Ordinanza cautelare 8 ottobre 2021
Decreto presidenziale 11 gennaio 2022
Sentenza 9 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 08/10/2021, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/10/2021
N. 01002/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2021, proposto da
Eurocompany Logistics s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Iaria, Alessandra Rigobello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandra Rigobello in Verona, P.B. Stradone Scipione Maffei 2;
contro
Fondazione Arena di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Piergiorgio Schena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Italstage s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Satta Flores e Cristiana Lojodice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Riccardo Satta Flores in Venezia, Cannaregio 2277/78;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
a) della determina n. 111 del 22.07.2021di indizione e approvazione del Capitolato Tecnico e del Disciplinare della procedura aperta, sopra soglia, per l'affidamento del servizio di “Allestimento, disallestimento, stoccaggio e manutenzione delle strutture di platea e zona Foyer, di tutte le sedute dalla platea e tribune di gradinata fino al terzo settore, ivi incluse tutte le opere accessorie a servizio del Festival Areniano per il periodo compreso dal 09.10.2021 al 30.04.2024”;
b) del Bando-disciplinare di gara nella parte in cui ha determinato i criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico e ne ha disciplinato l'applicazione da parte della Commissione giudicatrice;
c) di tutti i verbali di gara;
d) della determinazione n. 128 dell'1 settembre 2021 di aggiudicazione definitiva a favore della controinteressata;
e) di ogni altro atto, allo stato non noto, e con riserva di presentazione di motivi aggiunti una volta ottenuta la documentazione oggetto di istanza di accesso in data 3.09.2021 e di successivo sollecito in data 9.09.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione Arena di Verona e di Italstage s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, pur ad un sommario esame tipico della presente fase, che non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare;
Considerato, quanto al requisito del fumus boni iuris , che:
- come chiarito dalla prevalente giurisprudenza, “ la previsione di sub-criteri o sub-punteggi risulta indicata, come mera facoltà riservata alla stazione appaltante, all'art. 95, comma 8, del codice dei contratti pubblici ” e che, pertanto, “ il mancato esercizio di detta facoltà, non può costituire, in sé, indice di illegittimità della lex specialis della procedura di gara ” (Cons. Stato, Sez. III, n. 2075 del 2021);
- in relazione all’oggetto dell’appalto, consistente nel servizio di “ allestimento, disallestimento, stoccaggio e manutenzione delle strutture di platea e zona foyer, di tutte le sedute ” dislocate nell’Arena di Verona, l’articolazione dei criteri, esattamente rapportata alle modalità e ai tempi di esecuzione di tali prestazioni, non appare manifestamente incongrua, deficitaria od oscura, non richiedendo perciò la specificazione di ulteriori parametri di giudizio idonei ad orientare l’operato della commissione e, ancor prima, la formulazione delle offerte da parte degli operatori intervenuti (primo motivo);
- il punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione allorché risultino prefissati con chiarezza i criteri di giudizio utilizzati dalla commissione, criteri che risultano correttamente raccordati, nel caso di specie, alle caratteristiche specifiche e univoche delle prestazioni oggetto del servizio (secondo motivo);
- il principio che vieta la commistione fra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione delle offerte tecniche (richiamato a fondamento del terzo motivo) “ deve essere sempre applicato secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza ” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 838 del 2019), sicché non può negarsi la legittimità a quei criteri di valutazione che premino elementi esperienziali i quali, benché affini a quelli posti ad oggetto dei requisiti di partecipazione, siano anche idonei a definire aspetti qualitativi dell’offerta suscettibili di giudizio (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1132 del 2021);
- riguardo al tempo impiegato nell'esame delle offerte (e alla possibilità che la rapidità della seduta della commissione possa averne influenzato negativamente il giudizio), deve essere ricordato, in linea con il costante indirizzo del Consiglio di Stato, che “ la contestazione sul tempo impiegato da una commissione giudicatrice per l'esame delle offerte di una procedura di gara è una contestazione di carattere formale mediante la quale si vuol dimostrare, per via presuntiva, l'illegittimità sostanziale delle valutazioni per carenza di istruttoria, ma che la massima di esperienza implicitamente richiamata per cui ad un tempo esiguo di esame dell'offerta corrisponde una valutazione frettolosa e, per questo, superficiale, non è attendibile, dipendendo il tempo impiegato per la valutazione di un'offerta da molteplici fattori, per cui la parte che propone tale contestazione è tenuta ad accompagnare l'allegazione del breve tempo impiegato con più significative censure sul risultato finale cui è pervenuta la commissione ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 1322 del 2020), ragion per cui, in mancanza di ulteriori allegazioni tese a rappresentare gli errori nei quali sarebbe incorsa nel concreto la commissione, causati dalla contestata brevità delle operazioni di gara e indicativi della superficialità del giudizio, la censura appare inammissibilmente generica (quarto motivo);
Considerato, inoltre, quanto al requisito del periculum in mora , che non emergono profili di grave ed irreparabile pregiudizio, capaci di giustificare l’adozione della misura, anche alla luce dell’oggetto e della durata dell’affidamento, che consiste invero nella prestazione, per un periodo triennale, di un servizio di allestimento e stoccaggio chiaramente passibile di agevole ed immediato subentro;
Ritenuto, per quanto precede, di respingere l’istanza cautelare;
Ritenuto che le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda cautelare.
Condanna la ricorrente a rifondere le spese delle presente fase del giudizio alla Fondazione Arena di Verona e alla Italstage s.r.l., liquidate nell’importo di € 1.000,00 ciascuna (complessivamente € 2.000,00), oltre ad imposte ed oneri, come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO