione appaltante, sicché – conclude il
Tribunale - l'entità della penale deve essere calibrata in funzione dell'interesse della committente all'adempimento del contratto risolto a fronte del definitivo inadempimento della controparte.
Afferma, inoltre, il giudice di prime cure che la penale, che in ogni caso andrebbe ridotta in considerazione del periodo di sospensione dei lavori legittimamente effettuato dalla convenuta, può essere oggetto di riduzione ad equità se il suo importo sia manifestamente eccessivo (nel caso in esame richiesta per un importo superiore al 50% del valore del contratto retroattivamente risolto).
Riserva tuttavia l'esercizio della facoltà di cui all'art.1384 cc all'esito dell'esame delle ulteriori voci di danno allegate dall'attrice.
Le ulteriori voci di danno allegate dall'attrice.
Anzitutto prende in esame la richiesta di risarcimento per danno all'immagine,
in relazione alla produzione di alcuni articoli di stampa, ritenendo provato che la mancata disponibilità della nuova motonave per cui è causa avrebbe avuto incidenza sui disservizi ivi lamentati e, conseguentemente, sulla pubblicazione degli articoli. Liquida in via equitativa il danno risarcibile in € 30.000,00 in moneta attuale, oltre ad interessi su tale somma devalutata al primo agosto pagina 62 di 119 2020 (data intermedia tra le varie pubblicazioni) e rivalutata di anno in anno.
Ritiene invece infondata la pretesa risarcitoria fatta valere in relazione ai costi per la futura eventuale riattivazione della gara di appalto per la realizzazione di un'analoga motonave, così come quella proposta in relazione alla perdita del finanziamento della Regione Lombardia, essendo questo finalizzato all'acquisto della motonave, che avrebbe dovuto determinarsi in favore non della stazione appaltante bensì dell'ente territoriale.
La riduzione della penale
Il Tribunale, , tenuto conto dell'entità del danno all'immagine (che quindi non costituisce autonoma voce di danno in quanto valutato nella penale ricondotta ad equità), del danno emergente conseguente l'indizione della gara
(quantificato dall'attrice in poco piùdi euro 11.000,00), delle presumibili spese per l'incarico ai professionisti che hanno curato la direzione dei lavori, delle spese per il personale interno dedicato, del mancato introito conseguente l'impossibilità di utilizzare una nuova motonave per la gestione del servizio di navigazione, e quindi, in generale, dell'interesse della stazione appaltante all'adempimento, conclude affermando che l'importo della penale come richiesto deve ritenersi manifestamente eccessivo.
Passa, quindi, alla rideterminazione della penale, assumendo, quale criterio equitativo cui fare riferimento, quello dei presupposti per l'esercizio in capo pagina 63 di 119 alla committente del potere di determinare unilateralmente con la comunicazione ex art.1456 cc la risoluzione del vincolo contrattuale. Rileva
che, quale ipotesi di inadempimento atto a determinare la risoluzione, vi era quella del ritardo di 60 giorni rispetto al termine di adempimento fissato in contratto. Afferma doversi considerare plausibile e giustificata un'ulteriore attesa per un periodo triplo rispetto al ritardo che integra la condizione risolutiva. Ne deduce la riduzione della penale all'importo di euro 336.000,00,
prossimo alla penale che sarebbe stata pagata a fronte di un ritardo di 240
giorni sommato ai 15 giorni dovuti, a termini contrattuali, per la diffida. Cui
aggiungere gli interessi dalla domanda (cfr. C.Cass. nr. 12188 del 16 maggio
2017), anche qui con rigetto della domanda di rivalutazione, trattandosi di credito di valuta.
La posizione di Controparte_3
Il Tribunale, dato dell'intervenuta stipulazione un contratto di avvalimento con avente ad oggetto “tutti i requisiti di carattere Parte_1
tecnico previsti dal Bando di Gara […] con rifermento particolare a forniture analoghe eseguite nel triennio precedente alla pubblicazione del bando….,
mettendo a disposizione …. tutte le risorse ed i mezzi propri che saranno necessari” (cfr. doc. 4 di parte attrice) e dell'impegno di a svolgere CP_6
attività di: – “consulenza e sorveglianza periodica durante la realizzazione delle opere oggetto della gara attraverso i sopraluoghi che saranno effettuati pagina 64 di 119 dal sig. e sig. ed altre ns Parte_9 Persona_2
maestranze durante il periodo di lavorazione presso i vs stabilimenti”; –
“noleggio di ns carrello stradale da 50 ton per il trasporto e la movimentazione della nave da realizzarsi”; dando atto, altresì, del richiamo in contratto alla disciplina di cui all'art.89 comma 5 del Codice degli Appalti, il quale prevede che “il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto” precisando altresì che “la responsabilità di estende ai soli requisiti di cui è carente l'impresa ausiliaria ed indicati nel presente contratto”; ritenuta la carenza di prova da parte di – che ne era gravata - in ordine al diligente CP_6
adempimento dell'attività di consulenza e sorveglianza periodica durante la realizzazione delle opere oggetto della gara;
ritenuto, inoltre, che l'inadempimento imputato all'impresa ausiliata rientra nell'ambito della consulenza oggetto dell'avvalimento, ritiene quindi doversi riconoscere alla parte attrice il diritto nei confronti di al risarcimento del danno CP_6
conseguente la lesione al diritto all'immagine.
***
propone appello avverso la predetta decisione per i motivi che seguono;
Pt_3
Parte_ resiste NL SR, la quale, a sua volta, propone appello incidentale sia verso
[... sia verso che invece rimane contumace. CP_6
Con ordinanza 5/04/2024 l'istruttore, rilevata la tardività dell'impugnazione pagina 65 di 119 incidentale nei confronti di prende posizione sulle istanze istruttorie CP_6
disponendo CTU, depositata la quale rinvia la causa ex art.352 cpc all'udienza dell'8 ottobre 2025, all'esito della quale ne dispone il passaggio al collegio per la decisione, sulle conclusioni delle parti costituite come precisate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione di Parte_1
Col primo motivo di gravame essa denuncia <
contraddittoria motivazione in punto di imputabilità del ritardo asseritamente maturato dall'Appaltatrice e di inadempimento della Stazione Appaltante.
Violazione dell'art. 13 del contratto e dell'art. 15 del capitolato speciale.
Violazione dell'art. 1456 c.c. (Sentenza, capi pp. 13-22)>>
L'appellante, dando conto della previa contestazione ricevuta afferente asserite
“rilevanti difformità“ – peraltro da essa negate - rispetto alla specifica tecnica di alcune componenti installate nonché “mancato completamento“ di una serie di installazioni relative all'apparato motore, emerse nel corso del sopralluogo del 7 febbraio 2019, sottolinea il fatto << che, in realtà, l'atto con il quale la
Stazione Appaltante dispone la risoluzione del contratto, radica essenzialmente nel decorso del termine finale contrattualmente previsto>>.
Premette che correttamente il Tribunale afferma il principio per il quale la legittimità della risoluzione consegue non solo al ritardo, ma anche pagina 66 di 119 all'imputabilità dello stesso all'appaltatrice (Sentenza, pag. 13) e conseguentemente considera necessaria la valutazione circa le allegazioni convenute “e, segnatamente, di ( Controparte_10 Parte_1
, avendo quest'ultima, già in sede di esecuzione del contratto, imputato
[...]
alla Stazione Appaltante vari inadempimenti, idonei “da un lato a giustificare il ritardo nell'esecuzione dei lavori, dall'altro a fondare l'accoglimento della domanda di risoluzione da ella stessa formulata” (Sentenza, pag. 13).
Rileva che il Tribunale passa in rassegna alcune eccezioni sollevate dall'Appaltatrice: la lamentata carente predisposizione di un progetto esecutivo effettivamente realizzabile, ad opera della Stazione Appaltante, l'addotta aleatorietà del contratto, la natura del contratto stesso, quale contratto di lavori o di fornitura;
segnala che, con riferimento a tali profili, il Tribunale,
qualificando il contratto come “fornitura”, ne esclude l'aleatorietà e nel contempo esclude che la mancata consegna del progetto esecutivo costituisca inadempimento della Stazione Appaltante.
Osserva tuttavia l'appellante che in tal modo il giudice di prime cure riconosce che il tema oggetto di attenzione consiste nella valutazione circa l'incidenza degli errori delle specifiche tecniche (inter alia) di cui agli elaborati progettuali predisposti dalla Stazione Appaltante, circa l'idoneità a giustificare il ritardo dell'appaltatrice (errore che, in ogni caso, assume rilievo pure con riguardo all'eccezione di carenza progettuale).
pagina 67 di 119 Rilevato che il Tribunale ritiene che le allegazioni della società convenuta non siano idonee a comprovare il notevole ritardo nell'esecuzione della prestazione
(Sentenza, pag. 17), l'appellante osserva che il punto in esame merita particolare attenzione in quanto, come riportato in sentenza, la società
convenuta aveva in primo grado evidenziato come il R.I.Na. non avesse approvato i disegni dei cc.dd. “Bilancio Elettrico e Schema Unifilare” a causa della non conformità della stessa specifica tecnica posta a base di gara dalla
Stazione Appaltante.
Lamenta che la sentenza impugnata non abbia affrontato il problema nel merito, non prendendo posizione sugli errori della Stazione Appellante, sul rilievo che, quand'anche detti errori fossero confermati, ciò non sarebbe
Parte_ idoneo a giustificare il ritardo nell'esecuzione della fornitura. Ciò perché
[... non avrebbe esplicitato in che termini l'errore avrebbe determinato il gravissimo ritardo, né risultava che tra le giustificazioni fornite alla Stazione
Appaltante fossero stati lamentati errori della specifica tecnica.
L'appellante sottopone a censura tale motivazione anzitutto perché << gli addotti errori della specifica tecnica assumono dirimente rilievo non solo (o non tanto) nel determinare la scusabilità dell'asserito ritardo, bensì, ancor prima, nel configurare il vero e proprio inadempimento della Stazione
Appaltante.>>. Ciò in quanto la disciplina contrattuale richiede espressamente
(Sentenza, pag. 9) “l'esecuzione della fornitura alle condizioni di cui al pagina 68 di 119 presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati ….sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato
d'Oneri della fornitura e relativi disegni allegati, costituenti parte integrale e sostanziale dello stesso (articolo 1, comma 1 del Capitolato d'Oneri), dalla
“specifica tecnica costruzione nave “San Paolo”” posta a base di gara e relative tavole grafiche progettuali e allegati, che l'Appaltatore dichiara di aver ricevuto, conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e/o riserva” (cfr. art. 2,
comma 1, del contratto). Ed inoltre il Capitolato di Gara prevede espressamente (Sentenza, pag. 7) “l'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le provviste necessarie per dare la fornitura completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal capitolato d'oneri con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati (…) nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b)” (cfr. art. 1, comma 5 lett. a), del contratto).
A detta dell'appellante il giudice di prime cure sarebbe incorso in errore nel non rilevare che l'Appaltatrice non avrebbe in alcun modo potuto derogare alle erronee previsioni della specifica tecnica, non potendosene discostare, se non rendendosi chiaramente inadempiente. Nel mentre l'errore della specifica tecnica era chiaramente emerso nell'ambito dell'esecuzione del contratto, tanto pagina 69 di 119 da essere rilevato da un ente terzo (il R.I.Na.).
L'appellante ne deduce che, non avendo ritenuto la Stazione Appaltante di riconoscere l'errore, e di emendarlo, all'Appaltatrice sarebbe rimasta preclusa la possibilità stessa di procedere alla completa esecuzione della prestazione ed al conseguente pieno adempimento al contratto.
A ciò dovrebbe quindi imputarsi il mancato completamento dell'opera entro i termini contrattualmente previsti, tanto che, come rilevato già nella comparsa
Contr di costituzione e risposta in primo grado, lo stesso (direttore di esecuzione del contratto) in data 12.10.2018 (cfr. pag. 4 doc. 9 NL), –
successivamente all'accertamento del S.A.L. n. 2 del 14.03.2018, pari da
Par contratto al 37,50% delle complessive lavorazioni (cfr. doc. 12 ) – aveva accertato che “lo stato di avanzamento del lavoro come accertato in data odierna è ad opinione della scrivente corrispondente a quanto previsto per la settimana 39-40 per la parte tubazioni”, quindi ben superiore al 50%
complessivo considerando altresì le lavorazioni dell'impianto elettrico poi accertate il 21.12.2018 (cfr. cronoprogramma da contratto, ultima pag. sub doc.
5 NL, dove le corrispondenti attività risultano ricomprese tra le lettere “I -
Allestimenti impianti di apparato motore” ed “M - Istallazione elettrica”). I
lavori sarebbero del resto effettivamente proseguiti, al punto che al momento della risoluzione risultava eseguito il 65% dei lavori (Sentenza, pag. 12).
L'appaltatore aveva infatti proseguito nell'esecuzione dei lavori, curando pagina 70 di 119 altresì l'approntamento a bordo degli impianti elettrici (cfr. cronoprogramma da contratto, lettera M “Istallazione elettrica” ultima pag. sub doc. 5 NL).
Ed altrettanto evidente a detta dell'appellante sarebbe stato il fatto che proprio l'impianto elettrico, pur parzialmente eseguito, non avrebbe potuto esser collegato o tanto meno mai collaudato fintantoché le problematiche della specifica tecnica non fossero state risolte.
A detta dell'appellante rispetto alla scadenza delle diverse fasi della prestazione l'opera doveva considerarsi pressoché ultimata;
infatti,
considerando le scadenze di pagamento, l'unica fase di costruzione mancante,
corrispondente a quella del terzo SAL, era il montaggio dell'apparato motore e degli organi di governo (art. 17 capitolato d'oneri e pag. 10 Sentenza), attività
peraltro accertata come eseguita dal D.E.C. in data 07.02.2019 (sebbene con contestazione di non meglio definite “difformità” - cfr. doc. 13 NL); sarebbero quindi residuate la sola “messa in acqua” e le successive rifiniture ultimative degli allestimenti.
Se i lavori elettrici non erano stati in buona parte completati ciò era quindi dipeso proprio dall'errore della specifica tecnica, che contemplava,
difformemente dal regolamento R.I.Na., un solo sistema di generazione
Par elettrica principale, anziché due fonti (cfr. doc. 39 ).
Il giudice di primo grado, dunque, a detta dell'appellante, si sarebbe dovuto pagina 71 di 119 pronunciare sugli errori della specifica tecnica progettuale, sia perché
determinante in punto di inadempimento della Appaltante, sia perché Pt_10
incidente sulla imputabilità del ritardo, ed a tal fine disporre consulenza tecnica d'ufficio, ed avrebbe dovuto disporre l'esibizione dei documenti tecnici e contabili predisposti dalla medesima Stazione , contenenti il Parte_11
dettaglio delle lavorazioni eseguite, e di quelle non eseguite.
Nell'omettere la considerazione circa la natura e l'entità degli errori della specifica tecnica, e quindi l'inadempimento della S.A., il giudice di primo grado avrebbe omesso di rilevarne la rilevanza giuridica, così erroneamente qualificando sotto il profilo giuridico le condotte delle parti nell'esecuzione del contratto.
A detta dell'appellante il giudice di primo grado avrebbe dovuto accertare il
CP_1 grave inadempimento della nella predisposizione della specifica tecnica a base di gara e, di conseguenza, dichiarare il contratto risolto per il grave inadempimento della nell'esecuzione del Controparte_1
contratto del 22.03.2017.
Col secondo motivo di gravame denuncia < Pt_3
contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Violazione dell'art. 108 del
D.lgs. n. 50/2016. Violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto. Violazione dell'art. 1456 c.c. Violazione dell'art. 13 del Contratto.
Violazione del principio di pariteticità delle parti contrattuali. (Sentenza, capi pagina 72 di 119 pp. 23-25)>>, per aver il Tribunale erroneamente condiviso la tesi di NL SR
secondo cui la Stazione Appaltante avrebbe “disposto la risoluzione nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal contratto sottoscritto tra le parti e dunque facendo applicazione della clausola risolutiva espressa ivi prevista,
essendo stato accertato un ritardo nell'esecuzione contrattuale di gran lunga superiore a 60 giorni” (Sentenza, da pag. 23, terzultimo paragrafo, a pag. 25).
A detta dell'appellante, infatti, erroneamente il giudice di prime cure avrebbe respinto l'eccezione da essa sollevata con la quale si era rappresentata la grave irritualità del procedimento risolutorio, per carenza degli elementi essenziali della risoluzione, e del contraddittorio, che la deve Parte_12
garantire nei confronti dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 108, commi 3, 5 e 6.
L'appellante in prime cure aveva infatti evidenziato (Sentenza, pag. 23):
- l'omesso richiamo, nella diffida ad adempiere, alla relazione particolareggiata
«corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore»;
- l'omessa comunicazione del sopralluogo per lo Stato di Consistenza «con preavviso di venti giorni»;
- l'omessa quantificazione dei crediti comunque spettanti all'appaltatore
(anche in caso di risoluzione);
- l'omessa quantificazione degli asseriti oneri da porsi a carico dell'appaltatore pagina 73 di 119 inadempiente, anche ai fini della corretta prosecuzione e gestione del completamento dell'opera oltre che per permettere all'appaltatore di conoscere di quale danno economico viene ritenuto responsabile;
- l'omessa predisposizione del Conto Finale e della relativa liquidazione in favore dell'appaltatore.
Si tratterebbe di aspetti di assoluto rilievo, in ordine alla decisione nel caso de quo, non soltanto ai fini della risoluzione contrattuale, bensì anche, in detto caso, della determinazione delle somme spettanti all'Appaltatore.
E tuttavia il Tribunale aveva (erroneamente) espressamente condiviso la posizione difensiva di NL in primo grado, riportandone puntualmente il contenuto: sarebbe “del tutto irrilevante, ai fini dell'accertamento della legittimità della fondatezza della risoluzione disposta, qualsivoglia minimale scostamento dalla procedura dettata dall'art.108 del Codice degli Appalti”
(Sentenza, pag. 23).
L'appellante censura altresì la carenza di motivazione in ordine ai presupposti che avrebbero condotto a valutare quello della stazione appaltante come inadempimento minimale.
Sottopone poi a serrata critica l'affermazione in sentenza secondo cui “la facoltà della Stazione Appaltante di sciogliersi dal contratto con la procedura di cui all'art. 108 del Codice degli Appalti concorre autonomamente con quella pagina 74 di 119 di apporre una clausola risolutiva espressa, espressione di una posizione non autoritativa ma paritetica della P.A. e governata dalla disciplina civilistica (ciò
desumendosi da quanto statuito da C. Cass. 21740/2016) e per tutto quanto già
argomentato, la risoluzione del contratto è stata dichiarata a fronte dei presupposti e con le modalità specificamente pattuite nell'art. 13 del contratto più sopra richiamato”, così che l'applicazione dell'art. 13 del contratto si rivelerebbe di per sé sufficiente a fondare la risoluzione contrattuale.
Tale conclusione è a detta dell'appellante non condivisibile, soprattutto se interpretata in disapplicazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Infatti, anche a ritenere l'art. 108 non rilevante, non può non considerarsi il fatto che gli oneri ivi previsti a carico della Stazione Appaltante si configurano come la naturale trasposizione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, nell'ambito dell'appalto pubblico.
L'appellante sostiene che <
ad evitare il contraddittorio nella determinazione delle lavorazioni eseguite (e dunque, in ipotesi, della gravità dell'inadempimento), e che anzi – ancor prima
– nell'omettere, secondo quanto l'art. 108 prevede espressamente, di quantificare dette prestazioni ovvero di predisporre gli atti che avrebbero dovuto accertare la misura dell'inadempimento, nonché l'eventuale gravità di eventuali difformità – in altri termini, nell'omettere di contestare pagina 75 di 119 specificamente la non corretta esecuzione dell'opera – si configura in ogni caso del tutto contraria al canone di correttezza, che deve ispirare anche (e soprattutto) la condotta della Pubblica Amministrazione e del gestore del pubblico servizio, i quali, nell'esecuzione del contratto, perdono la primazia di diritto pubblico, e si configurano quali parti contrattuali paritetiche.>>.
Secondo l'appellante, quindi, il Tribunale, << pur ritenendo di non applicare l'art. 108 del Codice dei contratti, avrebbe dovuto in ogni caso valutare se la
Stazione Appaltante, nel risolvere il contratto, avesse dato luogo a seguito di un contraddittorio qualificato, effettivo e secondo il principio di trasparenza,
che desse quantomeno conto della consistenza delle lavorazioni eseguite.>>.
<> avrebbe <
violato il principio, pur affermato, della pariteticità delle posizioni della
Stazione Appaltante e dell'Appaltatrice>>.
L'appellante lamenta peraltro anche l'intrinseca contraddittorietà della decisione, per aver la stessa comunque riconosciuto esser doverosa, per espressa volontà dei contraenti, l'applicazione dell'art. 108 del Codice dei
Contratti (osserva in proposito che la stessa sentenza aveva riportato che “con
PEC n. 1027 del 26 luglio 2019 la Stazione Appaltante diffidava e costituiva in mora l'Appaltatore ai sensi degli artt. 13 del Contratto d'Appalto e 108 del d.lgs. n. 50/2016”).
L'appellante, muovendo dalla premessa secondo cui la sentenza avrebbe pagina 76 di 119 riconosciuto alternativamente l'applicazione della previsione dell'art. 108,
giunge perfino ad affermare che in tal modo essa avrebbe effettuato una disparità di trattamento nell'applicazione della legge, nei confronti della
Stazione Appaltante e dell'Appaltatore.
Sostiene, inoltre, non potersi considerare fondato l'assunto secondo cui la
Stazione Appaltante si era “regolarmente avvalsa della clausola risolutiva espressa e il contratto di appalto deve ritenersi risolto a far data dal 12 agosto
2019”, perché detta clausola risolutiva concorrerebbe autonomamente con la previsione dell'art. 108.
L'appellante rileva poi che anche a prescindere dalla considerazione dell'art.108 d.lgs n.50/2016 ed anche a non tener conto del canone di correttezza e buona fede, le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale
risulterebbero erronee anche avuto riguardo alla considerazione del solo art.13
del contratto, il quale prevede che “L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto del termine per la consegna della fornitura superiore a sessanta (60) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 1 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore
da parte della Stazione Appaltante con assegnazione di un termine di giorni 15
per compiere la fornitura”.
pagina 77 di 119 L'appellante si duole del fatto che la stazione appaltante avesse proceduto nella risoluzione senza offrire alcuna motivazione, esclusivamente in ragione del tempo decorso, senza prender posizione sul contenuto della nota del 10 agosto
2019 (cfr. doc. 17 NL) comunicata a riscontro della diffida del 26 luglio 2019,
con la quale se ne era lamentata l'illegittimità per plurimi motivi: in particolare evidenziando come dal verbale di sopralluogo emergesse la prosecuzione dei lavori rispetto ai precedenti sopralluoghi, e il completamento dei lavori per misura corrispondente al 65%; come il ritardo fosse da ascrivere a cause imputabili alla stessa Stazione Appaltante e come non fosse stata redatta la relazione particolareggiata, che avrebbe consentito di apprezzare nel merito e con chiarezza la natura delle – infondate – contestazioni. La risposta fornita dalla S.A. sarebbe infatti << vaga, generica e tautologica>> e non entrerebbe
<< nel merito delle asserite “difformità”>>: “nessuna controdeduzione degna di nota sul piano tecnico perveniva da codesto Appaltatore in ordine sia all'ormai ampiamente conclamata violazione dei termini di esecuzione del
Contratto che alle rilevate negligenze nell'esecuzione dello stesso”;
“nonostante il decorso del termine assegnato con la sopra richiamata diffida e messa in mora, le difformità segnalate e accertate in sede di sopralluogo del 12
luglio 2019 non sono state superate”; “permangono, dunque, gravi difformità
accertate e non risolte, nonché un ritardo nell'esecuzione della fornitura di 586
giorni e penali per importo largamente superiore al 10% dell'importo del pagina 78 di 119 Contratto d'Appalto”.
Affermazioni che l'appellante reputa generiche, lamentandosi, tra l'altro,
dell'omessa valutazione da parte del Tribunale circa l'eventuale gravità
dell'asserito inadempimento dell'Appaltatrice, non avendo il giudice di prime cure << ordinato l'esibizione neppure degli atti comprovanti l'effettiva esecuzione delle lavorazioni e la reale consistenza di quelle che, peraltro,
secondo la stessa Stazione Appaltante, sono mere “difformità”, e non gravi difetti invalidanti>>.
Da tale premessa l'appellante trae la conclusione in punto di diritto secondo cui << la previsione contrattuale legittimante la risoluzione, siccome applicata dalla Stazione Appaltante e dal Giudice di Primo grado, si>> verrebbe a configurare <
risoluzione contrattuale in assenza di alcuna motivazione e senza obbligo di comprovare l'inadempimento dell'appaltatrice o, in subordine, di accertare con completezza l'imputabilità del ritardo, e la causa prima di esso>>, come dimostrato dalla stessa dizione dell'art.13 del contratot, il quale, infatti,
prevede la “risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione”.
Ne deduce la nullità della clausola, affermando che il carattere potestativo della stessa non potrebbe che renderla nulla travolgendo di conseguenza tutto l'apparato motivazionale della sentenza. pagina 79 di 119 L'appellante conclude sul punto quindi affermando che il giudice di primo
CP_1 grado avrebbe dovuto accertare il grave inadempimento della anche nella violazione dell'art. 108 D.Lgs. 50/2016, oltre che la contrarietà delle proprie condotte al principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione contrattuale e di pariteticità delle parti contrattuali, oltre che rilevare la nullità dell'art. 13, co.
1, del Contratto per mera potestatività, e, di conseguenza, dichiarare il contratto risolto per il grave inadempimento della Controparte_1
nell'esecuzione del contratto del 22.03.2017.
[...]
Col terzo motivo di gravame l'appellante denuncia: <
e illegittimità della Sentenza. Violazione dell'art. 13 del contratto. Violazione
del principio di pariteticità delle parti contrattuali. Ulteriore contraddittorietà
nell'applicazione/disapplicazione dell'art. 108 D.lgs. n. 50/2016. Carenza,
contraddittorietà e illegittimità della Sentenza anche in relazione ai due precedenti motivi di impugnazione. (Sentenza, capi pp. 24-26)>>.
Sottopone a censura la decisione impugnata e la sua motivazione con riferimento alla fase successiva alla risoluzione (Sentenza, pp. 24 e 25), per aver erroneamente disatteso la contestazione mossa dall'appaltatrice alla condotta della stazione appaltante, da essa ritenuta contraria a buona fede e correttezza, per aver essa rifiutato la presa in consegna della motonave e il pagamento di quanto eseguito.
Sottopone, in particolare, a censura l'interpretazione dell'art. 13, punto 8, del pagina 80 di 119 contratto, per il quale “in caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore dovrà
consegnare immediatamente la motonave nello stato in cui si trova”; che secondo il Tribunale contemplerebbe il dovere dell'appaltatore, a seguito della risoluzione del contratto, di procedere all'immediata consegna della motonave alla controparte “nello stato in cui si trova”, mentre non contemplerebbe il reciproco obbligo della Stazione Appaltante di riceverla in consegna.
L'assunto secondo il Tribunale poggerebbe sulla considerazione del disposto di cui all'art.13 nel suo insieme e troverebbe giustificazione nel disposto di cui all'art.108 d.lgs n.50/2016 in forza del quale l'appaltatore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite, situazione quest'ultima che non si sarebbe verificata nella fattispecie, non essendosi completata la costruzione della motonave.
A detta dell'appellante tale giustificazione non avrebbe tuttavia ragion d'essere, avendo la stazione appellante omesso l'applicazione dell'art. 108 del
Codice dei contratti pubblici, relativo al procedimento di risoluzione del contratto, evitato il contraddittorio, ed infine omesso di redigere proprio gli atti tipici che avrebbero consentito di determinare, laddove esistenti, le eventuali
“difformità”, la loro natura ed eventuale gravità.
Secondo la tesi di parte appellante << alla Stazione Appaltante non sarebbe stato sufficiente allegare il ritardo, né un generico inadempimento, dovendo piuttosto essa, ai fini risolutori nonché a fronte delle ripetute contestazioni pagina 81 di 119 Par dell'appaltatrice opposte già in fase esecutiva (cfr. docc. 25-26 ),
comprovare difetti che incidessero in modo talmente notevole sulla struttura e sulla funzionalità della cosa, da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, o inutile (mentre nel giudizio di primo grado non>> erano <
neppure indagati gli asseriti inadempimenti dell'appaltatrice), o quantomeno offrire piena contezza dell'imputabilità del ritardo>>; la Stazione Appaltante,
poi, <
eseguite>>; essa, infatti, <> aveva
<< dovuto riconoscere…. l'assenza di uno stato di consistenza>>,
giustificandola << con l'intervenuta risoluzione;
risoluzione che, tuttavia,
proprio in relazione ai contratti pubblici e per maggior garanzia della pariteticità tra le parti, il legislatore ha rigorosamente richiesto venga seguita da tale accertamento in contradditorio dello stato di consistenza (art. 108
D.Lgs. 50/2016)>>.
L'appellante contesta infatti la fondatezza della tesi della committente, invece accolta dal Tribunale, secondo la quale, “a fronte dell'intervenuta risoluzione contrattuale, avvenuta senza il completamento della fornitura oggetto dell'appalto, non” sarebbe risultato “necessario procedere alla redazione dello stato di consistenza né ad alcuna dettagliata contabilizzazione delle specifiche lavorazioni effettuate, non potendo le stesse integrare alcuna prestazione
“regolarmente eseguita” (cfr. doc. 33 ZM). Lamenta, infatti, il <
pagina 82 di 119 insito nella posizione sostanziale e nel contegno contrattuale della Stazione
Appaltante: la risoluzione assurge insieme a motivo e conseguenza di asserite difformi o carenti lavorazioni, mai accertate nella loro consistenza, e non accertate nel giudizio di primo grado>>.
Di qui << l'infondatezza dell'asserto della Sentenza, tratteggiato in via meramente consequenziale, per il quale “Ciò posto sussistono i presupposti per ritenere che il contratto si sia risolto di diritto alla data del 12 agosto 2019 con efficacia retroattiva con conseguente rigetto delle domande non solo di risoluzione ma anche risarcitorie formulate da parte convenuta”>>
In conclusione per l'appellante il giudice di primo grado avrebbe dovuto <<
CP_1 accertare il grave inadempimento della anche nella violazione dell'art. 108 D.Lgs. 50/2016, oltre che la contrarietà delle proprie condotte al principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione contrattuale nonché di pariteticità
delle parti contrattuali, e, di conseguenza, dichiarare il contratto risolto per il grave inadempimento della nell'esecuzione del Controparte_1
contratto del 22.03.2017>>
Col quarto motivo di gravame l'appellante denuncia <
motivazione della sentenza in punto di riconosciuto diritto alla ripetizione delle somme versate dalla Stazione Appaltante. Illegittimità della Sentenza, per omessa disposizione di C.T.U. (ut supra). Violazione dell'art. 210 c.p.c.
Violazione dell'art. 1458 c.c. (Sentenza, capi pp. 25-26)>> pagina 83 di 119 Lamenta che a tale conclusione il giudice di primo grado sia pervenuto <<
avendo ingiustamente ritenuto che all'Appaltatrice sia imputabile il ritardo, e non avendo accertato l'inadempimento della Stazione Appaltante, nonché, in ogni caso, l'imputabilità alla medesima, in tutto o in parte – ciò che si sarebbe reso possibile grazie all'esperimento della consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla società convenuta in primo grado – dei ritardi occorsi.>> <<
Cosa che, nondimeno, avrebbe dovuto comunque accertare, al fine di determinare quantomeno l'apporto causale della Stazione Appaltante nella risoluzione del contratto, di comporto contemperando e riducendo la condanna nei confronti dell'Appaltatrice (per il concorso di condotte causali della
Stazione Appaltante, nella denegata ipotesi di accertata responsabilità
dell'Appaltatrice)>>
Sostiene in ogni caso l'appellante che anche a voler ammettere l'inadempimento dell'appaltatrice, nondimeno la restitutio in integrum,
disposta dal Tribunale, risulterebbe illegittima. Il giudice di prime cure avrebbe infatti << omesso di considerare che il compenso rimane dovuto all'appaltatore, laddove la prestazione, o parte di essa autonoma e identitaria,
sia stata correttamente eseguita o comunque risulti a vantaggio per la parte committente, la quale abbia così ottenuto un incremento patrimoniale>>.
Nel caso di specie – osserva l'appellante - << pare chiaro che le somme corrisposte dalla Stazione Appaltante a titolo di primo e secondo stato di pagina 84 di 119 avanzamento lavori, sono state pagate, vieppiù con notevole ritardo, dopo ampia disamina e verifica delle prestazioni eseguite. Tanto che dette somme sono state corrisposte a seguito di apposita approvazione e accettazione dello
Stato di avanzamento dei lavori, da parte del Responsabile del procedimento e della Direzione dell'Esecuzione, nominati entrambi dalla Stazione Appaltante,
consistente, rispettivamente, nella chiusura degli stati di avanzamento
“chiusura fasciame scafi” e “consegna dei motori e invertitori”>> ed << è
altrettanto chiaro che la restituzione della somma già corrisposta a titolo di anticipazione (che per la successione dei pagamenti “copre”, al momento della risoluzione, parte delle lavorazioni eseguite successivamente ai pagamenti dei due SAL), è stata disposta senza l'accertamento delle lavorazioni eseguite,
ulteriori a quelle dei primi due SAL, e messe a disposizione della Stazione
Appaltante, la cui consistenza erroneamente non è stata determinata in sede giudiziale>>. E ciò << sia per la pervicacia della parte attrice NL nel negare i documenti contabili e amministrativi e di procedere alla redazione dello stato di consistenza, sia per il mancato accoglimento dell'ordine di esibizione documentale ai sensi dell'art. 210 c.p.c., sia per la erroneamente pretermessa e non disposta consulenza tecnica d'ufficio, che, siccome richiesta dalla società
convenuta, avrebbe consentito non soltanto di indagare sulla natura, sull'entità
e sulla gravità degli inadempimenti reciprocamente lamentati dalle parti, ma pure sulla consistenza, quantitativa e qualitativa, dell'effettiva prestazione pagina 85 di 119 eseguita dalla società convenuta in primo grado>>
L'appellante chiede dunque disporsi la riforma dell'impugnata sentenza
<
quantomeno con il riconoscimento del valore delle lavorazioni eseguite successivamente dei primi due SAL, a favore dell'Appaltatrice, e,
conseguentemente, con l'accoglimento della domanda di condanna svolta in primo grado in ordine alle somme ad essa dovute per tutte le lavorazioni eseguite successivamente all'approvazione del primo e del secondo SAL,
eventualmente in compensazione con il valore dell'anticipazione ricevuta,
ovvero con il riconoscimento del maggior valore, laddove la consulenza tecnica rivelasse, come si ritiene, che dette lavorazioni non trovino piena soddisfazione nella somma corrisposta a titolo di anticipazione>>. E ciò perché
<
impugnato, configura l'indebito arricchimento della >> Parte_12
Col quinto motivo di gravame l'appellante denuncia <
illegittimità, carente e insufficiente motivazione della Sentenza in punto di risarcimento del danno e di applicazione delle penali. Violazione dell'art. 13
del Contratto e 14 del Capitolato d'oneri e dell'art. 1227 c.c. (Sentenza, pp. 27-
32) >>
Prende le mosse dalla motivazione relativa al danno da immagine, laddove il giudice di prime cure perviene all'accoglimento della relativa pretesa pagina 86 di 119 risarcitoria, ritenendo che “secondo l'id quod plerumque accidit, può ritenersi provato che la mancata disponibilità della nuova motonave per cui è causa abbia avuto incidenza sui disservizi lamentati negli articoli di giornale e,
conseguentemente, sulla pubblicazione degli articoli sicché può ritenersi provato che l'inadempimento di ha determinato un Parte_1
danno all'immagine dell'attrice. La quantificazione del danno non può che essere effettuata in via equitativa in un importo che, tenuto conto della molteplicità delle testate giornalistiche che hanno riportato la notizia, della loro presumibile diffusione e del lasso temporale tra le varie pubblicazioni (in date diverse e in quasi due anni così reiterandosi nel tempo il danno), può essere quantificato in euro 30.000,00 in moneta attuale.”.
A detta di parte appellante nel caso di specie il ricorso alla prova presuntiva,
sorretta dal criterio dell'id quod plerumque accidit, sarebbe rimasto a livello solo congetturale, mentre il ricorso alla massima di esperienza è sorretto dal principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, mentre nel caso di specie difetterebbe sinanco l'enunciazione dei disservizi che sarebbero conseguenza dell'asserito inadempimento dell'Appaltatrice.
L'appellante quindi prende in esame la condanna al pagamento della penale,
pur ridotta rispetto alla domanda della Stazione Appaltante, ritenuta pagina 87 di 119 manifestamente eccessiva. Premette che il Tribunale, da una parte ha evidenziato che la Stazione Appaltante aveva la giuridica possibilità di risolvere il contratto dopo 60 giorni di ritardo (nonché il dovere di farlo al superamento del 10% delle penali - cfr. art. 14, co. 3, del Capitolato sub doc. 3
NL); dall'altra, che, “pur ritenendo plausibile e giustificata un'ulteriore attesa per un periodo triplo rispetto al ritardo che integra la condizione risolutiva, la penale deve essere ridotta all'importo di euro 336.000,00 prossimo alla penale che sarebbe stata pagata a fronte di un ritardo di 240 giorni sommato ai 15
giorni dovuti, a termini contrattuali, per la diffida”.
La motivazione addotta, corretta nel principio della riduzione ad equità, è a detta di parte appellante contraddittoria, illegittima e infondata in relazione alla determinazione del quantum della deminutio: anche laddove dovesse ritenersi legittima la risoluzione, non è dato conoscere- rileva l'appellante - quale motivo sorregga l'eventuale “plausibilità” e “giustificabilità”, in concreto, di un'attesa, nella risoluzione, pari al triplo rispetto al ritardo giustificante la risoluzione, concretantesi nell'ingente somma di 336.000,00 euro.
Richiamando il disposto di cui all'art.14 del Capitolato d'oneri (“Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione della fornitura, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale […].
Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della pagina 88 di 119 penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione”), nonché il valore dell'appalto (euro 1.328.119,00), l'appellante afferma di non comprendere la ragione per la quale la penale non sia stata contenuta nel dieci per cento del valore contrattuale, considerandosi che la Stazione Appaltante aveva atteso sino a novembre 2018 (cfr. doc. 10 NL) e poi a febbraio 2019 (cfr. doc. 10
NL) per contestare l'asserito ritardo, e che poi essa aveva nuovamente atteso sino a luglio del medesimo anno, per effettuare un semplice sopralluogo (cfr.
Par doc. 28 ), a fronte del quale aveva poi dichiarato la risoluzione del contratto. Il riconoscimento del predetto longum tempus doveva ritenersi ancor meno giustificabile in quanto la Stazione Appaltante era rimasta sempre del tutto inerte, sia di fronte alle richieste dell'Appaltatrice, sia nell'omettere lo svolgimento del procedimento di risoluzione ex art. 108 del Codice dei
Contratti pubblici.
Avendo in ogni caso la committente fatto ricorso alla risoluzione civilistica, <<
omettendo comunque qualsivoglia forma di contraddittorio, e non dedicando alcuna attenzione alle osservazioni pervenute dall'Appaltatrice>>, << neppure il termine di quindici giorni dalla diffida alla risoluzione>> avrebbe potuto
<>.
L'appellante afferma anzi che l'attendismo della Stazione Appaltante, per tutto il tempo dell'esecuzione del contratto, verrebbe a configurare una vera e pagina 89 di 119 propria accettazione, per facta concludentia, del differimento del dies ad quem.
Ciò anche senza considerare l'inadempimento e gli errori progettuali e della specifica tecnica della Stazione Appaltante, in ogni caso costituenti,
quantomeno, un chiaro concorso di colpa del committente/creditore nella determinazione della risoluzione.
Conclude sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto accertare l'illegittimità della pretesa applicazione delle penali, quantomeno nella misura superiore al 10% prevista da legge e da contratto, stante anche il concorso di colpa degli inadempimenti della Stazione Appaltante.
Col sesto motivo di gravame l'appellante denuncia “erroneità, illegittimità,
carente e insufficiente motivazione della Sentenza in punto di rigetto delle domande riconvenzionali avanzate dalla convenuta Violazione dell'art. Pt_1
1223 c.c.” (Sentenza, capo pp. 24 e 25)
L'appellante principale lamenta che il Tribunale, ingiustamente ritenendo che il ritardo nell'esecuzione della prestazione le fosse imputabile, abbia immotivatamente rigettato le domande riconvenzionali da essa proposte in primo grado.
Ripropone, pertanto, le doglianze sollevate in primo grado quanto alle conseguenze dell'inadempimento della Stazione Appaltante, con specifico riferimento a:
pagina 90 di 119 i corrispettivi spettanti per le lavorazioni comunque eseguite in favore della
CP_1 cfr. qui sub motivi primo, secondo e quarto);
il danno da sottoproduzione per l'anomalo andamento dell'appalto conseguente ai ritardi determinati dalla S.A. (cfr. pp. 66-71 della Comparsa di costituzione e risposta;
Pt_1
il danno da deposito e custodia dell'opera a fronte dell'illegittimo rifiuto della
CP_1 a prendere in consegna la nave “nello stato in cui si trova” (cfr. pp. 71-72
della Comparsa di costituzione e risposta;
Pt_1
l'illegittima escussione della cauzione definitiva conseguente alla risoluzione
(cfr. qui sub motivi primo, secondo e quarto e pp. 72-73 della Comparsa di costituzione e risposta;
Pt_1
il danno curriculare per la c.d. perdita di chance di poter incrementare il proprio curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale al di là dell'incremento dei requisiti tecnici di partecipazione alle future gare pubbliche per costruzioni navali (cfr. pp. 74-76
della Comparsa di costituzione e risposta . Pt_1
***
L'impugnazione incidentale di NL SR
Col primo motivo di appello incidentale NL SR si duole della quantificazione in sentenza della penale, ritenendo errata la valutazione del pagina 91 di 119 giudice di prime cure in ordine alla ritenuta legittimità della sospensione dei lavori unilateralmente disposta dall'appaltatrice in ragione del contestato ritardo nella liquidazione del secondo SAL, obliterando il fatto che quest'ultima era intervenuta, come da relazione allegata alla Delibera del
C.d.A. del 12 agosto 2019 (cfr. doc. 18 NL), <
ritardi e delle mancanze, intendendo la Stazione Appaltante dare seguito allo
“spirito di massima conciliazione>> più volte dichiarato dall'appaltatore,
<
con riserva di applicazione delle ulteriori penali maturate>>. Infatti il
Par completamento delle prestazioni oggetto del SAL n. 2 da parte di era avvenuto in assoluto e oggettivo ritardo rispetto al cronoprogramma contrattuale ossia, addirittura, quando il termine contrattuale di ultimazione della fornitura era scaduto;
il considerevole ritardo esecutivo commesso dall'impresa non era in alcun modo giustificabile (nota NL prot. n. 155 del
9.02.2018 - cfr. doc. 45 NL con cui era stata puntualmente e motivatamente negata la richiesta di proroga avanzata dall'Appaltatore in data 26.01.2018 -
Par cfr. doc. 17 , in uno con la nota prot. n. 893 del 20 luglio 2018 - cfr. doc. 46
NL); la richiesta di pagamento del SAL n. 2 era dunque avvenuta da parte di
Par un soggetto ( ) pacificamente inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni contrattuali in quanto completamente in ritardo rispetto al
Par cronoprogramma contrattuale;
quindi , in quanto inadempiente rispetto alle pagina 92 di 119 tempistiche contrattuali, non poteva ritenersi legittimata ad opporre l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; il fermo lavori quale “reazione” al lamentato ritardo nel pagamento del SAL n. 2, al contrario di quanto sostenuto dal Giudice di prima istanza, dovrebbe pertanto esser ritenuto illegittimo.
L'illegittimità dell'esercizio dell'eccezione di inadempimento derivava, poi,
dal disposto di cui all'art. 144 del D.P.R. 207/2010, norma applicabile ratione temporis, la quale, secondo l'interpretazione dell'appellante incidentale,
prevedendo che in caso di ritardo nell'emissione del certificato di pagamento competano all'appaltatore interessi corrispettivi al tasso legale ovvero moratori a seconda se si superi il termine di 45 giorni o quello di 60 dalla maturazione del SAL (nella specie non richiesti), escluderebbe la possibilità dell'esercizio da parte sua dell'eccezione di inadempimento.
Col secondo motivo di gravame incidentale NL SR lamenta come erroneo il rigetto della domanda di condanna alla ripetizione nei confronti dell'altra convenuta CP_6
La valutazione del collegio
Sull'inammissibilità per tardività del secondo motivo di appello
incidentale.
L'istruttore, con ordinanza 5/04/2024, sull'appello incidentale proposto dall'appellata nei confronti dell'altro appellato CP_5 CP_3
pagina 93 di 119 Parte
non costituitasi in giudizio nel grado d'appello, premesso che per radicare compiutamente il contraddittorio su detta impugnazione incidentale,
data la mancata costituzione in giudizio di , sarebbe Controparte_3
necessario disporre rinvio d'udienza ex art.350 cpc a tale scopo, onerando l'appellante incidentale della notifica della comparsa e del verbale d'udienza
(cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 36541 del 29/12/2023), ha osservato tuttavia che la sentenza impugnata era stata notificata in data 20/11/2023 sia all'appellata principale ia all'altra appellata Parte_1
ragion per cui alla data di deposito della comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta, recante appello incidentale, del 5/03/2024, era anche nei confronti di quest'ultima già interamente decorso il termine per l'impugnazione di 30 giorni, di cui all'art.325 cpc, decorrente ex art.326 cpc dalla data di notifica;
ne ha dedotto che l'appello incidentale rivolto da CP_5
verso doveva ritenersi tardivo e perciò inammissibile, il che
[...] CP_6
avrebbe reso superflua l'effettuazione dell'adempimento sopra indicato.
Il collegio conferma e fa propria tale valutazione.
Sull'incarico al CTU e sulla richiesta di esibizione
Con la predetta ordinanza l'istruttore ha respinto la richiesta di esibizione del computo metrico, del computo metrico estimativo, dell'elenco prezzi unitari ritenendola superflua ai fini del decidere;
ha parimenti rigettato la richiesta di esibizione della relazione particolareggiata del Direttore dell'Esecuzione del pagina 94 di 119 Contratto, ritenendola, oltre che superflua, non accompagnata dalle indispensabili indicazioni di cui all'art.94 disp. att, cpc. Ha inoltre rigettato la richiesta di ispezione a mezzo CTU della nave, parimenti ritenendola superflua ai fini del decidere.
Il collegio conferma e fa propria tale valutazione.
L'istruttore ha inoltre disposto CTU – nominando all'uopo l'ing. Per_3
, atta ad accertare se, come sostenuto da parte appellante, la specifica
[...]
tecnica posta a base di gara da NL – la quale avrebbe previsto un solo sistema di generazione elettrica principale [20.5.3 Generatori principali Caratteristiche
Par principali […}. Nr di set 1) pp 57-58 della specifica tecnica sub doc.6 ] -
fosse non conforme alla disciplina di cui al regolamento RI.NA, per il quale “la principale fonte di energia elettrica deve essere costituita da almeno due gruppi elettrogeni”, oppure se, come sostenuto da parte appellata, la specifica tecnica posta a base di gara avrebbe contemplato appunto la presenza di un secondo sistema di generazione, e ciò sia al paragrafo “20.5.2 Centrale elettrica di emergenza” che al paragrafo “20.5.5 Batterie, carica batterie” (Pagg. 57 -58
Par specifica tecnica sub doc. 6 ); ha inoltre richiesto al CTU se, in caso di difformità tra le previsioni di cui alla specifica tecnica NL e le prescrizioni di
Con cui al regolamento RI. , le stesse abbiano oppure no determinato un aggravamento dei tempi necessari per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, in tal caso indicandosi i giorni di ritardo a ciò riferibili.
pagina 95 di 119 Ai predetti interrogativi il CTU ha risposto affermando quanto segue:
quanto al primo: << La specifica tecnica posta a base di gara da NL era
difforme sia al regolamento RINA in vigore all'epoca di stipula del contratto
sia a quello divenuto vigente nel corso di esecuzione dell'appalto, poiché non
rispondente alla disposizione secondo cui la principale fonte di energia
elettrica deve essere costituita da almeno due gruppi di generazione energia
elettrica>>;
quanto al secondo: << Se le attività necessarie per l'acquisizione delle
autorizzazioni derivanti dalla difformità tra le previsioni di cui alla specifica
tecnica NL e le prescrizioni di cui al regolamento RINA sono state svolte,
l'aggravamento dei tempi che ne è conseguito è stimabile nell'ordine di 42
giorni naturali e consecutivi, equivalenti a 6 settimane.>>
Dalla relazione peritale d'ufficio da un lato ha trovato conferma la tesi,
sostenuta da parte appellante, circa la non conformità tra le prescrizioni della specifica tecnica e quelle del regolamento RINa;
dall'altro è emersa la possibilità in concreto di procedere alla regolare esecuzione di quanto previsto dal regolamento RINa con un aggravio temporale di modesta entità (sei settimane).
Sul primo motivo di appello principale
Il collegio conferma e fa propria la valutazione fatta dal giudice di primo grado pagina 96 di 119 in tema di compatibilità dell'attività di progettazione e di esecuzione, in ragione della qualificazione del rapporto contrattuale come appalto di fornitura e non di appalto di servizi, con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 59 comma 1 d.lgs 50/2016 (<
bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati…. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di….>>) e viceversa applicazione del disposto di cui al 14°
comma dell'art.23 (<
regola, in unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola,
mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui alla stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche>>), per il quale è quindi ammessa la possibilità, in caso di appalto di fornitura, del conferimento dell'incarico congiunto di progettazione ed esecuzione.
Poiché il dato testuale – riferibile tanto al contratto quanto al capitolato d'oneri ed al bando di concorso – rende evidente trattarsi nella specie di contratto di fornitura, e poiché tale conclusione è stata posta a premessa della statuizione in tema di competenza, ormai passata in giudicato, perché confermata in sede di legittimità, ne consegue de plano l'accertamento dell'infondatezza delle doglianze di riferibili a carente predisposizione di un progetto esecutivo Pt_3
pagina 97 di 119 effettivamente realizzabile e/o ad aleatorietà del contratto, risultando perciò
totalmente condivisibili le considerazioni al riguardo espresse nella sentenza impugnata.
Permane tuttavia, in funzione della verifica circa l'imputabilità del ritardo, la questione posta dall'acclarata non corrispondenza di quanto stabilito, con riferimento al tema della generazione di energia elettrica, dalla specifica posta a base del contratto e dal regolamento RINa, avendo la prima previsto la presenza di un gruppo elettrogeno mentre la seconda richiede la presenza anche di un secondo gruppo elettrogeno.
In tale prospettiva a giudizio del collegio deve considerarsi: 1) che detta divergenza era agevolmente riscontrabile ancor prima della stipulazione del contratto di appalto e, a ben vedere, anche prima della partecipazione alla gara d'appalto, dato che il contenuto del regolamento RINa era pacificamente conoscibile da qualsiasi soggetto che a tale gara avesse inteso partecipare;
2)
che la divergenza non poteva ritenersi ostativa alla corretta interpretazione della volontà dei contraenti, ed in particolare della stazione appaltante, essendo evidente che a fronte del rilievo della divergenza tra le due prescrizioni prioritaria sarebbe risultata con ogni evidenza l'esigenza di conformità alla disciplina del regolamento RINa, dalla stessa dipendendo la stessa possibilità
dell'utilizzo dell'imbarcazione per il trasporto passeggeri in acque interne;
3)
che evidente ed indiscutibile doveva ritenersi la volontà della Stazione
pagina 98 di 119 Committente di ottenere la disponibilità appunto di un'imbarcazione idonea per tale utilizzo;
4) che pertanto il soggetto che, aggiudicandosi la gara, era tenuto a predisporre, tra l'altro, un'adeguata progettazione dell'imbarcazione stessa, e dei suoi elementi costitutivi, avrebbe dovuto prima di ogni altra cosa individuare i requisiti a tal fine richiesti dal regolamento RINa, procedendo all'acquisizione di tutte le componenti a ciò necessarie, ancorché non contemplate nella specifica tecnica predisposta dalla Stazione Appaltante;
5)
che l'inerzia a tale proposito non poteva ritenersi giustificata, trattandosi di condotta evidentemente contraria a buona fede, perché per regolamento RINa
l'imbarcazione, in assenza del secondo gruppo elettrogeno, non sarebbe stata abilitata al trasporto passeggeri;
6) che pertanto l'appaltatrice avrebbe dovuto dapprima prevedere in fase progettuale la presenza del secondo gruppo elettrogeno e quindi in fase esecutiva procedere alla relativa acquisizione ed installazione;
7) che se a ciò essa avesse proceduto il ritardo che ne sarebbe derivato rispetto ai tempi previsti per l'esecuzione del contratto (315 giorni),
sarebbe risultato giustificato, in quanto non imputabile all'appaltatore, purché
contenuto entro i limiti indicati dal CTU (sei settimane).
Ritiene infatti la corte non potersi condividere l'assunto di parte appellante secondo cui, non avendo ritenuto la Stazione Appaltante di riconoscere l'errore, e di emendarlo, all'Appaltatrice sarebbe rimasta preclusa la possibilità
stessa di procedere alla completa esecuzione della prestazione ed al pagina 99 di 119 conseguente pieno adempimento al contratto: tale tesi, infatti, potrebbe essere accolta soltanto se in concreto l'appaltatore, riscontrata la divergenza tra specifica tecnica e regolamento RINa, avesse formulato apposita richiesta di variante, recante previsione della fornitura ed installazione anche del secondo gruppo elettrogeno, ed a tale richiesta la Stazione Appaltante avesse opposto un ingiustificato rifiuto, non invece in caso di inerzia.
Né è possibile ritenere l'appaltatrice esente da responsabilità per il periodo antecedente la comunicazione da parte RINa del rigetto della progettazione per la mancata previsione del secondo gruppo elettrogeno: avendo infatti l'appaltatrice assunto anche l'incarico della progettazione, essa doveva - prima di farne consegna per la relativa approvazione - accertarsi del contenuto del regolamento RINa e dei requisiti da esso richiesti per ammettere l'imbarcazione al trasporto passeggeri in acque interne.
Non può pertanto esser condivisa ed accolta la tesi di parte appellante secondo la quale se al momento della risoluzione del contratto i lavori elettrici non erano stati in buona parte completati ciò sarebbe dipeso dall'errore della specifica tecnica.
Peraltro neppure può attribuirsi rilievo al fatto che, secondo quanto esposto da parte appellante, al momento della risoluzione del contratto essa avrebbe già
eseguito gran parte dei lavori (il 65%); alla data di scadenza dell'obbligazione,
infatti, i lavori avrebbero dovuto essere ultimati, e l'appaltatrice avrebbe pagina 100 di 119 dovuto fare offerta della consegna della motonave in condizioni di idoneità
piena al trasporto passeggeri.
Poiché ciò non è avvenuto, si è dunque in presenza, sul piano oggettivo,
dell'inesecuzione dell'obbligazione posta a carico dell'appaltatrice, senza che quest'ultima abbia provato che all'origine di ciò sia stata l'impossibilità di effettuare l'esatto adempimento della prestazione per causa non imputabile all'obbligato (art.1218 c.c.).
Il collegio conferma dunque il giudizio sull'imputabilità all'appaltatore del ritardo nell'esecuzione dell'opera, già espresso dal Tribunale, e che lo ha condotto a ritenere legittimamente esercitata la facoltà di cui all'art.1456 c.c.
secondo il disposto di cui all'art.13 del contratto.
Il primo motivo di gravame non può dunque trovare accoglimento.
Sul secondo motivo di gravame principale
Il collegio condivide l'affermazione fatta dal giudice di prime cure secondo cui
<
appaltante di sciogliersi dal contratto con la procedura di cui all'art.108 del
Codice degli Appalti concorre autonomamente con quella di apporre una clausola risolutiva espressa, espressione di una posizione non autoritativa ma paritetica della P.A. e governata dalla disciplina civilistica>> Il Tribunale sul punto fa richiamo alla sentenza n.21740 della 1^ sezione civile della S.C. di pagina 101 di 119 Cassazione, la quale al riguardo statuisce quanto segue: <
inadempimento dell'appaltatore nello svolgimento di un appalto di opera pubblica, accanto alla facoltà concessa alla P.A. committente di sciogliersi,
mediante la procedura prevista dall'art. 119 del d.P.R. n. 554 del 1999
(applicabile "ratione temporis", ma ora sostituito dall'art. 136 del d.lgs. n. 163
del 2006), concorre autonomamente quella di apporre una clausola risolutiva espressa, espressione di una posizione non autoritativa ma paritetica della P.A.
e governata dalla disciplina civilistica. Ne consegue che, apposta tale clausola e individuato espressamente l'inadempimento idoneo a determinare la risoluzione del contratto, è sufficiente la semplice constatazione di tale inadempimento per addivenire alla risoluzione del contratto, senza che vi sia la necessità, per la P.A., di seguire la procedura prevista dall'art. 119 cit.>>
L'art.13 del contratto – i cui primi due commi ricalcano, in buona sostanza, la disciplina generale di cui all'art.1662 c.c. - prevede che <
imputabile all'appaltatore nel rispetto del termine per la consegna della fornitura superiore a sessanta (60) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., a discrezione della Stazione
Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione./La risoluzione del contratto ai sensi del comma 1 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore da parte della Stazione Appaltante con assegnazione di un termine di giorni 15 per compiere la fornitura./La risoluzione del contratto pagina 102 di 119 interverrà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c. anche in caso di esito negativo della risoluzione delle non conformità, come previsto dall'art.12
comma 5 del presente contratto>>.
Dunque, quanto all'ipotesi di risoluzione per ritardo imputabile all'appaltatore,
sono previste due condizioni legittimanti: a) che sino decorsi almeno 60 giorni naturali consecutivi dalla data fissata come termine per la consegna della fornitura;
b) che, trascorso tale termine, sia trasmessa all'appaltatore un'intimazione di termine (di 15 giorni) per la purgazione della mora.
Condizioni entrambe verificatesi nella fattispecie.
Mentre nella clausola risolutiva espressa di cui all'art.13 non è fatta menzione alcuna alla relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, con indicazione della stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore, né dello stato di consistenza, né della quantificazione dei crediti comunque spettanti all'appaltatore e degli oneri asseritamente da porsi a carico di quest'ultim, né infine del Conto Finale e della relativa liquidazione in favore dell'appaltatore.
L'assenza di alcun riferimento a tali dati nella lettera di costituzione in mora risulta pertanto irrilevante ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti per la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.,
da ritenersi sussistente in presenza di ritardo protrattosi per un tempo ben più
pagina 103 di 119 lungo rispetto a quello minimo stabilito nell'art.13 del contratto senza che ne risulti dimostrata la non imputabilità all'appaltatore, debitore della prestazione inadempiuta.
La corte, pertanto, condivide e fa propria l'affermazione, resa nella sentenza impugnata, dell'irrilevanza, ai fini dell'accertamento della legittimità della fondatezza della risoluzione disposta, dello scostamento della procedura adottata rispetto a quella dettata dall'art.108 del Codice degli Appalti.
Ritiene, inoltre, non essere condivisibile l'assunto di parte appellante, la quale denuncia violazione del contraddittorio nella determinazione delle lavorazioni eseguite, e, quindi, della gravità dell'inadempimento, e lamenta l'omessa attivazione da parte della Appaltante di un contraddittorio qualificato, Pt_10
effettivo e secondo il principio di trasparenza, che desse quantomeno conto della consistenza delle lavorazioni eseguite, il che avrebbe determinato la violazione del principio, pur affermato, della pariteticità delle posizioni della e dell'Appaltatrice: è appena il caso di rilevare, quanto al Parte_12
primo profilo, che con la clausola risolutiva espressa le parti hanno concordemente ed esplicitamente individuato le obbligazioni la cui inadempienza avrebbe manifestato un tal carattere di gravità da giustificare,
quale reazione, la risoluzione di diritto del contratto e, quanto al secondo profilo, che, ciò essendo derivato dall'esplicarsi dell'autonomia privata, non può in ciò ravvisarsi alcuna menomazione del principio di pariteticità delle pagina 104 di 119 parti.
Né, ancora, può condividersi l'assunto di parte appellante secondo cui la sentenza impugnata si sarebbe rivelata contraddittoria per aver il Tribunale
affermato, nell'espositiva in fatto, che “con PEC n. 1027 del 26 luglio 2019 la
Stazione Appaltante diffidava e costituiva in mora l'Appaltatore ai sensi degli artt. 13 del Contratto d'Appalto e 108 del d.lgs. n. 50/2016”; con ogni evidenza il giudice di prime cure si è con ciò limitato a dar conto di una circostanza di fatto, senza in alcun modo prendere posizione sulla questione giuridica in discorso, che è invece stata esaminata e decisa con la considerazione, sopra riportata, della libertà per la PA di regolare i rapporti con la controparte, in caso di inadempimento di quest'ultima, facendo ricorso agli istituti di diritto comune anziché a quelli a carattere autoritativo che le spetterebbero in virtù
dell'apposita disciplina di legge in tema di appalti pubblici.
Parimenti infondata appare la doglianza circa la disposta risoluzione in assenza di motivazione, in ragione soltanto del tempo decorso, senza prender posizione sul contenuto della nota del 10 agosto 2019 (cfr. doc. 17 NL), comunicata a riscontro della diffida del 26 luglio 2019, con la quale se ne era lamentata l'illegittimità per plurimi motivi: in particolare evidenziando come dal verbale di sopralluogo fosse emersa la prosecuzione dei lavori rispetto ai precedenti sopralluoghi, e il completamento dei lavori per misura corrispondente al 65%;
come il ritardo fosse da ascrivere a cause imputabili alla stessa Stazione
pagina 105 di 119 Appaltante e come non fosse stata redatta la relazione particolareggiata, che avrebbe consentito di apprezzare nel merito e con chiarezza la natura delle –
infondate – contestazioni.
Già si è detto dei presupposti legittimanti la risoluzione (ritardo per non meno di 60 giorni dalla scadenza del termine per la consegna della fornitura completa ed idonea all'uso previsto, vale a dire alla navigazione in acque interne per trasporto passeggeri, senza che l'obbligato abbia fornito prova della non imputabilità di tale ritardo alla sua condotta, attiva ovvero omissiva;
intimazione all'appaltare di procedere all'adempimento delle prestazioni residue, fino a completamento dell'opera, con concessione di termine all'uopo di 15 giorni), e della relativa ricorrenza nella fattispecie, con conseguente irrilevanza di tutte le circostanze testè indicate (completamento dei lavori per misura corrispondente al 65%;, omessa redazione della relazione particolareggiata), in assenza di prova circa l'assunto dell'imputabilità del ritardo stesso alla Stazione Appaltante (l'unico motivo per il quale tale tesi avrebbe potuto trovare riscontro è stato esaminato e valutato con riferimento al primo motivo di gravame).
Del tutto infondata è poi la tesi secondo cui l'art.13 del contratto, nella sua interpretazione per come accolta del Tribunale, e qui confermata, conterrebbe una clausola condizionante inefficace ai sensi dell'art.1355 c.c. (condizione meramente potestativa), il quale, com'è noto, afferma essere <<..nulla pagina 106 di 119 l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore>>; qui non è preventivata alcuna alienazione di diritti o assunzione di obblighi, discutendosi, soltanto, delle conseguenze sul rapporto contrattuale di alcune singole tipologie di inadempimento: non si è in presenza di una clausola condizionale ex art.1353
c.c. bensì di una clausola risolutiva espressa, ex art.1456 c.c.; la risoluzione del contratto non è correlata alla mera dichiarazione di volontà della committente richiedendo la presenza dell'inadempimento legittimante, e cioè in particolare del ritardo per oltre 60 giorni e dell'intimazione alla purgazione della mora con concessione di termine di 15 giorni rimasta essa pure inadempiuta.
Per tutte le considerazioni che precedono neppure il secondo motivo di gravame può trovare accoglimento.
Sul terzo motivo di gravame
La corte condivide e fa propri l'interpretazione data dal Tribunale dell'art.13,
punto 8, del contratto, per il quale “in caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore dovrà consegnare immediatamente la motonave nello stato in cui si trova”, secondo cui esso contemplerebbe il dovere dell'appaltatore, a seguito della risoluzione del contratto, di procedere all'immediata consegna della motonave alla controparte “nello stato in cui si trova”, mentre non contemplerebbe il reciproco obbligo della Stazione Appaltante di riceverla in pagina 107 di 119 consegna.
A conforto di tale conclusione richiama la regola della legittimità del rifiuto dell'adempimento parziale, contemplata dall'art.1181 c.c., già menzionata nell'ordinanza 5/04/2024, osservando che, seppure è vero quanto obiettato negli atti conclusivi da parte appellante, che tale regola trova un limite nella stessa disposizione che la introduce, la quale afferma sì che <
rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile>> ma poi aggiunge <>, è tuttavia altrettanto vero che il disposto di cui al quinto comma dell'articolo 108 del d.lgs n.50/2016 non può costituire presupposto sufficiente per pervenire nel caso in esame a soluzione opposta rispetto a quella accolta dal giudice di prime cure e condivisa dal collegio: il predetto quinto comma afferma, infatti, che
<
pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto>>; pertanto in caso di contratto avente ad oggetto una pluralità di forniture, in caso di risoluzione per inadempimento l'appaltatore mantiene il diritto al compenso per quelle, tra esse, delle quali egli abbia fatto regolare consegna alla stazione appaltante, che le abbia accettare;
viceversa in caso di contratto avente ad oggetto una sola fornitura, non completata e perciò
intrinsecamente non idonea a soddisfare i bisogni per i quali era stata ordinata,
pagina 108 di 119 non si può parlare di “fornitura regolarmente eseguita”, e non si può pretendere che l'amministrazione committente accetti un bene non corrispondente a quello richiesto.
La corte, poi, non ritiene di poter accogliere la tesi di parte appellante secondo cui alla Stazione Appaltante non sarebbe stato sufficiente allegare il ritardo, né
un generico inadempimento, dovendo piuttosto essa, ai fini risolutori nonché a fronte delle ripetute contestazioni dell'appaltatrice opposte già in fase esecutiva (cfr. docc. 25-26 ZM), comprovare difetti che incidessero in modo talmente notevole sulla struttura e sulla funzionalità della cosa, da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, o inutile. Si è già detto sopra che nel caso di specie la PA è ricorsa allo strumento paritetico della risoluzione di diritto ex art.1456 cc invocando la ricorrenza di una tra le fattispecie di inadempimento contemplate quale causa di risoluzione nell'art.13 del contratto, quella del ritardo nella consegna della fornitura, imputabile all'appaltatore, di oltre 60
giorni rispetto alla scadenza pattuita.
Per le ragioni sopra esposte – legittimità del rifiuto della consegna della fornitura di un'imbarcazione incompleta ed inidonea all'uso programmato
(trasporto passeggeri in acque interne) – del tutto inutile si deve considerazione la redazione dello stato di consistenza, perché, una volta acclarata la legittimità
di tale rifiuto, ne è conseguenza diretta ed immediata l'insussistenza del diritto al compenso per l'opera svolta.
pagina 109 di 119 Nessun “corto circuito” è ravvisabile al riguardo nella motivazione della sentenza impugnata: una volta individuati, e riscontrati, i presupposti per la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, il giudice ne ha valutato le conseguenze: ritenendo legittimo il rifiuto della prestazione,
trattandosi di fornitura non regolarmente eseguita, ha pertanto escluso il diritto a qualsiasi compenso in favore dell'appaltatrice e, conseguentemente,
irrilevante ogni ulteriore accertamento circa la consistenza delle opere eseguite.
Per le medesime considerazioni non può accogliersi la prospettazione secondo cui proprio in ragione dell'omessa predisposizione dello stato di consistenza e quindi della violazione dell'art.108 d.lgs n.50/2016 e con esso della generale regola di correttezza e buona fede la risoluzione del contratto andrebbe imputata a grave inadempimento della Stazione Appaltante.
Il terzo motivo di gravame non può pertanto trovare accoglimento.
Sul quarto motivo di impugnazione
Già più sopra si è preso posizione sulla questione relativa all'imputazione del ritardo, affermandosi che, una volta acclarato che dopo ben oltre 500 giorni dalla scadenza dell'obbligazione a suo carico, l'appaltatrice non aveva ancora completato l'opera né tanto meno consegnato la fornitura, sarebbe stato suo onere fornir prova dell'impossibilità dell'adempimento tempestivo per causa pagina 110 di 119 ad essa non imputabile, che tale prova non è stata fornita.
Nessun dubbio può sussistere in ordine alla retroattività degli effetti della risoluzione, ex art.1458 c.c., ed al conseguente diritto della Stazione
Appaltante alla restituzione di quanto precedentemente corrisposto alla
Appaltatrice sia a titolo di anticipo sia per i SAL nn. 1 e 2.
Per le ragioni sopra esposte, e cioè per non esservi stata alcuna fornitura regolarmente eseguita, non può riconoscersi all'appaltatrice il diritto al compenso per l'opera svolta, perché priva di rilievo a fronte del riconosciuto diritto della committente a non accettare una prestazione incompleta ed inesatta, non idonea a soddisfare le esigenze per le quali era stata ordinata la fornitura.
Per tale motivo anche il quarto motivo di gravame non può trovare accoglimento.
Sul quinto motivo di gravame
Ritiene il collegio che, essendo emersa nella stampa locale la lamentela per una
CP_ non efficiente gestione del servizio dei trasporti marittimi nel lago di , ed essendosi perciò generata un'attesa di miglioramento in relazione al previsto imminente impiego di nuove imbarcazioni idonee a tale scopo, la mancata attuazione di tale obiettivo nei tempi indicati abbia effettivamente arrecato un grave danno all'immagine professionale dell'impresa che ne avrebbe assunto la pagina 111 di 119 gestione.
La doglianza di carenza di prova, per indebito utilizzo della procedura presuntiva, appare pertanto priva di giuridico fondamento.
Osserva, ancora, che il Tribunale, assumendo doversi procedere alla valutazione del danno da risoluzione, e non da ritardo, è pervenuto soltanto in via parametrica alla quantificazione dell'importo dovuto come penale sulla base del criterio di liquidazione contemplato per il danno da ritardo [1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo]. Ne consegue l'inapplicabilità alla fattispecie del limite per la penale da ritardo, pari al al dieci per cento dell'importo contrattuale.
L'appellante, del resto, non critica il criterio equitativo adottato dal Tribunale,
ma si limita a rilevare il fatto che la Stazione Appaltante avesse atteso sino a novembre 2018 (cfr. doc. 10 NL) e poi a febbraio 2019 (cfr. doc. 10 NL) per contestare l'asserito ritardo, e che poi essa avesse nuovamente atteso sino a
Par luglio del medesimo anno, per effettuare il sopralluogo (cfr. doc. 28 ), a fronte del quale aveva poi dichiarato la risoluzione del contratto.
Il collegio ritiene che tale considerazione non valga a scalfire il ragionamento fatto dal giudice di prime cure, prendendo le mosse dalla determinazione convenzionale in 60 giorni del danno legittimante la risoluzione, secondo cui,
pagina 112 di 119 dato tale presupposto, sarebbe risultata ragionevole, e perciò legittima,
un'attesa, prima di avviare il procedimento risolutivo, pari a 3 volte il termine concesso.
La lamentela circa una presunta carenza di contraddittorio sul punto non appare peraltro pertinente, trattandosi qui delle modalità di esercizio del potere di riduzione secondo equità della penale da parte del giudice, secondo il disposto di cui all'art.1384 c.c.
Per la medesima considerazione non appare meritevole di accoglimento la censura circa il conteggio dei 15 giorni di diffida ai fini della determinazione della penale: il giudice ha considerato il tempo di ritardo privo di conseguenze
(60 giorni) e l'ha maggiorato del tempo di necessaria attesa dopo la diffida (15
giorni) e di quello di attesa ragionevolmente tollerabile (180 giorni); non si vede perché mai in tale calcolo avrebbe dovuto escludere il tempo concesso per la purgazione della mora, necessario perché espressamente richiesto dall'art.13 del contratto.
Assolutamente priva di giuridico fondamento è la tesi secondo cui l'attendismo della Stazione Appaltante, per tutto il tempo dell'esecuzione del contratto,
verrebbe a configurare una vera e propria accettazione, per facta concludentia,
del differimento del dies ad quem: l'attesa nell'assumere reazioni a fronte del ritardo della controparte fa presumere non già la concessione di una dilazione bensì soltanto l'assunzione di un atteggiamento prudente nella speranza di un pagina 113 di 119 possibile sviluppo positivo della vicenda, nell'interesse di entrambe le parti e forse ancor più dello stesso appaltatore.
Il collegio non condivide pertanto l'assunto di parte appellante secondo cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto accertare l'illegittimità della pretesa applicazione delle penali, quantomeno nella misura superiore al 10% prevista da legge e da contratto, né condivide l'assunto circa la presenza di un concorso di colpa della Stazione Appaltante, non ravvisabile né in ragione della presenza dell'errore sopra indicato nella scheda tecnica (che avrebbe soltanto reso giustificato il ritardo per sei settimane nel completamento dell'opera, se l'appaltatrice avesse provveduto ad eseguire la prestazione in conformità al regolamento del Registro Navale) né in ragione dell'attesa dopo lo spirare del termine, ampiamente giustificabile per le ragioni sopra esposte e che comunque non può essere intesa quale inadempimento della committente.
Sul sesto motivo di gravame
Le pretese azionate in via riconvenzionale da quanto a corrispettivo per Pt_3
le lavorazioni comunque eseguite, quanto a risarcimento del danno da sottoproduzione per l'anomalo andamento dell'appalto conseguente ai ritardi determinati dalla S.A., al risarcimento del danno da deposito e custodia
CP_1 dell'opera a fronte dell'illegittimo rifiuto della a prendere in consegna la nave “nello stato in cui si trova”; al pregiudizio subito per illegittima escussione della cauzione definitiva conseguente alla risoluzione, al pagina 114 di 119 risarcimento del danno curriculare per la c.d. perdita di chance sono tutte correlate e conseguenti all'accoglimento della tesi dalla stessa avanzata secondo cui ad essere responsabile della risoluzione del contratto sarebbe stata la Stazione Appaltante.
Poiché per tutte le ragioni sopra esposte tale tesi non è accolta dal collegio,
anche il sesto motivo di gravame non può trovare accoglimento.
Sulle istanze istruttorie di parte appellante principale
I mezzi di prova orale dedotti da parte appellante sono tutti rivolti a fornir prova degli esborsi da essa sostenuti per l'esecuzione dei lavori.
Non avendo essa diritto ad alcun compenso per l'opera svolta, per le ragioni dianzi esposte, i predetti mezzi di prova devono considerarsi privi di rilevanza ai fini del decidere e non vengono pertanto ammessi (come del resto già
anticipato con l'ordinanza istruttoria).
Sull'appello incidentale di NL SR
Già si è detto che il Tribunale, assumendo doversi procedere alla valutazione del danno da risoluzione, e non da ritardo, è pervenuto soltanto in via parametrica alla quantificazione dell'importo dovuto come penale sulla base del criterio di liquidazione contemplato per il danno da ritardo, stabilendo doversi determinare equitativamente l'importo dovuto a titolo di penale in quello risultante dalla sommatoria del tempo di ritardo privo di conseguenze pagina 115 di 119 (60 giorni), i quello previsto per l'attesa dopo la diffida (15 giorni) ed infine di quello per attesa ragionevolmente tollerabile (180 giorni); trattandosi di determinazione equitativa di un danno, da risoluzione, riferito ad altre circostanze di fatto (danno all'immagine, danno emergente per indizione gara,
spese per l'incarico ai professionisti che hanno curato la direzione dei lavori,
spese per il personale interno dedicato, mancato introito conseguente l'impossibilità di utilizzare una nuova motonave per la gestione del servizio di navigazione), risulta del tutto inconferente la legittimità o meno della sospensione dei lavori da parte dell'appaltatrice in esercizio dell'eccezione di inadempimento.
Anche a voler per mera ipotesi accedere alla tesi dell'appellante incidentale,
secondo cui tale esercizio sarebbe risultato illegittimo, non ne deriverebbe la dimostrazione dell'erroneità per difetto della liquidazione della penale, non collegandosi quest'ultima al calcolo dell'entità del ritardo se non in via parametrica.
Conclusioni
Per le considerazioni che precedono la presente controversia va definita con la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione incidentale di NL SR nei confronti di con il rigetto di tutti i motivi di appello proposti da CP_6 Pt_3
nei confronti di NL SR e del restante motivo d'appello incidentale di NL nei confronti di Pt_3 pagina 116 di 119 La sentenza di primo grado viene pertanto integralmente confermata.
Nel rapporto tra e NL SR, stante la prevalente soccombenza della Pt_3
prima, le spese di lite del presente grado, che si liquidano, tenuto conto del valore dichiarato (superiore ad € 520.000), sulla base delle tabelle di cui al DM
n.147 del 13/08/2022, valori medi, in complessivi € 26.155,00 per compenso professionale tabellare, di cui € 5.706,00 per studio della controversia, €
3.318,00 per fase introduttiva del giudizio, € 7.644,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 9.487,00 per fase conclusionale, vanno poste a carico di Pt_3
ed a favore di NL SR;
visti gli esiti della CTU, le relative spese vanno invece poste a carico di ciascuna delle parti costituite in ragione del 50%.
Nulla sulle spese nei confronti di rimasta contumace. CP_6
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012 a carico tanto dell'appellante principale quanto di quello incidentale
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_1
con socio unico nei confronti di
[...] Controparte_3
pagina 117 di 119 respinge l'appello principale proposto da nei Parte_1
confronti di con socio unico;
Controparte_1
respinge altresì l'appello incidentale proposto da quest'ultima nei confronti di
Parte_1
per l'effetto conferma integralmente l'impugnata sentenza n.2920/2023 del
Tribunale di Brescia;
ritenuta la prevalente soccombenza di nei confronti di Parte_1
con socio unico, ne dispone la condanna alla Controparte_1
rifusione in favore di quest'ultima delle spese di lite del presente grado,
liquidate come da parte motiva;
nulla sulle spese nei confronti di rimasta contumace nel Controparte_3
presente grado d'appello;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di
[...]
con socio unico in Controparte_16
ragione del 50% ciascuna, e con vincolo di solidarietà passiva.
Accerta la sussistenza dei presupposti per la duplicazione del contributo unificato, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012, a carico tanto dell'appellante principale quanto di quello incidentale.
pagina 118 di 119 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il presidente estensore
PP GN
pagina 119 di 119