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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 10648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10648 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 14224/2024 r.g. tra
(C.F. ) rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1 alle liti agli atti dall'avv. Vincenzo Vozzella (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Pomigliano d'Arco (Na) alla via Trieste n. 54
- Opponente
e
(P. Iva ) rappresentata e difesa giusta Controparte_1 P.IVA_1
procura alle liti agli atti dall'avv. Raffaele Zurlo (C.F. ) e dall'avv. C.F._3
ND TI (C.F. ed elettivamente domiciliata in via Paolo C.F._4
Emilio Taviani n. 170, La Spezia (SP)
- Opposta
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 7/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, instaurava il presente giudizio Parte_1 spiegando opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 503/2024 con il quale il Tribunale di Napoli lo ingiungeva al pagamento di € 16.534,19 oltre interessi di mora al tasso legale e spese della procedura in favore della ricorrente.
A fondamento della propria domanda, l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento da cui
SENTENZA 1 discende la pretesa creditoria, la mancata prova del credito e l'applicazione di interessi superiori alla misura legale e commissioni illegittimamente addebitate.
Concludeva pertanto domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni “A) In via preliminare, negare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo
l'opposizione fondata su prova scritta;
B) Nel merito, revocare il D.I. opposto per mancanza di prova del credito o, comunque, per insussistenza del credito azionato, per i motivi di cui in narrativa;
C) Sempre nel merito, revocare il D.I. opposto per carenza di prova della titolarità della presunta pretesa creditoria in capo ad ella opposta;
D)
Revocarsi il decreto ingiuntivo qui opposto, per essere la parte opposta decadute dall'azione ex art. 1957 c.c.; E) In relazione al rapporto bancario, dichiarare non dovuti tutti gli addebiti per interessi usurari e/o per interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, per interessi anatocistici semplici e composti, per commissioni di massimo scoperto e per ogni altra spesa e commissione addebitata e non pattuita per iscritto;
F) per effetto dell'accoglimento delle domande proposte sub E), determinare il saldo finale del rapporto bancario, una volta depurati gli stessi da tutte le illegittime registrazioni di addebito;
G) Vittoria di spese diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore, antistatario”.
Si costituiva in giudizio ribadendo la propria Controparte_1 legittimazione attiva in qualità di cessionaria del credito de quo ed eccependo il difetto di procura alle liti nonché la nullità dell'atto di citazione in opposizione. L'opposta contestava, inoltre, la genericità delle avverse doglianze e concludeva domandando “In via pregiudiziale, di rito- accertare e rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164,
IV comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 C.p.c.; In via pregiudiziale, ma gradata, concedere alla il termine per attivare il procedimento Controparte_1
di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 503/2024, R.G. n.
21947/2024, del 25.01.2024 emesso dal Tribunale di Napoli. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della Parte_1
società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_1
SENTENZA 2 all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
All'udienza del 1/7/2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e successivamente riservava la causa in decisione.
Ciò posto, va anzitutto dichiarata la procedibilità della domanda essendo stata espletata la mediazione, con esito negativo, così come risulta dal verbale negativo di mediazione del depositato da parte opposta il 30/6/2025.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione sollevata da parte opposta con riferimento alla procura alle liti rilasciata dall'opponente, essendo la stessa conforme a quanto disposto dall'art. 83 c.p.c..
Ulteriormente, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163, commi terzo e quarto e 164, comma quarto, c.p.c., risultando invero sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi della domanda, consentendo alla parte convenuta di apprestare le proprie difese (cfr. Cass. Civ. Sez. III 15.05.2013 n.
11751/2013).
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Anzitutto, va riconosciuta la legittimazione attiva della parte opposta, la quale provava l'acquisto del credito de quo dalla contraente originaria mediante produzione in giudizio dell'estratto del contratto di cessione, l'elenco dei crediti ceduti, nonché la pubblicazione del relativo avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 92 del 5/8/2023 e la comunicazione da parte della cedente della cessione (all.ti 3,4,5,8 al fascicolo monitorio)
Inoltre, contrariamente a quanto prospettato da parte opponente, risulta provata la pretesa creditoria dell'istante tenuto conto della documentazione a sostegno della stessa.
Com'è noto, con la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento della fondatezza del diritto azionato (ex multis S.U.7448/93), in cui attore in senso sostanziale deve ritenersi l'opposto e convenuto in senso sostanziale l'opponente, sicché troveranno applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova avuto riguardo alla posizione sostanziale assunta dalle parti nel giudizio.
SENTENZA 3 Pertanto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(V. Cass. ord. 5128/2022; Cass., Sez. un., n. 13533 del 2001).
Ebbene, alla luce di tali principi in tema di riparto dell'onere della prova, va evidenziato che nella fattispecie in esame l'opposta ha provato il contratto sottoscritto da Pt_1
con la , nonché depositato l'estratto conto da cui si evince il credito
[...] Parte_2
vantato (allegati al fascicolo monitorio). Di contro, l'opponente nulla provava circa l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
Non può, invero, ritenersi ammissibile il disconoscimento della sottoscrizione così come avanzato dall'opponente.
Ed infatti, la sottoscrizione apposta al contratto de quo veniva rilasciata da Parte_1 mediante l'utilizzo di un programma di firma digitale che ne attesta la validità e l'autenticità. Quanto al valore probatorio del documento informatico sottoscritto, l'art. 21 del Codice dell'Amministrazione digitale dispone che “Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha
l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”. Non essendo sul punto stata fornita alcuna prova contraria dall'opponente, deve ritenersi che la firma digitale apposta al contratto de quo sia a lui riconducibile, essendone il titolare.
Va altresì osservato che, come si evince dall'estratto conto in atti (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio), l'opponente provvedeva al pagamento delle prime otto rate del finanziamento, manifestando quindi la propria volontà di dare esecuzione al contratto de quo.
Considerata dunque raggiunta la prova del credito, vanno ritenute infondate le ulteriori eccezioni formulate dall'opponente, stante il difetto di allegazione specifica che incombeva sulla parte, che invece si è limitata a generiche contestazioni.
SENTENZA 4 In ultima analisi, atteso che l'opponente riveste la qualifica di consumatore, alla luce del codice del consumo che trova applicazione alla fattispecie in esame e in ossequio a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
9479/2023, tenuto conto della documentazione agli atti, ed in particolare della perizia depositata da parte opposta in sede monitoria in cui sono specificate le voci del credito nonché il tasso di mora concretamente applicato, si rileva che le clausole contenute nel contratto e su cui si fonda la pretesa monitoria non presentano carattere di vessatorietà ai sensi dell'art. 33 e ss. del codice del consumo.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni svolte, considerata raggiunta la prova del credito fornita dall'opposta, il Tribunale rigetta l'opposizione in quanto infondata e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza, tenuto del valore della causa dell'attività espletata secondo tariffa vigente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione seconda, pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 503/2024, così decide ogni altra istanza e/o Parte_1 eccezione rigettata e disattesa:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 503/2024 emesso dal Tribunale di Napoli in data 25/1/2024, che dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Napoli, 18/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 5
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 14224/2024 r.g. tra
(C.F. ) rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1 alle liti agli atti dall'avv. Vincenzo Vozzella (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Pomigliano d'Arco (Na) alla via Trieste n. 54
- Opponente
e
(P. Iva ) rappresentata e difesa giusta Controparte_1 P.IVA_1
procura alle liti agli atti dall'avv. Raffaele Zurlo (C.F. ) e dall'avv. C.F._3
ND TI (C.F. ed elettivamente domiciliata in via Paolo C.F._4
Emilio Taviani n. 170, La Spezia (SP)
- Opposta
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza cartolare del 7/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, instaurava il presente giudizio Parte_1 spiegando opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 503/2024 con il quale il Tribunale di Napoli lo ingiungeva al pagamento di € 16.534,19 oltre interessi di mora al tasso legale e spese della procedura in favore della ricorrente.
A fondamento della propria domanda, l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento da cui
SENTENZA 1 discende la pretesa creditoria, la mancata prova del credito e l'applicazione di interessi superiori alla misura legale e commissioni illegittimamente addebitate.
Concludeva pertanto domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni “A) In via preliminare, negare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo
l'opposizione fondata su prova scritta;
B) Nel merito, revocare il D.I. opposto per mancanza di prova del credito o, comunque, per insussistenza del credito azionato, per i motivi di cui in narrativa;
C) Sempre nel merito, revocare il D.I. opposto per carenza di prova della titolarità della presunta pretesa creditoria in capo ad ella opposta;
D)
Revocarsi il decreto ingiuntivo qui opposto, per essere la parte opposta decadute dall'azione ex art. 1957 c.c.; E) In relazione al rapporto bancario, dichiarare non dovuti tutti gli addebiti per interessi usurari e/o per interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, per interessi anatocistici semplici e composti, per commissioni di massimo scoperto e per ogni altra spesa e commissione addebitata e non pattuita per iscritto;
F) per effetto dell'accoglimento delle domande proposte sub E), determinare il saldo finale del rapporto bancario, una volta depurati gli stessi da tutte le illegittime registrazioni di addebito;
G) Vittoria di spese diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore, antistatario”.
Si costituiva in giudizio ribadendo la propria Controparte_1 legittimazione attiva in qualità di cessionaria del credito de quo ed eccependo il difetto di procura alle liti nonché la nullità dell'atto di citazione in opposizione. L'opposta contestava, inoltre, la genericità delle avverse doglianze e concludeva domandando “In via pregiudiziale, di rito- accertare e rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164,
IV comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 C.p.c.; In via pregiudiziale, ma gradata, concedere alla il termine per attivare il procedimento Controparte_1
di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 503/2024, R.G. n.
21947/2024, del 25.01.2024 emesso dal Tribunale di Napoli. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della Parte_1
società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà Controparte_1
SENTENZA 2 all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
All'udienza del 1/7/2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e successivamente riservava la causa in decisione.
Ciò posto, va anzitutto dichiarata la procedibilità della domanda essendo stata espletata la mediazione, con esito negativo, così come risulta dal verbale negativo di mediazione del depositato da parte opposta il 30/6/2025.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione sollevata da parte opposta con riferimento alla procura alle liti rilasciata dall'opponente, essendo la stessa conforme a quanto disposto dall'art. 83 c.p.c..
Ulteriormente, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163, commi terzo e quarto e 164, comma quarto, c.p.c., risultando invero sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi della domanda, consentendo alla parte convenuta di apprestare le proprie difese (cfr. Cass. Civ. Sez. III 15.05.2013 n.
11751/2013).
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Anzitutto, va riconosciuta la legittimazione attiva della parte opposta, la quale provava l'acquisto del credito de quo dalla contraente originaria mediante produzione in giudizio dell'estratto del contratto di cessione, l'elenco dei crediti ceduti, nonché la pubblicazione del relativo avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 92 del 5/8/2023 e la comunicazione da parte della cedente della cessione (all.ti 3,4,5,8 al fascicolo monitorio)
Inoltre, contrariamente a quanto prospettato da parte opponente, risulta provata la pretesa creditoria dell'istante tenuto conto della documentazione a sostegno della stessa.
Com'è noto, con la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento della fondatezza del diritto azionato (ex multis S.U.7448/93), in cui attore in senso sostanziale deve ritenersi l'opposto e convenuto in senso sostanziale l'opponente, sicché troveranno applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova avuto riguardo alla posizione sostanziale assunta dalle parti nel giudizio.
SENTENZA 3 Pertanto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(V. Cass. ord. 5128/2022; Cass., Sez. un., n. 13533 del 2001).
Ebbene, alla luce di tali principi in tema di riparto dell'onere della prova, va evidenziato che nella fattispecie in esame l'opposta ha provato il contratto sottoscritto da Pt_1
con la , nonché depositato l'estratto conto da cui si evince il credito
[...] Parte_2
vantato (allegati al fascicolo monitorio). Di contro, l'opponente nulla provava circa l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
Non può, invero, ritenersi ammissibile il disconoscimento della sottoscrizione così come avanzato dall'opponente.
Ed infatti, la sottoscrizione apposta al contratto de quo veniva rilasciata da Parte_1 mediante l'utilizzo di un programma di firma digitale che ne attesta la validità e l'autenticità. Quanto al valore probatorio del documento informatico sottoscritto, l'art. 21 del Codice dell'Amministrazione digitale dispone che “Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha
l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”. Non essendo sul punto stata fornita alcuna prova contraria dall'opponente, deve ritenersi che la firma digitale apposta al contratto de quo sia a lui riconducibile, essendone il titolare.
Va altresì osservato che, come si evince dall'estratto conto in atti (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio), l'opponente provvedeva al pagamento delle prime otto rate del finanziamento, manifestando quindi la propria volontà di dare esecuzione al contratto de quo.
Considerata dunque raggiunta la prova del credito, vanno ritenute infondate le ulteriori eccezioni formulate dall'opponente, stante il difetto di allegazione specifica che incombeva sulla parte, che invece si è limitata a generiche contestazioni.
SENTENZA 4 In ultima analisi, atteso che l'opponente riveste la qualifica di consumatore, alla luce del codice del consumo che trova applicazione alla fattispecie in esame e in ossequio a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
9479/2023, tenuto conto della documentazione agli atti, ed in particolare della perizia depositata da parte opposta in sede monitoria in cui sono specificate le voci del credito nonché il tasso di mora concretamente applicato, si rileva che le clausole contenute nel contratto e su cui si fonda la pretesa monitoria non presentano carattere di vessatorietà ai sensi dell'art. 33 e ss. del codice del consumo.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni svolte, considerata raggiunta la prova del credito fornita dall'opposta, il Tribunale rigetta l'opposizione in quanto infondata e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al principio della soccombenza, tenuto del valore della causa dell'attività espletata secondo tariffa vigente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione seconda, pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 503/2024, così decide ogni altra istanza e/o Parte_1 eccezione rigettata e disattesa:
-rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 503/2024 emesso dal Tribunale di Napoli in data 25/1/2024, che dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Napoli, 18/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 5