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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/06/2025, n. 4298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4298 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO in persona della dott. Maria Pia Mazzocca all'udienza di discussione del 15/5/2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12415/2024
TRA
(C.F. ), residente in [...] alla I Trav. Parte_1 C.F._1
, giusta procura in calce, rapp.to e dif.so dall'Avv. Giuseppe Cianniello Controparte_1
(C.F. presso cui elegge domicilio in Ercolano (NA) alla Via C.F._2
Cegnacolo, n.
4. Si
RICORRENTE
E
l' (c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale Rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dagli Avvocati
Emanuela Capannolo (c.f. ; p.e.c. C.F._3
t) ed (c.f.: Email_1 Controparte_3
), giusta procura generale alle liti per atto del dott. C.F._4 Persona_1
Notaio in Fiumicino, rep. n. 37875 del 22.03.2024 – racc. 7313, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Avvocatura della Sede Provinciale di OL in via CP_2
Alcide De Gasperi, 55
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato esponeva : Parte_1 Che, con domanda n. 2111982200011, inoltrata in data 22/11/2023, l'odierno ricorrente ha chiesto all'Istituto Previdenziale la concessione e/o la erogazione dell'assegno sociale;
Che, in data antecedente all'inoltro della domanda amministrativa di concessione del menzionato beneficio economico, il SI. con atto di compravendita (rep. n. Pt_1
30969 – raccolta 11385 – reg. n. 10627 del 05.04.2023) ha ceduto a titolo oneroso il diritto di proprietà della quota di bene immobile sito in OL (NA) alla Via A. M. Acquaviva, n. 31, in favore di un terzo acquirente che, per l'effetto, ha versato in favore di detto venditore l'importo complessivo di € 45.000,00 (quarantacinquemila/00); Che, la compravendita intercorsa tra l'odierno ricorrente e il terzo acquirente ha interessato gli ulteriori (ex) comproprietari dell'immobile, ergo i congiunti del SI.
in favore dei quali, come si dirà infra, l'istante ha “restituito” integralmente le Pt_1 somme corrisposte in prestito utilizzando l'importo derivato dalla cessione della quota di proprietà sul bene;
Che, il SI. separato dal coniuge per effetto del provvedimento di omologa emesso Pt_1
e/o adottato dal Tribunale di OL (NRG 52120/1997) e padre di due figli, altresì, è stato assoggettato a procedura concorsuale (fallimento n. 19732/98) con la quale il Tribunale di OL 7° Sez. Civile ha dichiarato il fallimento della società “ Controparte_4
[...] nonché del socio accomandatario SI.
[...] Parte_1 CP_5 Parte_1 Che, il lungo lasso temporale intercorrente dalla cessazione dell'attività commerciale, unitamente alla separazione personale dei coniugi e l'ineludibile necessità di sostentare la prole (n. 2 figli di minore età), ha comportato l'insorgenza in capo all'odierno ricorrente di uno stato d'indigenza “mitigato” dal costante aiuto economico dei familiari (fratello e sorelle); Che, alle succitate circostanze personali, lavorative e patrimoniali è direttamente connessa l'eSIenza di restituire gli importi chiesti in prestito ai familiari che hanno comportato la necessità per il SI. di prestare assenso alla cessione, a titolo Pt_1 oneroso, del bene immobile detenuto in comproprietà con le sorelle ed i fratelli;
Che, l'incasso dell'importo di € 45.000,00 ha consentito all'odierno ricorrente di accedere alla provvista di denaro sufficiente a reintegrare i familiari dell'esborso connesso ai prestiti concessi nel corso degli anni, come evincibile dall'estratto conto allegato agli atti, essendo ipso facto inidoneo a configurare l'insorgenza d'una capacità economica in grado di garantire autonomia patrimoniale al SI. Pt_1
Che, la persistenza delle condizioni di disagio economico patrimoniale (già esistenti prima della compravendita e giammai venute meno anche a seguito della stessa per i motivi testé rappresentati e/o provati), hanno comportato l'inesitabile eSIenza per il ricorrente, che versa nelle condizioni economico e/o reddituali previste dalla disciplina positiva vigente, di chiedere il riconoscimento, la concessione e/o la erogazione dell'assegno sociale all'Istituto Previdenziale;
Che, l'Ente ha negato in modo illogico, ingiusto, irragionevole e immotivato il riconoscimento e/o l'erogazione del menzionato beneficio economico, con provvedimento del 29.11.2023 (prot. n. 5104.03/12/2023.0162652 del 03.12.2023) motivando la reiezione come segue: “Nel computo del reddito complessivo occorre tenere conto dei redditi effettivi di qualsiasi natura, dunque di tutte le entrate che permettono di verificare l'effettivo stato di bisogno. In quest'ottica, l'entrata costituita dal ricavato della vendita dell'immobile avvenuta il 28.03.2023, costituisce un reddito inquadrabile tra quelli di cui alla voce altri redditi non assoggettabili ad IRPEF. Inoltre, manca l'omologa del Tribunale degli accordi di separazione tra i coniugi”; Che, avverso il diniego l'odierno ricorrente ha inoltrato ricorso amministrativo, presentato in data 15.12.2023, con ricevuta n. 2469713 e prot. n. .5104.15/12/2023.0169282, CP_2 allegando al contempo l'atto di compravendita, attestante la proprietà di una sola quota del bene immobile, nonché la separazione personale con il coniuge, insistendo per l'accoglimento della domanda e l'erogazione delle somme;
Che, l' ha omesso di fornire riscontro, positivo (id est, accoglimento) Controparte_6 ovvero negativo (id est, rigetto) del succitato ricorso amministrativo essendo decorsi infruttuosamente i termini di legge (90 giorni); Deduceva l'illegittimità dei motivi posti a base del diniego ed in particolare, richiamandosi ai presupposti dell'assegno sociale disciplinato dalla legge numero 335/1995, asseriva che qualora l'interessato non fosse coniugato il trattamento competeva in misura intera, se il reddito era base pari a zero, in misura ridotta se il reddito era inferiore a 5953,00 annui e non competeva solo allorché il reddito era superiore a 5953,00 mentre qualora l'interessato fosse stato coniugato considerato solo il reddito coniugale netto se l'importo non superava 11.907,74 annui vi era corresponsione in misura ridotta fino alla concorrenza di detto tetto, nel caso in cui eccedeva questo tetto l'assegno non competeva. Asseriva che bisognava verificare l'idoneità ad essere valutato ai fini del calcolo reddituale attività introiti monetari,
2 come nel caso di specie, somme introitate a seguito di una compravendita finalizzata tra l'altro, a garantire le restituzioni di un prestito di denaro circostanza posta a base del divieto di nego. Precisava in tal senso di essere separato dalla coniuge, con provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria, di essere stato assoggettato a sentenza di fallimento, di non essere titolare di alcuna fonte di reddito, né di qualsivoglia bene immobile e di avere dovuto utilizzare le somme incassate a seguito della compravendita per ripianare i debiti contratti, di essere pertanto titolare di una situazione pienamente compatibile col beneficio economico.
Precisava che, avendo utilizzato tutte le somme derivanti dalla compravendita per sanare la debitoria contratta nel corso degli anni, giammai detto comportamento poteva essere considerato ostativo al Trattamento tanto più che nel caso in cui si consideri che anche laddove assoggettabile a Irpef la compravendita, se in essere soltanto al fine di introitare somme istitutori Aggiungeva che nell'anno di cui alla domanda giudiziaria era titolare di una posizione di bisogno alla quale non era riuscito a sottrarsi, chiedeva pertanto dichiarare il diritto ad ottenere il beneficio economico dell'assegno sociale e per l'effetto condannare CP_ l' alla corresponsione al riconoscimento e all'attribuzione menzionato beneficio economico a far data dalla domanda, in subordine dichiarare l'illegittimità del divieto e per l'effetto condannare spese con attribuzione Si costituiva l' ponendo a fondamento del diniego i seguenti motivi : CP_2 Come riferito nella relazione istruttoria, predisposta dalla sede dell' , che si produce, CP_2 premesso che – ai fini del riconoscimento del diritto alla chiesta prestazione – occorre tener conto, in primo luogo, dei seguenti redditi del coniuge e del richiedente assoggettabili all'IRPEF, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva: redditi di terreni e fabbricati;
redditi di pensioni e assegni erogati agli invalidi civili e pensioni estere, nonché altri redditi non assoggettabili all'IRPEF. Premesso quanto sopra, l'accoglimento della domanda del SI.
è stato escluso anzitutto per il fatto dal fatto che il ricorrente, con atto di Pt_1 compravendita rep. 30969 del 28/03/2023 ( che si produce) è risultato, unitamente ad altri soggetti, parte venditrice di un immobile dal quale ricava l'importo di € 45.000. Così come chiarito dal Messaggio Hermes 4424/2017, in caso di vendita di un immobile, l'intero ricavato della vendita integra - con riferimento all'anno nel quale l'alienazione è avvenuta – un reddito inquadrabile tra quelli ricompresi come “altri redditi non assoggettabili ad IRPEF”. A tale motivo di natura reddituale aggiungasi che il ricorrente non è risultato nemmeno essere realmente “separato” dal coniuge . Persona_2 Gli effetti dell'omologa della separazione di cui al decreto del Tribunale di OL (NRG 52120/1997), sono da ritenersi, infatti, venuti meno ex artt. 150 e ss. cod. civ., atteso che – dai riscontri effettuati presso gli archivi dell'anagrafe comunale – è risultato che la IG.ra
[...] (cf , coniuge dell'istante, ha sempre convissuto e tuttora Per_2 C.F._5 convive con il ricorrente. All'uopo produceva estratto dalla procedura AR (collegamento con l'anagrafe comunale) che ha rivelato lo storico indirizzo del ricorrente, che è anche quello della moglie.
Produceva altresì un estratto della Anagrafe nazionale della popolazione residente, dal quale si evince l'attuale composizione dello stato di famiglia del ricorrente. Così da detto Estratto risulta la conferma della non rispondenza al vero della separazione del ricorrente con la moglie, SI.ra , si richiama anche quanto dichiarato dal ricorrente e dalla suddetta Per_2 SI.ra nel citato atto di compravendita del 2023, che si produce in copia, nel quale Per_2 entrambi hanno dichiarato di essere “coniugati”, non già separati. Aggiungasi che – sempre dal suddetto atto di compravendita – è risultato che la SI.ra ha ricavato dalla vendita dell'immobile € 90.000 (oltre ai 45.000 euro del Persona_2
3 ricorrente), in qualità di erede a seguito di successione apertasi in OL in data 22/07/2022 e devoluta a quest'ultima in virtù di testamento olografo. Aggiungasi Anche nella dichiarazione dei redditi 2005 ( per rediti 2004) la moglie del ricorrente risulta come coniuge fiscalmente a carico.
Consegue da quanto sopra la piena legittimità e correttezza del rigetto della domanda di assegno sociale del ricorrente. Aggiungeva che lo stato civile effettivo di soggetto “coniugato” del ricorrente è ulteriormente confermato dalle dichiarazioni reddituali del ricorrente degli anni 2006 e 2005, che si producono, nelle quali il SI. ha dichiarato di essere “coniugato”, nonché inserendo Pt_1 anche i dati del coniuge, in quanto da considerare come familiare fiscalmente a carico. Così si legge, infatti, nella dichiarazione dei redditi dl 2006 ( redditi del 2005): Per quanto sopra chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio. All' udienza del 15/5/2024 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. all' esito del deposito delle note di trattazione scritta, il giudice decideva come da separata sentenza
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato L' art. 3 commi 6 e 7 della L. n. 335 del 1995 stabilisce che a decorrere dall'1.1.96, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni di età e versino nelle previste situazioni reddituali, sia assegnato loro un assegno non reversibile denominato "assegno sociale".
Non risultano altri requisiti imposti dalla norma e lo stato di bisogno, lungi dall'essere previsto come clausola residuale, è presunto iuris et de iure dal legislatore sulla base delle soglie reddituali.
Fatta detta premessa deve pertanto condividersi il provvedimento di reiezione dell' , CP_2 basato proprio sulla mancanza del presupposto reddituale richiesto per detta prestazione .
Dalla relazione in atti risulta infatti che il ricorrente ha precipito dalla vendita di un CP_2 immobile di cui era coerede, con atto di compravendita rep. 30969 del 28/03/2023 (prodotto ) la somma di euro 45.00.00 . A fronte di detta motivazione posta a base del provvedimento di reiezione dell' , parte ricorrente replicava che dette somme non erano in concreto entrate CP_2 nel suo patrimonio accrescendolo, giacchè il ricavato della la vendita della quota era servito a soddisfare una pretesa restitutoria dei familiari del ricorrente che, a seguito del fallimento ( fall. 19732/1998 ) era rimasto privo di reddito e i predetti lo avevano aiutato con dei prestiti . Ciò in quanto in caso di vendita di un immobile, l'intero ricavato della vendita integra - con riferimento all'anno nel quale l'alienazione è avvenuta – un reddito inquadrabile tra quelli ricompresi come “altri redditi non assoggettabili ad IRPEF”. A tal proposito questo giudice non ignora la sentenza n. 6570/2010 della Cassazione che ha precisato che sulla compatibilità dell'assegno sociale con altri redditi è necessario prendere in considerazione la loro effettiva percezione e non la mera titolarità, come confermato anche dal messaggio n. 4424/2017. CP_2
Tuttavia, convivendone la massima, questo giudice rileva che nel presente giudizio da detta vendita dell' immobile la moglie del ricorrente aveva percepito la somma di euro 90.000 in qualità di erede, a seguito di successione apertasi in OL in data 22/07/2022 e devoluta a quest'ultima in virtù di testamento olografo.
Né poteva accogliersi l' ulteriore motivo addotto dal ricorrente, ovvero che i predetti risultassero separati, atteso che gli effetti del provvedimento di omologa della separazione di cui al decreto del Tribunale di OL (NRG 52120/1997), sono da ritenersi, infatti, essere venuti meno ex artt. 150 e ss. cod. civ., giacchè nell' atto di compravendita i coniugi hanno dichiarato di essere conviventi .
4 Peraltro dagli accertamenti effettuati dall' ente–presso gli archivi dell'anagrafe comunale ( estratto procedura AR) – è emerso che la IG.ra (cf Persona_2
, coniuge dell'istante, ha sempre convissuto e tuttora convive con il C.F._5 ricorrente avendo i predetti il medesimo indirizzo .
Peraltro anche dalle dichiarazione dei redditi degli anni 2004 e 2005, successivi all' omologa della separazione, la risulta come coniuge fiscalmente a carico Per_2
Ne consegue il rigetto del ricorso atteso che la domanda per l'assegno sociale del 22/11/2023 riguarda proprio l' anno dell' atto di compravendita . Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del
DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino
a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002.
Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite
Si comunichi
OL , 15/5/2025
Il giudice del lavoro
Maria Pia Mazzocca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO in persona della dott. Maria Pia Mazzocca all'udienza di discussione del 15/5/2025 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12415/2024
TRA
(C.F. ), residente in [...] alla I Trav. Parte_1 C.F._1
, giusta procura in calce, rapp.to e dif.so dall'Avv. Giuseppe Cianniello Controparte_1
(C.F. presso cui elegge domicilio in Ercolano (NA) alla Via C.F._2
Cegnacolo, n.
4. Si
RICORRENTE
E
l' (c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale Rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dagli Avvocati
Emanuela Capannolo (c.f. ; p.e.c. C.F._3
t) ed (c.f.: Email_1 Controparte_3
), giusta procura generale alle liti per atto del dott. C.F._4 Persona_1
Notaio in Fiumicino, rep. n. 37875 del 22.03.2024 – racc. 7313, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Avvocatura della Sede Provinciale di OL in via CP_2
Alcide De Gasperi, 55
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato esponeva : Parte_1 Che, con domanda n. 2111982200011, inoltrata in data 22/11/2023, l'odierno ricorrente ha chiesto all'Istituto Previdenziale la concessione e/o la erogazione dell'assegno sociale;
Che, in data antecedente all'inoltro della domanda amministrativa di concessione del menzionato beneficio economico, il SI. con atto di compravendita (rep. n. Pt_1
30969 – raccolta 11385 – reg. n. 10627 del 05.04.2023) ha ceduto a titolo oneroso il diritto di proprietà della quota di bene immobile sito in OL (NA) alla Via A. M. Acquaviva, n. 31, in favore di un terzo acquirente che, per l'effetto, ha versato in favore di detto venditore l'importo complessivo di € 45.000,00 (quarantacinquemila/00); Che, la compravendita intercorsa tra l'odierno ricorrente e il terzo acquirente ha interessato gli ulteriori (ex) comproprietari dell'immobile, ergo i congiunti del SI.
in favore dei quali, come si dirà infra, l'istante ha “restituito” integralmente le Pt_1 somme corrisposte in prestito utilizzando l'importo derivato dalla cessione della quota di proprietà sul bene;
Che, il SI. separato dal coniuge per effetto del provvedimento di omologa emesso Pt_1
e/o adottato dal Tribunale di OL (NRG 52120/1997) e padre di due figli, altresì, è stato assoggettato a procedura concorsuale (fallimento n. 19732/98) con la quale il Tribunale di OL 7° Sez. Civile ha dichiarato il fallimento della società “ Controparte_4
[...] nonché del socio accomandatario SI.
[...] Parte_1 CP_5 Parte_1 Che, il lungo lasso temporale intercorrente dalla cessazione dell'attività commerciale, unitamente alla separazione personale dei coniugi e l'ineludibile necessità di sostentare la prole (n. 2 figli di minore età), ha comportato l'insorgenza in capo all'odierno ricorrente di uno stato d'indigenza “mitigato” dal costante aiuto economico dei familiari (fratello e sorelle); Che, alle succitate circostanze personali, lavorative e patrimoniali è direttamente connessa l'eSIenza di restituire gli importi chiesti in prestito ai familiari che hanno comportato la necessità per il SI. di prestare assenso alla cessione, a titolo Pt_1 oneroso, del bene immobile detenuto in comproprietà con le sorelle ed i fratelli;
Che, l'incasso dell'importo di € 45.000,00 ha consentito all'odierno ricorrente di accedere alla provvista di denaro sufficiente a reintegrare i familiari dell'esborso connesso ai prestiti concessi nel corso degli anni, come evincibile dall'estratto conto allegato agli atti, essendo ipso facto inidoneo a configurare l'insorgenza d'una capacità economica in grado di garantire autonomia patrimoniale al SI. Pt_1
Che, la persistenza delle condizioni di disagio economico patrimoniale (già esistenti prima della compravendita e giammai venute meno anche a seguito della stessa per i motivi testé rappresentati e/o provati), hanno comportato l'inesitabile eSIenza per il ricorrente, che versa nelle condizioni economico e/o reddituali previste dalla disciplina positiva vigente, di chiedere il riconoscimento, la concessione e/o la erogazione dell'assegno sociale all'Istituto Previdenziale;
Che, l'Ente ha negato in modo illogico, ingiusto, irragionevole e immotivato il riconoscimento e/o l'erogazione del menzionato beneficio economico, con provvedimento del 29.11.2023 (prot. n. 5104.03/12/2023.0162652 del 03.12.2023) motivando la reiezione come segue: “Nel computo del reddito complessivo occorre tenere conto dei redditi effettivi di qualsiasi natura, dunque di tutte le entrate che permettono di verificare l'effettivo stato di bisogno. In quest'ottica, l'entrata costituita dal ricavato della vendita dell'immobile avvenuta il 28.03.2023, costituisce un reddito inquadrabile tra quelli di cui alla voce altri redditi non assoggettabili ad IRPEF. Inoltre, manca l'omologa del Tribunale degli accordi di separazione tra i coniugi”; Che, avverso il diniego l'odierno ricorrente ha inoltrato ricorso amministrativo, presentato in data 15.12.2023, con ricevuta n. 2469713 e prot. n. .5104.15/12/2023.0169282, CP_2 allegando al contempo l'atto di compravendita, attestante la proprietà di una sola quota del bene immobile, nonché la separazione personale con il coniuge, insistendo per l'accoglimento della domanda e l'erogazione delle somme;
Che, l' ha omesso di fornire riscontro, positivo (id est, accoglimento) Controparte_6 ovvero negativo (id est, rigetto) del succitato ricorso amministrativo essendo decorsi infruttuosamente i termini di legge (90 giorni); Deduceva l'illegittimità dei motivi posti a base del diniego ed in particolare, richiamandosi ai presupposti dell'assegno sociale disciplinato dalla legge numero 335/1995, asseriva che qualora l'interessato non fosse coniugato il trattamento competeva in misura intera, se il reddito era base pari a zero, in misura ridotta se il reddito era inferiore a 5953,00 annui e non competeva solo allorché il reddito era superiore a 5953,00 mentre qualora l'interessato fosse stato coniugato considerato solo il reddito coniugale netto se l'importo non superava 11.907,74 annui vi era corresponsione in misura ridotta fino alla concorrenza di detto tetto, nel caso in cui eccedeva questo tetto l'assegno non competeva. Asseriva che bisognava verificare l'idoneità ad essere valutato ai fini del calcolo reddituale attività introiti monetari,
2 come nel caso di specie, somme introitate a seguito di una compravendita finalizzata tra l'altro, a garantire le restituzioni di un prestito di denaro circostanza posta a base del divieto di nego. Precisava in tal senso di essere separato dalla coniuge, con provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria, di essere stato assoggettato a sentenza di fallimento, di non essere titolare di alcuna fonte di reddito, né di qualsivoglia bene immobile e di avere dovuto utilizzare le somme incassate a seguito della compravendita per ripianare i debiti contratti, di essere pertanto titolare di una situazione pienamente compatibile col beneficio economico.
Precisava che, avendo utilizzato tutte le somme derivanti dalla compravendita per sanare la debitoria contratta nel corso degli anni, giammai detto comportamento poteva essere considerato ostativo al Trattamento tanto più che nel caso in cui si consideri che anche laddove assoggettabile a Irpef la compravendita, se in essere soltanto al fine di introitare somme istitutori Aggiungeva che nell'anno di cui alla domanda giudiziaria era titolare di una posizione di bisogno alla quale non era riuscito a sottrarsi, chiedeva pertanto dichiarare il diritto ad ottenere il beneficio economico dell'assegno sociale e per l'effetto condannare CP_ l' alla corresponsione al riconoscimento e all'attribuzione menzionato beneficio economico a far data dalla domanda, in subordine dichiarare l'illegittimità del divieto e per l'effetto condannare spese con attribuzione Si costituiva l' ponendo a fondamento del diniego i seguenti motivi : CP_2 Come riferito nella relazione istruttoria, predisposta dalla sede dell' , che si produce, CP_2 premesso che – ai fini del riconoscimento del diritto alla chiesta prestazione – occorre tener conto, in primo luogo, dei seguenti redditi del coniuge e del richiedente assoggettabili all'IRPEF, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva: redditi di terreni e fabbricati;
redditi di pensioni e assegni erogati agli invalidi civili e pensioni estere, nonché altri redditi non assoggettabili all'IRPEF. Premesso quanto sopra, l'accoglimento della domanda del SI.
è stato escluso anzitutto per il fatto dal fatto che il ricorrente, con atto di Pt_1 compravendita rep. 30969 del 28/03/2023 ( che si produce) è risultato, unitamente ad altri soggetti, parte venditrice di un immobile dal quale ricava l'importo di € 45.000. Così come chiarito dal Messaggio Hermes 4424/2017, in caso di vendita di un immobile, l'intero ricavato della vendita integra - con riferimento all'anno nel quale l'alienazione è avvenuta – un reddito inquadrabile tra quelli ricompresi come “altri redditi non assoggettabili ad IRPEF”. A tale motivo di natura reddituale aggiungasi che il ricorrente non è risultato nemmeno essere realmente “separato” dal coniuge . Persona_2 Gli effetti dell'omologa della separazione di cui al decreto del Tribunale di OL (NRG 52120/1997), sono da ritenersi, infatti, venuti meno ex artt. 150 e ss. cod. civ., atteso che – dai riscontri effettuati presso gli archivi dell'anagrafe comunale – è risultato che la IG.ra
[...] (cf , coniuge dell'istante, ha sempre convissuto e tuttora Per_2 C.F._5 convive con il ricorrente. All'uopo produceva estratto dalla procedura AR (collegamento con l'anagrafe comunale) che ha rivelato lo storico indirizzo del ricorrente, che è anche quello della moglie.
Produceva altresì un estratto della Anagrafe nazionale della popolazione residente, dal quale si evince l'attuale composizione dello stato di famiglia del ricorrente. Così da detto Estratto risulta la conferma della non rispondenza al vero della separazione del ricorrente con la moglie, SI.ra , si richiama anche quanto dichiarato dal ricorrente e dalla suddetta Per_2 SI.ra nel citato atto di compravendita del 2023, che si produce in copia, nel quale Per_2 entrambi hanno dichiarato di essere “coniugati”, non già separati. Aggiungasi che – sempre dal suddetto atto di compravendita – è risultato che la SI.ra ha ricavato dalla vendita dell'immobile € 90.000 (oltre ai 45.000 euro del Persona_2
3 ricorrente), in qualità di erede a seguito di successione apertasi in OL in data 22/07/2022 e devoluta a quest'ultima in virtù di testamento olografo. Aggiungasi Anche nella dichiarazione dei redditi 2005 ( per rediti 2004) la moglie del ricorrente risulta come coniuge fiscalmente a carico.
Consegue da quanto sopra la piena legittimità e correttezza del rigetto della domanda di assegno sociale del ricorrente. Aggiungeva che lo stato civile effettivo di soggetto “coniugato” del ricorrente è ulteriormente confermato dalle dichiarazioni reddituali del ricorrente degli anni 2006 e 2005, che si producono, nelle quali il SI. ha dichiarato di essere “coniugato”, nonché inserendo Pt_1 anche i dati del coniuge, in quanto da considerare come familiare fiscalmente a carico. Così si legge, infatti, nella dichiarazione dei redditi dl 2006 ( redditi del 2005): Per quanto sopra chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio. All' udienza del 15/5/2024 tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. all' esito del deposito delle note di trattazione scritta, il giudice decideva come da separata sentenza
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato L' art. 3 commi 6 e 7 della L. n. 335 del 1995 stabilisce che a decorrere dall'1.1.96, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni di età e versino nelle previste situazioni reddituali, sia assegnato loro un assegno non reversibile denominato "assegno sociale".
Non risultano altri requisiti imposti dalla norma e lo stato di bisogno, lungi dall'essere previsto come clausola residuale, è presunto iuris et de iure dal legislatore sulla base delle soglie reddituali.
Fatta detta premessa deve pertanto condividersi il provvedimento di reiezione dell' , CP_2 basato proprio sulla mancanza del presupposto reddituale richiesto per detta prestazione .
Dalla relazione in atti risulta infatti che il ricorrente ha precipito dalla vendita di un CP_2 immobile di cui era coerede, con atto di compravendita rep. 30969 del 28/03/2023 (prodotto ) la somma di euro 45.00.00 . A fronte di detta motivazione posta a base del provvedimento di reiezione dell' , parte ricorrente replicava che dette somme non erano in concreto entrate CP_2 nel suo patrimonio accrescendolo, giacchè il ricavato della la vendita della quota era servito a soddisfare una pretesa restitutoria dei familiari del ricorrente che, a seguito del fallimento ( fall. 19732/1998 ) era rimasto privo di reddito e i predetti lo avevano aiutato con dei prestiti . Ciò in quanto in caso di vendita di un immobile, l'intero ricavato della vendita integra - con riferimento all'anno nel quale l'alienazione è avvenuta – un reddito inquadrabile tra quelli ricompresi come “altri redditi non assoggettabili ad IRPEF”. A tal proposito questo giudice non ignora la sentenza n. 6570/2010 della Cassazione che ha precisato che sulla compatibilità dell'assegno sociale con altri redditi è necessario prendere in considerazione la loro effettiva percezione e non la mera titolarità, come confermato anche dal messaggio n. 4424/2017. CP_2
Tuttavia, convivendone la massima, questo giudice rileva che nel presente giudizio da detta vendita dell' immobile la moglie del ricorrente aveva percepito la somma di euro 90.000 in qualità di erede, a seguito di successione apertasi in OL in data 22/07/2022 e devoluta a quest'ultima in virtù di testamento olografo.
Né poteva accogliersi l' ulteriore motivo addotto dal ricorrente, ovvero che i predetti risultassero separati, atteso che gli effetti del provvedimento di omologa della separazione di cui al decreto del Tribunale di OL (NRG 52120/1997), sono da ritenersi, infatti, essere venuti meno ex artt. 150 e ss. cod. civ., giacchè nell' atto di compravendita i coniugi hanno dichiarato di essere conviventi .
4 Peraltro dagli accertamenti effettuati dall' ente–presso gli archivi dell'anagrafe comunale ( estratto procedura AR) – è emerso che la IG.ra (cf Persona_2
, coniuge dell'istante, ha sempre convissuto e tuttora convive con il C.F._5 ricorrente avendo i predetti il medesimo indirizzo .
Peraltro anche dalle dichiarazione dei redditi degli anni 2004 e 2005, successivi all' omologa della separazione, la risulta come coniuge fiscalmente a carico Per_2
Ne consegue il rigetto del ricorso atteso che la domanda per l'assegno sociale del 22/11/2023 riguarda proprio l' anno dell' atto di compravendita . Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del
DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino
a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002.
Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite
Si comunichi
OL , 15/5/2025
Il giudice del lavoro
Maria Pia Mazzocca
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