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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 08/04/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario
Marta De Manincor
Letti gli atti del procedimento civile iscritti al n. 1421/2019 R.G. – Tribunale di Belluno,
promosso con atto di citazione
DA
Parte 1 ed il sig. Parte_2 (Avv. D. Fent)
contro CP 1 (avv. E.D'Orazio)
Nonché contro
Controparte 2 (avv.ti Crippa e Biolo)
Controparte_3 (avv.ti Borsato e
Faggella Pellegrino)
il giudice unico
c.p.c. depositate dai procuratori delle parti nonché le conclusioni rassegnate, ed esaminata la documentazione allegata da tutte le parti agli atti di causa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni formulate dall'attore nell'atto introduttivo e nelle conclusioni rassegnate, e dai convenuti nelle comparse di costituzione e risposta e nei rispettivi atti di precisazione delle conclusioni.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 11.11.2019 la signora Parte 1 ed il sig. Pt 2
[...] citavano in giudizio avanti l'intestato Tribunale nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore CP 1 Controparte_2 e Controparte_3
al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: "in via principale: nel merito: I) accertato e dichiarato il grave inadempimento in cui è incorsa la società CP 1 dichiarare la '
risoluzione del contratto datato 12.04.17 e condannare la convenuta a risarcire i danni tutti patiti dagli attori che si indicano in euro 5.000,00= o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia o determinata in via equitativa oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
II) accertato e dichiarato il grave inadempimento in cui è
incorsa la società CP 1 ', dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento n.
252709301 stipulato con CP 2 e collegato al contratto datato 12.04.17 e, per
CP 2 Controparte_3 quale cessionarial'effetto, condannare la convenuta di CP_2 a rimborsare all'attore quanto da quest'ultimo versato a CP 2
[...] per capitale (euro 722,00), interessi e spese di erogazione del finanziamento, al momento dell'emissione della sentenza, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. IN
OGNI CASO: Spese ed onorari di lite, oltre spese generali ed accessori di legge integralmente refusi". -. Con comparsa di costituzione: a) del 06.03.2020 si costituiva
CP 1 contestando le richieste attoree e chiedendo che il Tribunale di Belluno:-
preliminarmente dichiarasse il difetto di legittimazione di Parte 2 e di Parte 1
[...] respingendone ogni domanda e condannandoli alle spese e competenze professionali del giudizio;
-preliminarmente dichiarasse comunque gli attori decaduti dall'azione ai sensi dell'art. 132 d.lgs. 206/2005 essendo il bene stato consegnato il
2.05.2017 e essendo stata introdotta l'azione il 21.11.2019, condannandoli alle spese professionali del giudizio;
-respingesse ogni domanda attorea per la genericità delle regioni fattuali e giuridiche;
- ovvero dichiarasse infondata la domanda attorea e la rigettasse integralmente con conseguente condanna spese e competenze professionali del giudizio;
b) del 03.03.2020 si costituiva Controparte_2 chiedendo
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: nel merito: "respingere le domande formulate dagli attori in quanto infondate in fatto e in diritto e siccome sfornite di prova e per l'effetto condannare Parte 2 e Parte 1 alla refusione dei compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, iva, c.p.a., sostenute da
Controparte_2
del 10.09.2020 si costituiva CP_3 e in qualità di sua mandataria e per essa Parte 3 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "nel merito:
accertare e dichiarare Controparte_3 arente di titolarità del diritto e/o legittimazione passiva per i motivi esposti in narrativa, sempre nel merito: respingere comunque tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in narrativa;
in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande restitutorie e/o risarcitorie proposte da parte attrice, disporre condanna di regresso o risarcitorie, ovvero restitutoria nei confronti di CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi già esposti in narrativa della somma di Euro 14.779,31 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio." . - La causa veniva iscritta al n. 1421/2019 del
Ruolo Generale e veniva assegnata al G.I. Dott. U. Giacomelli, il quale confermava la prima udienza del 26.03.2020 per la comparizione delle parti. L'udienza veniva rinviata d'ufficio al 30.09.2020 e ne veniva disposta la trattazione scritta. Nelle proprie note per l'udienza il procuratore di parte attrice contestava integralmente i contenuti delle avverse comparse di costituzione e risposta, riservandosi di meglio argomentare nelle memorie ex art. 183 c.6 c.p.c. - All'udienza del 30.09.2020 svoltasi con le modalità della trattazione scritta il Giudice assegnava alle parti i termini per memorie x art. 183, co. 6°
c.p.c., rinviando la causa al giorno 20.01.2021. . - La causa viene riassegnata al GOT, avv.
De Manincor Marta. Venivano ammesse le sole prove testimoniali ritenuta poi la causa matura per la decisione.
La controversia è stata proposta dagli odierni attori in merito all'acquisto, con contratto stipulato con CP 1 il 12.04.17, di un "sistema ibrido a doppio stadio composto da pompa di calore aria/acqua da abbinarsi alla caldaia esistente" da istallare presso l'abitazione sita in 32032 Feltre (BL), Via Calzini, n. 25/a per un importo pari a 13.970,00,
cifra per cui CP 1 emetteva la fattura datata 02.05.2017. tale contratto fu stipulato dopo il sopralluogo svolto da un incaricato della convenuta CP 1
Per il perfezionamento dell'acquisto della pompa di calore gli attori sottoscrivevano altresì un contratto per la concessione di un credito finalizzato con CP 2 La
circostanza emerge già dalla lettura del contratto nella parte in cui prevede la modalità di pagamento "tramite nostra finanziaria convenzionata: finanziamento quote n. 120 €
174,50 Cad.".
Subito dopo l'installazione però gli attori lamentavano che tale pompa di calore non funzionava correttamente, oltre ad essere rumorosa, e ne denunciavano prontamente i vizi anche alla casa madre CP_4, ovvero la ditta che aveva costruito e fornito la pompa di calore.
La sussistenza di tali vizi e della rumorosità dalla macchina installata, che superava altresì
i limiti di tollerabilità disposti dal comune di Feltre è pacificamente affermata anche dal tecnico della CP 4, casa madre, chiamato dalla stessa Controparte 5 , che con comunicazione del 5.02.2018 contenente gli esiti del sopralluogo effettuato il
22.01.2018 dal Dott. Persona 1 responsabile CP_4, riconosce che "la macchina esterna sia effettivamente rumorosa" (doc.8 attoreo). Nella medesima comunicazione il tecnico della CP_4 prometteva la sostituzione del macchinario riscontrando oltre all'elevata rumorosità anche che il circolatore installato sull'ibrido fosse sottodimensionato (il componente fornito era troppo piccolo e quindi non idoneo a servire tutta l'abitazione, Il Dott. Persona 1 iscontrava, inoltre, che non era stata installata la connettività della macchina per gestirla da remoto, cosa che da scheda tecnica già doveva essere stata predisposta al momento della consegna del bene. Tali
circostanze non sono state mai contestate dalla convenuta CP 1
Peraltro, la rumorosità della macchina è stata altresì confermata in sede testimoniale,
così come gli stessi testi hanno confermato che prima dell'installazione della pompa di calore era stato fatto dai tecnici CP 1 un sopralluogo presso l'abitazione degli attori e perciò erano in grado di avvedersi se tale macchina, poi installata, fosse sufficiente allo scopo e rispettasse li parametri di tollerabilità della rumorosità. Le contestazioni svolte dai signori Pt 2 e Parte 1 nel corso del tempo, son state avanzate e ribadite a più riprese e solo in parte risolte: sostituzione bacinella di
contenimento installata: lavoro eseguito il 9.10.2017 di sostituzione con una bacinella in acciaio inox (doc. 14); - sostituzione unità esterna pompa di calore per eccessiva rumorosità: problema non risolto nonostante l'intervento del 02.03.2018 (doc. 15); -
sostituzione circolatore e valvola mansarda: circolatore di portata insufficiente,
sostituito con intervento del 09.03.2018 (doc. 16); - connettività macchina gestione del sistema da remoto: problematica solo in parte risolta con intervento del 23.05.2019. -
consumi anomali di energia e di accumulo energia virtuale: problema non risolto, con conseguente danno a carico degli attori che hanno dovuto fare esclusivamente uso del gas metano (doc. 24 e 25) - eccessiva rumorosità, inquinamento acustico: il macchinario installato risulta troppo rumoroso, come accertato dal dott. Persona 2 tecnico esperto in acustica ambientale, il quale nel proprio elaborato ha evidenziato che "le emissioni sonore generate dal funzionamento della pompa di calore installata presso l'abitazione del sig. risultano superare i limiti di inquinamentoParte 2
acustico fissati per le zone acustiche di Classe II "aree destinate ad uso prevalentemente
Mancata consegna dell'attestazione di Prestazione energeticaresidenziale". -
aggiornata.
Nel frattempo, la CP 2 in data 17.01.2019 cedeva integralmente il credito a
Controparte_3 ed in data 18.2.19 tale cessione veniva comunicata agli attori.
In relazione alla contestazione della mancanza dell'interesse ad agire degli attiri si sottolinea come gli stessi sono coniugata in regime di comunione dei beni e che l'impianto è stato installato presso la loro abitazione precisamente la Parte 1 ha
sottoscritto il contratto di fornitura;
Parte_1 in veste di debitrice principale, e Pt 2 in veste di garante, hanno sottoscritto il contratto di finanziamento. La pompa di calore
è stata acquistata in costanza di matrimonio e installata nella casa in comproprietà degli attori.
La responsabilità per il mancato funzionamento della pompa di calore nn che essere addebitata alla convenuta CP 1 che ha installato un macchinario, pur avendo eseguito il sopralluogo inziale, che non poteva avere le caratteristiche idonee per quanto riguarda la rumorosità che di fatto poi dal 2017 non ha mai perfettamente funzionato nonostante gli interventi e non era idoneo a servire adeguatamente l'abitazione, ciò è
pacificamente emerso dall'istruttoria.
Pertanto, il contratto di acquisto deve risolversi per gravi vizi e responsabilità della
CP 1 che ha venduto e installato un sistema non funzionante.
Altresì devono risolvere i contratti di finanziamento collegato all'acquisto ai sensi e per gli effetti ex 'art. 125 quinquies del D. Igs. N. 141/2010, dispone che "nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'art. 1455 c.c. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già
pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato ...".
Pertanto, deve intendersi risolto il contratto di finanziamento all'epoca sottoscritto con e in seconda battuta ai sensi del 125 quinquies TUB s'intendono la CP_2
anche le società terze a cui la Banca abbia ceduto il credito, a CP 3 e per essa [...]
Parte_3 in quanto cessionaria del credito. Con liberazione del consumatore di rimborsare l'importo già versato e l'obbligo della finanziatrice di rimborsare al
"consumatore" le rate del prestito già pagate.
Tutte le altre eccezioni delle parti si intendono pertanto rigettate, essendo tempestiva la denuncia delle parti dei gravi vizi e sussistendo la legittimazione della CP_3 alla quale il credito è stato ceduto dopo l'instaurazione del presente giudizio.
A seguito della ulteriore cessione del credito da parte della CP 2 la stessa
non ha più alcun interesse alla causa e quindi deve essere estromessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni avversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede: CP 1
1. accertato e dichiarato il grave inadempimento in cui è incorsa la società
[...] dichiara la risoluzione del contratto datato 12 aprile 17 e per l'effetto condanna la convenuta a risarcire i danni tutti patiti dagli attori che si indicano in
€ 5.000,00 determinata in via equitativa oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla sentenza;
2. accertato e dichiarato il grave inadempimento in cui è incorsa la società CP 1
[...] dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento n. 252709301
stipulato con Controparte_2 e collegato al contratto datato 12 aprile 17 e,
Controparte 3 quale cessionaria del per l'effetto, condannare la convenuta credito di Controparte_2 a rimborsare agli attori quanto da quest'ultimi versato a Controparte_2 per capitale (€ 722,00), interessi e spese di erogazione del finanziamento, alla data della sentenza, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
3. accertato e dichiarato che Controparte_2 non è legittimata passiva alla presente azione, dichiarare l'estromissione della stessa dal presente giudizio, con compensazione delle spese legali. 4. Condanna parte CP 6 CP 1 alla rifusione delle spese a favore degli attori che si liquidano in euro 3000,00 per competenze di lite oltre spese forfettarie e accessori.
Così deciso in Belluno, 5.04.2025.
Giudice Onorario
Marta De Manincor