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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/05/2024, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
N. 6065/2016 R.g.
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6065/2016 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
[...]
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 30 maggio 2024 innanzi al dott. Giulia Maria Lignani, sono comparsi:
Per l'avv. MIROBALLO FRANCESCO Parte_1
Per 'avv. LIPPARINI MASSIMO, oggi sostituito dall'avv. Silvia Guarino CP_1
L'avv. Miroballo dichiara di rinunciare alla domanda nei confronti di Controparte_1
Le parti richiamano le precisazioni delle conclusioni e della discussione orale già effettuate.
All'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6065/2016 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
MIROBALLO, presso il cui studio in Perugia, Via Fonti Coperte n. 54 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
C.F. ; Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MASSIMO LIPPARINI, presso il cui studio in Perugia, Corso Vannucci n. 30 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 7 maggio 2024 che si intende qui integralmente richiamato.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, ha convenuto in Parte_1 giudizio e rispettivamente in qualità di Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 conducente, proprietario e compagnia di assicurazione per la R.C.A. del veicolo Fiat Uno targata BD
715 EC, per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell'investimento subito in data 2 luglio 2014 in località Ponte San Giovanni, quantificati secondo i parametri di liquidazione del danno biologico di cui alle Tabelle di Milano in complessivi euro
70.297,86 sulla base di relazione medico legale attestante una invalidità permanente di dodici punti percentuali e una inabilità temporanea al 100% per giorni sessanta, al 50% per giorni trenta e al 25% per ulteriori trenta giorni, e in euro 1.908 per le spese sostenute per accertamenti diagnostici e trattamenti.
Si è costituita in giudizio contestando il quantum della pretesa Controparte_2 risarcitoria, ritenuta spropositata rispetto alla effettiva lesività del sinistro alla luce delle valutazioni pagina 2 di 4 compiute dal medico legale incaricato dalla compagnia, in base alle quali era già stata formulata alla un'offerta pari ad euro 5.175,00, accettata dalla danneggiata in acconto sul preteso maggior danno. Pt_1
All'udienza di prima comparizione delle parti del 14.12.2016 il giudice, rilevato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai fini della procedibilità della domanda, assegnava termine per l'introduzione della procedura. Conclusasi con esito negativo la mediazione, all'udienza del 12.10.2017 il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza del 3.05.2018 in ordine all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti, il giudice disponeva CTU medico legale per l'accertamento delle lesioni causalmente collegate al sinistro, dell'inabilità temporanea e permanente derivatane, dell'eventuale incidenza sulla capacità lavorativa della danneggiata e della congruità delle spese mediche da questa sostenute. Espletate le attività peritali, all'udienza del 14.11.2019 CP_1 formulava a bonario componimento della controversia e ad integrazione di quanto già versato in acconto l'offerta di euro 3.825,00 a mezzo assegno tratto su n. 0075361375-11. La difesa Org_1 della accettava l'offerta a titolo di acconto sul risarcimento, riservandosi di meglio quantificarlo in Pt_1 sede di memorie conclusive alla luce delle risultanze della CTU.
Il giudice fissava pertanto udienza di precisazione delle conclusioni, che, a seguito di successivi rinvii, si teneva da ultimo dinanzi ad altro giudice designato il giorno 30 maggio 2024, in cui l'attrice ha rinunciato alla domanda nei confronti di di cui non vi è prova della notifica. Controparte_1
2. Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica al convenuto e la Controparte_1 sua mancata costituzione in giudizio, se ne dichiara la contumacia.
Incontroversa tra le parti la dinamica del sinistro, che vede attribuire la responsabilità nella causazione dello stesso in via esclusiva al conducente del veicolo e, conseguentemente, la responsabilità risarcitoria in capo al proprietario del mezzo ex art. 2054 comma 3 c.c. e alla sua Controparte_1 compagnia di assicurazione per la ne deriva che l'oggetto della presente Controparte_3 controversia è circoscritto alla determinazione dei danni all'integrità psicofisica subiti della danneggiata e alla liquidazione del relativo risarcimento. Parte_1
La consulenza tecnica d'ufficio espletata ha accertato che “la Signora nell'evento Parte_1 traumatico del 2 luglio 2014 riportò lesioni espresse da trauma distrattivo del rachide in toto, trauma contusivo del bacino con frattura composta dell'ala sacrale a sinistra, trauma contusivo dell'arto inferiore sinistro con frattura ingranata peroneale” rispetto alle quali esitano postumi permanenti, non incidenti sulla capacità lavorativa della danneggiata, quali una “limitazione funzionale antalgica dei movimenti del capo e del tronco ed esiti algo-disfunzionali all'articolazione del ginocchio e dell'articolazione coxo-femorale sinistra”, che per natura ed entità risultano compatibili con il trauma subito e suscettibili di valutazione in termini di danno biologico nella misura del 5%. Ha inoltre accertato una inabilità temporanea totale per giorni 20, parziale al 50% per giorni 20 e parziale al 25% per ulteriori giorni 20.
Ritenuto di condividere le valutazione svolte dal consulente incaricato, avverso le quali peraltro non sono state formulate osservazioni contrarie dai consulenti nominati dalle parti in causa, i dati sopra richiamati permettono di ricondurre le lesioni accertate alla casistica delle c.d. micropermanenti, ossia quelle lesioni di lieve entità oggettivamente riscontrabili tramite accertamento medico legale, le quali, pur non influendo in maniera determinante sulle funzioni esistenziali del danneggiato, hanno esiti permanenti ricompresi tra uno e nove punti percentuali di invalidità.
Ciò premesso, nel caso di specie, in cui il danno biologico è prodotto da lesioni derivanti da sinistro conseguente alla circolazione di veicoli, devono trovare applicazione i criteri di liquidazione del danno pagina 3 di 4 biologico previsto dall'art. 139 del Codice delle assicurazioni (d. lgs. 209/2005).
Pertanto, sulla scorta delle conclusioni di cui alla consulenza medico legale e seguendo il sistema di calcolo legalmente determinato, ritiene il Tribunale di liquidare il danno patito da parte attrice, che all'epoca dei fatti aveva 48 anni, in euro 5.709,16 per invalidità permanente ed euro 1.918,00 per inabilità temporanea e così la complessiva somma di euro 7.627,16.
Per quanto concerne il rimborso delle spese mediche sostenute da parte attrice in seguito al sinistro e documentate per complessivi euro 2.038 – ritenute congrue dal CTU – si ritiene di liquidare la somma di euro 1.550, dovendosi detrarre dal totale l'importo di euro 488,00 non versato a saldo della fattura n. 57/2015 emessa dal dott. per visita specialistica e relazione medico legale. Per_1
In definitiva, a ristoro del pregiudizio non patrimoniale e patrimoniale subito in conseguenza del sinistro occorso in data 2 luglio 2014 si liquidano in favore di la somma di euro 7.627,16 a Parte_1 titolo di danno biologico e di euro 1.550 per spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro, dalla cui somma andranno detratti gli importi ricevuti in acconto da Controparte_2
3. Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 4000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte soccombente.
L'ammissione della parte vittoriosa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato preclude la distrazione delle spese in favore del suo difensore dichiaratosene antistatario, pertanto, la richiesta in tal senso deve considerarsi priva di effetto (Cass. SS.UU. 20.01.2014, n. 1009).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa:
- condanna e in solido tra loro a versare in favore di Controparte_1 Controparte_2
la somma di euro 9.177,16, detratte le somme da questa ricevute in acconto da Parte_1
Controparte_2
- condanna e in solido tra loro a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 4000,00 per compensi, oltre rimborso
[...] forfettario al 15% e accessori di legge ove dovuti.
- pone a carico di n solido tra loro le spese della CTU Controparte_1 Controparte_2 già liquidate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
Perugia, 30 maggio 2024
Il Giudice dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6065/2016 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
[...]
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 30 maggio 2024 innanzi al dott. Giulia Maria Lignani, sono comparsi:
Per l'avv. MIROBALLO FRANCESCO Parte_1
Per 'avv. LIPPARINI MASSIMO, oggi sostituito dall'avv. Silvia Guarino CP_1
L'avv. Miroballo dichiara di rinunciare alla domanda nei confronti di Controparte_1
Le parti richiamano le precisazioni delle conclusioni e della discussione orale già effettuate.
All'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6065/2016 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
MIROBALLO, presso il cui studio in Perugia, Via Fonti Coperte n. 54 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
C.F. ; Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MASSIMO LIPPARINI, presso il cui studio in Perugia, Corso Vannucci n. 30 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 7 maggio 2024 che si intende qui integralmente richiamato.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, ha convenuto in Parte_1 giudizio e rispettivamente in qualità di Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 conducente, proprietario e compagnia di assicurazione per la R.C.A. del veicolo Fiat Uno targata BD
715 EC, per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell'investimento subito in data 2 luglio 2014 in località Ponte San Giovanni, quantificati secondo i parametri di liquidazione del danno biologico di cui alle Tabelle di Milano in complessivi euro
70.297,86 sulla base di relazione medico legale attestante una invalidità permanente di dodici punti percentuali e una inabilità temporanea al 100% per giorni sessanta, al 50% per giorni trenta e al 25% per ulteriori trenta giorni, e in euro 1.908 per le spese sostenute per accertamenti diagnostici e trattamenti.
Si è costituita in giudizio contestando il quantum della pretesa Controparte_2 risarcitoria, ritenuta spropositata rispetto alla effettiva lesività del sinistro alla luce delle valutazioni pagina 2 di 4 compiute dal medico legale incaricato dalla compagnia, in base alle quali era già stata formulata alla un'offerta pari ad euro 5.175,00, accettata dalla danneggiata in acconto sul preteso maggior danno. Pt_1
All'udienza di prima comparizione delle parti del 14.12.2016 il giudice, rilevato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai fini della procedibilità della domanda, assegnava termine per l'introduzione della procedura. Conclusasi con esito negativo la mediazione, all'udienza del 12.10.2017 il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza del 3.05.2018 in ordine all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti, il giudice disponeva CTU medico legale per l'accertamento delle lesioni causalmente collegate al sinistro, dell'inabilità temporanea e permanente derivatane, dell'eventuale incidenza sulla capacità lavorativa della danneggiata e della congruità delle spese mediche da questa sostenute. Espletate le attività peritali, all'udienza del 14.11.2019 CP_1 formulava a bonario componimento della controversia e ad integrazione di quanto già versato in acconto l'offerta di euro 3.825,00 a mezzo assegno tratto su n. 0075361375-11. La difesa Org_1 della accettava l'offerta a titolo di acconto sul risarcimento, riservandosi di meglio quantificarlo in Pt_1 sede di memorie conclusive alla luce delle risultanze della CTU.
Il giudice fissava pertanto udienza di precisazione delle conclusioni, che, a seguito di successivi rinvii, si teneva da ultimo dinanzi ad altro giudice designato il giorno 30 maggio 2024, in cui l'attrice ha rinunciato alla domanda nei confronti di di cui non vi è prova della notifica. Controparte_1
2. Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica al convenuto e la Controparte_1 sua mancata costituzione in giudizio, se ne dichiara la contumacia.
Incontroversa tra le parti la dinamica del sinistro, che vede attribuire la responsabilità nella causazione dello stesso in via esclusiva al conducente del veicolo e, conseguentemente, la responsabilità risarcitoria in capo al proprietario del mezzo ex art. 2054 comma 3 c.c. e alla sua Controparte_1 compagnia di assicurazione per la ne deriva che l'oggetto della presente Controparte_3 controversia è circoscritto alla determinazione dei danni all'integrità psicofisica subiti della danneggiata e alla liquidazione del relativo risarcimento. Parte_1
La consulenza tecnica d'ufficio espletata ha accertato che “la Signora nell'evento Parte_1 traumatico del 2 luglio 2014 riportò lesioni espresse da trauma distrattivo del rachide in toto, trauma contusivo del bacino con frattura composta dell'ala sacrale a sinistra, trauma contusivo dell'arto inferiore sinistro con frattura ingranata peroneale” rispetto alle quali esitano postumi permanenti, non incidenti sulla capacità lavorativa della danneggiata, quali una “limitazione funzionale antalgica dei movimenti del capo e del tronco ed esiti algo-disfunzionali all'articolazione del ginocchio e dell'articolazione coxo-femorale sinistra”, che per natura ed entità risultano compatibili con il trauma subito e suscettibili di valutazione in termini di danno biologico nella misura del 5%. Ha inoltre accertato una inabilità temporanea totale per giorni 20, parziale al 50% per giorni 20 e parziale al 25% per ulteriori giorni 20.
Ritenuto di condividere le valutazione svolte dal consulente incaricato, avverso le quali peraltro non sono state formulate osservazioni contrarie dai consulenti nominati dalle parti in causa, i dati sopra richiamati permettono di ricondurre le lesioni accertate alla casistica delle c.d. micropermanenti, ossia quelle lesioni di lieve entità oggettivamente riscontrabili tramite accertamento medico legale, le quali, pur non influendo in maniera determinante sulle funzioni esistenziali del danneggiato, hanno esiti permanenti ricompresi tra uno e nove punti percentuali di invalidità.
Ciò premesso, nel caso di specie, in cui il danno biologico è prodotto da lesioni derivanti da sinistro conseguente alla circolazione di veicoli, devono trovare applicazione i criteri di liquidazione del danno pagina 3 di 4 biologico previsto dall'art. 139 del Codice delle assicurazioni (d. lgs. 209/2005).
Pertanto, sulla scorta delle conclusioni di cui alla consulenza medico legale e seguendo il sistema di calcolo legalmente determinato, ritiene il Tribunale di liquidare il danno patito da parte attrice, che all'epoca dei fatti aveva 48 anni, in euro 5.709,16 per invalidità permanente ed euro 1.918,00 per inabilità temporanea e così la complessiva somma di euro 7.627,16.
Per quanto concerne il rimborso delle spese mediche sostenute da parte attrice in seguito al sinistro e documentate per complessivi euro 2.038 – ritenute congrue dal CTU – si ritiene di liquidare la somma di euro 1.550, dovendosi detrarre dal totale l'importo di euro 488,00 non versato a saldo della fattura n. 57/2015 emessa dal dott. per visita specialistica e relazione medico legale. Per_1
In definitiva, a ristoro del pregiudizio non patrimoniale e patrimoniale subito in conseguenza del sinistro occorso in data 2 luglio 2014 si liquidano in favore di la somma di euro 7.627,16 a Parte_1 titolo di danno biologico e di euro 1.550 per spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro, dalla cui somma andranno detratti gli importi ricevuti in acconto da Controparte_2
3. Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 4000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte soccombente.
L'ammissione della parte vittoriosa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato preclude la distrazione delle spese in favore del suo difensore dichiaratosene antistatario, pertanto, la richiesta in tal senso deve considerarsi priva di effetto (Cass. SS.UU. 20.01.2014, n. 1009).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa:
- condanna e in solido tra loro a versare in favore di Controparte_1 Controparte_2
la somma di euro 9.177,16, detratte le somme da questa ricevute in acconto da Parte_1
Controparte_2
- condanna e in solido tra loro a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 4000,00 per compensi, oltre rimborso
[...] forfettario al 15% e accessori di legge ove dovuti.
- pone a carico di n solido tra loro le spese della CTU Controparte_1 Controparte_2 già liquidate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
Perugia, 30 maggio 2024
Il Giudice dott. Giulia Maria Lignani
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