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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/08/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 312/2020.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 312/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. LUCIA MAZZEO (C.F. Parte_1 C.F._1
-pec: giuffre.it) C.F._2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ ”, con l'avv. ROSA CP_2
LOMBARDO (C.F. ; CodiceFiscale_3 Email_2
Parte_2
(C.F.-P.I. ), in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo
[...] P.IVA_2
”, con l'avv. PAOLO VINCI (C.F. Parte_3 CodiceFiscale_4
; Email_3
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_3 del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ ”, con l'avv. CLAUDIO PIO CP_4
Pagina 1 di 50 R.G. 312/2020.
(C.F. pec: ed elettivamente Pt_4 CodiceFiscale_5 Email_4 domiciliata presso l'avv. GIOVANNA RISO (C.F. CodiceFiscale_6
; Email_5
(C.F. ), con l'avv. PASQUALE LOIACONO Parte_5 C.F._7
(C.F. ; CodiceFiscale_8 Email_6
(C.F. , con gli avv.ti VINCENZO Parte_6 C.F._9
BARCA (CF. ) e (CF. C.F._10 Parte_7
); C.F._11
(C.F. ), contumace;
Controparte_5 C.F._12
(C.F. ), con l'avv. SALVATORE ATTINÀ (C.F. CP_6 C.F._13
; CodiceFiscale_14 Email_7
(C.F. ), Parte_8 C.F._15 [...]
(C.F. ) e Parte_9 C.F._16 Parte_10
(C.F. ), n.q. di eredi, accettanti con beneficio di inventario,
[...] C.F._17
del e tutti con l'avv. AURORA DI CERTO (C.F. Parte_11
; CodiceFiscale_18 Email_8
già denominata (C.F. Controparte_7 Controparte_8
) e quale incorporante per fusione la PartitaIVA_4 P.IVA_5 [...]
già (P.I.-R.I. Controparte_9 Controparte_10
), in persona del l.r.p.t. e qui di seguito anche solo ”, P.IVA_6 CP_7 CP_9
e già “ , con l'avv. DEMETRIO FUSARO (C.F. CP_10 C.F._19
pec: ); Email_9
(P.I. , in persona del suo l.r.p.t. e qui di Parte_12 P.IVA_7 seguito anche solo ”, non costituita Parte_12
-appellati-
e con l'intervento di
(P.I. ), n.q. di cessionaria del Controparte_11 P.IVA_8
portafoglio polizze e qui di seguito anche solo CP_12 Parte_12
, con gli avv.ti GU OG (C.F. , PT C.F._20
Pagina 2 di 50 R.G. 312/2020.
(C.F. ) ed Controparte_13 C.F._21 CP_14
(C.F. ) C.F._22
-terza intervenuta ex art. 111 c.p.c.-
***
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 238/2020 del Tribunale di MI, pubblicata il
12/03/2020 ed emessa all'esito del giudizio di 1° grado iscritto al n. 176/2013 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
3.04.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato le parti e Parte_1 [...]
figli ed eredi di deceduto in data 16.03.2010, hanno adito il Pt_13 Persona_1
Tribunale di MI, instaurando il giudizio di 1° grado (n. 176/2013 R.G.) e ivi rappresentato che:
(A) in data 14.03.2010 il predetto , che lamentava forti dolori addominali, era Persona_1 stato trasportato tramite 118 all'Ospedale di Polistena, ove, con referto di “colica addominale in colecistectomizzato”, venivano svolti alcuni esami (e.g. Rx diretta addominale;
Rx torace;
Esami ematochimici);
(B) in seguito a ciò veniva trasferito presso il Reparto di Chirurgia dell'Ospedale di Gioia
Tauro, ove giungeva alle ore 21:00 circa del 14.03.2010, venendo poi ivi visitato e sottoposto ad altri esami (ecografia, consulenza cardiologica, alcuni esami ematici) il giorno successivo
(15.03.2010);
Pagina 3 di 50 R.G. 312/2020.
(C) nel pomeriggio del 15.03.2010 veniva poi nuovamente trasferito, in tal caso presso il nosocomio di ove infine decedeva alle ore 12:30 del 16.03.2010; Pt_2
(D) a fronte di tale vicenda, già sottoposta all'attenzione dell'autorità penale (proc. n.
2174/2010 R.G.N.R.), essi eredi avevano interesse ad agire per conseguire l'accertamento della responsabilità delle strutture sanitarie coinvolte e il conseguente risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da quantificarsi, per ciascuno degli attori, in € 710.000,00 ovvero nella diversa misura, maggiore e/o minore, da stabilirsi secondo prudente apprezzamento ed equità e anche a seguito di personalizzazione.
I.1.2.- Con comparsa del 17.05.2013 si è poi costituita la , contestando le CP_4
avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) il proprio difetto di legittimazione passiva;
(B) l'infondatezza, in ogni caso, della domanda attorea;
(C) il proprio diritto, in ogni caso e gradatamente, a essere tenuto indenne dalla propria compagnia assicurativa, ai fini della cui chiamata in giudizio chiedeva CP_10
differirsi la prima udienza.
I.1.3.- Con comparsa del 17.05.2013 si è poi costituita la , anch'essa CP_2
contestando le avverse prospettazioni e in particolare facendo valere:
(A) il proprio difetto di responsabilità per difetto di nesso eziologico;
(B) il proprio diritto e interesse a chiamare in causa tanto la propria compagnia assicurativa per farsi manlevare da eventuale condanna risarcitoria, quanto i sanitari dell'U.O.
[...]
(dott.ri , Controparte_15 Parte_11 [...]
, e ), Pt_5 CP_6 Parte_6 Controparte_5
Cont per rispondere ciascuno con manleva in favore dell' per la propria condotta.
I.1.4.- Con comparsa del 21.06.2013 si è costituita anche la , anch'essa Parte_3
contestando le avverse prospettazioni ed eccependo la propria carenza di legittimazione, nonché l'infondatezza della relativa domanda.
I.1.5.- A seguito dello spostamento della 1° udienza e della relativa vocatio (a cui si sono poi associati, previa richiesta e relativa autorizzazione – cfr. provv. depositato il 10.06.2014 -, anche gli attori) si sono poi costituiti:
Pagina 4 di 50 R.G. 312/2020.
(A) il dott. (comparsa del 17.10.2013 e, dopo l'autorizzazione agli attori, CP_6 dell'11.11.2014), il dott. (comparsa del 31.10.2013 e, dopo Parte_6
l'autorizzazione agli attori, anche del 12.11.2014), il dott. (comparsa del Parte_5
31.10.2013 e, dopo l'autorizzazione agli attori, anche del 12.11.2014), il dott.
[...]
(comparsa del 31.10.2013 e, dopo l'autorizzazione agli attori, Parte_11
anche del 12.11.2014) e il dott. (comparsa del 31.10.2013 e, dopo Controparte_5
l'autorizzazione agli attori, anche del 12.11.2014), i quali hanno contestato le avverse prospettazioni e hanno in particolare eccepito tanto l'infondatezza delle avverse domande, quanto il difetto di giurisdizione rispetto alla domanda di manleva formulata nei loro confronti e in ogni caso il difetto di alcun obbligo di manleva;
(B) la (comparsa del 22.11.2013), divenuta, già nelle more del giudizio di CP_10 prime cure, (comparsa dell'11.11.2014) e che ha eccepito sia l'inoperatività CP_9
della garanzia assicurativa per cessazione della polizza, sia, in subordine, la propria limitata tenutezza, sia, in ogni caso, l'infondatezza delle avverse domande;
(C) sia la (la quale ha eccepito la propria Parte_14
carenza di legittimazione passiva, per essere una società di servizi e non una compagnia assicurativa), sia la (costituitasi con comparsa del 26.06.2015 e che ha Parte_12 eccepito l'infondatezza delle avverse domande e in subordine chiesto il rigetto della domanda di manleva nonché, in ulteriore subordine, domandato la limitazione di ogni eventuale obbligo indennitario).
I.1.6.- Nel corso del giudizio di prime cure, poi e per quanto qui strettamente rilevante:
(1) è intervenuto il decesso del dott. , dichiarato Parte_11 dal suo difensore all'udienza del 17.07.2015, venendo il giudizio conseguentemente interrotto e poi riassunto con ricorso del 3.11.2015 (del tutto ritualmente, come poi chiarito con provvedimento reiettivo delle eccezioni formulate ex adverso dell'1.09.2017), costituendosi in riassunzione le altre parti nonché, in luogo del predetto dott. , i suoi eredi (e cioè, Pt_11 anche considerando la rinuncia all'eredità del 17.02.2016, del coniuge – -, i di Persona_2
lui figli - , e Parte_8 Parte_9 [...]
, aventi accettato con beneficio di inventario il 19.02.2016- Parte_10
Pagina 5 di 50 R.G. 312/2020.
costituitisi con comparsa del 23.02.2016 e integralmente richiamatisi alle domande ed eccezioni del proprio dante causa);
(2) è stata espletato un approfondimento medico-legale [cfr. C.T.U. depositata il 12.07.2018, nonché integrazione dell'8.11.2018].
I.1.7.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti e con il predetto approfondimento peritale, è stata emessa la sentenza qui gravata (n.
238/2020 del 12/03/2020), nella quale il Tribunale di prime cure ha:
(a) dichiarato il difetto di legittimazione passiva di CP_16 Parte_14
[...]
(b) rigettato la domanda attorea;
(c) regolato le spese fra le parti (integralmente compensate, salve quelle di C.T.U., poste integralmente a carico degli attori).
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto appello dalla parte , la Parte_1 quale ha instaurato l'odierno giudizio di gravame (n. 312/2020 R.G.) e ivi in particolare contestato l'adesione del Tribunale alla C.T.U. espletata in prime cure, in quanto contrastante con le complessive evidenze di causa, nonché con altra C.T.P. qui prodotta (C.T.P. del Prof. del 15.06.2020). Pt_15
I.2.2.- Con comparsa del 28.10.2020 si è costituita la , contestando le Parte_3 avverse prospettazioni e in particolare eccependo l'infondatezza, nell'an e nel quantum, della riforma richiesta dell'appellante.
I.2.3.- Con comparsa del 5.11.2020 si è costituito il dott. , anch'egli Parte_5
contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c.;
(B) l'integrale infondatezza del predetto appello;
(C) il proprio diritto, poi, a essere in ogni caso manlevato in virtù della copertura assicurativa stipulata dall' e valevole anche per lui (quale medico dipendente e altresì terzo CP_2
chiamato), con riduzione, in ogni caso, di qualsivoglia somma da liquidare alla parte appellante.
I.2.4.- Con comparsa del 5.11.2020 si sono costituiti , Parte_8 [...]
Par
e (eredi del dott. Parte_9 Parte_10
Pagina 6 di 50 R.G. 312/2020.
), anch'essi contestando le avverse prospettazioni e Parte_11
in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e/o ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.;
(B) l'integrale infondatezza del predetto appello;
(C) il proprio diritto, poi, alla manleva in virtù della copertura assicurativa stipulata dall'
[...]
e valevole anche per il proprio de cuius (quale medico dipendente e altresì terzo CP_2
chiamato), con riduzione, in ogni caso, di qualsivoglia somma da liquidare alla parte appellante.
I.2.5.- Con comparsa del 5.11.2020 si è costituito il dott. , Parte_6 anch'egli contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.;
(B) la completa infondatezza del predetto appello e in ogni caso la propria integrale estraneità da ogni addebito;
(C) il proprio diritto, poi, a essere in ogni caso manlevato in virtù della copertura assicurativa stipulata dall' e valevole anche per lui (quale medico dipendente e altresì terzo CP_2
chiamato), con riduzione, in ogni caso, di qualsivoglia somma da liquidare alla parte appellante.
I.2.6.- Non si è poi costituita, pur a fronte di rituale perfezionamento della notifica nei suoi confronti (in data 9.06.2020 – cfr. le RdAC prodotte in formato .eml in uno all'atto di iscrizione a ruolo dell'appello), la parte - di cui pertanto dichiararsi, Parte_12
come in dispositivo, la relativa contumacia -, essendosi in questa sede invece costituita, con comparsa del 26.02.2021, la sua avente causa e subentrante ex art. 111 c.p.c., i.e. la
(cessionaria del portafoglio polizze di , PT CP_12 Parte_12
contestando le avverse prospettazioni e in particolare:
(A) eccependo l'integrale infondatezza, anche in punto di quantum dei danni prospettati, dell'impugnazione svolta dalla , di cui ha chiesto il rigetto;
Parte_1
(B) riproponendo le deduzioni ed eccezioni già svolte in prime cure, chiedendo, per l'effetto e in via subordinata, di rigettare la domanda di manleva avanzata nei suoi confronti ovvero, in via ulteriormente gradata, di accertare e dichiarare l'inoperatività della copertura assicurativa
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e/o comunque escludere, contenere e/o limitare qualunque obbligo indennitario e di pagamento.
I.2.7.- Con comparsa del 17.03.2021 si è costituito anche il dott. CP_6
contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e art. 348 bis c.p.c.;
(B) l'infondatezza dell'appello nei suoi confronti, nonché l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda di manleva della per difetto di giurisdizione CP_2
e altresì inammissibilità e/o improponibilità della domanda attorea effettuata con la chiamata in causa successiva alla 1° udienza.
I.2.8.- Con comparsa del 16.04.2021 si è poi costituita la (poi incorporata, nel CP_9
corso del giudizio di gravame, da , contestando le avverse prospettazioni e in CP_7
particolare eccependo:
(A) l'infondatezza del gravame proposto per la mancanza di prova e per l'assenza di qualsivoglia responsabilità dei sanitari delle strutture ospedaliere;
(B) l'inesistenza e/o comunque l'inoperatività della polizza assicurativa, essendo il fatto lamentato intervenuto fuori dal periodo di vigenza ed efficacia contrattuale.
I.2.9.- Con comparsa del 21.04.2021 si è costituita la , contestando le CP_2
avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) l'infondatezza dell'appello e la conseguente necessità di conferma del provvedimento impugnato;
(B) in via gradata, il proprio diritto a essere in ogni caso tenuto indenne, nell'ipotesi di eventuale condanna, dai soggetti chiamati in garanzia.
I.2.10.- Con comparsa del 5.10.2021 si è costituita anche la , contestando CP_4
le avverse prospettazioni e in particolare eccependo l'integrale infondatezza dell'atto di appello proposto ex adverso.
I.2.11.- Non si è invece costituito, pur a fronte di rituale notifica nei suoi confronti
(intervenuta nei confronti del suo procuratore costituito in data 9.06.2020, ore 1:16),
l'appellato , dichiarato pertanto contumace con provvedimento del Controparte_5
22.11.2021.
Pagina 8 di 50 R.G. 312/2020.
I.2.12.- Nel corso del giudizio di gravame, poi, una volta verificata la rituale costituzione del contraddittorio [cfr. provvedimento del 26.04.2021 e il già menzionato provvedimento del
22.11.2021] e per le ragioni indicate nel provvedimento del 16.02.2024, qui da intendersi richiamate per relationem e comunque da ribadirsi [v. infra, sub VI.], è stato disposto nuovo approfondimento peritale, le cui risultanze sono poi confluite nella C.T.U. depositata il
25.09.2024.
I.2.13.- A seguito, poi, dell'esame di quest'ultimo elaborato nella pienezza del contraddittorio fra le parti [cfr. provvedimenti del 27.09.2024 e del 25. ], con quest'ultimo P.IVA_9
provvedimento è stato disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.04.2025 e, all'esito di quest'ultima, mediante provvedimento deliberato in
Camera di Consiglio del 4.04.2025 e comunicato alle parti il 7.04.2025, l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con termini ex art. 190 c.p.c. (nel corso dei quali sono stati depositati i relativi scritti conclusivi).
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare quanto segue sia alle eccezioni preliminari (artt. 342 e 348 bis c.p.c.) fatte valere dalle parti appellate [v. infra, sub III.1.], sia ad alcuni profili, subiettivi
[v. infra, sub III.2.-III.2.4.] e obiettivi [v. infra, sub III.3.], dell'odierno gravame.
III.1.- Quanto alle eccezioni di inammissibilità, esse sono entrambe inaccoglibili, in quanto:
(1) quella ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c. è da ritenersi senz'altro superata, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e avendo pertanto la Corte ritenuto non sussistenti i presupposti per definizione della procedura per il tramite di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; sicché, impregiudicata ogni valutazione nel merito
(qui di seguito da scrutinarsi), è in ogni caso da osservarsi che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza;
(2) quella ex art. 342 c.p.c. è evidentemente da disattendersi, atteso che nel gravame avanzato risulta individuato in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, ivi proponendosi specifici punti di censura r motivate ragioni di dissenso e altresì indicandosi
(c.d. parte rescissoria) le richieste modifiche alla ricostruzione operata in prime cure (non occorrendo poi a tal fine un “progetto alternativo di sentenza”, ma esclusivamente
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“l'individuazione”, qui ravvisabile, “di un percorso logico alternativo a quello del primo giudice” – cfr. Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199), sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10/03/2020, n. 6732 e Cass., Sez. un. n. 27199/2017, cit.], tutto ciò evidentemente precludendo di dar corso alla richiesta reiezione in rito.
III.2.- Quanto al versante subiettivo occorre osservare quanto segue rispetto alla PT
[v. infra, sub III.2.1.], alla [v. infra, sub III.2.2.], agli eredi [v. infra, sub CP_7 Pt_11
III.2.3.] e infine alla e allo [v. Controparte_17 Parte_13
infra, sub III.2.4.].
III.2.1.- Muovendo dalla società è del tutto pacifico [poiché non controverso fra PT
le parti e comunque emergente per tabulas (cfr. docc. 1 e 2 alla comparsa di costituzione del
26.02.2021)] che nelle more del giudizio di gravame sia intervenuto un “trasferimento parziale del portafoglio assicurativo” da ad [trasferimento Parte_12 PT approvato dall'Autorità di Vigilanza del Regno Unito in data 29.07.2020 (cfr. doc. 2 della predetta comparsa di costituzione del 26.02.2021) e riguardante il portafoglio polizze CP_12
di (cfr. pag. 1, punto (1), lett. (a), del doc. 1 della menzionata comparsa Parte_12
di costituzione)] e dunque una successione a titolo particolare, con conseguente intervento del successore ex art. 111 c.p.c. [intervento, quest'ultimo, pacificamente ammissibile anche in appello, non essendo soggetto ai limiti di cui all'art. 344 c.p.c. (evidentemente trattandosi di intervento “avente peculiari caratteristiche”, poiché svolto dall'“effettivo titolare del diritto in contestazione”, essendo “divenuto” “tale nel corso del processo”, e dunque da un soggetto che “non [è] terzo in senso proprio e sostanziale”, bensì della “vera parte che interviene in giudizio per assumere non una posizione distinta ma la stessa posizione del dante causa”, potendo dunque essere “proposto senza alcun limite anche in appello” e senza “farsi riferimento alla disciplina ed alle condizioni stabilite dall'art. 344 c.p.c.”: cfr. Cass. civ.,
12/03/1999, n. 2200, nonché Cass. civ., 6/02/2018, n. 2812; Cass. civ., 29/12/2011, n. 29766;
Pagina 10 di 50 R.G. 312/2020.
Cass. civ., 8/11/2007, n. 2328; Cass. civ., 25/05/2006, n. 12385; Cass. civ., 18/07/2002, n.
10442)].
Ciò detto, è poi pacifico che tale successione “non incide sul rapporto processuale”, “che continua a svolgersi tra le parti originarie” - “con la conseguenza che l'originario titolare del diritto mantiene la sua legittimazione … ad causam” (da ciò discendendo la necessità di dichiararne la contumacia – v. supra, sub I.2.6.) – e che la cessionaria risulti senz'altro munita di legittimazione a resistere all'altrui impugnativa [essendo il cessionario “l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter assumere la stessa posizione del suo dante causa, con la conseguenza che, come la sentenza spiega effetto nei suoi confronti, egli è anche legittimato ad impugnarla” o “a resistere al ricorso proposto contro quell[a]”, trattandosi di
“conclusione, questa, imposta sia dalla lettera dell'art. 111 c.p.c.; sia dalla necessità di salvaguardare il diritto di difesa del cessionario”, “che sarebbe assai compromesso se la tutela di esso fosse affidata ad una persona, quale il cedente, che potrebbe non avere più alcun concreto interesse alla lite” (cfr., proprio con riferimento a un caso di trasferimento di portafoglio assicurativo, Cass. n. 19267/2014, nonché, sul tema ed ex multis, Cass. n.
26157/2020; Cass. n. 6444/2009; Cass. n. 10876/2007; Cass. n. 17683/2006; Cass. n.
11757/2006; Cass. n. 10598/2005; Cass. n. 10902/2004; Cass. n. 2889/2002; Cass. n.
649/2000; Cass. n. 4742/1998; Cass. n. 9868/1997; Cass. n. 9438/1997; Cass. n. 178/1997;
Cass. n. 7247/1996; Cass. n. 713/1995; Cass. n. 6220/1993)].
III.2.2.- Diversamente, quanto alla società occorre osservare che nel corso del CP_7
giudizio di gravame è intervenuto un fenomeno di fusione per incorporazione [essendo stata la ncorporata nella (v. supra, sub I.2.8., nonché pag. 1 della comparsa CP_9 CP_7
del 3.06.2025 e le denominazioni societarie, integrali e abbreviate, riportate nell'epigrafe della presente sentenza)], ciò “realizza[ndo] una successione a titolo universale” tale da imporre di ritenere l'ente incorporante quale unica parte da considerarsi [in quanto, come recentemente chiarito, “la fusione” dà luogo a un fenomeno “corrispondente alla successione mortis causa”
(pur non occorrendo in tal caso, giusto quanto espressamente previsto dall'art. 2504 bis c.c., alcuna interruzione e successiva prosecuzione ex artt. 110 e 300 c.p.c.) “e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali,
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della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati”, essendo “la incorporante”, in definitiva, l'unico soggetto “titolar[e] sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente
c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto” (cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 30/07/2021, n. 21970)].
III.2.3.- Successione a titolo universale parimenti verificatasi anche con riguardo agli eredi
[...]
– parti ritualmente costituitesi a seguito del decesso del padre, dichiarato dal suo Pt_11
difensore, e alla conseguente interruzione del giudizio [v. supra, sub I.1.6., punto (1)], pacificamente poi non incidendo sulla loro legittimazione in luogo del de cuius, ex art. 110
c.p.c., l'intervenuta accettazione nelle forme ex art. 484 c.c. (cfr. atto del 19.02.2016 avente
Rep./Racc. nn. 43086/9734, versato agli atti di 1° grado il 15.04.2016), atteso che, come noto,
“nonostante l'accettazione con beneficio d'inventario, l'erede diviene soggetto passivo delle obbligazioni cadute nella successione” nonché delle relative richieste processuali preordinate, come nel caso di specie, a farle valere (anche considerando che “l'accettazione beneficiata è sempre accettazione dell'eredità”, senza che la “limitazione di responsabilità” valga a
“introdu[rr]e una condizione sospensiva dell'efficacia della accettazione”, e che dunque
“l'accettazione con beneficio d'inventario comporta … l'acquisto della qualità di erede”) “ed
è, pertanto, proponibile nei suoi confronti una domanda di pagamento da parte di un creditore” del proprio dante causa (cfr., da ultimo, Cass. civ., 11/06/2025, n. 15611; Cass. civ., 24/10/2024, n. 27626; Cass. civ., 28/12/2022, n. 37857; Cass. civ., 29/09/2020, n. 20531, nonché, sul tema dell'accettazione ex art. 484 c.c., Cass. civ., Sez. un., 6/12/2024, n. 31310).
III.2.4.- Quanto, infine, ad e a Controparte_17 Parte_13
è evidente che si tratti di parti estranee all'odierno gravame e per le quali non occorre qui emettere alcun provvedimento;
e ciò:
(a) sia con riferimento alla già chiamata in Controparte_17
giudizio in primo grado [v. supra, sub I.1.5., punto (C)] e ivi ritenuta carente di legittimazione passiva [v. pag. 8, punto 2.1., nonché pag. 21, punto 1) del
P.Q.M.
della sentenza di prime cure], con statuizione divenuta irretrattabile [in quanto non gravata da alcuna parte (v. infra, sub III.3., punto (D))] e pertanto idonea a escludere ogni sua necessità di ulteriore evocazione e partecipazione anche in questa sede [“dovendo ritenersi”, nel caso in cui “la domanda del
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terzo chiamato sia stata già oggetto di una espressa statuizione di rigetto da parte del giudice di primo grado” e ciò “non sia stata oggetto di alcuna impugnazione o contestazione”,
“l'oggetto del giudizio” “ormai limitato” “esclusivamente all'accertamento della responsabilità dell'originario convenuto, senza che possa più ritenersi sussistente alcuna interrelazione tra la responsabilità di quest'ultimo e quella del terzo chiamato” (cfr., anche per il caso di chiamata del terzo responsabile, Cass. civ., 18/12/2024, n. 33145)];
(b) sia con riguardo allo già attore di prime cure unitamente alla germana, Parte_13
nonché odierna unica appellante, [v. supra, sub I.1.1.], trattandosi di Parte_1
azione di risarcimento danni e dunque di (aspiranti) condebitori solidali, essendo a tal riguardo pacifico che “l'obbligazione solidale … non comporta, sul piano processuale,
l'inscindibilità delle cause”, “in quanto” “si configura come una pluralità di rapporti giuridici di debito-credito fra loro distinti”, con “separatezza e autonomia dei singoli rapporti” che “si traduce, sul piano processuale, in distinti processi e non in un'ipotesi di litisconsorzio necessario” e “la sentenza, pur essendo formalmente unica, si risolve in tante pronunzie” per ogni rapporto, essendo pertanto “sempre possibile la scissione del rapporto processuale”, “sicché, se uno solo di essi propone impugnazione”, come appunto nel caso di specie, “il giudizio può proseguire senza dover integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, non ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 331 c.p.c.” e non risultando la posizione dell'altro (originario) istante ormai più valutabile [cfr., ex multis, Cass. civ.,
11/06/2025, n. 15543; Cass. civ., 19/05/2020, n. 9194; Cass. civ., 12/02/2016, n. 2854; Cass. civ., 22/03/2011, n. 6486; Cass. civ., 16/11/2006, n. 24425; Cass. civ., 14/11/2003, n. 17249].
III.3.- Venendo, da ultimo, al versante obiettivo del gravame, giova qui preliminarmente precisare che:
(A) la presente procedura è stata attivata, fin dal 1° grado, da soggetti non costituiti come parti civili nel processo penale ( e, in prime cure, anche , Parte_1 Parte_13
essendo pertanto pacifico che le sentenze penali emesse nel corso del relativo processo e qui prodotte (sentenza di non luogo a procedere – “perché il fatto non sussiste” - n. 267/2012 del
21.12.2012 del GIP presso il Tribunale di MI nei confronti del dott. ; Parte_6 sentenza di assoluzione - “per non aver commesso il fatto” - n. 16/2018 del Giudice
Monocratico presso il medesimo Tribunale, come richiesta anche dal P.M. – “Assoluzione di
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tutti gli imputati per non aver commesso il fatto”: cfr. pag. 3 della sent. n. 16/2018,
“conclusioni delle parti”, “Il PM”, -, con dispositivo pronunciato all'udienza del 10.01.2018 e motivazione depositata il 27.06.2018, riguardante invece gli imputati , , CP_5 Pt_5
) non risultino ex se vincolanti (pur se in giudicato – cfr. attestazione CP_6 Pt_11
del 20.03.2013 a pag. 1 della sent. n. 267/2012 e attestazioni del 5.11.2018 a pag. 24 della sent. n. 16/2018), trovando applicazione “l'ultima parte dell'art. 652 c.p.p., comma 1” e dunque “l'eccezione alla regola” enunciata nella 1° parte di tale disposizione (cfr., ex multis,
Cass. civ, 12/03/2015, n. 4929), rimanendo tuttavia ferma la loro pacifica rilevanza e utilizzabilità ai fini del decidere [essendo il giudice civile senz'altro “legittimato ad avvalersi”
“delle risultanze” complessivamente raccolte e provenienti dalla “sede penale”, potendo adoperare tanto gli “atti delle indagini preliminari” (ivi comprese le “dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali”, con “contraddittorio” che in tal caso “si instaura”, del tutto regolarmente, proprio “con la produzione” nel “giudizio” civile), quanto “le prove assunte nel … processo penale” (e.g. le deposizioni dei testi), quanto, infine, “le sentenze pronunciate nell'ambito di quel processo”; e ciò perché, “a prescindere dai limiti entro i quali è” loro “attribuita formale efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno alle sentenze di condanna e di assoluzione emesse in dibattimento (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.)”, esse in ogni caso costituiscono
“mezzi di prova documentale atipici liberamente apprezzabili dal giudice, in funzione della dimostrazione (non già del reato, bensì) dell'illecito civile attribuito all'ex imputato, ora convenuto” (cfr. Cass. civ., 16/04/2025, n. 9957, nonché, sul tema, ex multis e da ultimo,
Cass. civ., 25/07/2023, n. 22287; Cass. civ., 1/02/2023, n. 2947; Cass. civ., 12/02/2021, n.
3689; Cass. civ., 4/07/2019, n. 18025; Cass. civ., 20/01/2017, n. 1593; Cass. civ., 30/01/2013,
n. 2168; Cass. civ., 8/01/2008, n. 132; Cass. civ., 19/10/2007, n. 22020; Cass. civ.,
19/05/2006, n. 11775; Cass. civ., 15/10/2004, n. 20335)];
(B) risultano parimenti qui valutabili e utilizzabili anche le C.T.P. prodotte in questa sede [cfr.
“relazione sul paziente ”, datata 15.06.2020 e prodotta sub all. C) all'atto di Persona_1 appello, nonché elaborato di “osservazioni e note critiche” a tale parere, datato 3.11.2020 e allegato sia sub 3) alla comparsa dell'appellato , sia sub 4) alla comparsa Parte_5
degli appellati eredi del ], trattandosi di Parte_11
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produzione pacificamente ammissibile e non confliggente né con l'art. 345, comma III, c.p.c.
[in quanto “la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., è ammissibile anche in appello” (cfr., ex multis,
Cass. civ., 15/02/2022, n. 4933, nonché Cass. civ., 24/08/2017, n. 20347; Cass. civ., Sez. un.,
3/06/2013, n. 13902 e Cass. civ., 8/01/2013, n. 259)], né con il sub-procedimento di cui all'art. 195, comma III, c.p.c. [prevedendo quest'ultima norma, pur a seguito della novella del
2009, termini “di natura meramente ordinatoria” il cui spirare senz'altro “non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio” “e pure in appello”, non operando, poi, il “regime di preclusione di cui all'art.
157 c.p.c.” per i dedotti “vizi di contenuto” della C.T.U. - “attinenti in ultima istanza a questioni scientifiche e/o comunque valutative” e che, integrando “argomentazioni difensive”
e “mere difese” (“non muta[ndo]” la loro “natura” solo per il loro trattarsi di “critiche” alla
C.T.U. contenute “all'interno dei richiamati atti difensivi”), “non” possono “ricondursi in alcun modo al divieto di cui all'art. 345 c.p.c.” e in definitiva “non incontrano alcuna … preclusione”, con la conseguenza che “i rilievi critici all'operato dell'esperto del giudice non incontrano barriere preclusive né in appello né in primo grado” e “costituiscono argomentazioni difensive” che invece “possono essere formulate per la prima volta … anche in appello” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 21/02/2022, n. 5624)];
(C) non può invece tenersi conto del “doppione” della memoria di replica della parte appellante [risultando n. 2 depositi, entrambi del 26.06.2025, di tale memoria, e in particolare un 1° deposito alle ore 19:31 e un 2° deposito alle ore 19:50]; a fronte di ciò e a prescindere dalle circostanze originanti tale evenienza, verosimilmente legata a un mero disguido tecnico
[fenomeno del c.d. plurimo deposito del medesimo atto], è in ogni caso da precisarsi che potrà qui evidentemente tenersi conto solo del primo atto depositato, atteso che “l'avvenuto deposito della comparsa conclusionale” ovvero della memoria di replica “consuma il diritto della parte di compiere la relativa attività difensiva, che non può pertanto essere duplicata”
[v. Cass. civ., 30/11/2012, n. 21472, nonché, sul tema, Cass. civ., 30/10/2018, n. 27616 e, nella giurisprudenza di merito, Trib. Mantova, 30/05/2017, e Trib. Frosinone, 10/10/2014
(nelle quali si ribadisce che il primo deposito già determina l'integrale “consumazione della
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facoltà” difensiva “riconosciuta alla parte”), con principio poi insuscettibile di ritenersi superato da Cass. civ., 2/09/2022, n. 25934 (ivi trattandosi non già di scritti conclusivi in appello, ma di “atti introduttivi del giudizio di primo grado”, valorizzando la peculiarità di questi ultimi e sottolineandone la diversità – “non si attagliano al caso di specie”- rispetto agli atti esaminati nelle pronunce anche qui citate - Cass. n. 27616/2018, cit., e Cass. n.
21472/2012, quest'ultima specificamente relativa agli atti ex art. 190 c.p.c.)].
(D) la presente vertenza attiene, inoltre, a vicenda del marzo 2010 [v. supra, sub I.1.1.], non trovando dunque diretta applicazione, come già evidenziato in prime cure (cfr. pag. 9, 3° cpv., della sentenza di 1° grado) e qui da ribadirsi, le norme solo successivamente introdotte e, in particolare, la L. n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), intervenuta l'1.04.2017 e di cui è pacifico il carattere non retroattivo e pertanto la “non applicabilità a fattispecie verificatesi prima” della sua entrata in vigore (cfr. Cass. civ., 11/11/2019, n. 28994);
(E) per le prove e i documenti già esibiti in prime cure opera poi il “principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova”, “operante anche per i documenti” e comportante, in particolare, che ciascun “documento”, “una volta prodotto in una fase o in un grado di un processo unitario”, è “definitivamente acquisito alla causa” - “spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione” (e.g. la contumacia “in secondo grado”, invero inidonea a privare di “valenza probatoria” il documento previamente “esibito” e dunque ormai “definitivamente acquisito alla causa”) -, da ciò altresì conseguendo che “il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo” e “non va, dunque, nuovamente “provato”, quanto [meramente] allegato, e cioè dedotto in un enunciato descrittivo contenuto all'interno di un atto difensivo”, essendo il giudice d'appello in un tal caso tenuto a “ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati” [v. Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, nonché gà Cass. civ., Sez. un., 10/07/2015, n. 14475];
(F) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, infine, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass., Sez. un., n. 4835/2023,
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cit., richiamando Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), risultando invece ogni ulteriore questione - non puntualmente gravata né riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. [“con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza” e mediante indicazione
“chiara e precisa” della “determinata e particolare eccezione” o “questione” riproposta (cfr., fra le più recenti ed ex multis, Cass. civ., 18/09/2024, n. 25117; Cass. civ., 8/11/2024, n.
28802; Cass. civ., 1/12/2023, n. 33649; Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit.; Cass. civ.,
3/08/2018, n. 20520; Cass. civ., 11/01/2017, n. 413) e a prescindere dalla contumacia della parte (v. supra, sub I.
2.6. e sub I.2.11.), atteso che “il principio sancito dall'art. 346 c.p.c. … trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendosi appellato e appellante su un piano di parità – senza attribuirsi alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore – sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni in senso stretto) risolte in senso ad essi sfavorevole” (cfr. Cass. civ., 12/11/2007,
n. 23489]-, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello è poi da disattendersi, a ciò conseguendo la necessità di confermare la sentenza di prime cure.
V.- Il presente gravame verte, come detto (v. supra, sub I.
1.7. e sub I.2.1.), sull'azione di responsabilità sanitaria proposta dai figli ed eredi dello , deceduto in data Persona_1
16.03.2010, ore 12:30, presso il nosocomio di e rigettata in 1° grado in ragione del Pt_2
ravvisato difetto di nesso causale [“va escluso che la morte del paziente sia causalmente Pt_1 ricollegabile alla condotta dei convenuti” (cfr. pag. 20 della sentenza di prime cure)], emergendo dagli elementi in atti e dall'approfondimento peritale ivi espletato [cfr. spec.
C.T.U. depositata il 12.07.2018] che:
(1) “causa della morte” era “stata una gravissima sindrome epatorenale innescata da una epatite acuta fulminante alcol-indotta” - come accertato dagli ausiliari nominati in prime cure [pag. 27 della C.T.U. dei dott.ri e del 12.07.2018], nonché coerente, al Per_3 Per_4
contempo, con quanto già evidenziato dal dott. professionista incaricato Per_5
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dell'esame esterno e autoptico del cadavere [sia nella propria consulenza (“sindrome epatorenale”, “paziente con MOF”, “insufficienza epatica”, “insufficienza renale”: cfr. pagg.
6 e 13 dell'elaborato datato 9.06.2010), sia, soprattutto, nella propria audizione in sede penale
(cfr. pagg.
7-15 del verbale stenotipico del 13.09.2017)], con il referto della morte redatto presso il reparto di Rianimazione dell'Ospedale di [“MOF in paziente con sindrome Pt_2 epatorenale”] e con i complessivi dati ematochimici, anatomo-istologici e altresì ematici [cfr. pag. 21 della C.T.U. dei dott.ri e del 12.07.2018, nonché infra]; Per_3 Per_4
(2) alcuna diversa terapia, poi, avrebbe potuto concretamente evitare l'exitus, “non” sussistendo “effettive possibilità di salvezza” ed essendo “la grave sindrome epato-renale, di per sé, statisticamente parlando, essa stessa causa di esito infausto con altissima probabilità”, in quanto “gravissima e pressoché intrattabile”, risultando poi nel caso di specie le “condizioni cliniche” del paziente “pressoché ostative” alla possibilità di “trapianto epatico” [cfr. pagg. 27, 29, 51-52 e 57 della C.T.U. dei dott.ri e del Per_3 Per_4
12.07.2018];
(3) non sussistevano poi nel caso di specie neanche gli estremi della perdita di chance, considerando che “le possibili chance di sopravvivenza” risultavano “assai minime” e che le condizioni del paziente, come detto, erano “pressoché ostative” al trapianto epatico - “in assenza” del quale “l'epatite fulminante è correlata ad un altissimo tasso di mortalità” –, non avendo pertanto neanche il difetto di tempestiva diagnosi “determinato” ovvero anche solo “soltanto concorso a determinare” “l'esito fatale”, trovando quest'ultimo, in definitiva, “il suo diretto antecedente causale nella malattia, non altrimenti trattabile a livello terapeutico, in presenza di condizioni ostative al trapianto di fegato” [cfr. pagg. 20, 30 e 32 della C.T.U. dei dott.ri e del 12.07.2018, nonché pag. 20 della sentenza di 1° grado] e dunque Per_3 Per_4 dovendo essere “escluso”, come detto, “che la morte del paziente ” risultasse Pt_1
“causalmente ricollegabile alla condotta dei convenuti” [cfr. ancora pag. 20 della pronuncia di prime cure].
VI.- Avendo la parte appellante poi qui diffusamente contestato tali risultanze, nonché evidenziato la sussistenza di pareri tecnici difformi [come invero già segnalato in prime cure - con particolare riguardo all'elaborato del dott. , C.T.U. del G.I.P., del 30.09.2011-, ciò Per_6 altresì giustificando l'emissione di statuizione compensativa delle spese (cfr. pagg. 14 e 20
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della sentenza di 1° grado)] e altresì prodotto apposito elaborato di parte contestante, in parte qua, gli esiti raggiunti in prime cure [cfr. C.T.P. del Prof. del 15.06.2020 depositata Pt_15
sub all. C) all'appello], si è ravvisata l'opportunità di disporre, come pacificamente ammissibile anche in appello (cfr. Cass. n. 742/2023; Cass. n. 26709/2020; Cass. n.
5339/2015), un nuovo approfondimento peritale al fine di definitivamente dirimere, mediante opportuno ausilio tecnico, le complessive questioni sottese alla vertenza [cfr. provvedimento del 16.02.2024, comunicato il 19.02.2024].
VI.1.- Ciò detto, anche i periti in questa sede nominati, all'esito di approfondimento dal quale non v'è ragione alcuna di discostarsi [poiché scevro da vizi logici, fondato su premesse metodologiche ragionevoli e su passaggi argomentativi nitidamente illustrati e del tutto coerenti con le evidenze documentali in atti, nonché le cui chiare risultanze sono state
“integralmente” “conferma[te]” anche all'esito del contraddittorio c.d. tecnico ex art. 195
c.p.c., avendo il Collegio peritali motivatamente e puntualmente disatteso tutti i rilievi critici pervenuti (cfr. le
contro
-deduzioni dei C.T.U., da intendersi qui integralmente richiamate per relationem, alle pagg. 39-44 dell'elaborato dei dott.ri e del 25.09.2024)], Per_7 Per_8
hanno poi confermato e ribadito il “riscontro negativo del nesso causale tra le condotte sanitarie ed il decesso”, considerando che “il decesso del paziente ”, “causato da un Pt_1 quadro acuto di MOF in paziente con sindrome epato-renale” “innescata da una epatite acuta fulminante alcool-indotta”, risultava “non causalmente correlabile all'operato dei sanitari” e che “non” era altresì ravvisabile “alcun legame tra le possibilità perdute di sopravvivenza e le azioni terapeutiche effettuate” (cfr. pagg. 34, 38 e 44 della C.T.U. dei dott.ri e del 25.09.2024). Per_7 Per_8
VI.2.- Ciò detto e prendendo le mosse dall'evoluzione diacronica della vicenda sottesa, emerge pacificamente dai complessiva atti di causa che:
(A) in data 14.03.2010 (domenica), intorno alle ore 14:00, lo accusava forti Persona_1 dolori addominali” e pertanto contattava il 118, i cui operatori lo raggiungevano (intorno alle ore 14:10, ripartendo poi alle ore 14:50) presso la sua residenza a Varapodio (RC) e, a seguito di esame, indicavano, fra le lesioni e la sintomatologia riscontrate, “colica addominale in pz colecistectomizzato” e, come diagnosi, “colica addominale”, provvedendo a somministrargli alcuni farmaci (Sol Fisiologica 250cc + 2 fl Spasmex e 1/2 Zantac fl + 1/2 fl. e.v. in bolo) e
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altresì evidenziando che, “essendo migliorate le condizioni cliniche, il paziente rifiuta il trasporto per eventuale ricovero ospedaliero” [cfr. pagg. 6 e 32 della C.T.U. del 25.09.2024, nonché la scheda intervento del 118 delle ore 14:10 allegata sub 2 della 2° memoria attorea];
(B) sempre in data 14.03.2010, intorno alle ore 18:00, interveniva una nuova chiamata al 118,
i cui operatori (arrivati alle ore 18:27 e ripartiti alle ore 18:45), riscontrata nuovamente in capo allo Sgrò una “colica addominale (addome trattabile)”, provvedevano in tal caso al
“trasporto” del paziente mediante “ambulanza” al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Polistena
[cfr. pagg. 6 e 32 della C.T.U. del 25.09.2024, nonché la scheda intervento del 118 delle ore
18:27 allegata sub 3 della 2° memoria attorea];
(C) ivi giunti (P.S. di Polistena) venivano poi effettuati alcuni accertamenti ed esami (Rx diretta addome, Rx torace ed esami di laboratorio) e, una volta confermata la diagnosi di
“colica addominale in colecistectomizzato”, era eseguita terapia con antispastici + H2 antagonisti e, intorno alle ore 21:00, atteso che “a Polistena non c'era posto”, veniva disposto il “ricovero in chirurgia per coliche addominali” presso l' [cfr. pagg. Controparte_18
7 e 32 della C.T.U. del 25.09.2024, nonché scheda intervento 118, relazione del P.S. di
Polistena (con n. 6654 del Registro di P.S. e recante la “disposizione di ricovero” delle ore
“21,00”) e infine pagg. 7 e 12 dello stenotipico del 10.07.2014 (test. Franconeri)];
(D) una volta poi arrivato presso l'Ospedale di Gioia Tauro (sempre in data 14.03.2010, intorno alle ore 21:45), lo , previa accettazione di rito da parte del Medico di Persona_1
Guardia (dott. ), veniva ivi ricoverato nel reparto Chirurgia [giusta Controparte_19
disposizione di ricovero del Medico di P.S. e diagnosi di accettazione “colica addominale”] ove gli infermieri di turno (Ingegnere Salvatore e ne verificavano i parametri Persona_9
vitali e lo stato generale [non allarmante, tanto da non contattare i medici chirurghi in pronta disponibilità per quella notte (dalle ore 20:00 del 14.03.2010 alle ore 8:00 del 15.03.2010),
i.e. il dott. e, in caso di urgenza/emergenza, anche il dott. )] e nel Parte_6 Pt_11
quale il paziente, sottoposto a flebo con soluzione fisiologica (liquidi di mantenimento), trascorreva, fra il 14 e il 15 marzo 2010, una “notte tranquilla” [cfr. pagg. 7 e 32 della C.T.U. del 25.09.2024, nonché foglio di ricovero allegato alla 2° memoria istruttoria del dott.
del 6.11.2017, pag. 19, pen. cpv., della sentenza penale n. 16/2018, S.I.T. di CP_5
, infermiere, del 12.05.2010 e infine le deposizioni testimoniali dei predetti Persona_10
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Per_ infermieri Ingegnere e rese, rispettivamente, alle udienze dibattimentali del 10.07.2014
e del 18.05.2016 e riscontranti altresì la mancata allerta dei medici chirurghi in pronta disponibilità (v., e.g. e con riguardo al test. Ingegnere, pagg. 39-40 dello stenotipico del
10.07.2014 - “Ricorda se per caso fu contattato da voi il Dottor quella notte?”, Parte_6
“Da me personalmente e dalla mia collega che abbiamo fatto la notte no”, “Quindi non c'è stato nulla di rilevante durante quella notte?”, “Assolutamente no” -, nonché, e.g. e con riguardo alla test. Pepe, pag. 12 dello stenotipico - “perché lui era tranquillo, non ha avuto bisogno di niente, né di chiamare qualcuno, perché noi il medico notturno lo chiamiamo se
c'è bisogno”), confermando quanto riferito da tali medici (cfr., e.g., pag. 44 dello stenotipico dell'8.06.2015 – dott. - e pagg. 75-77 dello stenotipico del 6.06.2012 – dott. Parte_6 [...]
-, nonché relazione medica del dott. avente prot. n. 818 del Pt_11 Parte_6
12/02/2013 e allegata sub 2) alla memoria istruttoria di tale parte)];
(E) nella mattina del giorno successivo (15.03.2010), dopo il “prelievo alle sei, sei e mezza” da parte degli infermieri (nuovamente non riscontranti situazioni allarmanti, avendo il paziente “dormi[to] tranquillamente” e avendo persino “scherzato” “con” gli stessi infermieri) e verso le ore 7:00, sopraggiungevano a Gioia Tauro alcuni familiari dello
[...]
– fra cui il fratello, ” –, i quali sollecitavano le visite al loro Per_1 Persona_11
congiunto, il quale, per l'intera mattinata del 15.03.2010, veniva effettivamente visitato, più volte e anche collegialmente, da diversi medici (intorno alle ore 8:30 i dott.ri CP_6
e e intorno alle 9:30 il dott. ) nonché sottoposto sia a plurime Pt_5 Pt_11 CP_5 terapie (protettore gastrico, liquidi, fisiologica e antibiotico – “piperacillina”, “Nexium”,
“Clexan”), sia a molteplici esami (Visita cardiologica, Elettrocardiogramma, esami di laboratorio, nonché Ecografia Addome, dalla quale tuttavia emergeva solo un “pancreas”
“indenne”, una “milza regolare”, “non versamenti addominali”, nonché l'assenza di alcuna ostruzione e “litiasi” delle vie biliari), risultando il paziente “in buone condizioni, di colorito normale e che parlava normalmente”, nonché “stazionario e asintomatico” e non venendo pertanto “programmato nessun'altro esame diagnostico” “in attesa degli esami in corso” [cfr. pagg. 7, 26, 32, 35 e 43 della C.T.U. del 25.09.2024, nonché turni di servizio sub all. 5 della memoria istruttoria attorea;
capitoli 15), 30), 32), 33), 34), 36), 37), 44), 45) e 47) dell'articolato di prova attoreo;
verbale del 10.07.2014 (deposizione dott. Ingegnere, spec.
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pagg. 37-38 dello stenotipico); verbale del 12.12.2014 (deposizione dott. Tes_1
infermiere del turno di mattina - 7:00-14:00-, unitamente al );
[...] Testimone_2
verbale del 6.06.2012 (esame dott. spec. pag. 7 dello stenotipico) e infine referti CP_6 degli esami di laboratorio e dell'Ecografia Addome effettuate il 15.03.2010 (allegati alla nota dei C.C. di Gioia Tauro del 22.03.2010 avente nr. e prodotta sub all. 6 alla NumeroDiC_1
memoria istruttoria attorea)];
(F) intorno “alle ore 13:45” del 15.03.2010, tuttavia, “le condizioni del paziente” erano
“peggiorate improvvisamente” - “difficoltà” e “insufficienza respiratoria”, “comparsa di febbre”, “cianosi periferica”, “ipertermia”, “ipotensione”, “oligoanuria” - e pertanto, su disposizione dei medici (e in specie del dott. , di turno dalle 14:00, a seguito di Parte_6
passaggio di consegne e illustrazione del quadro clinico in atto da parte dell'ultimo medico intervenuto, i.e. il dott. ), era “attivata urgentemente una Consulenza Pt_11 rianimatoria” mediante il “dott. ” (anestetista rianimatore del reparto), con CP_20 esecuzione di “emogas” e “terapia farmacologica”, nonché di “ulteriore prelievo ematico di controllo” (dal quale emergevano elementi indicatori di “una necrosi epatica ingravescente”), venendo infine disposto, intorno alle ore 16:25 del 15.03.2010 e anche su suggerimento del predetto rianimatore (dott. ), il “trasferimento del paziente in un Reparto di Terapia CP_20 intensiva”, assente a Gioia Tauro, e dunque presso l'“U.O. Rianimazione Ospedale
Annunziata di Cosenza” [cfr. pagg. 7 e 32 della C.T.U. del 25.09.2024, nonché pag. 16 dello stenotipico del 10.05.2017 (test. – “sembrava un problema diciamo … come se ci CP_20 fosse una necrosi patica ingravescente”); pag. 49 dello stenotipico del 18.05.2016 (test.
Speranza – “Gioia Tauro ha un reparto di rianimazione?”, Dich. Speranza: “Non ce l'ha. No, non ce l'ha, non ce l'ha”); pag. 80 dello stenotipico del 10.07.2014 (test. Tornatora –
“l'ospedale di Gioia Tauro è dotato … di terapia intensiva?”, Dich. Tornatora: “No”), pag. 3 della relazione del P.S. di allegata sub 11 alla memoria istruttoria attorea (riportante Pt_2 altresì i termini del “peggioramento delle condizioni cliniche” intervenuto a Gioia Tauro e determinante il “trasferimento” a e infine relazione medica del dott. Pt_2 Parte_6
prot. n. 818 del 12/02/2013 (sub 2) alla memoria istruttoria di tale parte)];
(G) il paziente giungeva pertanto, mediante ambulanza medicalizzata e unitamente alla sua cartella clinica di Gioia Tauro [consegnata direttamente dal dott. al dott. Parte_6
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Morabito, medico del 118, in originale, atteso che l'unica fotocopiatrice presente in Ospedale non era nel frangente disponibile, trovandosi nella stanza della Direzione Sanitaria, chiusa nel pomeriggio], al predetto ospedale di nel pomeriggio del 15.03.2010, giungendo Pt_2
presso il P.S. di tale Ospedale verso le ore 18:33 (con diagnosi di “insufficienza respiratoria in paziente con colica addominale”) e venendo poi ricoverato presso il Reparto Rianimazione dell'Ospedale stesso intorno alle ore 18:35, risultando in tale frangente ancora “sveglio” e
“orientato”, pur se “cianotico” e in “tachiaritmia (130 bpm)”, nonché con “addome dolente alla palpazione”, “ipertermia”, “oligoanuria”; a fronte di ciò, gli venivano somministrati
“inotropi + antibiotici + ATIII + Vitamina K (+ Foy) + PFC (plasma fresco congelato)” e venivano eseguiti alcuni esami (“ECG”, “Rx torace” e “TC total body” – da cui pure in tal caso non emergeva alcuna “litiasi biliare”) [cfr. pagg. 7-8, 26, 32-33 e 43 della C.T.U. del
25.09.2024, nonché all. 7, 11 e 12 alla memoria istruttoria attorea, relazione medica del dott.
avente prot. n. 818 del 12/02/2013 e altresì pagg. 47-48 e 57 dello stenotipico Parte_6 dell'udienza del 18.06.2015 (Dich. : “La cartella clinica era in mio possesso e Parte_6
l'ho consegnata direttamente al dottor Morabito per portarla ai colleghi”, “ho consegnato la cartella al collega il quale ha preso in consegna l'ammalato ed è partito alla volta di
”, “ho consegnato l'originale … perché noi purtroppo nel pomeriggio non siamo Pt_2 dotati di fotocopiatore nel nostro reparto perché l'unico fotocopiatore è chiuso nella direzione sanitaria”), nonché pag. 26 dello stenotipico del 6.06.2012 e pag. 26 dello stenotipico del 14.09.2016 (Dich. NAPOLI: “in ospedale non abbiamo una fotocopiatrice, è in direzione sanitaria e di pomeriggio è chiusa, il dottor del turno montante di Parte_6 pomeriggio … ha consegnato la cartella in mano al dottor Morabito del 118”, “questa cartella ha seguito il paziente”)];
(H) circa mezz'ora dopo il ricovero al Reparto Rianimazione dell'Ospedale di Pt_2
intorno alle ore 19:00 del 15.03.2010, si constatava poi un nuovo “peggioramento del quadro generale” - “IOT + VAM2”, “comparsa marezzature arti inferiori”, “stato confusionale” - e alle ore 20:00 il paziente veniva pertanto “connesso al ventilatore”; nella notte fra il 15 e il 16 marzo del 2010 e nella mattinata del 16 marzo il paziente veniva poi sottoposto a terapia infusionale e a diversi esami e visite (e.g. esami ematochimici e una consulenza cardiologica), persistendo tuttavia “condizioni” “gravissime” (già alle ore 6:00 “anuria, ipotensione,
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estremità cianotiche”, poi alle 10:00 “ipotensione marcata”, “anuria” e “arti inferiori notevolmente marezzati”) fino ad un “ulteriore aggravamento delle condizioni” e all'“alterazione della funzionalità epato-renale” alle ore 11:30, “grave bradicardia” alle ore
12:00 e infine, non rispondendo alle manovre rianimatorie, decesso per MOF con sindrome epato-renale alle ore 12:30 del 16.03.2010 [cfr. pagg. 8 e 33 della C.T.U. del 25.09.2024, nonché all. 7, 11 e 12 alla memoria istruttoria attorea].
VI.3.- Tanto precisato in ordine alle essenziali coordinate fattuali della vicenda sottesa, occorre osservare che anche i periti in questa sede nominati hanno confermato, come già innanzi evidenziato [v. supra, sub VI.1.], il difetto di nesso causale, sottolineando in particolare che:
(1) “le condizioni del paziente” erano “precipitate” del tutto “improvvisamente” “verso le
13,45” del “15.03.2010” [cfr. pag. 30 della C.T.U. del 25.09.2024];
(2) anche a seguito di tale “improvviso” peggioramento [non preceduto, giova osservare, da alcuna condotta omissiva, essendo stato fino a quel momento il paziente costantemente monitorato e sottoposto a molteplici.
2.5. visite, terapie ed esami (v. supra, sub VI.2., punto
(E)], non era poi intervenuta alcuna omissione eziologicamente rilevante, avendo i sanitari invero provveduto, come “necessario”, all'“immediato trasferimento in un Reparto di Terapia intensiva” e a trattarlo “con l'adeguata terapia di supporto che il caso richiedeva” (risultando
“le decisioni assunte dai sanitari” del tutto “conformi alle buone pratiche accreditate dalle
Società Scientifiche e conformi alle Linee Guida”) e “non” essendo poi “possibile affermare”, neanche secondo lo standard di “probabilità civilmente rilevante”, “che qualsiasi altro diverso intervento tempestivo”, ove pur realizzabile [come qui invero da escludersi, considerando che “l'improvvisa e repentina evoluzione del quadro clinico” già di per sé
“non” “consenti[va]” “di effettuare altre indagini clinico-strumentali”], “avrebbe modificato il decorso clinico ed evitato il decesso del sig. ” [cfr. pagg. 34-37 della C.T.U. del Pt_1
25.09.2024];
(3) tale decesso, infatti e come già chiaramente accertato dai C.T.U. di prime cure [cfr. pag.
28 della C.T.U. dei dott.ri e del 12.07.2018] e qui nuovamente ribadito e Per_3 Per_4
confermato, derivava da “sindrome epato-renale innescata da una epatite acuta fulminante alcol-indotta”, e dunque una “patologia” di per sé connotata “da un altissimo tasso di
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mortalità”, a fronte della quale “l'unica speranza per la sopravvivenza”, costituita dall'“esecuzione di un trapianto epatico in urgenza”, era tuttavia qui “assolutamente non proponibile” [e ciò considerando “l'età del paziente”, l'“abuso di alcool” “e le gravi comorbilità cardiovascolari e polmonari presenti”, trattandosi di chiare e rilevanti
“controindicazioni al trapianto” (cfr. pag. 30 della C.T.U. del 25.09.2024) e “pressoché ostative” a quest'ultimo (v. supra, sub V., punto (B), nonché infra)];
(4) l'evento non derivava pertanto da eventuali condotte omissive e negligenti dei sanitari, bensì da una patologia con elevatissima mortalità e a fronte della quale “l'unica speranza per la sopravvivenza” era nel caso di specie tuttavia “assolutamente non proponibile” [cfr. ancora pag. 30 della C.T.U. del 25.09.2024], “non” sussistendo, pertanto, “alcun legame tra le possibilità perdute di sopravvivenza e le azioni terapeutiche effettuate”, “non” essendo
“possibile affermare” “che qualsiasi altro diverso intervento tempestivo avrebbe modificato il decorso clinico ed evitato il decesso del sig. ” e risultando “il decesso del paziente Pt_1
”, in definitiva, “non causalmente correlabile all'operato dei sanitari” [cfr. pagg. 34, 37 Pt_1
e 38 della C.T.U. del 25.09.2024].
VII.- Né può ritenersi che depongano in senso contrario alla pacifica decisività di quanto precede (e in particolare a quanto pacificamente e chiaramente accertato da entrambi i Collegi peritali nominati nei due gradi di giudizio – v. supra, sub V., sub VI.
1. e sub VI.4.) le contrarie argomentazioni complessivamente sviluppate dalla parte appellante, la quale ha in particolare dedotto che:
(A) la ricostruzione fattuale risultava irrimediabilmente inficiata dallo smarrimento della cartella clinica di Gioia Tauro, con carenza documentale non aliunde superabile e viziante le complessive risultanze raggiunte, comportando un'inversione dell'onere probatorio - potendosi “ragionevolmente sostenere”, “in assenza di prove documentali”, che “le sue condizioni si siano aggravate al punto da portarlo alla morte” già “durante la notte” fra il 14
e il 15 marzo 2010 “ed il mattino successivo” [cfr. pag. 17 dell'atto di gravame, nonché pagg.
7-8 della conclusionale d'appello e pag. 2 della memoria di replica in appello della parte impugnante];
(B) “antecedente logico scientifico” della sindrome epato-renale determinante il decesso non era poi l'epatite acuta fulminante, ma una “colangite acuta”, il cui “riconoscimento precoce”,
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in uno al tempestivo “drenaggio delle vie biliari” e “trasferimento dall'ospedale di Gioia
Tauro ad un centro più avanzato”, “sicuramente” “avrebbero dato al paziente più chance di sopravvivenza” [cfr. atto di gravame, nonché pagg. 11 e 17, punto 4), della conclusionale d'appello della parte impugnante, pag. 8 della C.T.P. del 15.06.2020 e pagg.
8-9 delle deduzioni alla C.T.U., datate 2.09.2024, del medesimo C.T.P. (Prof. ]; Pt_15
(C) la condizione di “forte bevitore” dello Sgrò, ritenuta ostativa alla possibilità di compimento e utile riuscita del trapianto epatico, non emergeva affatto ex actis [cfr. pagg. 13-
14 della conclusionale d'appello della parte impugnante];
(D) la corretta diagnosi (colangite) era nel caso di specie non solo possibile, ma altresì concretamente attuabile alla luce delle condizioni specifiche e della storia clinica del paziente
[cfr., da ultimo, pagg. 15-16 della conclusionale d'appello della parte impugnante];
(E) il comportamento alternativo dovuto e qui omesso (diagnosi e trattamento della colangite), oltre che attuabile, era altresì doveroso ed esigibile, non rilevando in senso contrario neanche le carenze della struttura ospedaliera, poiché inidonee a integrare prova liberatoria ex art 1218 c.c. [v. controdeduzioni alla bozza peritale nonché pagg. 17-19 della conclusionale d'appello e pag. 3 della memoria di replica in appello della parte impugnante].
Tali contestazioni risultano tuttavia da globalmente disattendere per le ragioni qui di seguito esposte [v. infra, sub VII.1.-VII.4.4.].
VII.1.- Muovendo, in specie, dalla censura fondata sulla mancanza della cartella clinica dell' [v. supra, sub VII., punto (A)], fermo e pacifico che si tratta di Controparte_18
“assenza” non già integrale, ma solo “parziale” [come evidenziato dalla stessa appellante (cfr. pag. 2, 4° cpv., dei rilievi dell'appellante alla bozza di C.T.U. del 5.09.2024), constatato dai periti (cfr., ex aliis, pag. 2, nota 1, dell'integrazione dei C.T.U. del 1° grado dell'8.11.2018) ed emergente per tabulas (attesa la presenza in atti, e.g., del frontespizio con la diagnosi di
“colica addominale”, della “disposizione di ricovero” firmata dal medico di Pronto Soccorso, del referto dell'ecografia addominale, degli esiti degli esami svolti a partire dalle 8:13)], è del tutto evidente che nel caso di specie non ricorrano gli estremi per far da ciò derivare alcuna
“prova presuntiva del nesso causale”.
E ciò considerando che nel caso di specie tale (solo parziale) assenza:
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(1) non risulta legata ad alcuna omissione o negligenza dei sanitari, bensì a un'evenienza successiva e a essi del tutto estranea, e in particolare a smarrimento intervenuto a seguito del sequestro operato dalla P.G. su disposizione della Procura e altresì a seguito dei passaggi, per competenze, fra le Procure di Cosenza e di MI, come incontroverso tra le parti e altresì desumibile da quanto complessivamente emergente in atti, sia per tabulas [cfr. gli atti dei due
Uffici di Procura, fra cui il verbale di sottoposizione a sequestro della cartella del 18.03.2010 da parte dei C.C. di – ivi trovandosi la cartella originale di Gioia Tauro, che aveva Pt_2
“seguito il paziente” nel corso del trasferimento a nel pomeriggio del 15.03.2010 [v. Pt_2
supra, sub VI.2., punto (G) - e la nota di trasmissione degli atti, per competenza e ai sensi dell'art. 54 c.p.p., dalla Procura di Cosenza a quella di MI (nota datata 11.06.2010 e allegata alla 3° memoria istruttoria del dott. nonché pagg.
1-2 delle “osservazioni” CP_6 delle parti al “verbale di apertura di esercizio di C.T.U.” del 15.04.2011 (verbale accluso all'elaborato del dott. del 30.09.2011 e nel quale si precisa che la cartella de qua, già Per_6 presente e trasmessa “da parte della Procura di Cosenza” “alla Procura di MI”, era solo in seguito divenuta “irreperibile”)], sia sulla scorta delle dichiarazioni rese in sede penale [e in particolare da quanto riferito tanto dal (cfr. pagg. 34-45 dello stenotipico del CP_21
28.04.2014), quanto dal dott. (cfr. verbali del 18.10.2011, spec. pagg. 67-79 dello Per_6
stenotipico, e del 29.11.2017, spec. pagg. 16-17 dello stenotipico)], essendo pacifico che in un tal caso, risultando anche “i medici” “a loro volta” “pregiudicati dalla impossibilità di documentare le attività svolte e regolarmente annotate sulla cartella clinica” il cui smarrimento dipende da terzi, “la violazione dell'obbligo di conservazione non può riverberarsi direttamente sul medico determinando una inversione dell'onere probatorio”, non derivando affatto da una “difettosa tenuta”, da “irregolarità ed omissioni” ovvero da una qualche loro “incompletezza” nella predisposizione della cartella [al contrario dei casi esaminati nella giurisprudenza qui invocata (cfr. Cass. civ., 19/07/2018, n. 19190; Cass. civ.,
13/07/2018, n. 18567; Cass. civ., 21/11/2017, n. 27561; Cass. civ., 31/03/2016, n. 6209; Cass. civ., 12/06/2015, n. 12218; Cass. civ., 27/04/2010, n. 10060; Cass. civ., 5/07/2004, n. 12273;
Cass. civ., 13/09/2000, n. 12103, nonché, fra le sentenze richiamate dagli attori già in prime cure, Cass. civ., 26/01/2010, n. 1538; Cass. civ., 18/09/2009, n. 20101; Cass. civ., Sez. un.,
11/01/2008, n. 577; Cass. civ., 21/07/2003, n. 11316)], non sussistendo nel caso di specie
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alcuna colpevole “irregolarità” o “incompletezza” e dunque radicalmente difettando proprio l'imprescindibile “presupposto” “affinché operi la prova presuntiva del nesso causale a sfavore del medico” [cfr., ex multis, Cass. n. 19190/2018, cit.; Cass. n. 10060/2010, cit.; Cass.
n. 1538/2010, cit.];
(2) non può inoltre ritenersi ex se dirimente, essendo invero pacifico che “l'incompletezza della cartella”, pur ove imputabile al sanitario (e dunque diversamente dal caso di specie - v. supra, sub (1)), può in ogni caso rilevare “ai fini del decidere” “non in modo automatico”, ma solo se: (a) ciò determini una vera e propria “impossibilità” di accertamento del nesso eziologico e, al contempo, (b) risulti comunque dimostrata una qualche specifica “condotta” del “medico”, non riportata in cartella e tuttavia di cui si sia accertata l'effettiva realizzazione,
“astrattamente idonea a causare il danno” (cfr., ex multis, Cass. n. 19190/2018, cit.; Cass. n.
27561/2017, cit.; Cass. n. 6209/2016, cit.; Cass. n. 12218/2015, cit.; Cass. n. 10060/2010, cit.;
Cass. n. 1538/2010, cit.; Cass. n. 20101/2009, cit.; Cass., Sez. un., n. 577/2008, cit.; Cass. n.
12273/2004, cit.; Cass. n. 11316/2003, cit.; Cass. n. 12103/2000, cit.), e dunque condizioni entrambe qui da escludersi, considerando il pacifico difetto sia dell'impossibilità sub (a)
[atteso che tutti i tecnici intervenuti (tanto i Collegi peritali nei due gradi, quanto i diversi tecnici di parte, ivi compresi quelli attorei e della parte appellante), al di là della diversità delle valutazioni finali, hanno in ogni caso avuto modo di compiutamente ricostruire la vicenda sottesa, esprimendosi, in termini chiari e specifici, sulle ragioni del decesso [non ricorrendo pertanto alcuna insuperabile “impossibilità” di accertamento a tal proposito], sia della “condotta astrattamente idonea a causare il danno” sub (b) [né dimostrata dalle parti istanti, né comunque ravvisabile, considerando “il riscontro negativo del nesso causale tra le condotte sanitarie ed il decesso” e l'impossibilità di “affermare” “che qualsiasi altro diverso intervento tempestivo avrebbe modificato il decorso clinico ed evitato il decesso del sig.
” (cfr. pagg. 37 e 38 della C.T.U. dei dott.ri e del 25.09.2024)]; Pt_1 Per_7 Per_8
(3) non può ritenersi, infine, insuperabile, risultando le condizioni del paziente [dimostrabili con ogni mezzo (cfr. Cass. n. 27561/2017, cit.)], al di là di tale (parziale) assenza della cartella [non imputabile, come detto, ai sanitari (v. supra, sub (1)), né ex se dirimente “ai fini del decidere” (v. supra, sub (2))], in ogni caso qui compiutamente ricostruibili;
e ciò sulla
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scorta di quanto globalmente emergente, al contempo (cfr. pagg. 11-13 della sentenza di prime cure):
(a) sia dagli ulteriori documenti, anche sanitari, comunque presenti in atti [come qui menzionati (v. supra, sub VI.2., punti (D)-(G)) e diversi dei quali altresì richiamati alle pagg.
12-13 della pronuncia di 1° grado];
(b) sia dalle dichiarazioni raccolte nel corso del dibattimento penale [considerando, in particolare e a prescindere dai soggetti sentiti ex art. 210 c.p.p. ovvero dagli imputati (questi ultimi effettivamente esonerati, pur solo con riferimento alla propria responsabilità, dall'obbligo di verità - nemo tenetur se detegere), quanto riferito dai diversi testi
(strettamente vincolati, invece, a un siffatto obbligo, rigoroso e anche penalmente sanzionato) ivi esaminati e che hanno tutti concordemente esposto che “durante la notte il paziente e[ra] stato tranquillo”, “era tranquillo”, “non” aveva “avuto bisogno di niente”, “dormiva tranquillo”, non si era “assolutamente” “lamentato dei dolori”, “non” avvenendo, “durante quella notte”, “assolutamente” “nulla di rilevante” e avendo “la mattina” successiva lo stesso paziente, anche in occasione del “prelievo alle sei, sei e mezza”, interloquito e persino
“scherzato” con gli infermieri, risultando “collaborativo” e “vigile”, essendo stato poi visitato dai dottori “Capo, , e già “verso le otto e mezza o nove” e poi Pt_11 CP_5 CP_6 sottoposto, su loro indicazione, a diversi “esami” - “ECG”, “consulenza cardiologica”,
“diretta addome”, “ecografia addome” e “torace”-, venendo anche in seguito poi costantemente “monitorato”, avendo solo “la pressione” un po' “bassina”, ma risultando
“tranquillo” e non accusando particolari “dolori” (cfr. pagg. 34, 37, 40, 53-54, 57 e 83-84 dello stenotipico del 10.07.2014 - test. Ingegnere, , -, pag. 14 dello stenotipico Tes_2 Per_12 del 12.12.2014 – test. – e infine pagg. 12, 16 e 25 dello stenotipico del 18.05.2016 Tes_1
– test. Pepe)];
(c) sia, infine e soprattutto, dello stesso capitolato attoreo [senz'altro utilizzabile per i riferimenti a specifiche circostanze fattuali (e non già a valutazioni diagnostiche o apprezzamenti medico-legali – cfr. pag. 15 dell'atto di appello -, in alcun modo demandabili al teste) dedotte dalle parti attrici e dunque da esse pacificamente non contestate
(richiedendone esse stesse la prova), nonché chiaramente idonee, per l'effetto, a essere poste a fondamento della decisione (in quanto, in difetto di contestazione, “l'esigenza probatoria non
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sorge”, non rientrando la circostanza, ex art. 115, comma I, ult. parte, c.p.c., fra quelle da dimostrarsi, “non essendovi bisogno di provare il fatto non contestato”: v. Cass. civ.,
16/06/2022, n. 19481; Cass. civ., 3/12/2020, n. 27624; Cass. civ., 10/11/2010 n. 22837)], chiaramente emergendo dallo stesso capitolato attoreo che il paziente: (i) non fosse stato affatto “abbandonato”, ma, al contrario, a più riprese sottoposto a visite ed esami [attesi i diversi “medici” “presenti in reparto” e pacificamente intervenuti “più volte” per “visitare” il paziente “dalle ore 07:00 alle ore 09:00 del 15.3.2010”, costantemente susseguendosi, in definitiva, per l'intero “arco temporale 07:00 – 15:00 del 15.3.2010” e anche “alle ore 15:00 circa”, venendo “trasferito” “all' di ” solo “dopo” tale ultima “visita” – cfr. CP_18 Pt_2
cap. 32), 33), 34), 36), 37), 38), 40), 45) e 47) del capitolato di prova attoreo] e (ii) non si trovasse in condizioni allarmanti [avendo gli stessi attori indicato che “le condizioni e
l'aspetto fisico del sig. erano buone” sia all'arrivo in ospedale (ore 21:45 del Persona_1
14.03.2010), sia la mattina successiva, tanto alle ore 7:00 del 15.03.2010 (momento nel quale le sue condizioni “erano buone, il colorito della pelle era normale e parlava tranquillamente”), quanto alle ore 12:00, sempre del 15.03.2010 (frangente nel quale era ancora “in buone condizioni, di colorito normale e che parlava normalmente”) – cfr. cap. 8),
30) e 44) del capitolato di prova attoreo], da ciò evidentemente conseguendo che, a fronte di paziente “in buone condizioni” fino alla tarda mattinata del 15 marzo 2010 e peggiorato, improvvisamente, solo in seguito [come del resto evidenziato non solo dai C.T.U. di entrambi i gradi (risultando le condizioni cliniche, prima “non” “critiche”, “precipitate” solo alle 13:45 del 15.03.2010 – cfr. pagg. 24 e 28 della C.T.U. dei dott.ri e del 12.07.2018, Per_3 Per_4
nonché pagg. 7, 30, 32 e 44 della C.T.U. dei dott.ri e del 25.09.2024) e da Per_7 Per_8
tutti gli operatori intervenuti (ivi compreso, giova precisare, il dott. avendo anche CP_6 quest'ultimo evidenziato che per tutta “la mattina di lunedì 15/03/2010” “il paziente” era solo
“modicamente febbrile”, avendo una “febbricola” da “37 e mezzo”, e “non presentava segni di particolare criticità” – cfr. pag. 18 dello stenotipico del 6.06.2012, dich. e pagg. CP_6
2-4 della “relazione medica Dr. rif. Prot. N° 567/D.S.O.G. di Gioia Tauro del CP_6
31/01/2013”), bensì dallo stesso C.T.P. della parte appellante (“esito infausto rapidissimo”,
“andamento molto precipitoso”, “un così rapido peggioramento del quadro clinico”: cfr. pagg.
5-6 della C.T.P. del Prof. del 15.06.2020) e dagli stessi attori (cfr. cap. 8), Pt_15
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30) e 44) del capitolato attoreo)], non si può ritenere che l'aggravamento poi culminato con il decesso risultasse già intervenuto durante la notte fra il 14 e il 15 marzo 2010 ovvero nella prima parte del mattino successivo [v. supra, sub VII., punto (A)].
VII.2.- Venendo poi al 2° profilo di contestazione, e dunque alla prospettata riconducibilità della sindrome epato-renale poi comportante il decesso non già a un'epatite acuta fulminante, bensì a una colangite acuta [v. supra, sub VII., punto (B)], anch'esso risulta da disattendere.
VII.2.1.- Muovendo, a tal riguardo, dalla C.T.U. da ultimo espletata [cfr. elaborato dei dott.ri e del 25.09.2024], occorre osservare che anche il Collegio peritale in Per_7 Per_8
questa sede incaricato ha chiaramente e nettamente escluso tale ricostruzione, sottolineando che “il quadro clinico del paziente non ha mai presentato la classica triade di Charcot patognonomica di una Colangite acuta” (“dolore ipocondrio destro”, “ittero intenso” – i.e.
“colorazione giallastra di cute e sclere” - e “febbre con brividi”), “né il quadro degli esami di laboratorio orienta in tal caso”, deponendo invece i complessivi valori riscontrati - e in particolare “l'incremento delle transaminasi con GOT>GPT”, “l'innalzamento della yGT” e al contempo “il valore normale della fosfatasi alcalina” - per “un danno epatocellulare da agenti tossici” e per “una epatopatia non ostruttiva”, da tutto ciò chiaramente emergendo che la sindrome epato-renale risultava “innescata da una epatite acuta fulminante” e non già da una (asserita) colangite acuta [cfr. pagg. 30 e 42 della C.T.U. del 25.09.2024].
VII.2.2.- In senso analogo, del resto, si erano già espressi tanto i C.T.U. nominati in 1° grado
[anch'essi specificamente evidenziando, sulla scorta delle ragioni tecniche ivi riportate, che la
“sindrome epatorenale” era stata “innescata da una epatite acuta fulminante” e che “non è proponibile riferire il decesso del sig. ad uno shock settico da colangite Persona_1 acuta” (cfr. pag. 27 della C.T.U. dei dott.ri e del 12.07.2018)], quanto il dott. Per_3 Per_4
incaricato dell'esame esterno e autoptico [cfr. relazione, in atti, del 9.06.2010] Per_5 esaminato all'udienza del 13.09.2017 [Dich. “noi abbiamo … un quadro infettivo Per_5
che si è diffuso e che ha determinato una condizione di shock settico e di decesso, perché non può essere … inquadrato come colangite, perché è un'infiammazione esclusivamente delle vie biliari …, mentre qui ci troviamo di fronte a una condizione diversa”; “… Lei non ha riscontrato colangite acuta, è corretto?”, Dich. Cavalcanti: “E' corretto, io non ho riscontrato segni infiammatori, né di pus della via biliare”; Dich. “La colangite Per_5
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… è una condizione di infiammazione ed infezione delle vie biliari, che nel caso specifico non abbiamo riscontrato … non ho trovato nella bile pus”, né “segni di una infezione a livello delle vie biliari”; “Quindi, all'esito di questo suo percorso di indagine, Lei ha ritenuto di trovare elementi di certezza che ponessero eventualmente una indicazione di morte per colangite acuta?”, Dich. Cavalcanti: “No, per colangite acuta no” (cfr. pagg.
8-10 dello stenotipico del 13.09.2017)].
VII.2.3.- Né le chiare evidenze che precedono, come ribadite dall'autore dell'autopsia e da entrambi i Collegi peritali nominati nei due gradi di giudizio [v. supra, sub VII.2.1.-VII.2.2.], possano ritenersi sovvertibili sulla base di quanto esposto dai professionisti , Per_6
e pronunciatisi invece per la colangite. Per_13 Pt_15
E infatti, al di là delle valutazioni rese dai dott.ri e – valutazioni invero Per_6 Per_13 incentrate, più che sull'evento hic et nunc e sulle peculiarità di quest'ultimo, sulla pregressa
“storia clinica” del paziente e su un precedente ricovero, a Rozzano, del febbraio 2009 (cfr. pag. 13, 2° cpv., dell'elaborato del dott. , nonché pagg. 17, 26, 29, 45 e 50-51 del Per_6 verbale dell'udienza del 15.03.2017 - esame del dott. – e altresì pagg. 7, 31 e 55 Per_13 del verbale dell'udienza del 29.11.2017 – esame del dott. ), nonché già diffusamente Per_6
scrutinate e motivatamente e condivisibilmente superate, in virtù dei chiari elementi di segno contrario, tanto nel precedente grado di giudizio [cfr. spec. pagg. 13-19, punto 3.2., della sentenza appellata], quanto in sede penale [ove, una volta esaminati anche tali due professionisti (sentiti, rispettivamente, in data 15.03.2017 – - e in data 29.11.2017 Per_13
- ), si è poi concluso che “non vi sono elementi sufficienti a ritenere che la morte dello Per_6
Sgrò sia da imputare ad una originaria colangite acuta” (cfr. pag. 23, 2° cpv., della sentenza n. 16/2018 del Tribunale di MI)] –, non dirimenti possono ritenersi neanche le considerazioni espresse dal C.T.P. della parte appellante nominato in questo grado (Prof.
. Pt_15
VII.2.4.- E infatti, fermo e pacifico che la C.T.P. è “una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico” “priva” di “valore probatorio” [da ciò conseguendo, del resto, la sua ammissibilità anche in appello (v. supra, sub III.3., punto (B))] e “che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzare e confutare quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con il contenuto della stessa e conformi al parere
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del proprio consulente” [cfr., ex multis, Cass. civ., 28/02/2025, n. 5362; Cass. civ.,
15/02/2022, n. 4933; Cass. civ., 9/04/2021, n. 9483; Cass. civ., 24/08/2017, n. 20347; Cass. civ., Sez. un., 3/06/2013, n. 13902; Cass. civ., 8/01/2013, n. 259; Cass. civ., 26/09/2006, n.
20821; Cass. civ., 6/05/2002, n. 6432; Cass. civ., 18/04/2001, n. 5687; Cass. civ., 23/05/1998,
n. 5151], occorre in ogni caso osservare che il C.T.P. da ultimo menzionato (Prof. Pt_15 ha in particolare sostenuto che la predetta colangite acuta, pur se “nel caso in questione” non chiaramente desumibile dalla “sintomatologia” del paziente [poiché “sfumata e poco caratteristica” (cfr. pag. 8 della C.T.P. del Prof. del 15.06.2020) – difettando, Pt_15
pertanto e anche secondo il C.T.P., i suoi elementi caratterizzanti (triade di Per_14
innalzamento della fosfatasi alcalina, pus nelle vie biliari)], emergerebbe dall'“alterazione della bilirubina e transaminasi”, dal “dolore addominale” e infine dalle “due” “calcolosi del coledoco”, con esame “in sede autoptica” da parte “del Dr. a suo avviso coerente Per_5 con la predetta “colangite acuta” (cfr. ancora pag. 8 della C.T.P. del Prof. del Pt_15
15.06.2020, nonché pagg. 5 e 10 delle deduzioni alla bozza peritale del medesimo C.T.P. datate 2.09.2024).
VII.2.5.- E tuttavia, in senso chiaramente contrario a quanto precede occorre osservare quanto segue rispetto sia al dolore addominale e all'alterazione della bilirubina e transaminasi
[v. infra, sub VII.2.5.1.], sia alle due calcolosi nel coledoco [v. infra, sub VII.2.5.2.], sia, infine, all'autopsia del dott. [v. infra, sub VII.2.5.3.]. Per_5
VII.2.5.1.- Quanto al primo profilo, non v'è dubbio che né il “dolore addominale”, né
l'“alterazione della” risultano indici tipici, specifici e peculiarmente caratterizzanti la sola colangite acuta;
e ciò considerando che:
(i) il predetto dolore addominale è ovviamente ravvisabile in plurime patologie, pur inter se distantibus, e qui comunque non era stato specificamente riscontrato nel paziente [cfr. ancora, oltre alle plurime e convergenti dichiarazioni testimoniali raccolte in sede penale (“era un paziente che non era … non stava male”; “sono andato un due volte, il paziente era tranquillo
… non era sofferente … gli ho chiesto … se aveva dolori e mi ha detto di no”; “Senta, durante la notte il signor si è lamentato dei dolori?”, “Assolutamente no, assolutamente no”: v., Pt_1
ex aliis, pag. 14 dello stenotipico del 12.12.2014, test. nonché pagg. 37 e 57 dello Tes_1
stenotipico del 10.07.2014, test. Ingegnere e ), lo stesso capitolato attoreo, privo di Tes_2
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riferimenti a un tale dolore e più volte invece menzionante le “buone condizioni” del soggetto
(v., e.g., i cap. 8), 24), 30) e 44) della memoria istruttoria attorea)];
(ii) anche nell'“epatite acuta” vi è un innalzamento delle “transaminasi” (essendovi, in particolare, un “incremento delle transaminasi” “con GOT> GPT”, e dunque con
“transaminasi … Aspartato Amino Transferasi (GOT o AST) che aumentano precocemente nella fase prodromica”) nonché un'“iperbilirubinemia … di entità variabile” [cfr. pagg. 18-
19 della C.T.U. dei dott.ri e del 25.09.2024] e che invero proprio Per_7 Per_8
“l'innalzamento della bilirubina diretta in maniera progressiva” “è espressione” “di necrosi epatocellulare acuta”, mentre “l'innalzamento delle transaminasi e soprattutto l'alto rapporto AST:ALT” “è espressione” “di danno epatocellulare da agenti tossici come per alcool” [cfr., anche per i puntuali riferimenti alla pertinente letteratura specialistica, pag. 6 della C.T.P. del dott. (prodotta in prime cure e già evidenziante, ben prima della Per_15
C.T.U. di prime cure – luglio 2018 - e sulla scorta del complesso dei “dati clinici, ematochimici e anatomo-istologici”, che il decesso era dipeso da “epatite acuta fulminante”– cfr. pag. 7 della C.T.P. risalente invece al 2011)]; Per_15
(iii) anche secondo i tecnici espressisi in favore della colangite (dott. e ), Per_6 Per_13
del resto, tali elementi, di per sé soli, non deponevano in maniera decisiva per quest'ultima
[“Questi dati … avrebbero potuto, già di per sé, essere indicato[ri] specifici di una presunta colangite?”, Dich. Borello: “No, questo no”, “… quei dati di per sé, da sé stessi, non potevano indurre a ritenere a una colangite”, Dich. Borello: “No”; “… Ma lo stesso aumento della bilirubina totale potrebbe essere sintomo di un altro tipo di malattia?”, Dich.
Addirizzito: “Certo, certo” (cfr. pagg. 32 e 37 del verbale del 29.11.2017 – esame dott.
– e pag. 50 del verbale del 15.03.2017 – esame dott. )]; Per_6 Per_13
(iv) al di là di tali dati (non dirimenti, né ex se indicativi di colangite), nel caso di specie il concreto “quadro clinico del paziente” - “caratterizzato” da “notevole … incremento delle
GOT>GPT” e da aumento della “yGT”, nonché da “fosfatasi alcalina” invece “normale” – era senz'altro incompatibile con la colangite e invece “espressione di epatopatie tossiche tra cui quella alcolica in particolare” [cfr. pag. 26 della C.T.U. dei dott.ri e Per_7 Per_8
del 25.09.2024; v. anche, con plurimi riferimenti alla letteratura di riferimento, pagg. 17-18 della C.T.P. del dott. del 3.01.2012 e pagg. 19-20 della C.T.P. del dott. del Per_16 Per_17
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23.12.2011 (entrambi sottolineando come proprio l'anomala e rilevante “elevazione” della
“fosfatasi alcalina”, invece qui “normale”, sia “l'indice principe di patologia colestatica” e in specie di “colangite”), nonché pag. 6 della C.T.P. del dott. (ribadendo che il “livello Per_15 normale” di “fosfatasi alcalina” chiaramente “indica che l'epatopatia non è di origine ostruttiva”, essendo l'innalzamento di tale enzima invero “il marker specifico di ostruzione biliare”) – innalzamento del tutto trascurato sia dal dott. , sia dal dott. , Per_6 Per_13 espressisi per la colangite senza però puntualmente esaminare tale marker specifico (“… Lei ha preso in considerazione … tutta una serie di analisi, tra cui non trovo la fosfatasi alcalina,
è vero?”, Dich. Borello: “Sì … Sì, Sì, perfetto”, “Ritrovo tutta una serie di analisi, ma non trovo la fosfatasi alcalina, è vero?”, Dich. Borello: “Sì”, “Il valore della fosfatasi alcalina era costante”, Dich. Borello: “Sì”; “Perché non ha mai parlato della fosfatasi alcalina?”, Dich.
Addirizzito: “E perché devo parlare …?”; “Quindi non ha attribuito nessun significato, nessun valore diagnostico alla predetta fosfatasi?”, Dich. Addirizzito: “Per me non … non … non mi interessa in questo caso”: cfr. pagg. 24 e 33 del verbale del 29.11.2017 – esame dott.
- e pagg. 28-29 dello stenotipico del 15.03.2017 – esame dott. )]. Per_6 Per_13
VII.2.5.2.- Quanto poi al secondo aspetto, e dunque ai due calcoli ravvisati in sede di
“riscontro necroscopico”, poi, è pacifico che essi “non erano responsabili di un quadro effettivo di ostruzione della via biliare” [cfr. pag. 26 della C.T.U. dei dott.ri e Per_7
del 25.09.2024], e dunque di una colangite [infiammazione interessante, come Per_8 pacifico ed evidenziato anche dal C.T.P. della parte appellante, proprio le “vie biliari” (cfr. pag. 7 della C.T.P. del Prof. del 15.06.2020)]. Pt_15
La via biliare, infatti, non risultava qui ostruita (né dai predetti calcoli – in difetto di
“dimostrazione che i calcoli stessi occludessero completamente la via biliare, impedendo il deflusso della bile”: cfr. pag. 24 della C.T.P. del dott. -, né aliunde), ma solo Per_16
“lievemente dilatata” (trattandosi di mera “dilatazione fisiologica” dell'area, anche perché
“già sottoposta a diverse manovre endoscopiche”, trattandosi di “soggetto con pregressa colecistectomia”: cfr. pag. 26 della C.T.U. dei dott.ri e del 25.09.2024), Per_7 Per_8 non avendo, poi, “nessuna tra le indagini strumentali effettuate”– “Ecografia Addome e TAC
Addome completo senza e con mdc” - “rilevato la presenza di” alcuna “litiasi biliare” [cfr. pag. 26 della C.T.U. dei dott.ri e del 25.09.2024 (alla luce degli esiti degli Per_7 Per_8
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esami svolti in due “strutture diverse”, i.e. “Gioia Tauro” e ”), nonché pagg. 34 e 41 Pt_2 del verbale d'udienza dibattimentale del 13.09.2017 (Dich. : “la TAC … non mette in Per_16
evidenza nulla che possa far pensare a un fatto colangitico …, non mette in evidenza la litiasi”; Dich. : “la TAC con mezzo di contrasto … ha escluso patologie a carico delle Per_17 vie biliari”)], risultando infine pacifico il “mancato riscontro”, fin dall'“esame autoptico”, tanto di alcuna “flogosi” (i.e. risposta infiammatoria) quanto “di pus” nelle “vie biliari” [cfr. pagg. 26-27 della C.T.U. dei dott.ri e del 25.09.2024, nonché le specifiche Per_7 Per_8
dichiarazioni rese dal dott. già autore dell'autopsia (“La colangite … è una Per_5
condizione di infiammazione ed infezione delle vie biliari, che nel caso specifico non abbiamo riscontrato … non ho trovato nella bile pus”, né “segni di una infezione a livello delle vie biliari”: pag. 10 del verbale dibattimentale del 13.09.2017)].
VII.2.5.3.- Neanche l'esame autoptico, infine, può ritenersi tale da “avallare” la prospettata colangite acuta (come pur sostenuto dal dott. : cfr. pagg. 26-27 dello stenotipico del Per_6
29.11.2017) – ivi emergendo, al contrario e oltre al predetto difetto di pus e di alcun segno di infezione nelle vie biliari, ulteriori elementi del tutto incompatibili con tale patologia [a fronte della quale, in specie, “si sarebbero dovuti ragionevolmente riscontrare” “ascessi purulenti sia epatici che delle vie biliari”, nonché “nei tessuti viciniori”, qui invece pacificamente “assenti” (cfr. pag. 7 della C.T.P. del dott. , essendo stati ravvisati, Per_15 invece, “focolai di necrosi ascessualizzata” (cfr. pag. 14 dell'esame autoptico) del tutto coerenti con “una epatite acuta” (cfr. pag. 17, 1° cpv., della C.T.P. del dott. ) e non Per_16
già con la colangite], del resto a più riprese negata, ex aliis, proprio dal medico (dott.
autore dell'autopsia [“No, per colangite acuta no”, “non può essere diciamo Per_5 inquadrato come colangite … qui ci troviamo di fronte a una condizione diversa”, “Lei non ha riscontrato colangite acuta, è corretto?”, “E' corretto” (v. supra, sub VII.2.2., nonché ancora Dich. Cavalcanti alle pagg.
8-10 del verbale dibattimentale del 13.09.2017)].
VII.2.6.- In termini del tutto convergenti, del resto, si era già chiaramente espresso anche il
Collegio peritale di prime cure [avendo anche tali ausiliari sottolineato, in particolare (cfr. pag. 27 della C.T.U. dei dott.ri e del 12.07.2018), che “la presenza dei due Per_3 Per_4 calcoli”, “di cui uno incuneato nella papilla di Vater e l'altro nel coledoco”, “non era causa di importante ostruzione completa con associata ipertensione biliare” (non emergente né
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dall'“esame ecografico”, né dalla “TAC” svolte il “15/03/2010”, peraltro “in presidi diversi”)
e che la prospettata colangite risultava poi contraddetta da plurimi e convergenti elementi
(e.g. l'assenza di alcuna “risposta” a fronte della pur “efficace terapia antibiotica intrapresa presso l'U.O. di Rianimazione dell'Ospedale “ ” di ”, il difetto di Parte_2 Pt_2 significativo “incremento” degli “indici di laboratorio propri di una colestasi”, e in specie della “fosfatasi alcalina”, nonché la pari “non rilevabil[ità]” “di una leucocitosi”, pur anch'essa “propria delle infezioni batteriche”, e la mancanza, infine, di una “febbre” alta e
“con brividi” (atteso il mero stato, solo “modicamente febbrile”, constatato dal dott. CP_6
e riportato nella già menzionata relazione medica Prot. N° 567/D.S.O.G.: v. supra, sub
VII.1.].
VII.2.7.- A fronte di tutto ciò, non sussistendo elementi utili a sostenere la prospettata
“colangite acuta”, come chiaramente e univocamente ribadito da entrambi i Collegi peritali nominati nei due gradi di giudizio, emergente da plurimi e dirimenti dati obiettivi
[considerando che, “se è corretto definire” “la colangite come una infiammazione esclusiva delle vie biliari” (cfr. pag. 7 della relazione del 15.06.2020 del C.T.P. dell'appellante, Prof.
, nel caso di specie non è stata rinvenuta alcuna specifica ostruzione, né pus, né Pt_15
flogosi, né segni di infezione, né alcuna litiasi, proprio di tali vie (v. supra, sub VII.2.5.2.) e deponendo poi in senso contrario tutti i valori e le condizioni (fosfatasi alcalina, il cui innalzamento è “marker specifico” della colangite e qui invece sempre “normale”; aumento di
AST o GOT, e in specie GOT> GPT;
pacifica assenza sia di ittero – come ammesso anche dal
C.T.P. prospettante la colangite, dott. , anche a pag. 42 del verbale dell'udienza Per_13
dibattimentale del 15.03.2017, e avendo il paziente mantenuto, fino alla mattina del
15.03.2010 e secondo gli stessi attori, un “colorito normale” -, sia di “febbre” alta e “con brividi” – v. ancora pag. 42 del verbale del 15.03.2017, nonché la mera “febbricola” e lo stato solo “modicamente febbrile” riscontrato dal dott. v. supra, sub VII.1., punto (3), CP_6
sub (c))] e recisamente smentito, come detto, dallo stesso professionista occupatosi dell'autopsia [“No, per colangite acuta no”: v. supra, sub VII.2.2., nonché pag. 8 del verbale dibattimentale del 13.09.2017)], è evidente che anche la ragione di contestazione compendiata supra, sub VII., punto (B), risulti integralmente inaccoglibile.
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VII.3.- Ad analoghe conclusioni deve giungersi, infine, anche con riguardo al 3° profilo di contestazione [v. supra, sub VII., punto (C)], vertente sulle “controindicazioni” al trapianto epatico e in specie sulla condizione di “forte bevitore” dello Sgrò, come qui contestata, in particolare, sulla scorta dell'esito negativo dell'esame tossicologico [svolto dalla dott.ssa su alcuni campioni di fluidi biologici prelevati dal cadavere e allegato all'autopsia Per_18
del dott. del 9.06.2010]. Per_5
VII.3.1.- Muovendo dalle predette “controindicazioni” al trapianto, occorre osservare che si tratta di dato incontroverso e chiaramente evidenziato da entrambi i Collegi peritali.
Tutti i C.T.U. incaricati nei due gradi di giudizio, infatti, hanno sottolineato che deponevano in senso chiaramente contrario al predetto trapianto “l'età del paziente” [senz'altro avanzata, essendo nato il [...] e dunque avente, già all'epoca dei fatti – 2010-, quasi 69 anni], “le gravi comorbilità cardiovascolari e polmonari presenti” [trattandosi di soggetto “affetto da ipertensione arteriosa” e “cardiopatia ischemica”, già con “episodi di angina pectoris”
(registrata nel 1986 e altresì “riscontrata all'esame necroscopico”, giusta “stenosi della arteria discendente anteriore dell'80%” con essa coerente), nonché con una “gravissima cardiopatia ipertrofica”, “visto il peso di gr. 590 del cuore”, e altresì “ex forte fumatore
(50/60 sigarette die)” (come da Cartella clinica a seguito di ricovero dal 15.02.2009 al
25.02.2009 presso l'U.O. di Gastroenterologia dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano)] e infine “l'abuso di alcool” [cfr. pagg. 25, 30-31 e 34, punto 3), della C.T.U. dei dott.ri Per_7
e del 25.09.2024, nonché già pagg. 20, 31, 46 e 57 della C.T.U. dei dott.ri Per_8 Per_3
e del 12.07.2018]. Per_4
VII.3.2.- Venendo proprio a quest'ultimo profilo ostativo, occorre osservare che esso - oltre a risultare pacifico e documentale e ad essere stato valutato non ex se, ma in uno alle ulteriori condizioni ostative innanzi menzionate [età e co-morbilità, soprattutto cardiovascolare - già idonee, anche di per sé sole, a rendere il prospettato trapianto chiaramente controindicato per il soggetto (ex aliis afflitto, come detto, da una “gravissima cardiopatia ipertrofica”, avendo un cuore di “590 grammi” - e “quindi” più del “doppio del peso di norma”, pari, in base alle caratteristiche del soggetto, a “230 grammi” -, nonché un'“ostruzione della coronaria discendente anteriore superiore allo 80%”, e dunque “una gravissima coronaropatia”: cfr. pag. 11 dell'esame autoptico del dott. nonché pag. 47 del verbale dell'udienza Per_5
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dibattimentale del 13.09.2017)] -, non può ritenersi in ogni caso superabile in virtù della contestazione qui svolta, poiché evidentemente meritevole di integrale reiezione.
E ciò considerando, al contempo:
(a) la sua tardività – essendo stata fatta valere solo nella memoria di replica di 1° grado
[espressamente “in aggiunta” ai precedenti argomenti (cfr. pagg.
3-4 della memoria del
28.10.2019), essendo tuttavia pacifico che sia nella comparsa conclusionale, sia, a fortiori, nella memoria di replica, “non è dato” “apportare” “aggiunte o modifiche alle postulazioni” previamente svolte (cfr. Cass. civ., 2/05/2019, n. 11547, nonché, sull'inderogabile divieto qui in esame e sulla pacifica necessità che in tali memoria si provveda solo a “illustrare quanto già discusso”, Cass. civ., Sez. un., 7/02/2024, n. 3453; Cass. civ., 23/06/2022, n. 20232; Cass. civ., 2/05/2019, n. 11547; Cass. civ., 7/01/2016, n. 98; Cass. civ., 14/02/2014, n. 3437; Cass. civ., 28/10/2011, n. 22545; Cass. civ., 7/12/2004, n. 22970; Cass. civ., 7/04/2004, n. 6858)] e non già in precedenti scritti difensivi - ove tale circostanza risultava, al contrario, chiaramente non contestata [neanche dai C.T.P. delle parti istanti (come emergente per tabulas ed espressamente sottolineato a pag. 20, 1° cpv., della sentenza di 1° grado), non avendo essi affatto contrastato le valutazioni peritali in ordine alle “condizioni ostative” al trapianto
(contestando esclusivamente la necessità del trapianto in sé, ma non l'esistenza di tali controindicazioni) e avendo proprio essi C.T.P. invero ribadito che “il paziente Per_1
”, pur “innegabilmente portatore di patologie significative”, “conduceva” tuttavia “uno
[...] stile di vita non adeguato e coerente con le sue problematiche” (cfr. note
contro
-deduttive Per_1 datate 11.06.2018 dei C.T.P. attorei, dott.ri e , riportate alle pagg. 32-49 Per_13
della C.T.U. dei dott.ri e del 12.07.2018, nonché spec. passaggio a pag. 47 di Per_3 Per_4 tale elaborato) ed era, ex aliis, “un forte bevitore” (cfr. pag. 1 delle “note aggiuntive” del
C.T.P. di parte appellante, Prof. del 2.09.2024)]; Pt_15
(b) la sua pacifica inaccoglibilità, in ogni caso, anche nel merito – atteso il carattere evidentemente non decisivo dell'elemento invocato [i.e. l'esito “negativo” dell'esame tossicologico (realizzato dalla dott.ssa e allegato all'autopsia del dott. ], Per_18 Per_5
poiché chiaramente condizionato, oltre che dalla terapia infusionale nelle more somministrata, soprattutto dal fattore temporale [considerando che l'“alcol” in genere e l'“etanolo” in particolare “sono sostanze volatili”, le quali, in virtù dei noti processi di
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metabolizzazione/vaporizzazione, “vanno via” “dopo poche ore”, e dunque senz'altro non
“rileva[bili]”, pur se originariamente presenti, mediante “esame fatto” solo “dopo tre giorni”
(cfr. pagg. 34 e 42 dello stenotipico del 13.09.2017, nonché quanto riferito dalla stessa dott.ssa all'udienza del 13.04.2016 – “Allora nel sangue l'alcol permane per circa Per_18
… dipende dalle quantità assunta e dalle modalità di assunzione”, per “l'eliminazione” “più lenta” “si possono raggiungere anche
4-5 ore per eliminare completamente”; “… che probabilità c'è di rintracciare sostanze alcoliche su un soggetto ricoverato da tre giorni sottoposto a lavaggio con la fisiologica?”, Dich. Ottaviano: “Nessuna”)] e le dirimenti evidenze, per converso, pienamente corroboranti il dato ostativo qui in esame;
ciò considerando:
(1) sia la specifica vicenda oggetto di causa - con riguardo alla quale è pacifico (poiché riferito dallo stesso nonché dalla moglie, a diversi Persona_1 Parte_16 medici in visita - spec. e ) che egli “si era sentito male” “dopo CP_6 Pt_5 CP_5 un'abbondante libagione”, nella quale “aveva bevuto vino e superalcolici”, e in particolare
“molta grappa” [v. pag. 25 della C.T.U. dei dott.ri e del 25.09.2024 Per_7 Per_8
(richiamando la “nota anamnestica” del dott. ), nonché pag. 2 della relazione del CP_5
dott. on Prot. N° 567/D.S.O.G., pagg. 7 e 38 dello stenotipico del 6.06.2012 (“ho CP_6 bevuto, ho bevuto”), pag. 6 dello stenotipico del 14.09.2016 (“Bivia, bivia”) e infine pagg. 29-
30 e 39 (“Dottore, mi caricai”) dello stenotipico del 5.10.2016], emergendo del resto anche dagli esami svolti a Gioia Tauro e Cosenza un “fegato ingrandito”, con “margini … ondulati”
e una “diffusa area di disomogeneità del parenchima epatico con aspetto pseudo nodulare”
[cfr. le risultanze dell'Eco Addome e della TC total body (riportate anche alle pagg.
7-8 della
C.T.U. dei dott.ri e del 25.09.2024) nonché la C.T.U. di 1° grado Per_7 Per_8
(sottolineando come un tale “fegato ad aspetto nodulare” risultasse “pre-stato cirrotico da epatopatia alcolica”: cfr. pag. 4 dell'elaborato dei dott.ri e del 12.07.2018)]; Per_3 Per_4
(2) sia quanto emergente da un pregresso ricovero dello (dal 15.02.2009 al Persona_1
25.02.2009, presso l'U.O. di Gastroenterologia dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano), nella cui Cartella clinica (ex se fidefaciente - arg., ex multis, da Cass. civ., 17/06/2024, n.
16737; Cass. civ., 16/09/2022, n. 27288; Cass. civ., 20/11/2017, n. 27471) si riportava chiaramente l'“uso” sia di “superalcolici”, sia di “vino”, e in particolare un “uso quotidiano”
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di “75 cc di vino forte” (cfr. l'“anamnesi fisiologica” e in specie il riquadro relativo alla
“dieta”, alla pag. “4 di 60” della cartella, corrispondente a pag. 5 del pdf) - con valori ovviamente poi da considerarsi non ex se, ma alla luce delle specificità del soggetto e delle
“significative patologie” da cui era affetto, evidentemente tali da rendere una tale assunzione, così costante e consistente e come segnalato dagli stessi C.T.P. attorei, del tutto “inadeguata” rispetto alle “sue” gravissime “problematiche”: v. supra, sub (a))].
VII.3.3.- Da tutto ciò discende, come evidente, l'impossibilità di accogliere anche l'argomento difensivo compendiato supra, sub VII., punto (C), effettivamente risultando la possibilità di “esecuzione di un trapianto epatico in urgenza”, integrante “l'unica speranza per la sopravvivenza” del paziente, qui tuttavia radicalmente preclusa dalle sue condizioni di età e di salute, trattandosi di “controindicazioni” “pressoché ostative”, nel caso di specie, rispetto a un siffatto intervento [cfr. pag. 30 della C.T.U. dei dott.ri e del Per_7 Per_8
25.09.2024, nonché pagg. 27, 29 e 57 della C.T.U. dei dott.ri e del Per_3 Per_4
12.07.2018].
VII.4.- Le considerazioni che precedono risultano poi del tutto assorbenti rispetto ai successivi rilievi critici [come indicati supra, sub VII., punti (D) ed (E)], afferenti, rispettivamente, la concreta realizzabilità ed esigibilità della diagnosi di colangite.
VII.4.1.- Giova rammentare, a tal riguardo, che “ogni forma di responsabilità è … connotata dalla congiunzione di causalità ed imputazione” e pertanto può sussistere responsabilità solo se, al di là di qualsivoglia inadempimento (profilo dell'imputazione), ricorra la “causalità”, e dunque il “collegamento naturalistico” “tra condotta ed evento di danno”, nonché “fra quest'ultimo e le conseguenze risarcibili”; e ciò, in particolare, nello specifico “territorio del facere professionale”, ove “causalità ed imputazione per inadempimento” possono nettamente “distinguersi” sia “sul piano funzionale”, sia “su quello strutturale”, attenendo, in tal caso, inadempimento e danno a piani chiaramente diversi.
E ciò perché “il danno evento” qui “consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato”: “la prestazione oggetto dell'obbligazione”, infatti, “non è la guarigione dalla malattia”, “ma il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore”, mentre “il danno evento” – “in termini di aggravamento della situazione
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patologica o di insorgenza di nuove patologie” – “attinge non l'interesse affidato all'adempimento della prestazione professionale, ma quello presupposto corrispondente al diritto alla salute” [cfr., ex multis, Cass. civ., 9/11/2022, n. 32971 e Cass. civ., 11/11/2019, n.
28991].
VII.4.2.- A fronte di tale (pacifica) duplicità di piani, non v'è dubbio che, a differenza dello
“schema classico dell'obbligazione di dare o di fare”, in questo caso “al creditore della prestazione non basterà affatto allegare l'inadempimento”, non essendovi alcuna necessaria co-implicazione fra inadempimento e danno, ben potendo ricorrere un inadempimento non produttivo, tuttavia, di alcun evento dannoso (“posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento” e che “la violazione delle regole della diligenza professionale non ha … un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento”), nonché, simmetricamente, un evento dannoso non causato però da un inadempimento (atteso che
“aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis” e che “il danno evento … non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis”).
Al contrario, è necessario che l'istante “provi che l'inadempimento, cioè la condotta negligente, abbia provocato la lesione della salute” che è “l'interesse presupposto”: “la causalità materiale”, infatti, qui “non è soltanto causa di esonero da responsabilità del debitore, ma anche elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità”, essendo pertanto proprio la parte attrice (il “creditore di prestazione professionale”) che “deve provare” “il nesso di causalità materiale”, dimostrando “il nesso di causalità” tra il “danno alla salute” e
“la condotta del professionista nella sua materialità”, e dunque la relazione eziologica “fra intervento del sanitario e danno evento” [cfr. Cass. n. 32971/2022, cit., e Cass. n.
28991/2019, cit.].
Prova del nesso, poi, che è evidentemente prodromica e pregiudiziale rispetto a ogni ulteriore profilo, atteso che “soltanto” se e “una volta che il creditore abbia provato … il nesso eziologico”, e dunque “dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio”, allora
“sorgono gli oneri probatori del debitore” e che pertanto solo in un tal caso occorrerebbe valutare se vi sia anche “la dimensione soggettiva” dell'imputazione e pertanto se ricorra la violazione della leges artis e il difetto di “causa non imputabile al medico” (indagando, e.g.,
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se il “comportamento” del professionista sia da qualificarsi, “sulla base di un criterio di valore”, come “inadempienza” (considerando che “l'obbligazione” è qui “di diligenza professionale”), nonché se “l'inadempimento”, pur sussistente, sia “stato” però “determinato”
“da impossibilità della prestazione a lui non imputabile” (in virtù del sopravvenire di una
“causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1”, c.c. essendo pertanto “il rispetto delle leges artis” sì “mancato”, ma
“per causa non imputabile al medico”, con conseguente “esonero” dalla relativa
“responsabilità”) [cfr. ancora Cass. n. 32971/2022, cit., e Cass. n. 28991/2019, cit.].
VII.4.3.- Applicando tali coordinate al caso di specie, è evidente che ogni valutazione sul profilo dell'imputazione risulti qui del tutto preclusa, difettando il profilo della “causalità”;
“elemento costitutivo” da “provare” ante omnia [in quanto primigenio e imprescindibile presupposto della responsabilità invocata (v. supra, sub VII.4.1.) il cui difetto preclude ogni onere dimostrativo in capo alla controparte (trattandosi di onus, quest'ultimo, insorgente solo se e “dopo che” “il creditore abbia assolto il suo”: v. supra, sub VII.4.2.)] e che qui pacificamente non sussiste [“non” risultando “il decesso del paziente causalmente Pt_1 correlabile all'operato dei sanitari” (cfr. pag. 34 della C.T.U. dei dott.ri e Per_7 Per_8
del 25.09.2024)].
VII.4.4.- Chiarita, pertanto, la pacifica idoneità del difetto di nesso eziologico ad assorbire tutti i rilievi critici della parte appellante relativi alla violazione delle leges artis e al loro mancato rispetto per cause imputabili o meno ai sanitari intervenuti [trattandosi di profili afferenti l'“imputazione” e dunque ovviamente assorbiti dalla carenza del profilo, ex se pregiudiziale e preliminare, della causalità (v. supra, sub VII.4.2.-VII.4.3.)], v'è in ogni caso da aggiungere che:
(A) le argomentazioni svolte dall'appellante muovono chiaramente dal presupposto della
“colangite acuta”, e dunque da un presupposto ex se erroneo, considerando la radicale inaccoglibilità della tesi della “colangite acuta” [per le plurime e dirimenti ragioni tecnico- scientifiche già innanzi evidenziate (v. supra, sub VII.2.-VII.2.7.),];
(B) è poi pacifico che, a fronte dell'effettiva causa del decesso [non già “colangite acuta”, ma
“sindrome epato-renale innescata da una epatite acuta fulminante alcool-indotta” (v. supra, sub V. e sub VI.1.)], non sussistessero alternative [atteso che, “in tali condizioni di epatite
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acuta fulminante”, “l'unica speranza per la sopravvivenza”, i.e. “un trapianto epatico in urgenza”, era tuttavia qui concretamente “non proponibile” in virtù delle condizioni del soggetto, pressoché ostative a un tale intervento (cfr. pag. 30 della C.T.U. dei dott.ri Per_7
e del 25.09.2024, nonché supra, sub VII.3.-VII.3.3.)]; Per_8
(C) dall'indagine peritale non è poi in ogni caso emersa:
(i) né alcuna violazione delle leges artis [risultando “le decisioni assunte dai sanitari”, al contrario, del tutto “conformi alle buone pratiche accreditate dalle Società Scientifiche e conformi alle Linee Guida” ivi analiticamente indicate (cfr. pagg. 35 e 44 della C.T.U. dei dott.ri e del 25.09.2024), come del resto già evidenziato anche in sede Per_7 Per_8 penale (essendosi pur in tale sede sottolineato che “il comportamento” dei sanitari risultava
“ossequioso delle linee guida al momento in vigore”, atteso che “i medici che avevano preso in cura … lo ” “avevano effettuato … tutti gli esami ed approntato le cure possibili”: cfr. Pt_1
pagg. 22-23 della sentenza n. 16/2018 del Tribunale di MI)];
(ii) né alcuna specifica omissione o ritardo loro rimproverabile, peraltro a fronte di un'“evoluzione del quadro clinico” che “ebbe ad aggravarsi improvvisamente” e in maniera
“rapidissima” e “repentina” [come evidenziato non solo dai Collegi peritali di entrambi i gradi (cfr., e.g., pag. 36 della C.T.U. dei dott.ri e del 25.09.2024 e pag. 51 Per_7 Per_8
della C.T.U. dei dott.ri e del 12.07.2018), ma riconosciuto anche dal dott. Per_3 Per_4
(“vi è stata una rapidissima evoluzione del quadro clinico … difficile dire in questo Per_6 caso se un intervento più tempestivo avrebbe potuto evitare l'exitus”, “Per Lei, in quell'arco temporale era richiedibile … un comportamento ulteriore …?”, Dich. Borello: “No”, “più di quello … non potevano fare”, Dich. : “No … non sono stati né imprudenti né Per_6 negligenti”: cfr. pag. 13 dell'elaborato del dott. , pagg. 50, 52 e 53 dello stenotipico Per_6 dell'udienza del 29.11.2017 e pagg. 22-23 della sentenza n. 16/2018 del Tribunale di MI), nonché dallo stesso C.T.P. della parte appellante (“esito infausto rapidissimo”, “andamento molto precipitoso”, “un così rapido peggioramento del quadro clinico”: cfr. pagg.
5-6 della
C.T.P. del Prof. del 15.06.2020)], con evoluzione così rapida da pacificamente Pt_15
“non” “consenti[re]” “altre indagini clinico-strumentali” [“assolutamente” “non”
“fattibil[i]” “nel brevissimo tempo a disposizione”, invero così ristretto da precludere - ove pure, in thesi, “la causa della MOF fosse realmente stata la colangite acuta litiasica” – un
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utile trattamento anche di quest'ultima, “non” essendo “assolutamente fattibile”, in tale
“brevissimo tempo”, “uno studio con e/o EUS (Ecoendoscopia) propedeutico CP_22
a qualsiasi procedura endoscopica operativa (ERCP)” (cfr. pagg. 30-31 della C.T.U. dei dott.ri e del 25.09.2024)]; Per_7 Per_8
(iii) né, infine, alcun eventuale comportamento alternativo concretamente idoneo a scongiurare o ridurre le probabilità di verificazione dell'evento [avendo i C.T.U. invero radicalmente escluso, secondo la “probabilità civilmente rilevante” e “alla stregua del parametro del più probabile che non”, che “qualsiasi altro diverso intervento tempestivo avrebbe” tanto “modificato il decorso clinico ed evitato il decesso del sig. ”, quanto Pt_1 anche solo incrementato “le possibilità perdute di sopravvivenza”, “non” sussistendo “alcun legame” fra queste ultime “e le azioni terapeutiche effettuate” (cfr. pagg. 37 e 38 della C.T.U. dei dott.ri e del 25.09.2024)], ciò evidentemente assorbendo ogni ulteriore Per_7 Per_8
doglianza e profilo - risultando in tal senso irrilevanti anche le prospettate carenze della strutture ospedaliere, poiché concretamente ininfluenti rispetto agli avvenimenti qui in esame
[pacificamente “non” “causati” “da deficienze strutturali e/o organizzative” delle strutture, risultando l'evento, del resto, “non causalmente correlabile all'operato dei sanitari” (cfr. pagg. 34 e 36 della C.T.U. dei dott.ri e del 25.09.2024)]. Per_7 Per_8
VIII.- Alla luce, pertanto, delle complessive evidenze sin qui esposte e delle chiare risultanze emergenti dagli approfondimenti peritali espletati [anche in questa sede – cfr. ancora C.T.U. del 25.09.2024], non v'è dubbio che, a fronte del “riscontro negativo del nesso causale” [cfr. ancora C.T.U. del 25.09.2024, spec. pag. 38] e del carattere integralmente assorbente di tale profilo [v. supra, sub VII.4.2.], l'appello proposto, come detto [v. supra, sub IV.], sia da rigettarsi, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
VIII.1.- A tale statuizione reiettiva ovviamente poi consegue l'assorbimento anche di tutte le ulteriori questioni fatte valere, in punto sia di quantum del danno [difettando il presupposto dell'an, costituente “il fondamento logico-giuridico” della quantificazione, che dunque da esso “dipende … totalmente” (arg. ex Cass. civ., 31/01/2006, n. 2125 e Cass. civ., 22/04/2005,
n. 8556)], sia di regresso fra gli (eventuali) corresponsabili [trattandosi di istanza avanzata solo per il caso di accoglimento dell'appello, e dunque per eventualità qui pacificamente non realizzatasi (v. supra, sub IV.-VIII.)], sia, evidentemente, di manleva [profilo, quest'ultimo,
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affrontato da alcune parti (v. supra, sub I.2.3.-I.2.9.) e anch'esso analogamente subordinato ad evenienza (i.e. l'accoglimento, anche in parte, dell'altrui domanda risarcitoria) qui non realizzatasi (v. supra, sub IV.-VIII.), essendo pacifico che il vaglio del rapporto di garanzia è destinato a rimanere “assorbito” “nel caso in cui sia dichiarato inammissibile o sia rigettato il ricorso dispiegato nei confronti del chiamante”, considerando che, “non essendo” “la chiamante” più “esposta al rischio di alcuna pronuncia in suo danno”, “non sussisterebbe giammai la possibilità di una pronuncia” neanche “in danno della chiamata in causa”, “il cui interesse” alla riproposizione o “al ricorso incidentale” è pertanto “da intendersi” sempre
“condizionato”, quantomeno “implicitamente”, “all'accoglimento di quello principale” (a prescindere da ogni diversa indicazione delle parti – v., e.g., pag. 14, n. 1., della comparsa della oggi del 16.04.2021-, derivando da ragioni logico-giuridiche e CP_9 CP_7 sfuggendo alla loro facoltà di graduazione), trattandosi dunque di interesse “venuto meno” con il rigetto dell'avversa impugnativa (cfr., ex aliis, Cass. civ., 20/03/2012, n. 4397)].
IX.- Considerato quanto precede, del tutto idoneo a esaurire l'intera materia del contendere
[risultando ogni ulteriore questione assorbita (v. supra, sub VIII.1.) o divenuta ormai irretrattabile, poiché passata in giudicato (v. supra, sub III.3., punto (D))], e venendo alle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio
[attesa la conferma della sentenza appellata e il difetto di specifico gravame, anche incidentale, con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure (non integrando ovviamente valida impugnativa la mera conclusione di una delle parti appellate – CP_2
- di “condanna dell'appellante alle spese e competenze di entrambi i gradi di
[...]
giudizio”, poiché non corroborata da alcun passaggio in narrativa né da alcun motivo o ragione di censura e dunque difettando il quia appellatum e pertanto alcun valido gravame ex art. 342 c.p.c.), ciò chiaramente precludendo ogni possibilità di adottare in questa sede un
“nuovo regolamento” sul punto: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ.,
14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526], occorre a tal riguardo distinguere fra parti contumaci [v. infra, sub IX.1.] e parti invece costituitesi [v. infra, sub IX.2.-IX.3.].
IX.1.- Quanto alle prime, e dunque alle contumaci e Controparte_5 PT
, nessuna statuizione in punto di spese è evidentemente da adottarsi, considerando
[...]
l'esito del gravame e il loro difetto di costituzione [a fronte del quale è evidente che esse non
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abbiano “sopportato spese al cui rimborso abbia[no] diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass.
n. 17432 del 2011)” (v., da ultimo, Cass. civ., 15/05/2019, n. 12897) e risultando pacifico che il fenomeno successorio ex art. 111 c.p.c. non consenta alcun deroga al principio per cui “la pronuncia sulle spese di giudizio riguarda unicamente” “le parti del processo”, non anche chi vi sia “rimasto estraneo” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 27/01/2014, n. 1633; Cass. civ.,
31/10/2005, n. 21107; Cass. civ., 4/02/1980, n. 773; Cass. civ., 12/04/1965, n. 652)].
IX.2.- Quanto, poi, alle spese delle parti costituite, ricorrono anche in questa sede [come già in prime cure (cfr. pag. 21, punto 5., nonché punto 3) del
P.Q.M.
, sempre a pag. 21, della sentenza di 1° grado), con statuizione da alcuno qui contestata, neanche in via incidentale o condizionata (v. supra, sub IX.)] elementi idonei a giustificarne l'integrale compensazione
[non necessitando la misura della statuizione compensativa, come noto, alcuno specifico aggravio motivazionale – cfr., da ultimo, Cass. civ., 25/03/2024, n. 7947], considerando:
(A) le specifiche circostanze del caso di specie, e in particolare, e.g. e al contempo, la peculiare delicatezza della vicenda, il carattere, strettamente tecnico-specialistico, delle questioni sottese [oggetto, del resto, di plurimi pareri professionali e illuminate solo per il tramite dei n. 2 approfondimenti peritali espletati nel corso dei due gradi di giudizio
(approfondimento tecnico peraltro necessario, nei casi di responsabilità sanitaria, non solo per la comprensione, ma per la stessa individuazione dei fatti rilevanti, ciò evidentemente incidendo sulla possibilità di una compiuta prognosi, ex ante, di fondatezza della domanda)], nonché l'assorbimento delle domande c.d. trasversali proposte fra gli odierni appellati e già convenuti e chiamati in prime cure [assorbimento imposto da ragioni di ordine logico- giuridico (v. supra, sub VIII.1.) e preclusivo di ogni vaglio di fondatezza a tal riguardo, non apparendo in ogni caso la chiamata palesemente arbitraria e pretestuosa e tale giustificare l'eccezionale allocazione delle spese sulle parti chiamanti (cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 18/05/2025, n. 13172; Cass. 28/01/2025, n. 1958; Cass. civ., 7/03/2024, n. 6144; Cass. civ., 24/11/2023, n. 32751; Cass. civ., 18/04/2023, n. 10364; Cass. civ., 4/10/2022, n. 28717;
Cass. civ., 14/01/2022, n. 1123)];
(B) la sussistenza, per l'effetto, di presupposti tali da comportare l'applicazione dell'art. 92, comma II, c.p.c., nella formulazione qui vigente e applicabile [anche alla luce di Corte Cost.,
19/04/2018, n. 77 (intervento costituzionale operante ex tunc e dunque pacificamente
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applicabile anche alle fattispecie anteriori – v. Cass. civ., 21/06/2022, n. 20049), ove si è ribadito che le “ipotesi tipizzate” dall'art. 92, comma II, c.p.c., “hanno carattere” solo
“paradigmatico” e “svolgono una funzione parametrica ed esplicativa” (cfr. Corte Cost. n.
77/2018, cit.)], essendo pacifico, del resto, che la compensazione è modalità di regolazione delle spese “non limitata ad ipotesi tassativamente previste”, ma adottabile in “speciali situazioni”, “non esattamente ed efficacemente determinabili a priori” e la cui “elasticità”,
“costituzionalmente necessaria”, fonda un “potere discrezionale” senz'altro esercitabile ove ricorrano “elementi”, “circostanze” e “aspetti” specifici “della controversia” - quali, e.g., la
“complessità delle questioni trattate”, la sussistenza di diversi “profili” rimasti “assorbiti”, il carattere non manifestamente pretestuoso delle pretese delle parti (il cui “atteggiamento soggettivo” è “meritevole di considerazione” non solo “in tema di responsabilità aggravata”, ma anche, a contrario, “al fine della compensazione delle spese”), il carattere tecnico- specialistico della “prova” [come appunto nel caso di specie (v. supra, sub (A))] - “che giustifichino la diversificazione dalla regola generale” [cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ.,
Sez. un., 7/07/2025, n. 18467; Cass. civ., Sez. un., 31/10/2022, n. 32061; Cass. civ.,
26/07/2021, n. 21400; Cass. civ., 7/08/2019, n. 21157; Cass. civ., 4/04/2018, n. 8397; Cass.
26/09/2017, n. 22333; Cass. civ., Sez. un., 22/02/2012, n. 2572, nonché Corte Cost. n.
77/2018, cit., e Corte Cost., 21/05/2014, n. 157].
IX.3.- Diversamente, per le spese dell'approfondimento peritale qui espletato (C.T.U. del
25.09.2024), come già liquidate con decreto del 25.10.2024 (comunicato alle parti il
28.10.2024) e con riguardo al solo riparto interno fra le parti (ferma la solidarietà c.d. esterna rispetto agli ausiliari alla luce del pacifico principio, già rammentato a pag. 2 del decreto del
25.10.2024, in base al quale “il regime del pagamento delle spettanze” del C.T.U. “prescinde dalla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti contenuto in sentenza, che …, concernendo unicamente il rapporto fra dette parti, non è opponibile all'ausiliario”- cfr.
Cass. civ., 12/11/2015, n. 23133, nonché, ex multis, Cass. civ., 15/09/2008, n. 23586; Cass. civ., 30/12/2009, n. 28094; Cass. civ., 17/01/2013, n. 1023; Cass. civ., 8/11/2013, n. 25179;
Cass. civ., 5/11/2014, n. 23522; Cass. civ., 20/10/2021, n. 29127; Cass. civ., 13/10/2023, n.
28572), si ritiene opportuno procedere in termini conformi a quanto già disposto, e pur in tal caso da alcuno contestato, in prime cure [cfr. ancora pag. 21, punto 5., nonché punto 3) del
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P.Q.M.
della sentenza di 1° grado]. ponendo dunque tale esborso a carico della sola appellante
[non ricorrendo in questo caso ragioni, anche tecnico-giuridiche (e.g. l'assorbimento preclusivo al vaglio di fondatezza), tali da consentire lo scostamento dai principi di soccombenza e causalità (trattandosi, in specie, di nuovo approfondimento sollecitato da tale parte, rivelatasi poi soccombente) ed essendo pacifico che “la regolamentazione delle spese del CTU non deve necessariamente seguire la regolamentazione delle spese di giudizio, in quanto ben può il giudice del merito operare una diversa valutazione, ponendo a carico di una delle parti per intero le spese di ctu, anche nel caso di compensazione delle spese di causa”, essendo “ovviamente sempre possibile” che “il giudicante compensi le spese ex art.
92 c.p.c., ma addossi al soccombente quelle di c.t.u.” (cfr., ex multis, Cass. civ., 5/06/2020, n.
10804; Cass. civ., 13/09/2019, n. 22868; Cass. civ., 3/04/2013, n. 8047)].
IX.4.- Trattandosi, poi, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma I quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315], con doverosa declaratoria da emettersi, come in dispositivo, a prescindere dalla condanna o dalla compensazione (qui disposta: v. supra, sub IX.2.) delle spese [atteso che “il presupposto di insorgenza del versamento … non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame” (cfr., ex multis, Cass. civ., 3/04/2018, n. 8170)].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 312/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 238/2020 del Tribunale di MI, pubblicata il 12/03/2020 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 176/2013 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia in questo grado della Parte_12
2) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
3) DISPONE l'integrale compensazione delle spese del presente grado fra le parti costituite;
Pagina 49 di 50 R.G. 312/2020.
4) per le spese delle parti rimaste qui contumaci ( e CP_23 Controparte_5
; Parte_12
5) DISPONE che, nel riparto interno fra le parti, le spese della C.T.U. espletata in questo grado (liquidate con decreto del 25.10.2024, comunicato alle parti il 28.10.2024), siano definitivamente poste a carico della parte appellante ); Parte_1
6) DÀ ATTO, con riguardo alla parte appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 25 agosto 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 312/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. LUCIA MAZZEO (C.F. Parte_1 C.F._1
-pec: giuffre.it) C.F._2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ ”, con l'avv. ROSA CP_2
LOMBARDO (C.F. ; CodiceFiscale_3 Email_2
Parte_2
(C.F.-P.I. ), in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo
[...] P.IVA_2
”, con l'avv. PAOLO VINCI (C.F. Parte_3 CodiceFiscale_4
; Email_3
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_3 del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ ”, con l'avv. CLAUDIO PIO CP_4
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(C.F. pec: ed elettivamente Pt_4 CodiceFiscale_5 Email_4 domiciliata presso l'avv. GIOVANNA RISO (C.F. CodiceFiscale_6
; Email_5
(C.F. ), con l'avv. PASQUALE LOIACONO Parte_5 C.F._7
(C.F. ; CodiceFiscale_8 Email_6
(C.F. , con gli avv.ti VINCENZO Parte_6 C.F._9
BARCA (CF. ) e (CF. C.F._10 Parte_7
); C.F._11
(C.F. ), contumace;
Controparte_5 C.F._12
(C.F. ), con l'avv. SALVATORE ATTINÀ (C.F. CP_6 C.F._13
; CodiceFiscale_14 Email_7
(C.F. ), Parte_8 C.F._15 [...]
(C.F. ) e Parte_9 C.F._16 Parte_10
(C.F. ), n.q. di eredi, accettanti con beneficio di inventario,
[...] C.F._17
del e tutti con l'avv. AURORA DI CERTO (C.F. Parte_11
; CodiceFiscale_18 Email_8
già denominata (C.F. Controparte_7 Controparte_8
) e quale incorporante per fusione la PartitaIVA_4 P.IVA_5 [...]
già (P.I.-R.I. Controparte_9 Controparte_10
), in persona del l.r.p.t. e qui di seguito anche solo ”, P.IVA_6 CP_7 CP_9
e già “ , con l'avv. DEMETRIO FUSARO (C.F. CP_10 C.F._19
pec: ); Email_9
(P.I. , in persona del suo l.r.p.t. e qui di Parte_12 P.IVA_7 seguito anche solo ”, non costituita Parte_12
-appellati-
e con l'intervento di
(P.I. ), n.q. di cessionaria del Controparte_11 P.IVA_8
portafoglio polizze e qui di seguito anche solo CP_12 Parte_12
, con gli avv.ti GU OG (C.F. , PT C.F._20
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(C.F. ) ed Controparte_13 C.F._21 CP_14
(C.F. ) C.F._22
-terza intervenuta ex art. 111 c.p.c.-
***
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 238/2020 del Tribunale di MI, pubblicata il
12/03/2020 ed emessa all'esito del giudizio di 1° grado iscritto al n. 176/2013 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
3.04.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato le parti e Parte_1 [...]
figli ed eredi di deceduto in data 16.03.2010, hanno adito il Pt_13 Persona_1
Tribunale di MI, instaurando il giudizio di 1° grado (n. 176/2013 R.G.) e ivi rappresentato che:
(A) in data 14.03.2010 il predetto , che lamentava forti dolori addominali, era Persona_1 stato trasportato tramite 118 all'Ospedale di Polistena, ove, con referto di “colica addominale in colecistectomizzato”, venivano svolti alcuni esami (e.g. Rx diretta addominale;
Rx torace;
Esami ematochimici);
(B) in seguito a ciò veniva trasferito presso il Reparto di Chirurgia dell'Ospedale di Gioia
Tauro, ove giungeva alle ore 21:00 circa del 14.03.2010, venendo poi ivi visitato e sottoposto ad altri esami (ecografia, consulenza cardiologica, alcuni esami ematici) il giorno successivo
(15.03.2010);
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(C) nel pomeriggio del 15.03.2010 veniva poi nuovamente trasferito, in tal caso presso il nosocomio di ove infine decedeva alle ore 12:30 del 16.03.2010; Pt_2
(D) a fronte di tale vicenda, già sottoposta all'attenzione dell'autorità penale (proc. n.
2174/2010 R.G.N.R.), essi eredi avevano interesse ad agire per conseguire l'accertamento della responsabilità delle strutture sanitarie coinvolte e il conseguente risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da quantificarsi, per ciascuno degli attori, in € 710.000,00 ovvero nella diversa misura, maggiore e/o minore, da stabilirsi secondo prudente apprezzamento ed equità e anche a seguito di personalizzazione.
I.1.2.- Con comparsa del 17.05.2013 si è poi costituita la , contestando le CP_4
avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) il proprio difetto di legittimazione passiva;
(B) l'infondatezza, in ogni caso, della domanda attorea;
(C) il proprio diritto, in ogni caso e gradatamente, a essere tenuto indenne dalla propria compagnia assicurativa, ai fini della cui chiamata in giudizio chiedeva CP_10
differirsi la prima udienza.
I.1.3.- Con comparsa del 17.05.2013 si è poi costituita la , anch'essa CP_2
contestando le avverse prospettazioni e in particolare facendo valere:
(A) il proprio difetto di responsabilità per difetto di nesso eziologico;
(B) il proprio diritto e interesse a chiamare in causa tanto la propria compagnia assicurativa per farsi manlevare da eventuale condanna risarcitoria, quanto i sanitari dell'U.O.
[...]
(dott.ri , Controparte_15 Parte_11 [...]
, e ), Pt_5 CP_6 Parte_6 Controparte_5
Cont per rispondere ciascuno con manleva in favore dell' per la propria condotta.
I.1.4.- Con comparsa del 21.06.2013 si è costituita anche la , anch'essa Parte_3
contestando le avverse prospettazioni ed eccependo la propria carenza di legittimazione, nonché l'infondatezza della relativa domanda.
I.1.5.- A seguito dello spostamento della 1° udienza e della relativa vocatio (a cui si sono poi associati, previa richiesta e relativa autorizzazione – cfr. provv. depositato il 10.06.2014 -, anche gli attori) si sono poi costituiti:
Pagina 4 di 50 R.G. 312/2020.
(A) il dott. (comparsa del 17.10.2013 e, dopo l'autorizzazione agli attori, CP_6 dell'11.11.2014), il dott. (comparsa del 31.10.2013 e, dopo Parte_6
l'autorizzazione agli attori, anche del 12.11.2014), il dott. (comparsa del Parte_5
31.10.2013 e, dopo l'autorizzazione agli attori, anche del 12.11.2014), il dott.
[...]
(comparsa del 31.10.2013 e, dopo l'autorizzazione agli attori, Parte_11
anche del 12.11.2014) e il dott. (comparsa del 31.10.2013 e, dopo Controparte_5
l'autorizzazione agli attori, anche del 12.11.2014), i quali hanno contestato le avverse prospettazioni e hanno in particolare eccepito tanto l'infondatezza delle avverse domande, quanto il difetto di giurisdizione rispetto alla domanda di manleva formulata nei loro confronti e in ogni caso il difetto di alcun obbligo di manleva;
(B) la (comparsa del 22.11.2013), divenuta, già nelle more del giudizio di CP_10 prime cure, (comparsa dell'11.11.2014) e che ha eccepito sia l'inoperatività CP_9
della garanzia assicurativa per cessazione della polizza, sia, in subordine, la propria limitata tenutezza, sia, in ogni caso, l'infondatezza delle avverse domande;
(C) sia la (la quale ha eccepito la propria Parte_14
carenza di legittimazione passiva, per essere una società di servizi e non una compagnia assicurativa), sia la (costituitasi con comparsa del 26.06.2015 e che ha Parte_12 eccepito l'infondatezza delle avverse domande e in subordine chiesto il rigetto della domanda di manleva nonché, in ulteriore subordine, domandato la limitazione di ogni eventuale obbligo indennitario).
I.1.6.- Nel corso del giudizio di prime cure, poi e per quanto qui strettamente rilevante:
(1) è intervenuto il decesso del dott. , dichiarato Parte_11 dal suo difensore all'udienza del 17.07.2015, venendo il giudizio conseguentemente interrotto e poi riassunto con ricorso del 3.11.2015 (del tutto ritualmente, come poi chiarito con provvedimento reiettivo delle eccezioni formulate ex adverso dell'1.09.2017), costituendosi in riassunzione le altre parti nonché, in luogo del predetto dott. , i suoi eredi (e cioè, Pt_11 anche considerando la rinuncia all'eredità del 17.02.2016, del coniuge – -, i di Persona_2
lui figli - , e Parte_8 Parte_9 [...]
, aventi accettato con beneficio di inventario il 19.02.2016- Parte_10
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costituitisi con comparsa del 23.02.2016 e integralmente richiamatisi alle domande ed eccezioni del proprio dante causa);
(2) è stata espletato un approfondimento medico-legale [cfr. C.T.U. depositata il 12.07.2018, nonché integrazione dell'8.11.2018].
I.1.7.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti e con il predetto approfondimento peritale, è stata emessa la sentenza qui gravata (n.
238/2020 del 12/03/2020), nella quale il Tribunale di prime cure ha:
(a) dichiarato il difetto di legittimazione passiva di CP_16 Parte_14
[...]
(b) rigettato la domanda attorea;
(c) regolato le spese fra le parti (integralmente compensate, salve quelle di C.T.U., poste integralmente a carico degli attori).
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto appello dalla parte , la Parte_1 quale ha instaurato l'odierno giudizio di gravame (n. 312/2020 R.G.) e ivi in particolare contestato l'adesione del Tribunale alla C.T.U. espletata in prime cure, in quanto contrastante con le complessive evidenze di causa, nonché con altra C.T.P. qui prodotta (C.T.P. del Prof. del 15.06.2020). Pt_15
I.2.2.- Con comparsa del 28.10.2020 si è costituita la , contestando le Parte_3 avverse prospettazioni e in particolare eccependo l'infondatezza, nell'an e nel quantum, della riforma richiesta dell'appellante.
I.2.3.- Con comparsa del 5.11.2020 si è costituito il dott. , anch'egli Parte_5
contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c.;
(B) l'integrale infondatezza del predetto appello;
(C) il proprio diritto, poi, a essere in ogni caso manlevato in virtù della copertura assicurativa stipulata dall' e valevole anche per lui (quale medico dipendente e altresì terzo CP_2
chiamato), con riduzione, in ogni caso, di qualsivoglia somma da liquidare alla parte appellante.
I.2.4.- Con comparsa del 5.11.2020 si sono costituiti , Parte_8 [...]
Par
e (eredi del dott. Parte_9 Parte_10
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), anch'essi contestando le avverse prospettazioni e Parte_11
in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e/o ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.;
(B) l'integrale infondatezza del predetto appello;
(C) il proprio diritto, poi, alla manleva in virtù della copertura assicurativa stipulata dall'
[...]
e valevole anche per il proprio de cuius (quale medico dipendente e altresì terzo CP_2
chiamato), con riduzione, in ogni caso, di qualsivoglia somma da liquidare alla parte appellante.
I.2.5.- Con comparsa del 5.11.2020 si è costituito il dott. , Parte_6 anch'egli contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.;
(B) la completa infondatezza del predetto appello e in ogni caso la propria integrale estraneità da ogni addebito;
(C) il proprio diritto, poi, a essere in ogni caso manlevato in virtù della copertura assicurativa stipulata dall' e valevole anche per lui (quale medico dipendente e altresì terzo CP_2
chiamato), con riduzione, in ogni caso, di qualsivoglia somma da liquidare alla parte appellante.
I.2.6.- Non si è poi costituita, pur a fronte di rituale perfezionamento della notifica nei suoi confronti (in data 9.06.2020 – cfr. le RdAC prodotte in formato .eml in uno all'atto di iscrizione a ruolo dell'appello), la parte - di cui pertanto dichiararsi, Parte_12
come in dispositivo, la relativa contumacia -, essendosi in questa sede invece costituita, con comparsa del 26.02.2021, la sua avente causa e subentrante ex art. 111 c.p.c., i.e. la
(cessionaria del portafoglio polizze di , PT CP_12 Parte_12
contestando le avverse prospettazioni e in particolare:
(A) eccependo l'integrale infondatezza, anche in punto di quantum dei danni prospettati, dell'impugnazione svolta dalla , di cui ha chiesto il rigetto;
Parte_1
(B) riproponendo le deduzioni ed eccezioni già svolte in prime cure, chiedendo, per l'effetto e in via subordinata, di rigettare la domanda di manleva avanzata nei suoi confronti ovvero, in via ulteriormente gradata, di accertare e dichiarare l'inoperatività della copertura assicurativa
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e/o comunque escludere, contenere e/o limitare qualunque obbligo indennitario e di pagamento.
I.2.7.- Con comparsa del 17.03.2021 si è costituito anche il dott. CP_6
contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e art. 348 bis c.p.c.;
(B) l'infondatezza dell'appello nei suoi confronti, nonché l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda di manleva della per difetto di giurisdizione CP_2
e altresì inammissibilità e/o improponibilità della domanda attorea effettuata con la chiamata in causa successiva alla 1° udienza.
I.2.8.- Con comparsa del 16.04.2021 si è poi costituita la (poi incorporata, nel CP_9
corso del giudizio di gravame, da , contestando le avverse prospettazioni e in CP_7
particolare eccependo:
(A) l'infondatezza del gravame proposto per la mancanza di prova e per l'assenza di qualsivoglia responsabilità dei sanitari delle strutture ospedaliere;
(B) l'inesistenza e/o comunque l'inoperatività della polizza assicurativa, essendo il fatto lamentato intervenuto fuori dal periodo di vigenza ed efficacia contrattuale.
I.2.9.- Con comparsa del 21.04.2021 si è costituita la , contestando le CP_2
avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) l'infondatezza dell'appello e la conseguente necessità di conferma del provvedimento impugnato;
(B) in via gradata, il proprio diritto a essere in ogni caso tenuto indenne, nell'ipotesi di eventuale condanna, dai soggetti chiamati in garanzia.
I.2.10.- Con comparsa del 5.10.2021 si è costituita anche la , contestando CP_4
le avverse prospettazioni e in particolare eccependo l'integrale infondatezza dell'atto di appello proposto ex adverso.
I.2.11.- Non si è invece costituito, pur a fronte di rituale notifica nei suoi confronti
(intervenuta nei confronti del suo procuratore costituito in data 9.06.2020, ore 1:16),
l'appellato , dichiarato pertanto contumace con provvedimento del Controparte_5
22.11.2021.
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I.2.12.- Nel corso del giudizio di gravame, poi, una volta verificata la rituale costituzione del contraddittorio [cfr. provvedimento del 26.04.2021 e il già menzionato provvedimento del
22.11.2021] e per le ragioni indicate nel provvedimento del 16.02.2024, qui da intendersi richiamate per relationem e comunque da ribadirsi [v. infra, sub VI.], è stato disposto nuovo approfondimento peritale, le cui risultanze sono poi confluite nella C.T.U. depositata il
25.09.2024.
I.2.13.- A seguito, poi, dell'esame di quest'ultimo elaborato nella pienezza del contraddittorio fra le parti [cfr. provvedimenti del 27.09.2024 e del 25. ], con quest'ultimo P.IVA_9
provvedimento è stato disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.04.2025 e, all'esito di quest'ultima, mediante provvedimento deliberato in
Camera di Consiglio del 4.04.2025 e comunicato alle parti il 7.04.2025, l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con termini ex art. 190 c.p.c. (nel corso dei quali sono stati depositati i relativi scritti conclusivi).
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare quanto segue sia alle eccezioni preliminari (artt. 342 e 348 bis c.p.c.) fatte valere dalle parti appellate [v. infra, sub III.1.], sia ad alcuni profili, subiettivi
[v. infra, sub III.2.-III.2.4.] e obiettivi [v. infra, sub III.3.], dell'odierno gravame.
III.1.- Quanto alle eccezioni di inammissibilità, esse sono entrambe inaccoglibili, in quanto:
(1) quella ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c. è da ritenersi senz'altro superata, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e avendo pertanto la Corte ritenuto non sussistenti i presupposti per definizione della procedura per il tramite di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; sicché, impregiudicata ogni valutazione nel merito
(qui di seguito da scrutinarsi), è in ogni caso da osservarsi che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza;
(2) quella ex art. 342 c.p.c. è evidentemente da disattendersi, atteso che nel gravame avanzato risulta individuato in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, ivi proponendosi specifici punti di censura r motivate ragioni di dissenso e altresì indicandosi
(c.d. parte rescissoria) le richieste modifiche alla ricostruzione operata in prime cure (non occorrendo poi a tal fine un “progetto alternativo di sentenza”, ma esclusivamente
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“l'individuazione”, qui ravvisabile, “di un percorso logico alternativo a quello del primo giudice” – cfr. Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199), sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10/03/2020, n. 6732 e Cass., Sez. un. n. 27199/2017, cit.], tutto ciò evidentemente precludendo di dar corso alla richiesta reiezione in rito.
III.2.- Quanto al versante subiettivo occorre osservare quanto segue rispetto alla PT
[v. infra, sub III.2.1.], alla [v. infra, sub III.2.2.], agli eredi [v. infra, sub CP_7 Pt_11
III.2.3.] e infine alla e allo [v. Controparte_17 Parte_13
infra, sub III.2.4.].
III.2.1.- Muovendo dalla società è del tutto pacifico [poiché non controverso fra PT
le parti e comunque emergente per tabulas (cfr. docc. 1 e 2 alla comparsa di costituzione del
26.02.2021)] che nelle more del giudizio di gravame sia intervenuto un “trasferimento parziale del portafoglio assicurativo” da ad [trasferimento Parte_12 PT approvato dall'Autorità di Vigilanza del Regno Unito in data 29.07.2020 (cfr. doc. 2 della predetta comparsa di costituzione del 26.02.2021) e riguardante il portafoglio polizze CP_12
di (cfr. pag. 1, punto (1), lett. (a), del doc. 1 della menzionata comparsa Parte_12
di costituzione)] e dunque una successione a titolo particolare, con conseguente intervento del successore ex art. 111 c.p.c. [intervento, quest'ultimo, pacificamente ammissibile anche in appello, non essendo soggetto ai limiti di cui all'art. 344 c.p.c. (evidentemente trattandosi di intervento “avente peculiari caratteristiche”, poiché svolto dall'“effettivo titolare del diritto in contestazione”, essendo “divenuto” “tale nel corso del processo”, e dunque da un soggetto che “non [è] terzo in senso proprio e sostanziale”, bensì della “vera parte che interviene in giudizio per assumere non una posizione distinta ma la stessa posizione del dante causa”, potendo dunque essere “proposto senza alcun limite anche in appello” e senza “farsi riferimento alla disciplina ed alle condizioni stabilite dall'art. 344 c.p.c.”: cfr. Cass. civ.,
12/03/1999, n. 2200, nonché Cass. civ., 6/02/2018, n. 2812; Cass. civ., 29/12/2011, n. 29766;
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Cass. civ., 8/11/2007, n. 2328; Cass. civ., 25/05/2006, n. 12385; Cass. civ., 18/07/2002, n.
10442)].
Ciò detto, è poi pacifico che tale successione “non incide sul rapporto processuale”, “che continua a svolgersi tra le parti originarie” - “con la conseguenza che l'originario titolare del diritto mantiene la sua legittimazione … ad causam” (da ciò discendendo la necessità di dichiararne la contumacia – v. supra, sub I.2.6.) – e che la cessionaria risulti senz'altro munita di legittimazione a resistere all'altrui impugnativa [essendo il cessionario “l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter assumere la stessa posizione del suo dante causa, con la conseguenza che, come la sentenza spiega effetto nei suoi confronti, egli è anche legittimato ad impugnarla” o “a resistere al ricorso proposto contro quell[a]”, trattandosi di
“conclusione, questa, imposta sia dalla lettera dell'art. 111 c.p.c.; sia dalla necessità di salvaguardare il diritto di difesa del cessionario”, “che sarebbe assai compromesso se la tutela di esso fosse affidata ad una persona, quale il cedente, che potrebbe non avere più alcun concreto interesse alla lite” (cfr., proprio con riferimento a un caso di trasferimento di portafoglio assicurativo, Cass. n. 19267/2014, nonché, sul tema ed ex multis, Cass. n.
26157/2020; Cass. n. 6444/2009; Cass. n. 10876/2007; Cass. n. 17683/2006; Cass. n.
11757/2006; Cass. n. 10598/2005; Cass. n. 10902/2004; Cass. n. 2889/2002; Cass. n.
649/2000; Cass. n. 4742/1998; Cass. n. 9868/1997; Cass. n. 9438/1997; Cass. n. 178/1997;
Cass. n. 7247/1996; Cass. n. 713/1995; Cass. n. 6220/1993)].
III.2.2.- Diversamente, quanto alla società occorre osservare che nel corso del CP_7
giudizio di gravame è intervenuto un fenomeno di fusione per incorporazione [essendo stata la ncorporata nella (v. supra, sub I.2.8., nonché pag. 1 della comparsa CP_9 CP_7
del 3.06.2025 e le denominazioni societarie, integrali e abbreviate, riportate nell'epigrafe della presente sentenza)], ciò “realizza[ndo] una successione a titolo universale” tale da imporre di ritenere l'ente incorporante quale unica parte da considerarsi [in quanto, come recentemente chiarito, “la fusione” dà luogo a un fenomeno “corrispondente alla successione mortis causa”
(pur non occorrendo in tal caso, giusto quanto espressamente previsto dall'art. 2504 bis c.c., alcuna interruzione e successiva prosecuzione ex artt. 110 e 300 c.p.c.) “e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali,
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della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati”, essendo “la incorporante”, in definitiva, l'unico soggetto “titolar[e] sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente
c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto” (cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 30/07/2021, n. 21970)].
III.2.3.- Successione a titolo universale parimenti verificatasi anche con riguardo agli eredi
[...]
– parti ritualmente costituitesi a seguito del decesso del padre, dichiarato dal suo Pt_11
difensore, e alla conseguente interruzione del giudizio [v. supra, sub I.1.6., punto (1)], pacificamente poi non incidendo sulla loro legittimazione in luogo del de cuius, ex art. 110
c.p.c., l'intervenuta accettazione nelle forme ex art. 484 c.c. (cfr. atto del 19.02.2016 avente
Rep./Racc. nn. 43086/9734, versato agli atti di 1° grado il 15.04.2016), atteso che, come noto,
“nonostante l'accettazione con beneficio d'inventario, l'erede diviene soggetto passivo delle obbligazioni cadute nella successione” nonché delle relative richieste processuali preordinate, come nel caso di specie, a farle valere (anche considerando che “l'accettazione beneficiata è sempre accettazione dell'eredità”, senza che la “limitazione di responsabilità” valga a
“introdu[rr]e una condizione sospensiva dell'efficacia della accettazione”, e che dunque
“l'accettazione con beneficio d'inventario comporta … l'acquisto della qualità di erede”) “ed
è, pertanto, proponibile nei suoi confronti una domanda di pagamento da parte di un creditore” del proprio dante causa (cfr., da ultimo, Cass. civ., 11/06/2025, n. 15611; Cass. civ., 24/10/2024, n. 27626; Cass. civ., 28/12/2022, n. 37857; Cass. civ., 29/09/2020, n. 20531, nonché, sul tema dell'accettazione ex art. 484 c.c., Cass. civ., Sez. un., 6/12/2024, n. 31310).
III.2.4.- Quanto, infine, ad e a Controparte_17 Parte_13
è evidente che si tratti di parti estranee all'odierno gravame e per le quali non occorre qui emettere alcun provvedimento;
e ciò:
(a) sia con riferimento alla già chiamata in Controparte_17
giudizio in primo grado [v. supra, sub I.1.5., punto (C)] e ivi ritenuta carente di legittimazione passiva [v. pag. 8, punto 2.1., nonché pag. 21, punto 1) del
P.Q.M.
della sentenza di prime cure], con statuizione divenuta irretrattabile [in quanto non gravata da alcuna parte (v. infra, sub III.3., punto (D))] e pertanto idonea a escludere ogni sua necessità di ulteriore evocazione e partecipazione anche in questa sede [“dovendo ritenersi”, nel caso in cui “la domanda del
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terzo chiamato sia stata già oggetto di una espressa statuizione di rigetto da parte del giudice di primo grado” e ciò “non sia stata oggetto di alcuna impugnazione o contestazione”,
“l'oggetto del giudizio” “ormai limitato” “esclusivamente all'accertamento della responsabilità dell'originario convenuto, senza che possa più ritenersi sussistente alcuna interrelazione tra la responsabilità di quest'ultimo e quella del terzo chiamato” (cfr., anche per il caso di chiamata del terzo responsabile, Cass. civ., 18/12/2024, n. 33145)];
(b) sia con riguardo allo già attore di prime cure unitamente alla germana, Parte_13
nonché odierna unica appellante, [v. supra, sub I.1.1.], trattandosi di Parte_1
azione di risarcimento danni e dunque di (aspiranti) condebitori solidali, essendo a tal riguardo pacifico che “l'obbligazione solidale … non comporta, sul piano processuale,
l'inscindibilità delle cause”, “in quanto” “si configura come una pluralità di rapporti giuridici di debito-credito fra loro distinti”, con “separatezza e autonomia dei singoli rapporti” che “si traduce, sul piano processuale, in distinti processi e non in un'ipotesi di litisconsorzio necessario” e “la sentenza, pur essendo formalmente unica, si risolve in tante pronunzie” per ogni rapporto, essendo pertanto “sempre possibile la scissione del rapporto processuale”, “sicché, se uno solo di essi propone impugnazione”, come appunto nel caso di specie, “il giudizio può proseguire senza dover integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, non ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 331 c.p.c.” e non risultando la posizione dell'altro (originario) istante ormai più valutabile [cfr., ex multis, Cass. civ.,
11/06/2025, n. 15543; Cass. civ., 19/05/2020, n. 9194; Cass. civ., 12/02/2016, n. 2854; Cass. civ., 22/03/2011, n. 6486; Cass. civ., 16/11/2006, n. 24425; Cass. civ., 14/11/2003, n. 17249].
III.3.- Venendo, da ultimo, al versante obiettivo del gravame, giova qui preliminarmente precisare che:
(A) la presente procedura è stata attivata, fin dal 1° grado, da soggetti non costituiti come parti civili nel processo penale ( e, in prime cure, anche , Parte_1 Parte_13
essendo pertanto pacifico che le sentenze penali emesse nel corso del relativo processo e qui prodotte (sentenza di non luogo a procedere – “perché il fatto non sussiste” - n. 267/2012 del
21.12.2012 del GIP presso il Tribunale di MI nei confronti del dott. ; Parte_6 sentenza di assoluzione - “per non aver commesso il fatto” - n. 16/2018 del Giudice
Monocratico presso il medesimo Tribunale, come richiesta anche dal P.M. – “Assoluzione di
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tutti gli imputati per non aver commesso il fatto”: cfr. pag. 3 della sent. n. 16/2018,
“conclusioni delle parti”, “Il PM”, -, con dispositivo pronunciato all'udienza del 10.01.2018 e motivazione depositata il 27.06.2018, riguardante invece gli imputati , , CP_5 Pt_5
) non risultino ex se vincolanti (pur se in giudicato – cfr. attestazione CP_6 Pt_11
del 20.03.2013 a pag. 1 della sent. n. 267/2012 e attestazioni del 5.11.2018 a pag. 24 della sent. n. 16/2018), trovando applicazione “l'ultima parte dell'art. 652 c.p.p., comma 1” e dunque “l'eccezione alla regola” enunciata nella 1° parte di tale disposizione (cfr., ex multis,
Cass. civ, 12/03/2015, n. 4929), rimanendo tuttavia ferma la loro pacifica rilevanza e utilizzabilità ai fini del decidere [essendo il giudice civile senz'altro “legittimato ad avvalersi”
“delle risultanze” complessivamente raccolte e provenienti dalla “sede penale”, potendo adoperare tanto gli “atti delle indagini preliminari” (ivi comprese le “dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali”, con “contraddittorio” che in tal caso “si instaura”, del tutto regolarmente, proprio “con la produzione” nel “giudizio” civile), quanto “le prove assunte nel … processo penale” (e.g. le deposizioni dei testi), quanto, infine, “le sentenze pronunciate nell'ambito di quel processo”; e ciò perché, “a prescindere dai limiti entro i quali è” loro “attribuita formale efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno alle sentenze di condanna e di assoluzione emesse in dibattimento (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.)”, esse in ogni caso costituiscono
“mezzi di prova documentale atipici liberamente apprezzabili dal giudice, in funzione della dimostrazione (non già del reato, bensì) dell'illecito civile attribuito all'ex imputato, ora convenuto” (cfr. Cass. civ., 16/04/2025, n. 9957, nonché, sul tema, ex multis e da ultimo,
Cass. civ., 25/07/2023, n. 22287; Cass. civ., 1/02/2023, n. 2947; Cass. civ., 12/02/2021, n.
3689; Cass. civ., 4/07/2019, n. 18025; Cass. civ., 20/01/2017, n. 1593; Cass. civ., 30/01/2013,
n. 2168; Cass. civ., 8/01/2008, n. 132; Cass. civ., 19/10/2007, n. 22020; Cass. civ.,
19/05/2006, n. 11775; Cass. civ., 15/10/2004, n. 20335)];
(B) risultano parimenti qui valutabili e utilizzabili anche le C.T.P. prodotte in questa sede [cfr.
“relazione sul paziente ”, datata 15.06.2020 e prodotta sub all. C) all'atto di Persona_1 appello, nonché elaborato di “osservazioni e note critiche” a tale parere, datato 3.11.2020 e allegato sia sub 3) alla comparsa dell'appellato , sia sub 4) alla comparsa Parte_5
degli appellati eredi del ], trattandosi di Parte_11
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produzione pacificamente ammissibile e non confliggente né con l'art. 345, comma III, c.p.c.
[in quanto “la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., è ammissibile anche in appello” (cfr., ex multis,
Cass. civ., 15/02/2022, n. 4933, nonché Cass. civ., 24/08/2017, n. 20347; Cass. civ., Sez. un.,
3/06/2013, n. 13902 e Cass. civ., 8/01/2013, n. 259)], né con il sub-procedimento di cui all'art. 195, comma III, c.p.c. [prevedendo quest'ultima norma, pur a seguito della novella del
2009, termini “di natura meramente ordinatoria” il cui spirare senz'altro “non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio” “e pure in appello”, non operando, poi, il “regime di preclusione di cui all'art.
157 c.p.c.” per i dedotti “vizi di contenuto” della C.T.U. - “attinenti in ultima istanza a questioni scientifiche e/o comunque valutative” e che, integrando “argomentazioni difensive”
e “mere difese” (“non muta[ndo]” la loro “natura” solo per il loro trattarsi di “critiche” alla
C.T.U. contenute “all'interno dei richiamati atti difensivi”), “non” possono “ricondursi in alcun modo al divieto di cui all'art. 345 c.p.c.” e in definitiva “non incontrano alcuna … preclusione”, con la conseguenza che “i rilievi critici all'operato dell'esperto del giudice non incontrano barriere preclusive né in appello né in primo grado” e “costituiscono argomentazioni difensive” che invece “possono essere formulate per la prima volta … anche in appello” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 21/02/2022, n. 5624)];
(C) non può invece tenersi conto del “doppione” della memoria di replica della parte appellante [risultando n. 2 depositi, entrambi del 26.06.2025, di tale memoria, e in particolare un 1° deposito alle ore 19:31 e un 2° deposito alle ore 19:50]; a fronte di ciò e a prescindere dalle circostanze originanti tale evenienza, verosimilmente legata a un mero disguido tecnico
[fenomeno del c.d. plurimo deposito del medesimo atto], è in ogni caso da precisarsi che potrà qui evidentemente tenersi conto solo del primo atto depositato, atteso che “l'avvenuto deposito della comparsa conclusionale” ovvero della memoria di replica “consuma il diritto della parte di compiere la relativa attività difensiva, che non può pertanto essere duplicata”
[v. Cass. civ., 30/11/2012, n. 21472, nonché, sul tema, Cass. civ., 30/10/2018, n. 27616 e, nella giurisprudenza di merito, Trib. Mantova, 30/05/2017, e Trib. Frosinone, 10/10/2014
(nelle quali si ribadisce che il primo deposito già determina l'integrale “consumazione della
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facoltà” difensiva “riconosciuta alla parte”), con principio poi insuscettibile di ritenersi superato da Cass. civ., 2/09/2022, n. 25934 (ivi trattandosi non già di scritti conclusivi in appello, ma di “atti introduttivi del giudizio di primo grado”, valorizzando la peculiarità di questi ultimi e sottolineandone la diversità – “non si attagliano al caso di specie”- rispetto agli atti esaminati nelle pronunce anche qui citate - Cass. n. 27616/2018, cit., e Cass. n.
21472/2012, quest'ultima specificamente relativa agli atti ex art. 190 c.p.c.)].
(D) la presente vertenza attiene, inoltre, a vicenda del marzo 2010 [v. supra, sub I.1.1.], non trovando dunque diretta applicazione, come già evidenziato in prime cure (cfr. pag. 9, 3° cpv., della sentenza di 1° grado) e qui da ribadirsi, le norme solo successivamente introdotte e, in particolare, la L. n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), intervenuta l'1.04.2017 e di cui è pacifico il carattere non retroattivo e pertanto la “non applicabilità a fattispecie verificatesi prima” della sua entrata in vigore (cfr. Cass. civ., 11/11/2019, n. 28994);
(E) per le prove e i documenti già esibiti in prime cure opera poi il “principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova”, “operante anche per i documenti” e comportante, in particolare, che ciascun “documento”, “una volta prodotto in una fase o in un grado di un processo unitario”, è “definitivamente acquisito alla causa” - “spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione” (e.g. la contumacia “in secondo grado”, invero inidonea a privare di “valenza probatoria” il documento previamente “esibito” e dunque ormai “definitivamente acquisito alla causa”) -, da ciò altresì conseguendo che “il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo” e “non va, dunque, nuovamente “provato”, quanto [meramente] allegato, e cioè dedotto in un enunciato descrittivo contenuto all'interno di un atto difensivo”, essendo il giudice d'appello in un tal caso tenuto a “ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati” [v. Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, nonché gà Cass. civ., Sez. un., 10/07/2015, n. 14475];
(F) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, infine, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass., Sez. un., n. 4835/2023,
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cit., richiamando Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), risultando invece ogni ulteriore questione - non puntualmente gravata né riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. [“con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza” e mediante indicazione
“chiara e precisa” della “determinata e particolare eccezione” o “questione” riproposta (cfr., fra le più recenti ed ex multis, Cass. civ., 18/09/2024, n. 25117; Cass. civ., 8/11/2024, n.
28802; Cass. civ., 1/12/2023, n. 33649; Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit.; Cass. civ.,
3/08/2018, n. 20520; Cass. civ., 11/01/2017, n. 413) e a prescindere dalla contumacia della parte (v. supra, sub I.
2.6. e sub I.2.11.), atteso che “il principio sancito dall'art. 346 c.p.c. … trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendosi appellato e appellante su un piano di parità – senza attribuirsi alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore – sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni in senso stretto) risolte in senso ad essi sfavorevole” (cfr. Cass. civ., 12/11/2007,
n. 23489]-, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello è poi da disattendersi, a ciò conseguendo la necessità di confermare la sentenza di prime cure.
V.- Il presente gravame verte, come detto (v. supra, sub I.
1.7. e sub I.2.1.), sull'azione di responsabilità sanitaria proposta dai figli ed eredi dello , deceduto in data Persona_1
16.03.2010, ore 12:30, presso il nosocomio di e rigettata in 1° grado in ragione del Pt_2
ravvisato difetto di nesso causale [“va escluso che la morte del paziente sia causalmente Pt_1 ricollegabile alla condotta dei convenuti” (cfr. pag. 20 della sentenza di prime cure)], emergendo dagli elementi in atti e dall'approfondimento peritale ivi espletato [cfr. spec.
C.T.U. depositata il 12.07.2018] che:
(1) “causa della morte” era “stata una gravissima sindrome epatorenale innescata da una epatite acuta fulminante alcol-indotta” - come accertato dagli ausiliari nominati in prime cure [pag. 27 della C.T.U. dei dott.ri e del 12.07.2018], nonché coerente, al Per_3 Per_4
contempo, con quanto già evidenziato dal dott. professionista incaricato Per_5
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dell'esame esterno e autoptico del cadavere [sia nella propria consulenza (“sindrome epatorenale”, “paziente con MOF”, “insufficienza epatica”, “insufficienza renale”: cfr. pagg.
6 e 13 dell'elaborato datato 9.06.2010), sia, soprattutto, nella propria audizione in sede penale
(cfr. pagg.
7-15 del verbale stenotipico del 13.09.2017)], con il referto della morte redatto presso il reparto di Rianimazione dell'Ospedale di [“MOF in paziente con sindrome Pt_2 epatorenale”] e con i complessivi dati ematochimici, anatomo-istologici e altresì ematici [cfr. pag. 21 della C.T.U. dei dott.ri e del 12.07.2018, nonché infra]; Per_3 Per_4
(2) alcuna diversa terapia, poi, avrebbe potuto concretamente evitare l'exitus, “non” sussistendo “effettive possibilità di salvezza” ed essendo “la grave sindrome epato-renale, di per sé, statisticamente parlando, essa stessa causa di esito infausto con altissima probabilità”, in quanto “gravissima e pressoché intrattabile”, risultando poi nel caso di specie le “condizioni cliniche” del paziente “pressoché ostative” alla possibilità di “trapianto epatico” [cfr. pagg. 27, 29, 51-52 e 57 della C.T.U. dei dott.ri e del Per_3 Per_4
12.07.2018];
(3) non sussistevano poi nel caso di specie neanche gli estremi della perdita di chance, considerando che “le possibili chance di sopravvivenza” risultavano “assai minime” e che le condizioni del paziente, come detto, erano “pressoché ostative” al trapianto epatico - “in assenza” del quale “l'epatite fulminante è correlata ad un altissimo tasso di mortalità” –, non avendo pertanto neanche il difetto di tempestiva diagnosi “determinato” ovvero anche solo “soltanto concorso a determinare” “l'esito fatale”, trovando quest'ultimo, in definitiva, “il suo diretto antecedente causale nella malattia, non altrimenti trattabile a livello terapeutico, in presenza di condizioni ostative al trapianto di fegato” [cfr. pagg. 20, 30 e 32 della C.T.U. dei dott.ri e del 12.07.2018, nonché pag. 20 della sentenza di 1° grado] e dunque Per_3 Per_4 dovendo essere “escluso”, come detto, “che la morte del paziente ” risultasse Pt_1
“causalmente ricollegabile alla condotta dei convenuti” [cfr. ancora pag. 20 della pronuncia di prime cure].
VI.- Avendo la parte appellante poi qui diffusamente contestato tali risultanze, nonché evidenziato la sussistenza di pareri tecnici difformi [come invero già segnalato in prime cure - con particolare riguardo all'elaborato del dott. , C.T.U. del G.I.P., del 30.09.2011-, ciò Per_6 altresì giustificando l'emissione di statuizione compensativa delle spese (cfr. pagg. 14 e 20
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della sentenza di 1° grado)] e altresì prodotto apposito elaborato di parte contestante, in parte qua, gli esiti raggiunti in prime cure [cfr. C.T.P. del Prof. del 15.06.2020 depositata Pt_15
sub all. C) all'appello], si è ravvisata l'opportunità di disporre, come pacificamente ammissibile anche in appello (cfr. Cass. n. 742/2023; Cass. n. 26709/2020; Cass. n.
5339/2015), un nuovo approfondimento peritale al fine di definitivamente dirimere, mediante opportuno ausilio tecnico, le complessive questioni sottese alla vertenza [cfr. provvedimento del 16.02.2024, comunicato il 19.02.2024].
VI.1.- Ciò detto, anche i periti in questa sede nominati, all'esito di approfondimento dal quale non v'è ragione alcuna di discostarsi [poiché scevro da vizi logici, fondato su premesse metodologiche ragionevoli e su passaggi argomentativi nitidamente illustrati e del tutto coerenti con le evidenze documentali in atti, nonché le cui chiare risultanze sono state
“integralmente” “conferma[te]” anche all'esito del contraddittorio c.d. tecnico ex art. 195
c.p.c., avendo il Collegio peritali motivatamente e puntualmente disatteso tutti i rilievi critici pervenuti (cfr. le
contro
-deduzioni dei C.T.U., da intendersi qui integralmente richiamate per relationem, alle pagg. 39-44 dell'elaborato dei dott.ri e del 25.09.2024)], Per_7 Per_8
hanno poi confermato e ribadito il “riscontro negativo del nesso causale tra le condotte sanitarie ed il decesso”, considerando che “il decesso del paziente ”, “causato da un Pt_1 quadro acuto di MOF in paziente con sindrome epato-renale” “innescata da una epatite acuta fulminante alcool-indotta”, risultava “non causalmente correlabile all'operato dei sanitari” e che “non” era altresì ravvisabile “alcun legame tra le possibilità perdute di sopravvivenza e le azioni terapeutiche effettuate” (cfr. pagg. 34, 38 e 44 della C.T.U. dei dott.ri e del 25.09.2024). Per_7 Per_8
VI.2.- Ciò detto e prendendo le mosse dall'evoluzione diacronica della vicenda sottesa, emerge pacificamente dai complessiva atti di causa che:
(A) in data 14.03.2010 (domenica), intorno alle ore 14:00, lo accusava forti Persona_1 dolori addominali” e pertanto contattava il 118, i cui operatori lo raggiungevano (intorno alle ore 14:10, ripartendo poi alle ore 14:50) presso la sua residenza a Varapodio (RC) e, a seguito di esame, indicavano, fra le lesioni e la sintomatologia riscontrate, “colica addominale in pz colecistectomizzato” e, come diagnosi, “colica addominale”, provvedendo a somministrargli alcuni farmaci (Sol Fisiologica 250cc + 2 fl Spasmex e 1/2 Zantac fl + 1/2 fl. e.v. in bolo) e
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altresì evidenziando che, “essendo migliorate le condizioni cliniche, il paziente rifiuta il trasporto per eventuale ricovero ospedaliero” [cfr. pagg. 6 e 32 della C.T.U. del 25.09.2024, nonché la scheda intervento del 118 delle ore 14:10 allegata sub 2 della 2° memoria attorea];
(B) sempre in data 14.03.2010, intorno alle ore 18:00, interveniva una nuova chiamata al 118,
i cui operatori (arrivati alle ore 18:27 e ripartiti alle ore 18:45), riscontrata nuovamente in capo allo Sgrò una “colica addominale (addome trattabile)”, provvedevano in tal caso al
“trasporto” del paziente mediante “ambulanza” al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Polistena
[cfr. pagg. 6 e 32 della C.T.U. del 25.09.2024, nonché la scheda intervento del 118 delle ore
18:27 allegata sub 3 della 2° memoria attorea];
(C) ivi giunti (P.S. di Polistena) venivano poi effettuati alcuni accertamenti ed esami (Rx diretta addome, Rx torace ed esami di laboratorio) e, una volta confermata la diagnosi di
“colica addominale in colecistectomizzato”, era eseguita terapia con antispastici + H2 antagonisti e, intorno alle ore 21:00, atteso che “a Polistena non c'era posto”, veniva disposto il “ricovero in chirurgia per coliche addominali” presso l' [cfr. pagg. Controparte_18
7 e 32 della C.T.U. del 25.09.2024, nonché scheda intervento 118, relazione del P.S. di
Polistena (con n. 6654 del Registro di P.S. e recante la “disposizione di ricovero” delle ore
“21,00”) e infine pagg. 7 e 12 dello stenotipico del 10.07.2014 (test. Franconeri)];
(D) una volta poi arrivato presso l'Ospedale di Gioia Tauro (sempre in data 14.03.2010, intorno alle ore 21:45), lo , previa accettazione di rito da parte del Medico di Persona_1
Guardia (dott. ), veniva ivi ricoverato nel reparto Chirurgia [giusta Controparte_19
disposizione di ricovero del Medico di P.S. e diagnosi di accettazione “colica addominale”] ove gli infermieri di turno (Ingegnere Salvatore e ne verificavano i parametri Persona_9
vitali e lo stato generale [non allarmante, tanto da non contattare i medici chirurghi in pronta disponibilità per quella notte (dalle ore 20:00 del 14.03.2010 alle ore 8:00 del 15.03.2010),
i.e. il dott. e, in caso di urgenza/emergenza, anche il dott. )] e nel Parte_6 Pt_11
quale il paziente, sottoposto a flebo con soluzione fisiologica (liquidi di mantenimento), trascorreva, fra il 14 e il 15 marzo 2010, una “notte tranquilla” [cfr. pagg. 7 e 32 della C.T.U. del 25.09.2024, nonché foglio di ricovero allegato alla 2° memoria istruttoria del dott.
del 6.11.2017, pag. 19, pen. cpv., della sentenza penale n. 16/2018, S.I.T. di CP_5
, infermiere, del 12.05.2010 e infine le deposizioni testimoniali dei predetti Persona_10
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Per_ infermieri Ingegnere e rese, rispettivamente, alle udienze dibattimentali del 10.07.2014
e del 18.05.2016 e riscontranti altresì la mancata allerta dei medici chirurghi in pronta disponibilità (v., e.g. e con riguardo al test. Ingegnere, pagg. 39-40 dello stenotipico del
10.07.2014 - “Ricorda se per caso fu contattato da voi il Dottor quella notte?”, Parte_6
“Da me personalmente e dalla mia collega che abbiamo fatto la notte no”, “Quindi non c'è stato nulla di rilevante durante quella notte?”, “Assolutamente no” -, nonché, e.g. e con riguardo alla test. Pepe, pag. 12 dello stenotipico - “perché lui era tranquillo, non ha avuto bisogno di niente, né di chiamare qualcuno, perché noi il medico notturno lo chiamiamo se
c'è bisogno”), confermando quanto riferito da tali medici (cfr., e.g., pag. 44 dello stenotipico dell'8.06.2015 – dott. - e pagg. 75-77 dello stenotipico del 6.06.2012 – dott. Parte_6 [...]
-, nonché relazione medica del dott. avente prot. n. 818 del Pt_11 Parte_6
12/02/2013 e allegata sub 2) alla memoria istruttoria di tale parte)];
(E) nella mattina del giorno successivo (15.03.2010), dopo il “prelievo alle sei, sei e mezza” da parte degli infermieri (nuovamente non riscontranti situazioni allarmanti, avendo il paziente “dormi[to] tranquillamente” e avendo persino “scherzato” “con” gli stessi infermieri) e verso le ore 7:00, sopraggiungevano a Gioia Tauro alcuni familiari dello
[...]
– fra cui il fratello, ” –, i quali sollecitavano le visite al loro Per_1 Persona_11
congiunto, il quale, per l'intera mattinata del 15.03.2010, veniva effettivamente visitato, più volte e anche collegialmente, da diversi medici (intorno alle ore 8:30 i dott.ri CP_6
e e intorno alle 9:30 il dott. ) nonché sottoposto sia a plurime Pt_5 Pt_11 CP_5 terapie (protettore gastrico, liquidi, fisiologica e antibiotico – “piperacillina”, “Nexium”,
“Clexan”), sia a molteplici esami (Visita cardiologica, Elettrocardiogramma, esami di laboratorio, nonché Ecografia Addome, dalla quale tuttavia emergeva solo un “pancreas”
“indenne”, una “milza regolare”, “non versamenti addominali”, nonché l'assenza di alcuna ostruzione e “litiasi” delle vie biliari), risultando il paziente “in buone condizioni, di colorito normale e che parlava normalmente”, nonché “stazionario e asintomatico” e non venendo pertanto “programmato nessun'altro esame diagnostico” “in attesa degli esami in corso” [cfr. pagg. 7, 26, 32, 35 e 43 della C.T.U. del 25.09.2024, nonché turni di servizio sub all. 5 della memoria istruttoria attorea;
capitoli 15), 30), 32), 33), 34), 36), 37), 44), 45) e 47) dell'articolato di prova attoreo;
verbale del 10.07.2014 (deposizione dott. Ingegnere, spec.
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pagg. 37-38 dello stenotipico); verbale del 12.12.2014 (deposizione dott. Tes_1
infermiere del turno di mattina - 7:00-14:00-, unitamente al );
[...] Testimone_2
verbale del 6.06.2012 (esame dott. spec. pag. 7 dello stenotipico) e infine referti CP_6 degli esami di laboratorio e dell'Ecografia Addome effettuate il 15.03.2010 (allegati alla nota dei C.C. di Gioia Tauro del 22.03.2010 avente nr. e prodotta sub all. 6 alla NumeroDiC_1
memoria istruttoria attorea)];
(F) intorno “alle ore 13:45” del 15.03.2010, tuttavia, “le condizioni del paziente” erano
“peggiorate improvvisamente” - “difficoltà” e “insufficienza respiratoria”, “comparsa di febbre”, “cianosi periferica”, “ipertermia”, “ipotensione”, “oligoanuria” - e pertanto, su disposizione dei medici (e in specie del dott. , di turno dalle 14:00, a seguito di Parte_6
passaggio di consegne e illustrazione del quadro clinico in atto da parte dell'ultimo medico intervenuto, i.e. il dott. ), era “attivata urgentemente una Consulenza Pt_11 rianimatoria” mediante il “dott. ” (anestetista rianimatore del reparto), con CP_20 esecuzione di “emogas” e “terapia farmacologica”, nonché di “ulteriore prelievo ematico di controllo” (dal quale emergevano elementi indicatori di “una necrosi epatica ingravescente”), venendo infine disposto, intorno alle ore 16:25 del 15.03.2010 e anche su suggerimento del predetto rianimatore (dott. ), il “trasferimento del paziente in un Reparto di Terapia CP_20 intensiva”, assente a Gioia Tauro, e dunque presso l'“U.O. Rianimazione Ospedale
Annunziata di Cosenza” [cfr. pagg. 7 e 32 della C.T.U. del 25.09.2024, nonché pag. 16 dello stenotipico del 10.05.2017 (test. – “sembrava un problema diciamo … come se ci CP_20 fosse una necrosi patica ingravescente”); pag. 49 dello stenotipico del 18.05.2016 (test.
Speranza – “Gioia Tauro ha un reparto di rianimazione?”, Dich. Speranza: “Non ce l'ha. No, non ce l'ha, non ce l'ha”); pag. 80 dello stenotipico del 10.07.2014 (test. Tornatora –
“l'ospedale di Gioia Tauro è dotato … di terapia intensiva?”, Dich. Tornatora: “No”), pag. 3 della relazione del P.S. di allegata sub 11 alla memoria istruttoria attorea (riportante Pt_2 altresì i termini del “peggioramento delle condizioni cliniche” intervenuto a Gioia Tauro e determinante il “trasferimento” a e infine relazione medica del dott. Pt_2 Parte_6
prot. n. 818 del 12/02/2013 (sub 2) alla memoria istruttoria di tale parte)];
(G) il paziente giungeva pertanto, mediante ambulanza medicalizzata e unitamente alla sua cartella clinica di Gioia Tauro [consegnata direttamente dal dott. al dott. Parte_6
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Morabito, medico del 118, in originale, atteso che l'unica fotocopiatrice presente in Ospedale non era nel frangente disponibile, trovandosi nella stanza della Direzione Sanitaria, chiusa nel pomeriggio], al predetto ospedale di nel pomeriggio del 15.03.2010, giungendo Pt_2
presso il P.S. di tale Ospedale verso le ore 18:33 (con diagnosi di “insufficienza respiratoria in paziente con colica addominale”) e venendo poi ricoverato presso il Reparto Rianimazione dell'Ospedale stesso intorno alle ore 18:35, risultando in tale frangente ancora “sveglio” e
“orientato”, pur se “cianotico” e in “tachiaritmia (130 bpm)”, nonché con “addome dolente alla palpazione”, “ipertermia”, “oligoanuria”; a fronte di ciò, gli venivano somministrati
“inotropi + antibiotici + ATIII + Vitamina K (+ Foy) + PFC (plasma fresco congelato)” e venivano eseguiti alcuni esami (“ECG”, “Rx torace” e “TC total body” – da cui pure in tal caso non emergeva alcuna “litiasi biliare”) [cfr. pagg. 7-8, 26, 32-33 e 43 della C.T.U. del
25.09.2024, nonché all. 7, 11 e 12 alla memoria istruttoria attorea, relazione medica del dott.
avente prot. n. 818 del 12/02/2013 e altresì pagg. 47-48 e 57 dello stenotipico Parte_6 dell'udienza del 18.06.2015 (Dich. : “La cartella clinica era in mio possesso e Parte_6
l'ho consegnata direttamente al dottor Morabito per portarla ai colleghi”, “ho consegnato la cartella al collega il quale ha preso in consegna l'ammalato ed è partito alla volta di
”, “ho consegnato l'originale … perché noi purtroppo nel pomeriggio non siamo Pt_2 dotati di fotocopiatore nel nostro reparto perché l'unico fotocopiatore è chiuso nella direzione sanitaria”), nonché pag. 26 dello stenotipico del 6.06.2012 e pag. 26 dello stenotipico del 14.09.2016 (Dich. NAPOLI: “in ospedale non abbiamo una fotocopiatrice, è in direzione sanitaria e di pomeriggio è chiusa, il dottor del turno montante di Parte_6 pomeriggio … ha consegnato la cartella in mano al dottor Morabito del 118”, “questa cartella ha seguito il paziente”)];
(H) circa mezz'ora dopo il ricovero al Reparto Rianimazione dell'Ospedale di Pt_2
intorno alle ore 19:00 del 15.03.2010, si constatava poi un nuovo “peggioramento del quadro generale” - “IOT + VAM2”, “comparsa marezzature arti inferiori”, “stato confusionale” - e alle ore 20:00 il paziente veniva pertanto “connesso al ventilatore”; nella notte fra il 15 e il 16 marzo del 2010 e nella mattinata del 16 marzo il paziente veniva poi sottoposto a terapia infusionale e a diversi esami e visite (e.g. esami ematochimici e una consulenza cardiologica), persistendo tuttavia “condizioni” “gravissime” (già alle ore 6:00 “anuria, ipotensione,
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estremità cianotiche”, poi alle 10:00 “ipotensione marcata”, “anuria” e “arti inferiori notevolmente marezzati”) fino ad un “ulteriore aggravamento delle condizioni” e all'“alterazione della funzionalità epato-renale” alle ore 11:30, “grave bradicardia” alle ore
12:00 e infine, non rispondendo alle manovre rianimatorie, decesso per MOF con sindrome epato-renale alle ore 12:30 del 16.03.2010 [cfr. pagg. 8 e 33 della C.T.U. del 25.09.2024, nonché all. 7, 11 e 12 alla memoria istruttoria attorea].
VI.3.- Tanto precisato in ordine alle essenziali coordinate fattuali della vicenda sottesa, occorre osservare che anche i periti in questa sede nominati hanno confermato, come già innanzi evidenziato [v. supra, sub VI.1.], il difetto di nesso causale, sottolineando in particolare che:
(1) “le condizioni del paziente” erano “precipitate” del tutto “improvvisamente” “verso le
13,45” del “15.03.2010” [cfr. pag. 30 della C.T.U. del 25.09.2024];
(2) anche a seguito di tale “improvviso” peggioramento [non preceduto, giova osservare, da alcuna condotta omissiva, essendo stato fino a quel momento il paziente costantemente monitorato e sottoposto a molteplici.
2.5. visite, terapie ed esami (v. supra, sub VI.2., punto
(E)], non era poi intervenuta alcuna omissione eziologicamente rilevante, avendo i sanitari invero provveduto, come “necessario”, all'“immediato trasferimento in un Reparto di Terapia intensiva” e a trattarlo “con l'adeguata terapia di supporto che il caso richiedeva” (risultando
“le decisioni assunte dai sanitari” del tutto “conformi alle buone pratiche accreditate dalle
Società Scientifiche e conformi alle Linee Guida”) e “non” essendo poi “possibile affermare”, neanche secondo lo standard di “probabilità civilmente rilevante”, “che qualsiasi altro diverso intervento tempestivo”, ove pur realizzabile [come qui invero da escludersi, considerando che “l'improvvisa e repentina evoluzione del quadro clinico” già di per sé
“non” “consenti[va]” “di effettuare altre indagini clinico-strumentali”], “avrebbe modificato il decorso clinico ed evitato il decesso del sig. ” [cfr. pagg. 34-37 della C.T.U. del Pt_1
25.09.2024];
(3) tale decesso, infatti e come già chiaramente accertato dai C.T.U. di prime cure [cfr. pag.
28 della C.T.U. dei dott.ri e del 12.07.2018] e qui nuovamente ribadito e Per_3 Per_4
confermato, derivava da “sindrome epato-renale innescata da una epatite acuta fulminante alcol-indotta”, e dunque una “patologia” di per sé connotata “da un altissimo tasso di
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mortalità”, a fronte della quale “l'unica speranza per la sopravvivenza”, costituita dall'“esecuzione di un trapianto epatico in urgenza”, era tuttavia qui “assolutamente non proponibile” [e ciò considerando “l'età del paziente”, l'“abuso di alcool” “e le gravi comorbilità cardiovascolari e polmonari presenti”, trattandosi di chiare e rilevanti
“controindicazioni al trapianto” (cfr. pag. 30 della C.T.U. del 25.09.2024) e “pressoché ostative” a quest'ultimo (v. supra, sub V., punto (B), nonché infra)];
(4) l'evento non derivava pertanto da eventuali condotte omissive e negligenti dei sanitari, bensì da una patologia con elevatissima mortalità e a fronte della quale “l'unica speranza per la sopravvivenza” era nel caso di specie tuttavia “assolutamente non proponibile” [cfr. ancora pag. 30 della C.T.U. del 25.09.2024], “non” sussistendo, pertanto, “alcun legame tra le possibilità perdute di sopravvivenza e le azioni terapeutiche effettuate”, “non” essendo
“possibile affermare” “che qualsiasi altro diverso intervento tempestivo avrebbe modificato il decorso clinico ed evitato il decesso del sig. ” e risultando “il decesso del paziente Pt_1
”, in definitiva, “non causalmente correlabile all'operato dei sanitari” [cfr. pagg. 34, 37 Pt_1
e 38 della C.T.U. del 25.09.2024].
VII.- Né può ritenersi che depongano in senso contrario alla pacifica decisività di quanto precede (e in particolare a quanto pacificamente e chiaramente accertato da entrambi i Collegi peritali nominati nei due gradi di giudizio – v. supra, sub V., sub VI.
1. e sub VI.4.) le contrarie argomentazioni complessivamente sviluppate dalla parte appellante, la quale ha in particolare dedotto che:
(A) la ricostruzione fattuale risultava irrimediabilmente inficiata dallo smarrimento della cartella clinica di Gioia Tauro, con carenza documentale non aliunde superabile e viziante le complessive risultanze raggiunte, comportando un'inversione dell'onere probatorio - potendosi “ragionevolmente sostenere”, “in assenza di prove documentali”, che “le sue condizioni si siano aggravate al punto da portarlo alla morte” già “durante la notte” fra il 14
e il 15 marzo 2010 “ed il mattino successivo” [cfr. pag. 17 dell'atto di gravame, nonché pagg.
7-8 della conclusionale d'appello e pag. 2 della memoria di replica in appello della parte impugnante];
(B) “antecedente logico scientifico” della sindrome epato-renale determinante il decesso non era poi l'epatite acuta fulminante, ma una “colangite acuta”, il cui “riconoscimento precoce”,
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in uno al tempestivo “drenaggio delle vie biliari” e “trasferimento dall'ospedale di Gioia
Tauro ad un centro più avanzato”, “sicuramente” “avrebbero dato al paziente più chance di sopravvivenza” [cfr. atto di gravame, nonché pagg. 11 e 17, punto 4), della conclusionale d'appello della parte impugnante, pag. 8 della C.T.P. del 15.06.2020 e pagg.
8-9 delle deduzioni alla C.T.U., datate 2.09.2024, del medesimo C.T.P. (Prof. ]; Pt_15
(C) la condizione di “forte bevitore” dello Sgrò, ritenuta ostativa alla possibilità di compimento e utile riuscita del trapianto epatico, non emergeva affatto ex actis [cfr. pagg. 13-
14 della conclusionale d'appello della parte impugnante];
(D) la corretta diagnosi (colangite) era nel caso di specie non solo possibile, ma altresì concretamente attuabile alla luce delle condizioni specifiche e della storia clinica del paziente
[cfr., da ultimo, pagg. 15-16 della conclusionale d'appello della parte impugnante];
(E) il comportamento alternativo dovuto e qui omesso (diagnosi e trattamento della colangite), oltre che attuabile, era altresì doveroso ed esigibile, non rilevando in senso contrario neanche le carenze della struttura ospedaliera, poiché inidonee a integrare prova liberatoria ex art 1218 c.c. [v. controdeduzioni alla bozza peritale nonché pagg. 17-19 della conclusionale d'appello e pag. 3 della memoria di replica in appello della parte impugnante].
Tali contestazioni risultano tuttavia da globalmente disattendere per le ragioni qui di seguito esposte [v. infra, sub VII.1.-VII.4.4.].
VII.1.- Muovendo, in specie, dalla censura fondata sulla mancanza della cartella clinica dell' [v. supra, sub VII., punto (A)], fermo e pacifico che si tratta di Controparte_18
“assenza” non già integrale, ma solo “parziale” [come evidenziato dalla stessa appellante (cfr. pag. 2, 4° cpv., dei rilievi dell'appellante alla bozza di C.T.U. del 5.09.2024), constatato dai periti (cfr., ex aliis, pag. 2, nota 1, dell'integrazione dei C.T.U. del 1° grado dell'8.11.2018) ed emergente per tabulas (attesa la presenza in atti, e.g., del frontespizio con la diagnosi di
“colica addominale”, della “disposizione di ricovero” firmata dal medico di Pronto Soccorso, del referto dell'ecografia addominale, degli esiti degli esami svolti a partire dalle 8:13)], è del tutto evidente che nel caso di specie non ricorrano gli estremi per far da ciò derivare alcuna
“prova presuntiva del nesso causale”.
E ciò considerando che nel caso di specie tale (solo parziale) assenza:
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(1) non risulta legata ad alcuna omissione o negligenza dei sanitari, bensì a un'evenienza successiva e a essi del tutto estranea, e in particolare a smarrimento intervenuto a seguito del sequestro operato dalla P.G. su disposizione della Procura e altresì a seguito dei passaggi, per competenze, fra le Procure di Cosenza e di MI, come incontroverso tra le parti e altresì desumibile da quanto complessivamente emergente in atti, sia per tabulas [cfr. gli atti dei due
Uffici di Procura, fra cui il verbale di sottoposizione a sequestro della cartella del 18.03.2010 da parte dei C.C. di – ivi trovandosi la cartella originale di Gioia Tauro, che aveva Pt_2
“seguito il paziente” nel corso del trasferimento a nel pomeriggio del 15.03.2010 [v. Pt_2
supra, sub VI.2., punto (G) - e la nota di trasmissione degli atti, per competenza e ai sensi dell'art. 54 c.p.p., dalla Procura di Cosenza a quella di MI (nota datata 11.06.2010 e allegata alla 3° memoria istruttoria del dott. nonché pagg.
1-2 delle “osservazioni” CP_6 delle parti al “verbale di apertura di esercizio di C.T.U.” del 15.04.2011 (verbale accluso all'elaborato del dott. del 30.09.2011 e nel quale si precisa che la cartella de qua, già Per_6 presente e trasmessa “da parte della Procura di Cosenza” “alla Procura di MI”, era solo in seguito divenuta “irreperibile”)], sia sulla scorta delle dichiarazioni rese in sede penale [e in particolare da quanto riferito tanto dal (cfr. pagg. 34-45 dello stenotipico del CP_21
28.04.2014), quanto dal dott. (cfr. verbali del 18.10.2011, spec. pagg. 67-79 dello Per_6
stenotipico, e del 29.11.2017, spec. pagg. 16-17 dello stenotipico)], essendo pacifico che in un tal caso, risultando anche “i medici” “a loro volta” “pregiudicati dalla impossibilità di documentare le attività svolte e regolarmente annotate sulla cartella clinica” il cui smarrimento dipende da terzi, “la violazione dell'obbligo di conservazione non può riverberarsi direttamente sul medico determinando una inversione dell'onere probatorio”, non derivando affatto da una “difettosa tenuta”, da “irregolarità ed omissioni” ovvero da una qualche loro “incompletezza” nella predisposizione della cartella [al contrario dei casi esaminati nella giurisprudenza qui invocata (cfr. Cass. civ., 19/07/2018, n. 19190; Cass. civ.,
13/07/2018, n. 18567; Cass. civ., 21/11/2017, n. 27561; Cass. civ., 31/03/2016, n. 6209; Cass. civ., 12/06/2015, n. 12218; Cass. civ., 27/04/2010, n. 10060; Cass. civ., 5/07/2004, n. 12273;
Cass. civ., 13/09/2000, n. 12103, nonché, fra le sentenze richiamate dagli attori già in prime cure, Cass. civ., 26/01/2010, n. 1538; Cass. civ., 18/09/2009, n. 20101; Cass. civ., Sez. un.,
11/01/2008, n. 577; Cass. civ., 21/07/2003, n. 11316)], non sussistendo nel caso di specie
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alcuna colpevole “irregolarità” o “incompletezza” e dunque radicalmente difettando proprio l'imprescindibile “presupposto” “affinché operi la prova presuntiva del nesso causale a sfavore del medico” [cfr., ex multis, Cass. n. 19190/2018, cit.; Cass. n. 10060/2010, cit.; Cass.
n. 1538/2010, cit.];
(2) non può inoltre ritenersi ex se dirimente, essendo invero pacifico che “l'incompletezza della cartella”, pur ove imputabile al sanitario (e dunque diversamente dal caso di specie - v. supra, sub (1)), può in ogni caso rilevare “ai fini del decidere” “non in modo automatico”, ma solo se: (a) ciò determini una vera e propria “impossibilità” di accertamento del nesso eziologico e, al contempo, (b) risulti comunque dimostrata una qualche specifica “condotta” del “medico”, non riportata in cartella e tuttavia di cui si sia accertata l'effettiva realizzazione,
“astrattamente idonea a causare il danno” (cfr., ex multis, Cass. n. 19190/2018, cit.; Cass. n.
27561/2017, cit.; Cass. n. 6209/2016, cit.; Cass. n. 12218/2015, cit.; Cass. n. 10060/2010, cit.;
Cass. n. 1538/2010, cit.; Cass. n. 20101/2009, cit.; Cass., Sez. un., n. 577/2008, cit.; Cass. n.
12273/2004, cit.; Cass. n. 11316/2003, cit.; Cass. n. 12103/2000, cit.), e dunque condizioni entrambe qui da escludersi, considerando il pacifico difetto sia dell'impossibilità sub (a)
[atteso che tutti i tecnici intervenuti (tanto i Collegi peritali nei due gradi, quanto i diversi tecnici di parte, ivi compresi quelli attorei e della parte appellante), al di là della diversità delle valutazioni finali, hanno in ogni caso avuto modo di compiutamente ricostruire la vicenda sottesa, esprimendosi, in termini chiari e specifici, sulle ragioni del decesso [non ricorrendo pertanto alcuna insuperabile “impossibilità” di accertamento a tal proposito], sia della “condotta astrattamente idonea a causare il danno” sub (b) [né dimostrata dalle parti istanti, né comunque ravvisabile, considerando “il riscontro negativo del nesso causale tra le condotte sanitarie ed il decesso” e l'impossibilità di “affermare” “che qualsiasi altro diverso intervento tempestivo avrebbe modificato il decorso clinico ed evitato il decesso del sig.
” (cfr. pagg. 37 e 38 della C.T.U. dei dott.ri e del 25.09.2024)]; Pt_1 Per_7 Per_8
(3) non può ritenersi, infine, insuperabile, risultando le condizioni del paziente [dimostrabili con ogni mezzo (cfr. Cass. n. 27561/2017, cit.)], al di là di tale (parziale) assenza della cartella [non imputabile, come detto, ai sanitari (v. supra, sub (1)), né ex se dirimente “ai fini del decidere” (v. supra, sub (2))], in ogni caso qui compiutamente ricostruibili;
e ciò sulla
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scorta di quanto globalmente emergente, al contempo (cfr. pagg. 11-13 della sentenza di prime cure):
(a) sia dagli ulteriori documenti, anche sanitari, comunque presenti in atti [come qui menzionati (v. supra, sub VI.2., punti (D)-(G)) e diversi dei quali altresì richiamati alle pagg.
12-13 della pronuncia di 1° grado];
(b) sia dalle dichiarazioni raccolte nel corso del dibattimento penale [considerando, in particolare e a prescindere dai soggetti sentiti ex art. 210 c.p.p. ovvero dagli imputati (questi ultimi effettivamente esonerati, pur solo con riferimento alla propria responsabilità, dall'obbligo di verità - nemo tenetur se detegere), quanto riferito dai diversi testi
(strettamente vincolati, invece, a un siffatto obbligo, rigoroso e anche penalmente sanzionato) ivi esaminati e che hanno tutti concordemente esposto che “durante la notte il paziente e[ra] stato tranquillo”, “era tranquillo”, “non” aveva “avuto bisogno di niente”, “dormiva tranquillo”, non si era “assolutamente” “lamentato dei dolori”, “non” avvenendo, “durante quella notte”, “assolutamente” “nulla di rilevante” e avendo “la mattina” successiva lo stesso paziente, anche in occasione del “prelievo alle sei, sei e mezza”, interloquito e persino
“scherzato” con gli infermieri, risultando “collaborativo” e “vigile”, essendo stato poi visitato dai dottori “Capo, , e già “verso le otto e mezza o nove” e poi Pt_11 CP_5 CP_6 sottoposto, su loro indicazione, a diversi “esami” - “ECG”, “consulenza cardiologica”,
“diretta addome”, “ecografia addome” e “torace”-, venendo anche in seguito poi costantemente “monitorato”, avendo solo “la pressione” un po' “bassina”, ma risultando
“tranquillo” e non accusando particolari “dolori” (cfr. pagg. 34, 37, 40, 53-54, 57 e 83-84 dello stenotipico del 10.07.2014 - test. Ingegnere, , -, pag. 14 dello stenotipico Tes_2 Per_12 del 12.12.2014 – test. – e infine pagg. 12, 16 e 25 dello stenotipico del 18.05.2016 Tes_1
– test. Pepe)];
(c) sia, infine e soprattutto, dello stesso capitolato attoreo [senz'altro utilizzabile per i riferimenti a specifiche circostanze fattuali (e non già a valutazioni diagnostiche o apprezzamenti medico-legali – cfr. pag. 15 dell'atto di appello -, in alcun modo demandabili al teste) dedotte dalle parti attrici e dunque da esse pacificamente non contestate
(richiedendone esse stesse la prova), nonché chiaramente idonee, per l'effetto, a essere poste a fondamento della decisione (in quanto, in difetto di contestazione, “l'esigenza probatoria non
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sorge”, non rientrando la circostanza, ex art. 115, comma I, ult. parte, c.p.c., fra quelle da dimostrarsi, “non essendovi bisogno di provare il fatto non contestato”: v. Cass. civ.,
16/06/2022, n. 19481; Cass. civ., 3/12/2020, n. 27624; Cass. civ., 10/11/2010 n. 22837)], chiaramente emergendo dallo stesso capitolato attoreo che il paziente: (i) non fosse stato affatto “abbandonato”, ma, al contrario, a più riprese sottoposto a visite ed esami [attesi i diversi “medici” “presenti in reparto” e pacificamente intervenuti “più volte” per “visitare” il paziente “dalle ore 07:00 alle ore 09:00 del 15.3.2010”, costantemente susseguendosi, in definitiva, per l'intero “arco temporale 07:00 – 15:00 del 15.3.2010” e anche “alle ore 15:00 circa”, venendo “trasferito” “all' di ” solo “dopo” tale ultima “visita” – cfr. CP_18 Pt_2
cap. 32), 33), 34), 36), 37), 38), 40), 45) e 47) del capitolato di prova attoreo] e (ii) non si trovasse in condizioni allarmanti [avendo gli stessi attori indicato che “le condizioni e
l'aspetto fisico del sig. erano buone” sia all'arrivo in ospedale (ore 21:45 del Persona_1
14.03.2010), sia la mattina successiva, tanto alle ore 7:00 del 15.03.2010 (momento nel quale le sue condizioni “erano buone, il colorito della pelle era normale e parlava tranquillamente”), quanto alle ore 12:00, sempre del 15.03.2010 (frangente nel quale era ancora “in buone condizioni, di colorito normale e che parlava normalmente”) – cfr. cap. 8),
30) e 44) del capitolato di prova attoreo], da ciò evidentemente conseguendo che, a fronte di paziente “in buone condizioni” fino alla tarda mattinata del 15 marzo 2010 e peggiorato, improvvisamente, solo in seguito [come del resto evidenziato non solo dai C.T.U. di entrambi i gradi (risultando le condizioni cliniche, prima “non” “critiche”, “precipitate” solo alle 13:45 del 15.03.2010 – cfr. pagg. 24 e 28 della C.T.U. dei dott.ri e del 12.07.2018, Per_3 Per_4
nonché pagg. 7, 30, 32 e 44 della C.T.U. dei dott.ri e del 25.09.2024) e da Per_7 Per_8
tutti gli operatori intervenuti (ivi compreso, giova precisare, il dott. avendo anche CP_6 quest'ultimo evidenziato che per tutta “la mattina di lunedì 15/03/2010” “il paziente” era solo
“modicamente febbrile”, avendo una “febbricola” da “37 e mezzo”, e “non presentava segni di particolare criticità” – cfr. pag. 18 dello stenotipico del 6.06.2012, dich. e pagg. CP_6
2-4 della “relazione medica Dr. rif. Prot. N° 567/D.S.O.G. di Gioia Tauro del CP_6
31/01/2013”), bensì dallo stesso C.T.P. della parte appellante (“esito infausto rapidissimo”,
“andamento molto precipitoso”, “un così rapido peggioramento del quadro clinico”: cfr. pagg.
5-6 della C.T.P. del Prof. del 15.06.2020) e dagli stessi attori (cfr. cap. 8), Pt_15
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30) e 44) del capitolato attoreo)], non si può ritenere che l'aggravamento poi culminato con il decesso risultasse già intervenuto durante la notte fra il 14 e il 15 marzo 2010 ovvero nella prima parte del mattino successivo [v. supra, sub VII., punto (A)].
VII.2.- Venendo poi al 2° profilo di contestazione, e dunque alla prospettata riconducibilità della sindrome epato-renale poi comportante il decesso non già a un'epatite acuta fulminante, bensì a una colangite acuta [v. supra, sub VII., punto (B)], anch'esso risulta da disattendere.
VII.2.1.- Muovendo, a tal riguardo, dalla C.T.U. da ultimo espletata [cfr. elaborato dei dott.ri e del 25.09.2024], occorre osservare che anche il Collegio peritale in Per_7 Per_8
questa sede incaricato ha chiaramente e nettamente escluso tale ricostruzione, sottolineando che “il quadro clinico del paziente non ha mai presentato la classica triade di Charcot patognonomica di una Colangite acuta” (“dolore ipocondrio destro”, “ittero intenso” – i.e.
“colorazione giallastra di cute e sclere” - e “febbre con brividi”), “né il quadro degli esami di laboratorio orienta in tal caso”, deponendo invece i complessivi valori riscontrati - e in particolare “l'incremento delle transaminasi con GOT>GPT”, “l'innalzamento della yGT” e al contempo “il valore normale della fosfatasi alcalina” - per “un danno epatocellulare da agenti tossici” e per “una epatopatia non ostruttiva”, da tutto ciò chiaramente emergendo che la sindrome epato-renale risultava “innescata da una epatite acuta fulminante” e non già da una (asserita) colangite acuta [cfr. pagg. 30 e 42 della C.T.U. del 25.09.2024].
VII.2.2.- In senso analogo, del resto, si erano già espressi tanto i C.T.U. nominati in 1° grado
[anch'essi specificamente evidenziando, sulla scorta delle ragioni tecniche ivi riportate, che la
“sindrome epatorenale” era stata “innescata da una epatite acuta fulminante” e che “non è proponibile riferire il decesso del sig. ad uno shock settico da colangite Persona_1 acuta” (cfr. pag. 27 della C.T.U. dei dott.ri e del 12.07.2018)], quanto il dott. Per_3 Per_4
incaricato dell'esame esterno e autoptico [cfr. relazione, in atti, del 9.06.2010] Per_5 esaminato all'udienza del 13.09.2017 [Dich. “noi abbiamo … un quadro infettivo Per_5
che si è diffuso e che ha determinato una condizione di shock settico e di decesso, perché non può essere … inquadrato come colangite, perché è un'infiammazione esclusivamente delle vie biliari …, mentre qui ci troviamo di fronte a una condizione diversa”; “… Lei non ha riscontrato colangite acuta, è corretto?”, Dich. Cavalcanti: “E' corretto, io non ho riscontrato segni infiammatori, né di pus della via biliare”; Dich. “La colangite Per_5
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… è una condizione di infiammazione ed infezione delle vie biliari, che nel caso specifico non abbiamo riscontrato … non ho trovato nella bile pus”, né “segni di una infezione a livello delle vie biliari”; “Quindi, all'esito di questo suo percorso di indagine, Lei ha ritenuto di trovare elementi di certezza che ponessero eventualmente una indicazione di morte per colangite acuta?”, Dich. Cavalcanti: “No, per colangite acuta no” (cfr. pagg.
8-10 dello stenotipico del 13.09.2017)].
VII.2.3.- Né le chiare evidenze che precedono, come ribadite dall'autore dell'autopsia e da entrambi i Collegi peritali nominati nei due gradi di giudizio [v. supra, sub VII.2.1.-VII.2.2.], possano ritenersi sovvertibili sulla base di quanto esposto dai professionisti , Per_6
e pronunciatisi invece per la colangite. Per_13 Pt_15
E infatti, al di là delle valutazioni rese dai dott.ri e – valutazioni invero Per_6 Per_13 incentrate, più che sull'evento hic et nunc e sulle peculiarità di quest'ultimo, sulla pregressa
“storia clinica” del paziente e su un precedente ricovero, a Rozzano, del febbraio 2009 (cfr. pag. 13, 2° cpv., dell'elaborato del dott. , nonché pagg. 17, 26, 29, 45 e 50-51 del Per_6 verbale dell'udienza del 15.03.2017 - esame del dott. – e altresì pagg. 7, 31 e 55 Per_13 del verbale dell'udienza del 29.11.2017 – esame del dott. ), nonché già diffusamente Per_6
scrutinate e motivatamente e condivisibilmente superate, in virtù dei chiari elementi di segno contrario, tanto nel precedente grado di giudizio [cfr. spec. pagg. 13-19, punto 3.2., della sentenza appellata], quanto in sede penale [ove, una volta esaminati anche tali due professionisti (sentiti, rispettivamente, in data 15.03.2017 – - e in data 29.11.2017 Per_13
- ), si è poi concluso che “non vi sono elementi sufficienti a ritenere che la morte dello Per_6
Sgrò sia da imputare ad una originaria colangite acuta” (cfr. pag. 23, 2° cpv., della sentenza n. 16/2018 del Tribunale di MI)] –, non dirimenti possono ritenersi neanche le considerazioni espresse dal C.T.P. della parte appellante nominato in questo grado (Prof.
. Pt_15
VII.2.4.- E infatti, fermo e pacifico che la C.T.P. è “una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico” “priva” di “valore probatorio” [da ciò conseguendo, del resto, la sua ammissibilità anche in appello (v. supra, sub III.3., punto (B))] e “che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzare e confutare quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con il contenuto della stessa e conformi al parere
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del proprio consulente” [cfr., ex multis, Cass. civ., 28/02/2025, n. 5362; Cass. civ.,
15/02/2022, n. 4933; Cass. civ., 9/04/2021, n. 9483; Cass. civ., 24/08/2017, n. 20347; Cass. civ., Sez. un., 3/06/2013, n. 13902; Cass. civ., 8/01/2013, n. 259; Cass. civ., 26/09/2006, n.
20821; Cass. civ., 6/05/2002, n. 6432; Cass. civ., 18/04/2001, n. 5687; Cass. civ., 23/05/1998,
n. 5151], occorre in ogni caso osservare che il C.T.P. da ultimo menzionato (Prof. Pt_15 ha in particolare sostenuto che la predetta colangite acuta, pur se “nel caso in questione” non chiaramente desumibile dalla “sintomatologia” del paziente [poiché “sfumata e poco caratteristica” (cfr. pag. 8 della C.T.P. del Prof. del 15.06.2020) – difettando, Pt_15
pertanto e anche secondo il C.T.P., i suoi elementi caratterizzanti (triade di Per_14
innalzamento della fosfatasi alcalina, pus nelle vie biliari)], emergerebbe dall'“alterazione della bilirubina e transaminasi”, dal “dolore addominale” e infine dalle “due” “calcolosi del coledoco”, con esame “in sede autoptica” da parte “del Dr. a suo avviso coerente Per_5 con la predetta “colangite acuta” (cfr. ancora pag. 8 della C.T.P. del Prof. del Pt_15
15.06.2020, nonché pagg. 5 e 10 delle deduzioni alla bozza peritale del medesimo C.T.P. datate 2.09.2024).
VII.2.5.- E tuttavia, in senso chiaramente contrario a quanto precede occorre osservare quanto segue rispetto sia al dolore addominale e all'alterazione della bilirubina e transaminasi
[v. infra, sub VII.2.5.1.], sia alle due calcolosi nel coledoco [v. infra, sub VII.2.5.2.], sia, infine, all'autopsia del dott. [v. infra, sub VII.2.5.3.]. Per_5
VII.2.5.1.- Quanto al primo profilo, non v'è dubbio che né il “dolore addominale”, né
l'“alterazione della” risultano indici tipici, specifici e peculiarmente caratterizzanti la sola colangite acuta;
e ciò considerando che:
(i) il predetto dolore addominale è ovviamente ravvisabile in plurime patologie, pur inter se distantibus, e qui comunque non era stato specificamente riscontrato nel paziente [cfr. ancora, oltre alle plurime e convergenti dichiarazioni testimoniali raccolte in sede penale (“era un paziente che non era … non stava male”; “sono andato un due volte, il paziente era tranquillo
… non era sofferente … gli ho chiesto … se aveva dolori e mi ha detto di no”; “Senta, durante la notte il signor si è lamentato dei dolori?”, “Assolutamente no, assolutamente no”: v., Pt_1
ex aliis, pag. 14 dello stenotipico del 12.12.2014, test. nonché pagg. 37 e 57 dello Tes_1
stenotipico del 10.07.2014, test. Ingegnere e ), lo stesso capitolato attoreo, privo di Tes_2
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riferimenti a un tale dolore e più volte invece menzionante le “buone condizioni” del soggetto
(v., e.g., i cap. 8), 24), 30) e 44) della memoria istruttoria attorea)];
(ii) anche nell'“epatite acuta” vi è un innalzamento delle “transaminasi” (essendovi, in particolare, un “incremento delle transaminasi” “con GOT> GPT”, e dunque con
“transaminasi … Aspartato Amino Transferasi (GOT o AST) che aumentano precocemente nella fase prodromica”) nonché un'“iperbilirubinemia … di entità variabile” [cfr. pagg. 18-
19 della C.T.U. dei dott.ri e del 25.09.2024] e che invero proprio Per_7 Per_8
“l'innalzamento della bilirubina diretta in maniera progressiva” “è espressione” “di necrosi epatocellulare acuta”, mentre “l'innalzamento delle transaminasi e soprattutto l'alto rapporto AST:ALT” “è espressione” “di danno epatocellulare da agenti tossici come per alcool” [cfr., anche per i puntuali riferimenti alla pertinente letteratura specialistica, pag. 6 della C.T.P. del dott. (prodotta in prime cure e già evidenziante, ben prima della Per_15
C.T.U. di prime cure – luglio 2018 - e sulla scorta del complesso dei “dati clinici, ematochimici e anatomo-istologici”, che il decesso era dipeso da “epatite acuta fulminante”– cfr. pag. 7 della C.T.P. risalente invece al 2011)]; Per_15
(iii) anche secondo i tecnici espressisi in favore della colangite (dott. e ), Per_6 Per_13
del resto, tali elementi, di per sé soli, non deponevano in maniera decisiva per quest'ultima
[“Questi dati … avrebbero potuto, già di per sé, essere indicato[ri] specifici di una presunta colangite?”, Dich. Borello: “No, questo no”, “… quei dati di per sé, da sé stessi, non potevano indurre a ritenere a una colangite”, Dich. Borello: “No”; “… Ma lo stesso aumento della bilirubina totale potrebbe essere sintomo di un altro tipo di malattia?”, Dich.
Addirizzito: “Certo, certo” (cfr. pagg. 32 e 37 del verbale del 29.11.2017 – esame dott.
– e pag. 50 del verbale del 15.03.2017 – esame dott. )]; Per_6 Per_13
(iv) al di là di tali dati (non dirimenti, né ex se indicativi di colangite), nel caso di specie il concreto “quadro clinico del paziente” - “caratterizzato” da “notevole … incremento delle
GOT>GPT” e da aumento della “yGT”, nonché da “fosfatasi alcalina” invece “normale” – era senz'altro incompatibile con la colangite e invece “espressione di epatopatie tossiche tra cui quella alcolica in particolare” [cfr. pag. 26 della C.T.U. dei dott.ri e Per_7 Per_8
del 25.09.2024; v. anche, con plurimi riferimenti alla letteratura di riferimento, pagg. 17-18 della C.T.P. del dott. del 3.01.2012 e pagg. 19-20 della C.T.P. del dott. del Per_16 Per_17
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23.12.2011 (entrambi sottolineando come proprio l'anomala e rilevante “elevazione” della
“fosfatasi alcalina”, invece qui “normale”, sia “l'indice principe di patologia colestatica” e in specie di “colangite”), nonché pag. 6 della C.T.P. del dott. (ribadendo che il “livello Per_15 normale” di “fosfatasi alcalina” chiaramente “indica che l'epatopatia non è di origine ostruttiva”, essendo l'innalzamento di tale enzima invero “il marker specifico di ostruzione biliare”) – innalzamento del tutto trascurato sia dal dott. , sia dal dott. , Per_6 Per_13 espressisi per la colangite senza però puntualmente esaminare tale marker specifico (“… Lei ha preso in considerazione … tutta una serie di analisi, tra cui non trovo la fosfatasi alcalina,
è vero?”, Dich. Borello: “Sì … Sì, Sì, perfetto”, “Ritrovo tutta una serie di analisi, ma non trovo la fosfatasi alcalina, è vero?”, Dich. Borello: “Sì”, “Il valore della fosfatasi alcalina era costante”, Dich. Borello: “Sì”; “Perché non ha mai parlato della fosfatasi alcalina?”, Dich.
Addirizzito: “E perché devo parlare …?”; “Quindi non ha attribuito nessun significato, nessun valore diagnostico alla predetta fosfatasi?”, Dich. Addirizzito: “Per me non … non … non mi interessa in questo caso”: cfr. pagg. 24 e 33 del verbale del 29.11.2017 – esame dott.
- e pagg. 28-29 dello stenotipico del 15.03.2017 – esame dott. )]. Per_6 Per_13
VII.2.5.2.- Quanto poi al secondo aspetto, e dunque ai due calcoli ravvisati in sede di
“riscontro necroscopico”, poi, è pacifico che essi “non erano responsabili di un quadro effettivo di ostruzione della via biliare” [cfr. pag. 26 della C.T.U. dei dott.ri e Per_7
del 25.09.2024], e dunque di una colangite [infiammazione interessante, come Per_8 pacifico ed evidenziato anche dal C.T.P. della parte appellante, proprio le “vie biliari” (cfr. pag. 7 della C.T.P. del Prof. del 15.06.2020)]. Pt_15
La via biliare, infatti, non risultava qui ostruita (né dai predetti calcoli – in difetto di
“dimostrazione che i calcoli stessi occludessero completamente la via biliare, impedendo il deflusso della bile”: cfr. pag. 24 della C.T.P. del dott. -, né aliunde), ma solo Per_16
“lievemente dilatata” (trattandosi di mera “dilatazione fisiologica” dell'area, anche perché
“già sottoposta a diverse manovre endoscopiche”, trattandosi di “soggetto con pregressa colecistectomia”: cfr. pag. 26 della C.T.U. dei dott.ri e del 25.09.2024), Per_7 Per_8 non avendo, poi, “nessuna tra le indagini strumentali effettuate”– “Ecografia Addome e TAC
Addome completo senza e con mdc” - “rilevato la presenza di” alcuna “litiasi biliare” [cfr. pag. 26 della C.T.U. dei dott.ri e del 25.09.2024 (alla luce degli esiti degli Per_7 Per_8
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esami svolti in due “strutture diverse”, i.e. “Gioia Tauro” e ”), nonché pagg. 34 e 41 Pt_2 del verbale d'udienza dibattimentale del 13.09.2017 (Dich. : “la TAC … non mette in Per_16
evidenza nulla che possa far pensare a un fatto colangitico …, non mette in evidenza la litiasi”; Dich. : “la TAC con mezzo di contrasto … ha escluso patologie a carico delle Per_17 vie biliari”)], risultando infine pacifico il “mancato riscontro”, fin dall'“esame autoptico”, tanto di alcuna “flogosi” (i.e. risposta infiammatoria) quanto “di pus” nelle “vie biliari” [cfr. pagg. 26-27 della C.T.U. dei dott.ri e del 25.09.2024, nonché le specifiche Per_7 Per_8
dichiarazioni rese dal dott. già autore dell'autopsia (“La colangite … è una Per_5
condizione di infiammazione ed infezione delle vie biliari, che nel caso specifico non abbiamo riscontrato … non ho trovato nella bile pus”, né “segni di una infezione a livello delle vie biliari”: pag. 10 del verbale dibattimentale del 13.09.2017)].
VII.2.5.3.- Neanche l'esame autoptico, infine, può ritenersi tale da “avallare” la prospettata colangite acuta (come pur sostenuto dal dott. : cfr. pagg. 26-27 dello stenotipico del Per_6
29.11.2017) – ivi emergendo, al contrario e oltre al predetto difetto di pus e di alcun segno di infezione nelle vie biliari, ulteriori elementi del tutto incompatibili con tale patologia [a fronte della quale, in specie, “si sarebbero dovuti ragionevolmente riscontrare” “ascessi purulenti sia epatici che delle vie biliari”, nonché “nei tessuti viciniori”, qui invece pacificamente “assenti” (cfr. pag. 7 della C.T.P. del dott. , essendo stati ravvisati, Per_15 invece, “focolai di necrosi ascessualizzata” (cfr. pag. 14 dell'esame autoptico) del tutto coerenti con “una epatite acuta” (cfr. pag. 17, 1° cpv., della C.T.P. del dott. ) e non Per_16
già con la colangite], del resto a più riprese negata, ex aliis, proprio dal medico (dott.
autore dell'autopsia [“No, per colangite acuta no”, “non può essere diciamo Per_5 inquadrato come colangite … qui ci troviamo di fronte a una condizione diversa”, “Lei non ha riscontrato colangite acuta, è corretto?”, “E' corretto” (v. supra, sub VII.2.2., nonché ancora Dich. Cavalcanti alle pagg.
8-10 del verbale dibattimentale del 13.09.2017)].
VII.2.6.- In termini del tutto convergenti, del resto, si era già chiaramente espresso anche il
Collegio peritale di prime cure [avendo anche tali ausiliari sottolineato, in particolare (cfr. pag. 27 della C.T.U. dei dott.ri e del 12.07.2018), che “la presenza dei due Per_3 Per_4 calcoli”, “di cui uno incuneato nella papilla di Vater e l'altro nel coledoco”, “non era causa di importante ostruzione completa con associata ipertensione biliare” (non emergente né
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dall'“esame ecografico”, né dalla “TAC” svolte il “15/03/2010”, peraltro “in presidi diversi”)
e che la prospettata colangite risultava poi contraddetta da plurimi e convergenti elementi
(e.g. l'assenza di alcuna “risposta” a fronte della pur “efficace terapia antibiotica intrapresa presso l'U.O. di Rianimazione dell'Ospedale “ ” di ”, il difetto di Parte_2 Pt_2 significativo “incremento” degli “indici di laboratorio propri di una colestasi”, e in specie della “fosfatasi alcalina”, nonché la pari “non rilevabil[ità]” “di una leucocitosi”, pur anch'essa “propria delle infezioni batteriche”, e la mancanza, infine, di una “febbre” alta e
“con brividi” (atteso il mero stato, solo “modicamente febbrile”, constatato dal dott. CP_6
e riportato nella già menzionata relazione medica Prot. N° 567/D.S.O.G.: v. supra, sub
VII.1.].
VII.2.7.- A fronte di tutto ciò, non sussistendo elementi utili a sostenere la prospettata
“colangite acuta”, come chiaramente e univocamente ribadito da entrambi i Collegi peritali nominati nei due gradi di giudizio, emergente da plurimi e dirimenti dati obiettivi
[considerando che, “se è corretto definire” “la colangite come una infiammazione esclusiva delle vie biliari” (cfr. pag. 7 della relazione del 15.06.2020 del C.T.P. dell'appellante, Prof.
, nel caso di specie non è stata rinvenuta alcuna specifica ostruzione, né pus, né Pt_15
flogosi, né segni di infezione, né alcuna litiasi, proprio di tali vie (v. supra, sub VII.2.5.2.) e deponendo poi in senso contrario tutti i valori e le condizioni (fosfatasi alcalina, il cui innalzamento è “marker specifico” della colangite e qui invece sempre “normale”; aumento di
AST o GOT, e in specie GOT> GPT;
pacifica assenza sia di ittero – come ammesso anche dal
C.T.P. prospettante la colangite, dott. , anche a pag. 42 del verbale dell'udienza Per_13
dibattimentale del 15.03.2017, e avendo il paziente mantenuto, fino alla mattina del
15.03.2010 e secondo gli stessi attori, un “colorito normale” -, sia di “febbre” alta e “con brividi” – v. ancora pag. 42 del verbale del 15.03.2017, nonché la mera “febbricola” e lo stato solo “modicamente febbrile” riscontrato dal dott. v. supra, sub VII.1., punto (3), CP_6
sub (c))] e recisamente smentito, come detto, dallo stesso professionista occupatosi dell'autopsia [“No, per colangite acuta no”: v. supra, sub VII.2.2., nonché pag. 8 del verbale dibattimentale del 13.09.2017)], è evidente che anche la ragione di contestazione compendiata supra, sub VII., punto (B), risulti integralmente inaccoglibile.
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VII.3.- Ad analoghe conclusioni deve giungersi, infine, anche con riguardo al 3° profilo di contestazione [v. supra, sub VII., punto (C)], vertente sulle “controindicazioni” al trapianto epatico e in specie sulla condizione di “forte bevitore” dello Sgrò, come qui contestata, in particolare, sulla scorta dell'esito negativo dell'esame tossicologico [svolto dalla dott.ssa su alcuni campioni di fluidi biologici prelevati dal cadavere e allegato all'autopsia Per_18
del dott. del 9.06.2010]. Per_5
VII.3.1.- Muovendo dalle predette “controindicazioni” al trapianto, occorre osservare che si tratta di dato incontroverso e chiaramente evidenziato da entrambi i Collegi peritali.
Tutti i C.T.U. incaricati nei due gradi di giudizio, infatti, hanno sottolineato che deponevano in senso chiaramente contrario al predetto trapianto “l'età del paziente” [senz'altro avanzata, essendo nato il [...] e dunque avente, già all'epoca dei fatti – 2010-, quasi 69 anni], “le gravi comorbilità cardiovascolari e polmonari presenti” [trattandosi di soggetto “affetto da ipertensione arteriosa” e “cardiopatia ischemica”, già con “episodi di angina pectoris”
(registrata nel 1986 e altresì “riscontrata all'esame necroscopico”, giusta “stenosi della arteria discendente anteriore dell'80%” con essa coerente), nonché con una “gravissima cardiopatia ipertrofica”, “visto il peso di gr. 590 del cuore”, e altresì “ex forte fumatore
(50/60 sigarette die)” (come da Cartella clinica a seguito di ricovero dal 15.02.2009 al
25.02.2009 presso l'U.O. di Gastroenterologia dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano)] e infine “l'abuso di alcool” [cfr. pagg. 25, 30-31 e 34, punto 3), della C.T.U. dei dott.ri Per_7
e del 25.09.2024, nonché già pagg. 20, 31, 46 e 57 della C.T.U. dei dott.ri Per_8 Per_3
e del 12.07.2018]. Per_4
VII.3.2.- Venendo proprio a quest'ultimo profilo ostativo, occorre osservare che esso - oltre a risultare pacifico e documentale e ad essere stato valutato non ex se, ma in uno alle ulteriori condizioni ostative innanzi menzionate [età e co-morbilità, soprattutto cardiovascolare - già idonee, anche di per sé sole, a rendere il prospettato trapianto chiaramente controindicato per il soggetto (ex aliis afflitto, come detto, da una “gravissima cardiopatia ipertrofica”, avendo un cuore di “590 grammi” - e “quindi” più del “doppio del peso di norma”, pari, in base alle caratteristiche del soggetto, a “230 grammi” -, nonché un'“ostruzione della coronaria discendente anteriore superiore allo 80%”, e dunque “una gravissima coronaropatia”: cfr. pag. 11 dell'esame autoptico del dott. nonché pag. 47 del verbale dell'udienza Per_5
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dibattimentale del 13.09.2017)] -, non può ritenersi in ogni caso superabile in virtù della contestazione qui svolta, poiché evidentemente meritevole di integrale reiezione.
E ciò considerando, al contempo:
(a) la sua tardività – essendo stata fatta valere solo nella memoria di replica di 1° grado
[espressamente “in aggiunta” ai precedenti argomenti (cfr. pagg.
3-4 della memoria del
28.10.2019), essendo tuttavia pacifico che sia nella comparsa conclusionale, sia, a fortiori, nella memoria di replica, “non è dato” “apportare” “aggiunte o modifiche alle postulazioni” previamente svolte (cfr. Cass. civ., 2/05/2019, n. 11547, nonché, sull'inderogabile divieto qui in esame e sulla pacifica necessità che in tali memoria si provveda solo a “illustrare quanto già discusso”, Cass. civ., Sez. un., 7/02/2024, n. 3453; Cass. civ., 23/06/2022, n. 20232; Cass. civ., 2/05/2019, n. 11547; Cass. civ., 7/01/2016, n. 98; Cass. civ., 14/02/2014, n. 3437; Cass. civ., 28/10/2011, n. 22545; Cass. civ., 7/12/2004, n. 22970; Cass. civ., 7/04/2004, n. 6858)] e non già in precedenti scritti difensivi - ove tale circostanza risultava, al contrario, chiaramente non contestata [neanche dai C.T.P. delle parti istanti (come emergente per tabulas ed espressamente sottolineato a pag. 20, 1° cpv., della sentenza di 1° grado), non avendo essi affatto contrastato le valutazioni peritali in ordine alle “condizioni ostative” al trapianto
(contestando esclusivamente la necessità del trapianto in sé, ma non l'esistenza di tali controindicazioni) e avendo proprio essi C.T.P. invero ribadito che “il paziente Per_1
”, pur “innegabilmente portatore di patologie significative”, “conduceva” tuttavia “uno
[...] stile di vita non adeguato e coerente con le sue problematiche” (cfr. note
contro
-deduttive Per_1 datate 11.06.2018 dei C.T.P. attorei, dott.ri e , riportate alle pagg. 32-49 Per_13
della C.T.U. dei dott.ri e del 12.07.2018, nonché spec. passaggio a pag. 47 di Per_3 Per_4 tale elaborato) ed era, ex aliis, “un forte bevitore” (cfr. pag. 1 delle “note aggiuntive” del
C.T.P. di parte appellante, Prof. del 2.09.2024)]; Pt_15
(b) la sua pacifica inaccoglibilità, in ogni caso, anche nel merito – atteso il carattere evidentemente non decisivo dell'elemento invocato [i.e. l'esito “negativo” dell'esame tossicologico (realizzato dalla dott.ssa e allegato all'autopsia del dott. ], Per_18 Per_5
poiché chiaramente condizionato, oltre che dalla terapia infusionale nelle more somministrata, soprattutto dal fattore temporale [considerando che l'“alcol” in genere e l'“etanolo” in particolare “sono sostanze volatili”, le quali, in virtù dei noti processi di
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metabolizzazione/vaporizzazione, “vanno via” “dopo poche ore”, e dunque senz'altro non
“rileva[bili]”, pur se originariamente presenti, mediante “esame fatto” solo “dopo tre giorni”
(cfr. pagg. 34 e 42 dello stenotipico del 13.09.2017, nonché quanto riferito dalla stessa dott.ssa all'udienza del 13.04.2016 – “Allora nel sangue l'alcol permane per circa Per_18
… dipende dalle quantità assunta e dalle modalità di assunzione”, per “l'eliminazione” “più lenta” “si possono raggiungere anche
4-5 ore per eliminare completamente”; “… che probabilità c'è di rintracciare sostanze alcoliche su un soggetto ricoverato da tre giorni sottoposto a lavaggio con la fisiologica?”, Dich. Ottaviano: “Nessuna”)] e le dirimenti evidenze, per converso, pienamente corroboranti il dato ostativo qui in esame;
ciò considerando:
(1) sia la specifica vicenda oggetto di causa - con riguardo alla quale è pacifico (poiché riferito dallo stesso nonché dalla moglie, a diversi Persona_1 Parte_16 medici in visita - spec. e ) che egli “si era sentito male” “dopo CP_6 Pt_5 CP_5 un'abbondante libagione”, nella quale “aveva bevuto vino e superalcolici”, e in particolare
“molta grappa” [v. pag. 25 della C.T.U. dei dott.ri e del 25.09.2024 Per_7 Per_8
(richiamando la “nota anamnestica” del dott. ), nonché pag. 2 della relazione del CP_5
dott. on Prot. N° 567/D.S.O.G., pagg. 7 e 38 dello stenotipico del 6.06.2012 (“ho CP_6 bevuto, ho bevuto”), pag. 6 dello stenotipico del 14.09.2016 (“Bivia, bivia”) e infine pagg. 29-
30 e 39 (“Dottore, mi caricai”) dello stenotipico del 5.10.2016], emergendo del resto anche dagli esami svolti a Gioia Tauro e Cosenza un “fegato ingrandito”, con “margini … ondulati”
e una “diffusa area di disomogeneità del parenchima epatico con aspetto pseudo nodulare”
[cfr. le risultanze dell'Eco Addome e della TC total body (riportate anche alle pagg.
7-8 della
C.T.U. dei dott.ri e del 25.09.2024) nonché la C.T.U. di 1° grado Per_7 Per_8
(sottolineando come un tale “fegato ad aspetto nodulare” risultasse “pre-stato cirrotico da epatopatia alcolica”: cfr. pag. 4 dell'elaborato dei dott.ri e del 12.07.2018)]; Per_3 Per_4
(2) sia quanto emergente da un pregresso ricovero dello (dal 15.02.2009 al Persona_1
25.02.2009, presso l'U.O. di Gastroenterologia dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano), nella cui Cartella clinica (ex se fidefaciente - arg., ex multis, da Cass. civ., 17/06/2024, n.
16737; Cass. civ., 16/09/2022, n. 27288; Cass. civ., 20/11/2017, n. 27471) si riportava chiaramente l'“uso” sia di “superalcolici”, sia di “vino”, e in particolare un “uso quotidiano”
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di “75 cc di vino forte” (cfr. l'“anamnesi fisiologica” e in specie il riquadro relativo alla
“dieta”, alla pag. “4 di 60” della cartella, corrispondente a pag. 5 del pdf) - con valori ovviamente poi da considerarsi non ex se, ma alla luce delle specificità del soggetto e delle
“significative patologie” da cui era affetto, evidentemente tali da rendere una tale assunzione, così costante e consistente e come segnalato dagli stessi C.T.P. attorei, del tutto “inadeguata” rispetto alle “sue” gravissime “problematiche”: v. supra, sub (a))].
VII.3.3.- Da tutto ciò discende, come evidente, l'impossibilità di accogliere anche l'argomento difensivo compendiato supra, sub VII., punto (C), effettivamente risultando la possibilità di “esecuzione di un trapianto epatico in urgenza”, integrante “l'unica speranza per la sopravvivenza” del paziente, qui tuttavia radicalmente preclusa dalle sue condizioni di età e di salute, trattandosi di “controindicazioni” “pressoché ostative”, nel caso di specie, rispetto a un siffatto intervento [cfr. pag. 30 della C.T.U. dei dott.ri e del Per_7 Per_8
25.09.2024, nonché pagg. 27, 29 e 57 della C.T.U. dei dott.ri e del Per_3 Per_4
12.07.2018].
VII.4.- Le considerazioni che precedono risultano poi del tutto assorbenti rispetto ai successivi rilievi critici [come indicati supra, sub VII., punti (D) ed (E)], afferenti, rispettivamente, la concreta realizzabilità ed esigibilità della diagnosi di colangite.
VII.4.1.- Giova rammentare, a tal riguardo, che “ogni forma di responsabilità è … connotata dalla congiunzione di causalità ed imputazione” e pertanto può sussistere responsabilità solo se, al di là di qualsivoglia inadempimento (profilo dell'imputazione), ricorra la “causalità”, e dunque il “collegamento naturalistico” “tra condotta ed evento di danno”, nonché “fra quest'ultimo e le conseguenze risarcibili”; e ciò, in particolare, nello specifico “territorio del facere professionale”, ove “causalità ed imputazione per inadempimento” possono nettamente “distinguersi” sia “sul piano funzionale”, sia “su quello strutturale”, attenendo, in tal caso, inadempimento e danno a piani chiaramente diversi.
E ciò perché “il danno evento” qui “consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato”: “la prestazione oggetto dell'obbligazione”, infatti, “non è la guarigione dalla malattia”, “ma il perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore”, mentre “il danno evento” – “in termini di aggravamento della situazione
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patologica o di insorgenza di nuove patologie” – “attinge non l'interesse affidato all'adempimento della prestazione professionale, ma quello presupposto corrispondente al diritto alla salute” [cfr., ex multis, Cass. civ., 9/11/2022, n. 32971 e Cass. civ., 11/11/2019, n.
28991].
VII.4.2.- A fronte di tale (pacifica) duplicità di piani, non v'è dubbio che, a differenza dello
“schema classico dell'obbligazione di dare o di fare”, in questo caso “al creditore della prestazione non basterà affatto allegare l'inadempimento”, non essendovi alcuna necessaria co-implicazione fra inadempimento e danno, ben potendo ricorrere un inadempimento non produttivo, tuttavia, di alcun evento dannoso (“posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento” e che “la violazione delle regole della diligenza professionale non ha … un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento”), nonché, simmetricamente, un evento dannoso non causato però da un inadempimento (atteso che
“aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis” e che “il danno evento … non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis”).
Al contrario, è necessario che l'istante “provi che l'inadempimento, cioè la condotta negligente, abbia provocato la lesione della salute” che è “l'interesse presupposto”: “la causalità materiale”, infatti, qui “non è soltanto causa di esonero da responsabilità del debitore, ma anche elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità”, essendo pertanto proprio la parte attrice (il “creditore di prestazione professionale”) che “deve provare” “il nesso di causalità materiale”, dimostrando “il nesso di causalità” tra il “danno alla salute” e
“la condotta del professionista nella sua materialità”, e dunque la relazione eziologica “fra intervento del sanitario e danno evento” [cfr. Cass. n. 32971/2022, cit., e Cass. n.
28991/2019, cit.].
Prova del nesso, poi, che è evidentemente prodromica e pregiudiziale rispetto a ogni ulteriore profilo, atteso che “soltanto” se e “una volta che il creditore abbia provato … il nesso eziologico”, e dunque “dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio”, allora
“sorgono gli oneri probatori del debitore” e che pertanto solo in un tal caso occorrerebbe valutare se vi sia anche “la dimensione soggettiva” dell'imputazione e pertanto se ricorra la violazione della leges artis e il difetto di “causa non imputabile al medico” (indagando, e.g.,
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se il “comportamento” del professionista sia da qualificarsi, “sulla base di un criterio di valore”, come “inadempienza” (considerando che “l'obbligazione” è qui “di diligenza professionale”), nonché se “l'inadempimento”, pur sussistente, sia “stato” però “determinato”
“da impossibilità della prestazione a lui non imputabile” (in virtù del sopravvenire di una
“causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1”, c.c. essendo pertanto “il rispetto delle leges artis” sì “mancato”, ma
“per causa non imputabile al medico”, con conseguente “esonero” dalla relativa
“responsabilità”) [cfr. ancora Cass. n. 32971/2022, cit., e Cass. n. 28991/2019, cit.].
VII.4.3.- Applicando tali coordinate al caso di specie, è evidente che ogni valutazione sul profilo dell'imputazione risulti qui del tutto preclusa, difettando il profilo della “causalità”;
“elemento costitutivo” da “provare” ante omnia [in quanto primigenio e imprescindibile presupposto della responsabilità invocata (v. supra, sub VII.4.1.) il cui difetto preclude ogni onere dimostrativo in capo alla controparte (trattandosi di onus, quest'ultimo, insorgente solo se e “dopo che” “il creditore abbia assolto il suo”: v. supra, sub VII.4.2.)] e che qui pacificamente non sussiste [“non” risultando “il decesso del paziente causalmente Pt_1 correlabile all'operato dei sanitari” (cfr. pag. 34 della C.T.U. dei dott.ri e Per_7 Per_8
del 25.09.2024)].
VII.4.4.- Chiarita, pertanto, la pacifica idoneità del difetto di nesso eziologico ad assorbire tutti i rilievi critici della parte appellante relativi alla violazione delle leges artis e al loro mancato rispetto per cause imputabili o meno ai sanitari intervenuti [trattandosi di profili afferenti l'“imputazione” e dunque ovviamente assorbiti dalla carenza del profilo, ex se pregiudiziale e preliminare, della causalità (v. supra, sub VII.4.2.-VII.4.3.)], v'è in ogni caso da aggiungere che:
(A) le argomentazioni svolte dall'appellante muovono chiaramente dal presupposto della
“colangite acuta”, e dunque da un presupposto ex se erroneo, considerando la radicale inaccoglibilità della tesi della “colangite acuta” [per le plurime e dirimenti ragioni tecnico- scientifiche già innanzi evidenziate (v. supra, sub VII.2.-VII.2.7.),];
(B) è poi pacifico che, a fronte dell'effettiva causa del decesso [non già “colangite acuta”, ma
“sindrome epato-renale innescata da una epatite acuta fulminante alcool-indotta” (v. supra, sub V. e sub VI.1.)], non sussistessero alternative [atteso che, “in tali condizioni di epatite
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acuta fulminante”, “l'unica speranza per la sopravvivenza”, i.e. “un trapianto epatico in urgenza”, era tuttavia qui concretamente “non proponibile” in virtù delle condizioni del soggetto, pressoché ostative a un tale intervento (cfr. pag. 30 della C.T.U. dei dott.ri Per_7
e del 25.09.2024, nonché supra, sub VII.3.-VII.3.3.)]; Per_8
(C) dall'indagine peritale non è poi in ogni caso emersa:
(i) né alcuna violazione delle leges artis [risultando “le decisioni assunte dai sanitari”, al contrario, del tutto “conformi alle buone pratiche accreditate dalle Società Scientifiche e conformi alle Linee Guida” ivi analiticamente indicate (cfr. pagg. 35 e 44 della C.T.U. dei dott.ri e del 25.09.2024), come del resto già evidenziato anche in sede Per_7 Per_8 penale (essendosi pur in tale sede sottolineato che “il comportamento” dei sanitari risultava
“ossequioso delle linee guida al momento in vigore”, atteso che “i medici che avevano preso in cura … lo ” “avevano effettuato … tutti gli esami ed approntato le cure possibili”: cfr. Pt_1
pagg. 22-23 della sentenza n. 16/2018 del Tribunale di MI)];
(ii) né alcuna specifica omissione o ritardo loro rimproverabile, peraltro a fronte di un'“evoluzione del quadro clinico” che “ebbe ad aggravarsi improvvisamente” e in maniera
“rapidissima” e “repentina” [come evidenziato non solo dai Collegi peritali di entrambi i gradi (cfr., e.g., pag. 36 della C.T.U. dei dott.ri e del 25.09.2024 e pag. 51 Per_7 Per_8
della C.T.U. dei dott.ri e del 12.07.2018), ma riconosciuto anche dal dott. Per_3 Per_4
(“vi è stata una rapidissima evoluzione del quadro clinico … difficile dire in questo Per_6 caso se un intervento più tempestivo avrebbe potuto evitare l'exitus”, “Per Lei, in quell'arco temporale era richiedibile … un comportamento ulteriore …?”, Dich. Borello: “No”, “più di quello … non potevano fare”, Dich. : “No … non sono stati né imprudenti né Per_6 negligenti”: cfr. pag. 13 dell'elaborato del dott. , pagg. 50, 52 e 53 dello stenotipico Per_6 dell'udienza del 29.11.2017 e pagg. 22-23 della sentenza n. 16/2018 del Tribunale di MI), nonché dallo stesso C.T.P. della parte appellante (“esito infausto rapidissimo”, “andamento molto precipitoso”, “un così rapido peggioramento del quadro clinico”: cfr. pagg.
5-6 della
C.T.P. del Prof. del 15.06.2020)], con evoluzione così rapida da pacificamente Pt_15
“non” “consenti[re]” “altre indagini clinico-strumentali” [“assolutamente” “non”
“fattibil[i]” “nel brevissimo tempo a disposizione”, invero così ristretto da precludere - ove pure, in thesi, “la causa della MOF fosse realmente stata la colangite acuta litiasica” – un
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utile trattamento anche di quest'ultima, “non” essendo “assolutamente fattibile”, in tale
“brevissimo tempo”, “uno studio con e/o EUS (Ecoendoscopia) propedeutico CP_22
a qualsiasi procedura endoscopica operativa (ERCP)” (cfr. pagg. 30-31 della C.T.U. dei dott.ri e del 25.09.2024)]; Per_7 Per_8
(iii) né, infine, alcun eventuale comportamento alternativo concretamente idoneo a scongiurare o ridurre le probabilità di verificazione dell'evento [avendo i C.T.U. invero radicalmente escluso, secondo la “probabilità civilmente rilevante” e “alla stregua del parametro del più probabile che non”, che “qualsiasi altro diverso intervento tempestivo avrebbe” tanto “modificato il decorso clinico ed evitato il decesso del sig. ”, quanto Pt_1 anche solo incrementato “le possibilità perdute di sopravvivenza”, “non” sussistendo “alcun legame” fra queste ultime “e le azioni terapeutiche effettuate” (cfr. pagg. 37 e 38 della C.T.U. dei dott.ri e del 25.09.2024)], ciò evidentemente assorbendo ogni ulteriore Per_7 Per_8
doglianza e profilo - risultando in tal senso irrilevanti anche le prospettate carenze della strutture ospedaliere, poiché concretamente ininfluenti rispetto agli avvenimenti qui in esame
[pacificamente “non” “causati” “da deficienze strutturali e/o organizzative” delle strutture, risultando l'evento, del resto, “non causalmente correlabile all'operato dei sanitari” (cfr. pagg. 34 e 36 della C.T.U. dei dott.ri e del 25.09.2024)]. Per_7 Per_8
VIII.- Alla luce, pertanto, delle complessive evidenze sin qui esposte e delle chiare risultanze emergenti dagli approfondimenti peritali espletati [anche in questa sede – cfr. ancora C.T.U. del 25.09.2024], non v'è dubbio che, a fronte del “riscontro negativo del nesso causale” [cfr. ancora C.T.U. del 25.09.2024, spec. pag. 38] e del carattere integralmente assorbente di tale profilo [v. supra, sub VII.4.2.], l'appello proposto, come detto [v. supra, sub IV.], sia da rigettarsi, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
VIII.1.- A tale statuizione reiettiva ovviamente poi consegue l'assorbimento anche di tutte le ulteriori questioni fatte valere, in punto sia di quantum del danno [difettando il presupposto dell'an, costituente “il fondamento logico-giuridico” della quantificazione, che dunque da esso “dipende … totalmente” (arg. ex Cass. civ., 31/01/2006, n. 2125 e Cass. civ., 22/04/2005,
n. 8556)], sia di regresso fra gli (eventuali) corresponsabili [trattandosi di istanza avanzata solo per il caso di accoglimento dell'appello, e dunque per eventualità qui pacificamente non realizzatasi (v. supra, sub IV.-VIII.)], sia, evidentemente, di manleva [profilo, quest'ultimo,
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affrontato da alcune parti (v. supra, sub I.2.3.-I.2.9.) e anch'esso analogamente subordinato ad evenienza (i.e. l'accoglimento, anche in parte, dell'altrui domanda risarcitoria) qui non realizzatasi (v. supra, sub IV.-VIII.), essendo pacifico che il vaglio del rapporto di garanzia è destinato a rimanere “assorbito” “nel caso in cui sia dichiarato inammissibile o sia rigettato il ricorso dispiegato nei confronti del chiamante”, considerando che, “non essendo” “la chiamante” più “esposta al rischio di alcuna pronuncia in suo danno”, “non sussisterebbe giammai la possibilità di una pronuncia” neanche “in danno della chiamata in causa”, “il cui interesse” alla riproposizione o “al ricorso incidentale” è pertanto “da intendersi” sempre
“condizionato”, quantomeno “implicitamente”, “all'accoglimento di quello principale” (a prescindere da ogni diversa indicazione delle parti – v., e.g., pag. 14, n. 1., della comparsa della oggi del 16.04.2021-, derivando da ragioni logico-giuridiche e CP_9 CP_7 sfuggendo alla loro facoltà di graduazione), trattandosi dunque di interesse “venuto meno” con il rigetto dell'avversa impugnativa (cfr., ex aliis, Cass. civ., 20/03/2012, n. 4397)].
IX.- Considerato quanto precede, del tutto idoneo a esaurire l'intera materia del contendere
[risultando ogni ulteriore questione assorbita (v. supra, sub VIII.1.) o divenuta ormai irretrattabile, poiché passata in giudicato (v. supra, sub III.3., punto (D))], e venendo alle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio
[attesa la conferma della sentenza appellata e il difetto di specifico gravame, anche incidentale, con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure (non integrando ovviamente valida impugnativa la mera conclusione di una delle parti appellate – CP_2
- di “condanna dell'appellante alle spese e competenze di entrambi i gradi di
[...]
giudizio”, poiché non corroborata da alcun passaggio in narrativa né da alcun motivo o ragione di censura e dunque difettando il quia appellatum e pertanto alcun valido gravame ex art. 342 c.p.c.), ciò chiaramente precludendo ogni possibilità di adottare in questa sede un
“nuovo regolamento” sul punto: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ.,
14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526], occorre a tal riguardo distinguere fra parti contumaci [v. infra, sub IX.1.] e parti invece costituitesi [v. infra, sub IX.2.-IX.3.].
IX.1.- Quanto alle prime, e dunque alle contumaci e Controparte_5 PT
, nessuna statuizione in punto di spese è evidentemente da adottarsi, considerando
[...]
l'esito del gravame e il loro difetto di costituzione [a fronte del quale è evidente che esse non
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abbiano “sopportato spese al cui rimborso abbia[no] diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass.
n. 17432 del 2011)” (v., da ultimo, Cass. civ., 15/05/2019, n. 12897) e risultando pacifico che il fenomeno successorio ex art. 111 c.p.c. non consenta alcun deroga al principio per cui “la pronuncia sulle spese di giudizio riguarda unicamente” “le parti del processo”, non anche chi vi sia “rimasto estraneo” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 27/01/2014, n. 1633; Cass. civ.,
31/10/2005, n. 21107; Cass. civ., 4/02/1980, n. 773; Cass. civ., 12/04/1965, n. 652)].
IX.2.- Quanto, poi, alle spese delle parti costituite, ricorrono anche in questa sede [come già in prime cure (cfr. pag. 21, punto 5., nonché punto 3) del
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, sempre a pag. 21, della sentenza di 1° grado), con statuizione da alcuno qui contestata, neanche in via incidentale o condizionata (v. supra, sub IX.)] elementi idonei a giustificarne l'integrale compensazione
[non necessitando la misura della statuizione compensativa, come noto, alcuno specifico aggravio motivazionale – cfr., da ultimo, Cass. civ., 25/03/2024, n. 7947], considerando:
(A) le specifiche circostanze del caso di specie, e in particolare, e.g. e al contempo, la peculiare delicatezza della vicenda, il carattere, strettamente tecnico-specialistico, delle questioni sottese [oggetto, del resto, di plurimi pareri professionali e illuminate solo per il tramite dei n. 2 approfondimenti peritali espletati nel corso dei due gradi di giudizio
(approfondimento tecnico peraltro necessario, nei casi di responsabilità sanitaria, non solo per la comprensione, ma per la stessa individuazione dei fatti rilevanti, ciò evidentemente incidendo sulla possibilità di una compiuta prognosi, ex ante, di fondatezza della domanda)], nonché l'assorbimento delle domande c.d. trasversali proposte fra gli odierni appellati e già convenuti e chiamati in prime cure [assorbimento imposto da ragioni di ordine logico- giuridico (v. supra, sub VIII.1.) e preclusivo di ogni vaglio di fondatezza a tal riguardo, non apparendo in ogni caso la chiamata palesemente arbitraria e pretestuosa e tale giustificare l'eccezionale allocazione delle spese sulle parti chiamanti (cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 18/05/2025, n. 13172; Cass. 28/01/2025, n. 1958; Cass. civ., 7/03/2024, n. 6144; Cass. civ., 24/11/2023, n. 32751; Cass. civ., 18/04/2023, n. 10364; Cass. civ., 4/10/2022, n. 28717;
Cass. civ., 14/01/2022, n. 1123)];
(B) la sussistenza, per l'effetto, di presupposti tali da comportare l'applicazione dell'art. 92, comma II, c.p.c., nella formulazione qui vigente e applicabile [anche alla luce di Corte Cost.,
19/04/2018, n. 77 (intervento costituzionale operante ex tunc e dunque pacificamente
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applicabile anche alle fattispecie anteriori – v. Cass. civ., 21/06/2022, n. 20049), ove si è ribadito che le “ipotesi tipizzate” dall'art. 92, comma II, c.p.c., “hanno carattere” solo
“paradigmatico” e “svolgono una funzione parametrica ed esplicativa” (cfr. Corte Cost. n.
77/2018, cit.)], essendo pacifico, del resto, che la compensazione è modalità di regolazione delle spese “non limitata ad ipotesi tassativamente previste”, ma adottabile in “speciali situazioni”, “non esattamente ed efficacemente determinabili a priori” e la cui “elasticità”,
“costituzionalmente necessaria”, fonda un “potere discrezionale” senz'altro esercitabile ove ricorrano “elementi”, “circostanze” e “aspetti” specifici “della controversia” - quali, e.g., la
“complessità delle questioni trattate”, la sussistenza di diversi “profili” rimasti “assorbiti”, il carattere non manifestamente pretestuoso delle pretese delle parti (il cui “atteggiamento soggettivo” è “meritevole di considerazione” non solo “in tema di responsabilità aggravata”, ma anche, a contrario, “al fine della compensazione delle spese”), il carattere tecnico- specialistico della “prova” [come appunto nel caso di specie (v. supra, sub (A))] - “che giustifichino la diversificazione dalla regola generale” [cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ.,
Sez. un., 7/07/2025, n. 18467; Cass. civ., Sez. un., 31/10/2022, n. 32061; Cass. civ.,
26/07/2021, n. 21400; Cass. civ., 7/08/2019, n. 21157; Cass. civ., 4/04/2018, n. 8397; Cass.
26/09/2017, n. 22333; Cass. civ., Sez. un., 22/02/2012, n. 2572, nonché Corte Cost. n.
77/2018, cit., e Corte Cost., 21/05/2014, n. 157].
IX.3.- Diversamente, per le spese dell'approfondimento peritale qui espletato (C.T.U. del
25.09.2024), come già liquidate con decreto del 25.10.2024 (comunicato alle parti il
28.10.2024) e con riguardo al solo riparto interno fra le parti (ferma la solidarietà c.d. esterna rispetto agli ausiliari alla luce del pacifico principio, già rammentato a pag. 2 del decreto del
25.10.2024, in base al quale “il regime del pagamento delle spettanze” del C.T.U. “prescinde dalla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti contenuto in sentenza, che …, concernendo unicamente il rapporto fra dette parti, non è opponibile all'ausiliario”- cfr.
Cass. civ., 12/11/2015, n. 23133, nonché, ex multis, Cass. civ., 15/09/2008, n. 23586; Cass. civ., 30/12/2009, n. 28094; Cass. civ., 17/01/2013, n. 1023; Cass. civ., 8/11/2013, n. 25179;
Cass. civ., 5/11/2014, n. 23522; Cass. civ., 20/10/2021, n. 29127; Cass. civ., 13/10/2023, n.
28572), si ritiene opportuno procedere in termini conformi a quanto già disposto, e pur in tal caso da alcuno contestato, in prime cure [cfr. ancora pag. 21, punto 5., nonché punto 3) del
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P.Q.M.
della sentenza di 1° grado]. ponendo dunque tale esborso a carico della sola appellante
[non ricorrendo in questo caso ragioni, anche tecnico-giuridiche (e.g. l'assorbimento preclusivo al vaglio di fondatezza), tali da consentire lo scostamento dai principi di soccombenza e causalità (trattandosi, in specie, di nuovo approfondimento sollecitato da tale parte, rivelatasi poi soccombente) ed essendo pacifico che “la regolamentazione delle spese del CTU non deve necessariamente seguire la regolamentazione delle spese di giudizio, in quanto ben può il giudice del merito operare una diversa valutazione, ponendo a carico di una delle parti per intero le spese di ctu, anche nel caso di compensazione delle spese di causa”, essendo “ovviamente sempre possibile” che “il giudicante compensi le spese ex art.
92 c.p.c., ma addossi al soccombente quelle di c.t.u.” (cfr., ex multis, Cass. civ., 5/06/2020, n.
10804; Cass. civ., 13/09/2019, n. 22868; Cass. civ., 3/04/2013, n. 8047)].
IX.4.- Trattandosi, poi, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma I quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315], con doverosa declaratoria da emettersi, come in dispositivo, a prescindere dalla condanna o dalla compensazione (qui disposta: v. supra, sub IX.2.) delle spese [atteso che “il presupposto di insorgenza del versamento … non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame” (cfr., ex multis, Cass. civ., 3/04/2018, n. 8170)].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 312/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 238/2020 del Tribunale di MI, pubblicata il 12/03/2020 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 176/2013 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia in questo grado della Parte_12
2) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
3) DISPONE l'integrale compensazione delle spese del presente grado fra le parti costituite;
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4) per le spese delle parti rimaste qui contumaci ( e CP_23 Controparte_5
; Parte_12
5) DISPONE che, nel riparto interno fra le parti, le spese della C.T.U. espletata in questo grado (liquidate con decreto del 25.10.2024, comunicato alle parti il 28.10.2024), siano definitivamente poste a carico della parte appellante ); Parte_1
6) DÀ ATTO, con riguardo alla parte appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 25 agosto 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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