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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 02/12/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina Sezione per i minorenni
**************** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta dai Magistrati
Dott. Carmelo BLATTI Presidente Dott.ssa Daria ORLANDO Consigliere Dott.ssa Daniela URBANI Consigliere
Dott.ssa Maria ANCIONE Componente privato Dott. Tindaro BELLINVIA Componente privato
Udita la relazione della causa fatta dal dott. Carmelo Blatti all'udienza 06.11.2025;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero rappresentato dal S. Procuratore Generale della
Repubblica dott. IU Costa nonché gli atti della causa difensivi delle parti.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 866/2025 del Ruolo volontaria giurisdizione, promosso
DA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
27, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Oliva del Foro di C.F._1
Barcellona P.G. (C.F.: PEC: che lo rappresenta e difende, CodiceFiscale_2 Email_1 giusta procura allegata in foglio separato
-appellante-
CONTRO
AVV. Marcella De Luca, C.F. pec: nella qualità di C.F._3 Email_2 tutore dei minori nato a [...] il [...], cod. fisc. Persona_1
e nato a [...] il [...], cod. fisc. C.F._4 Controparte_1
C.F._5
-appellato-
E CON L'INTERVENTO DEL
Procuratore Generale della Repubblica -interveniente-
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Messina il 15.07.2025 in materia di decadenza della responsabilità genitoriale.
**********
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso depositato il 03.09.2025, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 indicata in oggetto con cui il Tribunale per i minorenni di Messina ha dichiarato Parte_1
decaduti dalla responsabilità genitoriale di , nato a [...] Controparte_2 Persona_1 il 27.10.2018 e nato a [...] il [...]. Era, altresì, dichiarato lo Controparte_1 stato di adottabilità dei suindicati minori, confermando l'affido di questi ultimi al servizio sociale competente. Era, inoltre, revocato il collocamento dei minori in comunità, affidandoli ad una coppia da individuare tra quelle che avevano presentato domanda di adozione nazionale. Infine, era disposto il divieto di contatti e incontri tra i minori e la madre , Parte_2 autorizzando, invece, la prosecuzione degli incontri tra i bambini e il padre in spazio neutro e protetto.
Il presente procedimento trae origine dal ricorso proposto dal PM in data 15.04.2024 con cui si chiedeva di procedere alla dichiarazione di adottabilità dei suindicati minori, con contestuale sospensione della responsabilità genitoriale di e . Parte_1 Parte_2
In particolare, la richiesta di intervento perveniva a seguito di un episodio in cui erano state allertate le forze dell'ordine a causa di un litigio tra i genitori. In tale circostanza emergevano le forti criticità in cui versava il nucleo familiare in questione, caratterizzato da deprivazione sociale ed ambientale.
Ed invero, gli operanti prendevano atto che i minori vivevano in una abitazione precaria con i genitori e con la sorella del , unitamente al di lei compagno e ai due figli Pt_1 Controparte_3 di quest'ultima coppia.
Nelle successive relazioni dei servizi sociali si evidenziava che i minori erano visibilmente trascurati Per_ nell'aspetto e sporchi. non risultava scolarizzato presso la scuola d'infanzia, mentre CP_1 frequentava la scuola in modo discontinuo. I due nuclei venivano separati con
[...] collocamento dei figli della in comunità e di seguito i servizi sociali elaboravano un CP_3 progetto da intraprendere per superare le rilevate criticità riguardanti i piccoli . Tuttavia, Pt_1 dalla relazione del 12.04.2024 emergeva che nulla era cambiato e che le problematicità non venivano superate, atteso che la coppia genitoriale non si presentava agli incontri.
Risultava, altresì, che aspettava un bambino da un altro uomo a seguito di una Controparte_2 nuova relazione da poco intrapresa. Con decreto del 16.04.2024 il Tribunale per i minorenni disponeva l'apertura del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, predisponendo il collocamento dei minori in comunità, con facoltà per la madre di seguirli. Con decreto del 29.05.2024 il Tribunale confermava il provvedimento già emesso e conferiva al servizio sociale del comune di Milazzo il mandato di attivare una approfondita verifica e valutazione delle competenze genitoriali di . Parte_1 Parte_2
Nel corso dell'istruttoria emergeva che non aveva seguito i figli in comunità, Controparte_2 sebbene ne avesse facoltà, disinteressandosi completamente degli stessi. Quanto al , invece, emergeva una situazione differente: l'uomo continuava a mantenere Pt_1 rapporti con i figli, mostrando un atteggiamento di disponibilità e collaborazione. Tuttavia, la storia personale del - il quale aveva vissuto esperienze di ricovero in collegio ed Pt_1 aveva iniziato a lavorare in giovanissima età, smettendo di frequentare la scuola all'età di dieci anni
- aveva inciso sull'esercizio della funzione genitoriale. Lo stesso, ad esempio, si rivolgeva al figlio maggiore come se fosse un adulto, ricordandogli anche che lui alla sua età già lavorava.
Nonostante le buone intenzioni del e malgrado l'impegno profuso, quest'ultimo, quindi, Pt_1 manifestava delle rilevanti criticità rispetto al suo ruolo genitoriale che inevitabilmente si ripercuotevano sulla vita dei figli.
Posto quanto sopra, il Tribunale riteneva prevalente il diritto dei minori di crescere in un contesto familiare stabile e armonico, ritenendo necessario dichiarare lo stato di adottabilità degli stessi. Si evidenziava che, sebbene l'istituto della adozione legittimante faccia venire meno i rapporti giuridici con la famiglia di origine, non necessariamente essa determina anche il venir meno dei rapporti personali. Il Tribunale riteneva opportuno, quindi, con specifico riferimento al , che lo stesso Pt_1 continuasse mantenere i contatti con i figli, auspicando che ciò garantisse lo sviluppo di un rapporto spontaneo ed armonioso, prevedendo che gli incontri dovessero avvenire su base esclusivamente volontaria e consensuale nel contesto di uno spazio neutro. Con l'appello proposto da era affermato che i minori non versavano in una Parte_1 condizione di abbandono morale e materiale, atteso che lo stesso Tribunale aveva riconosciuto che il aveva continuato ad intrattenere rapporti con i figli in comunità. Pt_1
In data 3.11.2025 si costituiva l'avv.to Marcella De Luca, in qualità di tutore dei minori, chiedendo di confermare la sentenza impugnata.
All'esito dell'odierna udienza sostituita dal deposito delle note ex art. 127 c.p.c., con le quali l'appellante insisteva nelle relative domande, e il Procuratore Generale e il tutore dei minori chiedevano la conferma del provvedimento impugnato, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Non sono emersi elementi o circostanze che consentano di sovvertire la pronuncia impugnata, che si era essenzialmente basata sull'esistenza di una situazione di grave pregiudizio per i minori a causa delle evidenti criticità manifestate dai genitori nell'accudimento dei figli. Invero, già a seguito del primo intervento delle forze dell'ordine originato da un litigio familiare erano emerse le precarie condizioni igieniche e strutturali dell'abitazione, tanto da predisporre l'avvio di approfonditi accertamenti. A seguito degli stessi, i servizi sociali del comune di Milazzo segnalavano una condizione di disagio abitativo e trascuratezza in danno di più minori legati da vincoli di parentela. All'epoca, infatti, coabitavano presso la medesima abitazione anche la figlia della , avuta da una precedente relazione, con il di lei compagno ed i CP_2 Controparte_3 figli, oltre che tre cani, in seguito ridotti ad uno. Ne emergeva un quadro oggettivamente problematico sotto più profili: gli ambienti erano sovraffollati, poco arieggiati ed angusti;
gli spazi sporchi ed i bambini trascurati, malnutriti e poco stimolati. Nel momento in cui i due nuclei venivano separati, i servizi sociali elaboravano un piano di azione da intraprendere per superare le criticità ed i genitori sottoscrivevano un progetto personalizzato.
Dalla relazione del 12.04.2024 emergeva che l'andamento degli interventi stava registrando delle criticità: la coppia, infatti, non si presentava a diversi incontri, adducendo svariate scuse. Ancora, ai servizi sociali veniva segnalato che il piccolo aveva riferito ad un insegnante che CP_1 la propria abitazione nelle ore notturne era frequentata da uomini che si trattenevano la notte assieme al fratello maggiorenne, figlio della sola mamma. Per_2 Emergeva, ancora, che il rapporto della coppia era in crisi e i due genitori stavano progettando di dividere le loro strade. , infatti, aveva avviato da circa due mesi una nuova Controparte_2 relazione, manifestando l'intenzione di trasferirsi a Messina presso l'abitazione del nuovo compagno da cui aspettava un figlio.
Pertanto, il Tribunale disponeva l'apertura della procedura di adottabilità, con contestuale sospensione in via d'urgenza di dalla responsabilità genitoriale Parte_1 Controparte_2 sui figli minori, disponendo il collocamento di questi ultimi in comunità.
Dalla relazione di aggiornamento proveniente da parte della struttura comunitaria denominata
“Casa della Fanciulla”, nella quale erano ospitati i minori, emergeva che i bambini con il tempo stavano superando le criticità relazionali di cui erano afflitti, iniziando a svolgere con autonomia piccole mansioni di igiene individuale. I piccoli facevano progressi anche successivamente, quando venivano collocati in una famiglia a rischio giuridico, gli stessi iniziavano a frequentare regolarmente la scuola ed intraprendevano nuove relazioni sociali, oltre a rinsaldare quelle con i familiari della coppia che adesso significativamente definiscono “famiglia”.
Con riferimento alla personalità dei genitori naturali emergeva che la madre si era disinteressata completamente dei figli, decidendo di non seguirli in comunità, non presentandosi agli incontri nonchè esprimendo la chiara intenzione di volersi dedicare alla nuova famiglia che stava costruendo con il compagno attuale. Per quanto attiene all'appellante, dalla predetta relazione emergeva che il si era sempre Pt_1 presentato agli incontri poco curato nell'aspetto e trascurato nell'igiene personale;
lo stesso era solito recriminare, lamentandosi con gli esperti, delle condotte della , rimproverandole di CP_2 frequentare locali in orari notturni assieme al figlio maggiorenne. Con specifico riferimento a i servizi sociali evidenziavano che, malgrado la buona Parte_1 propensione dell'uomo all'ascolto ed alla collaborazione, permanevano delle evidenti criticità nella modulazione relazionale con i figli, così come attestato dai contenuti degli incontri con gli stessi. Inoltre, le soluzioni riparative individuate dall'uomo riguardanti l'abitazione, non risultavano né adeguate né sufficienti ad innescare un cambiamento funzionale utile al collocamento dei bambini presso l'abitazione paterna. Sia aggiunga che entrambi i minori non hanno espressamente richiesto al personale della struttura di sentire telefonicamente i genitori né di volerli incontrare, tanto che i contatti genitori/figli scaturivano dalle sole iniziative degli operatori della comunità. Del pari, dalla relazione del Consultorio familiare del 29.05.2024 emergeva la difficile storia personale dell'appellante: quest'ultimo, oltre ad essere stato sin da piccolo avviato al mondo del lavoro, aveva sempre vissuto in collegio a causa della situazione di dipendenza dall'alcol dei propri genitori. Dal percorso di valutazione delle competenze del emerge che lo stesso si percepisce un Pt_1 buon genitore, non cogliendo i motivi per cui i figli sono stati allontanati ed il danno evolutivo che i minori avevano subito. L'appellante considera i figli “grandi” e capaci di prendersi cura di loro stessi. Inoltre, deve essere rilevato che il medesimo appellante non ha portato a compimento alcun percorso di recupero delle capacità genitoriali, mantenendo un atteggiamento superficiale ed inconsapevole, così confermando di non sapere fornire supporto idoneo alle problematiche dei bambini.
Dunque, in ragione delle complessive condizioni esistenziali, appare evidente che la situazione rilevata sia frutto di carenze genitoriali non superabili, di uno stile di vita consolidato, rispetto al quale non vi è concreta prospettiva di cambiamento, sicché appare evidente che il loro affidamento alla famiglia di origine li espone al rischio di una situazione di sostanziale abbandono, di assenza di cure, che giustifica ampiamente lo stato di adottabilità dei minori con contestuale decadenza della responsabilità genitoriale di e . Parte_1 Controparte_2
Deve essere nuovamente rammentato che, malgrado l'impegno profuso da lo Parte_1 stesso non è mai riuscito ad accudire consapevolmente i figli minori, i quali erano malnutriti, non frequentavano la scuola e non erano curati nell'igiene, tanto che nella loro abitazione erano stati rinvenuti degli escrementi di animali sul pavimento. I servizi sociali segnalavano, poi, sul conto del minore una frequenza scolastica discontinua, un certo grado di disabilità cognitiva, nonché CP_1 Per_ scarsa igiene personale;
con riferimento al piccolo evidenziavano il mancato controllo degli sfinteri, la scarsa igiene e la mancata frequenza della scuola dell'infanzia. Né assume carattere decisivo la circostanza che il aveva continuato a mantenere rapporti Pt_1 con i figli mentre gli stessi erano in comunità, poiché non è in discussione l'affetto che lui nutre nei confronti della prole ma la sua capacità di fare fronte alle loro esigenze, delle quali pare non avere una corretta percezione né capacità di adottare strategie di cambiamento che gli consentano di soddisfarle. Peraltro, da ultimo è emerso che, sebbene l'appellante abbia ottenuto il diritto di vedere i figli nelle more della definizione della procedura, solo nel mese di settembre, al rientro dall'isola di Filicudi ove lavorava durante la stagione estiva, si era recato al servizio a chiedere l'attivazione degli incontri padre-figli, continuando ad anteporre le proprie esigenze personali al rapporto con i bambini. Inoltre, deve evidenziarsi che durante la permanenza del alle isole Pt_1 eolie, quest'ultimo non si è neanche preoccupato di contattare telefonicamente i servizi sociali per chiedere notizie sui figli.
Orbene, a fronte di quadro così problematico, sintomatico di un grave disagio personale, culturale ed ambientale, il comportamento del , che pure ha evidenziato l'affetto nutrito nei confronti Pt_1 dei figli, non consente di obliterare l'esigenza di tutela dei minori, atteso che, per quanto tutto sopra detto, non si ravvisano elementi da cui desumere che l'appellante sia in grado di occuparsene o che possa recuperare le proprie competenze genitoriali. Cionondimeno, l'impegno manifestato da è stato valorizzato dal Tribunale che, Parte_1 solo con riferimento allo stesso e non anche per la , ha disposto che siano mantenuti salvi i CP_2 rapporti di natura personale padre/figli, in una prospettiva di rapporto spontaneo ed armonioso, da estrinsecarsi su base volontaria e consensuale di ciascun minore.
Anche la possibilità di mantenere ferma questa occasione di relazione personale tra il padre e i figli, tuttavia, ha fatto emergere delle criticità, evidenziate dal tutore dei minori, che ha manifestato il timore che i minori possano continuare ad essere attratti dallo stile di vita disimpegnato dal padre, prospettandosi la possibilità di ricongiungersi con lui una volta raggiunta la maggiore età, piuttosto che proseguire nel percorso di rieducativa all'interno della famiglia, che comporta per loro un impegno al quale non sono abituati. Queste circostanze potranno nel proseguo essere approfondite in altra sede attraverso adeguata istruttoria, nel caso in cui se ne ravvisi l'opportunità. Ne discende l'integrale conferma della sentenza impugnata. Sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 emessa dal Tribunale per i minorenni di Messina il 15.07.2025, rigetta l'appello, così confermando la sentenza impugnata, e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 06.11.2025.
Il Presidente Est. Carmelo Blatti
**************** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta dai Magistrati
Dott. Carmelo BLATTI Presidente Dott.ssa Daria ORLANDO Consigliere Dott.ssa Daniela URBANI Consigliere
Dott.ssa Maria ANCIONE Componente privato Dott. Tindaro BELLINVIA Componente privato
Udita la relazione della causa fatta dal dott. Carmelo Blatti all'udienza 06.11.2025;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero rappresentato dal S. Procuratore Generale della
Repubblica dott. IU Costa nonché gli atti della causa difensivi delle parti.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 866/2025 del Ruolo volontaria giurisdizione, promosso
DA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
27, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Oliva del Foro di C.F._1
Barcellona P.G. (C.F.: PEC: che lo rappresenta e difende, CodiceFiscale_2 Email_1 giusta procura allegata in foglio separato
-appellante-
CONTRO
AVV. Marcella De Luca, C.F. pec: nella qualità di C.F._3 Email_2 tutore dei minori nato a [...] il [...], cod. fisc. Persona_1
e nato a [...] il [...], cod. fisc. C.F._4 Controparte_1
C.F._5
-appellato-
E CON L'INTERVENTO DEL
Procuratore Generale della Repubblica -interveniente-
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Messina il 15.07.2025 in materia di decadenza della responsabilità genitoriale.
**********
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso depositato il 03.09.2025, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 indicata in oggetto con cui il Tribunale per i minorenni di Messina ha dichiarato Parte_1
decaduti dalla responsabilità genitoriale di , nato a [...] Controparte_2 Persona_1 il 27.10.2018 e nato a [...] il [...]. Era, altresì, dichiarato lo Controparte_1 stato di adottabilità dei suindicati minori, confermando l'affido di questi ultimi al servizio sociale competente. Era, inoltre, revocato il collocamento dei minori in comunità, affidandoli ad una coppia da individuare tra quelle che avevano presentato domanda di adozione nazionale. Infine, era disposto il divieto di contatti e incontri tra i minori e la madre , Parte_2 autorizzando, invece, la prosecuzione degli incontri tra i bambini e il padre in spazio neutro e protetto.
Il presente procedimento trae origine dal ricorso proposto dal PM in data 15.04.2024 con cui si chiedeva di procedere alla dichiarazione di adottabilità dei suindicati minori, con contestuale sospensione della responsabilità genitoriale di e . Parte_1 Parte_2
In particolare, la richiesta di intervento perveniva a seguito di un episodio in cui erano state allertate le forze dell'ordine a causa di un litigio tra i genitori. In tale circostanza emergevano le forti criticità in cui versava il nucleo familiare in questione, caratterizzato da deprivazione sociale ed ambientale.
Ed invero, gli operanti prendevano atto che i minori vivevano in una abitazione precaria con i genitori e con la sorella del , unitamente al di lei compagno e ai due figli Pt_1 Controparte_3 di quest'ultima coppia.
Nelle successive relazioni dei servizi sociali si evidenziava che i minori erano visibilmente trascurati Per_ nell'aspetto e sporchi. non risultava scolarizzato presso la scuola d'infanzia, mentre CP_1 frequentava la scuola in modo discontinuo. I due nuclei venivano separati con
[...] collocamento dei figli della in comunità e di seguito i servizi sociali elaboravano un CP_3 progetto da intraprendere per superare le rilevate criticità riguardanti i piccoli . Tuttavia, Pt_1 dalla relazione del 12.04.2024 emergeva che nulla era cambiato e che le problematicità non venivano superate, atteso che la coppia genitoriale non si presentava agli incontri.
Risultava, altresì, che aspettava un bambino da un altro uomo a seguito di una Controparte_2 nuova relazione da poco intrapresa. Con decreto del 16.04.2024 il Tribunale per i minorenni disponeva l'apertura del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, predisponendo il collocamento dei minori in comunità, con facoltà per la madre di seguirli. Con decreto del 29.05.2024 il Tribunale confermava il provvedimento già emesso e conferiva al servizio sociale del comune di Milazzo il mandato di attivare una approfondita verifica e valutazione delle competenze genitoriali di . Parte_1 Parte_2
Nel corso dell'istruttoria emergeva che non aveva seguito i figli in comunità, Controparte_2 sebbene ne avesse facoltà, disinteressandosi completamente degli stessi. Quanto al , invece, emergeva una situazione differente: l'uomo continuava a mantenere Pt_1 rapporti con i figli, mostrando un atteggiamento di disponibilità e collaborazione. Tuttavia, la storia personale del - il quale aveva vissuto esperienze di ricovero in collegio ed Pt_1 aveva iniziato a lavorare in giovanissima età, smettendo di frequentare la scuola all'età di dieci anni
- aveva inciso sull'esercizio della funzione genitoriale. Lo stesso, ad esempio, si rivolgeva al figlio maggiore come se fosse un adulto, ricordandogli anche che lui alla sua età già lavorava.
Nonostante le buone intenzioni del e malgrado l'impegno profuso, quest'ultimo, quindi, Pt_1 manifestava delle rilevanti criticità rispetto al suo ruolo genitoriale che inevitabilmente si ripercuotevano sulla vita dei figli.
Posto quanto sopra, il Tribunale riteneva prevalente il diritto dei minori di crescere in un contesto familiare stabile e armonico, ritenendo necessario dichiarare lo stato di adottabilità degli stessi. Si evidenziava che, sebbene l'istituto della adozione legittimante faccia venire meno i rapporti giuridici con la famiglia di origine, non necessariamente essa determina anche il venir meno dei rapporti personali. Il Tribunale riteneva opportuno, quindi, con specifico riferimento al , che lo stesso Pt_1 continuasse mantenere i contatti con i figli, auspicando che ciò garantisse lo sviluppo di un rapporto spontaneo ed armonioso, prevedendo che gli incontri dovessero avvenire su base esclusivamente volontaria e consensuale nel contesto di uno spazio neutro. Con l'appello proposto da era affermato che i minori non versavano in una Parte_1 condizione di abbandono morale e materiale, atteso che lo stesso Tribunale aveva riconosciuto che il aveva continuato ad intrattenere rapporti con i figli in comunità. Pt_1
In data 3.11.2025 si costituiva l'avv.to Marcella De Luca, in qualità di tutore dei minori, chiedendo di confermare la sentenza impugnata.
All'esito dell'odierna udienza sostituita dal deposito delle note ex art. 127 c.p.c., con le quali l'appellante insisteva nelle relative domande, e il Procuratore Generale e il tutore dei minori chiedevano la conferma del provvedimento impugnato, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Non sono emersi elementi o circostanze che consentano di sovvertire la pronuncia impugnata, che si era essenzialmente basata sull'esistenza di una situazione di grave pregiudizio per i minori a causa delle evidenti criticità manifestate dai genitori nell'accudimento dei figli. Invero, già a seguito del primo intervento delle forze dell'ordine originato da un litigio familiare erano emerse le precarie condizioni igieniche e strutturali dell'abitazione, tanto da predisporre l'avvio di approfonditi accertamenti. A seguito degli stessi, i servizi sociali del comune di Milazzo segnalavano una condizione di disagio abitativo e trascuratezza in danno di più minori legati da vincoli di parentela. All'epoca, infatti, coabitavano presso la medesima abitazione anche la figlia della , avuta da una precedente relazione, con il di lei compagno ed i CP_2 Controparte_3 figli, oltre che tre cani, in seguito ridotti ad uno. Ne emergeva un quadro oggettivamente problematico sotto più profili: gli ambienti erano sovraffollati, poco arieggiati ed angusti;
gli spazi sporchi ed i bambini trascurati, malnutriti e poco stimolati. Nel momento in cui i due nuclei venivano separati, i servizi sociali elaboravano un piano di azione da intraprendere per superare le criticità ed i genitori sottoscrivevano un progetto personalizzato.
Dalla relazione del 12.04.2024 emergeva che l'andamento degli interventi stava registrando delle criticità: la coppia, infatti, non si presentava a diversi incontri, adducendo svariate scuse. Ancora, ai servizi sociali veniva segnalato che il piccolo aveva riferito ad un insegnante che CP_1 la propria abitazione nelle ore notturne era frequentata da uomini che si trattenevano la notte assieme al fratello maggiorenne, figlio della sola mamma. Per_2 Emergeva, ancora, che il rapporto della coppia era in crisi e i due genitori stavano progettando di dividere le loro strade. , infatti, aveva avviato da circa due mesi una nuova Controparte_2 relazione, manifestando l'intenzione di trasferirsi a Messina presso l'abitazione del nuovo compagno da cui aspettava un figlio.
Pertanto, il Tribunale disponeva l'apertura della procedura di adottabilità, con contestuale sospensione in via d'urgenza di dalla responsabilità genitoriale Parte_1 Controparte_2 sui figli minori, disponendo il collocamento di questi ultimi in comunità.
Dalla relazione di aggiornamento proveniente da parte della struttura comunitaria denominata
“Casa della Fanciulla”, nella quale erano ospitati i minori, emergeva che i bambini con il tempo stavano superando le criticità relazionali di cui erano afflitti, iniziando a svolgere con autonomia piccole mansioni di igiene individuale. I piccoli facevano progressi anche successivamente, quando venivano collocati in una famiglia a rischio giuridico, gli stessi iniziavano a frequentare regolarmente la scuola ed intraprendevano nuove relazioni sociali, oltre a rinsaldare quelle con i familiari della coppia che adesso significativamente definiscono “famiglia”.
Con riferimento alla personalità dei genitori naturali emergeva che la madre si era disinteressata completamente dei figli, decidendo di non seguirli in comunità, non presentandosi agli incontri nonchè esprimendo la chiara intenzione di volersi dedicare alla nuova famiglia che stava costruendo con il compagno attuale. Per quanto attiene all'appellante, dalla predetta relazione emergeva che il si era sempre Pt_1 presentato agli incontri poco curato nell'aspetto e trascurato nell'igiene personale;
lo stesso era solito recriminare, lamentandosi con gli esperti, delle condotte della , rimproverandole di CP_2 frequentare locali in orari notturni assieme al figlio maggiorenne. Con specifico riferimento a i servizi sociali evidenziavano che, malgrado la buona Parte_1 propensione dell'uomo all'ascolto ed alla collaborazione, permanevano delle evidenti criticità nella modulazione relazionale con i figli, così come attestato dai contenuti degli incontri con gli stessi. Inoltre, le soluzioni riparative individuate dall'uomo riguardanti l'abitazione, non risultavano né adeguate né sufficienti ad innescare un cambiamento funzionale utile al collocamento dei bambini presso l'abitazione paterna. Sia aggiunga che entrambi i minori non hanno espressamente richiesto al personale della struttura di sentire telefonicamente i genitori né di volerli incontrare, tanto che i contatti genitori/figli scaturivano dalle sole iniziative degli operatori della comunità. Del pari, dalla relazione del Consultorio familiare del 29.05.2024 emergeva la difficile storia personale dell'appellante: quest'ultimo, oltre ad essere stato sin da piccolo avviato al mondo del lavoro, aveva sempre vissuto in collegio a causa della situazione di dipendenza dall'alcol dei propri genitori. Dal percorso di valutazione delle competenze del emerge che lo stesso si percepisce un Pt_1 buon genitore, non cogliendo i motivi per cui i figli sono stati allontanati ed il danno evolutivo che i minori avevano subito. L'appellante considera i figli “grandi” e capaci di prendersi cura di loro stessi. Inoltre, deve essere rilevato che il medesimo appellante non ha portato a compimento alcun percorso di recupero delle capacità genitoriali, mantenendo un atteggiamento superficiale ed inconsapevole, così confermando di non sapere fornire supporto idoneo alle problematiche dei bambini.
Dunque, in ragione delle complessive condizioni esistenziali, appare evidente che la situazione rilevata sia frutto di carenze genitoriali non superabili, di uno stile di vita consolidato, rispetto al quale non vi è concreta prospettiva di cambiamento, sicché appare evidente che il loro affidamento alla famiglia di origine li espone al rischio di una situazione di sostanziale abbandono, di assenza di cure, che giustifica ampiamente lo stato di adottabilità dei minori con contestuale decadenza della responsabilità genitoriale di e . Parte_1 Controparte_2
Deve essere nuovamente rammentato che, malgrado l'impegno profuso da lo Parte_1 stesso non è mai riuscito ad accudire consapevolmente i figli minori, i quali erano malnutriti, non frequentavano la scuola e non erano curati nell'igiene, tanto che nella loro abitazione erano stati rinvenuti degli escrementi di animali sul pavimento. I servizi sociali segnalavano, poi, sul conto del minore una frequenza scolastica discontinua, un certo grado di disabilità cognitiva, nonché CP_1 Per_ scarsa igiene personale;
con riferimento al piccolo evidenziavano il mancato controllo degli sfinteri, la scarsa igiene e la mancata frequenza della scuola dell'infanzia. Né assume carattere decisivo la circostanza che il aveva continuato a mantenere rapporti Pt_1 con i figli mentre gli stessi erano in comunità, poiché non è in discussione l'affetto che lui nutre nei confronti della prole ma la sua capacità di fare fronte alle loro esigenze, delle quali pare non avere una corretta percezione né capacità di adottare strategie di cambiamento che gli consentano di soddisfarle. Peraltro, da ultimo è emerso che, sebbene l'appellante abbia ottenuto il diritto di vedere i figli nelle more della definizione della procedura, solo nel mese di settembre, al rientro dall'isola di Filicudi ove lavorava durante la stagione estiva, si era recato al servizio a chiedere l'attivazione degli incontri padre-figli, continuando ad anteporre le proprie esigenze personali al rapporto con i bambini. Inoltre, deve evidenziarsi che durante la permanenza del alle isole Pt_1 eolie, quest'ultimo non si è neanche preoccupato di contattare telefonicamente i servizi sociali per chiedere notizie sui figli.
Orbene, a fronte di quadro così problematico, sintomatico di un grave disagio personale, culturale ed ambientale, il comportamento del , che pure ha evidenziato l'affetto nutrito nei confronti Pt_1 dei figli, non consente di obliterare l'esigenza di tutela dei minori, atteso che, per quanto tutto sopra detto, non si ravvisano elementi da cui desumere che l'appellante sia in grado di occuparsene o che possa recuperare le proprie competenze genitoriali. Cionondimeno, l'impegno manifestato da è stato valorizzato dal Tribunale che, Parte_1 solo con riferimento allo stesso e non anche per la , ha disposto che siano mantenuti salvi i CP_2 rapporti di natura personale padre/figli, in una prospettiva di rapporto spontaneo ed armonioso, da estrinsecarsi su base volontaria e consensuale di ciascun minore.
Anche la possibilità di mantenere ferma questa occasione di relazione personale tra il padre e i figli, tuttavia, ha fatto emergere delle criticità, evidenziate dal tutore dei minori, che ha manifestato il timore che i minori possano continuare ad essere attratti dallo stile di vita disimpegnato dal padre, prospettandosi la possibilità di ricongiungersi con lui una volta raggiunta la maggiore età, piuttosto che proseguire nel percorso di rieducativa all'interno della famiglia, che comporta per loro un impegno al quale non sono abituati. Queste circostanze potranno nel proseguo essere approfondite in altra sede attraverso adeguata istruttoria, nel caso in cui se ne ravvisi l'opportunità. Ne discende l'integrale conferma della sentenza impugnata. Sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 emessa dal Tribunale per i minorenni di Messina il 15.07.2025, rigetta l'appello, così confermando la sentenza impugnata, e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 06.11.2025.
Il Presidente Est. Carmelo Blatti