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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 29/11/2024, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1829/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1829 R. G. dell'anno 2024 tra
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/01/1975, residente in [...], difeso e rappresentato giusta procura in atti, dall'avv. GRAZIELLA DONDERI (C.F. – fax 0324061059 – C.F._2
PEC e presso la medesima elettivamente domiciliato, Email_1
nello studio in Domodossola, Via De Gasperi 25
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
19/10/1975, residente in [...], Borgata Vallesone 12, difesa e rappresentata giusta procura in atti, dall'avv. STEFANIA CALDERINI (C.F. - fax C.F._4
0324.249608 - PEC , e presso la medesima elettivamente Email_2
domiciliata, nello studio in Domodossola, C.so P. Ferraris 25
- ricorrenti -
e
P.M.,
- intervenuto - avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio del matrimonio
Conclusioni Per le parti congiuntamente: “voglia il tribunale
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori
e in data 5 luglio 2003 in Controparte_1 Parte_1
Domodossola, con atto trascritto nei registri del Comune di Domodossola Anno 2003, Parte
II, Serie A N. 22, ordinando al Comune di Domodossola di annotare l'emananda sentenza
a margine dell'atto di matrimonio;
• omologare le seguenti condizioni:
1) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Varzo (VB), Via Novara n.64, in uso al marito, che ne è proprietario, con mobili e arredi;
2) affidare in via condivisa ad entrambi i genitori i figli minori e , con loro Per_1 Per_2
collocazione paritaria e residenza anagrafica presso il padre;
3) stabilire che i figli possano determinarsi autonomamente per quanto concerne i periodi di permanenza presso ciascun genitore, con un congruo preavviso che consenta una buona organizzazione;
in ogni caso, in assenza di diverso accordo, si seguiranno le seguenti condizioni di visita:
- la madre avrà facoltà di tenere con sé i figli, salvo diversi accordi tra i genitori e nel rispetto delle esigenze scolastiche e sportive dei figli: a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola, o a casa del padre se non ci sarà scuola;
inoltre, nelle settimane in cui i fine settimana saranno di competenza del padre, la madre terrà con sé i figli i giorni di lunedì e martedì dall'uscita da scuola, dove andrà a prenderli, sino al mercoledì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, o a casa del padre se non ci sarà scuola;
b) inoltre, quando il padre ricoprirà il turno di notte, i figli pernotteranno con la madre, che andrà a prenderli la sera e li accompagnerà
a scuola il mattino successivo, o a casa del padre se non ci sarà scuola;
c) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il giorno di Natale ad anni alterni i figli staranno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro;
d) la metà delle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua ad anni alterni i figli staranno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro; e) durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi luoghi e recapiti dei luoghi di villeggiatura;
4) porre a carico del sig. l'obbligo di versare alla signora Parte_1 CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 431,00 mensili (euro 215,50 per ciascun figlio minore), comprensiva dell'assegno unico, che continuerà a percepire esso rivalutabile annualmente secondo indici Pt_1
Istat. Dare atto del fatto che ha raggiunto la maggiore età e percepirà direttamente CP_2 il contributo al suo mantenimento, pari ad € 215,50, sino all'indipendenza economica con il reperimento di un'attività lavorativa. Stabilire che la somma di euro 431,00 mensili per contributo al mantenimento dei figli si ridurrà automaticamente ad euro 200,00 mensili (euro
100,00 per figlio), rivalutabile annualmente secondo indici Istat, sempre comprensiva dell'assegno unico che continuerà a percepire esso quando il reddito complessivo Pt_1
mensile della signora supererà la soglia di euro 1.200,00 (milleduecento/00). CP_1
Inoltre, stabilire che se il reddito complessivo mensile della sig.ra supererà la CP_1
soglia di euro 1.400,00 (millequattrocento/00), il mantenimento dei figli avverrà in modo diretto da parte di ciascuno dei genitori quando avrà i figli presso sé, senza la previsione di alcun assegno per contribuito al mantenimento dei figli. Infine, stabilire che se il reddito complessivo mensile della sig.ra supererà la soglia di 1.600,00 (milleseicento/00) CP_1
mensili, la stessa sig.ra verserà al sig. per contributo al mantenimento CP_1 Pt_1
dei figli, un assegno mensile in misura da concordarsi in ragione di quelle che saranno le rispettive situazioni reddituali, salvo corrispondere detto assegno direttamente ai figli ove siano divenuti maggiorenni e, per motivi di studio, uscissero di casa senza avere raggiunto
l'indipendenza economica
5) porre le spese straordinarie scolastiche, mediche e odontoiatriche non coperte dal SSN
e sportive, per le quali le parti si riportano al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Verbania, riguardanti i figli minori e , a totale carico del padre fino a che la sig.ra Per_1 Per_2
non avrà un reddito complessivo mensile di almeno euro 1.200,00 mensili;
quando CP_1
avrà un reddito complessivo mensile superiore ad euro 1.200,00 (milleduecento/00) mensili, la sig.ra contribuirà a dette spese straordinarie nella misura di 1/3 (un terzo), CP_1
mentre quando il suo reddito complessivo mensile sarà superiore ad euro 1.400,00
(millequattrocento/00) mensili, il suo contributo a dette spese straordinarie sarà del 50%; le spese straordinarie che interessano verranno con lo stesso direttamente CP_2
concordate sino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
6) dare atto che i genitori si impegnano reciprocamente a non ostacolare in alcun modo i loro rapporti con i figli, ma anzi a rispettarli ed incentivarli, salvaguardando anche il diritto di questi ultimi a mantenere rapporti significativi con i parenti di entrambi i rami genitoriali, gestendo le frequentazioni con i rispettivi parenti ciascuno nel periodo in cui avrà con sé i figli;
7) dare atto che l'autovettura Hyundai I10, intestata al signor permane concessa Pt_1
in uso alla signora che provvederà ad ogni relativa spesa e la restituirà al signor CP_1
el caso in cui decidesse di sostituirla;
8) dare atto che i coniugi dichiarano, per Parte_2
il resto, di avere definito ogni altro loro rapporto patrimoniale e non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo e/o ragione;
9) spese e compensi del presente procedimento integralmente compensati.”
Per il P.M.: “accoglimento della domanda attrice”.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso in data 02/08/2024, Parte_1 Controparte_1 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili tra loro contratto in Domodossola (VB) il
05.07.2003.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Giudice Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 05.07.2003 nel comune di
Domodossola (VB) e si sono separati consensualmente in data 27.05.2021 con omologa dell'intestato tribunale in pari data e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse dei figli minori, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
in Domodossola (VB) il 05.07.2003, trascritto nei registri dello Controparte_1 stato civile del medesimo Comune al n. 22 parte II anno 2003;
Assegna la casa coniugale sita in Varzo (VB), via Novara n. 64, in uso al Pt_1 proprietario dell'immobile.
Affida in via condivisa ad entrambi i genitori i figli minori e . Per_1 Per_2
Colloca i figli minori in via paritaria ad entrambi i genitori con residenza anagrafica dal padre.
Dà facoltà alla madre di tenere con sé i figli, salvo diversi accordi tra i genitori e nel rispetto delle esigenze scolastiche e sportive dei figli:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola, o a casa del padre se non ci sarà scuola;
inoltre, nelle settimane in cui i fine settimana saranno di competenza del padre, la madre terrà con sé i figli i giorni di lunedì e martedì dall'uscita da scuola, dove andrà a prenderli, sino al mercoledì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, o a casa del padre se non ci sarà scuola;
b) inoltre, quando il padre ricoprirà il turno di notte, i figli pernotteranno con la madre, che andrà a prenderli la sera e li accompagnerà a scuola il mattino successivo, o a casa del padre se non ci sarà scuola;
c) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il giorno di Natale ad anni alterni i figli staranno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro;
d) la metà delle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua ad anni alterni i figli staranno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro;
e) durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi luoghi e recapiti dei luoghi di villeggiatura.
Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla entro il giorno 10 di Pt_1 CP_1
ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di euro 431,00 mensili (euro 215,50 per ciascun figlio), comprensiva dell'assegno unico, rivalutabile annualmente secondo indici Istat. L'assegno unico continuerà ad essere percepito dal successivamente sarà devoluto alla Pt_1 CP_1
Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere il contributo del mantenimento di € 215,50 per il figlio maggiorenne, , direttamente allo stesso, il quale lo percepirà fino CP_2 all'indipendenza economica.
Dispone che la somma del mantenimento dei figli minori diverrà complessivamente €
200,00 (€ 100 a figlio), rivalutabile secondo indici ISTAT, sempre comprensiva di assegno unico, quando il reddito complessivo mensile della sig.ra supererà la soglia di € CP_1
1.200,00 mensili.
Dispone che il mantenimento dei figli avverrà in modo diretto da parte di ciascuno dei genitori senza alcun assegno per contributo di mantenimento, quando il reddito complessivo della sig.ra supererà la soglia di € 1.400,00 mensili. CP_1
Pone a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere un contributo per il CP_1
mantenimento dei figli minori, da concordarsi in ragione delle rispettive situazioni reddituali, al sig. o direttamente ai figli in caso di maggior età ma non indipendenza Pt_1 economica, quando il reddito complessivo della stessa supererà € 1.600 mensili.
Pone a carico del padre l'obbligo delle spese straordinarie scolastiche, mediche e odontoiatriche non coperte dal SSN e sportive, per le quali le parti si riportano al Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Verbania, riguardanti i figli minori e , fino a che la Per_1 Per_2
sig.ra non avrà un reddito complessivo mensile di almeno euro 1.200,00 mensili;
CP_1
quando avrà un reddito complessivo mensile superiore ad euro 1.200,00 (milleduecento/00) mensili, la sig.ra contribuirà a dette spese straordinarie nella misura di 1/3 (un CP_1
terzo), mentre quando il suo reddito complessivo mensile sarà superiore ad euro 1.400,00
(millequattrocento/00) mensili, il suo contributo a dette spese straordinarie sarà del 50%; le spese straordinarie che interessano verranno con lo stesso direttamente CP_2
concordate sino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
Spese e compensi del presente procedimento integralmente compensati.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 18/11/2024
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1829 R. G. dell'anno 2024 tra
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/01/1975, residente in [...], difeso e rappresentato giusta procura in atti, dall'avv. GRAZIELLA DONDERI (C.F. – fax 0324061059 – C.F._2
PEC e presso la medesima elettivamente domiciliato, Email_1
nello studio in Domodossola, Via De Gasperi 25
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
19/10/1975, residente in [...], Borgata Vallesone 12, difesa e rappresentata giusta procura in atti, dall'avv. STEFANIA CALDERINI (C.F. - fax C.F._4
0324.249608 - PEC , e presso la medesima elettivamente Email_2
domiciliata, nello studio in Domodossola, C.so P. Ferraris 25
- ricorrenti -
e
P.M.,
- intervenuto - avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio del matrimonio
Conclusioni Per le parti congiuntamente: “voglia il tribunale
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori
e in data 5 luglio 2003 in Controparte_1 Parte_1
Domodossola, con atto trascritto nei registri del Comune di Domodossola Anno 2003, Parte
II, Serie A N. 22, ordinando al Comune di Domodossola di annotare l'emananda sentenza
a margine dell'atto di matrimonio;
• omologare le seguenti condizioni:
1) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Varzo (VB), Via Novara n.64, in uso al marito, che ne è proprietario, con mobili e arredi;
2) affidare in via condivisa ad entrambi i genitori i figli minori e , con loro Per_1 Per_2
collocazione paritaria e residenza anagrafica presso il padre;
3) stabilire che i figli possano determinarsi autonomamente per quanto concerne i periodi di permanenza presso ciascun genitore, con un congruo preavviso che consenta una buona organizzazione;
in ogni caso, in assenza di diverso accordo, si seguiranno le seguenti condizioni di visita:
- la madre avrà facoltà di tenere con sé i figli, salvo diversi accordi tra i genitori e nel rispetto delle esigenze scolastiche e sportive dei figli: a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola, o a casa del padre se non ci sarà scuola;
inoltre, nelle settimane in cui i fine settimana saranno di competenza del padre, la madre terrà con sé i figli i giorni di lunedì e martedì dall'uscita da scuola, dove andrà a prenderli, sino al mercoledì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, o a casa del padre se non ci sarà scuola;
b) inoltre, quando il padre ricoprirà il turno di notte, i figli pernotteranno con la madre, che andrà a prenderli la sera e li accompagnerà
a scuola il mattino successivo, o a casa del padre se non ci sarà scuola;
c) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il giorno di Natale ad anni alterni i figli staranno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro;
d) la metà delle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua ad anni alterni i figli staranno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro; e) durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi luoghi e recapiti dei luoghi di villeggiatura;
4) porre a carico del sig. l'obbligo di versare alla signora Parte_1 CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 431,00 mensili (euro 215,50 per ciascun figlio minore), comprensiva dell'assegno unico, che continuerà a percepire esso rivalutabile annualmente secondo indici Pt_1
Istat. Dare atto del fatto che ha raggiunto la maggiore età e percepirà direttamente CP_2 il contributo al suo mantenimento, pari ad € 215,50, sino all'indipendenza economica con il reperimento di un'attività lavorativa. Stabilire che la somma di euro 431,00 mensili per contributo al mantenimento dei figli si ridurrà automaticamente ad euro 200,00 mensili (euro
100,00 per figlio), rivalutabile annualmente secondo indici Istat, sempre comprensiva dell'assegno unico che continuerà a percepire esso quando il reddito complessivo Pt_1
mensile della signora supererà la soglia di euro 1.200,00 (milleduecento/00). CP_1
Inoltre, stabilire che se il reddito complessivo mensile della sig.ra supererà la CP_1
soglia di euro 1.400,00 (millequattrocento/00), il mantenimento dei figli avverrà in modo diretto da parte di ciascuno dei genitori quando avrà i figli presso sé, senza la previsione di alcun assegno per contribuito al mantenimento dei figli. Infine, stabilire che se il reddito complessivo mensile della sig.ra supererà la soglia di 1.600,00 (milleseicento/00) CP_1
mensili, la stessa sig.ra verserà al sig. per contributo al mantenimento CP_1 Pt_1
dei figli, un assegno mensile in misura da concordarsi in ragione di quelle che saranno le rispettive situazioni reddituali, salvo corrispondere detto assegno direttamente ai figli ove siano divenuti maggiorenni e, per motivi di studio, uscissero di casa senza avere raggiunto
l'indipendenza economica
5) porre le spese straordinarie scolastiche, mediche e odontoiatriche non coperte dal SSN
e sportive, per le quali le parti si riportano al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Verbania, riguardanti i figli minori e , a totale carico del padre fino a che la sig.ra Per_1 Per_2
non avrà un reddito complessivo mensile di almeno euro 1.200,00 mensili;
quando CP_1
avrà un reddito complessivo mensile superiore ad euro 1.200,00 (milleduecento/00) mensili, la sig.ra contribuirà a dette spese straordinarie nella misura di 1/3 (un terzo), CP_1
mentre quando il suo reddito complessivo mensile sarà superiore ad euro 1.400,00
(millequattrocento/00) mensili, il suo contributo a dette spese straordinarie sarà del 50%; le spese straordinarie che interessano verranno con lo stesso direttamente CP_2
concordate sino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
6) dare atto che i genitori si impegnano reciprocamente a non ostacolare in alcun modo i loro rapporti con i figli, ma anzi a rispettarli ed incentivarli, salvaguardando anche il diritto di questi ultimi a mantenere rapporti significativi con i parenti di entrambi i rami genitoriali, gestendo le frequentazioni con i rispettivi parenti ciascuno nel periodo in cui avrà con sé i figli;
7) dare atto che l'autovettura Hyundai I10, intestata al signor permane concessa Pt_1
in uso alla signora che provvederà ad ogni relativa spesa e la restituirà al signor CP_1
el caso in cui decidesse di sostituirla;
8) dare atto che i coniugi dichiarano, per Parte_2
il resto, di avere definito ogni altro loro rapporto patrimoniale e non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo e/o ragione;
9) spese e compensi del presente procedimento integralmente compensati.”
Per il P.M.: “accoglimento della domanda attrice”.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso in data 02/08/2024, Parte_1 Controparte_1 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili tra loro contratto in Domodossola (VB) il
05.07.2003.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Giudice Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 05.07.2003 nel comune di
Domodossola (VB) e si sono separati consensualmente in data 27.05.2021 con omologa dell'intestato tribunale in pari data e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse dei figli minori, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
in Domodossola (VB) il 05.07.2003, trascritto nei registri dello Controparte_1 stato civile del medesimo Comune al n. 22 parte II anno 2003;
Assegna la casa coniugale sita in Varzo (VB), via Novara n. 64, in uso al Pt_1 proprietario dell'immobile.
Affida in via condivisa ad entrambi i genitori i figli minori e . Per_1 Per_2
Colloca i figli minori in via paritaria ad entrambi i genitori con residenza anagrafica dal padre.
Dà facoltà alla madre di tenere con sé i figli, salvo diversi accordi tra i genitori e nel rispetto delle esigenze scolastiche e sportive dei figli:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola, o a casa del padre se non ci sarà scuola;
inoltre, nelle settimane in cui i fine settimana saranno di competenza del padre, la madre terrà con sé i figli i giorni di lunedì e martedì dall'uscita da scuola, dove andrà a prenderli, sino al mercoledì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, o a casa del padre se non ci sarà scuola;
b) inoltre, quando il padre ricoprirà il turno di notte, i figli pernotteranno con la madre, che andrà a prenderli la sera e li accompagnerà a scuola il mattino successivo, o a casa del padre se non ci sarà scuola;
c) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il giorno di Natale ad anni alterni i figli staranno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro;
d) la metà delle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua ad anni alterni i figli staranno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro;
e) durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi luoghi e recapiti dei luoghi di villeggiatura.
Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla entro il giorno 10 di Pt_1 CP_1
ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di euro 431,00 mensili (euro 215,50 per ciascun figlio), comprensiva dell'assegno unico, rivalutabile annualmente secondo indici Istat. L'assegno unico continuerà ad essere percepito dal successivamente sarà devoluto alla Pt_1 CP_1
Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere il contributo del mantenimento di € 215,50 per il figlio maggiorenne, , direttamente allo stesso, il quale lo percepirà fino CP_2 all'indipendenza economica.
Dispone che la somma del mantenimento dei figli minori diverrà complessivamente €
200,00 (€ 100 a figlio), rivalutabile secondo indici ISTAT, sempre comprensiva di assegno unico, quando il reddito complessivo mensile della sig.ra supererà la soglia di € CP_1
1.200,00 mensili.
Dispone che il mantenimento dei figli avverrà in modo diretto da parte di ciascuno dei genitori senza alcun assegno per contributo di mantenimento, quando il reddito complessivo della sig.ra supererà la soglia di € 1.400,00 mensili. CP_1
Pone a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere un contributo per il CP_1
mantenimento dei figli minori, da concordarsi in ragione delle rispettive situazioni reddituali, al sig. o direttamente ai figli in caso di maggior età ma non indipendenza Pt_1 economica, quando il reddito complessivo della stessa supererà € 1.600 mensili.
Pone a carico del padre l'obbligo delle spese straordinarie scolastiche, mediche e odontoiatriche non coperte dal SSN e sportive, per le quali le parti si riportano al Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Verbania, riguardanti i figli minori e , fino a che la Per_1 Per_2
sig.ra non avrà un reddito complessivo mensile di almeno euro 1.200,00 mensili;
CP_1
quando avrà un reddito complessivo mensile superiore ad euro 1.200,00 (milleduecento/00) mensili, la sig.ra contribuirà a dette spese straordinarie nella misura di 1/3 (un CP_1
terzo), mentre quando il suo reddito complessivo mensile sarà superiore ad euro 1.400,00
(millequattrocento/00) mensili, il suo contributo a dette spese straordinarie sarà del 50%; le spese straordinarie che interessano verranno con lo stesso direttamente CP_2
concordate sino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
Spese e compensi del presente procedimento integralmente compensati.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 18/11/2024
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco