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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/06/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Carmelo Proiti, all'udienza dell'11 giugno 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1638/2021 R.G., e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Timpanaro, giusto mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Patti Via Trieste n. 16;
- ricorrente -
contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Cipriani, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliato in Messina
CP_ presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.05.2021, Parte_1 conveniva in giudizio l' premettendo di essere bracciante agricola e di aver CP_1 svolto la relativa attività lavorativa alle dipendenze dell'Azienda agricola Cusmà
Piccione Rosario nell'anno 2019 per 105 giornate lavorative.
Lamentava che l' , l'aveva erroneamente cancellata dagli elenchi dei CP_1
lavoratori agricoli, e che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo inoltrato in data 09.02.2021. Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla reiscrizione presso gli CP_1
elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria del 03.10.2022, avanzando, in via CP_1
preliminare, istanza di riunione con i giudizi numeri di R.G. 791/2021 e 924/2021 per motivi di connessione soggettiva ed oggettiva ex art. 273 e 274 c.p.c. e art. 151 disp. att. c.p.c. e deducendo di aver disconosciuto per l'anno 2019 il rapporto tra la ricorrente ed il presunto datore di lavoro Cusmà Piccione Rosario.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione di prova per testi.
Il presente procedimento veniva riassegnato allo scrivente, visto il provvedimento con il quale il presente Giudice ha preso servizio presso il
Tribunale di Patti in data 30 novembre 2022 ed il Decreto Presidenziale n.
50/2022.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 429 c.p.c.
In via preliminare, va evidenziato che l'istanza di riunione ex art. 273 e
274 c.p.c. e 151 disp. Att. c.p.c., con i giudizi portanti numeri di R.G. 791/2021 e CP_ 924/2021, avanzata dall' resistente, non può essere accolta in quanto tali procedimenti risultano già definiti con sentenza n. 2068/2024, emessa in data
11.12.2024 dal Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro, Dott.ssa
Lucia Maria Catena Amato.
Sul punto, ancora, deve evidenziarsi che la sentenza n. 2068/2024 ha così statuito:
1) Dichiara il diritto della ricorrente all'scrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2019 per 105 giornate lavorative annue e per l'effetto ordina all' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1
reiscrizione dello stesso nei suddetti elenchi del comune di residenza;
2) conseguentemente, condanna l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1
2 tempore, al pagamento in favore della ricorrente della indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2019 per 105 giornate annue, così come in parte motiva;
3) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro- CP_1
tempore, alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi
3.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Antonio Timpanaro.
Sul punto, deve evidenziarsi che le domande risultano essere coincidenti con il presente giudizio.
Le parti, tuttavia, non hanno evidenziato la pendenza di alcun appello.
Ne deriva che risulta definita la medesima domanda e la sua riproposizione nel presente giudizio non può che ritenersi inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Sulle spese si osserva quanto segue.
In merito all'applicazione dell'esonero ex art. 152 disp att. c.p.c. la giurisprudenza ha affermato che esso si applica quando il diritto alla prestazione previdenziale è
l'oggetto della domanda giudiziale e non mera conseguenza «indiretta ed eventuale» della domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione (Cass. n.
6572/2023).
Questo anche alla luce del già espresso orientamento (Cass. nr. 37973 del 2022) che, affrontando la medesima questione, ha affermato il principio secondo cui «il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione.
Da detta argomentazione deriva che non può applicarsi l'esonero delle spese ex art. 152 disp att c.p.c. nel caso di ricorso diretto solo alla reiscrizione negli elenchi agricoli senza l'ulteriore richiesta di qualsivoglia prestazione previdenziale.
3 Parte ricorrente va, quindi, condannata al pagamento in favore dell' delle CP_1
spese di lite che si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, avuto riguardo al valore della lite, con applicazione dei parametri minimi ed esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1 contro l' con ricorso depositato il 17.05.2021, disattesa ogni
[...] CP_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda di parte ricorrente.
- Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore di parte resistente che liquida in complessivi € 1.312,00 (€ 213,00 fase studio;
€ 213,00 fase introduttiva;
€ 426,00 fase istruttoria e € 460,00 fase decisionale), oltre rimborso spese generali;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Patti, 11 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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