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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2753 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio" iscritta al R.G.15124/24 proposta da Parte_1 C.F. C.F. 1
avv. Walter Buscema
da Parte_2 C.F. C.F. 2
avv. Giulia Sarnari- avv. Francesca Saveria Caporale
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le conformi note di trattazione scritta per l'udienza del 1.12.25, depositate in data 28.11.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: "1) Il figli Per_1 e Per_2 maggiorenni, studenti e non economicamente autosufficienti vivono stabilmente presso la madre e la casa coniugale di Roma
Via Licinio Calvo n.14 int.1 scala C, che per la nuda proprietà intestata ai figli e per l'usufrutto alla
Sig.ra rimane assegnata a quest'ultima con tutto quanto in essa contenuto Parte_2
che è di sua proprietà. 2) Il Sig. continuerà a corrispondere alla Sig.ra [...] Parte_1
per il mantenimento del figlio Per_2 e del figlio Per_1 anticipatamente Parte_2 ed entro il 5 di ogni mese la somma complessiva di € 3.486,67 (tremilaquattrocentottantesei/67), cioè di € 1.743,33 (millesettecentoquarantatrè /33) per figlio con rivalutazione automatica ed annuale in base agli indici Istat, a far data dal mese di dicembre 2024 rispetto al mese di dicembre 2023, con continuerà acontinuità con quanto disposto in sede di separazione. 3) Il Sig. Parte_1
corrispondere alla Sig.ra Parte_2 1'80% delle spese straordinarie da lei sostenute per i due figli entro il 5 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute e comunicate al Sig.
'Parte_1 spese straordinarie da intendersi tutte quelle indicate nel Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Roma con il COA il 17 dicembre 2014 che si allega al presente accordo e ne fa parte integrante. 4) Il Sig. Parte_1 continuerà a sostenere per intero il 100% delle spese di studio e dell'università dei figli, sia privata che pubblica e delle spese di corsi e master di specializzazione anche post laurea, sia privati che pubblici, e più in generale delle spese di istruzione dei due figli compresi i libri di testo e il materiale necessario, sino al loro inserimento stabile nel mondo del lavoro, sia a Roma, che in altre città italiane, che all'estero, e nel caso i due figli studieranno fuori
Roma, il Sig. Pt_1 sosterrà anche le spese di alloggio. 5) Resta già inteso tra le parti che nel caso in cui i figli studieranno fuori sede il Sig. Pt 1 verserà la metà del contributo al mantenimento ordinario di cui al precedente punto 2) della quota del figlio direttamente al figlio e l'altra metà alla madre, la quale continuerà a provvederà alle esigenze ordinarie del figlio ogni qualvolta voglia rientrare a Roma" che il Tribunale ritiene congrue e conformi alle esigenze della prole, cosi provvedendo come da dispositivo;
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 3.7.2009 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n.00010, parte serie 2, C03, anno
2009, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 1.12.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di “divorzio" iscritta al R.G.15124/24 proposta da Parte_1 C.F. C.F. 1
avv. Walter Buscema
da Parte_2 C.F. C.F. 2
avv. Giulia Sarnari- avv. Francesca Saveria Caporale
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le conformi note di trattazione scritta per l'udienza del 1.12.25, depositate in data 28.11.25,
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: "1) Il figli Per_1 e Per_2 maggiorenni, studenti e non economicamente autosufficienti vivono stabilmente presso la madre e la casa coniugale di Roma
Via Licinio Calvo n.14 int.1 scala C, che per la nuda proprietà intestata ai figli e per l'usufrutto alla
Sig.ra rimane assegnata a quest'ultima con tutto quanto in essa contenuto Parte_2
che è di sua proprietà. 2) Il Sig. continuerà a corrispondere alla Sig.ra [...] Parte_1
per il mantenimento del figlio Per_2 e del figlio Per_1 anticipatamente Parte_2 ed entro il 5 di ogni mese la somma complessiva di € 3.486,67 (tremilaquattrocentottantesei/67), cioè di € 1.743,33 (millesettecentoquarantatrè /33) per figlio con rivalutazione automatica ed annuale in base agli indici Istat, a far data dal mese di dicembre 2024 rispetto al mese di dicembre 2023, con continuerà acontinuità con quanto disposto in sede di separazione. 3) Il Sig. Parte_1
corrispondere alla Sig.ra Parte_2 1'80% delle spese straordinarie da lei sostenute per i due figli entro il 5 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute e comunicate al Sig.
'Parte_1 spese straordinarie da intendersi tutte quelle indicate nel Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Roma con il COA il 17 dicembre 2014 che si allega al presente accordo e ne fa parte integrante. 4) Il Sig. Parte_1 continuerà a sostenere per intero il 100% delle spese di studio e dell'università dei figli, sia privata che pubblica e delle spese di corsi e master di specializzazione anche post laurea, sia privati che pubblici, e più in generale delle spese di istruzione dei due figli compresi i libri di testo e il materiale necessario, sino al loro inserimento stabile nel mondo del lavoro, sia a Roma, che in altre città italiane, che all'estero, e nel caso i due figli studieranno fuori
Roma, il Sig. Pt_1 sosterrà anche le spese di alloggio. 5) Resta già inteso tra le parti che nel caso in cui i figli studieranno fuori sede il Sig. Pt 1 verserà la metà del contributo al mantenimento ordinario di cui al precedente punto 2) della quota del figlio direttamente al figlio e l'altra metà alla madre, la quale continuerà a provvederà alle esigenze ordinarie del figlio ogni qualvolta voglia rientrare a Roma" che il Tribunale ritiene congrue e conformi alle esigenze della prole, cosi provvedendo come da dispositivo;
rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 3.7.2009 in Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n.00010, parte serie 2, C03, anno
2009, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 1.12.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi