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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/05/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE n. 4360/2024 R.G. VERBALE DI CAUSA
Oggi 29 maggio 2025 alle ore 12.00 innanzi al Giudice, dott. Alberto Stocco, sono comparsi: per parte appellante l'avv. Pagini, che precisa le conclusioni come da atto di appello per parte appellata l'avv. Celin, che precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione in appello Segue discussione orale della causa. Il Giudice si ritira, quindi, in camera di consiglio. All'esito, rilevato che nessuno è presente per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 4360/2024 R.G. promossa da (C.F. ) Pt_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PAGINI SONIA
APPELLANTE contro (C.F. ) CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CELIN MASSIMILIANO APPELLATO CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale della odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte_2 (d'ora in avanti per comodità espositiva) Pt_1 propone appello avverso la sentenza n. 1300/2024 con la quale il Giudice di Pace di Padova ha accolto la domanda proposta da – utente del CP_1 servizio raccolta e smaltimento rifiuti del CP_2
- accertando la natura indebita dell'IVA da
[...] questi corrisposta sulla Tariffa Igiene Ambientale negli anni dal 2014 al 2019 e condannando la convenuta alla restituzione del relativo importo, pari a complessivi euro 161,94, oltre agli interessi e alle spese di lite. L'appellante censura la sentenza di prime cure sotto due profili:
- errata qualificazione degli importi corrisposti dagli attori a titolo di Tariffa Igiene Ambientale quali tributi e non corrispettivi di natura privatistica e conseguente errata valutazione in ordine alla non debenza dell'IVA; pagina 2 di 9 - illegittimità del capo della sentenza che ha accolto le avverse domande sulla base del presupposto che difetterebbe nel comune di la misurazione CP_2 puntuale dei rifiuti.
2. I motivi di appello vanno trattati congiuntamente e vanno entrambi respinti.
3. L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, previa qualificazione della tariffa di igiene ambientale corrisposta ad Pt_1 dall'odierno appellato nel corso degli anni 2014-2019 come tributo, ha ritenuto non dovuta l'IVA sugli importi corrisposti, condannando alla Pt_1 ripetizione dell'indebito. Secondo l'appellante, infatti, la tariffa corrisposta dall'utente del servizio asporto rifiuti del
[...]
– in particolare la c.d. TIA 2 e le CP_2 successive TARES e TARI - andrebbe qualificata come corrispettivo di natura privatistica, come tale assoggettabile ad IVA. In particolare, la tariffa rifiuti applicata da dovrebbe sempre ritenersi Pt_1 di natura corrispettiva indipendentemente dall'esistenza o meno di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti, in quanto tale qualifica discenderebbe dalla legge, ossia dall'art. 238 del d.lgs. 152/2006, come interpretato autenticamente dall'art. 14, comma 33 del d.l. 78/2010. L'assunto è infondato. 3.1. Va in primo luogo ribadita la natura di tributo della TIA 1, mera variante della TARSU, così come affermato dalla Corte Costituzionale, nella nota pronuncia n. 238/2009, e poi ribadito nell'ordinanza 64/2010, muovendo da una analisi sistematica dei «criteri cui far riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi. Tali criteri, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi stessi, consistono nella doverosità della prestazione, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (ex plurimis: sentenze n. 141 del 2009; n. 335 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005)». La Corte di Cassazione ha fatto propria e confermato tale interpretazione (sentenze n. 453/2018, 16332/2018, 4273/2015) da ultimo con sentenza resa a Sezioni Unite n. 8631/2020 (cfr. pp. 15 e 16). Dalla natura di tributo della TIA 1 discende la non assoggettabilità ad IVA, che mira a colpire la capacità contributiva e si manifesta - in linea con pagina 3 di 9 la previsione di cui all'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo quale controvalore effettivo del servizio prestato (cfr. sent. cit. 4273/2015). 3.2. Diversamente, la TIA 2 ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA, ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. Cass. SS.UU. 8631/2020). L'applicazione della TIA 2 da parte dei Comuni è tuttavia rimasta circoscritta ad un limitato periodo di tempo, compreso tra il 1 luglio 2010 (data a partire dalla quale il legislatore ha permesso l'utilizzo della tariffa anche in mancanza del regolamento di cui dell'art. 238, comma 6) e il 31 dicembre 20121. 1 Sulla ricostruzione dei diversi provvedimenti e della disciplina transitoria intervenuta si riporta l'excursus compiuto in Cass. SS. UU. 8631 del 2020 ove, al punto 6.2, si legge: «come detto, il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, dispose, a decorrere dalla sua entrata in vigore (23 aprile 2006), la soppressione della T.I.A. 1 (di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49), sostituendola con la "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", ossia la T.I.A. 2 ("Tariffa Integrata Ambientale", così successivamente denominata), prevedendo, però, che sino all'emanazione dell'apposito regolamento ministeriale sui criteri generali per la definizione delle componenti dei costi della tariffa (comma 6), "continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti" (comma 11). Nelle more dell'adozione dell'anzidetto regolamento ministeriale (mai avvenuta), il legislatore (L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,°comma 184) intese far rimanere invariato, per l'anno 2007, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2006. Il blocco dei regimi relativi alla TARSU e alla T.I.A.1 venne, quindi, esteso anche agli anni 2008 e 2009 (rispettivamente con la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 166 e con il citato D.L. n. 208 del 2008, art. 5,comma 1). Peraltro, il termine - 30 giugno 2009 - a partire dal quale (in base al comma 2-quater dello stesso art. 5 da ultimo richiamato) i Comuni avrebbero potuto adottare la T.I.A. 2 venne prorogato, dapprima (D.L. n. 78 del 2009, art. 23, comma 21, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102 del 2009), al 31 dicembre 2009 e, poi (D.L. n. 194 del 2009, art. 8,comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 25 del 2010), al 30 giugno 2010, data dalla quale i Comuni, a partire dal 2011, avrebbero potuto comunque istituire la nuova tariffa sulla base delle disposizioni normative e pagina 4 di 9 3.3. In relazione al periodo successivo al 2012, va osservato che l'art. 14 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 ha abrogato, a partire dall'1 gennaio 2013, la TARSU di cui al d.lgs. 507/1993, la TIA1 istituita con il d.lgs. 22/1997 e la TIA2 istituita con il d.lgs.152/2006, istituendo il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Il comma 29 del medesimo d.l. 201/2011 ha previsto, inoltre, la possibilità per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di prevedere, con apposito regolamento, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo. L'art. 14 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 è stato poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall'art. 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che al comma 639 ha istituito l'imposta municipale unica (IUC), comprensiva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché del tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il comma 668 dell'articolo 1 della legge 147/2013 ha poi previsto la possibilità per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di prevedere, con apposito regolamento, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Ferma la natura di tributi della TARES e della TARI – come tali non assoggettabili ad IVA – il legislatore ha, quindi, accordato ai Comuni la possibilità di applicare una tariffa di natura corrispettiva – assoggettabile quindi ad IVA – calcolata sulla base
regolamentari vigenti (ossia il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 e il D.P.R. n. 158 del 1999). Per effetto di tali slittamenti e dell'entrata in vigore, dal 1 gennaio 2013 e in forza del D.L. n. 201 del 2011, art. 14 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2011), del c.d. TARES ("Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi"), con contestuale abrogazione di tutti i precedenti prelievi, l'applicazione della T.I.A. 2 da parte dei Comuni è rimasta circoscritta ad un limitato periodo di tempo, compreso tra il 1 luglio 2010 (data a partire dalla quale il legislatore ha permesso l'utilizzo della tariffa anche in mancanza del regolamento di cui dell'art. 238, comma 6) e il 31 dicembre 2012». pagina 5 di 9 di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. 3.4. Pur dovendosi tenere in debita considerazione il provvedimento di altro giudice di questo tribunale, che propone una lettura ultrattiva della norma di interpretazione autentica di cui art. 14, comma 33 del d.l. 78/2010, si ritiene di aderire al consolidato orientamento di questo Ufficio secondo cui entrambe le tariffe TARES e TARI sono pacificamente ricomprese nel perimetro dell'imposizione tributaria. Infatti, non solo il legislatore le ha qualificate, rispettivamente, «tributo» e «tassa», ma ha consentito ai Comuni che avessero realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, di applicare, in luogo della TARES (prima) e della TARI (poi), una tariffa avente natura di corrispettivo, venendo così chiaramente a prevedere un “doppio binario”, tributo da un lato e tariffa corrispettivo dall'altro. 3.5. Tanto chiarito, va osservato che il giudice di pace ha così motivato: «va rilevato come anche nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere effettivamente applicata per le annualità in esame non la nuova Tariffa prevista dalla legge n. 147/2013, bensì l'antecedente TIA2, purtuttavia – per le ragioni suesposte – ai fini della debenza dell'Iva sarebbe risultata indispensabile la previsione e l'applicazione di criteri di determinazione del dovuto rapportati in maniera puntuale alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, e ciò appunto al fine di evitare che la definizione della stessa tariffa quale corrispettivo privatistico si risolvesse in un'operazione meramente formale e nominalistica, attuata al mero fine di assicurare l'invariabilità del gettito fiscale a prescindere dall'effettiva natura delle somme richieste (…)
nella sua qualità di soggetto affidatario Pt_1 del servizio rifiuti per il Controparte_2 ammette pacificamente di aver continuato ad applicare una misurazione di tipo presuntivo, e ciò fino all'entrata in vigore del D.M. 117/2017 e per un breve periodo successivo. Quindi, per ammissione della stessa parte convenuta, solo a far data dalla Delibera della Giunta del Comune di n. 60 del 16 aprile 2018, l' CP_2 [...]
(e, quindi, la società di gestione del CP_3 servizio) avrebbe avviato una misurazione puntuale del rifiuto conferito.
pagina 6 di 9 Conseguentemente, deve ritenersi pacifico in causa che, per le somme richieste a tale titolo in data anteriore all'approvazione di detta Delibera, la tariffa applicata non aveva natura di corrispettivo privatistico, con l'ulteriore conseguenza sillogistica che l'Iva applicata non risultava dovuta» Trattasi di motivazione corretta, perché conforme alle coordinate normative sopra esposte, che non viene scalfita dalle generiche censure dall'appellante, le quali in sostanza mirano a ottenere una modifica dell'orientamento consolidato del Tribunale adito in ordine alla natura tributaria della tariffa-rifiuti senza tuttavia nulla aggiungere rispetto a quanto già allegato nel primo grado di giudizio. La sentenza impugnata ha poi motivato come segue in ordine al periodo 2018-2019: «Per il periodo successivo alla citata determinazione comunale, la parte convenuta afferma che avrebbe Pt_1 applicato un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti. Il mero richiamo ai regolamenti vigenti ed all'applicazione del sistema del microchip allocato nei bidoni per asporto del rifiuto secco, peraltro, non risulta sufficiente a comprovare l'effettiva adozione di un sistema di misurazione puntuale del rifiuto conferito: l'accertamento di tale condizione va infatti valutato con riferimento alla concreta applicazione del servizio di asporto posta in essere dal gestore ed al sistema di determinazione dei costi della tariffa effettivamente applicato dalla parte convenuta. Dalla documentazione acquisita in causa, ed in particolare dalle fatture emesse da Pt_1 allegate in giudizio, emerge chiaramente come le condizioni richieste ai fini della qualificazione della Tariffa quale “corrispettivo” di natura privatistica non risultino verificate. In primo luogo, va rilevato come nelle fatture in questione permanga l'indicazione di una “quota fissa” di costo unitamente ad una “quota variabile”, asseritamente riferibile alla modalità di misurazione puntuale. Non si è allegata prova del fatto che la componente fissa sia quantificata in ragione dell'effettiva fruizione del servizio, dovendosi ritenere, quindi, che la stessa venga determinata in base a meri parametri presuntivi ed aprioristici. Dall'esame delle singole fatture emerge inoltre come la “quota fissa” incida in misura del tutto preponderante sull'ammontare complessivo del costo
pagina 7 di 9 fatturato. Quanto alla c.d. “quota variabile”, per poter affermare l'applicazione di un sistema di misurazione puntuale, la stessa avrebbe dovuto essere integralmente determinata in ragione del servizio reso, ovverosia avrebbe dovuto risultare quantificata esclusivamente sulla base della quantità di rifiuto conferito dalla singola utenza al servizio di asporto. Si tenga presente come, nell'ambito del conferimento dei rifiuti, si debba necessariamente effettuare riferimento ad unità di misura espressa in termini di peso, e non di volume, giacchè il costo effettivo della prestazione per il gestore risulta parametrata a tale canone di misura. (…) Infatti, la
“misurazione puntuale”, che parte convenuta afferma essere realizzata mediante il sistema a microchip, riguarda in primis solo un'aliquota ristretta – e destinata ad una sempre minore incidenza, dato il perfezionarsi del metodo della separazione e differenziazione degli scarti – del rifiuto conferito, ovvero solo la quota del “secco”». L'appellante sostiene che «per quanto riguarda la misurazione dei quantitativi, due sono le possibili soluzioni adottabili: tramite pesatura o mediante misurazione volumetrica» e che il giudice di pace non avrebbe considerato questa seconda possibilità, ossia che i rifiuti conferiti dall'appellato fossero stati misurati tenendo conto del loro volume piuttosto che del loro peso. Tuttavia, anche a volere in ipotesi ritenere ammissibile una misurazione dei rifiuti conferiti attraverso una pesatura “indiretta” – ossia attraverso la verifica del loro volume piuttosto che del loro peso (pesatura diretta) – va in ogni caso evidenziato che l'appellante non ha provato di avervi in concreto provveduto. Infatti, come osservato dal giudice di pace con motivazione del tutto condivisibile, «va rilevato come anche l'adozione di bidoni di dimensioni standardizzate non garantisca una stima del rifiuto conferito in misura corrispondente all'effettivo, posto che non è assolutamente possibile affermare che uno svuotamento corrisponda ad una precisa quantità di rifiuto conferito» considerato che «la dimensione del contenitore nulla attesta circa il suo effettivo riempimento all'atto dell'asporto, per cui tale metodo di raccolta non appare comprovare in modo idoneo nemmeno lo stesso volume del rifiuto consegnato». Inoltre, l'appellata non ha contestato che le fatture in atti fossero prive della indicazione puntuale pagina 8 di 9 della quantità e qualità dei rifiuti conferiti – circostanza, per contro, ammessa dalla stessa – Pt_1 sicché la sentenza di primo grado deve senz'altro essere confermata, in quanto non vi è prova che in concreto abbia realizzato nel Pt_1 Controparte_2 sistemi di misurazione puntuale della qualità e quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico per gli anni oggetto di causa, applicando quindi una tariffa corrispettivo. 4. L'appello va dunque respinto e la sentenza di primo grado va confermata in ogni sua parte (ivi compresa la statuizione sulle spese di lite). Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (esclusi i compensi relativi alla fase istruttoria, che non vi è stata). I compensi vanno maggiorati del 15% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis del D.M. citato). Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 in relazione al versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'appello proposto da
[...] e, per l'effetto, conferma Parte_2 integralmente l'impugnata sentenza.
2. CONDANNA Parte_2
al rimborso delle spese di lite in favore
[...] dell'appellato, che si liquidano in: euro 530,00 per compensi;
oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge. Padova, 29 maggio 2025
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 9 di 9
Oggi 29 maggio 2025 alle ore 12.00 innanzi al Giudice, dott. Alberto Stocco, sono comparsi: per parte appellante l'avv. Pagini, che precisa le conclusioni come da atto di appello per parte appellata l'avv. Celin, che precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione in appello Segue discussione orale della causa. Il Giudice si ritira, quindi, in camera di consiglio. All'esito, rilevato che nessuno è presente per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice
Alberto Stocco
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 4360/2024 R.G. promossa da (C.F. ) Pt_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PAGINI SONIA
APPELLANTE contro (C.F. ) CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CELIN MASSIMILIANO APPELLATO CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale della odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte_2 (d'ora in avanti per comodità espositiva) Pt_1 propone appello avverso la sentenza n. 1300/2024 con la quale il Giudice di Pace di Padova ha accolto la domanda proposta da – utente del CP_1 servizio raccolta e smaltimento rifiuti del CP_2
- accertando la natura indebita dell'IVA da
[...] questi corrisposta sulla Tariffa Igiene Ambientale negli anni dal 2014 al 2019 e condannando la convenuta alla restituzione del relativo importo, pari a complessivi euro 161,94, oltre agli interessi e alle spese di lite. L'appellante censura la sentenza di prime cure sotto due profili:
- errata qualificazione degli importi corrisposti dagli attori a titolo di Tariffa Igiene Ambientale quali tributi e non corrispettivi di natura privatistica e conseguente errata valutazione in ordine alla non debenza dell'IVA; pagina 2 di 9 - illegittimità del capo della sentenza che ha accolto le avverse domande sulla base del presupposto che difetterebbe nel comune di la misurazione CP_2 puntuale dei rifiuti.
2. I motivi di appello vanno trattati congiuntamente e vanno entrambi respinti.
3. L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, previa qualificazione della tariffa di igiene ambientale corrisposta ad Pt_1 dall'odierno appellato nel corso degli anni 2014-2019 come tributo, ha ritenuto non dovuta l'IVA sugli importi corrisposti, condannando alla Pt_1 ripetizione dell'indebito. Secondo l'appellante, infatti, la tariffa corrisposta dall'utente del servizio asporto rifiuti del
[...]
– in particolare la c.d. TIA 2 e le CP_2 successive TARES e TARI - andrebbe qualificata come corrispettivo di natura privatistica, come tale assoggettabile ad IVA. In particolare, la tariffa rifiuti applicata da dovrebbe sempre ritenersi Pt_1 di natura corrispettiva indipendentemente dall'esistenza o meno di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti, in quanto tale qualifica discenderebbe dalla legge, ossia dall'art. 238 del d.lgs. 152/2006, come interpretato autenticamente dall'art. 14, comma 33 del d.l. 78/2010. L'assunto è infondato. 3.1. Va in primo luogo ribadita la natura di tributo della TIA 1, mera variante della TARSU, così come affermato dalla Corte Costituzionale, nella nota pronuncia n. 238/2009, e poi ribadito nell'ordinanza 64/2010, muovendo da una analisi sistematica dei «criteri cui far riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi. Tali criteri, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi stessi, consistono nella doverosità della prestazione, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (ex plurimis: sentenze n. 141 del 2009; n. 335 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005)». La Corte di Cassazione ha fatto propria e confermato tale interpretazione (sentenze n. 453/2018, 16332/2018, 4273/2015) da ultimo con sentenza resa a Sezioni Unite n. 8631/2020 (cfr. pp. 15 e 16). Dalla natura di tributo della TIA 1 discende la non assoggettabilità ad IVA, che mira a colpire la capacità contributiva e si manifesta - in linea con pagina 3 di 9 la previsione di cui all'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo quale controvalore effettivo del servizio prestato (cfr. sent. cit. 4273/2015). 3.2. Diversamente, la TIA 2 ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA, ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. Cass. SS.UU. 8631/2020). L'applicazione della TIA 2 da parte dei Comuni è tuttavia rimasta circoscritta ad un limitato periodo di tempo, compreso tra il 1 luglio 2010 (data a partire dalla quale il legislatore ha permesso l'utilizzo della tariffa anche in mancanza del regolamento di cui dell'art. 238, comma 6) e il 31 dicembre 20121. 1 Sulla ricostruzione dei diversi provvedimenti e della disciplina transitoria intervenuta si riporta l'excursus compiuto in Cass. SS. UU. 8631 del 2020 ove, al punto 6.2, si legge: «come detto, il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, dispose, a decorrere dalla sua entrata in vigore (23 aprile 2006), la soppressione della T.I.A. 1 (di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49), sostituendola con la "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", ossia la T.I.A. 2 ("Tariffa Integrata Ambientale", così successivamente denominata), prevedendo, però, che sino all'emanazione dell'apposito regolamento ministeriale sui criteri generali per la definizione delle componenti dei costi della tariffa (comma 6), "continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti" (comma 11). Nelle more dell'adozione dell'anzidetto regolamento ministeriale (mai avvenuta), il legislatore (L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1,°comma 184) intese far rimanere invariato, per l'anno 2007, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2006. Il blocco dei regimi relativi alla TARSU e alla T.I.A.1 venne, quindi, esteso anche agli anni 2008 e 2009 (rispettivamente con la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 166 e con il citato D.L. n. 208 del 2008, art. 5,comma 1). Peraltro, il termine - 30 giugno 2009 - a partire dal quale (in base al comma 2-quater dello stesso art. 5 da ultimo richiamato) i Comuni avrebbero potuto adottare la T.I.A. 2 venne prorogato, dapprima (D.L. n. 78 del 2009, art. 23, comma 21, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102 del 2009), al 31 dicembre 2009 e, poi (D.L. n. 194 del 2009, art. 8,comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 25 del 2010), al 30 giugno 2010, data dalla quale i Comuni, a partire dal 2011, avrebbero potuto comunque istituire la nuova tariffa sulla base delle disposizioni normative e pagina 4 di 9 3.3. In relazione al periodo successivo al 2012, va osservato che l'art. 14 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 ha abrogato, a partire dall'1 gennaio 2013, la TARSU di cui al d.lgs. 507/1993, la TIA1 istituita con il d.lgs. 22/1997 e la TIA2 istituita con il d.lgs.152/2006, istituendo il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Il comma 29 del medesimo d.l. 201/2011 ha previsto, inoltre, la possibilità per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di prevedere, con apposito regolamento, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo. L'art. 14 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 è stato poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall'art. 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che al comma 639 ha istituito l'imposta municipale unica (IUC), comprensiva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché del tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il comma 668 dell'articolo 1 della legge 147/2013 ha poi previsto la possibilità per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di prevedere, con apposito regolamento, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Ferma la natura di tributi della TARES e della TARI – come tali non assoggettabili ad IVA – il legislatore ha, quindi, accordato ai Comuni la possibilità di applicare una tariffa di natura corrispettiva – assoggettabile quindi ad IVA – calcolata sulla base
regolamentari vigenti (ossia il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 e il D.P.R. n. 158 del 1999). Per effetto di tali slittamenti e dell'entrata in vigore, dal 1 gennaio 2013 e in forza del D.L. n. 201 del 2011, art. 14 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2011), del c.d. TARES ("Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi"), con contestuale abrogazione di tutti i precedenti prelievi, l'applicazione della T.I.A. 2 da parte dei Comuni è rimasta circoscritta ad un limitato periodo di tempo, compreso tra il 1 luglio 2010 (data a partire dalla quale il legislatore ha permesso l'utilizzo della tariffa anche in mancanza del regolamento di cui dell'art. 238, comma 6) e il 31 dicembre 2012». pagina 5 di 9 di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. 3.4. Pur dovendosi tenere in debita considerazione il provvedimento di altro giudice di questo tribunale, che propone una lettura ultrattiva della norma di interpretazione autentica di cui art. 14, comma 33 del d.l. 78/2010, si ritiene di aderire al consolidato orientamento di questo Ufficio secondo cui entrambe le tariffe TARES e TARI sono pacificamente ricomprese nel perimetro dell'imposizione tributaria. Infatti, non solo il legislatore le ha qualificate, rispettivamente, «tributo» e «tassa», ma ha consentito ai Comuni che avessero realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, di applicare, in luogo della TARES (prima) e della TARI (poi), una tariffa avente natura di corrispettivo, venendo così chiaramente a prevedere un “doppio binario”, tributo da un lato e tariffa corrispettivo dall'altro. 3.5. Tanto chiarito, va osservato che il giudice di pace ha così motivato: «va rilevato come anche nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere effettivamente applicata per le annualità in esame non la nuova Tariffa prevista dalla legge n. 147/2013, bensì l'antecedente TIA2, purtuttavia – per le ragioni suesposte – ai fini della debenza dell'Iva sarebbe risultata indispensabile la previsione e l'applicazione di criteri di determinazione del dovuto rapportati in maniera puntuale alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, e ciò appunto al fine di evitare che la definizione della stessa tariffa quale corrispettivo privatistico si risolvesse in un'operazione meramente formale e nominalistica, attuata al mero fine di assicurare l'invariabilità del gettito fiscale a prescindere dall'effettiva natura delle somme richieste (…)
nella sua qualità di soggetto affidatario Pt_1 del servizio rifiuti per il Controparte_2 ammette pacificamente di aver continuato ad applicare una misurazione di tipo presuntivo, e ciò fino all'entrata in vigore del D.M. 117/2017 e per un breve periodo successivo. Quindi, per ammissione della stessa parte convenuta, solo a far data dalla Delibera della Giunta del Comune di n. 60 del 16 aprile 2018, l' CP_2 [...]
(e, quindi, la società di gestione del CP_3 servizio) avrebbe avviato una misurazione puntuale del rifiuto conferito.
pagina 6 di 9 Conseguentemente, deve ritenersi pacifico in causa che, per le somme richieste a tale titolo in data anteriore all'approvazione di detta Delibera, la tariffa applicata non aveva natura di corrispettivo privatistico, con l'ulteriore conseguenza sillogistica che l'Iva applicata non risultava dovuta» Trattasi di motivazione corretta, perché conforme alle coordinate normative sopra esposte, che non viene scalfita dalle generiche censure dall'appellante, le quali in sostanza mirano a ottenere una modifica dell'orientamento consolidato del Tribunale adito in ordine alla natura tributaria della tariffa-rifiuti senza tuttavia nulla aggiungere rispetto a quanto già allegato nel primo grado di giudizio. La sentenza impugnata ha poi motivato come segue in ordine al periodo 2018-2019: «Per il periodo successivo alla citata determinazione comunale, la parte convenuta afferma che avrebbe Pt_1 applicato un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti. Il mero richiamo ai regolamenti vigenti ed all'applicazione del sistema del microchip allocato nei bidoni per asporto del rifiuto secco, peraltro, non risulta sufficiente a comprovare l'effettiva adozione di un sistema di misurazione puntuale del rifiuto conferito: l'accertamento di tale condizione va infatti valutato con riferimento alla concreta applicazione del servizio di asporto posta in essere dal gestore ed al sistema di determinazione dei costi della tariffa effettivamente applicato dalla parte convenuta. Dalla documentazione acquisita in causa, ed in particolare dalle fatture emesse da Pt_1 allegate in giudizio, emerge chiaramente come le condizioni richieste ai fini della qualificazione della Tariffa quale “corrispettivo” di natura privatistica non risultino verificate. In primo luogo, va rilevato come nelle fatture in questione permanga l'indicazione di una “quota fissa” di costo unitamente ad una “quota variabile”, asseritamente riferibile alla modalità di misurazione puntuale. Non si è allegata prova del fatto che la componente fissa sia quantificata in ragione dell'effettiva fruizione del servizio, dovendosi ritenere, quindi, che la stessa venga determinata in base a meri parametri presuntivi ed aprioristici. Dall'esame delle singole fatture emerge inoltre come la “quota fissa” incida in misura del tutto preponderante sull'ammontare complessivo del costo
pagina 7 di 9 fatturato. Quanto alla c.d. “quota variabile”, per poter affermare l'applicazione di un sistema di misurazione puntuale, la stessa avrebbe dovuto essere integralmente determinata in ragione del servizio reso, ovverosia avrebbe dovuto risultare quantificata esclusivamente sulla base della quantità di rifiuto conferito dalla singola utenza al servizio di asporto. Si tenga presente come, nell'ambito del conferimento dei rifiuti, si debba necessariamente effettuare riferimento ad unità di misura espressa in termini di peso, e non di volume, giacchè il costo effettivo della prestazione per il gestore risulta parametrata a tale canone di misura. (…) Infatti, la
“misurazione puntuale”, che parte convenuta afferma essere realizzata mediante il sistema a microchip, riguarda in primis solo un'aliquota ristretta – e destinata ad una sempre minore incidenza, dato il perfezionarsi del metodo della separazione e differenziazione degli scarti – del rifiuto conferito, ovvero solo la quota del “secco”». L'appellante sostiene che «per quanto riguarda la misurazione dei quantitativi, due sono le possibili soluzioni adottabili: tramite pesatura o mediante misurazione volumetrica» e che il giudice di pace non avrebbe considerato questa seconda possibilità, ossia che i rifiuti conferiti dall'appellato fossero stati misurati tenendo conto del loro volume piuttosto che del loro peso. Tuttavia, anche a volere in ipotesi ritenere ammissibile una misurazione dei rifiuti conferiti attraverso una pesatura “indiretta” – ossia attraverso la verifica del loro volume piuttosto che del loro peso (pesatura diretta) – va in ogni caso evidenziato che l'appellante non ha provato di avervi in concreto provveduto. Infatti, come osservato dal giudice di pace con motivazione del tutto condivisibile, «va rilevato come anche l'adozione di bidoni di dimensioni standardizzate non garantisca una stima del rifiuto conferito in misura corrispondente all'effettivo, posto che non è assolutamente possibile affermare che uno svuotamento corrisponda ad una precisa quantità di rifiuto conferito» considerato che «la dimensione del contenitore nulla attesta circa il suo effettivo riempimento all'atto dell'asporto, per cui tale metodo di raccolta non appare comprovare in modo idoneo nemmeno lo stesso volume del rifiuto consegnato». Inoltre, l'appellata non ha contestato che le fatture in atti fossero prive della indicazione puntuale pagina 8 di 9 della quantità e qualità dei rifiuti conferiti – circostanza, per contro, ammessa dalla stessa – Pt_1 sicché la sentenza di primo grado deve senz'altro essere confermata, in quanto non vi è prova che in concreto abbia realizzato nel Pt_1 Controparte_2 sistemi di misurazione puntuale della qualità e quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico per gli anni oggetto di causa, applicando quindi una tariffa corrispettivo. 4. L'appello va dunque respinto e la sentenza di primo grado va confermata in ogni sua parte (ivi compresa la statuizione sulle spese di lite). Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (esclusi i compensi relativi alla fase istruttoria, che non vi è stata). I compensi vanno maggiorati del 15% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis del D.M. citato). Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002 in relazione al versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'appello proposto da
[...] e, per l'effetto, conferma Parte_2 integralmente l'impugnata sentenza.
2. CONDANNA Parte_2
al rimborso delle spese di lite in favore
[...] dell'appellato, che si liquidano in: euro 530,00 per compensi;
oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge. Padova, 29 maggio 2025
Il Giudice
Alberto Stocco
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