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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 25/09/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 4 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 45 dell'anno 2025, proposta da:
Parte_1
, in persona del Direttore Regionale in carica,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'avv. Paolo Spiga, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti
APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio CP_1
dell'avv. Giovanni Siotto Pintor, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 30 dicembre 2022, CP_1
aveva convenuto in giudizio l' e aveva domandato che venisse accertata la CP_2
natura professionale dell'ernia discale cervicale da cui era affetto e che l' fosse CP_2
condannato al pagamento, in proprio favore, dell'indennizzo previsto dalla legge per il danno biologico subito, di misura non inferiore al 8%, da conglobarsi con il danno del 8% già riconosciutogli giudizialmente per tendinopatia della cuffia dei rotatori e epicondilite bilaterale.
A sostegno della domanda proposta, il ricorrente aveva allegato di lavorare, fin dal
1989, alle dipendenze del C.T.M. di Cagliari, in qualità di conducente di linea –
autista di mezzi pubblici di trasporto passeggeri, operando lungo le strade della città
di Cagliari e delle frazioni e comuni limitrofi.
CP_ Gli indicati mezzi di linea, aveva allegato , viaggiavano quasi sempre a pieno carico, percorrendo strade anche tortuose e talvolta dissestate, prive di manutenzione da oltre venti anni.
Il percorso medio giornaliero, aveva proseguito il ricorrente, era sempre stato di circa
80- 100 chilometri e quello medio mensile di circa 2.500/3.000 chilometri ed, inoltre,
sino ai primi anni Novanta, i mezzi pubblici di trasporto erano privi di servosterzo,
con le sospensioni rigide e con i sedili per il conducente in resina e metallo, rigidi,
non regolabili in altezza e distanza, oltre che non ergonomici, cosicché la conduzione del mezzo, associata alle naturali vibrazioni meccaniche del medesimo, comportava un grosso dispendio di energie fisiche, con effetti dannosi per l'intera colonna vertebrale del conducente.
Inoltre, aveva aggiunto l'attuale appellato, tutti i mezzi da lui condotti erano privi di sistema di climatizzazione (introdotto soltanto a partire dal 2009-2010), le porte di apertura e i finestrini erano privi di chiusura ermetica atta ad impedire l'ingresso dell'aria dall'esterno, specie durante il periodo invernale, mentre il sistema di
2 movimentazione della pedana per i passeggeri disabili era, sino ad almeno gli anni
2009-2010, rigorosamente manuale, cosicché era compito del conducente procedere alle operazioni di salita/discesa, le quali venivano eseguite manovrando un'apposita leva che comportava lo sforzo degli arti superiori e si rifletteva sull'intero apparato scheletrico dell'operatore.
Il ricorrente aveva, altresì, allegato che la permanenza alla guida nell'arco della giornata era stata sempre pari ad almeno 6.40 ore, con pause solo dopo quattro ore e mezza e senza possibilità di ottenere cambi o sostituzioni alla guida e talvolta anche senza la possibilità di sostare, senza contare le occasioni in cui l'orario eccedeva la durata indicata, arrivando anche ad 8 ore giornaliere.
aveva, quindi, sostenuto che, in dipendenza della indicata attività di CP_1
lavoro, che lo aveva esposto al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, a vibrazioni al corpo intero e al mantenimento di posizioni incongrue prolungate, erano insorte a suo danno svariate patologie, quali una discopatia lombare e una tendinite,
giudizialmente già riconosciute di origine professionale e comportanti un danno biologico pari al 8%, nonché un'ernia discale cervicale, denunciata all' il 4 CP_2
marzo 2020 e dall'Istituto non indennizzata per difetto di nesso causale con il rischio lavorativo cui era stato esposto.
Ciò premesso, il ricorrente aveva concluso come sopra riportato.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, ribadendo la non riconducibilità CP_2
della patologia lamentata dal ricorrente all'attività di lavoro dallo stesso svolta e osservando come la medesima fosse patologia non tabellata e come, pur a condividere la descrizione delle mansioni svolte contenuta nel ricorso, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche mancasse la prova della possibile origine professionale della medesima.
3 L'istituto previdenziale aveva, quindi, aggiunto che la malattia in questione era, di contro, di frequente riscontro negli over 50 e che alla stessa si riconoscevano fattori eziologici endogeni, collegati al fisiologico invecchiamento di articolazioni e tessuti.
Ciò premesso, l' aveva, quindi, concluso per il rigetto della domanda proposta. CP_2
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 168/2025 del 29 gennaio 2025, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio,
aveva accolto la domanda proposta, aveva dichiarato il diritto del ricorrente, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 4 marzo 2020,
all'indennizzo in capitale per danno biologico da discopatia del rachide cervicale di origine professionale di grado pari al 6%, con danno complessivo del 13%, e aveva condannato l' convenuto al pagamento, in favore di , delle Pt_1 CP_1
somme dovute, oltre interessi o rivalutazione monetaria, se superiore, e spese di lite.
Il primo giudice, in particolare, a fronte delle conclusioni inizialmente rassegnate dal
CTU in senso negativo rispetto al riconoscimento dell'origine professionale della patologia denunciata, aveva invitato il medesimo a rivisitare le conclusioni stesse in considerazione di quanto accertato dal Tribunale in fattispecie analoghe e aveva,
quindi, in asserita adesione alle nuove conclusioni rassegnate dal CTU, accolto,
come sopra riportato, la domanda proposta dal ricorrente.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello l' . CP_2
ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell' : CP_2
Voglia la Corte:
4 “1) dichiarare che la patologia denunciata dal Sig. (ernia discale CP_1
cervicale) non è di origine professionale e, per l'effetto, che lo stesso non ha diritto
ad un danno biologico nella misura del 6% e di conseguenza, al danno complessivo
nella misura del 13% dalla data della domanda;
2) con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.”.
Nell'interesse dell'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello
- nel merito:
- respingere la domanda di gravame perché irrituale e/o improcedibile e comunque
totalmente infondata in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza di
primo grado oggetto di impugnazione;
- vinte le spese e competenze della presente fase del processo con le maggiorazioni
di legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, l' ha lamentato l'erroneità della sentenza CP_2
impugnata nella parte in cui il primo giudice, aderendo all'elaborato peritale, aveva accertato la sussistenza del contestato nesso di causalità/concausalità tra le mansioni di autista di mezzi pesanti svolte dall'appellato e la patologia del rachide cervicale dallo stesso denunciata.
In particolare, ha osservato l'Istituto appellante, il CTU aveva assolto al proprio incarico in modo lacunoso e sbrigativo: egli, infatti, pur avendo inizialmente concluso per il disconoscimento del nesso causale, affermando che, “considerata
CP_ l'età, la costituzione fisica del sig. , la documentazione medica agli atti,” la cervicoartrosi con ernia discale da cui il medesimo era affetto non poteva essere riconosciuta dipendente totalmente o parzialmente dalla professione di autista di pullman, non determinando la stessa sovraccarico funzionale, né esponendo il
5 lavoratore a vibrazioni trasmesse al collo tali da determinare la patologia in discussione, dopo il richiamo a chiarimenti da parte del Tribunale, dimenticandosi di quanto già affermato, sulla base della sola considerazione autoreferenziale che “gli
automezzi non rispettavano tutti i parametri attuali per la limitazione delle
vibrazioni al corpo intero e agli arti superiori”, aveva riconosciuto che l'attività
svolta dall'appellato poteva aver avuto “….un ruolo concausale nella genesi e nello
sviluppo della patologia artrosica…del rachide cervicale…”.
Non risultava chiaro, ha evidenziato l'appellante, come, in mancanza di un DVR e di una qualsiasi prova per testi sulle caratteristiche dei mezzi e sulle modalità di espletamento della prestazione lavorativa, il consulente avesse potuto accertare l'esistenza di vibrazioni dannose per il rachide cervicale nonostante la patologia denunciata non fosse tabellata.
Tra l'altro, ha aggiunto l' , nell'ambito della comunità scientifica non esistono CP_2
evidenze o studi epidemiologici che dimostrino la sussistenza di un nesso di causalità/concausalità tra le mansioni di autista di mezzi pesanti e le patologie del tratto cervicale della colonna.
***
Il motivo di appello è fondato.
Il CTU nominato in primo grado aveva inizialmente concluso la propria relazione escludendo la sussistenza di nesso causale tra la cervicoartrosi con ernia discale accertata a carico dell'attuale appellato e l'attività di lavoro di autista di mezzi di linea adibiti al trasporto passeggeri dallo stesso svolta.
Il CTU, in particolare, aveva osservato che, considerata l'età e la costituzione fisica di , nonché la documentazione medica in atti, doveva escludersi che il CP_1
sovraccarico funzionale e le vibrazioni trasmesse al collo nello svolgimento della predetta attività di lavoro potessero essere considerate tali da determinare la
6 patologia denunciata e, anche in risposta alle osservazioni formulate dall'attuale appellato, aveva precisato che, d'altra parte, l'artrosi costituisce un comune processo patologico che colpisce la popolazione adulta, anche gli individui che svolgono attività intellettuale o, in genere, sedentaria.
Le predette conclusioni, a parere del Collegio, risultano condivisibili e, comunque, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non in contraddizione con quanto deciso dallo stesso Tribunale in altro analogo precedente, nel quale il giudice, se è vero che aveva affermato che “la fissità di posizione del conducente e la inclinazione costante
dello schienale possono determinare un progressivo aumento della cifosi ed un
aumento del grado di estensione della colonna cervicale”, nonché “un sovraccarico
biomeccanico “statico” delle spalle”, mentre “l'esposizione a vibrazioni trasmesse
al corpo intero può causare alterazioni del distretto cervicobrachiale”, aveva anche precisato che le “Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni nel trasporto
pubblico collettivo da AssTra 2006” “non inseriscono tra le sorgenti di vibrazioni il
volante dei mezzi di trasporto in quanto al disotto dei limiti fissati dalla normativa” e aveva, infatti, valorizzato “il fattore individuale, cioè la sensibilità del soggetto a
contrarre una certa patologia che dipende da fattori intrinseci come la età, la
costituzione, il tono-trofismo muscolare, l'allenamento…e che può spiegare perché a
parità di mansione e di esposizione al rischio un soggetto vada incontro ad una
patologia professionale ed un altro no o la contragga in grado differente”.
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, peraltro, la presenza degli indicati fattori predisponenti non è emersa in alcun modo;
anzi, in senso contrario, il CTU,
CP_ come sopra riportato, ha ritenuto che proprio la costituzione fisica dell' fosse uno degli elementi che consentivano di escludere l'efficacia causale dell'attività di lavoro svolta nell'insorgere (o nell'aggravarsi o accelerarsi) della patologia.
Né è emersa nella fattispecie la presenza di altri elementi concreti idonei a tramutare
7 il giudizio di possibilità, formulato di fatto in astratto dal primo giudice attraverso il richiamo al precedente cui si è fatto sopra riferimento, in giudizio di probabilità
qualificata, il quale avrebbe avuto necessità, non solo di essere supportato attraverso specifiche particolarità della fattispecie concreta idonee a condurre a conclusioni probabilistiche, ma anche di essere verificato attraverso elementi ulteriori, quali, ad esempio, i dati epidemiologici, idonei a tradurre la probabilità in certezza giudiziale.
Infatti, la cervicoartrosi è patologia non tabellata, multifattoriale, per la quale valgono, dunque, i principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla necessità che il nesso di causalità non possa essere “oggetto di mere presunzioni tratte da ipotesi
tecniche teoricamente possibili”, ma richieda, piuttosto, “una concreta e specifica
dimostrazione, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della
particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi,
ottenere la certezza dell'eziologia medesima), dovendo trattarsi, peraltro, di una
"probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad
esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in
certezza giudiziale” (si vedano, tra le altre, di recente, Cass. 9805/2025, nonché Cass.
13814/2017).
Il primo giudice ha, d'altronde, anche travisato le conclusioni finali rassegnate dal
CTU dopo l'invito al medesimo formulato di rivisitare quelle (di insussistenza del nesso causale/concausale) inizialmente formulate.
In esito alla rivalutazione del caso richiestagli dal giudice, infatti, l'ausiliare, pur tenendo conto delle caratteristiche dei mezzi utilizzati dall'attuale appellato agli inizi della carriera lavorativa (come allegato nel ricorso di primo grado “sino ai
primi/metà degli anni '90, i mezzi pubblici di trasporto condotti dal ricorrente erano
privi di servosterzo, con le sospensioni rigide e con i sedili per il conducente in
resina e metallo, rigidi, non regolabili in altezza e distanza”), non aveva formulato,
8 come sarebbe stato necessario per giungere ad una sentenza di accoglimento, un giudizio di probabilità, tanto meno qualificata, in ordine alla sussistenza dell'invocato nesso causale/concausale tra patologia denunciata e attività lavorativa,
ma si era, correttamente secondo la Corte, alla stregua delle considerazioni già
svolte, limitato a valutare tale sussistenza come plausibile e possibile (“è plausibile
che l'attività svolta per 35 anni come autista di mezzi pesanti possa avere avuto un
ruolo concausale nella genesi e nello sviluppo della patologia artrosica del rachide
lombare e del rachide cervicale”). Ciò che avrebbe dovuto condurre il Tribunale ad
CP_ un rigetto della domanda proposta da .
In definitiva, a parere del Collegio, la valutazione di insussistenza del nesso causale/concausale effettuata dal CTU nominato in primo grado, la quale risulta coerente con i già richiamati principi elaborati dalla giurisprudenza in materia, deve essere condivisa.
***
Sulla base di tutte le ragioni esposte, dunque, l'appello proposto dall' deve CP_2
essere accolto e, in totale riforma della sentenza impugnata, le domande proposte da con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio devono essere CP_1
rigettate.
***
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza, e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e del D.M. 147/22, secondo i valori minimi previsti, per ciascuna fase (con esclusione, per il presente grado, di quella istruttoria/di trattazione, non svoltasi), nello scaglione di valore da €. 5.200,00 a €.
26.000,00 della tabella relativa, per il primo grado, alle cause di previdenza e, per il secondo grado, ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico dell'appellato.
9
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
in accoglimento dell'appello proposto dall' e in totale riforma della sentenza CP_2
impugnata, rigetta le domande proposte da con il ricorso introduttivo CP_1
del primo grado di giudizio.
condanna l'appellato al rimborso, in favore dell' , delle spese di lite, che CP_2
liquida, per il primo grado, in €. 2.695,50 e, per il secondo grado, in €. 1.983,00, oltre,
in ogni caso, spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge.
Cagliari, 25 settembre 2025.
L'estensore…………………………… ………… ….Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 4 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 45 dell'anno 2025, proposta da:
Parte_1
, in persona del Direttore Regionale in carica,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'avv. Paolo Spiga, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti
APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio CP_1
dell'avv. Giovanni Siotto Pintor, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 30 dicembre 2022, CP_1
aveva convenuto in giudizio l' e aveva domandato che venisse accertata la CP_2
natura professionale dell'ernia discale cervicale da cui era affetto e che l' fosse CP_2
condannato al pagamento, in proprio favore, dell'indennizzo previsto dalla legge per il danno biologico subito, di misura non inferiore al 8%, da conglobarsi con il danno del 8% già riconosciutogli giudizialmente per tendinopatia della cuffia dei rotatori e epicondilite bilaterale.
A sostegno della domanda proposta, il ricorrente aveva allegato di lavorare, fin dal
1989, alle dipendenze del C.T.M. di Cagliari, in qualità di conducente di linea –
autista di mezzi pubblici di trasporto passeggeri, operando lungo le strade della città
di Cagliari e delle frazioni e comuni limitrofi.
CP_ Gli indicati mezzi di linea, aveva allegato , viaggiavano quasi sempre a pieno carico, percorrendo strade anche tortuose e talvolta dissestate, prive di manutenzione da oltre venti anni.
Il percorso medio giornaliero, aveva proseguito il ricorrente, era sempre stato di circa
80- 100 chilometri e quello medio mensile di circa 2.500/3.000 chilometri ed, inoltre,
sino ai primi anni Novanta, i mezzi pubblici di trasporto erano privi di servosterzo,
con le sospensioni rigide e con i sedili per il conducente in resina e metallo, rigidi,
non regolabili in altezza e distanza, oltre che non ergonomici, cosicché la conduzione del mezzo, associata alle naturali vibrazioni meccaniche del medesimo, comportava un grosso dispendio di energie fisiche, con effetti dannosi per l'intera colonna vertebrale del conducente.
Inoltre, aveva aggiunto l'attuale appellato, tutti i mezzi da lui condotti erano privi di sistema di climatizzazione (introdotto soltanto a partire dal 2009-2010), le porte di apertura e i finestrini erano privi di chiusura ermetica atta ad impedire l'ingresso dell'aria dall'esterno, specie durante il periodo invernale, mentre il sistema di
2 movimentazione della pedana per i passeggeri disabili era, sino ad almeno gli anni
2009-2010, rigorosamente manuale, cosicché era compito del conducente procedere alle operazioni di salita/discesa, le quali venivano eseguite manovrando un'apposita leva che comportava lo sforzo degli arti superiori e si rifletteva sull'intero apparato scheletrico dell'operatore.
Il ricorrente aveva, altresì, allegato che la permanenza alla guida nell'arco della giornata era stata sempre pari ad almeno 6.40 ore, con pause solo dopo quattro ore e mezza e senza possibilità di ottenere cambi o sostituzioni alla guida e talvolta anche senza la possibilità di sostare, senza contare le occasioni in cui l'orario eccedeva la durata indicata, arrivando anche ad 8 ore giornaliere.
aveva, quindi, sostenuto che, in dipendenza della indicata attività di CP_1
lavoro, che lo aveva esposto al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, a vibrazioni al corpo intero e al mantenimento di posizioni incongrue prolungate, erano insorte a suo danno svariate patologie, quali una discopatia lombare e una tendinite,
giudizialmente già riconosciute di origine professionale e comportanti un danno biologico pari al 8%, nonché un'ernia discale cervicale, denunciata all' il 4 CP_2
marzo 2020 e dall'Istituto non indennizzata per difetto di nesso causale con il rischio lavorativo cui era stato esposto.
Ciò premesso, il ricorrente aveva concluso come sopra riportato.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, ribadendo la non riconducibilità CP_2
della patologia lamentata dal ricorrente all'attività di lavoro dallo stesso svolta e osservando come la medesima fosse patologia non tabellata e come, pur a condividere la descrizione delle mansioni svolte contenuta nel ricorso, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche mancasse la prova della possibile origine professionale della medesima.
3 L'istituto previdenziale aveva, quindi, aggiunto che la malattia in questione era, di contro, di frequente riscontro negli over 50 e che alla stessa si riconoscevano fattori eziologici endogeni, collegati al fisiologico invecchiamento di articolazioni e tessuti.
Ciò premesso, l' aveva, quindi, concluso per il rigetto della domanda proposta. CP_2
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 168/2025 del 29 gennaio 2025, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio,
aveva accolto la domanda proposta, aveva dichiarato il diritto del ricorrente, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 4 marzo 2020,
all'indennizzo in capitale per danno biologico da discopatia del rachide cervicale di origine professionale di grado pari al 6%, con danno complessivo del 13%, e aveva condannato l' convenuto al pagamento, in favore di , delle Pt_1 CP_1
somme dovute, oltre interessi o rivalutazione monetaria, se superiore, e spese di lite.
Il primo giudice, in particolare, a fronte delle conclusioni inizialmente rassegnate dal
CTU in senso negativo rispetto al riconoscimento dell'origine professionale della patologia denunciata, aveva invitato il medesimo a rivisitare le conclusioni stesse in considerazione di quanto accertato dal Tribunale in fattispecie analoghe e aveva,
quindi, in asserita adesione alle nuove conclusioni rassegnate dal CTU, accolto,
come sopra riportato, la domanda proposta dal ricorrente.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello l' . CP_2
ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell' : CP_2
Voglia la Corte:
4 “1) dichiarare che la patologia denunciata dal Sig. (ernia discale CP_1
cervicale) non è di origine professionale e, per l'effetto, che lo stesso non ha diritto
ad un danno biologico nella misura del 6% e di conseguenza, al danno complessivo
nella misura del 13% dalla data della domanda;
2) con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.”.
Nell'interesse dell'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello
- nel merito:
- respingere la domanda di gravame perché irrituale e/o improcedibile e comunque
totalmente infondata in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza di
primo grado oggetto di impugnazione;
- vinte le spese e competenze della presente fase del processo con le maggiorazioni
di legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, l' ha lamentato l'erroneità della sentenza CP_2
impugnata nella parte in cui il primo giudice, aderendo all'elaborato peritale, aveva accertato la sussistenza del contestato nesso di causalità/concausalità tra le mansioni di autista di mezzi pesanti svolte dall'appellato e la patologia del rachide cervicale dallo stesso denunciata.
In particolare, ha osservato l'Istituto appellante, il CTU aveva assolto al proprio incarico in modo lacunoso e sbrigativo: egli, infatti, pur avendo inizialmente concluso per il disconoscimento del nesso causale, affermando che, “considerata
CP_ l'età, la costituzione fisica del sig. , la documentazione medica agli atti,” la cervicoartrosi con ernia discale da cui il medesimo era affetto non poteva essere riconosciuta dipendente totalmente o parzialmente dalla professione di autista di pullman, non determinando la stessa sovraccarico funzionale, né esponendo il
5 lavoratore a vibrazioni trasmesse al collo tali da determinare la patologia in discussione, dopo il richiamo a chiarimenti da parte del Tribunale, dimenticandosi di quanto già affermato, sulla base della sola considerazione autoreferenziale che “gli
automezzi non rispettavano tutti i parametri attuali per la limitazione delle
vibrazioni al corpo intero e agli arti superiori”, aveva riconosciuto che l'attività
svolta dall'appellato poteva aver avuto “….un ruolo concausale nella genesi e nello
sviluppo della patologia artrosica…del rachide cervicale…”.
Non risultava chiaro, ha evidenziato l'appellante, come, in mancanza di un DVR e di una qualsiasi prova per testi sulle caratteristiche dei mezzi e sulle modalità di espletamento della prestazione lavorativa, il consulente avesse potuto accertare l'esistenza di vibrazioni dannose per il rachide cervicale nonostante la patologia denunciata non fosse tabellata.
Tra l'altro, ha aggiunto l' , nell'ambito della comunità scientifica non esistono CP_2
evidenze o studi epidemiologici che dimostrino la sussistenza di un nesso di causalità/concausalità tra le mansioni di autista di mezzi pesanti e le patologie del tratto cervicale della colonna.
***
Il motivo di appello è fondato.
Il CTU nominato in primo grado aveva inizialmente concluso la propria relazione escludendo la sussistenza di nesso causale tra la cervicoartrosi con ernia discale accertata a carico dell'attuale appellato e l'attività di lavoro di autista di mezzi di linea adibiti al trasporto passeggeri dallo stesso svolta.
Il CTU, in particolare, aveva osservato che, considerata l'età e la costituzione fisica di , nonché la documentazione medica in atti, doveva escludersi che il CP_1
sovraccarico funzionale e le vibrazioni trasmesse al collo nello svolgimento della predetta attività di lavoro potessero essere considerate tali da determinare la
6 patologia denunciata e, anche in risposta alle osservazioni formulate dall'attuale appellato, aveva precisato che, d'altra parte, l'artrosi costituisce un comune processo patologico che colpisce la popolazione adulta, anche gli individui che svolgono attività intellettuale o, in genere, sedentaria.
Le predette conclusioni, a parere del Collegio, risultano condivisibili e, comunque, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non in contraddizione con quanto deciso dallo stesso Tribunale in altro analogo precedente, nel quale il giudice, se è vero che aveva affermato che “la fissità di posizione del conducente e la inclinazione costante
dello schienale possono determinare un progressivo aumento della cifosi ed un
aumento del grado di estensione della colonna cervicale”, nonché “un sovraccarico
biomeccanico “statico” delle spalle”, mentre “l'esposizione a vibrazioni trasmesse
al corpo intero può causare alterazioni del distretto cervicobrachiale”, aveva anche precisato che le “Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni nel trasporto
pubblico collettivo da AssTra 2006” “non inseriscono tra le sorgenti di vibrazioni il
volante dei mezzi di trasporto in quanto al disotto dei limiti fissati dalla normativa” e aveva, infatti, valorizzato “il fattore individuale, cioè la sensibilità del soggetto a
contrarre una certa patologia che dipende da fattori intrinseci come la età, la
costituzione, il tono-trofismo muscolare, l'allenamento…e che può spiegare perché a
parità di mansione e di esposizione al rischio un soggetto vada incontro ad una
patologia professionale ed un altro no o la contragga in grado differente”.
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, peraltro, la presenza degli indicati fattori predisponenti non è emersa in alcun modo;
anzi, in senso contrario, il CTU,
CP_ come sopra riportato, ha ritenuto che proprio la costituzione fisica dell' fosse uno degli elementi che consentivano di escludere l'efficacia causale dell'attività di lavoro svolta nell'insorgere (o nell'aggravarsi o accelerarsi) della patologia.
Né è emersa nella fattispecie la presenza di altri elementi concreti idonei a tramutare
7 il giudizio di possibilità, formulato di fatto in astratto dal primo giudice attraverso il richiamo al precedente cui si è fatto sopra riferimento, in giudizio di probabilità
qualificata, il quale avrebbe avuto necessità, non solo di essere supportato attraverso specifiche particolarità della fattispecie concreta idonee a condurre a conclusioni probabilistiche, ma anche di essere verificato attraverso elementi ulteriori, quali, ad esempio, i dati epidemiologici, idonei a tradurre la probabilità in certezza giudiziale.
Infatti, la cervicoartrosi è patologia non tabellata, multifattoriale, per la quale valgono, dunque, i principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla necessità che il nesso di causalità non possa essere “oggetto di mere presunzioni tratte da ipotesi
tecniche teoricamente possibili”, ma richieda, piuttosto, “una concreta e specifica
dimostrazione, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della
particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi,
ottenere la certezza dell'eziologia medesima), dovendo trattarsi, peraltro, di una
"probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad
esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in
certezza giudiziale” (si vedano, tra le altre, di recente, Cass. 9805/2025, nonché Cass.
13814/2017).
Il primo giudice ha, d'altronde, anche travisato le conclusioni finali rassegnate dal
CTU dopo l'invito al medesimo formulato di rivisitare quelle (di insussistenza del nesso causale/concausale) inizialmente formulate.
In esito alla rivalutazione del caso richiestagli dal giudice, infatti, l'ausiliare, pur tenendo conto delle caratteristiche dei mezzi utilizzati dall'attuale appellato agli inizi della carriera lavorativa (come allegato nel ricorso di primo grado “sino ai
primi/metà degli anni '90, i mezzi pubblici di trasporto condotti dal ricorrente erano
privi di servosterzo, con le sospensioni rigide e con i sedili per il conducente in
resina e metallo, rigidi, non regolabili in altezza e distanza”), non aveva formulato,
8 come sarebbe stato necessario per giungere ad una sentenza di accoglimento, un giudizio di probabilità, tanto meno qualificata, in ordine alla sussistenza dell'invocato nesso causale/concausale tra patologia denunciata e attività lavorativa,
ma si era, correttamente secondo la Corte, alla stregua delle considerazioni già
svolte, limitato a valutare tale sussistenza come plausibile e possibile (“è plausibile
che l'attività svolta per 35 anni come autista di mezzi pesanti possa avere avuto un
ruolo concausale nella genesi e nello sviluppo della patologia artrosica del rachide
lombare e del rachide cervicale”). Ciò che avrebbe dovuto condurre il Tribunale ad
CP_ un rigetto della domanda proposta da .
In definitiva, a parere del Collegio, la valutazione di insussistenza del nesso causale/concausale effettuata dal CTU nominato in primo grado, la quale risulta coerente con i già richiamati principi elaborati dalla giurisprudenza in materia, deve essere condivisa.
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Sulla base di tutte le ragioni esposte, dunque, l'appello proposto dall' deve CP_2
essere accolto e, in totale riforma della sentenza impugnata, le domande proposte da con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio devono essere CP_1
rigettate.
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Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza, e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e del D.M. 147/22, secondo i valori minimi previsti, per ciascuna fase (con esclusione, per il presente grado, di quella istruttoria/di trattazione, non svoltasi), nello scaglione di valore da €. 5.200,00 a €.
26.000,00 della tabella relativa, per il primo grado, alle cause di previdenza e, per il secondo grado, ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico dell'appellato.
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P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
in accoglimento dell'appello proposto dall' e in totale riforma della sentenza CP_2
impugnata, rigetta le domande proposte da con il ricorso introduttivo CP_1
del primo grado di giudizio.
condanna l'appellato al rimborso, in favore dell' , delle spese di lite, che CP_2
liquida, per il primo grado, in €. 2.695,50 e, per il secondo grado, in €. 1.983,00, oltre,
in ogni caso, spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge.
Cagliari, 25 settembre 2025.
L'estensore…………………………… ………… ….Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
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