Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di CC n. 58 del 9.11.2022 Oggetto: impugnativa di licenziamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico U. M. Cafiero Parte_1
Appellante
e rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Spano, Maurizio Valentini e Controparte_1
Claudio Spano
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 5.11.2019 premetteva che: era stato assunto da Euroservizi Parte_1
s.r.l. in data 2.01.2002 quale operaio di secondo livello, addetto all'appalto CNH;
era stato licenziato il 13.02.2009 e successivamente reintegrato con sentenza n. 13055/2011 del Tribunale di CC
(confermata in secondo grado con sentenza n. 1870/2013), venendo adibito a compiti demansionanti di addetto alle pulizie generali e, poi, alla pulizia dei servizi igienici, senza il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata prima del licenziamento e delle conseguenti retribuzioni, nonostante i ripetuti solleciti;
era stato assunto, dall'1.08.2017, alle dipendenze di CP_1
(avente, in parte, la medesima compagine sociale della Euroservizi s.r.l., subentrata nell'appalto
[...] presso la CNH senza interruzione dell'attività lavorativa); era stato destinatario di molteplici procedure disciplinari, infondate e, in data 24.07.2018, di un'aggressione verbale durante l'attività lavorativa, che lo aveva costretto ad assentarsi dal 25 luglio al 3 agosto 2018, periodo durante il quale
1
Così descritti i pregressi rapporti intercorsi con la società datrice di lavoro, esponeva che, con lettera del 18.03.2019, la li aveva contestato l'uso abusivo dei permessi ex art. 33 Controparte_1
l.n.104/92, per non aver egli prestato assistenza alla madre nei giorni di permesso richiesti nel mese di ottobre e novembre 2018 e gennaio 2019; ritenute insufficienti le giustificazioni rese dal lavoratore, in data 12.04.2019, la società gli aveva comunicato il licenziamento senza preavviso.
Il ricorrente eccepiva la nullità e illegittimità del licenziamento in quanto: intimato per motivi ritorsivi, in ragione delle pregresse vicende intercorse con il datore di lavoro;
fondato su un controllo occulto effettuato fuori dagli orari in cui avrebbe dovuto essere resa l'attività lavorativa (6,00-14,00); intimato in violazione del diritto di difesa e dei principi di buona fede e correttezza, in ragione della mancata consegna, da parte del datore di lavoro, in sede di giustificazioni, della copia della relazione dell'agenzia investigativa e di tutti gli allegati. Riteneva, inoltre, l'insussistenza dei fatti contestati, precisando che era sua abitudine trasferire la madre presso la propria abitazione la sera prima della fruizione del premesso, al fine di farle godere della compagnia delle nipoti e che era compatibile con l'attività di assistenza, anche l'espletamento di incombenze fuori dall'abitazione dell'assistita. In ultimo, eccepiva la mancanza dei requisiti di specificità, immediatezza e tempestività del licenziamento e la sproporzione tra i fatti contestati e la sanzione irrogata. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la nullità e l'illegittimità del licenziamento con conseguente reintegra nel posto di lavoro e condanna della società al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali, dal giorno del licenziamento alla reintegra;
in via subordinata, ferma restando la reintegra nel posto di lavoro, chiedeva la condanna della società al pagamento di un'indennità risarcitoria;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva la condanna della società al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata alla reale anzianità di servizio maturata nei vari passaggi di appalto ex art.7 d.lgs. 23/2015; in ulteriore subordine, chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità del procedimento disciplinare per irregolarità
e mancanza dei requisiti di legge, con condanna al risarcimento del danno da commisurare alla reale anzianità di servizio maturata nei vari passaggi di appalto ex art.7 d.lgs. 23/2015.
Si costitutiva in giudizio la che contestava gli avversi assunti precisando che Controparte_1 il rapporto lavorativo con risaliva all'1.08.2017 e che tra essa e la Euroservizi srl Parte_1
non vi era alcun collegamento giuridicamente rilevante, sicché la ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente al fine di rappresentare un contesto lavorativo a lui ostile, in quanto “dipendente scomodo”
(l'asserito avvio nei suoi confronti di molteplici, infondate, procedure disciplinari;
la irreale
2 aggressione verbale del luglio 2018; la mancata attivazione esclusivamente nei suoi confronti del pacchetto welfare flexible benefit), doveva considerarsi priva di fondamento. Evidenziava, invece, che la determinazione di effettuare i dovuti controlli era scaturita dall'aver avuto informazione dell'uso improprio dei permessi ex l.n. 104/92 e che la decisione di licenziare il ricorrente era stata il frutto di un'attenta valutazione del comportamento del lavoratore sotto il profilo soggettivo e oggettivo, tenendo conto delle sue giustificazioni (nelle quali peraltro non aveva affermato, come fatto nel giudizio, che nei giorni di permesso ex l.n.104/92 era solito trasferire la madre presso la propria abitazione) e garantendo l'esercizio del diritto di difesa. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale, respinte le eccezioni in ordine alla natura ritorsiva del provvedimento espulsivo, accertata la tempestività della contestazione in relazione ai tempi di consegna della relazione investigativa da parte dell'agenzia, chiarita l'insussistenza per gli addebiti disciplinari di un obbligo di esibizione delle documentazione aziendale nel corso del procedimento disciplinare e la legittimità dell'utilizzo delle risultanze investigative finalizzate all'accertamento dell'uso improprio dei permessi ex l.n. 104/92, rigettava il ricorso, ritenendo il fatto contestato sussistente e di gravità tale da incidere negativamente sul rapporto fiduciario col datore di lavoro, essendosi delineato un notevole inadempimento atto a giustificare il licenziamento.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello censurandola per non avere Parte_1
accolto i motivi di impugnazione del licenziamento, che ha riproposto nel presente giudizio, come di seguito indicati: 1) natura ritorsiva del licenziamento;
2) illegittimità del controllo occulto effettuato fuori dagli orari in cui avrebbe dovuto essere resa l'attività lavorativa (6,00-14,00) e in violazione della privacy; 3) lesione del diritto di difesa e dei principi di buona fede e correttezza a causa della mancata consegna della copia della relazione dell'agenzia investigativa e degli allegati documentali;
4) indeterminatezza e genericità delle contestazioni;
5) intempestività del licenziamento in quanto la società era a conoscenza dei primi risultati dell'investigazione sin dal mese di ottobre 2018; 6) sproporzione tra i fatti contestati e la sanzione espulsiva;
7) insussistenza della giusta causa;
8) insussistenza dell'elemento psicologico. Ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande proposte nel giudizio di primo grado.
Si è costituita nel presente giudizio la eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., stante la riproposizione integrale, nell'atto di appello, del ricorso introduttivo senza individuazione dei capi della sentenza che si intendevano impugnare;
nel merito ha ribadito le difese svolte nel giudizio di primo grado e le motivazioni sottese alla sentenza impugnata. Ha concluso per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 6.12.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
3 RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta da parte appellata sul presupposto della mancata specificità dei motivi, vale rilevare che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 23781/2020).
Nella specie l'atto di appello presenta i requisiti suddetti e, pertanto, l'eccezione deve essere rigettata.
***
Venendo al merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Giova preliminarmente richiamare il contenuto della lettera del 18.03.2019, con cui -in relazione ad alcune giornate in cui il lavoratore era stato assente dal lavoro per la fruizione dei permessi ex l.n.
104/92, riconosciuti per assistere la madre, sono state contestate al lavoratore le Persona_1
condotte che di seguito si sintetizzano: nei giorni 29, 30 e 31 ottobre 2018, egli si era recato presso l'abitazione materna solo nella mattina del 29 ottobre, mentre negli altri giorni non era mai passato dalla predetta abitazione;
nei giorni 2, 29 e 30 novembre 2018, si era recato presso l'abitazione materna solo nei giorni 29 e 30, intrattenendosi rispettivamente per circa 30 e 15 minuti, mentre non si era recato nell'abitazione nella giornata del 2; nei giorni 29, 30 e 31 gennaio 2019, egli si era recato presso l'abitazione materna per pochi minuiti solo nei giorni 29 (in cui aveva curato l'approvvigionamento della legna) e 30, mentre non si era mai recato nella giornata del 31.
In conseguenza delle predette contestazioni (ulteriormente dettagliate nella lettera di contestazione, dove si descrive minuziosamente l'attività compiuta dal lavoratore in ciascuna delle giornate predette)
è stato comminato il licenziamento a causa dei “comportamenti da lei tenuti in costanza di Sua assenza dal lavoro per fruizione dei permessi ex L.104 e concretizzatasi, come da noi contestato, nell'essersi dedicato unicamente ad attività di mero diletto e non invece a prestare quella assistenza nei confronti della sua genitrice giustificativa dalla Sua mancata prestazione lavorativa”.
Tanto premesso, appare opportuno esaminare, per primi, i motivi di appello riportati ai numeri da 2
a 5, in quanto attinenti a pretesi vizi formali o a vizi del procedimento disciplinare. Tali motivi sono infondati.
4 In particolare, quanto al motivo sub n. 2, con cui si lamenta la illegittimità del controllo occulto, effettuato fuori dagli orari in cui avrebbe dovuto essere resa l'attività lavorativa (6,00-14,00) e in violazione della privacy, vale rilevare che i controlli, demandati dal datore di lavoro ad agenzie investigative, riguardanti l'attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, non sono preclusi ai sensi degli artt. 2 e 3 l.n. 300/70, laddove non riguardino l'adempimento della prestazione lavorativa, ma siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo
(cfr. tra le tante Cass. n. 4670/2019, n. 22196/2018). In particolare, tale controllo è stato ritenuto legittimo durante i periodi di sospensione del rapporto al fine di consentire al datore di lavoro di prendere conoscenza di comportamenti del lavoratore, che, pur estranei allo svolgimento dell'attività lavorativa, siano rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, che permane nonostante la sospensione (si vedano con riferimento ai controlli disposti con riferimento alla fruizione dei permessi ex l.n. 104/92, Cass. n. 9217/2016, n. 4984/2014).
Sulla scorta di tali principi, deve ritenersi legittimo il controllo effettuato anche in orari non coincidenti con quello di servizio, ancor più ove si consideri che, nella specie, l'attività di verifica di cui era stata incaricata l'agenzia investigativa atteneva al corretto utilizzo dei permessi ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992, i quali sono delineati quali permessi giornalieri su base mensile, e non su base oraria o cronometrica (cfr. Cass. n. 26429/2024), sicché deve ritenersi ammissibile un controllo effettuato nell'arco dell'intera giornata destinata alla fruizione degli stessi. Né può ritenersi che con l'attività investigativa sia stata violata la privacy del dipendente, in quanto il controllo è stato effettuato in luoghi pubblici e sempre all'esterno dell'abitazione privata o di sue pertinenze.
Quanto al motivo sub n. 3, relativo alla lesione del diritto di difesa per mancata consegna della copia della relazione dell'agenzia investigativa e degli allegati documentali, deve rilevarsi che la mancata messa a disposizione della relazione investigativa non costituisce violazione del diritto di difesa del lavoratore, ove si consideri che l'art. 7 l.n. 300/70 non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati. Il datore di lavoro è tenuto a offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui l'esame degli stessi sia necessario al fine di una contestazione dell'addebito idonea a permettere alla controparte un'adeguata difesa e, in tale ultima ipotesi, il lavoratore che lamenti la violazione di tale obbligo ha l'onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto fine (cfr. Cass. n. 30079/2024, n.
27093/2018). Nella specie, nella contestazione disciplinare è contenuta una dettagliata descrizione
5 delle condotte contestate, essendo stati specificamente individuati gli spostamenti del lavoratore nell'arco delle giornate oggetto di osservazione, così da consentirgli una piena e compiuta difesa.
Per gli stessi motivi sopra esposti, va disatteso anche il motivo sub n. 4, con cui si lamenta la genericità
e indeterminatezza della contestazione, stante la puntualità delle condotte contestate con la lettera del
18.03.2019.
Quanto al motivo sub. n. 5, con cui si lamenta l'intempestività del licenziamento, deve evidenziarsi che dalla documentazione allegata agli atti emerge che la relazione investigativa è stata trasmessa alla società con lettera datata 12.03.2019, spedita il 13.03.2019 (cfr. allegati n. 25 e 26 degli atti di parte resistente nel giudizio di primo grado). Non può dunque dubitarsi della tempestività della contestazione disciplinare, datata 18.03.2019. Né elementi in contrario possono trarsi dalla circostanza che i fatti contestati risalgono al mese di ottobre 2018, atteso che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la tempestività della contestazione deve essere valutata partendo dal momento dell'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dell'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi (cfr. tra le tante Cass. n. 6174/2019, n.
10356/2016; n. 26304/14).
***
I motivi di appello riportati ai numeri da 6 a 8, in quanto relativi alla fondatezza degli addebiti, alla proporzionalità dei fatti contestati e alla sussistenza dell'elemento intenzionale, vanno trattati congiuntamente e sono infondati
Giova preliminarmente sintetizzare i principi di diritto espressi nella materia che occupa dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui elemento essenziale della fattispecie di cui all'art. 33, comma 3, l.n. 104/1992 è l'esistenza di un diretto nesso causale tra la fruizione del permesso e l'assistenza alla persona disabile, laddove tale nesso causale va inteso non in senso così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio, in correlazione col permesso, delle proprie esigenze personali o familiari in senso lato, ma piuttosto quale chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall'obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile, senza automatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all'assistenza in relazione all'orario di lavoro (Cass. n. 26514/2024).
È stato quindi chiarito che il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex art. 33, si avvalga dello stesso non per l'assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l'ipotesi di abuso del diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro, come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa
6 in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente, ed integra, nei confronti dell'ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità e uno sviamento dell'intervento assistenziale (Cass. n. 4984/2014); ciò anche per il disvalore sociale connesso a tali condotte abusive, stante che i permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, il quale poi viene sollevato dall'ente previdenziale del relativo onere anche ai fini contributivi, comunque con necessità di diversa organizzazione del lavoro in azienda e di sostituzioni (Cass. n. 8784/2015).
Entro tale perimetro, è stato, peraltro, precisato che l'assistenza non può essere intesa riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione, ma deve necessariamente comprendere lo svolgimento di tutte le attività che il soggetto non sia in condizioni di compiere autonomamente;
l'abuso quindi va a configurarsi solo quando il lavoratore utilizzi i permessi per fini diversi dall'assistenza, da intendere in senso ampio, in favore del familiare (cfr., tra le tante, Cass. n. 12679/2024, n. 6468/2024, n. 25290/2022, n. 1394/2020), atteso che l'interesse primario cui è preposta la l.n. 104/1992 è quello di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza al disabile che si realizzano in ambito familiare, attraverso una serie di benefici a favore delle persone che se ne prendono cura, pur dovendosi scongiurare utilizzi fraudolenti della normativa (così Cass. n. 26514/2024, n. 20243/2020).
Tanto premesso, si è già detto che le contestazioni a carico dell'appellante hanno riguardato specificamente alcuni giorni in cui il lavoratore aveva richiesto i permessi ex art. 33 l. n. 104/92, ricadenti nei mesi di ottobre 2018 (29, 30 e 31), novembre 2018 (2, 29 e 30) e gennaio 2019 (29, 30
e 31). Rispetto a tali distinti periodi, gli investigatori incaricati dalla società datrice di lavoro hanno accertato che l'appellante aveva omesso del tutto di recarsi presso l'abitazione in cui risiedeva la madre nei giorni 30 e 31 ottobre, 2 novembre e 31 gennaio, mentre negli altri giorni hanno riscontrato una presenza limitata a pochi minuti al giorno (il 29.10.18, per pochi minuti tra le 10 e le 11 e poi dalle 12,11 alle 12,23/12,35; il 29.11.18 per pochi minuti alle 13,30 salvo poi scaricare mobilia per
30 minuti alle 18,09; il 30.11.18 per 10/15 minuti alle 12,20; il 29.1.19 solo per scaricare legna;
il
30.1.19 alle 16,46 e poi per 20 minuti alle 19,38. Cfr. relazione investigativa della allegata CP_2
al n. 27 degli atti di parte resistente in primo grado).
Il lavoratore -sia in sede di giustificazioni (v. note depositate nel corso dell'audizione del 9.04.2019) sia nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado- ha sostenuto che era sua abitudine ospitare la madre nella propria abitazione sin dalla sera prima della fruizione dei permessi. Secondo tale prospettazione, dunque, l'assistenza veniva prestata nella stessa abitazione dell'appellante, che, pertanto, non aveva motivo di recarsi presso l'abitazione materna (distante circa 130 metri), se non per prelevare effetti personali della madre o per effettuare un controllo.
7 Ebbene, deve rilevarsi che, all'esito dell'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, la prospettazione del lavoratore non ha trovato riscontri probatori.
Infatti, sebbene i testimoni della parte ricorrente in primo grado abbiano -in verità solo genericamente- confermato l'abitudine, descritta dall'appellante, di portare la madre presso la propria abitazione (v. deposizioni delle testimoni e , quest'ultima cognata dell'appellante), Tes_1 Tes_2
siffatta circostanza è stata smentita, per quanto rileva in questa sede, quanto meno per i giorni 29 ottobre (v. pagg. 6/10 relazione investigativa e deposizione teste ), 31 ottobre (v. deposizione Tes_3
teste , 2 novembre (v. pag. 48 relazione investigativa e deposizione teste ), 29 Tes_4 Tes_5
novembre (v. pag. 55 relazione investigativa e deposizione teste , 30 novembre (pagg. 55 e Tes_4
57 relazione investigativa), 30 gennaio (v. deposizione del teste , 31 gennaio (v. pag. 91 Tes_6
della relazione investigativa).
In relazione a tutte le predette giornate, infatti, gli incaricati dall'agenzia investigativa ( Tes_4
, e ) -escussi in qualità di testimoni- hanno dichiarato di aver potuto Tes_5 Tes_6 Tes_3
riscontrare (ciascuno per i propri diversi periodi di osservazione) che la casa della signora Per_1
era abitata, in quanto hanno verificato, alcune volte, che una donna (identificata come badante) vi entrava con le buste della spese, altre volte, che la casa era illuminata, altre volte ancora, che all'interno dell'abitazione vi era una donna anziana e di una signora più giovane non indentificata in nessuno dei famigliari.
Quantomeno in relazione alle sei giornate sopra indicate, quindi, deve ritenersi dimostrato che la signora sia rimasta presso la propria abitazione e non si sia trasferita presso la casa del figlio, Per_1
non essendo stato rilevato alcuno spostamento della stessa in tali giorni o nelle sere precedenti a tali giorni.
Da quanto detto consegue che, almeno per i giorni 31 ottobre, 2 novembre e 31 gennaio -in cui è emerso che la signora è rimasta nella propria abitazione e in cui risulta che il figlio non si sia Per_1 recato affatto presso l'abitazione materna-, non vi è prova che l'appellante abbia prestato in alcun modo assistenza alla madre, pur fruendo dei permessi di cui all'art. 33 l.n. 104/92. Negli altri giorni, in cui pure è stato accertato che la signora non ha lasciato la propria abitazione (29 ottobre, Per_1
29 novembre, 30 novembre e 30 gennaio), la presenza dell'appellante presso l'abitazione materna è stata limitata solo a pochi minuti al giorno, per come sopra indicato, tempo che appare insufficiente a consentire una effettiva assistenza in favore del disabile.
D'altra parte, sarebbe stato onere dell'appellante dimostrare di aver comunque svolto -nei giorni in cui egli non si è recato (o si è trattenuto per un tempo insufficiente) presso l'abitazione materna- attività in qualche modo funzionali alla cura della madre disabile, atteso che, in tema di permessi ex
8 art. 33 l. n. 104/92, grava sul lavoratore la prova di aver eseguito la prestazione di assistenza in un luogo diverso da quello di residenza della persona protetta (cfr. Cass. n. 11999/2024, n. 30462/2023).
Nella specie, tuttavia, mancano del tutto allegazioni e prove idonee in tal senso.
Ne consegue che -ove anche si voglia interpretare la normativa non in senso così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio, in correlazione col permesso, delle proprie esigenze personali o familiari in senso lato- non può in alcun modo giustificarsi, nel caso che occupa, la carenza di assistenza, in favore della madre disabile, per tutta o buona parte delle giornate di permesso dal lavoro, concesse a tale scopo. Si ribadisce, infatti, che elemento essenziale della fattispecie di cui all'art. 33, comma 3, l.n.
104/1992 è l'esistenza di un diretto nesso causale tra la fruizione del permesso e l'assistenza alla persona disabile, laddove tale nesso causale deve essere inteso quale chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall'obbligo della prestazione lavorativa alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile (cfr. giurisprudenza citata in precedenza). Di tanto non è stata fornita prova nel caso che occupa.
Per quanto detto, deve ritenersi la fondatezza degli addebiti contestati e la gravità della condotta posta in essere dal lavoratore.
Infatti, sulla scorta dei principi di diritto sopra richiamati -e, quindi, tenuto conto che il comportamento del lavoratore che si avvale del permesso per attendere ad attività diverse da quelle finalizzate alla cura del disabile integra l'ipotesi di abuso del diritto, e considerato il disvalore sociale connesso a tale condotta abusiva, per come già evidenziato- la sanzione disciplinare del licenziamento appare proporzionata alla condotta tenuta dal lavoratore, anche in considerazione della reiterazione del comportamento abusivo tenuto dallo stesso, che, in tale contesto, è anche sintomo dell'intensità dell'elemento intenzionale (cfr. tra le tante Cass, n. 1227/2025).
Sussiste, quindi, la giusta causa posta alla base del licenziamento intimato.
***
L'accertata legittimità del licenziamento induce a disattendere anche il primo motivo di appello, con cui è stata dedotta la natura ritorsiva del licenziamento.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, infatti, ove il lavoratore deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo e introduca, quindi, una domanda di accertamento della nullità del provvedimento datoriale per motivo illecito ai sensi dell'art. 1345 c.c., occorre che l'intento ritorsivo del datore di lavoro, la cui prova è a carico del lavoratore, sia determinante, cioè tale da costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
con l'effetto che la verifica dei fatti allegati dal
9 lavoratore, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento (cfr. Cass. n. 2414/2022).
È stato detto, in particolare, che l'accoglimento della domanda di nullità del licenziamento, perché fondato su motivo illecito, esige la prova che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto (cfr. tra le tante Cass. n. 741/2024, n.
26399/2022), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili a una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 6838/2023).
Poiché il motivo illecito attiene alla sfera dell'elemento psicologico o alla finalità dell'atto datoriale, quindi, la sua efficacia determinativa esclusiva va verificata in relazione all'assenza di altre motivazioni o ragioni astrattamente lecite.
Nella specie, la accertata sussistenza e gravità delle condotte addebitate al lavoratore appellante -tali da integrare la giusta causa posta a fondamento del licenziamento intimato- induce a escludere la sussistenza di un licenziamento di natura ritorsiva.
Per tutte le suddette ragioni, allora, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di CC-Sezione lavoro
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 13.02.2023 da nei confronti di vverso la sentenza del 9.11.2022 Parte_1 Controparte_1
n. 3142 del Tribunale di CC, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1.092,00, ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2012 dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in CC, il 6.12.2024.
10 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
11