Sentenza 4 marzo 2024
Massime • 1
In tema d'imposta di registro, la sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, atteso che l'adempimento di tale prestazione, con cui si persegue l'obiettivo di perequare il valore delle rispettive quote, non ne costituisce condizione di efficacia e, in caso d'inadempimento, gli altri condividenti possono azionare i normali mezzi di soddisfazione del credito.
Commentario • 1
- 1. Accertamento Fiscale Su Redditi All’estero: Come Difendersi Alla PerfezioneGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 26 maggio 2026
Questo articolo è pensato per chi si trova, o teme di trovarsi, davanti a un accertamento fiscale su redditi prodotti o patrimoni detenuti all'estero: conti correnti esteri, investimenti, immobili, stipendi, pensioni, dividendi, trust, società estere, stock option, canoni, criptoattività e ogni situazione nella quale il Fisco italiano contesta residenza fiscale, omessa dichiarazione, omesso monitoraggio nel quadro RW, omessa tassazione di redditi esteri o utilizzo scorretto del credito per imposte pagate all'estero. La materia è diventata ancora più delicata perché, da un lato, l'Italia continua a tassare in via generale il residente sul reddito ovunque prodotto, e, dall'altro, lo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/03/2024, n. 5632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5632 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
e che la relativa previsione, ai sensi delle norme sopra citate, costituisce un effetto legale secondario della divisione mediante conguagli, effetto che, dipendendo unicamente dalla legge e non dal giudice o dalla volontà dell'una o dell'altra parte, non gode di autonomia logico-giuridica e si sottrae, pertanto, a quella forma indiretta di disposizione costituita dal giudicato interno» (così, Cass., Sez. II., 23 gennaio 2017, n. 1656). 10. Alla stregua di quanto precede, va allora riconosciuto che la disposta subordinazione dell’assegnazione dei beni immobili al pagamento del conguaglio del prezzo opera come un mero effetto succedaneo della predetta forma di divisione, che deriva dalla legge e non dal giudice o dalla volontà dell'una o dell'altra parte e soprattutto non si pone quale condizione, tantomeno meramente potestativa, di efficacia della sentenza di divisione, per cui essa, ai fini che occupano, va assoggettata alla imposta proporzionale di registro ed ipotecaria nella misura pretesa dall’Ufficio. 11. Risulta fondato anche il secondo motivo di impugnazione. 11.1. L’art. 2, comma 2-bis, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 ha previsto che « 8 di 9 Trattasi di previsione successiva all’art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604 ( mposta di registro ridotta ad un decimo e l’imposta ipotecaria nella misura fissa delle disposizioni sulla legge in generale, avendo la nuova disposizione regola la materia già disciplinata dalla legge anteriore. 12. Va, infine, aggiunto che non può ricevere seguito la deduzione svolta dalle controricorrenti circa l’erroneità dei calcoli contenuti nell’avviso e la duplicazione di imposta. La difesa delle contribuenti ha assunto di aver sul punto «già argomentato nei precedenti gradi di giudizio», sviluppando poi nel controricorso le ragioni della contestazione dei calcoli, ma non indica in quale atto e come dette questioni siano state articolate nei precedenti gradi di giudizio. Né il contenuto specifico di detta doglianza è possibile recuperarlo dai contenuti della sentenza impugnata, in quanto la stessa si è limitata a riferire che le contribuenti avevano dedotto in primo grado l’erroneità dei calcoli (senza indicare altro) e che tali assunti era stati ribaditi in appello, sicchè, nel delineato contesto, non è possibile comprendere quali effettive censure fossero state mosse nel giudizio di merito a sostegno dell’asserita erroneità dei calcoli, ritenute assorbite dal Giudice dell’appello. In tale direzione, a fronte di un’esposizione sommaria delle domande svolte nei precedenti gradi di giudizio da parte del Giudice dell’appello, era onere delle controricorrenti farsi carico di precisare quali fossero le argomentazioni che si assumono essere state svolte nei precedenti gradi giudizio, tramite, quantomeno, un riassunto del loro contenuto nei termini sviluppati nel giudizio di merito e da un riferimento idoneo ad 9 di 9 identificare dove, come e quando erano state avanzate, senza assegnare alla Corte il compito di ricercarle negli atti di causa. In tale direzione, la dedotta «erroneità del calcoli» contenuta nel controricorso (v. pagina n. 6) difetta del requisito di autosufficienza, anche nella sua versione meno rigida (cfr., tra le tante, Cass., Sez. I, 19 aprile 2022, n. 12481; Cass., Sez. III, 4 marzo 2022, n. 7186; Cass. Sez. Un., 18 marzo 2022, n. 8950; Cass., Sez. I, 25 marzo 2023, n. 11325), tenuto conto del disposto dell'art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., applicabile anche al controricorso, trattandosi di requisito del tutto compatibile con detto atto, che impone, a pena d'inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, che non può ritenersi osservato nemmeno tramite la mera riproduzione della sentenza impugnata (nella specie pure mancante nel controricorso), allorché quest'ultima non contenga una chiara esposizione del fatto processuale o meglio – come nelle specie - delle domande e dei motivi di appello proposti (v. sul principio, in tema di ricorso, ma applicabile, ex art. 370, secondo comma, cod. proc. civ., anche al controricorso, Cass., Sez. VI/III, 16 settembre 2013, n. 21137; Cass Sez. II;
24 aprile 2018, n. 10072; Cass. Sez. V, 13 novembre 2018, n. 29093). 13. Alla stregua delle riflessioni svolte il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata;
non essendo necessari accertamenti in fatto, l’originario ricorso va rigettato. 14. La sussistenza dei menzionati orientamenti giurisprudenziali diversi e la ricorrenza di un atto di non agevole interpretazione giustifica l’integrale compensazione dele spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dai contribuenti. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023.