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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/01/2024, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sez. Prima Civile Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Tiziana Maccarrone Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli Consigliere
Dott. Roberta Bonaudi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 389/2022 R.G. promossa in grado d'appello con citazione notificata il 16.03.2022 da: (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avvocato Federico Liccardo, C.F. - il quale C.F._1 dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax 081.248.12.68 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata
– con il quale elettivamente Email_1 domicilia in Napoli alla via Santa Lucia, 20;
- APPELLANTE - contro
(C.F. ) rappresentata e difesa, congiuntamente Controparte_2 P.IVA_2
e/o disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Salvatore Cavallaro (C.F.
) e Claudio Borello (C.F. ) C.F._2 C.F._3 iscritti nell'Elenco speciale Avvocati di giusta procura rilasciata su CP_2 documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ed autenticata, apposta in calce alla comparsa di costituzione, e con gli stessi domiciliata presso la sede territoriale di corso Matteotti 8 - Torino. I CP_2 sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi da parte della Cancelleria ai sensi della vigente normativa al numero di fax
1 011/5162982 oppure ai seguenti indirizzi P.E.C.:
Email_2
Email_3
- APPELLATO - OGGETTO: appalto di opere pubbliche
CONCLUSIONI DELLE PARTI CONSORZIO Controparte_1
In totale riforma della sentenza impugnata accogliere la domanda proposta e per l'effetto: 1) Accertare e dichiarare che l'andamento anomalo dei lavori sia da ascrivere a responsabilità esclusiva della stazione appaltante e, per l'effetto, accertare e dichiarare la fondatezza della riserva n. 1 iscritta dal in calce allo CP_1
Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1;
2) Conseguentemente condannare la stazione appaltante, a titolo di ristoro per maggiori oneri e di risarcimenti dei danni, al pagamento dell'importo pari ad Euro 396.190,74 oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori sino all'effettivo soddisfo o della diversa somma che sarà determinata in corso di causa anche all'esito di apposito incombente istruttorio;
3) Accertare e dichiarare che la imputabilità del ritardo nella ultimazione delle opere sia ascrivibile solo a responsabilità del committente e conseguentemente dichiarare la illegittimità delle penali eventualmente applicate nei propri confronti;
4) Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado giudizio.
CP_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza e rigettato tutto quanto ex adverso rappresentato e dedotto, confermare la sentenza del Tribunale di Aosta e, in ogni caso, accertare l'infondatezza delle avversarie domande e pretese e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande di parte appellante per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto in entrambi i gradi di giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre oneri come per legge.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
1. Con provvedimento n. CDG-0475541-P del 22.09.2017, a Controparte_2 seguito di esperimento di procedura ad evidenza pubblica, affidava al i “lavori di realizzazione di una rotatoria in frazione Controparte_1
Maillod al Km 106+750 in Comune di Sarre, lungo la S.S. n. 26 della Valle d'Aosta”; l'affidamento veniva formalizzato in data 4.05.2018, mediante la stipula del contratto dell'appalto rep. 50 con il quale l'impresa si impegnava ad eseguire i lavori nel termine di 120 giorni decorrenti dalla relativa consegna per un corrispettivo da compensarsi a “misura” pari ad euro 206.460,57; la consegna dei lavori avveniva il 17.04.2018, sicché gli stessi avrebbero dovuto essere ultimati entro il 15.08.2018. In data 18.07.2018, l'impresa formulava una richiesta di proroga di giorni 60 motivata: 1) dall'approssimarsi delle festività estive con contestuale chiusura delle attività commerciali (fornitori); 2) dalle avverse condizioni climatiche;
3) dalle variazioni tecniche inerenti al progetto esecutivo posto a base d'asta; con nota prot. CDG-0401445-P del 19.7.2018, l accoglieva parzialmente CP_2
l'istanza proposta, condendo una proroga di giorni 44, con conseguente fissazione del nuovo termine finale al 28.09.2018. In data 17.09.2018, l'impresa formulava richiesta di proroga di giorni 50 per: 1) sopravvenute nuove sistemazioni di sottoservizi ignorati in progetto, nonché contestuale modifica e adeguamento di quelli in progetto;
2) modifiche al progetto (diverso alloggiamento dei pali dell'illuminazione e del relativo impianto di alimentazione); c) introduzione di nuovi lavori (realizzazione di un nuovo pozzetto in opera per la rete idrica sulla S.S. 26); d) persistenza di intralci, dovuti alla presenza sull'area di cantiere di una cabina;
con nota prot. CDG-0496794-P, l' accoglieva parzialmente Org_1 CP_2
l'istanza proposta, concedendo una proroga per giorni 33 con conseguente fissazione del nuovo termine all'1.11.2019. In data 22.10.2018, formulava altra richiesta di proroga di 20 giorni in CP_1 ragione: 1) del ritardo con il quale la stazione appaltante aveva provveduto alla rimozione delle interferenze segnalate;
2) delle problematiche esecutive e delle carenze progettuali emerse nel corso dei lavori, il cui ricorrere non aveva
3 consentito l'installazione dell'impianto semaforico di cui all'elaborato di progetto n. 10 “Planimetria viabilità temporanea e cantieristica”, suggerendo, al fine di non arrecare disagio alla circolazione stradale, di gestire le fasi lavorative in successione, con inevitabile rallentamento delle attività lavorative;
con nota prot. CDG-0570270-P del 26.10.2018, accoglieva la richiesta di CP_2 proroga, con conseguente fissazione del nuovo termine al 19.11.2018. Infine, in data 13.11.2018, l'impresa chiedeva la concessione di un'ulteriore proroga di giorni 20, atteso che: 1) con note del 19.09.2018 e dell'8.11.2018 era stata richiesta la trasmissione di liberatorie per l'occupazione di suolo privato;
2) in quel periodo, il territorio era imperversato da eventi atmosferici di carattere eccezionale;
con nota prot. CDG-0644110-P del 30.11.2018, la stazione appaltante concedeva la proroga richiesta, con fissazione del nuovo termine del 4.12.2018. In data 3.12.2018 veniva redatto in contradditorio il verbale di consistenza delle opere realizzate per un importo pari a euro 145.000,00, con elenco delle opere ancora da realizzare per l'ultimazione dell'appalto e, stante il periodo invernale, i lavori venivano sospesi dal 3.12.2018. Con nota prot. CDG-0174310-P del 28.03.2019, il R.U.P. ordinava la ripresa dei lavori per il giorno 2.04.2019. Venivano quindi emessi n. 6 ODS (in data 2.01.2019, 28.03.2019, 9.04.2019, 24.04.2019, 4.07.2019 e 26.07.2019). Il verbale di ultimazione dei lavori veniva redatto il 28.08.2019 attestando che gli stessi erano stati conclusi l'8.08.2019. In data 14.11.2019 era emesso il S.A.L. n. 1 recante un importo pari a euro 203.441,01, sottoscritto in pari data dal Consorzio con riserva, con la quale era richiesto il riconoscimento dei maggiori oneri supportati per “l'andamento anomalo” dei lavori per un importo di euro 396.130,74. Con nota prot. n. CDG-0060271 del 31.01.2020, il R.U.P., rilevando l'assenza di vizi progettuali e/o di rallentamenti di sorta nell'esecuzione dei lavori imputabili alla stazione appaltante, qualificava la riserva n. 1 non ammissibile e infondata ai fini del raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, ragion per cui dava atto che non si sarebbe dato corso al procedimento previsto dalla normativa vigente in materia di accordo bonario.
4 2. Con atto di citazione notificato in data 29.05.2020 il Controparte_1 conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Aosta al
[...] Controparte_2 fine di veder accertata la fondatezza della riserva n. 1 iscritta in calce al primo SAL dell'appalto, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 396.190,74, nonché per l'accertamento della non imputabilità del ritardo nel completamento dei lavori, con conseguente accertamento dell'illegittimità delle penali eventualmente applicate.
2.1. Si costituiva eccependo (i) la decadenza dalla domanda, in CP_2 quanto la notifica dell'atto di citazione sarebbe avvenuta oltre il 60esimo giorno dal rifiuto di accordo bonario;
(ii) la tardività dell'iscrizione della riserva, in quanto apposta solo all'atto di sottoscrizione del Registro di Contabilità sebbene l'appaltatore avesse sottoscritto diversi precedenti atti dell'appalto (la consegna dei lavori, i verbali di sospensione e ripresa e diversi ordini di servizio); deduceva comunque l'infondatezza nel merito della riserva.
2.2. Con sentenza n. 21/2022, pubblicata il 19.01.2022, Il Tribunale di Aosta rigettava l'eccezione pregiudiziale della convenuta volta a CP_2 conseguire la declaratoria di decadenza per intempestività dell'azione ex art. 205 del D.Lgs. n. 50 del 2016; in accoglimento dell'ulteriore eccezione preliminare della convenuta dichiarava l'intervenuta decadenza CP_2 dell'attore con riferimento alla proposizione Controparte_1 della riserva posta a fondamento dalle domande svolte nel giudizio;
compensava tra le parti le spese processuali del giudizio nella misura del 50% e condannava il a rimborsare alla convenuta Controparte_1 il residuo mezzo delle spese, liquidate per tale percentuale in euro CP_2
10.693,50 per compenso, oltre spese generali (nella misura del 15%), c.p.a. e i.v.a. come per legge.
3. Con atto di citazione notificato il 16.03.2022 proponeva appello il chiedendo la riforma integrale della sentenza con accoglimento CP_1 delle domande formulate in primo grado.
3.1. In data 21.06.2022 si costituiva concludendo come in premessa. CP_2
3.2. In esito alla prima udienza di comparizione del 12.07.2022 che si teneva mediante trattazione scritta, con ordinanza in pari data la Corte fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20.06.2023 ore 10,00 della quale successivamente veniva disposta la trattazione scritta.
5 Con ordinanza 20.06.2023 la Corte, viste le note depositate dalle parti, in ossequio al decreto di trattazione scritta, assumeva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 18.09.2023 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
IN DIRITTO
La sentenza di primo grado.
1. Il Tribunale rigettava l'eccezione di decadenza per intempestività dell'azione ex art. 205 d.lgs. 50/2016, rilevando che parte convenuta, pur avendo correttamente ricostruito la normativa di settore, non aveva tenuto conto della sospensione disposta in via straordinaria dall'art. 83 del d.l. 18/2020, in forza del quale sono rimasti sospesi dal 09.03.2020 al 11.05.2020 tutti i termini previsti per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, compresi quelli per l'introduzione del giudizio.
2. Il Tribunale riteneva ammissibile (in quanto sollevata sin dalla comparsa costitutiva del 21.10.2020) e fondata l'eccezione inerente alla tardiva iscrizione della riserva, apposta per la prima volta in occasione del primo (e unico) SAL del 14.11.2019. Rilevava preliminarmente che, ai sensi dell'art. 191 comma 2 del D.P.R. n. 207 del 2010, l'iscrizione delle riserve deve avvenire a pena di decadenza nel primo documento dell'appalto idoneo a riceverle;
nel caso di specie, invece, la formalizzazione della riserva era avvenuta solo con il primo (e unico) SAL in data 14.11.2019 dopo la redazione del verbale di consistenza (e dopo l'emissione di provvedimenti di proroga dei termini di ultimazione lavori, di sospensione e ripresa dei lavori e di tutta una serie di ODG non eseguiti). Osservava che il citato art. 191 è stato abrogato con Decreto n. 49 del 7.3.2018 del (Regolamento Organizzazione_2 recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione») a decorrere dalla data di entrata in vigore, ossia dal 30.05.2018, ma riteneva che l'abrogazione non riguardasse il contratto in oggetto in quanto avvenuta in epoca successiva sia all'affidamento dell'appalto dedotto in causa (risalente al
6 22.09.2017 con redazione del Capitolato d'appalto) sia alla formalizzazione del contratto di appalto (avvenuta il 4.05.2018). Secondo il Tribunale, quindi, la nuova disciplina delle riserve introdotta con il D.M. n. 49 del 2018 trova applicazione solo per i bandi di gara (con relativi capitolati speciali d'appalto, cui si fa riferimento all'art. 9 di detto D.M.) successivi al 30.05.2018. Posta l'applicazione del citato art. 191, il Tribunale rilevava che l'attrice aveva sottoscritto tutti i documenti destinati a disciplinare il rapporto contrattuale (in particolare, i verbali di consegna, sospensione e ripresa lavori, nonché gli ordini di servizio ed i verbali concernenti la previsione di nuovi prezzi) senza iscrivere alcuna riserva, avanzando le proprie pretese economiche solo dopo la contestazione di ritardi e la conseguente applicazione delle penali contrattualmente previste, e quindi tardivamente, atteso che l'appaltatore deve procedere all'iscrizione della riserva in maniera tempestiva, anche al fine di consentire all'appaltante di esercitare un fattivo controllo sull'andamento dei lavori ed evitare aumenti di spesa nel superiore interesse pubblico, e ciò anche laddove le cause sottese all'interesse all'appostazione della riserva perdurino nel tempo (c.d. “fatti continuativi”).
I motivi di appello.
1.1 Sulla normativa applicabile. Violazione art. 216 codice degli appalti. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il DM 49/2018 fosse applicabile solo ai bandi di gara successivi al 30.05.2018 e, pertanto, che il caso di specie fosse regolato dall'art. 191 del D.P.R. 207/2010, dichiarando così tardiva l'iscrizione della riserva apposta all'atto di sottoscrizione del SAL a lavori ultimati. Secondo l'appellante, l'appalto sarebbe regolato dal d.lgs. 50/2016 e l'abrogazione del citato art. 191 con effetto immediato dal 30.05.2018 comporterebbe la sua inapplicabilità da tale data per tutti i contratti non esauriti a detta data. Ne consegue che le riserve sarebbero disciplinate dal capitolato (ex art. 9 DM 49/2018) e, in particolare, dal suo art. 10.1 secondo cui Le riserve, quantificate in via definitiva dall'Appaltatore, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate. Poiché nel caso di specie il primo e unico atto contabile dell'appalto era stato
7 il registro di contabilità per l'emissione del primo (e unico) SAL, la riserva doveva essere ritenuta tempestiva.
1.2. Sulla prevalenza della disciplina negoziale e sulla tutela dell'affidamento. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza laddove ha omesso di considerare la disciplina negoziale di cui all'art. 10.1 del Capitolato speciale di Appalto, ledendo l'affidamento ingenerato nel e contravvenendo ai CP_1 principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. In particolare, osserva che per -che è una società commerciale e non CP_2 un ente pubblico- è possibile derogare comunque alla disciplina normativa che non è cogente;
nel momento in cui aveva previsto contrattualmente CP_2 che le riserve andavano iscritte nel primo atto contabile successivo al sorgere dei relativi fatti costitutivi, le sarebbe preclusa ogni eccezione di tardività della iscrizione basata sulla scorta della disciplina normativa, che aveva CP_2 derogato pattiziamente.
1.3. Sulla natura di fatto continuativo dell'andamento anomalo dei lavori e sulla corretta interpretazione dell'art. 191. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'anomalo andamento dei lavori appartenesse ai fatti continuativi e, di conseguenza, ha aderito alla tesi giurisprudenziale maggioritaria, per la quale è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità, insieme con l'insorgere o la percezione del fatto dannoso. L'appellante evidenzia che l'art. 191, co. 3, del D.P.R. 207/2010 impone che le riserve contengano “a pena di inammissibilità la precisa giustificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute”; quindi, posto che per i fatti continuativi la quantificazione può essere effettuata esclusivamente al termine della fattispecie generatrice del danno, l'onere di iscrivere le riserve sorgerebbe solo con la cessazione del fatto che procura il pregiudizio.
1.7. Violazione dell'art. 112 c.p.c.- omessa pronuncia Con il settimo motivo di appello si deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, lamentando che il Tribunale avrebbe omesso di decidere sulla domanda diretta ad accertare l'infondatezza di eventuali penali che la stazione appaltante applicasse in sede di contabilità finale o con diverso provvedimento.
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2. I motivi sono infondati. 2.1. È pacifico che il DM n. 49/2018 è entrato in vigore il 30.05.2018 e che da tale data è abrogato il regime delle riserve dettato dagli artt. 190 e 191 DPR 207/2010 ed è applicabile l'art. 9 del predetto DM (Contestazioni e riserve) secondo cui:
1. Il direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto. Tuttavia, proprio in ragione del contenuto della novella normativa, la stessa non può che valere per i contratti di appalto i cui capitolati siano redatti successivamente al 30.05.2018; è infatti evidente che, se la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve è operata dal direttore dei lavori in base a quanto stabilito dalla stazione appaltante nella disciplina del capitolato d'appalto, è necessario che quest'ultimo sia predisposto in modo tale da prevedere modalità e tempi di tale gestione (non essendovi più una disciplina normativa generale); e ciò può accadere soltanto se il capitolato è predisposto dopo il 30.05.2018 perché solo da quella data il regime delle riserve non è più legale (art. 190 e 191 citati) ma convenzionale (capitolato d'appalto predisposto dall'ente appaltante). Se invece, come nel caso di specie, la redazione del capitolato d'appalto, il bando di gara, l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto sono anteriori al 30.05.2018, necessariamente continua ad applicarsi la normativa di cui agli artt. 190/191 DPR 207/2010 atteso che, in caso contrario, la gestione delle riserve non sarebbe disciplinata né dalla legge (per effetto della abrogazione di detti articoli) né dal capitolato d'appalto (che, in quanto predisposto prima del 30.05.2018, non poteva anticipare il contenuto dell'art. 9 DM 49/2018).
2.2. Ne discende anche che, poiché la redazione del capitolato e la stipulazione del contratto e finanche la consegna dei lavori furono anteriori all'entrata in vigore del citato Decreto Ministeriale, il non poteva certamente CP_1 ignorare che al rapporto erano applicabili gli artt. 190 e 191, né poteva fare affidamento su una disciplina pattizia delle riserve che non era previsto sostituisse (secondo il DM 49/2018) né derogasse alla disciplina legale in vigore fino a quei momenti. Il disposto dell'art. 10.1 del capitolato andava, infatti, ad integrare detta disciplina (e non a sostituirla), facendo riferimento alla quantificazione
9 definitiva della riserva e ribadendo per il resto la disciplina normativa vigente a quel momento (10.1 Riserve e Controversie. Le riserve, quantificate in via definitiva dall'Appaltatore, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate. Le stesse riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi dell'evento pregiudizievole ed infine le medesime riserve devono essere confermate nel conto finale, diversamente si intendono abbandonate. Una volta quantificate, le riserve non sono suscettibili di successive integrazioni e/o incrementi rispetto all'importo iniziale. Qualora la esplicazione o quantificazione non sia possibile al momento dell'iscrizione della riserva, l'Appaltatore dovrà provvedervi nel termine di quindici giorni dall'iscrizione, scrivendo e formulando nel registro di contabilità le corrispondenti domande di indennità ed indicando con precisione il compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro di contabilità oppure lo faccia con riserva senza esplicare nel modo predetto, i fatti ivi registrati si intendono definitivamente accertati e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono).
2.3. Vale pertanto il principio generale in tema di appalto di opere pubbliche, secondo cui qualora l'appaltatore pretenda un maggior compenso o rimborso rispetto al prezzo contrattualmente pattuito a causa di maggiori esborsi sostenuti nell'esecuzione dei lavori, egli ha l'onere d'iscrivere apposite riserve nella contabilità, entro la prima annotazione successiva all'insorgenza della situazione integrante le vantate ragioni, nonché di esplicarle nel termine di quindici giorni e poi di confermarle nel conto finale. In mancanza di ciò si devono intendere definitivamente accertate le risultanze della contabilità. Tale principio risponde all'esigenza di tutela della stazione appaltante pubblica che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve essere messa in condizioni di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica, al fine di poter valutare l'opportunità della continuazione o del recesso dal contratto di appalto in relazione al perseguimento dei propri fini d'interesse pubblico. Peraltro, a prescindere dalla sua forma sociale, è ente pubblico CP_2 soggetto alla disciplina dei contratti di appalto pubblici (Cassazione SSUU n. 976 del 13.01.2023; SSUU n. 15594 del 9.07.2014). Non vi è poi dubbio che la riserva sia stata iscritta tardivamente, atteso che la
10 stessa (connessa in via generale alla presenza di interferenze -sottoservizi- e intralci -asseritamente non indicati nel progetto esecutivo- ma che erano presenti e riscontrabili fin dalla consegna dei lavori o a fatti ricollegabili agli ordini di servizio emessi dal D.L.) veniva apposta soltanto in sede di primo SAL mentre erano sottoscritti senza riserve il verbale di consegna, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, gli ordini di servizi.
2.4. Non appare poi superabile la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'obbligo dell'impresa di inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso vale anche per i fatti produttivi di danno continuativo, per i quali la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato. (Cassazione sez. 1 n. 28801 del 9.11.2018; vedi da ultima Cassazione sez. 1 n. 19262 del 7.07.2023: nell'appalto di opere pubbliche, l'onere di immediata denuncia di ogni fatto connesso all'esecuzione dell'opera, che l'appaltatore ritenga produttivo di conseguenze patrimoniali a sé sfavorevoli, è espressione di un principio generale, e pertanto sussiste anche riguardo ai fatti cosiddetti continuativi, come quelli prodotti da una causa costante o da una serie causale di non immediata rilevanza onerosa, rispetto ai quali il detto onere diventa operativo quando la potenzialità dannosa del fatto si presenti obiettivamente apprezzabile, secondo i criteri della diligenza e della buona fede, da parte dell'appaltatore, e questi disponga di dati sufficienti per segnalare alla stazione appaltante le cause delle situazioni per lui pregiudizievoli ed il presumibile onere economico, salvo poi a precisarne l'entità nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale (Sez. 1, n. 13399 del 1.12.1999; Sez. 1, n. 15485 del 6.12.2000; Sez. 1, n. 23670 del 6.11.2006).
2.5. L'applicazione della penale è ricollegabile al ritardo nella ultimazione dei lavori;
oggettivamente sono stati superati i termini (prorogati più volte) per la conclusione dell'opera e la parte è decaduta dalla possibilità di dedurre che l'andamento anomalo è ascrivibile a colpa della stazione appaltante. Per effetto delle plurime proroghe e della sospensione dal 3.12.2018, i lavori avrebbero dovuto essere ultimati il 28.03.2019 mentre gli stessi sono stati terminati in data 8.08.2019 come accertato nel certificato di ultimazione lavori. Risulta quindi correttamente applicata ai sensi dell'art. 113 bis comma 4 DLgs 50/2016 la penale giornaliera di euro 206,46 di cui al capitolato speciale di
11 appalto e all'art. 8 del contratto di appalto. Nel certificato di ultimazione lavori e nello stato finale dei lavori è indicato che Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, è applicata, ai sensi dell'art. 113-bis comma 4 del D.Lgs 50/2016, una penale giornaliera pari ad € 206,46 (duecentosei/46) come stabilito dal Capitolato Speciale allegato al Contratto, nei limiti previsti dallo stesso articolo 113-bis comma 4 del D.Lgs 50/2016, per un importo complessivo di € 20.646,06 Nella fattura finale emessa da è detratta dal corrispettivo la somma di CP_1 euro 20.646,06 Penale per ritardata ultimazione dei lavori art. 8 del contratto n. 050 del 04.05.2018, pari a euro 20.646,06, da applicarsi al totale fattura. Il aveva chiesto accertarsi l'illegittimità della penale per effetto della CP_1 imputabilità del ritardo all'ente appaltante per la necessità di introdurre varianti al progetto, per le interferenze non previste e per le maggiori opere richieste dal committente;
si tratta quindi delle medesime circostanze poste a fondamento della domanda risarcitoria fondata sulla riserva tardivamente iscritta. Il Tribunale, quindi, non ha omesso di pronunciarsi su detta domanda, ma l'ha implicitamente respinta con il rigetto della domanda principale (ascrivibilità ad dell'andamento anomalo dei lavori). CP_2
E tale valutazione va qui confermata, atteso che l'appellante non ha allegato a sostegno della domanda reiterata in questo grado fatti o circostanze diverse da quelle che hanno formato oggetto della riserva n. 1 e della connessa domanda di condanna di al pagamento dei maggiori oneri e del risarcimento dei CP_2 danni.
3. Il rigetto dei primi tre motivi di appello comporta l'assorbimento del quarto (sul merito della riserva) e del quinto (sulla quantificazione del danno da andamento anomalo).
Spese del grado. Le spese di lite sono poste a carico di parte appellante in base al principio di soccombenza. Tenuto conto delle tariffe vigenti, del valore della controversia (euro 396.190,74 pari all'ammontare della domanda), della media complessità delle questioni sottoposte alla Corte, dell'attività svolta dalle parti, le stesse si liquidano in complessivi euro 14.239,00 di cui euro 4.389,00 per la fase di
12 studio, euro 2.552,00 per la fase introduttiva ed euro 7.298,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge. Sussistono altresì i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile DI APPELLO iscritta al n. 389/2022 R.G. promossa da , nei confronti di Controparte_1 CP_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide: CP_2
1) Respinge l'appello proposto da avverso Controparte_1 la sentenza n. 21/2022 pubblicata il 19.01.2022 del Tribunale di Aosta;
2) Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite in favore di parte appellata che liquida in complessivi euro 14.239,00 oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA di legge se dovuta;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione. Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17/11/2023 Il Consigliere estensore dott. Roberta Bonaudi Il Presidente dott. Tiziana Maccarrone
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